Sentenza 19 marzo 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2007, n. 6427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6427 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MATTONE Sergio - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITAL. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA via Mazzini 134, presso lo studio dell'avvocato Fiorillo Luigi, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA RC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2858/06 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/05/06 - R.G.N. 4008/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/06 dal Consigliere Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio;
udito l'Avvocato Fiorillo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso in primis per inammissibilità del ricorso ed in subordine improcedibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato RC IA, già dipendente della società Poste Italiane s.p.a., ha impugnato la sentenza di primo grado del tribunale di Roma con la quale è stata respinta la sua domanda tesa ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti (3.7.2000-31.8.2000) ed il conseguente accertamento della avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la sua ricostituzione ovvero la reintegra nel posto di lavoro sin dall'illegittima cessazione del rapporto con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate per effetto della declaratoria di nullità del termine o dei danni rapportati alle retribuzioni non corrisposte, con interessi e danno da svalutazione.
Ad avviso dell'appellante la sentenza sarebbe errata sotto vari profili e, pertanto, ne ha chiesto la riforma con l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado e reiterate in appello. Si è costituita la società Poste Italiane s.p.a. appellata, insistendo per l'infondatezza del gravame del quale ha chiesto la reiezione.
2. La Corte d'appello di Roma con sentenza non definitiva decidendo ai sensi dell'art. 359 c.p.c. e art. 420 bis c.p.c., comma 1, e ritenuta la necessità di risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione della disciplina del contratto collettivo nazionale applicabile al rapporto, ha dichiarato che essa doveva essere interpretata nel senso che era necessario che il contratto individuale di lavoro a tempo determinato indicasse le specifiche e concrete esigenze collegate alla riorganizzazione aziendale con riferimento alla singola assunzione e che la stessa era temporalmente limitata al 30.5.1998. Disponeva poi con separato provvedimento per la prosecuzione della causa.
In particolare la Corte territoriale riteneva la vigente applicazione dell'art. 420 bis c.p.c. considerando che il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, prevede che "le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Inoltre - secondo la Corte d'appello - l'art. 420 bis c.p.c. ben si coordina con la disciplina delle impugnazioni, in presenza di una estensione del ricorso per cassazione al caso di violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in virtù del generale rinvio di cui all'art. 359 c.p.c., non potendo dirsi che il meccanismo processuale introdotto dall'art. 420 bis c.p.c. sia incompatibile con il giudizio d'appello.
3. Avverso questa pronuncia la società ha proposto ricorso immediato ex art. 420 bis c.p.c., comma 2, articolato in tre motivi ed illustrato anche da successiva memoria. La parte intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n.230 del 1962, alla L. n. 56 del 1987, art. 23 e agli artt. 1362 e segg. c.c. per la parte in cui non riconosce l'esistenza di una vera e propria "delega in bianco" a favore dei sindacati circa l'individuazione di fattispecie di rapporti a termine anche omologhe a quelle di cui alla legge fondamentale, ma che siano da esse svincolate e comunque non fa prescindere la legittimità dei contratti dalla sola affermata correlazione oggettiva tra contratti ed esigenze aziendali da intendersi preventivamente valutata come sempre sussistente.
Con il secondo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione in relazione agli artt. 1362 e segg. c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla efficacia dell'accordo collettivo del 25 settembre 1997, integrativo dell'art. 8 del c.c.n.l. del 1994. Avrebbe errato la Corte d'appello nel ritenere, interpretando la menzionata contrattazione collettiva, che l'efficacia e la validità dei contratti a termine sarebbe stata prevista solo sino alla data del 31 maggio 1998; in particolare la ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver negato valore ricognitivo agli accordi collettivi sottoscritti in data 25 settembre 1997, 18 gennaio 1998 e 27 aprile 1998.
Con il terzo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla dedotta infondatezza della eccezione di intervenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso.
2. Va innanzi tutto esaminata, perché logicamente preliminare rispetto a tutte le eccezioni della parte controricorrente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in udienza dal P.G., secondo cui la impugnata pronuncia della Corte d'appello di Roma non sarebbe inquadratale nella fattispecie dell'art. 420 bis c.p.c., perché emessa da un giudice di appello e non già da un giudice di primo grado, e quindi non si verserebbe nella particolare ipotesi dell'immediata ricorribilità per cassazione di cui all'art. 420 bis c.p.c., comma 2 con conseguente inammissibilità del ricorso proposto dalla società Poste Italiane s.p.a.
3. L'eccezione è fondata e quindi - in accoglimento della richiesta del P.G. - il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Per scrutinare la sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso giova partire dalla L. n. 80 del 2005, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 35 del 2005, che ha previsto, tra l'altro, una delega al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, ed ha fissato, al D.L. n. 35 del 2005, art. 1, comma 3, lett. a), i criteri direttivi, indicando innanzi tutto una linea guida di carattere generale - quella di disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica - che esprime lo spirito della riforma e che vale essa stessa come criterio direttivo di livello superiore rispetto a quelli specifici;
è tale funzione nomofilattica che, quand'anche già prevista dal R.D. n. 12 del 1941, art. 65, il legislatore delegante ha voluto che fosse valorizzata e resa maggiormente incisiva nel processo civile. Nel quadro di questa indicazione unificante di carattere generale il D.L. n. 35 del 2005, art. 1, comma 3, lett. a), cit., indica poi i criteri direttivi più di dettaglio ed in particolare prevede, tra gli altri, quello di estendere il sindacato diretto della Corte di cassazione sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, estendendo la previsione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3. In sostanza, la legge delega ha voluto ampliare la portata di quest'ultima disposizione, che cataloga i possibili motivi dell'impugnazione, consentendo il ricorso per cassazione non più solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma anche per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nei contratti e accordi collettivi nazionali.
In attuazione della delega, in questa parte, il legislatore delegato ha innanzi tutto, con il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, novellato appunto, tra l'altro, l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 introducendo la suddetta estensione dei motivi del ricorso per cassazione con l'espressa previsione della ricorribilità anche per violazione o falsa applicazione di norme di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.
Ma lo specifico criterio di delega appena indicato si integra e fa blocco con il criterio più generale, quello della valorizzazione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione;
e da ciò discende una maggiore discrezionalità del legislatore delegato che, proprio per meglio realizzare la finalità della delega che ne esprime la ratio di fondo, ha ritenuto di affiancare all'estensione della censurabilità in cassazione dei contratti collettivi di livello nazionale un istituto servente che, a certe condizioni, acceleri l'intervento della Corte di cassazione e quindi la formazione di una giurisprudenza che tale funzione nomofilattica realizzi più tempestivamente.
Del resto l'ordinamento giuridico prevedeva già questa sorta di abbinamento: in materia di controversie di lavoro pubblico privatizzato al ricorso per cassazione - che, ex D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 - già si affiancava la speciale fattispecie dell'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi, pronunciato dal giudice del merito con sentenza immediatamente ricorribile in cassazione.
Infatti il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 30 n. 80 ha introdotto il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 bis prevedendo uno speciale meccanismo processuale mirato all'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi;
disposizione questa che prevede che, quando per la definizione di una controversia relativa alla materia del pubblico impiego sia necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice debba sospendere il giudizio e far instaurare un sottoprocedimento di natura sindacale per verificare se le parti che hanno sottoscritto il contratto riescono a raggiungere un accordo sull'interpretazione della clausola controversa. In mancanza di tale accordo il giudice decide con sentenza la sola questione pregiudiziale sull'interpretazione della norma. La sentenza sul punto è ricorribile solo per cassazione e il giudizio di merito viene sospeso sino alla pronuncia della Corte di cassazione. In pendenza di questo, possono essere sospesi anche tutti i processi (pendenti presso lo stesso o altri tribunali) la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi.
La disposizione è poi confluita nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art.64. Quindi c'era già un modello processuale sicché la maggiore discrezionalità del legislatore delegato del 2006, derivante dalla combinazione dell'indicato criterio direttivo di carattere generale (sulla valorizzazione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione) con il criterio specifico (sulla deducibilità, come motivo di ricorso per cassazione, della violazione o falsa applicazione di norme di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro), era in qualche modo indirizzata dalla già avvenuta introduzione di innovazioni processuali per valorizzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione nella contigua area delle controversie di lavoro pubblico privatizzato.
Ciò ha orientato, in modo quasi prevedibile, il legislatore delegato che, esercitando, in questa parte, la delega nel rispetto dei limiti dei criteri direttivi, ha riprodotto una disciplina simile, seppur non identica.
5. Ed infatti il cit. D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a prevedere (al D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2) l'estensione dei casi di ricorso per cassazione, ha introdotto una norma (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 18) che ricalca in gran parte quella contenuta nel D.Lgs. n.165 del 2001, art. 64. Tale disposizione introduce l'art. 420 bis c.p.c., che prevede che quando per la definizione di una controversia di lavoro (quelle di cui all'art. 409 c.p.c.) è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.
Il presupposto per l'operatività di questo nuovo istituto processuale è che la controversia devoluta alla cognizione del giudice di merito ponga una questione interpretativa - ovvero sull'efficacia o validità della contrattazione collettiva nazionale - che sia rilevante nel giudizio e di non agevole soluzione, potendo mutuarsi quanto affermato dalla Corte costituzionale (C.Cost. n. 233 del 2002) in riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, secondo la quale "presupposto per l'applicazione della procedura in esame è, come evidente, l'esistenza di un reale dubbio interpretativo, concernente la clausola contrattuale della quale il giudice deve fare applicazione nella controversia". Anche la procedura prevista dall'art. 420 bis c.p.c. in esame può quindi essere utilizzata solo nei casi in cui la clausola contrattuale sia di contenuto oscuro e possa prestarsi a diverse e contrastanti letture interpretative (oppure sia sospettabile di nullità o inefficacia). La stessa disposizione poi, al comma 2, stabilisce il regime di impugnazione di tale pronuncia recante il suddetto accertamento pregiudiziale: la sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza senza possibilità per le parti di riserva di ricorso. Il raccordo tra il giudizio di merito, di cui è stata disposta la prosecuzione con distinti provvedimenti, ed il giudizio di cassazione, introdotto con ricorso immediato avverso la sentenza di accertamento pregiudiziale, è posto dal comma 3 della medesima disposizione: il giudizio di merito è sospeso (si tratta di sospensione ex lege e quindi necessaria e non già facoltativa) non appena sia stata depositata copia del ricorso per cassazione che appunto deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti.
Il fatto poi che tale deposito sia previsto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta uno stretto legame tra i due giudizi e quindi l'ineludibilità della sospensione del giudizio di merito che subisce, sempre e comunque, un arresto per tutta la durata del giudizio di cassazione. Il nuovo art. 146 bis disp. att. c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n.40 del 2006, art. 19, segna poi il parallelismo dell'istituto processuale coniato dall'art. 420 bis c.p.c. con quello già disegnato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64; prevede infatti che nel caso di cui all'art. 420 bis c.p.c., si applica, in quanto compatibile, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, commi 4, 6, 7 e 8. E quindi in particolare in pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi (si tratta in tal caso di sospensione facoltativa e non già necessaria) i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi.
6. Ciò premesso, deve ora considerarsi che l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Roma contiene due affermazioni preliminari che attengono entrambe all'ammissibilità dell'accertamento pregiudiziale ex art. 420 bis c.p.c. ed, in questa sede, all'ammissibilità del ricorso. Ha ritenuto la Corte territoriale che: a) l'art. 420 bis c.p.c. fosse applicabile nel processo in quanto vigente ratione temporis;
b) e che inoltre ne ricorressero in concreto i presupposti di applicabilità non essendo in particolare precluso tale accertamento pregiudiziale nel giudizio in grado d'appello.
Questi due aspetti vanno ora esaminati distintamente.
7. La prima questione è di più agevole soluzione.
Il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27 detta le disciplina transitoria della novella che va letta alla luce del principio generale secondo cui le modifiche di natura processuale si applicano agli atti processuali compiuti dopo la loro entrata in vigore in ragione del canone tempus regit actum (ex plurimis cfr. Cass., sez. II, 14 aprile 2004, n. 7053). Il D.Lgs. n. 40 del 2006, art.27, art. 1 e D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 19, comma 1, lett. f),
prevede che si applicano immediatamente ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, salvo che per i provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro tale data ai quali si applica la disciplina previgente.
Le restanti disposizioni del Capo I, recanti "modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica", si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data suddetta.
il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 18, rientra tra le "restanti disposizioni del Capo I" e quindi il "ricorso immediato per cassazione" è proponibile sempre che la sentenza impugnata sia pubblicata non prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n.40 del 2006. Ciò implica altresì - stante anche il canone generale tempus regit actum - che, una volta entrato in vigore il cit. D.Lgs. n. 40 del 2006 (pubblicato in Suppl. ord. n. 40, alla Gazz. Uff., 15 febbraio, n. 38, e vigente a partire dal 2 marzo 2006), anche la sentenza del giudice di merito può essere pronunciata ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c. Per questo primo aspetto quindi l'impugnata sentenza è corretta nella parte in cui ha ritenuto vigente ed applicabile dai giudici di merito l'art. 420 bis c.p.c. a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006. 8. Maggiormente controvertibile appare invece l'altra questione che si è dovuta porre la Corte territoriale: se l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi secondo il procedimento di cui all'art. 420 bis c.p.c. sia possibile anche nel giudizio di appello, ovvero esso riguardi solo il giudice di primo grado.
L'impugnata sentenza invoca essenzialmente l'art. 359 c.p.c. che prevede che nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale se non sono incompatibili con le disposizioni del capo II sul giudizio d'appello.
Questa tesi è stata contrastata dal Procuratore Generale che invece ha sostenuto che lo strumento dell'alt. 420 bis c.p.c. sia tipico ed esclusivo del giudizio di primo grado.
9. Orbene, un primo argomento testuale, seppur non decisivo, in favore di quest'ultima lettura della citata nuova disposizione sta nella previsione, contenuta nell'art. 420 bis c.p.c. secondo cui il giudice, nel procedere con sentenza non definitiva all'accertamento pregiudiziale da tale disposizione facoltizzato, adotta poi "distinti provvedimenti" per l'ulteriore istruzione della causa. Quindi l'apertura di questa fase incidentale sull'interpretazione (o validità o efficacia) della disposizione collettiva da applicare in giudizio appare proprio prevista in limine litis, prima che la causa sia istruita e quindi di norma in primo grado. È nel giudizio di primo grado che l'art. 420 c.p.c. prevede l'assunzione delle prove già all'udienza di discussione e poi, espletata l'istruttoria (se necessaria), è l'art. 429 c.p.c. che contempla la pronuncia della sentenza;
mentre l'istruzione della causa in grado d'appello rappresenta un'ipotesi residuale, prescrivendo l'art. 352 c.p.c. che il giudice, dopo le attività preliminari, passi subito a decidere la causa, salvo che "non provveda a norma dell'art. 356" c.p.c., dando così corso ad un'istruttoria che quindi rappresenta l'eccezione. Il nuovo istituto processuale appare pertanto elettivamente destinato al giudizio di primo grado.
10. Un ulteriore argomento testuale può rivenirsi nell'art. 420 bis c.p.c., comma 2 laddove prevede, come impugnazione della sentenza che reca l'accertamento pregiudiziale, "soltanto" il ricorso immediato per cassazione. La formulazione della norma mostra l'intento del legislatore di escludere ogni altra impugnazione ordinaria e quindi l'appello, mentre la sentenza pronunciata in grado d'appello è già di per sè soltanto ricorribile.
Nè la previsione "soltanto" del ricorso immediato per cassazione può significare, per le sentenze (in ipotesi) recanti l'accertamento pregiudiziale in grado d'appello, una deroga al nuovo regime della riserva del ricorso per cassazione avverso le sentenze non definitive rese in quel grado, quale contenuto nel combinato disposto dell'art. 360 c.p.c., comma 3, e dell'art. 361 c.p.c., comma 1, come novellati dal D.Lgs. n. 40 del 2006, artt. 2
e 3, che hanno modificato, in senso restrittivo, la possibilità del ricorso immediato.
La sentenza che reca l'accertamento pregiudiziale ex art. 420 bis c.p.c. è per definizione limitata alla sola questione interpretativa (o sull'efficacia o validità) della clausola contrattuale collettiva senza che da tale accertamento il giudice possa poi trarre alcuna conseguenza in ordine all'accoglimento o al rigetto della domanda. E quindi non solo si tratta di una sentenza non definitiva, ma è anche una sentenza non definitiva che di per sè non decide una o alcune delle domande e quindi, già ex art. 361 c.p.c., comma 1, non sarebbe immediatamente ricorribile. Nè l'art. 420 bis c.p.c., nel prevedere che la sentenza che reca l'accertamento pregiudiziale è impugnabile "soltanto con ricorso immediato per cassazione", può essere letto come contenente anche un'eccezione al canone posto dal combinato disposto dell'art. 360 c.p.c., comma 3, e dell'art. 361 c.p.c., comma 1, perché ciò risulterebbe in aperto contrasto con altro criterio direttivo della stessa legge di delega;
la quale ha previsto "la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde" (L. n. 80 del 2005, art. 1, comma 3, lett. a). 11. A questi argomenti testuali, che sorreggono l'interpretazione letterale, si aggiunge poi, in modo decisivo, il canone dell'interpretazione costituzionalmente orientata. L'accertamento pregiudiziale di cui all'art. 420 bis c.p.c. introduce una fase incidentale nel processo che, in caso di ricorso per cassazione, inevitabilmente comporta un ritardo nella definitiva delibazione della domanda stante la sospensione necessaria del giudizio di merito nella pendenza del giudizio di cassazione;
ritardo che le parti in qualche misura subiscono non essendo previsto, come presupposto per l'applicazione dell'istituto, l'accordo delle parti (a differenza di quanto originariamente previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 24 per l'interpretazione autentica dei contratti collettivi per il lavoro pubblico privatizzato).
Il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2), coniugato con quello dell'immediatezza della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), implica un bilanciamento tra il vantaggio di un più rapido intervento della funzione nomofilattica della Corte di cassazione ed il ritardo della completa definizione della lite. È vero che - come affermato da C.Cost. n. 276 del 2000 a proposito del ritardo nell'esercizio del diritto di azione conseguente alla previsione del tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità (art. 412 bis c.p.c.) - ben può "la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare "interessi generali", con le dilazioni conseguenti", ma - precisa la stessa pronuncia - occorre che la normativa processuale, che tale ritardo comporti, sia "modulata secondo linee che rendono intrinsecamente ragionevole il limite all'immediatezza della tutela giurisdizionale". E più recentemente C.Cost. n. 50 del 2006 ha ritenuto che la scissione del giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale con la previsione di un'autonoma e separata decisione sull'ammissibilità della domanda (art. 274 c.c.) contrastasse tra l'altro, con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo perché comportava un ritardo nella realizzazione della tutela giurisdizionale non sufficientemente giustificato dalla tutela di altro valore. Questo bilanciamento, nel caso dell'art. 420 bis c.p.c. in esame, non è lo stesso nel giudizio di primo grado ed in quello di appello. L'accertamento pregiudiziale in limine litis del giudizio di primo grado vede il ritardo della completa definizione della lite compensato dalla più rapido intervento della Corte di cassazione, perché realizzato omisso medio, nella verifica che l'interpretazione da cui muove il giudice di primo grado sia corretta.
Invece nel giudizio di appello la pronuncia definitiva che renderebbe il giudice in quel grado è già di per sè soltanto ricorribile per cassazione e quindi il ritardo conseguente allo sdoppiamento dei processo tra accertamento incidentale e pronuncia definitiva sulla domanda non ha di norma un'apprezzabile contropartita (salvo - in via eccezionale e comunque in misura minore - in caso di necessità di istruttoria in appello) e non trova analoga compensazione nell'accelerazione data dalla possibilità dell'intervento della Corte di cassazione omisso medio sicché il pregiudizio delle parti per il conseguente ritardo nella tutela giurisdizionale potrebbe non essere "ragionevole".
