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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21.01.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
EQ MA, nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto, dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F.
[...])
RICORRENTE
e
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (C.F. 01546900703) in persona del
Direttore generale e legale rapp.te p.t., con sede legale in Campobasso, alla Via Ugo Petrella
n.1, rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA SIRIGNANO del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Parma (PR), Borgo Ronchini, 9
nonchè
pagina 1 di 5 AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO in persona del Direttore generale e legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta TEDESCO
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE (d'ora innanzi A.S.Re.M.) con la qualifica di Infermiere, con decorrenza dal
30/09/2022, rappresentava che: con Delibera n. 386 del 08/05/2023, recante avviso pubblico di mobilità per la copertura a t.i. di n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, la AZIENDA
OSPEDALIERA S. PIO di Benevento pubblicava un avviso pubblico di mobilità volontaria;
a seguito dell'avviso di mobilità volontaria, la ricorrente presentava domanda di mobilità, attesa la necessità di avvicinarsi al proprio nucleo familiare;
presentava quindi domanda di nulla osta alla A.S.Re.M. al fine di ottenere il trasferimento ai sensi dell'art. 63 del CCNL Sanità 2019/2021 e dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001; la A.S.Re.M., con nota prot. n. 38718 del 3 aprile 2024, rispondeva come segue: “Si riscontra la nota riguardante l'oggetto e si rappresenta che la S.V. ha sottoscritto in data 21/07/2022 contratto di lavoro che al punto 12 sancisce: “La lavoratrice DA NI si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto individuale di lavoro, a permanere alle dipendenze di questa A.S.Re.M. per un periodo non inferiore ad anni due. L'Azienda in caso di richiesta di mobilità in uscita, prima del predetto termine, non concederà il nulla osta.” Pertanto in assenza della maturazione dei due anni di anzianità di servizio la richiesta di mobilità non può essere valutata. Si rappresenta inoltre che il Piano triennale del fabbisogno di personale (cfr. provv.D.G. 97/2023 integrato dal D.C.A. n. 10 del 06/02/2024) ha previsto il reclutamento di ulteriori n. 282 infermieri e che è stato possibile reclutare, tramite procedure concorsuale e di stabilizzazioni, solo n. 231”; la ricorrente richiedeva una rivalutazione per la concessione del nulla osta al trasferimento presso l'A.O. SAN PIO, ai sensi dell'art. 63 del CCNL 2019/2021 del comparto sanità, dell'art.30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, e ai sensi dell'Art. 33 Legge n. 104 /1992 che al comma 5 stabilisce che il lavoratore che assiste un familiare con handicap in situazione di pagina 2 di 5 gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”; deduceva, invero, che la propria prima figlia, IA AT, era stata giudicata portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 della l. n. 104/1992 con verbale dell'INPS del 24 luglio 2023 e che la A.S.Re.M., con nota del 16 aprile 2024, aveva comunicato quanto segue: “Si riscontra la nota in oggetto e si ribadisce quanto già rappresentato con nota prot. n. 38718 del 03/04/2024.”
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità e l'invalidità del provvedimento dalla A.S.Re.M. con il quale era stato negato l'assenso al trasferimento della ricorrente presso la A.O. San Pio di Benevento;
di ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella graduatoria di mobilità pubblicata dalla A.O. San Pio di
Benevento e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente alla precedenza nel trasferimento presso la A.O. San Pio di Benevento e di condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente presso la A.O.
San Pio di Benevento.
Si costituivano le Aziende resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso;
in particolare, la ASREM evidenziava la legittimità e la validità del proprio provvedimento di diniego del nulla osta al trasferimento della ricorrente presso la A.O. San Pio di Benevento e chiedeva di rigettare le domande della ricorrente;
anche la A.O. San Pio poneva in evidenza il fatto che ogni doglianza dovesse essere mossa esclusivamente contro la ASREM, che non aveva concesso il nulla osta e che non sussisteva alcun diritto soggettivo ad essere trasferita presso la A.O.
San Pio di Benevento.
In corso di causa tutte le parti, concordemente, chiedevano di emettere sentenza di cessazione della materia del contendere.
Invero, emerge dagli atti che, successivamente al deposito del ricorso, è stata avviata procedura di mobilità compensativa in ordine alla quale è pervenuto alla ricorrente il nulla osta della ASREM;
la procedura ha interessato tre infermieri ed, in particolare, PO
NN, dipendente dell'A.O.R.N. “San Pio” con destinazione A.O.R.N. “Santobono-
Pausillipon”, RA IR dipendente dell'A.O.R.N. “Santobono-Pausillipon” con destinazione ASREM/P.O. Cardarelli, NI DA dipendente dell'ASREM Molise/P.O.
