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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MA RE PA Presidente
EMANUELA CUGUSI Consigliere relatore
LL AR Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al numero 351 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2023 promossa da
, c.f. , elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Parte_1 C.F._1
Carrara n.22, presso lo studio dell'Avvocata Anna Maria Lai, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
contro
(P.I. ), in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante rag. rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Giuseppe Controparte_2
Diomedi, giusta delega a calce della comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
e con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado n. Controparte_3
45, in personale del legale rappresentante procuratore speciale, Dott. (giusta procura Controparte_4
17.02.2023 Dott. rep./racc.), C.F. , rappresentata e Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'Avvocato Antonio Pinna Spada, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
e
Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE
e
Controparte_7
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 28/11/2025, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.306/2023 emessa dal Tribunale Di Oristano,
Sezione Civile, Giudice: dott.ssa , nell'ambito del Giudizio N.R.G. 838/2015, Persona_1 depositata in Cancelleria in data 07.06.202023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Porto nell'affondamento della imbarcazione “Alba”, di proprietà del CP_1 sig. a causa del mancato funzionamento degli estintori e dell'impianto antincendio Parte_1 nonché dell'impianto elettrico, risultante non a norma in quanto ancora provvisoriamente “di cantiere”;
- Conseguentemente condannare la società Porto di Bosa S.r.l. in persona del legale rappresentante
p.t. al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal sig. pescatore professionista, Parte_1 per effetto dell'affondamento della barca appoggio denominata “Alba” pari quantomeno ad
€.207.090,00 ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o all'esito dell'istruttoria espletata ed eventuale CTU tecnica, ovvero ritenuta di giustizia dal Tribunale investito dalla causa.
- E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
- Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi, ex art.93 c.p.c., in favore del presente difensore”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_1 “Tanto sopra esposto, come sopra rappresentata CP_1 CP_1
e difesa conclude perché l'Ecc.ma Corte adita, Voglia, in accoglimento
dell'appello incidentale:
1) Riformare la sentenza n.306/2023, rigettando integralmente la domanda
di e condannare il medesimo al pagamento delle spese processuali Parte_1
dei due gradi di giudizio.
In subordine
2) rigettare l'appello proposto da e condannare il medesimo Parte_1
alle spese del presente grado di giudizio, quindi
3) rigettare l'appello incidentale formulato da sulla Controparte_8
operatività della polizza
4) condannare , in persona del legale Controparte_3
rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite del grado di Appello in favore di
e, stante l'operatività della polizza, a tenerla indenne da Controparte_1
qualsiasi statuizione di condanna nei confronti di ”. Pt_1
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_3
[...]
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
a) Rigettare l'appello proposto da in accoglimento dell'appello incidentale: Parte_1
in via principale:
b) Riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Oristano e, per l'effetto, respingere la domanda attrice e quella di manleva, con condanna dell'appellante:
1) al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio, comprese quelle di
CTU e registrazione sentenza;
2) alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad euro
40.822,83 per capitale, rivalutazione ed interessi (quantificati sino al 15.06.2023), € 15.984,19 per spese legali, € 2.420,00 per registrazione della sentenza ed € 2.246,64 per CTU, oltre interessi e rivalutazione a far data dal pagamento (15.06.2023);
in via subordinata:
c) per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale sulla sola domanda di manleva
(capo 5 del dispositivo),
1) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla chiamata in causa Controparte_3
Co 2) condannare la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore CP_1 di comprese quelle di CTU e registrazione sentenza;
Controparte_8
3) condannare la alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza Controparte_1 di primo grado pari ad euro 40.822,83 per capitale, rivalutazione ed interessi (quantificati sino al
15.06.2023), € 15.984,19 per spese legali, € 2.420,00 per registrazione della sentenza ed € 2.246,64 per CTU, oltre interessi e rivalutazione a far data dal pagamento (15.06.2023);
In via di ulteriore subordine:
d) per l'ipotesi di rigetto dell'appello incidentale anche sulla domanda di manleva, disporre la compensazione delle spese di lite (comprese spese di CTU e registrazione della sentenza), quantomeno parziale, del primo grado del giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 20 giugno 2015 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Oristano, la società Porto di Bosa S.r.l., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incendio, innescato da ignoti, verificatosi presso il Porto di il 4 novembre 2014. CP_1
L'attore esponeva:
- di essere pescatore subacqueo professionista per la pesca del corallo e di avere stipulato, fin dal
2007, un contratto di ormeggio con la convenuta presso la Darsena Fluviale di Bosa, rinnovato annualmente;
- che, in data 4.11.2014, alle ore 01:43 circa, a causa di un incendio divampato nella Darsena Fluviale, aveva subito la perdita totale della propria imbarcazione denominata "Alba", regolarmente registrata come barca di appoggio per la pesca del corallo;
- giunto immediatamente sul posto, avvisato dal marinaio , aveva constatato che il Tes_1 natante aveva preso fuoco in corrispondenza della prora, ove si trovava la cabina letto, e aveva tentato, invano, di utilizzare gli estintori presenti nel porto, risultati non funzionanti;
- sul luogo erano intervenuti il vigilante e gli operatori del porticciolo Controparte_9
FR NA e Persona_2
- che, alle ore 02:15 circa, era giunto anche il Maresciallo della Capitaneria di Persona_3
Porto di il quale constatava il mancato funzionamento dell'impianto antincendio fisso e la CP_1 rottura della maniglia di apertura della valvola della colonnina antincendio sita in prossimità dell'imbarcazione;
- che il sig. NA, nel tentativo di attivare l'impianto antincendio, aveva provocato un blackout generale del porto, rendendo impossibile ogni operazione per circa 35 minuti, durante i quali il fuoco si era propagato ad altre due imbarcazioni. Successivamente veniva accertata la violazione, da parte della convenuta, della normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008, per omessa adozione di misure idonee a prevenire incendi, in quanto:
- le pompe elettriche erano installate in un box chiuso a chiave, attivabili solo tramite pulsantiera interna, non accessibile al servizio di vigilanza notturna;
- il manicotto e i pressostati della colonnina antincendio erano arrugginiti e deteriorati;
- la fornitura elettrica “a uso cantiere” aveva potenza massima di 15 kW, insufficiente per il funzionamento delle pompe antincendio (ciascuna con motore da 22 kW) senza causare blackout.
L'attore lamentava che i danni al natante sarebbero stati evitabili con la normale diligenza e il rispetto delle norme di sicurezza antincendio. Escludeva i danni dovuti alla deflagrazione iniziale (quantificati in € 22.958,00) e stimava il danno complessivo in € 177.090,00, oltre al danno da mancato utilizzo dell'imbarcazione per la pesca a Civitavecchia nel 2015 (€ 30.000,00), per un totale di € 207.090,00, oltre spese di lite.
Costituitasi, la Controparte_1
- eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, co. III c.p.c., per omissione dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7 c.p.c.;
- nel merito, sosteneva che l'incendio era divampato dalla barca dell'attore e non dalla Darsena, negando ogni responsabilità e l'obbligo di risarcimento;
- contestava la quantificazione del danno e la valenza probatoria dei preventivi prodotti;
Cont
- chiedeva di chiamare in causa le compagnie assicuratrici – Controparte_11 [...]
e . Interventi delle Compagnie Assicurative- Controparte_12 Controparte_6
Controparte_8
si costituiva e, oltre a contestare nel merito la domanda principale, Controparte_3 eccepiva in via pregiudiziale l'inoperatività della polizza per responsabilità civile verso terzi ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. La compagnia sosteneva che l'assicurata avesse reso Controparte_1 dichiarazioni inesatte e reticenti al momento della stipula del contratto, omettendo di comunicare le gravi carenze e la non conformità degli impianti antincendio, circostanze che, se conosciute, avrebbero indotto l'assicuratore a non prestare il proprio consenso o a prestarlo a condizioni diverse.
, costituitasi, eccepiva difetto di copertura assicurativa e decadenza ex artt. 1892 ss. c.c., CP_13 per grave situazione dell'impianto antincendio ed elettrico.
* * *
Con sentenza parziale n. 92/2020 del 14 febbraio 2020, il Tribunale:
- dichiarava inefficace la clausola “Assicurazione” del contratto di ormeggio per difetto di specifica approvazione ex art. 1341, co. II c.c.;
CP
- accertava l'inoperatività della polizza stipulata con (subentrata ); Controparte_14
CP
- condannava alla rifusione delle spese in favore di;
- disponeva la Controparte_1 prosecuzione dell'istruttoria con C.T.U. al fine di: ricostruire la dinamica del sinistro, accertare se e in che misura i danni sarebbero stati evitabili con l'impianto antincendio funzionante, distinguere i danni immediati da quelli successivi, e valutare la congruità della quantificazione attorea.
La causa veniva quindi decisa dal Tribunale di Oristano con sentenza definitiva n. 306/2023, pubblicata in data 07/06/2023, nei seguenti termini: “1) accerta e dichiara la responsabilità della convenuta nell'affondamento e nella definitiva perdita del natante denominato Controparte_1
CP_
“ ”, di proprietà dell'attore in quanto riconducibili al ritardo nelle operazioni Parte_1 di spegnimento dell'incendio sviluppatosi in data 4.11.2014 nella Nuova Darsena del porto di , CP_1
a causa del mancato funzionamento dell'impianto antincendio e della configurazione delle pompe elettriche in modalità “Automatico”, invece che in “Manuale” e, per l'effetto, condanna la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo di euro 40.322,83, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo;
2) condanna la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente
[...] giudizio in favore dell'attore che liquida nell'importo di complessivi euro 11.202,00, Parte_1 di cui euro 786,00 per esborsi documentati, euro 2.800,00 per indennità e spese di trasferta ed euro
7.616,00 per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Cinzia Meloni dichiaratasi antistataria;
3) compensa le spese del giudizio nei rapporti tra la convenuta e le terze chiamate e Controparte_6 [...]
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della società convenuta, nei rapporti CP_16 interni, fatto salvo il vincolo di solidarietà nei rapporti con l'Ausiliario; 5) condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne la convenuta CP_17 [...] dalle somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere in forza dei capi 1), 2) e 4) del CP_1 dispositivo che precedono”.
Il Tribunale, preliminarmente, chiariva la natura del contratto di ormeggio il quale, pur essendo un contratto atipico, presenta una struttura minima che consiste nella messa a disposizione delle strutture portuali e nell'assegnazione di uno spazio acqueo delimitato e protetto. Il contenuto del contratto può estendersi a ulteriori prestazioni, come la custodia del natante e/o delle cose in esso contenute. Nel caso di specie, era pacifico che l'attore e la società convenuta avessero stipulato, in data 30.08.2013, un contratto avente ad oggetto l'utilizzo del posto di ormeggio e l'erogazione dei servizi portuali nella darsena del Porto di Sebbene il contratto non prevedesse un obbligo di custodia, il Giudice CP_1 sottolineava che ciò non escludeva la responsabilità della convenuta in caso di violazione delle norme di prevenzione incendi. Infatti, il contratto di ormeggio implica l'utilizzo delle strutture portuali, tra cui gli impianti antincendio, la cui presenza e funzionalità sono obbligatorie per legge.
Il Tribunale, sulla scorta della CTU, ricostruiva la sequenza degli eventi della notte del 04/11/2014, al fine di valutare se il corretto funzionamento degli impianti antincendio e dell'impianto elettrico avrebbe potuto limitare la propagazione dell'incendio e i danni all'imbarcazione dell'attore. Secondo il CTU, ing. , l'incendio aveva natura dolosa e, unitamente ai materiali di costruzione Persona_4 dell'imbarcazione, aveva determinato uno sviluppo particolarmente rapido delle fiamme. Il Giudice accertava che le pompe elettriche erano configurate in modalità Manuale anziché Automatico e che il locale pompe era chiuso a chiave, circostanza che aveva comportato un ritardo significativo nell'attivazione dell'impianto antincendio, il quale sarebbe potuto partire già con l'intervento della guardia giurata;
il CTU aveva osservato che se vi fosse stata erogazione di acqua in pressione sul rogo, il propagarsi dell'incendio sarebbe stato rallentato;
tuttavia, l'intervento del vigilante, privo di formazione specifica, non avrebbe potuto estinguere l'incendio, considerato lo stadio avanzato prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. Il Tribunale escludeva che l'imbarcazione sarebbe comunque affondata anche con l'uso tempestivo della manichetta antincendio e rilevava che non era stata raggiunta la prova che le attrezzature da pesca fossero effettivamente a bordo o che si sarebbero salvate. Conclusivamente il Tribunale riteneva che con impianto antincendio funzionante e configurato in Automatico, si sarebbe evitata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la compromissione della chiglia, delle parti strutturali inferiori e dei motori.
Il Tribunale, inoltre, rilevava che con riguardo alle parti interne agli equipaggiamenti sottocoperta, non potesse ritenersi raggiunta la prova che tali componenti avrebbero potuto essere salvati o comunque ripristinati (secondo criteri di economicità), anche qualora l'impianto antincendio avesse funzionato e fosse stato configurato correttamente, ipotizzando un intervento “tempestivo”, dopo circa 7/8 minuti dall'innesco dell'incendio.
Escludeva altresì che potesse essere risarcito il danno derivante dalla perdita delle attrezzature da pesca che l'attore aveva allegato essere presenti all'interno dell'imbarcazione (camera iperbarica,
ROV, ecoscandaglio), atteso che non era stato dimostrato che, effettivamente, tali attrezzature fossero a bordo al momento del sinistro e che, in ogni caso, qualora vi fosse stato un tempestivo intervento, esse si sarebbero salvate in misura tale da poter essere riutilizzate.
Con riferimento al quantum risarcitorio, il Giudice, tenuto conto, ai fini della liquidazione ex art. 1226 c.c., da un lato, della stima dei danni che non si sarebbero potuti evitare e, dall'altro, del costo dei motori installati tre anni prima del sinistro (35.000,00 euro, su cui doveva applicarsi cautelativamente un decremento di circa il 15%), nonché del valore delle bombole rinvenute a bordo.
(euro 2.700,00), stimava in via equitativa il danno risarcibile in favore dell'attore in misura pari a euro 32.500,00, oltre al risarcimento del danno da ritardo e alla rivalutazione monetaria (per un importo complessivo pari ad € 40.332,83).
Il Tribunale, infine, accoglieva anche la domanda di manleva formulata dal di nei CP_1 CP_1 confronti della ritenendo che il richiamo operato dalla terza chiamata in Controparte_18 causa alla disciplina di cui all'art. 1898 c.c. non era conferente nel caso di specie, non essendo risultato che vi fossero stati aggravamenti del rischio dipendenti da mutamenti sopravvenuti rispetto alla stipula del contratto assicurativo;
né era risultata concretamente configurabile una violazione da parte della convenuta dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. e dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c..
***
Avverso la sentenza ha proposto appello al fine di ottenere, in sua riforma, quanto Parte_1 domandato nelle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si sono costituite in giudizio, separatamente, la società Porto di Bosa s.r.l. e la Controparte_3
domandando il rigetto dell'avverso appello e proponendo, a loro volta, appello incidentale.
[...] La società per assicurazioni società mutua di assicurazioni non si Controparte_19
è costituita in giudizio;
con atto depositato il 13/11/2023 ha dichiarato di non avere Parte_1 più interesse a proporre appello nei confronti della Controparte_6
* * *
Per ragioni di ordine logico-giuridico, devono essere esaminati con priorità gli appelli incidentali proposti da e da nella parte in cui contestano l'an debeatur, ossia Controparte_1 Controparte_3 la sussistenza stessa della responsabilità in capo alla società convenuta. Il loro eventuale accoglimento, infatti, comporterebbe l'assorbimento dell'appello principale del Sig. vertente Pt_1 unicamente sul quantum. Successivamente, verranno esaminati i gravami relativi alla quantificazione del danno e, infine, quello attinente al rapporto di manleva tra e Controparte_1 Controparte_3
1. Sull'appello incidentale di e sull'appello incidentale di Controparte_1 Controparte_3
(in punto di an debeatur) - La responsabilità del gestore portuale.
I motivi di gravame si concentrano sulla contestazione del nesso di causalità tra la condotta omissiva addebitata (il malfunzionamento dell'impianto antincendio) e l'evento dannoso finale (la perdita totale dell'imbarcazione per affondamento)
In primo luogo, al cui appello aderisce pone l'accento sulla causa CP_1 CP_1 CP_20 scatenante dell'evento, ovvero l'incendio di natura dolosa, appiccato da terzi ignoti mediante l'uso di liquido infiammabile. Tale circostanza, secondo la prospettazione difensiva, configurerebbe un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, rappresentando un fattore esterno di per sé idoneo a produrre l'evento dannoso con tale eccezionale intensità e rapidità da rendere irrilevante qualsiasi condotta successiva. La violenza della "fiammata" iniziale e la rapidissima propagazione del fuoco, favorite dall'accelerante, avrebbero reso la distruzione del natante un evento istantaneo e inevitabile, già segnato nei primissimi minuti. La condotta della pertanto, sarebbe stata al più Controparte_1 un'occasione, ma non la causa giuridica del danno, la cui serie causale originerebbe e si esaurirebbe nell'atto doloso del terzo. In secondo luogo, e in stretta connessione con il primo punto, la società appellante sostiene l'assoluta inefficacia di un eventuale intervento tempestivo. A suo avviso, infatti, anche a fronte di un impianto perfettamente funzionante, l'intervento di un singolo operatore non specializzato, quale la guardia giurata, che certamente non aveva effettuato dei corsi antincendio, armato di una semplice manichetta, sarebbe stato del tutto inutile di fronte a un rogo di quelle proporzioni e alimentato da un accelerante. Di conseguenza, secondo la tesi di il Controparte_1
Giudice di prime cure avrebbe errato nell'applicare il criterio del "più probabile che non", poiché non sarebbe affatto probabile, ma anzi del tutto implausibile, che un intervento tempestivo avrebbe potuto modificare il corso degli eventi. La sentenza sarebbe viziata per aver elevato una mera possibilità teorica, peraltro contestata, al rango di probabilità qualificata richiesta per l'affermazione del nesso eziologico.