Del resto in riferimento al parallelo istituto processuale previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, che parimenti comporta un ritardo per le parti quanto alla definitiva statuizione sulla domanda, questa Corte (Cass., sez. lav., 16 febbraio 2005, n. 3072) ha già affermato che "siffatto sacrificio
(delle parti) deve necessariamente essere contenuto in limiti compatibili con il principio di economia dell'attività giurisdizionale e di ragionevole, e quindi non iniqua, durata del processo, con la conclusione, confortata peraltro dai dati testuali che si riferiscono soltanto al giudizio di primo grado, che ove il giudice adito ometta di attivare la procedura speciale e il processo di primo grado si svolga secondo l'iter normale, non è consentito provocare con i mezzi di impugnazione il recupero del procedimento speciale in questione, restando l'esercizio della discrezionalità del giudice di primo grado affidato a controlli non processuali (responsabilità civile e disciplinare)". 12. Questa interpretazione costituzionalmente orientata conduce in vero ad un'asimmetria perché riconosce l'operatività del meccanismo processuale dell'alt. 420 bis c.p.c. solo in primo grado e non anche in grado d'appello. Ma questa asimmetria, lungi dall'ostacolare tale interpretazione, è invece coerente con una precisa opzione del legislatore della riforma del 2006 che in generale ha differenziato, sotto l'aspetto dell'impugnazione immediata delle sentenze non definitive, il giudizio di primo grado e quello d'appello, essendo intervenuto soltanto sulla immediata ricorribilità delle sentenze non definitive, limitandola, mentre ha lasciato inalterata la disciplina dell'immediata appellabilità delle pronunce non definitive di primo grado e della riserva facoltativa d'appello contro le sentenze non definitive.
Infatti il nuovo art. 360 c.p.c., comma 3 prevede - come già rilevato - che non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio;
ed il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Il nuovo art. 361 c.p.c. poi ridisciplina la riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive prevedendo, al primo comma, che contro le sentenze previste dall'art. 278 c.p.c. e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
Pertanto quando il processo arriva in appello c'è un accentuato favor per la decisione unitaria sicché la facoltà di ricorso immediato contro sentenze non definitive in grado d'appello ha una portata più limitata perché riguarda esclusivamente le sentenze che decidono una od alcune delle domande nelle ipotesi in cui il petitum sia articolato in più domande (oltre che le sentenze di condanna generica ex art. 278 c.p.p.). Ma se la domanda è unica, l'eventuale sentenza non definitiva non è più immediatamente ricorribile, ma lo è unitamente alla sentenza definitiva senza necessità di riserva di ricorso per cassazione.
Invece la facoltà di riserva di appello ha conservato il suo ambito originario e quindi, in caso di sentenza che non definisce il giudizio e neppure una singola domanda, non di meno le parti hanno la facoltà di scegliere tra l'appello immediato, con conseguente sdoppiamento del processo, ovvero la riserva di appello.
13. In sintesi ed in conclusione il canone costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2), coniugato a quello dell'immediatezza della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), orienta l'interpretazione dell'art. 420 bis c.p.c., già coonestata dagli argomenti di interpretazione letterale sopra esposti, nel senso di ritenere che tale disposizione trovi applicazione solo nel giudizio di primo grado e non anche in quello d'appello; questa opzione interpretativa è poi in sintonia con le scelte del legislatore delegato (D.Lgs. n.40 del 2006) che più in generale ha limitato la possibilità di ricorso immediato per cassazione avverso sentenze non definitive rese in grado d'appello, lasciando invece inalterata la disciplina dell'impugnazione immediata delle sentenze non definitive rese in primo grado.
Sicché l'impugnata sentenza, in quanto resa in grado d'appello, non è sussumibile nella fattispecie dell'art. 420 bis c.p.c. e la conseguenza di tale non riconducibilità nel paradigma di tale norma va identificata non già in un vizio che inficia la ' pronuncia, bensi' nel regime processuale dell'impugnazione della stessa, nel senso che non trova applicazione (neppure) il comma 2 della medesima disposizione sul particolare regime dell'impugnazione della sentenza mediante ricorso immediato per cassazione, quale previsto da tale norma come canone speciale rispetto alle regole generali che presiedono alla disciplina del ricorso per cassazione.
