Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 426/2025 R.G.
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott. Anna Cattaneo
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 08/01/2025 da
Parte 1 (MILANO (MI), 24/03/1971)
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]22/7 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. COPPOLA VERONICA presso cui ha eletto domicilio giusta procura in atti e
VAPRIO D'DD (MI), 10/01/1975)Parte 2
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]14 20056 EZ LLDD ITALIA con l'Avv. INNOVATI LAURA presso cui ha eletto domicilio giusta procura in atti
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25 gennaio 2025
OGGETTO:
Parte 3
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a EZ LLDD (MI) il 16/10/2013
(anno 2013, atto n14, parte I) atto trascritto anche presso il Comune di Milano Per Dall'unione è nata il [...]
Milano e pubblicata il 19 novembre 2018
Con ricorso iscritto a ruolo in data 08/01/2025 Parte 1 a chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, di mantenere il monitoraggio dei SS, di aumentare i Per tempi di frequentazione con con conferma del contributo stabilito in sede di separazione.
Con decreto del 23 gennaio 2025 il Giudice Delegato ha chiesto ai SS del Comune di Trezzo sull'Adda, incaricati con sentenza di separazione del monitoraggio sul nucleo famigliare, di depositare una relazione di aggiornamneto, depositata il 4 aprile 2025
Parte convenuta si è costituita in giudizio e, d'accordo sulla pronuncia divorzile, ha chiesto la conferma dei tempi di frequentazione stabiliti in separazione con aumento del contributo nel mantenimento.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 29 aprile 2025 le parti dopo ampia interlocuzione con il
Tribunale hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni
1) Conferma dell'affido condiviso della minore;
2) Conferma della delega ai SS del Comune di Trezzo d'Adda di monitoraggio sul nucleo famigliare Per e sul benessere di con il compito di;
Attivare un percorso di sostegno Psicologico per la minore;
-
attivare un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori che garantisca una più fluida comunicazione nell'interesse della ragazzina. Prendere atto che i genitori riservano di valutare l'attivazione privata di detti supporti
.Per acconsentendo a che possano lavorare in rete con i SS nell'interesse di;
Per vedrà il padre 3) CP_1 ogni migliore e diverso accordo tra i genitori a fine settimana alternati dal venerdì alle 19.00 quando il padre la andrà a prendere fino alla domenica sera alle ore 21.00 quando il padre accompagnerà la minore dalla madre. Il padre si impegna ad occuparsi attivamente per i compiti della minore nei fine settimana di spettanza. La madre si impegna a garantire puntualità quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé la figlia due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo le prime due settimane di luglio;
la minore trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 ore 17.00 e con l'altro dalle ore 17.00 del 30.12 fino alla ripresa dell'attività scolastica. In caso di contrasto nell'anno
2025 trascorrerà il primo periodo con il padre le vacanze pasquali e le altre festività scolastiche saranno con i genitori secondo il criterio dell'alternanza garantendo comunque tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali i genitori a comunicarsi eventuali viaggi o trasferte in programma con la minore
4) La madre ha diritto a percepire l'intero AUU per la minore;
;
5) Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della minore versando alla madre, con decorrenza maggio 2025, entro il 5 di ogni mese l'importo di 450 € al mese, oltre a rivalutazione di legge prima rivalutazione maggio 2026; 6) I genitori concorrono nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra come Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
○ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
○
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
O spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
○ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova
-
di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 7) Spese legali compensate
I procuratori hanno concordato in ordine alla non necessità di adozione di provvedimenti temporanei, in assenza di ragioni di urgenza e vista l'imminente decisione ed il Giudice Delegato ha rimesso la causa in decisione
*****
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: le parti sono state autorizzate a vivere separate in data 23 giugno 2016, il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 11593/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano e pubblicata il 19 novembre 2018 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 07/01/2025
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione e per la convivenza del marito con altre persone) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che le concordi richieste avanzate dai genitori dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c., coerenti con le indicazioni dei SS cha da anni seguono il nucleo, nel contesto dato rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e Per l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di
La necessità di semplificare la comunicazione tra i genitori e di supportare la ragazzina nel fare Per chiarezza impongono di continuare a garantire a la presenza di un soggetto terzo che, negli anni, ha saputo supportare i genitori nell'esercizio condiviso della responabilità genitoriale a cui vanno delgati i compiti meglio dettagliati in dispositivo
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
426 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte 1 e a EZ LLDD (MI) il16/10/2013, atto iscritto negli atti di Parte 2 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di EZ LLDD (MI) (anno
2013, atto n14, parte I) trascritto anche presso il Comune di Milano;
2. Provvede come da accordi delle parti indicati in parte motiva da intendersi qui richiamati e trascritti;
3. Conferma la delega ai SS del Comune di Trezzo d'Adda a monitorare il nucleo famigliare ed Per il benessere di con il compito di;
Attivare un percorso di sostegno Psicologico per la minore;
- attivare un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori che garantisca una più fluida comunicazione nell'interesse della ragazzina.
Prende atto che i genitori riservano di valutare l'attivazione privata di detti supporti
-
Per acconsentendo a che possano lavorare in rete con i SS nell'interesse di Segnalare eventuali situazioni di pregiudizio alla Procura della repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano
4. Compensa tra le parti le spese di lite
5. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune d EZ LLDD e di MILANO dove l'atto è trascritto, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025
Si comunichi ai SS del Comune Parte 4 sull'Adda
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo