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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4217/2024 promossa da
(C.F. ) nata ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SOPRANA CHIARA LUIGIA
RICORRENTE contro
C.F. nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MELE NICOLA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 30/01/2025, così chiedendo: Per_
“1) la figlia minore viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé le seguenti modalità: - a weekend alterni, dall'uscita da scuola sino alla domenica sera quando il padre riaccompagnerà la figlia presso la casa materna alle ore 20,30;
- nella settimana che cade con il weekend di competenza del padre, il martedì dal termine dell'attività
Per_ scolastica/extrascolastica sino alle ore 20,30 quando riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- nella settimana che cade con il weekend di competenza della madre, il martedì e il giovedì dal termine dell'attività scolastica/extrascolastica sino alle ore 20,30 quando la riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
le parti precisano che la minore trascorrerà il pranzo o la cena di Natale con il genitore non collocatario;
inoltre, nella settimana di competenza dell'altro genitore, quello non collocatario potrà accordarsi per incontrare la figlia, salva diversa disponibilità del genitore collocatario;
-nelle vacanze Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo delle vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
2) il sig. verserà alla madre, a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore Controparte_1
Per_
, un assegno di € 400,00 mensili, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, che verrà corrisposto entro il giorno quindici di ogni mese, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, da regolarsi secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
3) l'assegno unico familiare relativo alla figlia minore sarà interamente percepito dalla signora
; Parte_1
4) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2024 esponeva: di aver intrattenuto un rapporto di Parte_1
Per_ convivenza more uxorio con che da tale convivenza nasceva la figlia in data Controparte_1
12/07/2017; che l'unione si era progressivamente deteriorata;
che il rapporto nella coppia si faceva teso e difficile, soprattutto a fronte dell'atteggiamento prevaricatorio e aggressivo del resistente nei confronti della ricorrente e, alle volte, anche nei confronti della figlia. La ricorrente chiedeva, pertanto, in via preliminare e cautelare, che la figlia minore venisse affidata in via esclusiva alla madre con collocamento e residenza presso l'abitazione materna e con sospensione in via provvisoria degli incontri padre-figlia e con l'obbligo, in capo al resistente, di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via principale, chiedeva che la figlia minore venisse affidata in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione materna;
che venissero incaricati i Servizi Sociali competenti di valutare le capacità genitoriali del resistente e di regolamentare i rapporti di visita tra il padre e la figlia;
che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, chiedeva che la figlia minore venisse affidata in via Controparte_1 condivisa ad entrambi i genitori con residenza della stessa presso l'abitazione materna e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che venisse stabilito l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario della figlia minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede: a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 25/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4217/2024 promossa da
(C.F. ) nata ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. SOPRANA CHIARA LUIGIA
RICORRENTE contro
C.F. nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MELE NICOLA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 30/01/2025, così chiedendo: Per_
“1) la figlia minore viene affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé le seguenti modalità: - a weekend alterni, dall'uscita da scuola sino alla domenica sera quando il padre riaccompagnerà la figlia presso la casa materna alle ore 20,30;
- nella settimana che cade con il weekend di competenza del padre, il martedì dal termine dell'attività
Per_ scolastica/extrascolastica sino alle ore 20,30 quando riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- nella settimana che cade con il weekend di competenza della madre, il martedì e il giovedì dal termine dell'attività scolastica/extrascolastica sino alle ore 20,30 quando la riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
le parti precisano che la minore trascorrerà il pranzo o la cena di Natale con il genitore non collocatario;
inoltre, nella settimana di competenza dell'altro genitore, quello non collocatario potrà accordarsi per incontrare la figlia, salva diversa disponibilità del genitore collocatario;
-nelle vacanze Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo delle vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
2) il sig. verserà alla madre, a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore Controparte_1
Per_
, un assegno di € 400,00 mensili, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, che verrà corrisposto entro il giorno quindici di ogni mese, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, da regolarsi secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
3) l'assegno unico familiare relativo alla figlia minore sarà interamente percepito dalla signora
; Parte_1
4) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2024 esponeva: di aver intrattenuto un rapporto di Parte_1
Per_ convivenza more uxorio con che da tale convivenza nasceva la figlia in data Controparte_1
12/07/2017; che l'unione si era progressivamente deteriorata;
che il rapporto nella coppia si faceva teso e difficile, soprattutto a fronte dell'atteggiamento prevaricatorio e aggressivo del resistente nei confronti della ricorrente e, alle volte, anche nei confronti della figlia. La ricorrente chiedeva, pertanto, in via preliminare e cautelare, che la figlia minore venisse affidata in via esclusiva alla madre con collocamento e residenza presso l'abitazione materna e con sospensione in via provvisoria degli incontri padre-figlia e con l'obbligo, in capo al resistente, di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via principale, chiedeva che la figlia minore venisse affidata in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione materna;
che venissero incaricati i Servizi Sociali competenti di valutare le capacità genitoriali del resistente e di regolamentare i rapporti di visita tra il padre e la figlia;
che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, chiedeva che la figlia minore venisse affidata in via Controparte_1 condivisa ad entrambi i genitori con residenza della stessa presso l'abitazione materna e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che venisse stabilito l'obbligo in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento ordinario della figlia minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede: a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 25/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo