TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7856 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2023, promossa da:
nata il [...] in [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. CARLITRIA BELLU, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
contro
nato il [...] in [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. SANDRO GRIMALDI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge All'udienza del 17/10/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare ogni cambiamento di residenze e/o domicilio;
2) l'abitazione coniugale sita in Comune di Elmas nella via E. Meloni n. 2 verrà assegnata alla SI
, quale genitore collocatario dei minori nati dall'unione coniugale;
Parte_1
3) al fine di definitivamente risolvere la crisi coniugale, e porre fine ad ogni controversia al riguardo,
il SI. si obbliga a cedere alla SI.ra , con oneri notarili interamente Controparte_1 Parte_1
a carico di quest'ultima, la sua quota di proprietà, pari ad ½, dell'immobile sito in Elmas distinto in
Catasto a F. 4, part. 3793, sub 47 via Meloni s.n., piano 4, zona cens. U, cat. A/3, classe 3, vani 6,
rend. euro 340,86 e del posto auto distinto in Catasto a F. 4, part. 3793, sub 60 via Salvio Argiolas,
piano S1, zona cens. U, cat. C/6, classe 2, mq 37, rend. euro 61,15, nonché ogni arredo e corredo a servizio del predetto immobile;
prima di addivenire alla stipula del predetto rogito notarile la SI.ra si obbliga ad estinguere il mutuo acceso presso la banca Intesa San Paolo S.p.A. per Parte_1
l'acquisto del sopra citato immobile, con oneri e provvista interamente a carico della stessa, nonché
a consegnare al SI. idonea documentazione comprovante siffatta operazione;
Controparte_1
4) le parti prevedono espressamente che l'estinzione del predetto mutuo da parte della SI.ra Parte_1
costituisce condizione essenziale affinché il SI. ceda la quota di proprietà
[...] Controparte_1
del suo immobile alla stessa;
5) le parti concordano che si addiverrà alla stipula del rogito notarile avente ad oggetto la cessione della quota di proprietà del SI. dell'immobile sopra citato entro giorni 30 dalla Controparte_1
pubblicazione della sentenza di omologa della separazione consensuale, nanti il Notaio scelto dalla parte acquirente, con costi a carico della stessa, e sempre a condizione che la SI.ra Parte_1
abbia provveduto alla estinzione del mutuo contratto con Intesa San Paolo S.p.A. per l'acquisto del predetto immobile, ed abbia rimesso al SI. documentazione comprovante siffatta Controparte_1 operazione;
gli oneri condominiali relativi all'immobile oggetto di rogito notarile saranno interamente a carico della SI.ra dalla data di stipula del predetto rogito notarile, e di Parte_1
tale obbligazione si darà atto nel rogito medesimo;
6) il SI. si obbliga a rilasciare la casa coniugale entro trenta giorni dalla stipula del Controparte_1
rogito notarile di cui al capo 5) che precede, con obbligo della SI.ra di volturare a Parte_1
suo nome, entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuto rilascio, tutte le utenze serventi il predetto immobile quali luce, acqua, gas, internet, attualmente intestate al SI. , nonché Controparte_1
effettuare al Comune di Elmas le comunicazioni di sua competenza per quanto riguarda la TARI;
la
SI.ra riconosce sin d'ora il diritto del SI. di dare disdetta a tutti i Parte_1 Controparte_1
contratti relativi alle predette utenze in caso di mancata voltura da parte della stessa entro il predetto termine di giorni trenta dall'avvenuto rilascio della casa coniugale da parte di quest'ultimo, nonché
il diritto del medesimo SI. di decurtare dal contributo al mantenimento dovuto alla Controparte_1
SI.ra l'importo pari ai consumi delle utenze allo stesso addebitati dal momento del Parte_1
rilascio della casa coniugale e fino alla voltura a nome della SI.ra delle suddette Parte_1
utenze;
7) i figli minori nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...] saranno Per_1 Per_2
affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per gli stessi, concordando insieme le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I minori conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e SInificativi;
8) il padre potrà vedere e tenere con sé i minori quando vorrà, previo accordo con la madre, ed il tempo di permanenza sarà concordato settimanalmente in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro e degli impegni di studio e di svago dei minori;
9) a titolo di concorso per il mantenimento dei minori collocati presso la madre, il SI.
[...]
si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 800,00 (euro CP_1
ottocento/00) mensili comprensiva anche di qualsivoglia spesa straordinaria anche imprevedibile,
nessuna esclusa, ad eccezione delle spese mediche straordinarie ed imprevedibili, che resteranno a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna. L'assegno come sopra determinato sarà
rivalutato annualmente come per legge in base all'incremento degli indici ISTAT e con decorrenza dall'anno successivo al decorso dell'obbligazione. L'assegno unico universale nella misura che sarà
dovuta resterà accreditato alla SI Il suddetto concorso al mantenimento gravante in Pt_1
capo al SI. inizierà a decorrere dal mese successivo all'avvenuto rilascio della casa Controparte_1
coniugale;
10) le parti, occorrendo, si conferiscono l'autorizzazione per l'ottenimento del passaporto solo ai fini turistici e garantiscono la propria autorizzazione per l'ottenimento di qualsiasi documento di identità
necessario per l'espatrio dei minori;
11) Spese del giudizio interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato dalla in data 29/11/2023, costituito il n CP_1 Pt_1 CP_1
data 22/04/2024, i coniugi, personalmente comparsi davanti al Giudice delegato, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, a seguito di differimento per trattative, hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi. Le condizioni fra loro concordate devono essere recepite dal Collegio, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
NC (AN) e nato il [...] in [...], mandando al Controparte_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 428, parte II,
serie A, anno 2007- Comune di Cagliari);
2) Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
12/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Lucchesi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7856 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2023, promossa da:
nata il [...] in [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. CARLITRIA BELLU, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
contro
nato il [...] in [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. SANDRO GRIMALDI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge All'udienza del 17/10/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare ogni cambiamento di residenze e/o domicilio;
2) l'abitazione coniugale sita in Comune di Elmas nella via E. Meloni n. 2 verrà assegnata alla SI
, quale genitore collocatario dei minori nati dall'unione coniugale;
Parte_1
3) al fine di definitivamente risolvere la crisi coniugale, e porre fine ad ogni controversia al riguardo,
il SI. si obbliga a cedere alla SI.ra , con oneri notarili interamente Controparte_1 Parte_1
a carico di quest'ultima, la sua quota di proprietà, pari ad ½, dell'immobile sito in Elmas distinto in
Catasto a F. 4, part. 3793, sub 47 via Meloni s.n., piano 4, zona cens. U, cat. A/3, classe 3, vani 6,
rend. euro 340,86 e del posto auto distinto in Catasto a F. 4, part. 3793, sub 60 via Salvio Argiolas,
piano S1, zona cens. U, cat. C/6, classe 2, mq 37, rend. euro 61,15, nonché ogni arredo e corredo a servizio del predetto immobile;
prima di addivenire alla stipula del predetto rogito notarile la SI.ra si obbliga ad estinguere il mutuo acceso presso la banca Intesa San Paolo S.p.A. per Parte_1
l'acquisto del sopra citato immobile, con oneri e provvista interamente a carico della stessa, nonché
a consegnare al SI. idonea documentazione comprovante siffatta operazione;
Controparte_1
4) le parti prevedono espressamente che l'estinzione del predetto mutuo da parte della SI.ra Parte_1
costituisce condizione essenziale affinché il SI. ceda la quota di proprietà
[...] Controparte_1
del suo immobile alla stessa;
5) le parti concordano che si addiverrà alla stipula del rogito notarile avente ad oggetto la cessione della quota di proprietà del SI. dell'immobile sopra citato entro giorni 30 dalla Controparte_1
pubblicazione della sentenza di omologa della separazione consensuale, nanti il Notaio scelto dalla parte acquirente, con costi a carico della stessa, e sempre a condizione che la SI.ra Parte_1
abbia provveduto alla estinzione del mutuo contratto con Intesa San Paolo S.p.A. per l'acquisto del predetto immobile, ed abbia rimesso al SI. documentazione comprovante siffatta Controparte_1 operazione;
gli oneri condominiali relativi all'immobile oggetto di rogito notarile saranno interamente a carico della SI.ra dalla data di stipula del predetto rogito notarile, e di Parte_1
tale obbligazione si darà atto nel rogito medesimo;
6) il SI. si obbliga a rilasciare la casa coniugale entro trenta giorni dalla stipula del Controparte_1
rogito notarile di cui al capo 5) che precede, con obbligo della SI.ra di volturare a Parte_1
suo nome, entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuto rilascio, tutte le utenze serventi il predetto immobile quali luce, acqua, gas, internet, attualmente intestate al SI. , nonché Controparte_1
effettuare al Comune di Elmas le comunicazioni di sua competenza per quanto riguarda la TARI;
la
SI.ra riconosce sin d'ora il diritto del SI. di dare disdetta a tutti i Parte_1 Controparte_1
contratti relativi alle predette utenze in caso di mancata voltura da parte della stessa entro il predetto termine di giorni trenta dall'avvenuto rilascio della casa coniugale da parte di quest'ultimo, nonché
il diritto del medesimo SI. di decurtare dal contributo al mantenimento dovuto alla Controparte_1
SI.ra l'importo pari ai consumi delle utenze allo stesso addebitati dal momento del Parte_1
rilascio della casa coniugale e fino alla voltura a nome della SI.ra delle suddette Parte_1
utenze;
7) i figli minori nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...] saranno Per_1 Per_2
affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per gli stessi, concordando insieme le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I minori conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e SInificativi;
8) il padre potrà vedere e tenere con sé i minori quando vorrà, previo accordo con la madre, ed il tempo di permanenza sarà concordato settimanalmente in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro e degli impegni di studio e di svago dei minori;
9) a titolo di concorso per il mantenimento dei minori collocati presso la madre, il SI.
[...]
si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 800,00 (euro CP_1
ottocento/00) mensili comprensiva anche di qualsivoglia spesa straordinaria anche imprevedibile,
nessuna esclusa, ad eccezione delle spese mediche straordinarie ed imprevedibili, che resteranno a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna. L'assegno come sopra determinato sarà
rivalutato annualmente come per legge in base all'incremento degli indici ISTAT e con decorrenza dall'anno successivo al decorso dell'obbligazione. L'assegno unico universale nella misura che sarà
dovuta resterà accreditato alla SI Il suddetto concorso al mantenimento gravante in Pt_1
capo al SI. inizierà a decorrere dal mese successivo all'avvenuto rilascio della casa Controparte_1
coniugale;
10) le parti, occorrendo, si conferiscono l'autorizzazione per l'ottenimento del passaporto solo ai fini turistici e garantiscono la propria autorizzazione per l'ottenimento di qualsiasi documento di identità
necessario per l'espatrio dei minori;
11) Spese del giudizio interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato dalla in data 29/11/2023, costituito il n CP_1 Pt_1 CP_1
data 22/04/2024, i coniugi, personalmente comparsi davanti al Giudice delegato, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, a seguito di differimento per trattative, hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi. Le condizioni fra loro concordate devono essere recepite dal Collegio, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
NC (AN) e nato il [...] in [...], mandando al Controparte_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 428, parte II,
serie A, anno 2007- Comune di Cagliari);
2) Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
12/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Lucchesi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti