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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/06/2025, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10822/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10822/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catania, alla via Fichera n.12, presso lo studio degli Avv.ti Laura Rosaria Bonaccorso (C.F. ed Alberto Cozzo (C.F. ), i quali lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura. opponente contro C.F. , in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
c.f. , in persona del rappresentante legale pro tempore, assistita e difesa P.IVA_2 dall'Avv. ISIDORI GIADA (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso lo studio dell'avv. Angelo Sferlazzo in Catania, Viale Ionio n. 65. opposta e contro C.F. e P. IVA , e per essa proposto da CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.I. Parte_2
e C.F. , quale mandataria con rappresentanza in forza di P.IVA_4 P.IVA_5 procura per atto a rogito Notaio di Pordenone del 28.5.2021 (Rep. n. Persona_1
307819 – Fasc. n. 38576, registrato a Pordenone il 25.6.2021 al n. 10778 serie 1T) della società " C.F. , Controparte_4 P.IVA_6 quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di giusta CP_3 procura, rappresentata e difesa dall'Avv.to PRIVITERA SALVATORE (C.F.
), con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Catania, via C.F._5
Francesco Riso n. 95. opposta CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 10.2.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2115/2021 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 27.5.2021, all'interno del procedimento R.G. n. 6199/2021, notificato il 26.6.2021, con cui è stato ordinato a il pagamento della somma di € 8.856,27, oltre interessi Parte_1 e spese legali a favore di , in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
Ciò, a titolo di residuo non pagato del contratto di finanziamento n. 2675889, stipulato dall'opponente con (appartenente al Gruppo Banco Santander). Controparte_5
Come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, tale credito è divenuto oggetto di numerose cessioni pro soluto, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 del T.U.B, la penultima, nei confronti della società la quale ha dato il mandato di gestione del credito Controparte_2 a e, l'ultima, in data successiva all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 nei confronti della società CP_3
Il decreto ingiuntivo, emesso su ricorso di , nella qualità di mandataria di Controparte_1
non veniva opposto ai sensi dell'art. 645 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato Controparte_2 dello stesso, ed apposizione della formula esecutiva in data 22.12.2022.
Successivamente, in data 17.4.2023 veniva notificato a atto di pignoramento presso Parte_1 terzi, su istanza di per l'importo di € 15.446,80. CP_3
Nell'atto di citazione l'opponente eccepiva:
- mancanza di data certa del contratto di finanziamento prodotto;
- mancata notifica della cessione del credito e difetto di prova dell'inclusione del credito nelle cessioni intervenute nel tempo.
In particolare, rilevava che, non riscontrando il contratto di finanziamento de quo, aveva inoltrato domanda alla , avente ad oggetto “produzione degli estratti conto integrali di Controparte_1 rapporto” con PEC del 26.5.2023, rimasta senza esito.
Successivamente, in data 14.6.2023, aveva risposto che “il credito contestato Controparte_1 da parte del Sig. trae origine da un contratto di finanziamento n. 2675889 sottoscritto Parte_1 dal debitore con la società , interessato da molteplici cessioni e da ultimo Controparte_5 acquistato”, e che con contratto di cessione siglato in 08/06/2021 “quest'ultima ha a sua volta ceduto il credito controverso alla società alla quale la invitiamo a rivolgersi per tutte le Controparte_6 ulteriori necessità” (cfr. sub n. 8)
Rilevava poi, che, con propria comparsa depositata in seno al procedimento pignoratizio N.R.G. 1688/2023, aveva promosso opposizione agli atti esecutivi, decidendo di promuovere opposizione tardiva al prodromico decreto ingiuntivo 2115/2021 ex art. 650 c.p.c., posto che all'udienza del 15.9.2023 il Giudice dell'Esecuzione aveva così deciso: “ONERA il debitore, ai sensi della citata
pagina 2 di 5 pronunzia delle Sezioni Unite della Cassazione (ossia la n. 9479/2023), a proporre la detta tardiva opposizione innanzi al giudice del monitorio (translatio iudicii), entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza” (cfr. sub n. 12).