Cardarelli con destinazione A.O.R.N. “San Pio”, come comprovato in atti.
Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto rappresentato e documentato dalle parti. Come noto, la cessazione della materia del pagina 3 di 5 contendere è una pronuncia attraverso la quale il Giudice dà atto della avvenuta insorgenza di una o più circostanze che hanno fatto venire meno le ragioni del giudizio, in quanto la parte interessata ha già ottenuto quanto richiesto con l'azione giudiziale o comunque è venuto meno l'interesse a ottenere il richiesto provvedimento, come verificatosi nel caso in esame.
La pronuncia è quindi ricollegata direttamente ad una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che si concretizza quando interviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto o l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile o giuridicamente apprezzabile.
La cessazione della materia del contendere si ha quindi per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310 -
01).
Quanto al regime delle spese processuali, posto che parte ricorrente ne ha chiesto la compensazione, mentre le Aziende resistenti ne hanno chiesto l'addebito alla EQ, ritiene il Tribunale che esse, da disciplinarsi in base al principio di soccombenza virtuale, debbano essere integralmente compensate, alla luce della valutazione complessiva del materiale probatorio in atti e della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale.
Va in primo luogo opportunamente valorizzato il fatto che -a breve distanza dalla introduzione del ricorso- la ulteriore procedura di mobilità ha avuto esito positivo per la ricorrente, con concessione di un successivo nulla osta positivo da parte di entrambe le Aziende
Ospedaliere; va inoltre considerato, da un lato, il fatto che la ASREM, pur se aveva motivato il primo provvedimento di diniego del nulla osta con le ragioni organizzative meglio indicate, inerenti al fatto che era stato reclutato un numero di infermieri inferiore a quello previsto dal
Piano triennale del fabbisogno di personale e che non era ancora decorso il termine biennale di permanenza in servizio presso la ASREM, tuttavia nulla aveva argomentato sul documentato stato di handicap della figlia della ricorrente, evenienza che imponeva un pagina 4 di 5 bilanciamento anche con questo elemento;
al contempo, va rilevato che la ricorrente, almeno in fase amministrativa, non aveva dimostrato di essere l'unica referente della figlia, anche tenuto conto della distanza non significativa tra la sede di lavoro e quella di residenza.
Le spese processuali vanno quindi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 22 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21.01.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento pendente tra
EQ MA, nata a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto, dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F.
[...])
RICORRENTE
e
AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (C.F. 01546900703) in persona del
Direttore generale e legale rapp.te p.t., con sede legale in Campobasso, alla Via Ugo Petrella
n.1, rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA SIRIGNANO del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Parma (PR), Borgo Ronchini, 9
nonchè
pagina 1 di 5 AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO in persona del Direttore generale e legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Concetta TEDESCO
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE (d'ora innanzi A.S.Re.M.) con la qualifica di Infermiere, con decorrenza dal
30/09/2022, rappresentava che: con Delibera n. 386 del 08/05/2023, recante avviso pubblico di mobilità per la copertura a t.i. di n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, la AZIENDA
OSPEDALIERA S. PIO di Benevento pubblicava un avviso pubblico di mobilità volontaria;
a seguito dell'avviso di mobilità volontaria, la ricorrente presentava domanda di mobilità, attesa la necessità di avvicinarsi al proprio nucleo familiare;
presentava quindi domanda di nulla osta alla A.S.Re.M. al fine di ottenere il trasferimento ai sensi dell'art. 63 del CCNL Sanità 2019/2021 e dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001; la A.S.Re.M., con nota prot. n. 38718 del 3 aprile 2024, rispondeva come segue: “Si riscontra la nota riguardante l'oggetto e si rappresenta che la S.V. ha sottoscritto in data 21/07/2022 contratto di lavoro che al punto 12 sancisce: “La lavoratrice DA NI si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto individuale di lavoro, a permanere alle dipendenze di questa A.S.Re.M. per un periodo non inferiore ad anni due. L'Azienda in caso di richiesta di mobilità in uscita, prima del predetto termine, non concederà il nulla osta.” Pertanto in assenza della maturazione dei due anni di anzianità di servizio la richiesta di mobilità non può essere valutata. Si rappresenta inoltre che il Piano triennale del fabbisogno di personale (cfr. provv.D.G. 97/2023 integrato dal D.C.A. n. 10 del 06/02/2024) ha previsto il reclutamento di ulteriori n. 282 infermieri e che è stato possibile reclutare, tramite procedure concorsuale e di stabilizzazioni, solo n. 231”; la ricorrente richiedeva una rivalutazione per la concessione del nulla osta al trasferimento presso l'A.O. SAN PIO, ai sensi dell'art. 63 del CCNL 2019/2021 del comparto sanità, dell'art.30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, e ai sensi dell'Art. 33 Legge n. 104 /1992 che al comma 5 stabilisce che il lavoratore che assiste un familiare con handicap in situazione di pagina 2 di 5 gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”; deduceva, invero, che la propria prima figlia, IA AT, era stata giudicata portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 della l. n. 104/1992 con verbale dell'INPS del 24 luglio 2023 e che la A.S.Re.M., con nota del 16 aprile 2024, aveva comunicato quanto segue: “Si riscontra la nota in oggetto e si ribadisce quanto già rappresentato con nota prot. n. 38718 del 03/04/2024.”
Chiedeva quindi di accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità e l'invalidità del provvedimento dalla A.S.Re.M. con il quale era stato negato l'assenso al trasferimento della ricorrente presso la A.O. San Pio di Benevento;
di ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella graduatoria di mobilità pubblicata dalla A.O. San Pio di
Benevento e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente alla precedenza nel trasferimento presso la A.O. San Pio di Benevento e di condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente presso la A.O.
San Pio di Benevento.
Si costituivano le Aziende resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso;
in particolare, la ASREM evidenziava la legittimità e la validità del proprio provvedimento di diniego del nulla osta al trasferimento della ricorrente presso la A.O. San Pio di Benevento e chiedeva di rigettare le domande della ricorrente;
anche la A.O. San Pio poneva in evidenza il fatto che ogni doglianza dovesse essere mossa esclusivamente contro la ASREM, che non aveva concesso il nulla osta e che non sussisteva alcun diritto soggettivo ad essere trasferita presso la A.O.
San Pio di Benevento.
In corso di causa tutte le parti, concordemente, chiedevano di emettere sentenza di cessazione della materia del contendere.
Invero, emerge dagli atti che, successivamente al deposito del ricorso, è stata avviata procedura di mobilità compensativa in ordine alla quale è pervenuto alla ricorrente il nulla osta della ASREM;
la procedura ha interessato tre infermieri ed, in particolare, PO
NN, dipendente dell'A.O.R.N. “San Pio” con destinazione A.O.R.N. “Santobono-
Pausillipon”, RA IR dipendente dell'A.O.R.N. “Santobono-Pausillipon” con destinazione ASREM/P.O. Cardarelli, NI DA dipendente dell'ASREM Molise/P.O.
Cardarelli con destinazione A.O.R.N. “San Pio”, come comprovato in atti.
Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto rappresentato e documentato dalle parti. Come noto, la cessazione della materia del pagina 3 di 5 contendere è una pronuncia attraverso la quale il Giudice dà atto della avvenuta insorgenza di una o più circostanze che hanno fatto venire meno le ragioni del giudizio, in quanto la parte interessata ha già ottenuto quanto richiesto con l'azione giudiziale o comunque è venuto meno l'interesse a ottenere il richiesto provvedimento, come verificatosi nel caso in esame.
La pronuncia è quindi ricollegata direttamente ad una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che si concretizza quando interviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto o l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile o giuridicamente apprezzabile.
La cessazione della materia del contendere si ha quindi per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310 -
01).
Quanto al regime delle spese processuali, posto che parte ricorrente ne ha chiesto la compensazione, mentre le Aziende resistenti ne hanno chiesto l'addebito alla EQ, ritiene il Tribunale che esse, da disciplinarsi in base al principio di soccombenza virtuale, debbano essere integralmente compensate, alla luce della valutazione complessiva del materiale probatorio in atti e della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale.
Va in primo luogo opportunamente valorizzato il fatto che -a breve distanza dalla introduzione del ricorso- la ulteriore procedura di mobilità ha avuto esito positivo per la ricorrente, con concessione di un successivo nulla osta positivo da parte di entrambe le Aziende
Ospedaliere; va inoltre considerato, da un lato, il fatto che la ASREM, pur se aveva motivato il primo provvedimento di diniego del nulla osta con le ragioni organizzative meglio indicate, inerenti al fatto che era stato reclutato un numero di infermieri inferiore a quello previsto dal
Piano triennale del fabbisogno di personale e che non era ancora decorso il termine biennale di permanenza in servizio presso la ASREM, tuttavia nulla aveva argomentato sul documentato stato di handicap della figlia della ricorrente, evenienza che imponeva un pagina 4 di 5 bilanciamento anche con questo elemento;
al contempo, va rilevato che la ricorrente, almeno in fase amministrativa, non aveva dimostrato di essere l'unica referente della figlia, anche tenuto conto della distanza non significativa tra la sede di lavoro e quella di residenza.
Le spese processuali vanno quindi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 22 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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