CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi 860/2023 del 17.5.23 Oggetto: regolarizzazione contributiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott. Amato Carbone Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 752/2023 RG tra:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. LOVELLI Parte_1
OS e dall'avv. OLIVIERO DANIELE
Appellante
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'avv. PROIA GIAMPIERO Controparte_1
-INPS, rappresentato e difeso dall'avv. MATTIA MARCELLA
Appellati
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11 maggio 2021, ha adito dinanzi al Tribunale di Parte_1
Brindisi e INPS chiedendo di: “1) dichiarare il diritto della ricorrente affinché Controparte_1
provveda al versamento di quanto dovuto a titolo di contributi previdenziali relativamente Controparte_1 al periodo dalla data di riammissione in servizio a seguito della predetta sentenza a quella di decorrenza del nuovo contratto provveduto al versamento dei contributi previdenziali obbligatori a favore dell'Istituto di
Previdenza, condannare l'INPS ad accreditare alla ricorrente i relativi periodi di contribuzione;
“2) in subordine dichiarare il diritto della lavoratrice alla restituzione da parte di del differenziale Controparte_1 tra quanto indicato nel verbale di conciliazione e le somme a suo tempo ricevute da ovvero Controparte_1 alla restituzione della complessiva somma di euro 2.460,00; “Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di procuratori per dichiarato anticipo”.
In punto di fatto parte ricorrente, odierna appellante, faceva presente (così la sentenza appellata):
-di aver “ottenuto dalla Corte di Appello di Lecce in funzione di giudice del Lavoro sentenza n. 2128/2009 del 02/11/2009 nei confronti di a mezzo della quale era stata Controparte_1 dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto alla riammissione in servizio con l'inquadramento di assunzione, con conseguente condanna di a ripristinare il rapporto di lavoro e a corrispondere il risarcimento Controparte_1 del danno rapportato alle retribuzioni maturate dalla data del ricorso introduttivo, oltre rivalutazione e interessi legali”; che, “in ottemperanza alla suddetta sentenza, aveva provveduto al pagamento Controparte_1 delle retribuzioni dovute … per i periodi così come stabilito nella sentenza, versando a favore della ricorrente la somma di €. 43.807,07” nella quale sarebbero stati compresi “gli oneri fiscali e previdenziali”;
-che, in data 17 novembre 2010, “tra la lavoratrice e è stato sottoscritto un Controparte_1 verbale di conciliazione in sede sindacale, nel quale le parti stabilivano tra l'altro quanto segue: conomici delle rispettive sentenze di riammissione in servizio, obbligandosi alla restituzione degli liquidati>” e procedeva all'assunzione della lavoratrice con contratto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato, ponendo così fine al contenzioso”;
-che “in virtù della sottoscrizione del suddetto verbale di conciliazione la ricorrente” si sarebbe impegnata a restituire a somme “in effetti maggiori rispetto a quanto Controparte_1 effettivamente precedentemente ricevuto dalla medesima Società, giacché le somme da restituire
2 erano comprensive anche degli oneri previdenziali, e ciò sul presupposto che Controparte_1
li avesse medio già versati al competente Istituto Previdenziale Ipost, successivamente
[...] confluito nell'INPS”;
-che “di recente la ricorrente, verificato il proprio estratto contributivo non ha rinvenuto però gli accrediti dei contributi previdenziali (relativi ai periodi indicati nella sentenza del Giudice del Lavoro)”.
Sulla base di questi elementi sono state rassegnate le conclusioni sopra riportate.
Nel giudizio di primo grado si è costituita rilevando l'inammissibilità del ricorso e CP_1 in ogni caso l'infondatezza nel merito dello stesso.
Si è costituito nella precedente fase anche Inps, eccependo in via preliminare inammissibilità e improcedibilità del ricorso e rappresentando che: … È evidente, infatti, che per gli anni a cui fa riferimento la sentenza della Corte d'Appello di Lecce e il verbale di conciliazione è pacificamente decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art.3, comma 9, della L.n.335/95.
5) Si eccepisce, ancora, che l'invocata sentenza n. 2128/2009 non fa stato nei confronti dell'INPS e che i diritti previdenziali sono indisponibili e, pertanto, non possono essere oggetto di accordi contrattuali.
6) In relazione alla domanda subordinata, l'INPS eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
MERITO
-Inappropriato è il richiamo avversario alla sentenza della Corte di Cassazione n. 23381/2020, in quanto ha statuito in una vertenza tra lavoratore e , senza coinvolgere l'ente previdenziale. Controparte_1
-inoltre, si fa presente che il Polo Specialistico (Fondo Ex Ipost) si è attivato presso in Controparte_1 qualità di datore di lavoro, chiedendo la documentazione necessaria affinché si potesse valutare se l'estratto conto previdenziale della ricorrente era da aggiornare.
Per poter effettuare l'aggiornamento degli impiegati (precedentemente assunti contratti a tempo determinato e poi stabilizzati) delle , gli Uffici dell'INPS devono chiedere a quest'ultima uno stato di servizio, un Controparte_1 prospetto excell dal quale risultino i periodi lavorati con contratto a tempo determinato e le relative retribuzioni e un verbale di accordo dal quale al punto 7 si possa evincere la definitiva data di iscrizione nei ruoli PT che deve coincidere con quella indicata nel prospetto excell. Nel caso di specie:
– dal verbale di conciliazione la data di riammissione in servizio valida a tutti gli effetti contrattuali è quella del
17.3.2010 (questa corrisponde con l'estratto conto previdenziale doc.1).
– dal prospetto excell (doc.3) fornito dalle si evince che l'unico periodo lavorato con contratto a tempo CP_1 determinato è quello dal 3.10.2000 al 31.12.2002 (anche questo corrisponde con l'estratto previdenziale doc.1).
3 Con sentenza n. 860/2023 del 17.5.23 il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda attorea ritenendo l'insussistenza degli invocati presupposti. Pt_ Con il presente atto di appello, la ha contestato le determinazioni della sentenza di primo grado. In particolare, ha censurato l'impugnato provvedimento ritenendo la permanenza dell'obbligo contributivo di INPS, richiamando anche giurisprudenza in tema di licenziamento.
Ha inoltre censurato la sentenza di primo grado affermando come abbia chiesto in CP_1 restituzione anche contributi previdenziali che in realtà non ha versato.
In ultimo, ha evidenziato come i contributi previdenziali non possono essere oggetto dell'accordo stipulato tra le parti. Ha quindi concluso chiedendo: - “A. accertare se ha provveduto o CP_1 meno al versamento degli oneri previdenziali relativi alle retribuzioni corrisposte in applicazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro n. 2128/2009 e, nell'affermativa, ordinare all'INPS la regolarizzazione dell'estratto conto contributivo della ricorrente per i periodi concernenti la suddetta sentenza;
- B. in ipotesi di accertamento di mancato versamento degli oneri previdenziali in questione da parte di
[...]
condannare detta società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione CP_1 in favore del ricorrente della differenza tra l'importo indicato nel verbale di conciliazione (importo che il ricorrente si è obbligato a restituire a e le somme a suo tempo ricevute al netto da e risultanti CP_1 Controparte_1 dalla busta paga in atti, per i motivi e i titoli meglio indicati in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul maturato economico […]
Si è costituito anche in questa fase di appello INPS, che – nel presente grado – si è limitato ad affermare: 1) nel merio, laddove venga accolto l'interposto appello condanare il datore di lavoro al pagamento della relativa contribuzione, nella misura che verrà indicata anche con separato giudizio, entro i limiti della prescrizione, maggiorata delle sanzioni civili ed interessi legali fino al soddisfo …
Si è costituita anche , che ha eccepito in via preliminare inammissibilità dell'appello CP_1
e, comunque, infondatezza nel merito dello stesso.
La causa è stata decisa documentalmente dopo la discussione delle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del proposto appello formulata da
. In tal senso l'atto di impugnazione contiene una adeguata descrizione del fatto Controparte_1
e indica i passi della sentenza non condivisi nonché i motivi di diritto per i quali le contestate argomentazioni della sentenza di primo grado non risulterebbero condivisibili.
4 Sempre in via preliminare va fatto presente come INPS abbia intestato la propria memoria indicando la presenza di appello incidentale. In disparte che non risulta prova nel fascicolo telematico di notifica alcuna, va rimarcato come non sia neppure possibile attribuire tale qualificazione alla memoria INPS in quanto non vi è alcuna censura alla sentenza di primo grado ma una, parziale, riedizione delle conclusioni di primo grado (ossia, l'eccezione di prescrizione).
Nel merito, la sentenza di primo grado si ritiene vada confermata, pur con le precisazioni di seguito espresse.
Rispetto alla censura di cui al n. 1 dei motivi in diritto dell'atto di appello, si precisa che una volta raggiunta una transazione tra le parti il precedente accertamento giurisdizionale non può più essere utilizzato quale base per alcuna istanza di regolarizzazione contributiva e questo senza considerare che - nel giudizio deciso dalla sentenza CdA Lecce n. 2128/2009 – INPS non era parte in causa.
A supporto di una simile affermazione si ritiene opportuno richiamare Cass. 8662/2019. In particolare, tale decisione ha fatto presente che:
2.3. Quanto ora osservato, come già chiarito da questa
Corte (v. in particolare, Cass. 04/08/2017 n. 19587, in motivazione, Cass. 05/02/2014 n. 2642; Cass.
23/09/2010 n. 20146), non implica che la transazione posta in essere tra le parti del dedotto rapporto di lavoro spieghi efficacia (anche) sul rapporto previdenziale, che è giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e si connota per la presenza di profili pubblicistici, elementi questi che escludono, ovviamente, che di esso possano disporre le parti del rapporto di lavoro. L' obbligazione previdenziale sorge, infatti, con l'instaurarsi del rapporto lavorativo ma ne è del tutto autonoma e distinta, sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte, ovvero che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti. Ciò che viene meno in conseguenza dell'accordo conciliativo è lo specifico accertamento giudiziale che, dalla transazione, non può più costituire titolo idoneo a fondare la pretesa contributiva dell'INPS; resta fermo che all'istituto previdenziale non è preclusa la possibilità di far valere sulla base di un titolo diverso la propria pretesa contributiva in relazione al rapporto di lavoro oggetto di transazione.
In coerenza con tale linea argomentativa questa Corte, ribadito che in tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
(Cass. 13/08/2007 n. 17660), ha affermato che, stante l'insensibilità dell'obbligazione contributiva agli effetti della transazione, l' INPS può azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via
5 presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore (Cass.17/02/2014 n. 3686; Cass. 28/07/2009 n. 17495).
Si pongono in termini conformi Cass. n. 17525 del 2023 e Cass. n. 35534 del 2021.
La sopra esposta argomentazione rende non conferente il richiamo che l'atto di appello fa a giurisprudenza in materia di versamenti contributivi a seguito di licenziamento (pg. 6 atto di appello). Né rende giustificato il richiamo alla sentenza della CdA Lecce del 2009, “travolta” dall'accordo transattivo (espressamente qualificato come novativo, cfr. all. 4, fasc. , quale CP_1 fonte del diritto alla regolarizzazione contributiva.
Inoltre, va fatto presente che lo stesso atto transattivo espressamente riporta quale decorrenza convenzionale del rapporto il 17.3.2010 e che da tale data risultano regolarmente versati i contributi, secondo quanto confermato da INPS già in primo grado. Lo stesso ente previdenziale, nel giudizio di primo grado, aveva affermato l'insussistenza di qualsiasi debito contributivo per il periodo a decorrere dal 17.3.2010.
Per i periodi antecedenti tale data INPS non ha inteso far valere né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale alcun “titolo diverso” giustificante il versamento di ulteriori contributi né ha chiesto di provare, neppure presuntivamente, un proprio titolo ad ottenere un qualsiasi ulteriore versamento contributivo. Preclaro è il passo relativo alla memoria di costituzione di INPS in primo grado, sopra riportato. Nel presente grado l'ente si è limitato a chiedere i versamenti contributivi che dovessero derivare dall'accoglimento dell'appello nei limiti della prescrizione quinquennale. Deve quindi ritenersi che ferma l'inopponibilità all'ente rispetto alla intercorsa transazione, non possa certamente essere il pregresso accertamento giurisdizionale la fonte della pretesa ai versamenti contributivi da parte dell'appellante. Né sono forniti, in primo grado o nel presente appello, elementi che consentano di rinvenire una data di decorrenza convenzionale del rapporto anteriore rispetto al 17.3.2010. INPS, come detto, non ha inteso azionare alcun “diverso titolo” per ottenere il pagamento di eventuale contribuzione dovuta.
Inoltre, sebbene la Corte di cassazione (n. 11730 del 02/05/2024) abbia espressamente ammesso la possibilità di esperire azione di accertamento rispetto al diritto all'integrità della posizione contributiva, nel caso di specie si è in presenza di un diverso tipo di azione, nella quale
è richiesta la condanna al versamento di una contribuzione asseritamente dovuta e che l'appellante ritiene non versata all'ente preposto.
Sul punto, pertanto, non può neppure ignorarsi come nel giudizio di primo grado l'ente previdenziale abbia espressamente eccepito la prescrizione della contribuzione e che anche in
6 questo grado, sebbene con diversa formula linguistica, abbia pur sempre ribadito la dedotta prescrizione.
E, a tacer d'altro, questi asseriti contributi dovuti sono in ogni caso prescritti perché – anche per ipotesi prendendo a riferimento la sentenza di appello del novembre 2009 quale momento per la decorrenza degli stessi - non risulta che INPS abbia compiuto alcun atto interruttivo rispetto alla prescrizione sino all'introduzione del giudizio di primo grado. E neppure con la memoria di primo grado INPS ha chiesto il versamento di contribuzione alcuna. Né alcunché cambierebbe considerando quale dies a quo l'intervenuta transazione (datata 17.11.2010).
Inoltre, come già detto, dagli atti di causa non si ricava alcun elemento che indichi una precedente data di riammissione in servizio rispetto a quella del 17.3.2010. Non può non precisarsi anche come a pg. 2 dell'atto di appello si ritrova un richiamo alla data dell'11.7.2007, disancorato da qualsiasi elemento ricavabile sia dalla sentenza di appello sia dagli atti introduttivi di primo e secondo grado nonché dalla transazione e probabile frutto di errore materiale. La tesi dell'errore materiale appare supportata anche data dalla presenza di riferimenti, a pg. 7 e pg. 11 dell'atto di appello, a una sentenza n. 2111/2006 del Tribunale di Brindisi che non riguarda parte appellante
(come da semplice confronto con la sentenza CDA Lecce del 2009, in fasc. Poste) e da un periodo di riammissione palesemente inconferente con gli atti di causa (tanto più che viene affermata una riammissione sulla base di sentenza di primo grado, mentre la ricorrente era stata soccombente in primo grado e riammessa in servizio solo dopo la sentenza di appello).
Sussiste quindi questo ulteriore aspetto per ritenere infondata qualsivoglia domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva.
Ulteriormente, rispetto alla seconda censura fatta valere nell'atto di appello, non può che farsi presente che dall'analisi della transazione in atti (clausola 13) l'importo di € 43807,07 è espressamente indicato come importo netto liquidato per i periodi non lavorati.
Che tale indicata somma sia effettivamente quella netta trova riscontro, oltre che nella espressa ammissione in sede transattiva, anche nel raffronto con la busta paga di aprile 2010 (cfr. produzione ) ove l'importo lordo derivante da sentenza è pari a € 71604,06 (esclusi CP_1 gli accessori del credito indicati in altra voce della busta paga. La busta paga contiene inoltre le voci retributive relative allo stesso mese di aprile 2010, successivo all'effettiva riammissione).
Appare quindi che questi elementi siano probanti rispetto alla tesi che vede come chiesti in restituzione solo gli importi effettivamente corrisposti alla ricorrente, odierna appellante.
7 Supporta ulteriormente tale ricostruzione Cass. n. 23093 del 2016 (in motivazione) che, in analoga controversia relativa a transazione tra e lavoratore, ha affermato: Pertanto, una volta CP_1 riconosciuto l'ammontare del debito, così come concordemente determinato in base ad un verbale di conciliazione sindacale, non è ammissibile, se non sulla scorta di comprovati dati errati ed inesatti, la successiva contestazione di una tale quantificazione.
La rilevanza di questa affermazione risalta maggiormente nel caso di specie ove espressamente la clausola 13 dell'accordo transattivo qualifica come “nette” le somme chieste in ripetizione.
Nel caso di specie, inoltre, nessun preciso elemento di contestazione risulta fornito ed anzi la lettura del cedolino paga di aprile, comparato anche con quello di dicembre 2010 (sempre prodotto in atti da entrambi allegati sin dal primo grado), consente di confermare come CP_1 sia stata chiesta in restituzione la somma netta erogata per i periodi non lavorati.
In ultimo, le argomentazioni rispetto alla terza censura di cui all'atto di appello sono comuni a quelle sopra esaminate rispetto alla regolarizzazione contributiva (rubricata al n. 1 dei motivi di diritto dell'atto di appello) e si richiama quanto sopra già affermato. In aggiunta, si fa presente che, se è vero che una transazione tra datore di lavoro e lavoratore non può pregiudicare il diritto dell'INPS alla riscossione dei contributi, tuttavia non possono che ulteriormente richiamarsi i principi di Cass. 8662/2019 e non può che nuovamente ribadirsi come non sia stato attivato da
INPS per questo caso alcun ulteriore “diverso titolo” per l'ottenimento dei contributi. Le argomentazioni spese nell'atto di appello, quindi, non sono dirimenti e non possono portare a una positiva valutazione dei motivi rassegnati, fermo quanto già affermato in tema di prescrizione.
L'appello proposto è quindi infondato. Circa le spese, le stesse possono essere compensate. In tal senso, rileva la complessità della fattispecie, oggetto di diffuso contenzioso su tutto il territorio nazionale, come emerso dalle produzioni giurisprudenziali di merito allegate, nonché la presenza di elementi di novità fattuale rispetto alla questione proposta (Cass. n. 13294 del 19/05/2025).
Sui presupposti per il raddoppio del contributo unificato si richiama in ogni caso quanto affermato da SU n. 4315 del 20/02/2020.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Sezione lavoro;
Visto l'art. 437 cpc;
8 definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 18/10/2023 da
[...]
nei confronti di e INPS avverso la sentenza del 17/05/2023 n.ro 860 Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
ET L'APPELLO
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Amato Carbone
Il Presidente
Dott. Gennaro Lombardi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott. Amato Carbone Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 752/2023 RG tra:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. LOVELLI Parte_1
OS e dall'avv. OLIVIERO DANIELE
Appellante
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'avv. PROIA GIAMPIERO Controparte_1
-INPS, rappresentato e difeso dall'avv. MATTIA MARCELLA
Appellati
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11 maggio 2021, ha adito dinanzi al Tribunale di Parte_1
Brindisi e INPS chiedendo di: “1) dichiarare il diritto della ricorrente affinché Controparte_1
provveda al versamento di quanto dovuto a titolo di contributi previdenziali relativamente Controparte_1 al periodo dalla data di riammissione in servizio a seguito della predetta sentenza a quella di decorrenza del nuovo contratto provveduto al versamento dei contributi previdenziali obbligatori a favore dell'Istituto di
Previdenza, condannare l'INPS ad accreditare alla ricorrente i relativi periodi di contribuzione;
“2) in subordine dichiarare il diritto della lavoratrice alla restituzione da parte di del differenziale Controparte_1 tra quanto indicato nel verbale di conciliazione e le somme a suo tempo ricevute da ovvero Controparte_1 alla restituzione della complessiva somma di euro 2.460,00; “Condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di procuratori per dichiarato anticipo”.
In punto di fatto parte ricorrente, odierna appellante, faceva presente (così la sentenza appellata):
-di aver “ottenuto dalla Corte di Appello di Lecce in funzione di giudice del Lavoro sentenza n. 2128/2009 del 02/11/2009 nei confronti di a mezzo della quale era stata Controparte_1 dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con diritto alla riammissione in servizio con l'inquadramento di assunzione, con conseguente condanna di a ripristinare il rapporto di lavoro e a corrispondere il risarcimento Controparte_1 del danno rapportato alle retribuzioni maturate dalla data del ricorso introduttivo, oltre rivalutazione e interessi legali”; che, “in ottemperanza alla suddetta sentenza, aveva provveduto al pagamento Controparte_1 delle retribuzioni dovute … per i periodi così come stabilito nella sentenza, versando a favore della ricorrente la somma di €. 43.807,07” nella quale sarebbero stati compresi “gli oneri fiscali e previdenziali”;
-che, in data 17 novembre 2010, “tra la lavoratrice e è stato sottoscritto un Controparte_1 verbale di conciliazione in sede sindacale, nel quale le parti stabilivano tra l'altro quanto segue: conomici delle rispettive sentenze di riammissione in servizio, obbligandosi alla restituzione degli liquidati>” e procedeva all'assunzione della lavoratrice con contratto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato, ponendo così fine al contenzioso”;
-che “in virtù della sottoscrizione del suddetto verbale di conciliazione la ricorrente” si sarebbe impegnata a restituire a somme “in effetti maggiori rispetto a quanto Controparte_1 effettivamente precedentemente ricevuto dalla medesima Società, giacché le somme da restituire
2 erano comprensive anche degli oneri previdenziali, e ciò sul presupposto che Controparte_1
li avesse medio già versati al competente Istituto Previdenziale Ipost, successivamente
[...] confluito nell'INPS”;
-che “di recente la ricorrente, verificato il proprio estratto contributivo non ha rinvenuto però gli accrediti dei contributi previdenziali (relativi ai periodi indicati nella sentenza del Giudice del Lavoro)”.
Sulla base di questi elementi sono state rassegnate le conclusioni sopra riportate.
Nel giudizio di primo grado si è costituita rilevando l'inammissibilità del ricorso e CP_1 in ogni caso l'infondatezza nel merito dello stesso.
Si è costituito nella precedente fase anche Inps, eccependo in via preliminare inammissibilità e improcedibilità del ricorso e rappresentando che: … È evidente, infatti, che per gli anni a cui fa riferimento la sentenza della Corte d'Appello di Lecce e il verbale di conciliazione è pacificamente decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art.3, comma 9, della L.n.335/95.
5) Si eccepisce, ancora, che l'invocata sentenza n. 2128/2009 non fa stato nei confronti dell'INPS e che i diritti previdenziali sono indisponibili e, pertanto, non possono essere oggetto di accordi contrattuali.
6) In relazione alla domanda subordinata, l'INPS eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.
MERITO
-Inappropriato è il richiamo avversario alla sentenza della Corte di Cassazione n. 23381/2020, in quanto ha statuito in una vertenza tra lavoratore e , senza coinvolgere l'ente previdenziale. Controparte_1
-inoltre, si fa presente che il Polo Specialistico (Fondo Ex Ipost) si è attivato presso in Controparte_1 qualità di datore di lavoro, chiedendo la documentazione necessaria affinché si potesse valutare se l'estratto conto previdenziale della ricorrente era da aggiornare.
Per poter effettuare l'aggiornamento degli impiegati (precedentemente assunti contratti a tempo determinato e poi stabilizzati) delle , gli Uffici dell'INPS devono chiedere a quest'ultima uno stato di servizio, un Controparte_1 prospetto excell dal quale risultino i periodi lavorati con contratto a tempo determinato e le relative retribuzioni e un verbale di accordo dal quale al punto 7 si possa evincere la definitiva data di iscrizione nei ruoli PT che deve coincidere con quella indicata nel prospetto excell. Nel caso di specie:
– dal verbale di conciliazione la data di riammissione in servizio valida a tutti gli effetti contrattuali è quella del
17.3.2010 (questa corrisponde con l'estratto conto previdenziale doc.1).
– dal prospetto excell (doc.3) fornito dalle si evince che l'unico periodo lavorato con contratto a tempo CP_1 determinato è quello dal 3.10.2000 al 31.12.2002 (anche questo corrisponde con l'estratto previdenziale doc.1).
3 Con sentenza n. 860/2023 del 17.5.23 il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda attorea ritenendo l'insussistenza degli invocati presupposti. Pt_ Con il presente atto di appello, la ha contestato le determinazioni della sentenza di primo grado. In particolare, ha censurato l'impugnato provvedimento ritenendo la permanenza dell'obbligo contributivo di INPS, richiamando anche giurisprudenza in tema di licenziamento.
Ha inoltre censurato la sentenza di primo grado affermando come abbia chiesto in CP_1 restituzione anche contributi previdenziali che in realtà non ha versato.
In ultimo, ha evidenziato come i contributi previdenziali non possono essere oggetto dell'accordo stipulato tra le parti. Ha quindi concluso chiedendo: - “A. accertare se ha provveduto o CP_1 meno al versamento degli oneri previdenziali relativi alle retribuzioni corrisposte in applicazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro n. 2128/2009 e, nell'affermativa, ordinare all'INPS la regolarizzazione dell'estratto conto contributivo della ricorrente per i periodi concernenti la suddetta sentenza;
- B. in ipotesi di accertamento di mancato versamento degli oneri previdenziali in questione da parte di
[...]
condannare detta società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione CP_1 in favore del ricorrente della differenza tra l'importo indicato nel verbale di conciliazione (importo che il ricorrente si è obbligato a restituire a e le somme a suo tempo ricevute al netto da e risultanti CP_1 Controparte_1 dalla busta paga in atti, per i motivi e i titoli meglio indicati in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul maturato economico […]
Si è costituito anche in questa fase di appello INPS, che – nel presente grado – si è limitato ad affermare: 1) nel merio, laddove venga accolto l'interposto appello condanare il datore di lavoro al pagamento della relativa contribuzione, nella misura che verrà indicata anche con separato giudizio, entro i limiti della prescrizione, maggiorata delle sanzioni civili ed interessi legali fino al soddisfo …
Si è costituita anche , che ha eccepito in via preliminare inammissibilità dell'appello CP_1
e, comunque, infondatezza nel merito dello stesso.
La causa è stata decisa documentalmente dopo la discussione delle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del proposto appello formulata da
. In tal senso l'atto di impugnazione contiene una adeguata descrizione del fatto Controparte_1
e indica i passi della sentenza non condivisi nonché i motivi di diritto per i quali le contestate argomentazioni della sentenza di primo grado non risulterebbero condivisibili.
4 Sempre in via preliminare va fatto presente come INPS abbia intestato la propria memoria indicando la presenza di appello incidentale. In disparte che non risulta prova nel fascicolo telematico di notifica alcuna, va rimarcato come non sia neppure possibile attribuire tale qualificazione alla memoria INPS in quanto non vi è alcuna censura alla sentenza di primo grado ma una, parziale, riedizione delle conclusioni di primo grado (ossia, l'eccezione di prescrizione).
Nel merito, la sentenza di primo grado si ritiene vada confermata, pur con le precisazioni di seguito espresse.
Rispetto alla censura di cui al n. 1 dei motivi in diritto dell'atto di appello, si precisa che una volta raggiunta una transazione tra le parti il precedente accertamento giurisdizionale non può più essere utilizzato quale base per alcuna istanza di regolarizzazione contributiva e questo senza considerare che - nel giudizio deciso dalla sentenza CdA Lecce n. 2128/2009 – INPS non era parte in causa.
A supporto di una simile affermazione si ritiene opportuno richiamare Cass. 8662/2019. In particolare, tale decisione ha fatto presente che:
2.3. Quanto ora osservato, come già chiarito da questa
Corte (v. in particolare, Cass. 04/08/2017 n. 19587, in motivazione, Cass. 05/02/2014 n. 2642; Cass.
23/09/2010 n. 20146), non implica che la transazione posta in essere tra le parti del dedotto rapporto di lavoro spieghi efficacia (anche) sul rapporto previdenziale, che è giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e si connota per la presenza di profili pubblicistici, elementi questi che escludono, ovviamente, che di esso possano disporre le parti del rapporto di lavoro. L' obbligazione previdenziale sorge, infatti, con l'instaurarsi del rapporto lavorativo ma ne è del tutto autonoma e distinta, sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte, ovvero che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti. Ciò che viene meno in conseguenza dell'accordo conciliativo è lo specifico accertamento giudiziale che,
In coerenza con tale linea argomentativa questa Corte, ribadito che in tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
(Cass. 13/08/2007 n. 17660), ha affermato che, stante l'insensibilità dell'obbligazione contributiva agli effetti della transazione, l' INPS può azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via
5 presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore (Cass.17/02/2014 n. 3686; Cass. 28/07/2009 n. 17495).
Si pongono in termini conformi Cass. n. 17525 del 2023 e Cass. n. 35534 del 2021.
La sopra esposta argomentazione rende non conferente il richiamo che l'atto di appello fa a giurisprudenza in materia di versamenti contributivi a seguito di licenziamento (pg. 6 atto di appello). Né rende giustificato il richiamo alla sentenza della CdA Lecce del 2009, “travolta” dall'accordo transattivo (espressamente qualificato come novativo, cfr. all. 4, fasc. , quale CP_1 fonte del diritto alla regolarizzazione contributiva.
Inoltre, va fatto presente che lo stesso atto transattivo espressamente riporta quale decorrenza convenzionale del rapporto il 17.3.2010 e che da tale data risultano regolarmente versati i contributi, secondo quanto confermato da INPS già in primo grado. Lo stesso ente previdenziale, nel giudizio di primo grado, aveva affermato l'insussistenza di qualsiasi debito contributivo per il periodo a decorrere dal 17.3.2010.
Per i periodi antecedenti tale data INPS non ha inteso far valere né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale alcun “titolo diverso” giustificante il versamento di ulteriori contributi né ha chiesto di provare, neppure presuntivamente, un proprio titolo ad ottenere un qualsiasi ulteriore versamento contributivo. Preclaro è il passo relativo alla memoria di costituzione di INPS in primo grado, sopra riportato. Nel presente grado l'ente si è limitato a chiedere i versamenti contributivi che dovessero derivare dall'accoglimento dell'appello nei limiti della prescrizione quinquennale. Deve quindi ritenersi che ferma l'inopponibilità all'ente rispetto alla intercorsa transazione, non possa certamente essere il pregresso accertamento giurisdizionale la fonte della pretesa ai versamenti contributivi da parte dell'appellante. Né sono forniti, in primo grado o nel presente appello, elementi che consentano di rinvenire una data di decorrenza convenzionale del rapporto anteriore rispetto al 17.3.2010. INPS, come detto, non ha inteso azionare alcun “diverso titolo” per ottenere il pagamento di eventuale contribuzione dovuta.
Inoltre, sebbene la Corte di cassazione (n. 11730 del 02/05/2024) abbia espressamente ammesso la possibilità di esperire azione di accertamento rispetto al diritto all'integrità della posizione contributiva, nel caso di specie si è in presenza di un diverso tipo di azione, nella quale
è richiesta la condanna al versamento di una contribuzione asseritamente dovuta e che l'appellante ritiene non versata all'ente preposto.
Sul punto, pertanto, non può neppure ignorarsi come nel giudizio di primo grado l'ente previdenziale abbia espressamente eccepito la prescrizione della contribuzione e che anche in
6 questo grado, sebbene con diversa formula linguistica, abbia pur sempre ribadito la dedotta prescrizione.
E, a tacer d'altro, questi asseriti contributi dovuti sono in ogni caso prescritti perché – anche per ipotesi prendendo a riferimento la sentenza di appello del novembre 2009 quale momento per la decorrenza degli stessi - non risulta che INPS abbia compiuto alcun atto interruttivo rispetto alla prescrizione sino all'introduzione del giudizio di primo grado. E neppure con la memoria di primo grado INPS ha chiesto il versamento di contribuzione alcuna. Né alcunché cambierebbe considerando quale dies a quo l'intervenuta transazione (datata 17.11.2010).
Inoltre, come già detto, dagli atti di causa non si ricava alcun elemento che indichi una precedente data di riammissione in servizio rispetto a quella del 17.3.2010. Non può non precisarsi anche come a pg. 2 dell'atto di appello si ritrova un richiamo alla data dell'11.7.2007, disancorato da qualsiasi elemento ricavabile sia dalla sentenza di appello sia dagli atti introduttivi di primo e secondo grado nonché dalla transazione e probabile frutto di errore materiale. La tesi dell'errore materiale appare supportata anche data dalla presenza di riferimenti, a pg. 7 e pg. 11 dell'atto di appello, a una sentenza n. 2111/2006 del Tribunale di Brindisi che non riguarda parte appellante
(come da semplice confronto con la sentenza CDA Lecce del 2009, in fasc. Poste) e da un periodo di riammissione palesemente inconferente con gli atti di causa (tanto più che viene affermata una riammissione sulla base di sentenza di primo grado, mentre la ricorrente era stata soccombente in primo grado e riammessa in servizio solo dopo la sentenza di appello).
Sussiste quindi questo ulteriore aspetto per ritenere infondata qualsivoglia domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva.
Ulteriormente, rispetto alla seconda censura fatta valere nell'atto di appello, non può che farsi presente che dall'analisi della transazione in atti (clausola 13) l'importo di € 43807,07 è espressamente indicato come importo netto liquidato per i periodi non lavorati.
Che tale indicata somma sia effettivamente quella netta trova riscontro, oltre che nella espressa ammissione in sede transattiva, anche nel raffronto con la busta paga di aprile 2010 (cfr. produzione ) ove l'importo lordo derivante da sentenza è pari a € 71604,06 (esclusi CP_1 gli accessori del credito indicati in altra voce della busta paga. La busta paga contiene inoltre le voci retributive relative allo stesso mese di aprile 2010, successivo all'effettiva riammissione).
Appare quindi che questi elementi siano probanti rispetto alla tesi che vede come chiesti in restituzione solo gli importi effettivamente corrisposti alla ricorrente, odierna appellante.
7 Supporta ulteriormente tale ricostruzione Cass. n. 23093 del 2016 (in motivazione) che, in analoga controversia relativa a transazione tra e lavoratore, ha affermato: Pertanto, una volta CP_1 riconosciuto l'ammontare del debito, così come concordemente determinato in base ad un verbale di conciliazione sindacale, non è ammissibile, se non sulla scorta di comprovati dati errati ed inesatti, la successiva contestazione di una tale quantificazione.
La rilevanza di questa affermazione risalta maggiormente nel caso di specie ove espressamente la clausola 13 dell'accordo transattivo qualifica come “nette” le somme chieste in ripetizione.
Nel caso di specie, inoltre, nessun preciso elemento di contestazione risulta fornito ed anzi la lettura del cedolino paga di aprile, comparato anche con quello di dicembre 2010 (sempre prodotto in atti da entrambi allegati sin dal primo grado), consente di confermare come CP_1 sia stata chiesta in restituzione la somma netta erogata per i periodi non lavorati.
In ultimo, le argomentazioni rispetto alla terza censura di cui all'atto di appello sono comuni a quelle sopra esaminate rispetto alla regolarizzazione contributiva (rubricata al n. 1 dei motivi di diritto dell'atto di appello) e si richiama quanto sopra già affermato. In aggiunta, si fa presente che, se è vero che una transazione tra datore di lavoro e lavoratore non può pregiudicare il diritto dell'INPS alla riscossione dei contributi, tuttavia non possono che ulteriormente richiamarsi i principi di Cass. 8662/2019 e non può che nuovamente ribadirsi come non sia stato attivato da
INPS per questo caso alcun ulteriore “diverso titolo” per l'ottenimento dei contributi. Le argomentazioni spese nell'atto di appello, quindi, non sono dirimenti e non possono portare a una positiva valutazione dei motivi rassegnati, fermo quanto già affermato in tema di prescrizione.
L'appello proposto è quindi infondato. Circa le spese, le stesse possono essere compensate. In tal senso, rileva la complessità della fattispecie, oggetto di diffuso contenzioso su tutto il territorio nazionale, come emerso dalle produzioni giurisprudenziali di merito allegate, nonché la presenza di elementi di novità fattuale rispetto alla questione proposta (Cass. n. 13294 del 19/05/2025).
Sui presupposti per il raddoppio del contributo unificato si richiama in ogni caso quanto affermato da SU n. 4315 del 20/02/2020.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Sezione lavoro;
Visto l'art. 437 cpc;
8 definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 18/10/2023 da
[...]
nei confronti di e INPS avverso la sentenza del 17/05/2023 n.ro 860 Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
ET L'APPELLO
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Amato Carbone
Il Presidente
Dott. Gennaro Lombardi
9