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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3640 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
PROC. RIUNITI nn. 1032/2022 e 1198/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado d'appello, riunite, iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto i numeri d'ordine 1032/2022 e 1198/2022, vertenti tra
Proc. n. 1032/2022 RG
(c.f. , (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , (c.f. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 quali eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 Parte_3
CP_1
e
(p.iva e c.f. ; già in persona del legale CP_2 P.IVA_1 Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Cornacchia e dall'avv. Roberto Ferrari.
[...]
(c.f. ) e (c.f. ), rappresentati Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
e difesi dall'avv. Francesco Altieri e dall'avv. Raffaele Tibaldi.
[...]
(c.f. ). Controparte_4 C.F._7
-APPELLATO- contumace-
Proc. n. 1198/2022 RG
pagina 1 di 22 (c.f. ) e (c.f. ), rappresentati Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
e difesi dall'avv. Francesco Altieri e dall'avv. Raffaele Tibaldi.
CP_1
e
(p.iva e c.f. ; già in persona del legale CP_2 P.IVA_1 Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Cornacchia e dall'avv. Roberto Ferrari.
[...]
(c.f. , (c.f. ), Parte_7 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , (c.f. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 quali eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 Parte_3
[...]
(c.f. ). Controparte_4 C.F._7
-APPELLATO- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.1802/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
16.9.2021, in tema di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 17.2.2025 sia dalla difesa di e che dalla difesa di , , Parte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_1 [...]
, , quali eredi del , nonché, in data 18.2.2025, dalla difesa Parte_2 Parte_4 Persona_1 dell' . CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , (quali eredi del Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 Persona_1
) hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, l ,
[...] Controparte_5 nonché , e , proponendo appello avverso la sentenza n.1802/2021 Controparte_4 Parte_5 Parte_6 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 16.9.2021.
Anche e hanno proposto appello avverso la stessa sentenza, convenendo in Parte_5 Parte_6 giudizio, dinanzi a questa Corte, l , nonché e Controparte_5 Controparte_4
, , , (gli ultimi quattro quali eredi del Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4
). Persona_1
****
Con la sentenza n.1802/2021 il Tribunale di Benevento, nel definire il giudizio n.231/2017 RG introdotto dall'
[...]
citando in giudizio , , e Controparte_3 Parte_5 Parte_6 Controparte_4 Parte_3
, , , (gli ultimi quattro quali eredi del
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_4 Persona_1
pagina 2 di 22 Per
) al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza di fatti di reato per i quali vi era stato un processo penale conclusosi (a seguito della sentenza di secondo grado) con la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei detti convenuti (o, meglio, quanto agli eredi nei confronti del loro dante causa ) ma con condanna degli stessi al Persona_1 Persona_1 risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile (l' , per Controparte_3
CP_ l'appunto), ha così statuito: “Dichiara il sopravvenuto difetto di interesse di alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da reato nei confronti di e di;
- Condanna , , Parte_5 Parte_6 Parte_5 Parte_6
e , , e , in solido tra Controparte_4 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 CP_ loro, al pagamento in favore di della somma di €.1.300.000,00 - oltre accessori come in parte motiva, sino a concorrenza della minor somma di €.300.000,00 oltre accessori come in parte motiva, quanto a e Parte_5 Pt_6
; - Condanna , , e , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_4 Parte_2 Parte_1 [...] CP_
e , in solido tra loro al pagamento in favore di delle spese e compensi di lite del Parte_3 Parte_4 presente processo, che liquida…. e “al pagamento in favore di IACP delle spese e compensi di lite del regolamento di giurisdizione, che liquida in…”.
****
, , , (quali eredi del Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 Persona_1
) hanno censurato la sentenza n.1802/2021 emessa dal Tribunale di Benevento sulla base dei seguenti dieci
[...] motivi di gravame.
1)- ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ, IMPROCEDIBILITÀ ED IMPROPONIBILITÀ DELL'AZIONE
GIUDIZIARIA RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER TARDIVITÀ DELLA RIASSUNZIONE.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno sostenuto che il primo giudice avesse erroneamente dichiarato infondata l'eccezione, da essi sollevata, di estinzione del giudizio (lamentando la tardività della riassunzione, da parte dell del giudizio dopo la pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza della CP_3
Suprema Corte di Cassazione emessa a seguito del proposto regolamento preventivo di giurisdizione).
In particolare, secondo gli appellanti, sia tenendo conto della data (13.1.2020) del deposito del ricorso in riassunzione, sia di una successiva comparsa in riassunzione, notificata il 16.1.2020, sarebbe stato violato il termine perentorio di tre mesi, stabilito dall'art. 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio (termine che sarebbe scaduto, dunque, il 7.1.2020), essendo erroneo il riferimento, operato dal primo giudice, al termine di sei mesi operato dall'art. 367 c.p.c.
2)- ERROR IN PROCEDENDO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE RELATIVO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO RITUALMENTE FORMULATA CON L'ATTO DI
COSTITUZIONE - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE EX ART.354 CPC.
Con il secondo motivo , , , (quali Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 eredi del ) hanno ritenuto che il primo giudice, nel richiamare l'ordinanza del 5.7.2017 emessa in Persona_1 corso di causa, avesse erroneamente escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario – così violando l'art. 102 c.p.c.- nei confronti di altre persone coinvolte nel procedimento penale , , Parte_8 Persona_2
pagina 3 di 22 Fiscante Walter, ), essendo , peraltro, stato condannato al risarcimento dei Parte_9 Parte_8
CP danni nei confronti dell , con la sentenza n.05637/2009 del Tribunale di Benevento, confermata sul punto anche dalla sentenza di appello n.6051/2014.
3)- DIFETTO DI MOTIVAZIONE RELATIVO ALLA ECCEPITA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno criticato la decisione del primo giudice di non ritenere prescritto il credito CP risarcitorio vantato dall' nei confronti di (non essendo decorsi cinque anni dalla irrevocabilità Persona_1 della sentenza panale) e di ritenere priva di rilievo l'estinzione per prescrizione del delitto di truffa, accertata in primo grado dal giudice penale, stante la condanna per le altre fattispecie di reato contestate, tra gli altri, ai convenuti.
Secondo gli appellanti, invece, l'Ente attore avrebbe dovuto, quantomeno per il reato di truffa, esercitare l'azione civile nei cinque anni successivi alla sentenza di primo grado penale, posto che per un unico reato (ossia quello previsto dall'art. 416, comma 2, c.p.) vi era stata la condanna di in primo grado, essendo invece Persona_1 stata dichiarata, per tutte le altre fattispecie di reato, la dichiarazione di prescrizione sin da tale grado di giudizio.
Ragion per cui, considerato che lo IACP non aveva mai esercitato l'autonomo potere d'impugnazione, ex art. 576 c.p.p., ad avviso degli appellanti sarebbe intervenuta - quantomeno per quel che concerne i reati prescritti in primo grado- la prescrizione del detto credito risarcitorio.
4)- ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE DELLA IMPUGNATA SENTENZA CON RIFERIMENTO ALLA ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI OGGETTO DELLA
SENTENZA IMPUGNATA. ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA. MANCATA PROVA DEL DANNO SUBITO DALL'IACP NONCHÉ MANCATA PROVA DELLA
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO. NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER CARENZA DI MOTIVAZIONE.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno criticato la decisione del Tribunale di Benevento anche in relazione alla parte in cui ha ritenuto non più revocabili e coperte da giudicato le statuizioni civili adottate in sede penale e relative al fatto oggetto dell'accertamento penale ed alla responsabilità dei convenuti, ritenendo irrilevante ogni contestazione in virtù del giudicato formatosi intorno al fatto che i convenuti o i relativi danti causa avessero commesso i fatti contestati in sede penale.
Ad avviso degli appellanti, invece, il primo giudice, anziché limitarsi a sostenere la sussistenza del giudicato circa la commissione, da parte dei convenuti (o dei loro danti causa), dei fatti contestati in sede penale, e a quantificare il danno patrimoniale in euro 1.000.000,00 sulla base soltanto della quantificazione operata dalla
Procura in sede contabile, avrebbe dovuto valutare il nesso di causalità tra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli, oltre che l'esistenza e la quantificazione di tale pregiudizio, tenendo conto anche dei danni patrimoniali effettivamente riconducibili al avente una posizione di minor rilievo rispetto al Persona_1 Pt_6
e all' Pt_5
5)- SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEGLI EREDI ED INTRASMISSIBILITÀ DEL DANNO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM- NULLITÀ DELLA
DECISIONE PER CARENZA E/O OMESSA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE.
Con il quinto motivo gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale di Benevento non avesse erroneamente tenuto conto della eccezione, da essi sollevata sin dal primo atto difensivo, concernente il proprio difetto di pagina 4 di 22 legittimazione passiva in ordine all'avversa domanda di risarcimento danni (anche di quelli relativi alla lesione dell'immagine della p.a.), fondata sulla dedotta intrasmissibilità dell'obbligazione pecuniaria in capo al loro dante causa, non essendo emersa alcuna prova che vi fosse stato un illecito arricchimento del de cuius e, ancor di più, un indebito arricchimento di essi eredi.
Ad avviso di , , , , inoltre, il giudizio Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 civile nei confronti di essi eredi di non sarebbe dovuto proseguire in seguito alla sentenza Persona_1
n.259/2018 con cui la Corte dei Conti aveva dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente allo stesso Persona_1
(non avendo la Procura ritenuto di dover procedere alla riassunzione nei confronti dei suoi eredi), con
[...] pronuncia definitiva sul punto.
6)- OMESSA PRONUNCIA SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE – NULLITÀ DELLA SENTENZA.
Con il sesto motivo gli appellanti si sono doluti della mancata ammissione, da parte del primo giudice, delle richieste istruttorie (prova orale, richiesta di acquisizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e ctu) da essi articolate, non avendo il Tribunale di Benevento neanche richiamato, in sentenza, la precedente ordinanza del
7.5.2018 con cui, in corso di causa, era stata dichiarata inammissibile la prova orale e reputata non necessaria la documentazione di cui era stata chiesta l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
7)- SULLA DUPLICAZIONE DEL DANNO E VIOLAZIONE DEL NE BIS IN IDEM.
Con il settimo motivo gli appellanti hanno sostenuto che la sentenza impugnata fosse errata anche nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto, quanto al risarcimento del danno patrimoniale - individuato nelle somme che l'amministrazione avrebbe illecitamente sborsato in conseguenza dell'attività criminale svolta dai convenuti (per gli eredi dal relativo dante causa)- che la domanda proposta nel giudizio, alla luce della sentenza della Persona_1
Corte dei Conti, potesse essere decisa nei loro confronti, essendo la pretesa in discussione (danno patrimoniale da reato) risultata accolta in sede contabile nei confronti degli altri convenuti in giudizio.
Ad avviso degli appellanti, invece, essendo il risarcimento del danno patrimoniale stato già riconosciuto, in CP favore dell' di , in sede contabile (con condanna degli altri convenuti), il primo giudice avrebbe CP_3
CP dovuto dichiarare il totale difetto di interesse dell' relativamente alla domanda avente ad oggetto tale voce risarcitoria.
8)- ERRONEITÀ DELLA DECISIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL DANNO ALL'IMMAGINE ED ALLA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DELLO STESSO.
Gli appellanti hanno criticato, inoltre, la sentenza n. 1802/2021 del Tribunale di Benevento anche nella parte in cui il Tribunale di Benevento ha condannato tutti i convenuti al pagamento, in favore dello Controparte_3
, dell'importo di euro 300.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine patito da tale ente
[...] pubblico.
Sul punto hanno sostenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente proceduto a liquidare, in via equitativa, tale danno, senza indicare i criteri e le risultanze probatorie da cui desumerne la sussistenza, avendo pagina 5 di 22 peraltro fatto riferimento alla grande eco che i fatti avrebbero avuto sulla stampa nazionale, nonostante l'ente attore avesse prodotto solo articoli di due testate giornalistiche di rilievo locale (il Sannio Quotidiano e il Mattino).
E hanno anche lamentato che il Tribunale non potesse comunque liquidare tale tipologìa di danno, essendo stato escluso dalla giurisdizione contabile investita degli stessi fatti, sia in primo che in secondo grado.
9)- ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLA DECORRENZA DEGLI INTERESSI. Per_ Con il nono motivo di impugnazione , , , Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4
hanno sostenuto che il primo giudice avesse erroneamente fatto decorrere gli interessi (quanto
[...] all'importi oggetto della condanna risarcitoria) dal mese di novembre 2009, ossia dalla sentenza penale di primo grado, anziché dalla data della sentenza definitiva emessa dal giudice di secondo grado e, pertanto, dal mese di ottobre 2014, essendo solo da quel momento formatosi il titolo definitivo in virtù del quale, poi, l'IACP aveva proposto il giudizio civile.
10)- ILLEGITTIMITÀ DELLA CONDANNA ALLE SPESE DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE. IL GIUDICE NELLA SENTENZA APPELLATA, HA CONDANNO GLI EREDI DELLI
CARRI IN SOLIDO CON ER , E ANCHE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE, LIQUIDATE Pt_5 Parte_6 Controparte_4
IN € 12.312,00, OLTRE ACCESSORI (SINO ALLA CONCORRENZA DELLA MINOR SOMMA DI € 10.260,00, OLTRE ACCESSORI PER I CONVENUTI ER E , LA CUI Pt_6
REGOLAZIONE E LIQUIDAZIONE ERA STATA RIMESSA AL MERITO DAL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ.
Con il decimo e ultimo motivo , , , Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 hanno sostenuto che, essendo il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione stato proposto (nel corso del giudizio civile) dal solo , e non essendo stato neanche notificato ad essi eredi di – Parte_5 Persona_1
CP che, pertanto, non sarebbero intervenuti (avendo solo l resistito con controricorso), il primo giudice avrebbe erroneamente condannato anch'essi, in solido con , e , al Parte_5 Parte_6 Controparte_4 pagamento delle spese di lite del procedimento per regolamento di giurisdizione.
E, alla luce di quanto esposto, , , , Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4
(quali eredi del ) hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1)- in via preliminare, accertare e dichiarare la Persona_1 tardività della riassunzione con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio;
2)- sempre in via preliminare, per le causali esposte, accertata e ravvisata la violazione dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, rimettere la causa al primo Giudice ex art. Par Controparte_ 354 cpc, ordinando l'estensione del contraddittorio ai sigg. , , e;
3)- Parte_8 Persona_2 Parte_9 sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato, per lo spirare del termine ex lege previsto, con conseguente declaratoria della stessa;
4)- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli eredi di , la violazione del principio del ne bis in idem nonché l'intrasmissibilità agli stessi sia del danno patrimoniale che Persona_1 del danno d'immagine; 5)- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la sussistenza della duplicazione del danno nonché la violazione del principio del ne bis in idem;
6)- nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e, per l'effetto, stante CP l'infondatezza della domanda proposta in primo grado dall , rigettarla. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato, antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 1032/2022 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
13.9.2022, e , deducendo di avere proposto, a loro volta, dinanzi a questa Corte, Parte_5 Parte_6 appello avverso la stessa sentenza n.1802/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, riportandosi alle conclusioni pagina 6 di 22 ivi formulate e chiedendo, pertanto, la riunione del giudizio a quello (recante il n. 1198/2022 RG) da loro successivamente instaurato.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 4.10.2022, l Controparte_7
(già ), eccependo preliminarmente l'inammissibilità
[...] Controparte_3 dell'avverso gravame e chiedendo la riunione del giudizio recante il n.1198/2022 RG, trattandosi di appelli proposti da soggetti distinti avverso la stessa sentenza.
Contestando, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, ha rassegnando le seguenti conclusioni: “-
Rigettare la richiesta avversa di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e quindi 1)- dichiarare la inammissibilità , improponibilità, ed improcedibilità dell'avverso appello;
2)-Rigettare comunque l'avverso appello perché destituito di fondamento sia pragmatico che giuridico, con conseguente conferma delle statuizioni rese nella sentenza de qua con tutte le conseguenze di legge;
3)-In ogni caso rendere, anche con diversa motivazione, le stesse statuizioni rese nella sentenza de qua confermando la soccombenza della controparte con tutte le conseguenze di legge alla luce delle difese svolte in primo grado ed in questo riconfermate ad litteram senza necessità di proporre alcun appello incidentale;
4-)- Emettere ogni altro utile provvedimento ai fini di iusta et rectae decidere;
5)- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi con competenze di avvocato oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.”.
****
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1802/2021 emessa dal Tribunale Parte_5 Parte_6 di Benevento sulla di otto motivi, coincidenti con quelli articolati nell'atto di appello di , Parte_3 [...]
, , . Parte_1 Parte_2 Parte_4
In particolare, i motivi coincidenti con quelli proposti da questi ultimi sono stati i seguenti.
1) ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ, IMPROCEDIBILITÀ ED IMPROPONIBILITÀ DELL'AZIONE
GIUDIZIARIA RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER TARDIVITÀ DELLA RIASSUNZIONE.
2)- ERROR IN PROCEDENDO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE RELATIVO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO RITUALMENTE FORMULATA CON L'ATTO DI
COSTITUZIONE - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE EX ART.354 CPC.
3)- DIFETTO DI MOTIVAZIONE RELATIVO ALLA ECCEPITA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE.
4)- ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE DELLA IMPUGNATA SENTENZA CON RIFERIMENTO ALLA ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI OGGETTO DELLA
SENTENZA IMPUGNATA. ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA. MANCATA PROVA DEL DANNO SUBITO DALL'IACP NONCHÉ MANCATA PROVA DELLA
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO. NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER CARENZA DI MOTIVAZIONE.
5)- OMESSA PRONUNCIA SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE – NULLITÀ DELLA SENTENZA.
6)- SULLA DUPLICAZIONE DEL DANNO E VIOLAZIONE DEL NE BIS IN IDEM (sia pure riferendosi, sul punto, al risarcimento del danno all'immagine, non essendo e stati condannati in primo grado al risarcimento del danno patrimoniale, ma essendo stato dichiarato, sul punto, il sopravvenuto Parte_5 Pt_6 CP difetto di interesse dell' nei loro confronti in virtù del giudicato contabile).
7)- ERRONEITÀ DELLA DECISIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL DANNO ALL'IMMAGINE ED ALLA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DELLO STESSO.
8)- ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLA DECORRENZA DEGLI INTERESSI.
E, alla luce di quanto esposto, invocando la riforma della sentenza impugnata anche in merito alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, accertare e dichiarare la tardività della riassunzione con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio, per l'effetto, riformare integralmente
l'appellata sentenza;
2. Sempre in via preliminare, per le motivazioni innanzi esposte, accertata e ravvisata la violazione dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, rimettere la causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c., ordinando l'estensione del contraddittorio ai sigg. , Parte_8 pagina 7 di 22 Controparte
, e;
3. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato, per lo spirare Persona_2 Parte_9 del termine ex lege previsto, con conseguente declaratoria della stessa e, per l'effetto, riformare integralmente l'appellata sentenza;
4. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la sussistenza della duplicazione del danno nonché la violazione del principio del ne bis in idem, per l'effetto, riformare integralmente l'appellata sentenza;
5. Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e, per l'effetto, stante l'infondatezza CP della domanda proposta in primo grado dall' , rigettare la predetta domanda, con declaratoria di riforma totale della sentenza impugnata ed accertamento della insussistenza del danno d'immagine come esposto nei motivi di appello, ritenendolo, in ogni caso, non provato essendosi, sul punto, già formato il giudicato definitivo in sede di giudizio contabile;
6. In via di mero subordine, nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento dei suesposti motivi d'appello, in riforma parziale dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare che gli interessi stabiliti dal giudice di prime cure vadano calcolati dal deposito della sentenza di appello del giudizio penale ossia dall'ottobre 2014; 7.In ogni caso, riformare la sentenza appellata, determinando che nulla è dovuto per le spese di giustizia dagli odierni appellanti. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori”.
Iscritta la causa al n. 1198/2022 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
19.9.2022, , , e (quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
), evidenziando di avere proposto, a loro volta, dinanzi a questa Corte, appello avverso la stessa Per_1 sentenza n.1802/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, riportandosi alle conclusioni ivi formulate e chiedendo, pertanto, la riunione del giudizio a quello (recante il n. 1032/2022 RG) da loro precedentemente instaurato.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 4.10.2022, l (già della provincia CP_2 CP_3 di ), eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso gravame e chiedendo la riunione del CP_3 giudizio a quello recante il n.1032/2022 RG, trattandosi di appelli proposti da soggetti distinti avverso la stessa sentenza.
E contestando, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, ha rassegnando le seguenti conclusioni: “-
Rigettare la richiesta avversa di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e quindi 1)- dichiarare la inammissibilità , improponibilità, ed improcedibilità dell'avverso appello;
2)-Rigettare comunque l'avverso appello perché destituito di fondamento sia pragmatico che giuridico, con conseguente conferma delle statuizioni rese nella sentenza de qua con tutte le conseguenze di legge;
3)-In ogni caso rendere, anche con diversa motivazione, le stesse statuizioni rese nella sentenza de qua confermando la soccombenza della controparte con tutte le conseguenze di legge alla luce delle difese svolte in primo grado ed in questo riconfermate ad litteram senza necessità di proporre alcun appello incidentale;
4-)- Emettere ogni altro utile provvedimento ai fini di iusta et rectae decidere;
5)- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi con competenze di avvocato oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.”.
Con ordinanza del 20.12.2022 il giudizio recante il n. 1198/2022 RG è stato riunito, ai sensi degli artt. 335 e 350
c.p.c., a quello recante il n. 1032/2022 RG.
Non si è costituito in giudizio, in nessuno dei due giudizi riuniti, (dichiarato contumace, con Controparte_4 ordinanza del 4.10.2022, nel giudizio n. 1032/2022 RG e, con ordinanza del 25.10.2022, nel giudizio n. 1198/2022
RG).
In data 21.6.2022 è stato acquisito, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 347 c.p.c., il fascicolo cartaceo di ufficio.
Con ordinanza depositata il 20.12.2022, preso atto della riunione (disposta in pari data), del giudizio n.
1198/2022 RG a quello n. 1032/2022 RG, è stata revocata la declaratoria di contumacia (pronunciata con ordinanza precedente nel giudizio n.1032/2022 RG) dell' e, in Controparte_5 accoglimento delle istanze formulate da , , , Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_1 pagina 8 di 22 (appellanti nel giudizio n.1032/2022 RG) e da e (appellanti nel giudizio Pt_4 Parte_5 Parte_6
n.1198/2022 RG), è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, rinviando la causa all'udienza del 19.3.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo un rinvio di ufficio, con decreto presidenziale del 22.1.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 18.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 17.2.2025 sia dalla difesa di e che Parte_5 Parte_6 dalla difesa di , , , , nella qualità di Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 eredi del , nonché, in data 18.2.2025, dalla difesa dell' ), la causa è stata riservata in Persona_1 CP_2 decisione in data 19.2.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall' , di inammissibilità CP_2
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) degli appelli ex adverso proposti.
Ed infatti, dalla lettura sia dell'atto di appello proposto da , , Parte_3 Parte_1 Parte_2
, (quali eredi del ), che di quello proposto da e
[...] Parte_4 Persona_1 Parte_5 Pt_6
, è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le
[...] ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica pagina 9 di 22 vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Sempre in via preliminare va detto che la circostanza che l si sia costituita in giudizio, in CP_2 entrambi i due giudizi poi riuniti, oltre il termine di venti giorni prima delle udienze di comparizione fissate nei rispettivi atti di appello, non comporta l'inammissibilità della relativa costituzione e, dunque, delle difese svolte nell'ambito delle comparse di riposta depositate il 4.10.2022, bensì solo la decadenza, ai sensi degli artt. 343 e
166 c.p.c., dalla eventuale facoltà di impugnare, in via incidentale, la sentenza n.1802/2021 emessa dal Tribunale di Benevento (il che, peraltro, non è avvenuto).
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Ciò premesso, la Corte ritiene che gli appelli proposti da , , Parte_3 Parte_1 Parte_2
e (proc. n.1032/2022 RG) e da e (proc. n.1198/2022 RG)
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 siano infondati per le ragioni di seguito esposte.
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame (comune ad entrambi i giudizi riuniti).
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Tribunale di Benevento, nel ritenere infondata l'eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dalle parti convenute, lamentando la tardiva riassunzione del giudizio da parte dello dopo l'ordinanza n. 24859/2019 pronunciata, a Controparte_3
Sezioni Unite, dalla Corte di Cassazione (ed emessa a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione proposto da ), ha correttamente fatto riferimento al termine di sei mesi (decorrente dalla comunicazione Parte_5 dell'ordinanza della Corte di Cassazione che dichiari la giurisdizione del giudice ordinario) previsto espressamente dall'art. 367, co. 2., c.p.c. proprio in riferimento alla pronuncia, affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, resa dalla Suprema Corte in sede di regolamento di giurisdizione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 14/11/2019, n.
29623; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 09/06/2021, n. 16166).
In particolare il primo giudice, rilevato che la suddetta ordinanza della Suprema Corte era stata comunicata il
4.10.2019, ha ritenuto tempestiva la riassunzione (tenendo conto, si ribadisce, del suddetto termine di sei mesi) pagina 10 di 22 operata dallo con ricorso depositato il 13.1.2020, notificando anche, in data 16.1.2020, una comparsa in CP_3 riassunzione.
Nel caso di specie rilevava, specificamente, la data del deposito del ricorso (pur essendo più corretta, ai fini della riassunzione, la forma della comparsa in riassunzione notificata alla controparte, ex art. 125 disp. att. c.p.c.).
Ed invero, la riassunzione del giudizio sospeso, regolata (come nel caso di specie) dall'art. 367 c.p.c. e dalla generale previsione dell'art. 125 disp. att. c.p.c., deve avvenire con comparsa notificata invece che con ricorso.
Tuttavia l'errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorchè l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. ed il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicchè ove la riassunzione avvenga con ricorso - invece che con citazione o comparsa notificata - rileva a tal fine il deposito dell'atto in Cancelleria (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 09/06/2021, n. 16166 cit.).
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti (in entrambi i giudizi riuniti) non si applicava, al caso di specie, il termine trimestrale di cui all'art. 50 c.p.c. (bensì, si ribadisce, quello semestrale previsto espressamente dall'art. 367, co.2, c.p.c., per la riassunzione in caso di sospensione del processo a seguito di regolamento di giurisdizione).
L'art. 50 c.p.c. al quale hanno fatto riferimento gli appellanti riguarda, infatti, il diverso caso (rispetto a quello in esame) di riassunzione del processo in esito a questioni di competenza tra più giudici ordinari e non quella in esito a decisione sulla giurisdizione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 14/11/2019, n. 29623 cit.).
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Risulta infondato anche il secondo motivo (comune anch'esso, ad entrambi gli appelli proposti).
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il primo giudice, nel richiamare l'ordinanza del
5.7.2017 emessa in corso di causa, ha correttamente escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti di altre persone coinvolte nel procedimento penale , Parte_8 Per_2
, ).
[...] Controparte_6 Parte_9
Premesso, invero, che, secondo quanto previsto espressamente dall'art. 187 c.p., “I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale”, va detto che la natura solidale dell'obbligazione dedotta in giudizio, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali dei debitori, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli stessi (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/09/2017, n. 21567).
In particolare, in caso di responsabilità concorrente di più soggetti, per avere con le rispettive condotte cagionato il medesimo danno, ai sensi dell'art. 2055 c.c., le obbligazioni restano solidali ed i responsabili meri litisconsorti facoltativi. pagina 11 di 22 Ciò secondo la regola generale, per cui la sentenza non è inutiliter data, ove il giudicato sopravvenga solo tra il creditore ed uno o più dei vari condebitori responsabili (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/06/2021, n. 18610).
In altri termini, in un'ipotesi di obbligazione solidale, quale è quella tra i vari coautori dell'illecito (art. 2055 c.c.), non sussiste un litisconsorzio necessario, ma ricorre un'ipotesi di litisconsorzio meramente facoltativo in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/05/2012, n. 6924).
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Privo di fondamento è anche il terzo motivo di gravame (anch'esso comune ad entrambi gli appelli proposti nei due giudizi riuniti).
Ed infatti correttamente il primo giudice ha ritenuto che l'azione risarcitoria proposta dall Controparte_3
non fosse prescritta, ai sensi dell'art. 2947 c.c. (ossia che fosse rispettato il termine di cinque anni dalla
[...] data di irrevocabilità della sentenza penale) reputando irrilevante, al riguardo, la declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di truffa già in primo grado.
Ed infatti tutti gli appellanti sono stati condannati, in sede penale, in primo grado (cfr. la sentenza n. 0563/2009 del Tribunale di Benevento, agli atti) anche per il grave reato (associazione per delinquere) di cui all'art. 416, co.2,
c.p. nonché, di conseguenza, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile . Controparte_3
E solo con la sentenza n.6051/2014 di questa Corte d'Appello, VI Sezione penale (depositata il 25.11.2014, agli atti), in riforma della sentenza di primo grado, è stata dichiarata la prescrizione, quanto a tutti gli appellanti, anche per il reato di cui all'art. 416 c.p. (e 319 c.p. per alcuni di loro), confermando la sentenza di primo grado quanto alle statuizioni civili nei confronti di , e (per ciò che rileva in questa Parte_5 Persona_1 Parte_6 sede).
Era irrilevante, dunque, nei confronti della parte civile, a norma dell'art. 578 c.p.p., la prescrizione del reato (di cui all'art. 416 c.p.) intervenuta successivamente alla pronuncia di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
07/09/2023, n. 26131).
In particolare, essendo la sentenza della Corte d'appello n.6051/2014 del 25.11.2024 (sentenza impugnata dal solo , il cui ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con pronuncia n. Parte_5
6066/2016), non era prescritta l'azione civile esercitata dall' (mediante la Controparte_3 costituzione di parte civile avvenuta il 6.4.2006 in primo grado, come riportato nella detta sentenza n. 0563/2009 del Tribunale di Benevento).
pagina 12 di 22 Infatti, dalla irrevocabilità della detta sentenza penale n.6051/2014 di questa Corte d'Appello alla introduzione del giudizio civile (avvenuta con atto di citazione notificato il 13.1.2017) non erano, infatti, decorsi – come correttamente ritenuto dal primo giudice- i cinque anni previsti dall'art. 2947 c.c.
Non è superfluo precisare, a tal proposito, che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato si interrompe con la costituzione di parte civile e l'effetto rimane permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27/07/2024, n. 21049; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, Ord., 06/04/2022, n. 11190; Sez. III, 17/01/2008, n. 872).
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E' infondato anche il quarto motivo di gravame (motivo anch'esso comune ad entrambi gli appelli proposti nei due giudizi riuniti).
Va detto, innanzitutto che, in sede penale, in primo grado tutti i convenuti/appellanti erano stato condannati per il reato di cui all'art. 416 c.p.c., ossia per il delitto di associazione a delinquere, trattandosi di un'associazione “che operava con una articolata distribuzione di mezzi e compiti ai danni dell' , allo scopo di Parte_10 redigere falsi verbali di somma urgenza per far apparire come improcrastinabili lavori che invece non lo erano, eludendo le procedure concorsuali e quindi affidando i lavori alle ditte beneficiarie… e finalizzata alla duplicazione delle determine di pagamento, attività per mezzo della quale si ottenevano pagamenti di fatture che invece erano state già pagate”.
Con la sentenza di appello (la n.6051/2014), questa Corte, sebbene solo ai fini della responsabilità civile (attesa la prescrizione del reato), aveva poi ritenuto, si ribadisce, che vi fosse assoluta convergenza degli elementi di prova a carico (per ciò che rileva in questa sede), di , e , confermando, Parte_5 Persona_1 Parte_6 sul punto, le statuizioni civili della sentenza di primo grado (fra cui la condanna dei detti imputati al risarcimento CP dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile costituita, ossia dell' di ). CP_3
Trova, allora, applicazione il principio, affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, quando il giudice penale dichiara estinto il reato per prescrizione, pronunciando anche condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, tale affermazione di responsabilità ha efficacia vincolante nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta limitato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/10/2024, n. 27055).
E, sul punto, è condivisibile la valutazione del primo giudice circa la sussistenza e l'entità (euro 1.000.000,00) del danno patrimoniale complessivamente patito dall' in conseguenza della detta associazione a Controparte_3 delinquere posta in essere dai convenuti/appellanti, danno rappresentato da quanto versato indebitamente dall'ente pubblico suddetto in conseguenza di tale attività criminale (ossia in conseguenza di affidamenti di incarichi in regime di somma urgenza al di fuori di ogni criterio e, in alcuni casi, al di fuori degli effettivi lavori svolti)
e così quantificato, rifacendosi alle indicazioni della Procura in sede contabile (per euro 1.342.069,30) sulla base pagina 13 di 22 degli accertamenti effettuati, applicando una riduzione (ad euro 1.000.000,00) in considerazione delle difficoltà di individuazione dell'ammontare preciso di tale pregiudizio (come deciso dalla Corte dei Conti con la sentenza n.259/2018 con riferimento - per ciò che rileva in questa sede - ad e ). Parte_5 Parte_6
Non assume rilievo, inoltre, al fine di escludere tale risarcimento, quanto dedotto dagli eredi circa la Persona_1 necessità di tener conto dei danni patrimoniali effettivamente riconducibili al avente una posizione di Persona_1 minor rilievo rispetto al e all' Pt_6 Pt_5
Va tenuto conto, infatti, che l'importo di euro 1.000.000,00 ha riguardato l'intero danno patrimoniale patito CP dall' di in conseguenza delle condotte criminose poste in essere dai convenuti/appellanti e, CP_3 dunque, in conseguenza anche delle condotte poste in essere dal debitore solidale per il quale, Persona_1 peraltro, come si legge (cfr. pag. 122) nella sentenza di condanna n.0563/2009 emessa dal Tribunale di
Benevento in sede penale (confermata, quanto alle statuizioni civili, da questa Corte d'appello con la sentenza n.6051/2014), si evinceva – sulla base degli elementi probatori raccolti- un suo stabile inserimento nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso contestato, con condotte “del tutto sovrapponibili a quelle imputate al collega
. Pt_6
Trattandosi, dunque, di un'obbligazione solidale, ex artt. 187 c.p. e 2055 e 1292 c.c., il primo giudice non avrebbe potuto neanche procedere all'accertamento e alla ripartizione delle rispettive quote di responsabilità, in mancanza di una specifica domanda in tale senso (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 24/05/2023, n. 14378; Sez. I,
22/11/2010, n. 23581).
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Risulta infondato anche il quinto motivo del gravame proposto da , , Parte_3 Parte_1 [...]
, . Parte_2 Parte_4
Nel caso di specie, infatti, trova applicazione il principio generale (cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. V,
24/08/2022, n. 25315), previsto in materia di obbligazioni, della trasmissibilità agli eredi del debito del de cuius.
Non rileva, invece, nel caso di specie, quanto dedotto dagli appellanti circa la necessità della prova dell'illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
Ciò è previsto, infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, ultima parte, della L. 14 gennaio 1994, n. 20 (secondo cui “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali…Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.”) con riferimento specifico alla responsabilità contabile del dipendente della p.a. (cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. I, Ord.,
04/01/2025, n. 94; Sez. III, 29/11/2018, n. 30856; Sez. Unite, 19/07/2018, n. 19280); dunque non in relazione alla responsabilità civile (che viene in rilievo, invece, nel caso di specie). pagina 14 di 22 Infondato è anche quanto dedotto da , , , Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4
, secondo cui il giudizio civile nei confronti di essi eredi di non sarebbe dovuto proseguire
[...] Persona_1 in seguito alla sentenza n.259/2018 con cui la Corte dei Conti aveva dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente allo stesso loro dante causa (non avendo la Procura ritenuto di dover procedere alla riassunzione nei confronti dei suoi eredi), con pronuncia definitiva, sul punto.
Ed infatti, attesa l'indipendenza (affermata anche nel corso del giudizio di primo grado dalla Suprema Corte, in sede di regolamento di giurisdizione, con ordinanza n. 24859 del 4.10.2019) dell'azione civile di responsabilità rispetto a quella per danno erariale - tanto è vero che possono essere esercitate anche contestualmente (sempre che ciò non determini una duplicazione del risarcimento del danno, in quanto solo in tal caso si realizzerebbe la violazione del principio del ne bis in idem) - correttamente è stato proseguito, anche dopo la detta pronuncia della
Corte dei Conti, il giudizio civile come originariamente instaurato dall nei Controparte_3 CP_5 confronti degli eredi di . Persona_1
**** Per_ Privo di fondamento è anche il sesto motivo dell'appello proposto da , , Parte_3 Parte_1
, , che coincide con il quinto motivo del gravame proposto da Parte_2 Parte_4 Parte_5
e da . Parte_6
Premesso che, in generale, non è necessario, per ogni mezzo istruttorio, che il giudice di merito espliciti le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o enunciare specificamente che la controversia possa essere decisa senza ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 08/04/2025, n. 9174), va detto che gli appellanti si sono limitati a lamentare la mancata ammissione, da parte del primo giudice, delle richieste istruttorie (prova orale, richiesta di acquisizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ctu) da essi articolate e che il Tribunale di Benevento non avesse neanche richiamato, in sentenza, la precedente ordinanza del 7.5.2018 con cui, in corso di causa, era stata dichiarata inammissibile la prova orale e reputata non necessaria la documentazione di cui era stata chiesta l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Ma non hanno né illustrato l'eventuale rilevanza di tali mezzi istruttori ai fini del decidere, né esposto le ragioni dell'error in procedendo in cui sarebbe incorso il primo giudice per la mancata ammissione (o per l'omesso esame, quanto alla ctu) delle istanze istruttorie.
E, così, facendo, non hanno tenuto conto dei principi affermati, sul punto, dalla Suprema Corte, secondo cui:
a) La motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa ratio decidendi che ha risolto il merito della lite valere come implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto. Pertanto la semplice riproposizione in appello delle istanze istruttorie senza illustrare la loro rilevanza ai fini del decidere non è sufficiente per censurare una mancata ammissione delle stesse in primo grado
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/07/2024, n. 21004); pagina 15 di 22 b) quando il giudice di primo grado non abbia ammesso una prova costituenda o non abbia esaminato una prova documentale, la parte soccombente nel merito se ne deve dolere con apposito motivo di appello, nel quale deve dedurre e argomentare le ragioni dell'error in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione e per l'omesso esame, e non può limitarsi semplicemente alla riposizione della istanza di ammissione della prova costituenda o di esame del documento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23/09/2016, n. 18742).
****
Privo di fondamento è anche il settimo motivo con cui , , Parte_3 Parte_1 Parte_2
, hanno lamentato, si ribadisce, la duplicazione del risarcimento del danno
[...] Parte_4 patrimoniale e la violazione, da parte del primo giudice, del principio del ne bis in idem.
Trattandosi, come detto, di un'obbligazione solidale, ex art. 187 c.p., il Tribunale di Benevento ha correttamente condannato (anche) gli eredi di (nonché il ) al pagamento dell'importo di euro Persona_1 CP_4
1.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale - dichiarando, sul punto, il sopravvenuto difetto di CP interesse dell' solo in relazione agli altri convenuti e posto che solo questi ultimi (e CP_5 Pt_5 Pt_6 non anche il era stato condannato a tale risarcimento in sede contabile. Persona_1
E' corretto, invece, proprio tenuto conto dei principi in materia di obbligazioni solidali, quanto ritenuto, sul punto, dal Tribunale di Benevento, secondo cui l'accertamento, in sede civile, della solidale responsabilità dei Persona_1
CP (e del ) era sorretta, evidentemente, dall'interesse dell' ad ottenere ulteriori obbligati per lo stesso CP_4 credito risarcitorio e rendere più facile l'integrale soddisfazione dello stesso.
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore, invero, nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori (mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
28/04/2021, n. 11199; Sez. III, 15/01/2020, n. 542).
Del resto la Suprema Corte, nell'affermare, in corso di causa, in sede di regolamento di giurisdizione, con ordinanza n. 24859 del 4.10.2019, l'indipendenza dell'azione civile di responsabilità rispetto a quella per danno erariale, aveva espressamente chiarito che debba negarsi che vi sia una giurisdizione esclusiva - quella della
Corte dei conti - in materia di danno recato alla amministrazione pubblica e che vada, invece, riconosciuta la coesistenza di diverse azioni di natura risarcitoria, che possono essere esercitate anche contestualmente, purchè ciò non determini una duplicazione del risarcimento del danno, in quanto allora si realizzerebbe la violazione del principio del ne bis in idem: una volta ottenuto l'integrale risarcimento del danno, si porrà il problema della proponibilità o della prosecuzione dell'altra azione che, evidentemente, sarà priva di interesse, avendo l'amministrazione già conseguito integralmente il ristoro dei danni subiti (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord.,
04/10/2019, n. 24859). pagina 16 di 22 CP E, nel caso di specie, per l'appunto, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall' di in conseguenza dei fatti di reato compiuti dai convenuti/appellanti è stata disposta nei confronti CP_3 soltanto di e di , e non anche di . Parte_5 Parte_6 Persona_1
Ragion per cui non si poneva, in relazione agli eredi di quest'ultimo, in sede di cognizione, un problema di duplicazione del danno, trattandosi soltanto di obbligati solidali per quello stesso debito risarcitorio riconosciuto in CP sede contabile nei confronti dei soli e e per il quale, pertanto, persisteva l'interesse dell' a Pt_5 Pt_6 chiederne l'accertamento, in sede civile, anche nei loro (degli eredi si intende) confronti (procurandosi Persona_1 così un titolo esecutivo).
Tenuto conto della natura dell'obbligazione solidale dal lato passivo, infatti, soltanto il pagamento effettivo dell'intero che il creditore consegua da un condebitore solidale estingue la pretesa creditoria nei confronti degli altri, ex art. 1292 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 15/09/2021, n. 24917; Sez. VI - 1, Ord., 02/07/2012, n. 11051).
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Non merita accoglimento neanche l'ottavo motivo dell'appello proposto da , Parte_3 Parte_1
, , , coincidente con il settimo motivo del gravame proposto da
[...] Parte_2 Parte_4
e da (ed esaminabile anche, in quanto strettamente connessi, con il sesto motivo Parte_5 Parte_6 articolato da questi ultimi).
Ed infatti il primo giudice ha correttamente proceduto alla liquidazione equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., nella misura complessiva di euro 300.000,00, del danno all'immagine patito dall'ente attore in conseguenza del reato, di cui all'art. 416 c.p., commesso dai convenuti/appellanti, per i quali, in sede penale, era stata disposta la condanna in primo grado e dichiarata successivamente l'estinzione del reato, per prescrizione, in secondo grado, ma con conferma delle statuizioni civili.
Il Tribunale di Benevento, in particolare, ha valorizzato correttamente una serie di elementi presuntivi di tale voce di danno, tenendo conto della gravità lesiva dei fatti di reato per l'immagine dell'amministrazione pubblica e dei dipendenti tutti, alla luce dell'eco che i fatti avevano avuto sulla stampa, incidendo, così, ragionevolmente, CP_ sulla percezione, nel pubblico (soprattutto nella comunità locale), della professionalità dei dipendenti dello , con detrimento, quindi, del prestigio e del decoro della funzione amministrativa e degli stessi altri dipendenti onesti, rapportando proporzionalmente la quantificazione di tale danno non patrimoniale anche all'entità pregiudizio patrimoniale riportato dal detto ente pubblico in conseguenza degli stessi fatti.
Ciò è condivisibile, considerando la gravità del reato di associazione a delinquere riconosciuto nei confronti di tutti i convenuti/appellanti in sede penale (“che operava con una articolata distribuzione di mezzi e compiti ai danni CP_ dell' di , allo scopo di redigere falsi verbali di somma urgenza per far apparire come Parte_10 improcrastinabili lavori che invece non lo erano, eludendo le procedure concorsuali e quindi affidando i lavori alle ditte beneficiarie… e finalizzata alla duplicazione delle determine di pagamento, attività per mezzo della quale si pagina 17 di 22 ottenevano pagamenti di fatture che invece erano state già pagate” - come rilevato dalla sentenza di appello, la n.6051/2014, con la quale, sebbene solo ai fini della responsabilità civile (attesa la prescrizione del reato), questa
Corte aveva ritenuto, si ribadisce, che vi fosse assoluta convergenza degli elementi di prova a carico, per ciò che rileva in questa sede, di , e – e rapportando tale gravità ai numerosi Parte_5 Persona_1 Parte_6 articoli riguardanti tali fatti, pubblicati sui giornali (“Il Mattino” e “Il Sannio”) ridepositati dall'Ente appellato in questo grado del giudizio.
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
Anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra a pieno titolo l'immagine della persona giuridica o dell'ente.
Allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca;
in altri termini, in tali ipotesi, il danno non patrimoniale si identifica con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine.
Il suddetto danno non patrimoniale, costituendo (non un mero danno-evento, cioè in re ipsa, ma) un danno- conseguenza, deve essere oggetto di allegazione e di prova anche tramite presunzioni semplici, e va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e del fatto che nel vigente ordinamento processuale vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26131).
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, inoltre, il risarcimento, in sede civile, del danno all'immagine della p.a., non era impedito dal fatto che, in sede contabile, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Campania, avesse escluso (con la sentenza n.259/2018) il riconoscimento del c.d. danno all'immagine della p.a. (per la mancanza del presupposto di una sentenza penale di condanna irrevocabile previsto dalla legislazione relativa alla giustizia contabile), in relazione ai convenuti e (non essendosi peraltro Pt_5 Pt_6 pronunciata nei confronti di per mancata riassunzione del giudizio da parte della Procura). Persona_1
pagina 18 di 22 Ed infatti, attesa l'indipendenza (affermata, si ribadisce, anche nel corso del giudizio di primo grado, dalla
Suprema Corte, in sede di regolamento di giurisdizione, con ordinanza n. 24859 del 4.10.2019) dell'azione civile di CP responsabilità rispetto a quella per danno erariale, il mancato riconoscimento, in favore dell' di , del CP_3 danno all'immagine, non escludeva che tale tipologìa di danno potesse essere riconosciuto in sede civile.
La Corte di Cassazione, infatti, con tale ordinanza, aveva espressamente chiarito:
a) che l'azione di responsabilità contabile nei confronti del dipendente di un'amministrazione pubblica non fosse sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra l'amministrazione e il soggetto danneggiante, con la conseguenza che la singola P.A. danneggiata ben potesse promuovere dinanzi al giudice ordinario l'azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto in relazione agli scopi specifici che essa persegue, non essendo neppure in astratto ipotizzabile che la
P.A. non possa agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti (artt. 3 e 24 Cost.), tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie;
b) che l'azione potesse essere proposta dinanzi al giudice ordinario anche per far valere il risarcimento del danno all'immagine arrecato all'ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in quanto il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, nel prevedere la proposizione dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine da parte delle procure regionali della Corte dei conti nel giudizio erariale, si limita a circoscrivere oggettivamente l'ambito di operatività dell'azione, senza introdurre una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice ordinario da parte dell'amministrazione danneggiata (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 04/10/2019, n.
24859 cit.).
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Privo di fondamento è anche il nono motivo dell'appello proposto da , , Parte_3 Parte_1
, , che coincide con l'ottavo motivo del gravame proposto da Parte_2 Parte_4 Parte_5
e da . Parte_6
Ed infatti, premesso che, in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento deve essere considerata, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario) e che, qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di pagina 19 di 22 responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (poiché gli effetti della mora, in relazione alle obbligazioni da illecito aquiliano, si producono al momento della commissione del fatto generatore del danno;
cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, Ord., 01/02/2023, n. 2979), il primo giudice avrebbe dovuto, nel condannare i convenuti al risarcimento dei danni in favore dell'ente attore, disporre la decorrenza della rivalutazione e degli interessi legali non dal mese di novembre 2009 (data della sentenza penale di primo grado) ma dal fatto illecito (dunque quantomeno dal 31.5.2003, ossia dalla data di cessazione della commissione dei reati, secondo la sentenza n. 6051/2014 di questa Corte in sede penale).
E, pertanto, non dal mese di Ottobre 2014 (ossia dalla data della pronuncia d'appello), come invece sostenuto dagli appellanti.
Ragion per cui, in assenza di appello incidentale dell' (che avrebbe potuto dolersi della CP_2 decorrenza disposta degli interessi in suo favore, da parte del Tribunale di Benevento, da una data successiva rispetto a quella corretta) e del divieto di reformatio in pejus per gli appellanti, anche tale statuizione della sentenza impugnata non va modificata.
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Risulta infondato anche il decimo e ultimo motivo del gravame proposto da , Parte_3 Parte_1
, , .
[...] Parte_2 Parte_4
E' corretta, infatti, la decisione del primo giudice di condannarli, in solido con gli altri convenuti - in base all'esito complessivo della lite (che, per l'appunto, ha visto soccombenti anche loro)- al pagamento delle spese di lite del procedimento per regolamento di giurisdizione, in favore dell'ente attore ( ), Controparte_3 essendo il ricorso proposto da stato notificato (via PEC, presso il loro difensore costituito, avv. Parte_5
anche a , , e Parte_3 Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4
(come risulta dalla ricevuta di consegna del 20.8.2018 in calce alla copia cartacea del ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione proposto da , contenuta nel fascicolo di ufficio di primo grado sia cartaceo che Parte_5 telematico), e risultando gli stessi parti (quali intimati) di tale procedimento, come riportato anche nell'intestazione della ordinanza n. 24859/2019 della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite.
Va detto, sul punto, invero, che la regolamentazione delle spese in un processo articolato per gradi e per fasi o procedimenti incidentali va sempre operata in relazione all'esito complessivo e finale della lite.
Ne consegue che, ad esempio, l'attore - vittorioso in sede di regolamento di giurisdizione esperito in pendenza di lite ma totalmente soccombente nel merito - non ha diritto di pretendere la condanna delle controparti alle spese della fase di regolamento, se la Corte di cassazione le abbia rimesse al giudice dichiarato munito di giurisdizione
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 20/03/2014, n. 6522).
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pagina 20 di 22 Al rigetto degli appelli proposti nei due giudizi riuniti segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia appellata (
[...]
vittoriosa. CP_2
Con la precisazione che, trattandosi di giudizi che, sebbene riuniti, hanno un valore diverso (quello recante il n.
1032/2022 R.G. pari ad euro 1.300.000,00, quello recante il n. 1198/2022 R.G. pari ad euro 300.000,00, in base al c.d. criterio del disputatum, cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195), non è possibile disporre la condanna solidale di tutti gli appellanti (dei due giudizi riuniti), ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al pagamento delle spese di lite in favore dell' . CP_2
Ed infatti, sebbene, in generale, possa pronunciarsi condanna solidale di più parti soccombenti al pagamento delle spese giudiziali non solo quando vi sia indivisibilità e solidarietà del rapporto sostanziale, ma anche quando vi sia una mera comunanza di interessi (che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria: situazione questa che non è incompatibile con l'ipotesi in cui vari processi, separatamente instaurati, siano stati dal giudice riuniti;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/12/1988, n. 6739), tuttavia, anche in caso di comunanza di interessi, la condanna in solido non è consentita in caso di domande di valore notevolmente diverso (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ord., 10/06/2024, n. 16116).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II,
Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'agenzia appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento:
a) allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 (e con i dovuti incrementi previsti dall'articolo 6, co.1, del detto decreto ministeriale, per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00), per il giudizio n.
1032/2022 RG (valore euro 1.300.000,00);
b) allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 per il giudizio n. 1198/2022 RG (valore euro
300.000,00).
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Sussistono, infine, in relazione ad entrambi gli appelli poi riuniti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a pagina 21 di 22 decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite in grado di appello, iscritte ai nn. 1032/2022 e 1198/2022 R.G.A.C., così provvede: Per_ 1. Rigetta gli appelli rispettivamente proposti da , , , Parte_3 Parte_1 Parte_2
(quali eredi del ) e da e avverso la sentenza Parte_4 Persona_1 Parte_5 Parte_6
n.1802/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 16.9.2021.
2. Dichiara tenuti e condanna , , , Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 al pagamento, in solido tra loro, in favore dell' , in persona del legale rappresentante p.t., dei CP_2 compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.17.000,55, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuti e condanna e pagamento, in solido tra loro, in favore dell' Parte_5 Parte_6 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, CP_2 liquidati complessivamente in €.10.059,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per gli appelli rispettivamente proposti nei due giudizi riuniti.
Napoli, 1.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado d'appello, riunite, iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto i numeri d'ordine 1032/2022 e 1198/2022, vertenti tra
Proc. n. 1032/2022 RG
(c.f. , (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , (c.f. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 quali eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 Parte_3
CP_1
e
(p.iva e c.f. ; già in persona del legale CP_2 P.IVA_1 Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Cornacchia e dall'avv. Roberto Ferrari.
[...]
(c.f. ) e (c.f. ), rappresentati Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
e difesi dall'avv. Francesco Altieri e dall'avv. Raffaele Tibaldi.
[...]
(c.f. ). Controparte_4 C.F._7
-APPELLATO- contumace-
Proc. n. 1198/2022 RG
pagina 1 di 22 (c.f. ) e (c.f. ), rappresentati Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
e difesi dall'avv. Francesco Altieri e dall'avv. Raffaele Tibaldi.
CP_1
e
(p.iva e c.f. ; già in persona del legale CP_2 P.IVA_1 Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Cornacchia e dall'avv. Roberto Ferrari.
[...]
(c.f. , (c.f. ), Parte_7 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , (c.f. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 quali eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1 Parte_3
[...]
(c.f. ). Controparte_4 C.F._7
-APPELLATO- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.1802/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il
16.9.2021, in tema di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 17.2.2025 sia dalla difesa di e che dalla difesa di , , Parte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_1 [...]
, , quali eredi del , nonché, in data 18.2.2025, dalla difesa Parte_2 Parte_4 Persona_1 dell' . CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , (quali eredi del Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 Persona_1
) hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, l ,
[...] Controparte_5 nonché , e , proponendo appello avverso la sentenza n.1802/2021 Controparte_4 Parte_5 Parte_6 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 16.9.2021.
Anche e hanno proposto appello avverso la stessa sentenza, convenendo in Parte_5 Parte_6 giudizio, dinanzi a questa Corte, l , nonché e Controparte_5 Controparte_4
, , , (gli ultimi quattro quali eredi del Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4
). Persona_1
****
Con la sentenza n.1802/2021 il Tribunale di Benevento, nel definire il giudizio n.231/2017 RG introdotto dall'
[...]
citando in giudizio , , e Controparte_3 Parte_5 Parte_6 Controparte_4 Parte_3
, , , (gli ultimi quattro quali eredi del
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_4 Persona_1
pagina 2 di 22 Per
) al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza di fatti di reato per i quali vi era stato un processo penale conclusosi (a seguito della sentenza di secondo grado) con la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei detti convenuti (o, meglio, quanto agli eredi nei confronti del loro dante causa ) ma con condanna degli stessi al Persona_1 Persona_1 risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile (l' , per Controparte_3
CP_ l'appunto), ha così statuito: “Dichiara il sopravvenuto difetto di interesse di alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da reato nei confronti di e di;
- Condanna , , Parte_5 Parte_6 Parte_5 Parte_6
e , , e , in solido tra Controparte_4 Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 CP_ loro, al pagamento in favore di della somma di €.1.300.000,00 - oltre accessori come in parte motiva, sino a concorrenza della minor somma di €.300.000,00 oltre accessori come in parte motiva, quanto a e Parte_5 Pt_6
; - Condanna , , e , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_4 Parte_2 Parte_1 [...] CP_
e , in solido tra loro al pagamento in favore di delle spese e compensi di lite del Parte_3 Parte_4 presente processo, che liquida…. e “al pagamento in favore di IACP delle spese e compensi di lite del regolamento di giurisdizione, che liquida in…”.
****
, , , (quali eredi del Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 Persona_1
) hanno censurato la sentenza n.1802/2021 emessa dal Tribunale di Benevento sulla base dei seguenti dieci
[...] motivi di gravame.
1)- ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ, IMPROCEDIBILITÀ ED IMPROPONIBILITÀ DELL'AZIONE
GIUDIZIARIA RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER TARDIVITÀ DELLA RIASSUNZIONE.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno sostenuto che il primo giudice avesse erroneamente dichiarato infondata l'eccezione, da essi sollevata, di estinzione del giudizio (lamentando la tardività della riassunzione, da parte dell del giudizio dopo la pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza della CP_3
Suprema Corte di Cassazione emessa a seguito del proposto regolamento preventivo di giurisdizione).
In particolare, secondo gli appellanti, sia tenendo conto della data (13.1.2020) del deposito del ricorso in riassunzione, sia di una successiva comparsa in riassunzione, notificata il 16.1.2020, sarebbe stato violato il termine perentorio di tre mesi, stabilito dall'art. 50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio (termine che sarebbe scaduto, dunque, il 7.1.2020), essendo erroneo il riferimento, operato dal primo giudice, al termine di sei mesi operato dall'art. 367 c.p.c.
2)- ERROR IN PROCEDENDO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE RELATIVO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO RITUALMENTE FORMULATA CON L'ATTO DI
COSTITUZIONE - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE EX ART.354 CPC.
Con il secondo motivo , , , (quali Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 eredi del ) hanno ritenuto che il primo giudice, nel richiamare l'ordinanza del 5.7.2017 emessa in Persona_1 corso di causa, avesse erroneamente escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario – così violando l'art. 102 c.p.c.- nei confronti di altre persone coinvolte nel procedimento penale , , Parte_8 Persona_2
pagina 3 di 22 Fiscante Walter, ), essendo , peraltro, stato condannato al risarcimento dei Parte_9 Parte_8
CP danni nei confronti dell , con la sentenza n.05637/2009 del Tribunale di Benevento, confermata sul punto anche dalla sentenza di appello n.6051/2014.
3)- DIFETTO DI MOTIVAZIONE RELATIVO ALLA ECCEPITA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno criticato la decisione del primo giudice di non ritenere prescritto il credito CP risarcitorio vantato dall' nei confronti di (non essendo decorsi cinque anni dalla irrevocabilità Persona_1 della sentenza panale) e di ritenere priva di rilievo l'estinzione per prescrizione del delitto di truffa, accertata in primo grado dal giudice penale, stante la condanna per le altre fattispecie di reato contestate, tra gli altri, ai convenuti.
Secondo gli appellanti, invece, l'Ente attore avrebbe dovuto, quantomeno per il reato di truffa, esercitare l'azione civile nei cinque anni successivi alla sentenza di primo grado penale, posto che per un unico reato (ossia quello previsto dall'art. 416, comma 2, c.p.) vi era stata la condanna di in primo grado, essendo invece Persona_1 stata dichiarata, per tutte le altre fattispecie di reato, la dichiarazione di prescrizione sin da tale grado di giudizio.
Ragion per cui, considerato che lo IACP non aveva mai esercitato l'autonomo potere d'impugnazione, ex art. 576 c.p.p., ad avviso degli appellanti sarebbe intervenuta - quantomeno per quel che concerne i reati prescritti in primo grado- la prescrizione del detto credito risarcitorio.
4)- ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE DELLA IMPUGNATA SENTENZA CON RIFERIMENTO ALLA ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI OGGETTO DELLA
SENTENZA IMPUGNATA. ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA. MANCATA PROVA DEL DANNO SUBITO DALL'IACP NONCHÉ MANCATA PROVA DELLA
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO. NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER CARENZA DI MOTIVAZIONE.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno criticato la decisione del Tribunale di Benevento anche in relazione alla parte in cui ha ritenuto non più revocabili e coperte da giudicato le statuizioni civili adottate in sede penale e relative al fatto oggetto dell'accertamento penale ed alla responsabilità dei convenuti, ritenendo irrilevante ogni contestazione in virtù del giudicato formatosi intorno al fatto che i convenuti o i relativi danti causa avessero commesso i fatti contestati in sede penale.
Ad avviso degli appellanti, invece, il primo giudice, anziché limitarsi a sostenere la sussistenza del giudicato circa la commissione, da parte dei convenuti (o dei loro danti causa), dei fatti contestati in sede penale, e a quantificare il danno patrimoniale in euro 1.000.000,00 sulla base soltanto della quantificazione operata dalla
Procura in sede contabile, avrebbe dovuto valutare il nesso di causalità tra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli, oltre che l'esistenza e la quantificazione di tale pregiudizio, tenendo conto anche dei danni patrimoniali effettivamente riconducibili al avente una posizione di minor rilievo rispetto al Persona_1 Pt_6
e all' Pt_5
5)- SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEGLI EREDI ED INTRASMISSIBILITÀ DEL DANNO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM- NULLITÀ DELLA
DECISIONE PER CARENZA E/O OMESSA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE.
Con il quinto motivo gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale di Benevento non avesse erroneamente tenuto conto della eccezione, da essi sollevata sin dal primo atto difensivo, concernente il proprio difetto di pagina 4 di 22 legittimazione passiva in ordine all'avversa domanda di risarcimento danni (anche di quelli relativi alla lesione dell'immagine della p.a.), fondata sulla dedotta intrasmissibilità dell'obbligazione pecuniaria in capo al loro dante causa, non essendo emersa alcuna prova che vi fosse stato un illecito arricchimento del de cuius e, ancor di più, un indebito arricchimento di essi eredi.
Ad avviso di , , , , inoltre, il giudizio Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 civile nei confronti di essi eredi di non sarebbe dovuto proseguire in seguito alla sentenza Persona_1
n.259/2018 con cui la Corte dei Conti aveva dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente allo stesso Persona_1
(non avendo la Procura ritenuto di dover procedere alla riassunzione nei confronti dei suoi eredi), con
[...] pronuncia definitiva sul punto.
6)- OMESSA PRONUNCIA SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE – NULLITÀ DELLA SENTENZA.
Con il sesto motivo gli appellanti si sono doluti della mancata ammissione, da parte del primo giudice, delle richieste istruttorie (prova orale, richiesta di acquisizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e ctu) da essi articolate, non avendo il Tribunale di Benevento neanche richiamato, in sentenza, la precedente ordinanza del
7.5.2018 con cui, in corso di causa, era stata dichiarata inammissibile la prova orale e reputata non necessaria la documentazione di cui era stata chiesta l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
7)- SULLA DUPLICAZIONE DEL DANNO E VIOLAZIONE DEL NE BIS IN IDEM.
Con il settimo motivo gli appellanti hanno sostenuto che la sentenza impugnata fosse errata anche nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto, quanto al risarcimento del danno patrimoniale - individuato nelle somme che l'amministrazione avrebbe illecitamente sborsato in conseguenza dell'attività criminale svolta dai convenuti (per gli eredi dal relativo dante causa)- che la domanda proposta nel giudizio, alla luce della sentenza della Persona_1
Corte dei Conti, potesse essere decisa nei loro confronti, essendo la pretesa in discussione (danno patrimoniale da reato) risultata accolta in sede contabile nei confronti degli altri convenuti in giudizio.
Ad avviso degli appellanti, invece, essendo il risarcimento del danno patrimoniale stato già riconosciuto, in CP favore dell' di , in sede contabile (con condanna degli altri convenuti), il primo giudice avrebbe CP_3
CP dovuto dichiarare il totale difetto di interesse dell' relativamente alla domanda avente ad oggetto tale voce risarcitoria.
8)- ERRONEITÀ DELLA DECISIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL DANNO ALL'IMMAGINE ED ALLA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DELLO STESSO.
Gli appellanti hanno criticato, inoltre, la sentenza n. 1802/2021 del Tribunale di Benevento anche nella parte in cui il Tribunale di Benevento ha condannato tutti i convenuti al pagamento, in favore dello Controparte_3
, dell'importo di euro 300.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine patito da tale ente
[...] pubblico.
Sul punto hanno sostenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente proceduto a liquidare, in via equitativa, tale danno, senza indicare i criteri e le risultanze probatorie da cui desumerne la sussistenza, avendo pagina 5 di 22 peraltro fatto riferimento alla grande eco che i fatti avrebbero avuto sulla stampa nazionale, nonostante l'ente attore avesse prodotto solo articoli di due testate giornalistiche di rilievo locale (il Sannio Quotidiano e il Mattino).
E hanno anche lamentato che il Tribunale non potesse comunque liquidare tale tipologìa di danno, essendo stato escluso dalla giurisdizione contabile investita degli stessi fatti, sia in primo che in secondo grado.
9)- ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLA DECORRENZA DEGLI INTERESSI. Per_ Con il nono motivo di impugnazione , , , Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4
hanno sostenuto che il primo giudice avesse erroneamente fatto decorrere gli interessi (quanto
[...] all'importi oggetto della condanna risarcitoria) dal mese di novembre 2009, ossia dalla sentenza penale di primo grado, anziché dalla data della sentenza definitiva emessa dal giudice di secondo grado e, pertanto, dal mese di ottobre 2014, essendo solo da quel momento formatosi il titolo definitivo in virtù del quale, poi, l'IACP aveva proposto il giudizio civile.
10)- ILLEGITTIMITÀ DELLA CONDANNA ALLE SPESE DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE. IL GIUDICE NELLA SENTENZA APPELLATA, HA CONDANNO GLI EREDI DELLI
CARRI IN SOLIDO CON ER , E ANCHE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE, LIQUIDATE Pt_5 Parte_6 Controparte_4
IN € 12.312,00, OLTRE ACCESSORI (SINO ALLA CONCORRENZA DELLA MINOR SOMMA DI € 10.260,00, OLTRE ACCESSORI PER I CONVENUTI ER E , LA CUI Pt_6
REGOLAZIONE E LIQUIDAZIONE ERA STATA RIMESSA AL MERITO DAL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ.
Con il decimo e ultimo motivo , , , Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 hanno sostenuto che, essendo il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione stato proposto (nel corso del giudizio civile) dal solo , e non essendo stato neanche notificato ad essi eredi di – Parte_5 Persona_1
CP che, pertanto, non sarebbero intervenuti (avendo solo l resistito con controricorso), il primo giudice avrebbe erroneamente condannato anch'essi, in solido con , e , al Parte_5 Parte_6 Controparte_4 pagamento delle spese di lite del procedimento per regolamento di giurisdizione.
E, alla luce di quanto esposto, , , , Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4
(quali eredi del ) hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1)- in via preliminare, accertare e dichiarare la Persona_1 tardività della riassunzione con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio;
2)- sempre in via preliminare, per le causali esposte, accertata e ravvisata la violazione dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, rimettere la causa al primo Giudice ex art. Par Controparte_ 354 cpc, ordinando l'estensione del contraddittorio ai sigg. , , e;
3)- Parte_8 Persona_2 Parte_9 sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato, per lo spirare del termine ex lege previsto, con conseguente declaratoria della stessa;
4)- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli eredi di , la violazione del principio del ne bis in idem nonché l'intrasmissibilità agli stessi sia del danno patrimoniale che Persona_1 del danno d'immagine; 5)- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la sussistenza della duplicazione del danno nonché la violazione del principio del ne bis in idem;
6)- nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e, per l'effetto, stante CP l'infondatezza della domanda proposta in primo grado dall , rigettarla. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato, antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 1032/2022 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
13.9.2022, e , deducendo di avere proposto, a loro volta, dinanzi a questa Corte, Parte_5 Parte_6 appello avverso la stessa sentenza n.1802/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, riportandosi alle conclusioni pagina 6 di 22 ivi formulate e chiedendo, pertanto, la riunione del giudizio a quello (recante il n. 1198/2022 RG) da loro successivamente instaurato.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 4.10.2022, l Controparte_7
(già ), eccependo preliminarmente l'inammissibilità
[...] Controparte_3 dell'avverso gravame e chiedendo la riunione del giudizio recante il n.1198/2022 RG, trattandosi di appelli proposti da soggetti distinti avverso la stessa sentenza.
Contestando, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, ha rassegnando le seguenti conclusioni: “-
Rigettare la richiesta avversa di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e quindi 1)- dichiarare la inammissibilità , improponibilità, ed improcedibilità dell'avverso appello;
2)-Rigettare comunque l'avverso appello perché destituito di fondamento sia pragmatico che giuridico, con conseguente conferma delle statuizioni rese nella sentenza de qua con tutte le conseguenze di legge;
3)-In ogni caso rendere, anche con diversa motivazione, le stesse statuizioni rese nella sentenza de qua confermando la soccombenza della controparte con tutte le conseguenze di legge alla luce delle difese svolte in primo grado ed in questo riconfermate ad litteram senza necessità di proporre alcun appello incidentale;
4-)- Emettere ogni altro utile provvedimento ai fini di iusta et rectae decidere;
5)- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi con competenze di avvocato oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.”.
****
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1802/2021 emessa dal Tribunale Parte_5 Parte_6 di Benevento sulla di otto motivi, coincidenti con quelli articolati nell'atto di appello di , Parte_3 [...]
, , . Parte_1 Parte_2 Parte_4
In particolare, i motivi coincidenti con quelli proposti da questi ultimi sono stati i seguenti.
1) ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ, IMPROCEDIBILITÀ ED IMPROPONIBILITÀ DELL'AZIONE
GIUDIZIARIA RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER TARDIVITÀ DELLA RIASSUNZIONE.
2)- ERROR IN PROCEDENDO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE RELATIVO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO RITUALMENTE FORMULATA CON L'ATTO DI
COSTITUZIONE - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE EX ART.354 CPC.
3)- DIFETTO DI MOTIVAZIONE RELATIVO ALLA ECCEPITA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE.
4)- ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE DELLA IMPUGNATA SENTENZA CON RIFERIMENTO ALLA ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI OGGETTO DELLA
SENTENZA IMPUGNATA. ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA. MANCATA PROVA DEL DANNO SUBITO DALL'IACP NONCHÉ MANCATA PROVA DELLA
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO. NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER CARENZA DI MOTIVAZIONE.
5)- OMESSA PRONUNCIA SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE – NULLITÀ DELLA SENTENZA.
6)- SULLA DUPLICAZIONE DEL DANNO E VIOLAZIONE DEL NE BIS IN IDEM (sia pure riferendosi, sul punto, al risarcimento del danno all'immagine, non essendo e stati condannati in primo grado al risarcimento del danno patrimoniale, ma essendo stato dichiarato, sul punto, il sopravvenuto Parte_5 Pt_6 CP difetto di interesse dell' nei loro confronti in virtù del giudicato contabile).
7)- ERRONEITÀ DELLA DECISIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL DANNO ALL'IMMAGINE ED ALLA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DELLO STESSO.
8)- ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLA DECORRENZA DEGLI INTERESSI.
E, alla luce di quanto esposto, invocando la riforma della sentenza impugnata anche in merito alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, accertare e dichiarare la tardività della riassunzione con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio, per l'effetto, riformare integralmente
l'appellata sentenza;
2. Sempre in via preliminare, per le motivazioni innanzi esposte, accertata e ravvisata la violazione dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, rimettere la causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c., ordinando l'estensione del contraddittorio ai sigg. , Parte_8 pagina 7 di 22 Controparte
, e;
3. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato, per lo spirare Persona_2 Parte_9 del termine ex lege previsto, con conseguente declaratoria della stessa e, per l'effetto, riformare integralmente l'appellata sentenza;
4. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la sussistenza della duplicazione del danno nonché la violazione del principio del ne bis in idem, per l'effetto, riformare integralmente l'appellata sentenza;
5. Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e, per l'effetto, stante l'infondatezza CP della domanda proposta in primo grado dall' , rigettare la predetta domanda, con declaratoria di riforma totale della sentenza impugnata ed accertamento della insussistenza del danno d'immagine come esposto nei motivi di appello, ritenendolo, in ogni caso, non provato essendosi, sul punto, già formato il giudicato definitivo in sede di giudizio contabile;
6. In via di mero subordine, nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento dei suesposti motivi d'appello, in riforma parziale dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare che gli interessi stabiliti dal giudice di prime cure vadano calcolati dal deposito della sentenza di appello del giudizio penale ossia dall'ottobre 2014; 7.In ogni caso, riformare la sentenza appellata, determinando che nulla è dovuto per le spese di giustizia dagli odierni appellanti. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori”.
Iscritta la causa al n. 1198/2022 del Ruolo Generale, si sono costituiti in giudizio, con comparsa depositata il
19.9.2022, , , e (quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
), evidenziando di avere proposto, a loro volta, dinanzi a questa Corte, appello avverso la stessa Per_1 sentenza n.1802/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, riportandosi alle conclusioni ivi formulate e chiedendo, pertanto, la riunione del giudizio a quello (recante il n. 1032/2022 RG) da loro precedentemente instaurato.
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 4.10.2022, l (già della provincia CP_2 CP_3 di ), eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso gravame e chiedendo la riunione del CP_3 giudizio a quello recante il n.1032/2022 RG, trattandosi di appelli proposti da soggetti distinti avverso la stessa sentenza.
E contestando, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, ha rassegnando le seguenti conclusioni: “-
Rigettare la richiesta avversa di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e quindi 1)- dichiarare la inammissibilità , improponibilità, ed improcedibilità dell'avverso appello;
2)-Rigettare comunque l'avverso appello perché destituito di fondamento sia pragmatico che giuridico, con conseguente conferma delle statuizioni rese nella sentenza de qua con tutte le conseguenze di legge;
3)-In ogni caso rendere, anche con diversa motivazione, le stesse statuizioni rese nella sentenza de qua confermando la soccombenza della controparte con tutte le conseguenze di legge alla luce delle difese svolte in primo grado ed in questo riconfermate ad litteram senza necessità di proporre alcun appello incidentale;
4-)- Emettere ogni altro utile provvedimento ai fini di iusta et rectae decidere;
5)- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi con competenze di avvocato oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.”.
Con ordinanza del 20.12.2022 il giudizio recante il n. 1198/2022 RG è stato riunito, ai sensi degli artt. 335 e 350
c.p.c., a quello recante il n. 1032/2022 RG.
Non si è costituito in giudizio, in nessuno dei due giudizi riuniti, (dichiarato contumace, con Controparte_4 ordinanza del 4.10.2022, nel giudizio n. 1032/2022 RG e, con ordinanza del 25.10.2022, nel giudizio n. 1198/2022
RG).
In data 21.6.2022 è stato acquisito, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 347 c.p.c., il fascicolo cartaceo di ufficio.
Con ordinanza depositata il 20.12.2022, preso atto della riunione (disposta in pari data), del giudizio n.
1198/2022 RG a quello n. 1032/2022 RG, è stata revocata la declaratoria di contumacia (pronunciata con ordinanza precedente nel giudizio n.1032/2022 RG) dell' e, in Controparte_5 accoglimento delle istanze formulate da , , , Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_1 pagina 8 di 22 (appellanti nel giudizio n.1032/2022 RG) e da e (appellanti nel giudizio Pt_4 Parte_5 Parte_6
n.1198/2022 RG), è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, rinviando la causa all'udienza del 19.3.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo un rinvio di ufficio, con decreto presidenziale del 22.1.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 18.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 17.2.2025 sia dalla difesa di e che Parte_5 Parte_6 dalla difesa di , , , , nella qualità di Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 eredi del , nonché, in data 18.2.2025, dalla difesa dell' ), la causa è stata riservata in Persona_1 CP_2 decisione in data 19.2.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall' , di inammissibilità CP_2
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) degli appelli ex adverso proposti.
Ed infatti, dalla lettura sia dell'atto di appello proposto da , , Parte_3 Parte_1 Parte_2
, (quali eredi del ), che di quello proposto da e
[...] Parte_4 Persona_1 Parte_5 Pt_6
, è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le
[...] ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica pagina 9 di 22 vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Sempre in via preliminare va detto che la circostanza che l si sia costituita in giudizio, in CP_2 entrambi i due giudizi poi riuniti, oltre il termine di venti giorni prima delle udienze di comparizione fissate nei rispettivi atti di appello, non comporta l'inammissibilità della relativa costituzione e, dunque, delle difese svolte nell'ambito delle comparse di riposta depositate il 4.10.2022, bensì solo la decadenza, ai sensi degli artt. 343 e
166 c.p.c., dalla eventuale facoltà di impugnare, in via incidentale, la sentenza n.1802/2021 emessa dal Tribunale di Benevento (il che, peraltro, non è avvenuto).
****
Ciò premesso, la Corte ritiene che gli appelli proposti da , , Parte_3 Parte_1 Parte_2
e (proc. n.1032/2022 RG) e da e (proc. n.1198/2022 RG)
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 siano infondati per le ragioni di seguito esposte.
****
Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame (comune ad entrambi i giudizi riuniti).
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Tribunale di Benevento, nel ritenere infondata l'eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dalle parti convenute, lamentando la tardiva riassunzione del giudizio da parte dello dopo l'ordinanza n. 24859/2019 pronunciata, a Controparte_3
Sezioni Unite, dalla Corte di Cassazione (ed emessa a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione proposto da ), ha correttamente fatto riferimento al termine di sei mesi (decorrente dalla comunicazione Parte_5 dell'ordinanza della Corte di Cassazione che dichiari la giurisdizione del giudice ordinario) previsto espressamente dall'art. 367, co. 2., c.p.c. proprio in riferimento alla pronuncia, affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, resa dalla Suprema Corte in sede di regolamento di giurisdizione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 14/11/2019, n.
29623; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 09/06/2021, n. 16166).
In particolare il primo giudice, rilevato che la suddetta ordinanza della Suprema Corte era stata comunicata il
4.10.2019, ha ritenuto tempestiva la riassunzione (tenendo conto, si ribadisce, del suddetto termine di sei mesi) pagina 10 di 22 operata dallo con ricorso depositato il 13.1.2020, notificando anche, in data 16.1.2020, una comparsa in CP_3 riassunzione.
Nel caso di specie rilevava, specificamente, la data del deposito del ricorso (pur essendo più corretta, ai fini della riassunzione, la forma della comparsa in riassunzione notificata alla controparte, ex art. 125 disp. att. c.p.c.).
Ed invero, la riassunzione del giudizio sospeso, regolata (come nel caso di specie) dall'art. 367 c.p.c. e dalla generale previsione dell'art. 125 disp. att. c.p.c., deve avvenire con comparsa notificata invece che con ricorso.
Tuttavia l'errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorchè l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. ed il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicchè ove la riassunzione avvenga con ricorso - invece che con citazione o comparsa notificata - rileva a tal fine il deposito dell'atto in Cancelleria (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 09/06/2021, n. 16166 cit.).
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti (in entrambi i giudizi riuniti) non si applicava, al caso di specie, il termine trimestrale di cui all'art. 50 c.p.c. (bensì, si ribadisce, quello semestrale previsto espressamente dall'art. 367, co.2, c.p.c., per la riassunzione in caso di sospensione del processo a seguito di regolamento di giurisdizione).
L'art. 50 c.p.c. al quale hanno fatto riferimento gli appellanti riguarda, infatti, il diverso caso (rispetto a quello in esame) di riassunzione del processo in esito a questioni di competenza tra più giudici ordinari e non quella in esito a decisione sulla giurisdizione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 14/11/2019, n. 29623 cit.).
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Risulta infondato anche il secondo motivo (comune anch'esso, ad entrambi gli appelli proposti).
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il primo giudice, nel richiamare l'ordinanza del
5.7.2017 emessa in corso di causa, ha correttamente escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti di altre persone coinvolte nel procedimento penale , Parte_8 Per_2
, ).
[...] Controparte_6 Parte_9
Premesso, invero, che, secondo quanto previsto espressamente dall'art. 187 c.p., “I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale”, va detto che la natura solidale dell'obbligazione dedotta in giudizio, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali dei debitori, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli stessi (cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/09/2017, n. 21567).
In particolare, in caso di responsabilità concorrente di più soggetti, per avere con le rispettive condotte cagionato il medesimo danno, ai sensi dell'art. 2055 c.c., le obbligazioni restano solidali ed i responsabili meri litisconsorti facoltativi. pagina 11 di 22 Ciò secondo la regola generale, per cui la sentenza non è inutiliter data, ove il giudicato sopravvenga solo tra il creditore ed uno o più dei vari condebitori responsabili (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/06/2021, n. 18610).
In altri termini, in un'ipotesi di obbligazione solidale, quale è quella tra i vari coautori dell'illecito (art. 2055 c.c.), non sussiste un litisconsorzio necessario, ma ricorre un'ipotesi di litisconsorzio meramente facoltativo in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/05/2012, n. 6924).
****
Privo di fondamento è anche il terzo motivo di gravame (anch'esso comune ad entrambi gli appelli proposti nei due giudizi riuniti).
Ed infatti correttamente il primo giudice ha ritenuto che l'azione risarcitoria proposta dall Controparte_3
non fosse prescritta, ai sensi dell'art. 2947 c.c. (ossia che fosse rispettato il termine di cinque anni dalla
[...] data di irrevocabilità della sentenza penale) reputando irrilevante, al riguardo, la declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di truffa già in primo grado.
Ed infatti tutti gli appellanti sono stati condannati, in sede penale, in primo grado (cfr. la sentenza n. 0563/2009 del Tribunale di Benevento, agli atti) anche per il grave reato (associazione per delinquere) di cui all'art. 416, co.2,
c.p. nonché, di conseguenza, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile . Controparte_3
E solo con la sentenza n.6051/2014 di questa Corte d'Appello, VI Sezione penale (depositata il 25.11.2014, agli atti), in riforma della sentenza di primo grado, è stata dichiarata la prescrizione, quanto a tutti gli appellanti, anche per il reato di cui all'art. 416 c.p. (e 319 c.p. per alcuni di loro), confermando la sentenza di primo grado quanto alle statuizioni civili nei confronti di , e (per ciò che rileva in questa Parte_5 Persona_1 Parte_6 sede).
Era irrilevante, dunque, nei confronti della parte civile, a norma dell'art. 578 c.p.p., la prescrizione del reato (di cui all'art. 416 c.p.) intervenuta successivamente alla pronuncia di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
07/09/2023, n. 26131).
In particolare, essendo la sentenza della Corte d'appello n.6051/2014 del 25.11.2024 (sentenza impugnata dal solo , il cui ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con pronuncia n. Parte_5
6066/2016), non era prescritta l'azione civile esercitata dall' (mediante la Controparte_3 costituzione di parte civile avvenuta il 6.4.2006 in primo grado, come riportato nella detta sentenza n. 0563/2009 del Tribunale di Benevento).
pagina 12 di 22 Infatti, dalla irrevocabilità della detta sentenza penale n.6051/2014 di questa Corte d'Appello alla introduzione del giudizio civile (avvenuta con atto di citazione notificato il 13.1.2017) non erano, infatti, decorsi – come correttamente ritenuto dal primo giudice- i cinque anni previsti dall'art. 2947 c.c.
Non è superfluo precisare, a tal proposito, che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato si interrompe con la costituzione di parte civile e l'effetto rimane permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27/07/2024, n. 21049; cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, Ord., 06/04/2022, n. 11190; Sez. III, 17/01/2008, n. 872).
****
E' infondato anche il quarto motivo di gravame (motivo anch'esso comune ad entrambi gli appelli proposti nei due giudizi riuniti).
Va detto, innanzitutto che, in sede penale, in primo grado tutti i convenuti/appellanti erano stato condannati per il reato di cui all'art. 416 c.p.c., ossia per il delitto di associazione a delinquere, trattandosi di un'associazione “che operava con una articolata distribuzione di mezzi e compiti ai danni dell' , allo scopo di Parte_10 redigere falsi verbali di somma urgenza per far apparire come improcrastinabili lavori che invece non lo erano, eludendo le procedure concorsuali e quindi affidando i lavori alle ditte beneficiarie… e finalizzata alla duplicazione delle determine di pagamento, attività per mezzo della quale si ottenevano pagamenti di fatture che invece erano state già pagate”.
Con la sentenza di appello (la n.6051/2014), questa Corte, sebbene solo ai fini della responsabilità civile (attesa la prescrizione del reato), aveva poi ritenuto, si ribadisce, che vi fosse assoluta convergenza degli elementi di prova a carico (per ciò che rileva in questa sede), di , e , confermando, Parte_5 Persona_1 Parte_6 sul punto, le statuizioni civili della sentenza di primo grado (fra cui la condanna dei detti imputati al risarcimento CP dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile costituita, ossia dell' di ). CP_3
Trova, allora, applicazione il principio, affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, quando il giudice penale dichiara estinto il reato per prescrizione, pronunciando anche condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, tale affermazione di responsabilità ha efficacia vincolante nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta limitato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18/10/2024, n. 27055).
E, sul punto, è condivisibile la valutazione del primo giudice circa la sussistenza e l'entità (euro 1.000.000,00) del danno patrimoniale complessivamente patito dall' in conseguenza della detta associazione a Controparte_3 delinquere posta in essere dai convenuti/appellanti, danno rappresentato da quanto versato indebitamente dall'ente pubblico suddetto in conseguenza di tale attività criminale (ossia in conseguenza di affidamenti di incarichi in regime di somma urgenza al di fuori di ogni criterio e, in alcuni casi, al di fuori degli effettivi lavori svolti)
e così quantificato, rifacendosi alle indicazioni della Procura in sede contabile (per euro 1.342.069,30) sulla base pagina 13 di 22 degli accertamenti effettuati, applicando una riduzione (ad euro 1.000.000,00) in considerazione delle difficoltà di individuazione dell'ammontare preciso di tale pregiudizio (come deciso dalla Corte dei Conti con la sentenza n.259/2018 con riferimento - per ciò che rileva in questa sede - ad e ). Parte_5 Parte_6
Non assume rilievo, inoltre, al fine di escludere tale risarcimento, quanto dedotto dagli eredi circa la Persona_1 necessità di tener conto dei danni patrimoniali effettivamente riconducibili al avente una posizione di Persona_1 minor rilievo rispetto al e all' Pt_6 Pt_5
Va tenuto conto, infatti, che l'importo di euro 1.000.000,00 ha riguardato l'intero danno patrimoniale patito CP dall' di in conseguenza delle condotte criminose poste in essere dai convenuti/appellanti e, CP_3 dunque, in conseguenza anche delle condotte poste in essere dal debitore solidale per il quale, Persona_1 peraltro, come si legge (cfr. pag. 122) nella sentenza di condanna n.0563/2009 emessa dal Tribunale di
Benevento in sede penale (confermata, quanto alle statuizioni civili, da questa Corte d'appello con la sentenza n.6051/2014), si evinceva – sulla base degli elementi probatori raccolti- un suo stabile inserimento nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso contestato, con condotte “del tutto sovrapponibili a quelle imputate al collega
. Pt_6
Trattandosi, dunque, di un'obbligazione solidale, ex artt. 187 c.p. e 2055 e 1292 c.c., il primo giudice non avrebbe potuto neanche procedere all'accertamento e alla ripartizione delle rispettive quote di responsabilità, in mancanza di una specifica domanda in tale senso (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 24/05/2023, n. 14378; Sez. I,
22/11/2010, n. 23581).
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Risulta infondato anche il quinto motivo del gravame proposto da , , Parte_3 Parte_1 [...]
, . Parte_2 Parte_4
Nel caso di specie, infatti, trova applicazione il principio generale (cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. V,
24/08/2022, n. 25315), previsto in materia di obbligazioni, della trasmissibilità agli eredi del debito del de cuius.
Non rileva, invece, nel caso di specie, quanto dedotto dagli appellanti circa la necessità della prova dell'illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
Ciò è previsto, infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, ultima parte, della L. 14 gennaio 1994, n. 20 (secondo cui “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali…Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.”) con riferimento specifico alla responsabilità contabile del dipendente della p.a. (cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. I, Ord.,
04/01/2025, n. 94; Sez. III, 29/11/2018, n. 30856; Sez. Unite, 19/07/2018, n. 19280); dunque non in relazione alla responsabilità civile (che viene in rilievo, invece, nel caso di specie). pagina 14 di 22 Infondato è anche quanto dedotto da , , , Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4
, secondo cui il giudizio civile nei confronti di essi eredi di non sarebbe dovuto proseguire
[...] Persona_1 in seguito alla sentenza n.259/2018 con cui la Corte dei Conti aveva dichiarato l'estinzione del giudizio relativamente allo stesso loro dante causa (non avendo la Procura ritenuto di dover procedere alla riassunzione nei confronti dei suoi eredi), con pronuncia definitiva, sul punto.
Ed infatti, attesa l'indipendenza (affermata anche nel corso del giudizio di primo grado dalla Suprema Corte, in sede di regolamento di giurisdizione, con ordinanza n. 24859 del 4.10.2019) dell'azione civile di responsabilità rispetto a quella per danno erariale - tanto è vero che possono essere esercitate anche contestualmente (sempre che ciò non determini una duplicazione del risarcimento del danno, in quanto solo in tal caso si realizzerebbe la violazione del principio del ne bis in idem) - correttamente è stato proseguito, anche dopo la detta pronuncia della
Corte dei Conti, il giudizio civile come originariamente instaurato dall nei Controparte_3 CP_5 confronti degli eredi di . Persona_1
**** Per_ Privo di fondamento è anche il sesto motivo dell'appello proposto da , , Parte_3 Parte_1
, , che coincide con il quinto motivo del gravame proposto da Parte_2 Parte_4 Parte_5
e da . Parte_6
Premesso che, in generale, non è necessario, per ogni mezzo istruttorio, che il giudice di merito espliciti le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o enunciare specificamente che la controversia possa essere decisa senza ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 08/04/2025, n. 9174), va detto che gli appellanti si sono limitati a lamentare la mancata ammissione, da parte del primo giudice, delle richieste istruttorie (prova orale, richiesta di acquisizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ctu) da essi articolate e che il Tribunale di Benevento non avesse neanche richiamato, in sentenza, la precedente ordinanza del 7.5.2018 con cui, in corso di causa, era stata dichiarata inammissibile la prova orale e reputata non necessaria la documentazione di cui era stata chiesta l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Ma non hanno né illustrato l'eventuale rilevanza di tali mezzi istruttori ai fini del decidere, né esposto le ragioni dell'error in procedendo in cui sarebbe incorso il primo giudice per la mancata ammissione (o per l'omesso esame, quanto alla ctu) delle istanze istruttorie.
E, così, facendo, non hanno tenuto conto dei principi affermati, sul punto, dalla Suprema Corte, secondo cui:
a) La motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa ratio decidendi che ha risolto il merito della lite valere come implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto. Pertanto la semplice riproposizione in appello delle istanze istruttorie senza illustrare la loro rilevanza ai fini del decidere non è sufficiente per censurare una mancata ammissione delle stesse in primo grado
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/07/2024, n. 21004); pagina 15 di 22 b) quando il giudice di primo grado non abbia ammesso una prova costituenda o non abbia esaminato una prova documentale, la parte soccombente nel merito se ne deve dolere con apposito motivo di appello, nel quale deve dedurre e argomentare le ragioni dell'error in procedendo imputabile al primo giudice per la mancata ammissione e per l'omesso esame, e non può limitarsi semplicemente alla riposizione della istanza di ammissione della prova costituenda o di esame del documento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23/09/2016, n. 18742).
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Privo di fondamento è anche il settimo motivo con cui , , Parte_3 Parte_1 Parte_2
, hanno lamentato, si ribadisce, la duplicazione del risarcimento del danno
[...] Parte_4 patrimoniale e la violazione, da parte del primo giudice, del principio del ne bis in idem.
Trattandosi, come detto, di un'obbligazione solidale, ex art. 187 c.p., il Tribunale di Benevento ha correttamente condannato (anche) gli eredi di (nonché il ) al pagamento dell'importo di euro Persona_1 CP_4
1.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale - dichiarando, sul punto, il sopravvenuto difetto di CP interesse dell' solo in relazione agli altri convenuti e posto che solo questi ultimi (e CP_5 Pt_5 Pt_6 non anche il era stato condannato a tale risarcimento in sede contabile. Persona_1
E' corretto, invece, proprio tenuto conto dei principi in materia di obbligazioni solidali, quanto ritenuto, sul punto, dal Tribunale di Benevento, secondo cui l'accertamento, in sede civile, della solidale responsabilità dei Persona_1
CP (e del ) era sorretta, evidentemente, dall'interesse dell' ad ottenere ulteriori obbligati per lo stesso CP_4 credito risarcitorio e rendere più facile l'integrale soddisfazione dello stesso.
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore, invero, nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori (mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
28/04/2021, n. 11199; Sez. III, 15/01/2020, n. 542).
Del resto la Suprema Corte, nell'affermare, in corso di causa, in sede di regolamento di giurisdizione, con ordinanza n. 24859 del 4.10.2019, l'indipendenza dell'azione civile di responsabilità rispetto a quella per danno erariale, aveva espressamente chiarito che debba negarsi che vi sia una giurisdizione esclusiva - quella della
Corte dei conti - in materia di danno recato alla amministrazione pubblica e che vada, invece, riconosciuta la coesistenza di diverse azioni di natura risarcitoria, che possono essere esercitate anche contestualmente, purchè ciò non determini una duplicazione del risarcimento del danno, in quanto allora si realizzerebbe la violazione del principio del ne bis in idem: una volta ottenuto l'integrale risarcimento del danno, si porrà il problema della proponibilità o della prosecuzione dell'altra azione che, evidentemente, sarà priva di interesse, avendo l'amministrazione già conseguito integralmente il ristoro dei danni subiti (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord.,
04/10/2019, n. 24859). pagina 16 di 22 CP E, nel caso di specie, per l'appunto, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dall' di in conseguenza dei fatti di reato compiuti dai convenuti/appellanti è stata disposta nei confronti CP_3 soltanto di e di , e non anche di . Parte_5 Parte_6 Persona_1
Ragion per cui non si poneva, in relazione agli eredi di quest'ultimo, in sede di cognizione, un problema di duplicazione del danno, trattandosi soltanto di obbligati solidali per quello stesso debito risarcitorio riconosciuto in CP sede contabile nei confronti dei soli e e per il quale, pertanto, persisteva l'interesse dell' a Pt_5 Pt_6 chiederne l'accertamento, in sede civile, anche nei loro (degli eredi si intende) confronti (procurandosi Persona_1 così un titolo esecutivo).
Tenuto conto della natura dell'obbligazione solidale dal lato passivo, infatti, soltanto il pagamento effettivo dell'intero che il creditore consegua da un condebitore solidale estingue la pretesa creditoria nei confronti degli altri, ex art. 1292 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 15/09/2021, n. 24917; Sez. VI - 1, Ord., 02/07/2012, n. 11051).
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Non merita accoglimento neanche l'ottavo motivo dell'appello proposto da , Parte_3 Parte_1
, , , coincidente con il settimo motivo del gravame proposto da
[...] Parte_2 Parte_4
e da (ed esaminabile anche, in quanto strettamente connessi, con il sesto motivo Parte_5 Parte_6 articolato da questi ultimi).
Ed infatti il primo giudice ha correttamente proceduto alla liquidazione equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., nella misura complessiva di euro 300.000,00, del danno all'immagine patito dall'ente attore in conseguenza del reato, di cui all'art. 416 c.p., commesso dai convenuti/appellanti, per i quali, in sede penale, era stata disposta la condanna in primo grado e dichiarata successivamente l'estinzione del reato, per prescrizione, in secondo grado, ma con conferma delle statuizioni civili.
Il Tribunale di Benevento, in particolare, ha valorizzato correttamente una serie di elementi presuntivi di tale voce di danno, tenendo conto della gravità lesiva dei fatti di reato per l'immagine dell'amministrazione pubblica e dei dipendenti tutti, alla luce dell'eco che i fatti avevano avuto sulla stampa, incidendo, così, ragionevolmente, CP_ sulla percezione, nel pubblico (soprattutto nella comunità locale), della professionalità dei dipendenti dello , con detrimento, quindi, del prestigio e del decoro della funzione amministrativa e degli stessi altri dipendenti onesti, rapportando proporzionalmente la quantificazione di tale danno non patrimoniale anche all'entità pregiudizio patrimoniale riportato dal detto ente pubblico in conseguenza degli stessi fatti.
Ciò è condivisibile, considerando la gravità del reato di associazione a delinquere riconosciuto nei confronti di tutti i convenuti/appellanti in sede penale (“che operava con una articolata distribuzione di mezzi e compiti ai danni CP_ dell' di , allo scopo di redigere falsi verbali di somma urgenza per far apparire come Parte_10 improcrastinabili lavori che invece non lo erano, eludendo le procedure concorsuali e quindi affidando i lavori alle ditte beneficiarie… e finalizzata alla duplicazione delle determine di pagamento, attività per mezzo della quale si pagina 17 di 22 ottenevano pagamenti di fatture che invece erano state già pagate” - come rilevato dalla sentenza di appello, la n.6051/2014, con la quale, sebbene solo ai fini della responsabilità civile (attesa la prescrizione del reato), questa
Corte aveva ritenuto, si ribadisce, che vi fosse assoluta convergenza degli elementi di prova a carico, per ciò che rileva in questa sede, di , e – e rapportando tale gravità ai numerosi Parte_5 Persona_1 Parte_6 articoli riguardanti tali fatti, pubblicati sui giornali (“Il Mattino” e “Il Sannio”) ridepositati dall'Ente appellato in questo grado del giudizio.
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
Anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra a pieno titolo l'immagine della persona giuridica o dell'ente.
Allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca;
in altri termini, in tali ipotesi, il danno non patrimoniale si identifica con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine.
Il suddetto danno non patrimoniale, costituendo (non un mero danno-evento, cioè in re ipsa, ma) un danno- conseguenza, deve essere oggetto di allegazione e di prova anche tramite presunzioni semplici, e va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e del fatto che nel vigente ordinamento processuale vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26131).
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, inoltre, il risarcimento, in sede civile, del danno all'immagine della p.a., non era impedito dal fatto che, in sede contabile, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
Regione Campania, avesse escluso (con la sentenza n.259/2018) il riconoscimento del c.d. danno all'immagine della p.a. (per la mancanza del presupposto di una sentenza penale di condanna irrevocabile previsto dalla legislazione relativa alla giustizia contabile), in relazione ai convenuti e (non essendosi peraltro Pt_5 Pt_6 pronunciata nei confronti di per mancata riassunzione del giudizio da parte della Procura). Persona_1
pagina 18 di 22 Ed infatti, attesa l'indipendenza (affermata, si ribadisce, anche nel corso del giudizio di primo grado, dalla
Suprema Corte, in sede di regolamento di giurisdizione, con ordinanza n. 24859 del 4.10.2019) dell'azione civile di CP responsabilità rispetto a quella per danno erariale, il mancato riconoscimento, in favore dell' di , del CP_3 danno all'immagine, non escludeva che tale tipologìa di danno potesse essere riconosciuto in sede civile.
La Corte di Cassazione, infatti, con tale ordinanza, aveva espressamente chiarito:
a) che l'azione di responsabilità contabile nei confronti del dipendente di un'amministrazione pubblica non fosse sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra l'amministrazione e il soggetto danneggiante, con la conseguenza che la singola P.A. danneggiata ben potesse promuovere dinanzi al giudice ordinario l'azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto in relazione agli scopi specifici che essa persegue, non essendo neppure in astratto ipotizzabile che la
P.A. non possa agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti (artt. 3 e 24 Cost.), tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie;
b) che l'azione potesse essere proposta dinanzi al giudice ordinario anche per far valere il risarcimento del danno all'immagine arrecato all'ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in quanto il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, nel prevedere la proposizione dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine da parte delle procure regionali della Corte dei conti nel giudizio erariale, si limita a circoscrivere oggettivamente l'ambito di operatività dell'azione, senza introdurre una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice ordinario da parte dell'amministrazione danneggiata (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 04/10/2019, n.
24859 cit.).
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Privo di fondamento è anche il nono motivo dell'appello proposto da , , Parte_3 Parte_1
, , che coincide con l'ottavo motivo del gravame proposto da Parte_2 Parte_4 Parte_5
e da . Parte_6
Ed infatti, premesso che, in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento deve essere considerata, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario) e che, qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di pagina 19 di 22 responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (poiché gli effetti della mora, in relazione alle obbligazioni da illecito aquiliano, si producono al momento della commissione del fatto generatore del danno;
cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, Ord., 01/02/2023, n. 2979), il primo giudice avrebbe dovuto, nel condannare i convenuti al risarcimento dei danni in favore dell'ente attore, disporre la decorrenza della rivalutazione e degli interessi legali non dal mese di novembre 2009 (data della sentenza penale di primo grado) ma dal fatto illecito (dunque quantomeno dal 31.5.2003, ossia dalla data di cessazione della commissione dei reati, secondo la sentenza n. 6051/2014 di questa Corte in sede penale).
E, pertanto, non dal mese di Ottobre 2014 (ossia dalla data della pronuncia d'appello), come invece sostenuto dagli appellanti.
Ragion per cui, in assenza di appello incidentale dell' (che avrebbe potuto dolersi della CP_2 decorrenza disposta degli interessi in suo favore, da parte del Tribunale di Benevento, da una data successiva rispetto a quella corretta) e del divieto di reformatio in pejus per gli appellanti, anche tale statuizione della sentenza impugnata non va modificata.
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Risulta infondato anche il decimo e ultimo motivo del gravame proposto da , Parte_3 Parte_1
, , .
[...] Parte_2 Parte_4
E' corretta, infatti, la decisione del primo giudice di condannarli, in solido con gli altri convenuti - in base all'esito complessivo della lite (che, per l'appunto, ha visto soccombenti anche loro)- al pagamento delle spese di lite del procedimento per regolamento di giurisdizione, in favore dell'ente attore ( ), Controparte_3 essendo il ricorso proposto da stato notificato (via PEC, presso il loro difensore costituito, avv. Parte_5
anche a , , e Parte_3 Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4
(come risulta dalla ricevuta di consegna del 20.8.2018 in calce alla copia cartacea del ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione proposto da , contenuta nel fascicolo di ufficio di primo grado sia cartaceo che Parte_5 telematico), e risultando gli stessi parti (quali intimati) di tale procedimento, come riportato anche nell'intestazione della ordinanza n. 24859/2019 della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite.
Va detto, sul punto, invero, che la regolamentazione delle spese in un processo articolato per gradi e per fasi o procedimenti incidentali va sempre operata in relazione all'esito complessivo e finale della lite.
Ne consegue che, ad esempio, l'attore - vittorioso in sede di regolamento di giurisdizione esperito in pendenza di lite ma totalmente soccombente nel merito - non ha diritto di pretendere la condanna delle controparti alle spese della fase di regolamento, se la Corte di cassazione le abbia rimesse al giudice dichiarato munito di giurisdizione
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 20/03/2014, n. 6522).
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pagina 20 di 22 Al rigetto degli appelli proposti nei due giudizi riuniti segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia appellata (
[...]
vittoriosa. CP_2
Con la precisazione che, trattandosi di giudizi che, sebbene riuniti, hanno un valore diverso (quello recante il n.
1032/2022 R.G. pari ad euro 1.300.000,00, quello recante il n. 1198/2022 R.G. pari ad euro 300.000,00, in base al c.d. criterio del disputatum, cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195), non è possibile disporre la condanna solidale di tutti gli appellanti (dei due giudizi riuniti), ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al pagamento delle spese di lite in favore dell' . CP_2
Ed infatti, sebbene, in generale, possa pronunciarsi condanna solidale di più parti soccombenti al pagamento delle spese giudiziali non solo quando vi sia indivisibilità e solidarietà del rapporto sostanziale, ma anche quando vi sia una mera comunanza di interessi (che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria: situazione questa che non è incompatibile con l'ipotesi in cui vari processi, separatamente instaurati, siano stati dal giudice riuniti;
cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/12/1988, n. 6739), tuttavia, anche in caso di comunanza di interessi, la condanna in solido non è consentita in caso di domande di valore notevolmente diverso (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ord., 10/06/2024, n. 16116).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II,
Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'agenzia appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento:
a) allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 (e con i dovuti incrementi previsti dall'articolo 6, co.1, del detto decreto ministeriale, per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00), per il giudizio n.
1032/2022 RG (valore euro 1.300.000,00);
b) allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 per il giudizio n. 1198/2022 RG (valore euro
300.000,00).
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Sussistono, infine, in relazione ad entrambi gli appelli poi riuniti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a pagina 21 di 22 decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite in grado di appello, iscritte ai nn. 1032/2022 e 1198/2022 R.G.A.C., così provvede: Per_ 1. Rigetta gli appelli rispettivamente proposti da , , , Parte_3 Parte_1 Parte_2
(quali eredi del ) e da e avverso la sentenza Parte_4 Persona_1 Parte_5 Parte_6
n.1802/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 16.9.2021.
2. Dichiara tenuti e condanna , , , Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4 al pagamento, in solido tra loro, in favore dell' , in persona del legale rappresentante p.t., dei CP_2 compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €.17.000,55, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuti e condanna e pagamento, in solido tra loro, in favore dell' Parte_5 Parte_6 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, CP_2 liquidati complessivamente in €.10.059,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per gli appelli rispettivamente proposti nei due giudizi riuniti.
Napoli, 1.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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