Infine, l'appellante incidentale critica la valutazione delle risultanze della CTU, sostenendo che il primo Giudice ne avrebbe travisato la portata, attribuendo un grado di certezza a conclusioni che lo stesso consulente aveva espresso in termini di mera possibilità ("avrebbe potuto evitare").
L'appello è infondato e deve essere respinto.
La responsabilità ascritta a non attiene, infatti, alla causazione dell'incendio – Controparte_1 pacificamente di origine dolosa e dunque imputabile al fatto del terzo – bensì alla violazione degli obblighi di predisporre e mantenere in efficienza le necessarie misure di sicurezza, violazione che ha costituito un antecedente causale necessaria e sufficiente dell'aggravamento del danno, fino a condurre alla perdita totale del bene. La ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado e non efficacemente contestata, dimostra l'esistenza di una finestra temporale in cui un intervento, se fosse stato possibile, avrebbe con alta probabilità mutato il corso degli eventi. Secondo la testimonianza della guardia giurata alle ore 01:50, le fiamme avevano interessato Controparte_9 la barca "in tutta la parte superiore", ma che "sotto, il fuoco non c'era ancora". Questa deposizione dimostra che, a circa 7-8 minuti dall'innesco, l'incendio, per quanto violento, non aveva ancora compromesso lo scafo e le parti strutturali inferiori dell'imbarcazione, la cui integrità è essenziale per il galleggiamento. È proprio in questo momento che la negligenza della di ebbe a CP_1 CP_1 manifestarsi in tutta la sua portata causale. Il tentativo del si rivelò vano a causa di una serie CP_9 concatenata di gravi inadempienze: le pompe erano impostate in modalità "Manuale" anziché
"Automatico", il locale pompe era chiuso a chiave e, come era stato scoperto in seguito, la fornitura elettrica era comunque insufficiente a garantirne il funzionamento a pieno regime. Ciò determinò un ritardo fatale di circa 35 minuti prima che potesse iniziare una qualsiasi efficace operazione di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, giunti alle 02:25. L'appellante incidentale obietta che l'intervento di un operatore non specializzato come il sarebbe stato comunque inefficace. CP_9
L'obiezione non coglie il punto centrale della questione, come correttamente evidenziato dal
Tribunale e dal CTU. Non si trattava di estinguere l'incendio con una sola manichetta, ma di attuare un'azione di contenimento e raffreddamento. L'erogazione di acqua sul rogo, come affermato dal
CTU, "avrebbe potuto evitare l'affondamento del natante, ovvero il profondo coinvolgimento della chiglia e delle parti strutturali inferiori”. Un getto d'acqua, anche se non risolutivo, avrebbe con elevata probabilità rallentato la propagazione verticale delle fiamme e abbassato la temperatura, impedendo il collasso strutturale della vetroresina e il suo "distacco a pioggia" verso le parti sottostanti, fenomeno descritto dal CTU come causa dei danni agli equipaggiamenti sottocoperta. La circostanza che l'imbarcazione fosse rimasta a galla per quasi 40 minuti, pur in assenza di qualsiasi intervento, è la prova logica che il suo affondamento non era inevitabile. Al contrario, è altamente probabile che un'azione di contenimento iniziata alle 01:50 avrebbe preservato l'integrità dello scafo e dei motori, consentendo ai Vigili del Fuoco, al loro arrivo, di completare l'opera di spegnimento su una struttura ancora galleggiante e parzialmente recuperabile. La condotta omissiva della CP_1 aveva invece permesso che, in quei 35 minuti di inerzia forzata, un danno inizialmente CP_1 circoscritto alla sovrastruttura si trasformasse in una perdita totale e irrimediabile. Pertanto, l'appello incidentale di deve essere respinto, confermandosi corretta la valutazione del Controparte_1 primo giudice sul nesso di causalità tra la colposa omissione della società e l'aggravamento del danno che ha condotto all'affondamento del natante.
2. Sull'appello principale di e sull'appello incidentale di (in punto Pt_1 Controparte_3 di quantum debeatur).
Occorre esaminare i gravami contrapposti sulla quantificazione del danno. L'appellante principale ne chiede l'aumento; l'appellante incidentale ne chiede la riduzione. Entrambi i Pt_1 CP_3 gravami sono infondati.
a) Quanto all'appello principale, con il primo motivo di gravame censura la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non ha tenuto conto, nella liquidazione del danno, delle migliorie che erano state apportate all'imbarcazione in funzione del cambio di servizio da diporto a “uso lavoro”
(pesca): sostiene, infatti, l'appellante che le conclusioni cui è sopraggiunto il Tribunale siano del tutto errate e che l'entità dei danni inevitabili si sarebbe dovuta stimare in € 35.000,00.
Il motivo non è fondato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente impostato la propria valutazione partendo dalle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, la quale aveva stabilito un valore di mercato di riferimento basandosi su un'indagine comparativa di natanti simili per tipologia ed età. Tale approccio costituisce un punto di partenza oggettivo e condivisibile. Successivamente, il Tribunale ha proceduto ad un esame critico di tale dato alla luce delle allegazioni dell'attore, giungendo ad una conclusione ponderata attraverso un procedimento di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Il primo giudice evidenziava un principio fondamentale in materia di stima dei beni: il costo sostenuto per le migliorie e le personalizzazioni (nel caso di specie, il refitting per l'uso lavorativo) non si traduce automaticamente in un pari aumento del valore di mercato del bene. Il valore di mercato, infatti, non corrisponde alla somma dei costi storici, ma al prezzo che un potenziale acquirente sarebbe disposto a pagare per quel bene in quel determinato momento. L'appellante, pur avendo documentato le spese di refitting, non ha fornito alcuna prova del fatto che tali modifiche, specifiche per le sue esigenze lavorative, avessero effettivamente generato un plusvalore commerciale apprezzabile sul mercato dell'usato. Mancava, in altri termini, la prova che un acquirente medio avrebbe attribuito a tali personalizzazioni un valore pari al loro costo.
Di fronte a tale carenza probatoria da un lato, e alla certezza del danno dall'altro, il Tribunale ha esercitato correttamente il potere di liquidazione equitativa. Non ha né trascurato le migliorie, né condiviso acriticamente la pretesa dell'attore, ma ha determinato il valore del bene tenendo conto della sua vetustà, del suo buono stato di manutenzione (desumibile proprio dagli interventi di refitting) e del suo valore commerciale di base come stimato dal CTU, il quale aveva stabilito un valore di mercato di riferimento basandosi su un'indagine comparativa di natanti simili per tipologia ed età. La somma liquidata rappresenta, pertanto, il risultato di un apprezzamento congruamente motivato, che bilancia i diversi elementi a disposizione e che, non apparendo né arbitrario né manifestamente illogico, deve essere in questa sede confermato.
b) Con secondo motivo d'appello censura il provvedimento di primo grado nella Parte_1 parte in cui il Tribunale ha escluso che potesse essere risarcito il danno derivante dalla perdita delle attrezzature da pesca asseritamente presenti all'interno dell'imbarcazione (camera iperbarica, Rov, ecoscandaglio), atteso che non era stato dimostrato che le stesse fossero effettivamente presenti a bordo il giorno dell'incendio. Precisa, sul punto, parte appellante che la presenza della camera iperbarica, come correttamente sottolineato più volte anche dal CTU,
è assolutamente necessaria in un'imbarcazione in cui viene esercitata la pesca del corallo e che sarebbe impensabile ipotizzare che in un natante impegnato in tale attività quotidiana, un oggetto dal simile peso (pari a diverse centinaia di chilogrammi) venga sbarcato e imbarcato ogni giorno. Le stesse considerazioni vengono proposte dall'appellante con riferimento alla presenza del compressore e del motore elettrico, necessari per la ricarica delle bombole che deve avvenire a bordo della barca, del gruppo elettrogeno, necessario per alimentare il motore elettrico del compressore, dell'ecoscandaglio, delle attrezzature da Sub, dei mezzi di salvataggio e dotazioni minori, necessarie per legge e, infine, del ROV (remotedly operated vechicle), la cui presenza a bordo è strettamente connessa alle attività di supporto svolte a favore dell'Università di Cagliari.
In ragione dei danni non stimati dal Giudice di primo grado, l'importo da risarcire totale dovrebbe essere stimato, secondo dell'appellante, in complessivi € 106.815,00. Anche tale motivo è infondato, dovendosi condividere la decisione del Tribunale, fondata su una duplice e concorrente ratio decidendi.
In primo luogo, il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato la totale carenza di prova circa la presenza effettiva di tali attrezzature a bordo il giorno dell'incendio. Come si legge in sentenza, "non sono stati dedotti da parte attrice mezzi di prova idonei e concludenti al fine di dimostrare che, effettivamente, tali attrezzature fossero a bordo il giorno in cui è avvenuto il sinistro”. Il Tribunale ha correttamente osservato che sarebbe stato onere dell'attore fornire tale prova, ad esempio tramite la testimonianza dei marinai imbarcati, prova agevole da esperire ma mai richiesta. Le argomentazioni dell'appellante, basate sulla "ragionevolezza" e sulla "indispensabilità" di tale strumentazione per la pesca del corallo, pur comprensibili, non possono surrogare l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In secondo luogo, e in via dirimente, anche qualora si volesse riconoscere la presenza di tali beni a bordo, l'appello sarebbe comunque da respingere per mancata prova del nesso causale tra la negligenza della e la loro distruzione. Su questo punto, le risultanze della CTU Controparte_1 sono decisive e sono state correttamente valorizzate dal primo Giudice. L'Ing. ha infatti Per_4 descritto un incendio che, a causa dell'innesco con liquido accelerante, aveva avuto uno sviluppo rapidissimo e violento: dopo una "notevole reazione esotermica in rapida espansione ('fiammata')",
l'incendio aveva raggiunto "un pieno sviluppo apicale" dopo soli tre minuti e mezzo, estendendosi
"all'intera coperta del natante”.
Le attrezzature in questione, per loro natura e funzione (camera iperbarica, plancia di comando con ecoscandaglio), sarebbero state necessariamente collocate sulla coperta o nelle sovrastrutture, ovvero proprio nelle aree immediatamente e più gravemente investite dalla fase iniziale e più violenta dell'incendio. Il CTU, chiamato a chiarimenti, riferiva di non poter escludere che tali attrezzature sarebbero andate comunque "distrutte", qualora fossero state effettivamente a bordo. Inoltre, lo stesso consulente evidenziava che, anche in caso di intervento tempestivo, si sarebbero comunque verificati
"ingenti danni anche alle parti interne ed agli equipaggiamenti sottocoperta" a causa del calore e del
"fenomeno di distacco 'a pioggia' della vetroresina in combustione".
Ne consegue che, sulla base delle evidenze tecniche, la distruzione di tali attrezzature appare riconducibile, secondo il criterio del "più probabile che non", alla fase iniziale e inevitabile dell'incendio, e non al ritardo nei soccorsi. La loro perdita non è dunque causalmente riconducibile al ritardo di 35 minuti nell'avvio delle operazioni di spegnimento, ma è una conseguenza diretta e immediata dell'atto doloso del terzo e della sua violenta esecuzione. In altri termini, anche se l'impianto antincendio avesse funzionato perfettamente e la guardia giurata fosse intervenuta dopo pochi minuti, tali attrezzature, già esposte alla "fiammata" iniziale, sarebbero state con ogni probabilità irrimediabilmente compromesse. Il danno lamentato dall'appellante non è dunque causalmente collegato alla condotta omissiva della convenuta, ma rientra in quella quota di danno che, come accertato dal Tribunale, si sarebbe verificata in ogni caso a causa della natura stessa dell'evento scatenante. Mancando la prova del nesso eziologico, la domanda risarcitoria non poteva che essere respinta.
Quanto all'appello incidentale, la società : Controparte_3
c) con il primo motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto al sig. il diritto al risarcimento dei danni occorsi alle bombole (stimandoli Pt_1 in € 2700,00), non considerando che le stesse erano state irrimediabilmente danneggiate a causa del calore sprigionato dalle fiamme nei primi dieci minuti, indipendentemente, pertanto, dal corretto funzionamento dell'impianto antincendio: precisa, infatti, parte appellante che le bombole, in ragione della delicatezza della loro funzione (sono, infatti, costituite da diversi componenti in plastica), erano state necessariamente danneggiate nella “prima parte” dell'incendio.
d) Con secondo motivo di appello incidentale la censura il provvedimento di primo CP_3 grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il funzionamento dell'impianto antincendio avrebbe consentito di limitare i danni, quantificati nella somma di € 32.000,00, con particolare riferimento ai motori e che, in particolare, non vi fossero vapori altamente infiammabili nel vano motore, oltre alla presenza di carburante e/o olio. Sostiene, sul punto, l'appellante che, anche secondo quanto accertato dal CTU, secondo cui si sarebbero, in ogni caso, verificati ingenti danni anche alle parti interne ed agli equipaggiamenti sottocoperta, il Tribunale avrebbe dovuto affermare che i gravissimi danni già causati dalle fiamme avrebbero impedito, a prescindere dal funzionamento tempestivo dell'impianto antincendio, di salvare lo scafo, ormai integralmente compromesso.
Entrambi i motivi non sono fondati. Il Giudice di prime cure, nell'esercizio del suo potere di apprezzamento delle prove, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio, ha operato una distinzione logica e coerente tra le diverse componenti del natante. Ha escluso dal risarcimento le attrezzature poste in coperta, ritenendo che sarebbero andate distrutte nella fiammata iniziale, ma ha correttamente incluso i beni posti all'interno dello scafo e nel vano motori. La conclusione del CTU, secondo cui un intervento tempestivo avrebbe evitato l'affondamento e il coinvolgimento delle parti strutturali inferiori, implica necessariamente, per inferenza logica, che tutto ciò che si trovava all'interno di tali strutture sarebbe stato preservato dal danno più grave, ovvero la distruzione per immersione in acqua.
Il danno principale ai motori e agli impianti interni deriva, infatti, proprio dall'affondamento. Se, come accertato, l'affondamento era evitabile, ne consegue che anche il danno da esso derivante ai beni interni era evitabile. La valutazione del Tribunale non costituisce un travisamento della CTU, ma un suo corretto e logico sviluppo. La decisione di includere nel risarcimento il valore di tali beni
è pertanto del tutto corretta e condivisile.
3. Sull'appello incidentale di (in punto di manleva) - L'eccezione ex art. 1892 Controparte_3
c.c.
Con terzo motivo di gravame l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'eccezione di inoperatività della polizza a causa di una circostanza dolosamente taciuta dalla convenuta fosse infondata, in quanto non accompagnata Controparte_1 dalla domanda di annullamento del contratto, escludendo, in ogni caso, che nel caso di specie vi fossero stati aggravamenti del rischio dipendenti da mutamenti sopravvenuti rispetto alla stipula del contratto assicurativo. Sostiene, in primo luogo, la che la circostanza che l'impianto CP_3 antincendio non avrebbe potuto funzionare in ogni caso in quanto il contratto di fornitura elettrica era insufficiente, non costituisce una circostanza aggravante il rischio, ma una reticenza del contraente, relativa a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso in fase di stipula: a detta dell'appellante, infatti, l'assicuratore non avrebbe prestato la garanzia per i danni derivanti da incendio se fosse stato posto a conoscenza del fatto che lo stesso non avrebbe potuto, in ogni caso, funzionare.
Soggiunge, inoltre, che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il disposto di cui all'art. 1892
c.c. invocato dalla compagnia assicuratrice in primo grado, richiamando una risalente e ormai superata giurisprudenza di legittimità e trascurando, di contro, l'orientamento più recente (Cass. n.
11905/2020).
Il motivo non è fondato. Pur prendendo atto dell'orientamento giurisprudenziale citato, questa Corte ritiene che la decisione del primo giudice meriti conferma sulla base di un'altra, e concorrente, 'ratio decidendi' presente nella sentenza impugnata. Il Tribunale ha infatti rilevato che, ai sensi dell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione, le parti avevano convenuto che "L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni [...] non intenzionale od involontario [...] non pregiudicheranno questa assicurazione". Il giudice ha interpretato tale clausola come una limitazione convenzionale dell'inoperatività della garanzia ai soli casi di dolo o colpa grave assimilabile al dolo, escludendo la mera colpa. In questo quadro, l'onere di provare il dolo o la colpa grave dell'assicurato, intesa come consapevolezza di rendere una dichiarazione inesatta con l'intento di ingannare l'assicuratore, gravava su Dagli atti di causa non emerge una prova sufficiente di tale elemento soggettivo CP_3 qualificato. La condotta di Porto di pur negligente, non è stata provata come dolosamente CP_1 preordinata a occultare il rischio alla compagnia assicuratrice al momento della stipula. La decisione del Tribunale di ritenere operante la garanzia è, pertanto, corretta nel risultato finale e va confermata.
4. Sulle spese del giudizio di primo grado
Con quarto e ultimo motivo di gravame la censura il provvedimento di primo Controparte_3 grado nella parte in cui ha condannato la convenuta al pagamento delle spese di lite e CP_1 della CTU e, conseguentemente, ha condannato la compagnia alla manleva: assume parte appellante che il Tribunale, invero, non avrebbe tenuto conto della sproporzione tra il quantum domandato e quello effettivamente riconosciuto, ovvero della reciproca soccombenza.
Anche questo motivo è infondato. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente applicato il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), avendo accertato la responsabilità della convenuta
[...]
e accolto, seppur per un importo inferiore, la domanda risarcitoria dell'attore. La CP_1 notevole differenza tra il quantum debeatur richiesto e quello liquidato non configura automaticamente un'ipotesi di soccombenza reciproca tale da imporre la compensazione, ma è solo uno degli elementi che il giudice può considerare nel suo apprezzamento.
5. Sulle spese del presente giudizio
La reiezione di tutti i gravami comporta una situazione di soccombenza reciproca globale tra le parti appellanti. Tale esito giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti costituite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte di ciascun appellante (principale e incidentali), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 306/2023 del Tribunale di Oristano,
1. Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1 3. Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_3
4. Per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 306/2023 del Tribunale di
Oristano.
5. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
6. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le
[...] rispettive impugnazioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Cagliari, il 17 dicembre 2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa Emanuela Cugusi Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MA RE PA Presidente
EMANUELA CUGUSI Consigliere relatore
LL AR Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al numero 351 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2023 promossa da
, c.f. , elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Parte_1 C.F._1
Carrara n.22, presso lo studio dell'Avvocata Anna Maria Lai, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
contro
(P.I. ), in persona dell'amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante rag. rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabio Giuseppe Controparte_2
Diomedi, giusta delega a calce della comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
e con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado n. Controparte_3
45, in personale del legale rappresentante procuratore speciale, Dott. (giusta procura Controparte_4
17.02.2023 Dott. rep./racc.), C.F. , rappresentata e Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'Avvocato Antonio Pinna Spada, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
e
Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE
e
Controparte_7
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 28/11/2025, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE:
“- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.306/2023 emessa dal Tribunale Di Oristano,
Sezione Civile, Giudice: dott.ssa , nell'ambito del Giudizio N.R.G. 838/2015, Persona_1 depositata in Cancelleria in data 07.06.202023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Porto nell'affondamento della imbarcazione “Alba”, di proprietà del CP_1 sig. a causa del mancato funzionamento degli estintori e dell'impianto antincendio Parte_1 nonché dell'impianto elettrico, risultante non a norma in quanto ancora provvisoriamente “di cantiere”;
- Conseguentemente condannare la società Porto di Bosa S.r.l. in persona del legale rappresentante
p.t. al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal sig. pescatore professionista, Parte_1 per effetto dell'affondamento della barca appoggio denominata “Alba” pari quantomeno ad
€.207.090,00 ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o all'esito dell'istruttoria espletata ed eventuale CTU tecnica, ovvero ritenuta di giustizia dal Tribunale investito dalla causa.
- E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
- Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi, ex art.93 c.p.c., in favore del presente difensore”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_1 “Tanto sopra esposto, come sopra rappresentata CP_1 CP_1
e difesa conclude perché l'Ecc.ma Corte adita, Voglia, in accoglimento
dell'appello incidentale:
1) Riformare la sentenza n.306/2023, rigettando integralmente la domanda
di e condannare il medesimo al pagamento delle spese processuali Parte_1
dei due gradi di giudizio.
In subordine
2) rigettare l'appello proposto da e condannare il medesimo Parte_1
alle spese del presente grado di giudizio, quindi
3) rigettare l'appello incidentale formulato da sulla Controparte_8
operatività della polizza
4) condannare , in persona del legale Controparte_3
rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite del grado di Appello in favore di
e, stante l'operatività della polizza, a tenerla indenne da Controparte_1
qualsiasi statuizione di condanna nei confronti di ”. Pt_1
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_3
[...]
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
a) Rigettare l'appello proposto da in accoglimento dell'appello incidentale: Parte_1
in via principale:
b) Riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Oristano e, per l'effetto, respingere la domanda attrice e quella di manleva, con condanna dell'appellante:
1) al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado del giudizio, comprese quelle di
CTU e registrazione sentenza;
2) alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad euro
40.822,83 per capitale, rivalutazione ed interessi (quantificati sino al 15.06.2023), € 15.984,19 per spese legali, € 2.420,00 per registrazione della sentenza ed € 2.246,64 per CTU, oltre interessi e rivalutazione a far data dal pagamento (15.06.2023);
in via subordinata:
c) per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale sulla sola domanda di manleva
(capo 5 del dispositivo),
1) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla chiamata in causa Controparte_3
Co 2) condannare la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore CP_1 di comprese quelle di CTU e registrazione sentenza;
Controparte_8
3) condannare la alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza Controparte_1 di primo grado pari ad euro 40.822,83 per capitale, rivalutazione ed interessi (quantificati sino al
15.06.2023), € 15.984,19 per spese legali, € 2.420,00 per registrazione della sentenza ed € 2.246,64 per CTU, oltre interessi e rivalutazione a far data dal pagamento (15.06.2023);
In via di ulteriore subordine:
d) per l'ipotesi di rigetto dell'appello incidentale anche sulla domanda di manleva, disporre la compensazione delle spese di lite (comprese spese di CTU e registrazione della sentenza), quantomeno parziale, del primo grado del giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 20 giugno 2015 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Oristano, la società Porto di Bosa S.r.l., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incendio, innescato da ignoti, verificatosi presso il Porto di il 4 novembre 2014. CP_1
L'attore esponeva:
- di essere pescatore subacqueo professionista per la pesca del corallo e di avere stipulato, fin dal
2007, un contratto di ormeggio con la convenuta presso la Darsena Fluviale di Bosa, rinnovato annualmente;
- che, in data 4.11.2014, alle ore 01:43 circa, a causa di un incendio divampato nella Darsena Fluviale, aveva subito la perdita totale della propria imbarcazione denominata "Alba", regolarmente registrata come barca di appoggio per la pesca del corallo;
- giunto immediatamente sul posto, avvisato dal marinaio , aveva constatato che il Tes_1 natante aveva preso fuoco in corrispondenza della prora, ove si trovava la cabina letto, e aveva tentato, invano, di utilizzare gli estintori presenti nel porto, risultati non funzionanti;
- sul luogo erano intervenuti il vigilante e gli operatori del porticciolo Controparte_9
FR NA e Persona_2
- che, alle ore 02:15 circa, era giunto anche il Maresciallo della Capitaneria di Persona_3
Porto di il quale constatava il mancato funzionamento dell'impianto antincendio fisso e la CP_1 rottura della maniglia di apertura della valvola della colonnina antincendio sita in prossimità dell'imbarcazione;
- che il sig. NA, nel tentativo di attivare l'impianto antincendio, aveva provocato un blackout generale del porto, rendendo impossibile ogni operazione per circa 35 minuti, durante i quali il fuoco si era propagato ad altre due imbarcazioni. Successivamente veniva accertata la violazione, da parte della convenuta, della normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008, per omessa adozione di misure idonee a prevenire incendi, in quanto:
- le pompe elettriche erano installate in un box chiuso a chiave, attivabili solo tramite pulsantiera interna, non accessibile al servizio di vigilanza notturna;
- il manicotto e i pressostati della colonnina antincendio erano arrugginiti e deteriorati;
- la fornitura elettrica “a uso cantiere” aveva potenza massima di 15 kW, insufficiente per il funzionamento delle pompe antincendio (ciascuna con motore da 22 kW) senza causare blackout.
L'attore lamentava che i danni al natante sarebbero stati evitabili con la normale diligenza e il rispetto delle norme di sicurezza antincendio. Escludeva i danni dovuti alla deflagrazione iniziale (quantificati in € 22.958,00) e stimava il danno complessivo in € 177.090,00, oltre al danno da mancato utilizzo dell'imbarcazione per la pesca a Civitavecchia nel 2015 (€ 30.000,00), per un totale di € 207.090,00, oltre spese di lite.
Costituitasi, la Controparte_1
- eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, co. III c.p.c., per omissione dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7 c.p.c.;
- nel merito, sosteneva che l'incendio era divampato dalla barca dell'attore e non dalla Darsena, negando ogni responsabilità e l'obbligo di risarcimento;
- contestava la quantificazione del danno e la valenza probatoria dei preventivi prodotti;
Cont
- chiedeva di chiamare in causa le compagnie assicuratrici – Controparte_11 [...]
e . Interventi delle Compagnie Assicurative- Controparte_12 Controparte_6
Controparte_8
si costituiva e, oltre a contestare nel merito la domanda principale, Controparte_3 eccepiva in via pregiudiziale l'inoperatività della polizza per responsabilità civile verso terzi ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. La compagnia sosteneva che l'assicurata avesse reso Controparte_1 dichiarazioni inesatte e reticenti al momento della stipula del contratto, omettendo di comunicare le gravi carenze e la non conformità degli impianti antincendio, circostanze che, se conosciute, avrebbero indotto l'assicuratore a non prestare il proprio consenso o a prestarlo a condizioni diverse.
, costituitasi, eccepiva difetto di copertura assicurativa e decadenza ex artt. 1892 ss. c.c., CP_13 per grave situazione dell'impianto antincendio ed elettrico.
* * *
Con sentenza parziale n. 92/2020 del 14 febbraio 2020, il Tribunale:
- dichiarava inefficace la clausola “Assicurazione” del contratto di ormeggio per difetto di specifica approvazione ex art. 1341, co. II c.c.;
CP
- accertava l'inoperatività della polizza stipulata con (subentrata ); Controparte_14
CP
- condannava alla rifusione delle spese in favore di;
- disponeva la Controparte_1 prosecuzione dell'istruttoria con C.T.U. al fine di: ricostruire la dinamica del sinistro, accertare se e in che misura i danni sarebbero stati evitabili con l'impianto antincendio funzionante, distinguere i danni immediati da quelli successivi, e valutare la congruità della quantificazione attorea.
La causa veniva quindi decisa dal Tribunale di Oristano con sentenza definitiva n. 306/2023, pubblicata in data 07/06/2023, nei seguenti termini: “1) accerta e dichiara la responsabilità della convenuta nell'affondamento e nella definitiva perdita del natante denominato Controparte_1
CP_
“ ”, di proprietà dell'attore in quanto riconducibili al ritardo nelle operazioni Parte_1 di spegnimento dell'incendio sviluppatosi in data 4.11.2014 nella Nuova Darsena del porto di , CP_1
a causa del mancato funzionamento dell'impianto antincendio e della configurazione delle pompe elettriche in modalità “Automatico”, invece che in “Manuale” e, per l'effetto, condanna la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo di euro 40.322,83, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo;
2) condanna la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese del presente
[...] giudizio in favore dell'attore che liquida nell'importo di complessivi euro 11.202,00, Parte_1 di cui euro 786,00 per esborsi documentati, euro 2.800,00 per indennità e spese di trasferta ed euro
7.616,00 per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Cinzia Meloni dichiaratasi antistataria;
3) compensa le spese del giudizio nei rapporti tra la convenuta e le terze chiamate e Controparte_6 [...]
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della società convenuta, nei rapporti CP_16 interni, fatto salvo il vincolo di solidarietà nei rapporti con l'Ausiliario; 5) condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne la convenuta CP_17 [...] dalle somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere in forza dei capi 1), 2) e 4) del CP_1 dispositivo che precedono”.
Il Tribunale, preliminarmente, chiariva la natura del contratto di ormeggio il quale, pur essendo un contratto atipico, presenta una struttura minima che consiste nella messa a disposizione delle strutture portuali e nell'assegnazione di uno spazio acqueo delimitato e protetto. Il contenuto del contratto può estendersi a ulteriori prestazioni, come la custodia del natante e/o delle cose in esso contenute. Nel caso di specie, era pacifico che l'attore e la società convenuta avessero stipulato, in data 30.08.2013, un contratto avente ad oggetto l'utilizzo del posto di ormeggio e l'erogazione dei servizi portuali nella darsena del Porto di Sebbene il contratto non prevedesse un obbligo di custodia, il Giudice CP_1 sottolineava che ciò non escludeva la responsabilità della convenuta in caso di violazione delle norme di prevenzione incendi. Infatti, il contratto di ormeggio implica l'utilizzo delle strutture portuali, tra cui gli impianti antincendio, la cui presenza e funzionalità sono obbligatorie per legge.
Il Tribunale, sulla scorta della CTU, ricostruiva la sequenza degli eventi della notte del 04/11/2014, al fine di valutare se il corretto funzionamento degli impianti antincendio e dell'impianto elettrico avrebbe potuto limitare la propagazione dell'incendio e i danni all'imbarcazione dell'attore. Secondo il CTU, ing. , l'incendio aveva natura dolosa e, unitamente ai materiali di costruzione Persona_4 dell'imbarcazione, aveva determinato uno sviluppo particolarmente rapido delle fiamme. Il Giudice accertava che le pompe elettriche erano configurate in modalità Manuale anziché Automatico e che il locale pompe era chiuso a chiave, circostanza che aveva comportato un ritardo significativo nell'attivazione dell'impianto antincendio, il quale sarebbe potuto partire già con l'intervento della guardia giurata;
il CTU aveva osservato che se vi fosse stata erogazione di acqua in pressione sul rogo, il propagarsi dell'incendio sarebbe stato rallentato;
tuttavia, l'intervento del vigilante, privo di formazione specifica, non avrebbe potuto estinguere l'incendio, considerato lo stadio avanzato prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. Il Tribunale escludeva che l'imbarcazione sarebbe comunque affondata anche con l'uso tempestivo della manichetta antincendio e rilevava che non era stata raggiunta la prova che le attrezzature da pesca fossero effettivamente a bordo o che si sarebbero salvate. Conclusivamente il Tribunale riteneva che con impianto antincendio funzionante e configurato in Automatico, si sarebbe evitata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la compromissione della chiglia, delle parti strutturali inferiori e dei motori.
Il Tribunale, inoltre, rilevava che con riguardo alle parti interne agli equipaggiamenti sottocoperta, non potesse ritenersi raggiunta la prova che tali componenti avrebbero potuto essere salvati o comunque ripristinati (secondo criteri di economicità), anche qualora l'impianto antincendio avesse funzionato e fosse stato configurato correttamente, ipotizzando un intervento “tempestivo”, dopo circa 7/8 minuti dall'innesco dell'incendio.
Escludeva altresì che potesse essere risarcito il danno derivante dalla perdita delle attrezzature da pesca che l'attore aveva allegato essere presenti all'interno dell'imbarcazione (camera iperbarica,
ROV, ecoscandaglio), atteso che non era stato dimostrato che, effettivamente, tali attrezzature fossero a bordo al momento del sinistro e che, in ogni caso, qualora vi fosse stato un tempestivo intervento, esse si sarebbero salvate in misura tale da poter essere riutilizzate.
Con riferimento al quantum risarcitorio, il Giudice, tenuto conto, ai fini della liquidazione ex art. 1226 c.c., da un lato, della stima dei danni che non si sarebbero potuti evitare e, dall'altro, del costo dei motori installati tre anni prima del sinistro (35.000,00 euro, su cui doveva applicarsi cautelativamente un decremento di circa il 15%), nonché del valore delle bombole rinvenute a bordo.
(euro 2.700,00), stimava in via equitativa il danno risarcibile in favore dell'attore in misura pari a euro 32.500,00, oltre al risarcimento del danno da ritardo e alla rivalutazione monetaria (per un importo complessivo pari ad € 40.332,83).
Il Tribunale, infine, accoglieva anche la domanda di manleva formulata dal di nei CP_1 CP_1 confronti della ritenendo che il richiamo operato dalla terza chiamata in Controparte_18 causa alla disciplina di cui all'art. 1898 c.c. non era conferente nel caso di specie, non essendo risultato che vi fossero stati aggravamenti del rischio dipendenti da mutamenti sopravvenuti rispetto alla stipula del contratto assicurativo;
né era risultata concretamente configurabile una violazione da parte della convenuta dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. e dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c..
***
Avverso la sentenza ha proposto appello al fine di ottenere, in sua riforma, quanto Parte_1 domandato nelle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si sono costituite in giudizio, separatamente, la società Porto di Bosa s.r.l. e la Controparte_3
domandando il rigetto dell'avverso appello e proponendo, a loro volta, appello incidentale.
[...] La società per assicurazioni società mutua di assicurazioni non si Controparte_19
è costituita in giudizio;
con atto depositato il 13/11/2023 ha dichiarato di non avere Parte_1 più interesse a proporre appello nei confronti della Controparte_6
* * *
Per ragioni di ordine logico-giuridico, devono essere esaminati con priorità gli appelli incidentali proposti da e da nella parte in cui contestano l'an debeatur, ossia Controparte_1 Controparte_3 la sussistenza stessa della responsabilità in capo alla società convenuta. Il loro eventuale accoglimento, infatti, comporterebbe l'assorbimento dell'appello principale del Sig. vertente Pt_1 unicamente sul quantum. Successivamente, verranno esaminati i gravami relativi alla quantificazione del danno e, infine, quello attinente al rapporto di manleva tra e Controparte_1 Controparte_3
1. Sull'appello incidentale di e sull'appello incidentale di Controparte_1 Controparte_3
(in punto di an debeatur) - La responsabilità del gestore portuale.
I motivi di gravame si concentrano sulla contestazione del nesso di causalità tra la condotta omissiva addebitata (il malfunzionamento dell'impianto antincendio) e l'evento dannoso finale (la perdita totale dell'imbarcazione per affondamento)
In primo luogo, al cui appello aderisce pone l'accento sulla causa CP_1 CP_1 CP_20 scatenante dell'evento, ovvero l'incendio di natura dolosa, appiccato da terzi ignoti mediante l'uso di liquido infiammabile. Tale circostanza, secondo la prospettazione difensiva, configurerebbe un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, rappresentando un fattore esterno di per sé idoneo a produrre l'evento dannoso con tale eccezionale intensità e rapidità da rendere irrilevante qualsiasi condotta successiva. La violenza della "fiammata" iniziale e la rapidissima propagazione del fuoco, favorite dall'accelerante, avrebbero reso la distruzione del natante un evento istantaneo e inevitabile, già segnato nei primissimi minuti. La condotta della pertanto, sarebbe stata al più Controparte_1 un'occasione, ma non la causa giuridica del danno, la cui serie causale originerebbe e si esaurirebbe nell'atto doloso del terzo. In secondo luogo, e in stretta connessione con il primo punto, la società appellante sostiene l'assoluta inefficacia di un eventuale intervento tempestivo. A suo avviso, infatti, anche a fronte di un impianto perfettamente funzionante, l'intervento di un singolo operatore non specializzato, quale la guardia giurata, che certamente non aveva effettuato dei corsi antincendio, armato di una semplice manichetta, sarebbe stato del tutto inutile di fronte a un rogo di quelle proporzioni e alimentato da un accelerante. Di conseguenza, secondo la tesi di il Controparte_1
Giudice di prime cure avrebbe errato nell'applicare il criterio del "più probabile che non", poiché non sarebbe affatto probabile, ma anzi del tutto implausibile, che un intervento tempestivo avrebbe potuto modificare il corso degli eventi. La sentenza sarebbe viziata per aver elevato una mera possibilità teorica, peraltro contestata, al rango di probabilità qualificata richiesta per l'affermazione del nesso eziologico.
Infine, l'appellante incidentale critica la valutazione delle risultanze della CTU, sostenendo che il primo Giudice ne avrebbe travisato la portata, attribuendo un grado di certezza a conclusioni che lo stesso consulente aveva espresso in termini di mera possibilità ("avrebbe potuto evitare").
L'appello è infondato e deve essere respinto.
La responsabilità ascritta a non attiene, infatti, alla causazione dell'incendio – Controparte_1 pacificamente di origine dolosa e dunque imputabile al fatto del terzo – bensì alla violazione degli obblighi di predisporre e mantenere in efficienza le necessarie misure di sicurezza, violazione che ha costituito un antecedente causale necessaria e sufficiente dell'aggravamento del danno, fino a condurre alla perdita totale del bene. La ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado e non efficacemente contestata, dimostra l'esistenza di una finestra temporale in cui un intervento, se fosse stato possibile, avrebbe con alta probabilità mutato il corso degli eventi. Secondo la testimonianza della guardia giurata alle ore 01:50, le fiamme avevano interessato Controparte_9 la barca "in tutta la parte superiore", ma che "sotto, il fuoco non c'era ancora". Questa deposizione dimostra che, a circa 7-8 minuti dall'innesco, l'incendio, per quanto violento, non aveva ancora compromesso lo scafo e le parti strutturali inferiori dell'imbarcazione, la cui integrità è essenziale per il galleggiamento. È proprio in questo momento che la negligenza della di ebbe a CP_1 CP_1 manifestarsi in tutta la sua portata causale. Il tentativo del si rivelò vano a causa di una serie CP_9 concatenata di gravi inadempienze: le pompe erano impostate in modalità "Manuale" anziché
"Automatico", il locale pompe era chiuso a chiave e, come era stato scoperto in seguito, la fornitura elettrica era comunque insufficiente a garantirne il funzionamento a pieno regime. Ciò determinò un ritardo fatale di circa 35 minuti prima che potesse iniziare una qualsiasi efficace operazione di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, giunti alle 02:25. L'appellante incidentale obietta che l'intervento di un operatore non specializzato come il sarebbe stato comunque inefficace. CP_9
L'obiezione non coglie il punto centrale della questione, come correttamente evidenziato dal
Tribunale e dal CTU. Non si trattava di estinguere l'incendio con una sola manichetta, ma di attuare un'azione di contenimento e raffreddamento. L'erogazione di acqua sul rogo, come affermato dal
CTU, "avrebbe potuto evitare l'affondamento del natante, ovvero il profondo coinvolgimento della chiglia e delle parti strutturali inferiori”. Un getto d'acqua, anche se non risolutivo, avrebbe con elevata probabilità rallentato la propagazione verticale delle fiamme e abbassato la temperatura, impedendo il collasso strutturale della vetroresina e il suo "distacco a pioggia" verso le parti sottostanti, fenomeno descritto dal CTU come causa dei danni agli equipaggiamenti sottocoperta. La circostanza che l'imbarcazione fosse rimasta a galla per quasi 40 minuti, pur in assenza di qualsiasi intervento, è la prova logica che il suo affondamento non era inevitabile. Al contrario, è altamente probabile che un'azione di contenimento iniziata alle 01:50 avrebbe preservato l'integrità dello scafo e dei motori, consentendo ai Vigili del Fuoco, al loro arrivo, di completare l'opera di spegnimento su una struttura ancora galleggiante e parzialmente recuperabile. La condotta omissiva della CP_1 aveva invece permesso che, in quei 35 minuti di inerzia forzata, un danno inizialmente CP_1 circoscritto alla sovrastruttura si trasformasse in una perdita totale e irrimediabile. Pertanto, l'appello incidentale di deve essere respinto, confermandosi corretta la valutazione del Controparte_1 primo giudice sul nesso di causalità tra la colposa omissione della società e l'aggravamento del danno che ha condotto all'affondamento del natante.
2. Sull'appello principale di e sull'appello incidentale di (in punto Pt_1 Controparte_3 di quantum debeatur).
Occorre esaminare i gravami contrapposti sulla quantificazione del danno. L'appellante principale ne chiede l'aumento; l'appellante incidentale ne chiede la riduzione. Entrambi i Pt_1 CP_3 gravami sono infondati.
a) Quanto all'appello principale, con il primo motivo di gravame censura la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non ha tenuto conto, nella liquidazione del danno, delle migliorie che erano state apportate all'imbarcazione in funzione del cambio di servizio da diporto a “uso lavoro”
(pesca): sostiene, infatti, l'appellante che le conclusioni cui è sopraggiunto il Tribunale siano del tutto errate e che l'entità dei danni inevitabili si sarebbe dovuta stimare in € 35.000,00.
Il motivo non è fondato.
Il Giudice di prime cure ha correttamente impostato la propria valutazione partendo dalle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, la quale aveva stabilito un valore di mercato di riferimento basandosi su un'indagine comparativa di natanti simili per tipologia ed età. Tale approccio costituisce un punto di partenza oggettivo e condivisibile. Successivamente, il Tribunale ha proceduto ad un esame critico di tale dato alla luce delle allegazioni dell'attore, giungendo ad una conclusione ponderata attraverso un procedimento di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Il primo giudice evidenziava un principio fondamentale in materia di stima dei beni: il costo sostenuto per le migliorie e le personalizzazioni (nel caso di specie, il refitting per l'uso lavorativo) non si traduce automaticamente in un pari aumento del valore di mercato del bene. Il valore di mercato, infatti, non corrisponde alla somma dei costi storici, ma al prezzo che un potenziale acquirente sarebbe disposto a pagare per quel bene in quel determinato momento. L'appellante, pur avendo documentato le spese di refitting, non ha fornito alcuna prova del fatto che tali modifiche, specifiche per le sue esigenze lavorative, avessero effettivamente generato un plusvalore commerciale apprezzabile sul mercato dell'usato. Mancava, in altri termini, la prova che un acquirente medio avrebbe attribuito a tali personalizzazioni un valore pari al loro costo.
Di fronte a tale carenza probatoria da un lato, e alla certezza del danno dall'altro, il Tribunale ha esercitato correttamente il potere di liquidazione equitativa. Non ha né trascurato le migliorie, né condiviso acriticamente la pretesa dell'attore, ma ha determinato il valore del bene tenendo conto della sua vetustà, del suo buono stato di manutenzione (desumibile proprio dagli interventi di refitting) e del suo valore commerciale di base come stimato dal CTU, il quale aveva stabilito un valore di mercato di riferimento basandosi su un'indagine comparativa di natanti simili per tipologia ed età. La somma liquidata rappresenta, pertanto, il risultato di un apprezzamento congruamente motivato, che bilancia i diversi elementi a disposizione e che, non apparendo né arbitrario né manifestamente illogico, deve essere in questa sede confermato.
b) Con secondo motivo d'appello censura il provvedimento di primo grado nella Parte_1 parte in cui il Tribunale ha escluso che potesse essere risarcito il danno derivante dalla perdita delle attrezzature da pesca asseritamente presenti all'interno dell'imbarcazione (camera iperbarica, Rov, ecoscandaglio), atteso che non era stato dimostrato che le stesse fossero effettivamente presenti a bordo il giorno dell'incendio. Precisa, sul punto, parte appellante che la presenza della camera iperbarica, come correttamente sottolineato più volte anche dal CTU,
è assolutamente necessaria in un'imbarcazione in cui viene esercitata la pesca del corallo e che sarebbe impensabile ipotizzare che in un natante impegnato in tale attività quotidiana, un oggetto dal simile peso (pari a diverse centinaia di chilogrammi) venga sbarcato e imbarcato ogni giorno. Le stesse considerazioni vengono proposte dall'appellante con riferimento alla presenza del compressore e del motore elettrico, necessari per la ricarica delle bombole che deve avvenire a bordo della barca, del gruppo elettrogeno, necessario per alimentare il motore elettrico del compressore, dell'ecoscandaglio, delle attrezzature da Sub, dei mezzi di salvataggio e dotazioni minori, necessarie per legge e, infine, del ROV (remotedly operated vechicle), la cui presenza a bordo è strettamente connessa alle attività di supporto svolte a favore dell'Università di Cagliari.
In ragione dei danni non stimati dal Giudice di primo grado, l'importo da risarcire totale dovrebbe essere stimato, secondo dell'appellante, in complessivi € 106.815,00. Anche tale motivo è infondato, dovendosi condividere la decisione del Tribunale, fondata su una duplice e concorrente ratio decidendi.
In primo luogo, il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato la totale carenza di prova circa la presenza effettiva di tali attrezzature a bordo il giorno dell'incendio. Come si legge in sentenza, "non sono stati dedotti da parte attrice mezzi di prova idonei e concludenti al fine di dimostrare che, effettivamente, tali attrezzature fossero a bordo il giorno in cui è avvenuto il sinistro”. Il Tribunale ha correttamente osservato che sarebbe stato onere dell'attore fornire tale prova, ad esempio tramite la testimonianza dei marinai imbarcati, prova agevole da esperire ma mai richiesta. Le argomentazioni dell'appellante, basate sulla "ragionevolezza" e sulla "indispensabilità" di tale strumentazione per la pesca del corallo, pur comprensibili, non possono surrogare l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In secondo luogo, e in via dirimente, anche qualora si volesse riconoscere la presenza di tali beni a bordo, l'appello sarebbe comunque da respingere per mancata prova del nesso causale tra la negligenza della e la loro distruzione. Su questo punto, le risultanze della CTU Controparte_1 sono decisive e sono state correttamente valorizzate dal primo Giudice. L'Ing. ha infatti Per_4 descritto un incendio che, a causa dell'innesco con liquido accelerante, aveva avuto uno sviluppo rapidissimo e violento: dopo una "notevole reazione esotermica in rapida espansione ('fiammata')",
l'incendio aveva raggiunto "un pieno sviluppo apicale" dopo soli tre minuti e mezzo, estendendosi
"all'intera coperta del natante”.