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: CONCLUSIONI Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: A) in via preliminare sospendere l'esecuzione del decreto ingiuntivo B) nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. decreto ingiuntivo N. 00002115/2021 dell'anno 2021 emesso dal Tribunale di Catania, per i motivi di cui in narrativa C) con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge o in subordine con compensazione delle spese del presente giudizio In via istruttoria, chiede ordinare a e l'esibizione di: ▪ estratto conto Controparte_3 Parte_2 integrale di rapporto relativo al contratto apparentemente sottoscritto con Controparte_5
▪ copia degli atti di erogazione relativi al contratto apparentemente sottoscritto con
[...]
▪ copia delle scritture di quietanza a saldo relative al contratto Controparte_5 apparentemente sottoscritto con ”. Controparte_5
Si costituiva in giudizio la quale, dopo aver riepilogato le cessioni del Controparte_1 credito che si erano succedute nel tempo, rilevava la propria carenza di legittimazione e di titolarità per due motivi:
- era una semplice mandataria della società (titolare del credito a Controparte_1 CP_2 seguito di contratto di cessione stipulato con IJDF);
- aveva ceduto il credito a CP_2 CP_3
Pertanto, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, risultava essere l'unico titolare del CP_3 credito, difatti, aveva, prima richiesto l'esecutorietà del titolo ex art. 647 c.p.c. e poi proceduto a richiedere il pignoramento presso terzi.
Rilevava poi che, non avendo l'opponente sollevato alcuna doglianza in merito alla abusività delle clausole contrattuali, l'opposizione doveva considerarsi inammissibile, dal momento che il Giudice dell'esecuzione aveva concesso il termine per proporre opposizione tardiva, esclusivamente per rilevare tale eccezione.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: “in via preliminare - dichiarare la carenza di legittimazione passiva e di titolarità di per tutti i motivi esposti con vittoria di spese e Controparte_1 compensi oltre accessori di legge;
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione ex adverso proposta per i motivi esposti in narrativa;
- rigettare la richiesta di sospensione della esecutività del titolo per tutti i motivi esposti;
in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto opposto;
in ogni caso,condannare controparte al rimborso delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Si costituiva, altresì, il quale dichiarava di essere divenuto titolare del credito, già CP_3 vantato da nei confronti di , a seguito di cessione, e che in data 2.3.2023 CP_2 Parte_1 aveva notificato atto di precetto, e successivamente richiesto il pignoramento presso terzi.
pagina 3 di 5 Rilevava che, in sede di opposizione all'esecuzione, il Giudice aveva avvertito il consumatore che, entro quaranta giorni da tale informazione, aveva facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 9479/2023.
Pertanto, non avendo l'opponente sollevato alcuna doglianza in merito alla abusività delle clausole contrattuali, l'opposizione doveva considerarsi inammissibile.
Concludeva dunque, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa - in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 2115/2021 per le argomentazioni sopra meglio esposte, stante l'assoluta inammissibilità della spiegata opposizione;
- sempre in via preliminare, nel merito, dichiarare inammissibile ed improcedibile la proposta opposizione, per le ragioni sopra meglio esposte;
- in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso promossa, poiché infondata in fatto ed in diritto, oltre che inammissibile ed improcedibile. Con condanna al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
All'esito della prima udienza del 26.2.2024, con ordinanza, veniva assegnato a parte opposta un termine per l'attivazione del procedimento di mediazione e rinviata l'udienza al 10.6.2024.
Di poi, depositava il verbale negativo di mediazione, datato 10.4.2024 e, CP_3 successivamente, all'udienza del 10.6.2024, si rinviava per le precisazioni delle conclusioni, all'udienza del 10.2.2025
Infine, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere rigettate per le ragioni che seguono.
-L'opponente ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. eccependo:
- mancanza di data certa del contratto di finanziamento prodotto;
- mancata notifica della cessione del credito e difetto di prova dell'inclusione del credito nelle cessioni intervenute nel tempo.
Si rammenta che l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è un rimedio previsto dall'art. 650 c.p.c., che consente al debitore di contestare un decreto ingiuntivo anche dopo la scadenza del termine ordinario di 40 giorni dalla notifica, solo in presenza di specifici presupposti, ossia:
-Irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo;
-Caso fortuito o forza maggiore, che abbiano impedito al debitore di avere tempestiva conoscenza del provvedimento.
Orbene, la sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha introdotto importanti principi in materia di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ed, in particolare, ha stabilito che, se un decreto ingiuntivo non opposto riguarda un contratto con un consumatore, ma non motiva esplicitamente sull'assenza di clausole abusive, il giudice dell'esecuzione deve verificare d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole.
pagina 4 di 5 Or, il Giudice dell'esecuzione è tenuto ad informare le parti dell'esito del controllo svolto ed avverte il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Alla luce di tale pronuncia, il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa all'interno del giudizio di opposizione n. 1688/2023 r.g.e. azionato da , ha correttamente informato Parte_1 l'opponente/consumatore, della possibilità di proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo prodromico entro 40 giorni, esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole che incidono sul credito oggetto dell'ingiunzione.
Posto che l'opposizione tardiva de quo non verte sulla tematica relativa all'abusiva inclusione di clausole vessatorie all'interno del contratto, né sui motivi di cui all'art. 650 c.p.c., va dichiarata inammissibile e, dunque, va rigettata.
Per completezza, si rileva che il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge, ha acquisito efficacia di giudicato
In particolare, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8937/2024 ha ribadito il principio per cui un decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato, non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, pertanto, la questione della legittimazione attiva è coperta dal giudicato e non può essere più contestata nel merito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di che liquida rispettivamente in € 1.651,00 a titolo di compensi, oltre alle spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di che liquida rispettivamente in € 1.651,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali CP_3 al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 14 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10822/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catania, alla via Fichera n.12, presso lo studio degli Avv.ti Laura Rosaria Bonaccorso (C.F. ed Alberto Cozzo (C.F. ), i quali lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura. opponente contro C.F. , in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
c.f. , in persona del rappresentante legale pro tempore, assistita e difesa P.IVA_2 dall'Avv. ISIDORI GIADA (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso lo studio dell'avv. Angelo Sferlazzo in Catania, Viale Ionio n. 65. opposta e contro C.F. e P. IVA , e per essa proposto da CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.I. Parte_2
e C.F. , quale mandataria con rappresentanza in forza di P.IVA_4 P.IVA_5 procura per atto a rogito Notaio di Pordenone del 28.5.2021 (Rep. n. Persona_1
307819 – Fasc. n. 38576, registrato a Pordenone il 25.6.2021 al n. 10778 serie 1T) della società " C.F. , Controparte_4 P.IVA_6 quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di giusta CP_3 procura, rappresentata e difesa dall'Avv.to PRIVITERA SALVATORE (C.F.
), con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Catania, via C.F._5
Francesco Riso n. 95. opposta CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 10.2.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2115/2021 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 27.5.2021, all'interno del procedimento R.G. n. 6199/2021, notificato il 26.6.2021, con cui è stato ordinato a il pagamento della somma di € 8.856,27, oltre interessi Parte_1 e spese legali a favore di , in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
Ciò, a titolo di residuo non pagato del contratto di finanziamento n. 2675889, stipulato dall'opponente con (appartenente al Gruppo Banco Santander). Controparte_5
Come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, tale credito è divenuto oggetto di numerose cessioni pro soluto, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 del T.U.B, la penultima, nei confronti della società la quale ha dato il mandato di gestione del credito Controparte_2 a e, l'ultima, in data successiva all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 nei confronti della società CP_3
Il decreto ingiuntivo, emesso su ricorso di , nella qualità di mandataria di Controparte_1
non veniva opposto ai sensi dell'art. 645 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato Controparte_2 dello stesso, ed apposizione della formula esecutiva in data 22.12.2022.
Successivamente, in data 17.4.2023 veniva notificato a atto di pignoramento presso Parte_1 terzi, su istanza di per l'importo di € 15.446,80. CP_3
Nell'atto di citazione l'opponente eccepiva:
- mancanza di data certa del contratto di finanziamento prodotto;
- mancata notifica della cessione del credito e difetto di prova dell'inclusione del credito nelle cessioni intervenute nel tempo.
In particolare, rilevava che, non riscontrando il contratto di finanziamento de quo, aveva inoltrato domanda alla , avente ad oggetto “produzione degli estratti conto integrali di Controparte_1 rapporto” con PEC del 26.5.2023, rimasta senza esito.
Successivamente, in data 14.6.2023, aveva risposto che “il credito contestato Controparte_1 da parte del Sig. trae origine da un contratto di finanziamento n. 2675889 sottoscritto Parte_1 dal debitore con la società , interessato da molteplici cessioni e da ultimo Controparte_5 acquistato”, e che con contratto di cessione siglato in 08/06/2021 “quest'ultima ha a sua volta ceduto il credito controverso alla società alla quale la invitiamo a rivolgersi per tutte le Controparte_6 ulteriori necessità” (cfr. sub n. 8)
Rilevava poi, che, con propria comparsa depositata in seno al procedimento pignoratizio N.R.G. 1688/2023, aveva promosso opposizione agli atti esecutivi, decidendo di promuovere opposizione tardiva al prodromico decreto ingiuntivo 2115/2021 ex art. 650 c.p.c., posto che all'udienza del 15.9.2023 il Giudice dell'Esecuzione aveva così deciso: “ONERA il debitore, ai sensi della citata
pagina 2 di 5 pronunzia delle Sezioni Unite della Cassazione (ossia la n. 9479/2023), a proporre la detta tardiva opposizione innanzi al giudice del monitorio (translatio iudicii), entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza” (cfr. sub n. 12).
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: CONCLUSIONI Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: A) in via preliminare sospendere l'esecuzione del decreto ingiuntivo B) nel merito, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. decreto ingiuntivo N. 00002115/2021 dell'anno 2021 emesso dal Tribunale di Catania, per i motivi di cui in narrativa C) con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge o in subordine con compensazione delle spese del presente giudizio In via istruttoria, chiede ordinare a e l'esibizione di: ▪ estratto conto Controparte_3 Parte_2 integrale di rapporto relativo al contratto apparentemente sottoscritto con Controparte_5
▪ copia degli atti di erogazione relativi al contratto apparentemente sottoscritto con
[...]
▪ copia delle scritture di quietanza a saldo relative al contratto Controparte_5 apparentemente sottoscritto con ”. Controparte_5
Si costituiva in giudizio la quale, dopo aver riepilogato le cessioni del Controparte_1 credito che si erano succedute nel tempo, rilevava la propria carenza di legittimazione e di titolarità per due motivi:
- era una semplice mandataria della società (titolare del credito a Controparte_1 CP_2 seguito di contratto di cessione stipulato con IJDF);
- aveva ceduto il credito a CP_2 CP_3
Pertanto, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, risultava essere l'unico titolare del CP_3 credito, difatti, aveva, prima richiesto l'esecutorietà del titolo ex art. 647 c.p.c. e poi proceduto a richiedere il pignoramento presso terzi.
Rilevava poi che, non avendo l'opponente sollevato alcuna doglianza in merito alla abusività delle clausole contrattuali, l'opposizione doveva considerarsi inammissibile, dal momento che il Giudice dell'esecuzione aveva concesso il termine per proporre opposizione tardiva, esclusivamente per rilevare tale eccezione.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: “in via preliminare - dichiarare la carenza di legittimazione passiva e di titolarità di per tutti i motivi esposti con vittoria di spese e Controparte_1 compensi oltre accessori di legge;
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione ex adverso proposta per i motivi esposti in narrativa;
- rigettare la richiesta di sospensione della esecutività del titolo per tutti i motivi esposti;
in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto opposto;
in ogni caso,condannare controparte al rimborso delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Si costituiva, altresì, il quale dichiarava di essere divenuto titolare del credito, già CP_3 vantato da nei confronti di , a seguito di cessione, e che in data 2.3.2023 CP_2 Parte_1 aveva notificato atto di precetto, e successivamente richiesto il pignoramento presso terzi.
pagina 3 di 5 Rilevava che, in sede di opposizione all'esecuzione, il Giudice aveva avvertito il consumatore che, entro quaranta giorni da tale informazione, aveva facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 9479/2023.
Pertanto, non avendo l'opponente sollevato alcuna doglianza in merito alla abusività delle clausole contrattuali, l'opposizione doveva considerarsi inammissibile.
Concludeva dunque, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa - in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 2115/2021 per le argomentazioni sopra meglio esposte, stante l'assoluta inammissibilità della spiegata opposizione;
- sempre in via preliminare, nel merito, dichiarare inammissibile ed improcedibile la proposta opposizione, per le ragioni sopra meglio esposte;
- in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso promossa, poiché infondata in fatto ed in diritto, oltre che inammissibile ed improcedibile. Con condanna al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
All'esito della prima udienza del 26.2.2024, con ordinanza, veniva assegnato a parte opposta un termine per l'attivazione del procedimento di mediazione e rinviata l'udienza al 10.6.2024.
Di poi, depositava il verbale negativo di mediazione, datato 10.4.2024 e, CP_3 successivamente, all'udienza del 10.6.2024, si rinviava per le precisazioni delle conclusioni, all'udienza del 10.2.2025
Infine, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere rigettate per le ragioni che seguono.
-L'opponente ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. eccependo:
- mancanza di data certa del contratto di finanziamento prodotto;
- mancata notifica della cessione del credito e difetto di prova dell'inclusione del credito nelle cessioni intervenute nel tempo.
Si rammenta che l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è un rimedio previsto dall'art. 650 c.p.c., che consente al debitore di contestare un decreto ingiuntivo anche dopo la scadenza del termine ordinario di 40 giorni dalla notifica, solo in presenza di specifici presupposti, ossia:
-Irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo;
-Caso fortuito o forza maggiore, che abbiano impedito al debitore di avere tempestiva conoscenza del provvedimento.
Orbene, la sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha introdotto importanti principi in materia di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ed, in particolare, ha stabilito che, se un decreto ingiuntivo non opposto riguarda un contratto con un consumatore, ma non motiva esplicitamente sull'assenza di clausole abusive, il giudice dell'esecuzione deve verificare d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole.
pagina 4 di 5 Or, il Giudice dell'esecuzione è tenuto ad informare le parti dell'esito del controllo svolto ed avverte il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Alla luce di tale pronuncia, il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa all'interno del giudizio di opposizione n. 1688/2023 r.g.e. azionato da , ha correttamente informato Parte_1 l'opponente/consumatore, della possibilità di proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo prodromico entro 40 giorni, esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole che incidono sul credito oggetto dell'ingiunzione.
Posto che l'opposizione tardiva de quo non verte sulla tematica relativa all'abusiva inclusione di clausole vessatorie all'interno del contratto, né sui motivi di cui all'art. 650 c.p.c., va dichiarata inammissibile e, dunque, va rigettata.
Per completezza, si rileva che il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge, ha acquisito efficacia di giudicato
In particolare, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8937/2024 ha ribadito il principio per cui un decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato, non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, pertanto, la questione della legittimazione attiva è coperta dal giudicato e non può essere più contestata nel merito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di che liquida rispettivamente in € 1.651,00 a titolo di compensi, oltre alle spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di che liquida rispettivamente in € 1.651,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali CP_3 al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 14 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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