Trattandosi infatti di una sentenza che comunque non definisce, neppure parzialmente, il giudizio (sulla natura di sentenza non definitiva della pronuncia di mera interpretazione di clausole contrattuali, resa nella fattispecie similare di cui al D.Lgs. n.165 del 2001, art. 64, v. Cass. 17 marzo 2005 n. 5892) trova invece applicazione il canone generale risultante dal combinato disposto dell'art. 360 c.p.c., comma 3, e dell'art. 361 c.p.c., comma 1, che esclude l'immediata ricorribilità di qualsivoglia sentenza che decida questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio per il fatto di non contenere ne' una condanna generica, ne' una decisione su una od alcuna delle domande proposte;
tale è l'impugnata sentenza in quanto essa, recando solo l'accertamento pregiudiziale dell'interpretazione di norme contrattuali collettive, non decide una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio.
Conseguentemente il ricorso è inammissibile.
14. Nè rimane frustrato l'affidamento che le parti possono aver riposto nell'affermazione della Corte d'appello di rendere una sentenza che, non definendo il giudizio, veniva emessa nel (contesto processuale dell'art. 420 bis c.p.c. ritenuto applicabile in grado di appello;
circostanza questa che assegnava alla sentenza l'apparente valenza di pronuncia immediatamente ricorribile per cassazione.
Questa Corte in varie fattispecie in cui si poneva un problema di identificazione del mezzo di impugnazione nel dubbio tra appellabilità o immediata ricorribilità per cassazione della pronuncia impugnata (come in caso di opposizione agli atti esecutivi versus opposizione all'esecuzione; ovvero di opposizione ex L. n. 689 del 1981, art. 22 versus opposizione ex L. n. 689 del 1981, art. 35) ha affermato che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, alla controversia e alla sua decisione, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza, che resta sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione ammessa secondo il suddetto criterio (cfr. in generale ex plurimis Cass. 14 giugno 2004 n. 9251; con riferimento in particolare all'opposizione all'esecuzione v. Cass. 18 gennaio 2006 n. 860, 15 febbraio 2006 n. 3288; nonché, con riferimento al giudizio di opposizione ex L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 35, v. Cass. 21 luglio 2005 n. 15344, 13 maggio 2000 n. 6169). Non si tratta però di un principio assoluto, come recentemente ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 16 giugno 2006 n. 13917) che hanno risolto il contrasto di giurisprudenza insorto in ordine all'identificazione del mezzo di impugnazione (patimenti nel dubbio tra appellabilità o immediata ricorribilità per cassazione) della sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità (nel regime precedente alla novellatone dell'art. 339 c.p.c. ad opera del D.Lgs n. 40 del 2006, art. 1), e quindi suscettibile (solo) di ricorso diretto per cassazione, ma in realtà non ricorribile perché resa in una controversia in cui invece il giudizio avrebbe dovuto essere condotto secondo diritto, con conseguente appellabilità, e non ricorribilità, della pronuncia stessa. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che di norma occorre far riferimento alla portata effettiva e sostanziale della controversia, mentre il criterio dell'apparenza svolge, in tale fattispecie, un ruolo residuale;
e quindi hanno ritenuto inammissibile il ricorso diretto per cassazione nei confronti di una sentenza del giudice di pace "apparentemente" ricorribile, per aver deciso "per motivi di giustizia sostanziale" e quindi secondo equità, una controversia che invece andava decisa secondo diritto con conseguente appellabilità della pronuncia resa.
Nella fattispecie in esame non si pone comunque, sotto questo profilo, un dubbio tra appellabilità e immediata ricorribilità della sentenza, bensì si controverte in ordine al regime processuale del ricorso immediato contro una sentenza che non abbia definito, neppure parzialmente, il giudizio, senza che insorga un problema di affidamento delle parti perché l'interesse ad un giudizio di impugnazione sulla sentenza resa dal giudice d'appello non risulta frustrato. Rimane infatti applicabile l'art.360 c.p.c., comma 3, secondo periodo, nella formulazione novellata dal D.Lgs n. 40 del 2006, art. 2, che prevede che avverso le sentenze che non definiscono il giudizio e che non sono impugnabili con ricorso immediato per cassazione, può essere successivamente proposto il ricorso per cassazione, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
15. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2007