Le attrezzature in questione, per loro natura e funzione (camera iperbarica, plancia di comando con ecoscandaglio), sarebbero state necessariamente collocate sulla coperta o nelle sovrastrutture, ovvero proprio nelle aree immediatamente e più gravemente investite dalla fase iniziale e più violenta dell'incendio. Il CTU, chiamato a chiarimenti, riferiva di non poter escludere che tali attrezzature sarebbero andate comunque "distrutte", qualora fossero state effettivamente a bordo. Inoltre, lo stesso consulente evidenziava che, anche in caso di intervento tempestivo, si sarebbero comunque verificati
"ingenti danni anche alle parti interne ed agli equipaggiamenti sottocoperta" a causa del calore e del
"fenomeno di distacco 'a pioggia' della vetroresina in combustione".
Ne consegue che, sulla base delle evidenze tecniche, la distruzione di tali attrezzature appare riconducibile, secondo il criterio del "più probabile che non", alla fase iniziale e inevitabile dell'incendio, e non al ritardo nei soccorsi. La loro perdita non è dunque causalmente riconducibile al ritardo di 35 minuti nell'avvio delle operazioni di spegnimento, ma è una conseguenza diretta e immediata dell'atto doloso del terzo e della sua violenta esecuzione. In altri termini, anche se l'impianto antincendio avesse funzionato perfettamente e la guardia giurata fosse intervenuta dopo pochi minuti, tali attrezzature, già esposte alla "fiammata" iniziale, sarebbero state con ogni probabilità irrimediabilmente compromesse. Il danno lamentato dall'appellante non è dunque causalmente collegato alla condotta omissiva della convenuta, ma rientra in quella quota di danno che, come accertato dal Tribunale, si sarebbe verificata in ogni caso a causa della natura stessa dell'evento scatenante. Mancando la prova del nesso eziologico, la domanda risarcitoria non poteva che essere respinta.
Quanto all'appello incidentale, la società : Controparte_3
c) con il primo motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto al sig. il diritto al risarcimento dei danni occorsi alle bombole (stimandoli Pt_1 in € 2700,00), non considerando che le stesse erano state irrimediabilmente danneggiate a causa del calore sprigionato dalle fiamme nei primi dieci minuti, indipendentemente, pertanto, dal corretto funzionamento dell'impianto antincendio: precisa, infatti, parte appellante che le bombole, in ragione della delicatezza della loro funzione (sono, infatti, costituite da diversi componenti in plastica), erano state necessariamente danneggiate nella “prima parte” dell'incendio.
d) Con secondo motivo di appello incidentale la censura il provvedimento di primo CP_3 grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il funzionamento dell'impianto antincendio avrebbe consentito di limitare i danni, quantificati nella somma di € 32.000,00, con particolare riferimento ai motori e che, in particolare, non vi fossero vapori altamente infiammabili nel vano motore, oltre alla presenza di carburante e/o olio. Sostiene, sul punto, l'appellante che, anche secondo quanto accertato dal CTU, secondo cui si sarebbero, in ogni caso, verificati ingenti danni anche alle parti interne ed agli equipaggiamenti sottocoperta, il Tribunale avrebbe dovuto affermare che i gravissimi danni già causati dalle fiamme avrebbero impedito, a prescindere dal funzionamento tempestivo dell'impianto antincendio, di salvare lo scafo, ormai integralmente compromesso.
Entrambi i motivi non sono fondati. Il Giudice di prime cure, nell'esercizio del suo potere di apprezzamento delle prove, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio, ha operato una distinzione logica e coerente tra le diverse componenti del natante. Ha escluso dal risarcimento le attrezzature poste in coperta, ritenendo che sarebbero andate distrutte nella fiammata iniziale, ma ha correttamente incluso i beni posti all'interno dello scafo e nel vano motori. La conclusione del CTU, secondo cui un intervento tempestivo avrebbe evitato l'affondamento e il coinvolgimento delle parti strutturali inferiori, implica necessariamente, per inferenza logica, che tutto ciò che si trovava all'interno di tali strutture sarebbe stato preservato dal danno più grave, ovvero la distruzione per immersione in acqua.
Il danno principale ai motori e agli impianti interni deriva, infatti, proprio dall'affondamento. Se, come accertato, l'affondamento era evitabile, ne consegue che anche il danno da esso derivante ai beni interni era evitabile. La valutazione del Tribunale non costituisce un travisamento della CTU, ma un suo corretto e logico sviluppo. La decisione di includere nel risarcimento il valore di tali beni
è pertanto del tutto corretta e condivisile.
3. Sull'appello incidentale di (in punto di manleva) - L'eccezione ex art. 1892 Controparte_3
c.c.
Con terzo motivo di gravame l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'eccezione di inoperatività della polizza a causa di una circostanza dolosamente taciuta dalla convenuta fosse infondata, in quanto non accompagnata Controparte_1 dalla domanda di annullamento del contratto, escludendo, in ogni caso, che nel caso di specie vi fossero stati aggravamenti del rischio dipendenti da mutamenti sopravvenuti rispetto alla stipula del contratto assicurativo. Sostiene, in primo luogo, la che la circostanza che l'impianto CP_3 antincendio non avrebbe potuto funzionare in ogni caso in quanto il contratto di fornitura elettrica era insufficiente, non costituisce una circostanza aggravante il rischio, ma una reticenza del contraente, relativa a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso in fase di stipula: a detta dell'appellante, infatti, l'assicuratore non avrebbe prestato la garanzia per i danni derivanti da incendio se fosse stato posto a conoscenza del fatto che lo stesso non avrebbe potuto, in ogni caso, funzionare.
Soggiunge, inoltre, che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il disposto di cui all'art. 1892
c.c. invocato dalla compagnia assicuratrice in primo grado, richiamando una risalente e ormai superata giurisprudenza di legittimità e trascurando, di contro, l'orientamento più recente (Cass. n.
11905/2020).
Il motivo non è fondato. Pur prendendo atto dell'orientamento giurisprudenziale citato, questa Corte ritiene che la decisione del primo giudice meriti conferma sulla base di un'altra, e concorrente, 'ratio decidendi' presente nella sentenza impugnata. Il Tribunale ha infatti rilevato che, ai sensi dell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione, le parti avevano convenuto che "L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni [...] non intenzionale od involontario [...] non pregiudicheranno questa assicurazione". Il giudice ha interpretato tale clausola come una limitazione convenzionale dell'inoperatività della garanzia ai soli casi di dolo o colpa grave assimilabile al dolo, escludendo la mera colpa. In questo quadro, l'onere di provare il dolo o la colpa grave dell'assicurato, intesa come consapevolezza di rendere una dichiarazione inesatta con l'intento di ingannare l'assicuratore, gravava su Dagli atti di causa non emerge una prova sufficiente di tale elemento soggettivo CP_3 qualificato. La condotta di Porto di pur negligente, non è stata provata come dolosamente CP_1 preordinata a occultare il rischio alla compagnia assicuratrice al momento della stipula. La decisione del Tribunale di ritenere operante la garanzia è, pertanto, corretta nel risultato finale e va confermata.
4. Sulle spese del giudizio di primo grado
Con quarto e ultimo motivo di gravame la censura il provvedimento di primo Controparte_3 grado nella parte in cui ha condannato la convenuta al pagamento delle spese di lite e CP_1 della CTU e, conseguentemente, ha condannato la compagnia alla manleva: assume parte appellante che il Tribunale, invero, non avrebbe tenuto conto della sproporzione tra il quantum domandato e quello effettivamente riconosciuto, ovvero della reciproca soccombenza.
Anche questo motivo è infondato. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente applicato il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), avendo accertato la responsabilità della convenuta
[...]
e accolto, seppur per un importo inferiore, la domanda risarcitoria dell'attore. La CP_1 notevole differenza tra il quantum debeatur richiesto e quello liquidato non configura automaticamente un'ipotesi di soccombenza reciproca tale da imporre la compensazione, ma è solo uno degli elementi che il giudice può considerare nel suo apprezzamento.
5. Sulle spese del presente giudizio
La reiezione di tutti i gravami comporta una situazione di soccombenza reciproca globale tra le parti appellanti. Tale esito giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti costituite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte di ciascun appellante (principale e incidentali), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 306/2023 del Tribunale di Oristano,
1. Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1 3. Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_3
4. Per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata n. 306/2023 del Tribunale di
Oristano.
5. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
6. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le
[...] rispettive impugnazioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Cagliari, il 17 dicembre 2025
Il Cons. estensore
Dott.ssa Emanuela Cugusi Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu