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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 403/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 403/2025 V.G. promosso da
(c.f , con l'avv. ANGELA PALUMBO Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. ANGELA PALUMBO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. “Disporre per la figlia minore, l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
e collocazione presso la madre.
La figlia fatti salvi diversi accordi, starà con il padre secondo il seguente calendario: Per_1
- due giorni durante la settimana secondo le modalità e gli orari da concordarsi fra i coniugi;
-fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera;
-tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
1 -durante le vacanze di Natale, salvo diversi accordi tra le parti, trascorreranno con ciascun genitore, consecutivamente in via alternata ogni anno, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
-la figlia trascorrerà con ciascun genitore anche due/tre settimane durante il periodo estivo (anche non consecutive).
2. Quanto alla casa coniugale, in Lonato del GA, via Lombardia, 43, condotta in locazione, bene costituito da due unità abitative autonome, si conviene che sarà lasciata nella disponibilità di con tutti gli arredi e corredi, la porzione posta al piano terra mentre sarà Parte_1
assegnata alla signora la porzione al piano primo, con tutti gli arredi e corredi, affinché CP_1
vi viva con la figlia fino alla sua autosufficienza economica.
3. I genitori s'impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori s'impegnano, altresì, a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse di e al fine di garantire loro un progetto educativo Per_2 Per_3
comune e di preservarne la equilibrata crescita psico-fisica.
4. La potestà genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art. 155 del codice civile. Di conseguenza, dai medesimi (in autonomia seppur nell'ambito di un comune progetto educativo) verranno assunte le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, fatta comunque salva per i genitori, sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza delle figlie minori, la facoltà di interloquire.
Viceversa, dai genitori, di comune accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle stesse, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
5. Onorarsi il signor di corrispondere alla signora entro il giorno 15 di ciascun Pt_1 CP_1
mese, la somma di euro 300,00 euro a titolo di contributo al mantenimento per la figlia a Per_1
mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima
6. L'assegno di mantenimento sarà soggetto alla rivalutazione ISTAT annuale come per legge a partire dal mese successivo a quello della comparizione dei coniugi avanti al Giudice Relatore del
Tribunale di Brescia.
7. I genitori concordano che sosterranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla salute, all'istruzione e alle attività sportive, ricreative e ludiche, con le modalità e così come indicate nel Protocollo d'Intesa 14.07.2016 n. 2208/16 tra il Tribunale di
2 Brescia e l'Ordine Avvocati di Brescia, con obbligo di rimborso al genitore che avesse integralmente anticipate e a fronte di documentazione attestante le stesse.
8. Gli assegni unici universali corrisposti dall' - che assorbono le detrazioni fiscali per i figli – CP_2
competono in via esclusiva a . Controparte_1
9. I ricorrenti si obbligano a prestarsi reciproco consenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio e ciò anche in favore della figlia Per_1
10. Il signor si impegna a corrispondere in favore della signora in attesa Pt_1 Controparte_1 che la stessa trovi un'occupazione che le consenta l'autosufficienza economica, un assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00 euro mensili, soggetto a rivalutazione ISTAT annuale e al pagamento del canone di locazione dell'immobile casa coniugale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 09/12/2013 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Moniga EL GA (atto n. 11, parte I).
Con ricorso congiunto depositato il 10.1.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 403/2025 V.G. promosso da
(c.f , con l'avv. ANGELA PALUMBO Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. ANGELA PALUMBO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. “Disporre per la figlia minore, l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
e collocazione presso la madre.
La figlia fatti salvi diversi accordi, starà con il padre secondo il seguente calendario: Per_1
- due giorni durante la settimana secondo le modalità e gli orari da concordarsi fra i coniugi;
-fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera;
-tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
1 -durante le vacanze di Natale, salvo diversi accordi tra le parti, trascorreranno con ciascun genitore, consecutivamente in via alternata ogni anno, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
-la figlia trascorrerà con ciascun genitore anche due/tre settimane durante il periodo estivo (anche non consecutive).
2. Quanto alla casa coniugale, in Lonato del GA, via Lombardia, 43, condotta in locazione, bene costituito da due unità abitative autonome, si conviene che sarà lasciata nella disponibilità di con tutti gli arredi e corredi, la porzione posta al piano terra mentre sarà Parte_1
assegnata alla signora la porzione al piano primo, con tutti gli arredi e corredi, affinché CP_1
vi viva con la figlia fino alla sua autosufficienza economica.
3. I genitori s'impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori s'impegnano, altresì, a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse di e al fine di garantire loro un progetto educativo Per_2 Per_3
comune e di preservarne la equilibrata crescita psico-fisica.
4. La potestà genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art. 155 del codice civile. Di conseguenza, dai medesimi (in autonomia seppur nell'ambito di un comune progetto educativo) verranno assunte le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, fatta comunque salva per i genitori, sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza delle figlie minori, la facoltà di interloquire.
Viceversa, dai genitori, di comune accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle stesse, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
5. Onorarsi il signor di corrispondere alla signora entro il giorno 15 di ciascun Pt_1 CP_1
mese, la somma di euro 300,00 euro a titolo di contributo al mantenimento per la figlia a Per_1
mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima
6. L'assegno di mantenimento sarà soggetto alla rivalutazione ISTAT annuale come per legge a partire dal mese successivo a quello della comparizione dei coniugi avanti al Giudice Relatore del
Tribunale di Brescia.
7. I genitori concordano che sosterranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla salute, all'istruzione e alle attività sportive, ricreative e ludiche, con le modalità e così come indicate nel Protocollo d'Intesa 14.07.2016 n. 2208/16 tra il Tribunale di
2 Brescia e l'Ordine Avvocati di Brescia, con obbligo di rimborso al genitore che avesse integralmente anticipate e a fronte di documentazione attestante le stesse.
8. Gli assegni unici universali corrisposti dall' - che assorbono le detrazioni fiscali per i figli – CP_2
competono in via esclusiva a . Controparte_1
9. I ricorrenti si obbligano a prestarsi reciproco consenso per la richiesta di rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio e ciò anche in favore della figlia Per_1
10. Il signor si impegna a corrispondere in favore della signora in attesa Pt_1 Controparte_1 che la stessa trovi un'occupazione che le consenta l'autosufficienza economica, un assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00 euro mensili, soggetto a rivalutazione ISTAT annuale e al pagamento del canone di locazione dell'immobile casa coniugale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 09/12/2013 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Moniga EL GA (atto n. 11, parte I).
Con ricorso congiunto depositato il 10.1.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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