Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 5111
CASS
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Accolto
    Responsabilità del custode per la cosa fonte di danno

    La Corte d'Appello ha ritenuto il ricorrente (IU RI) custode dell'area demaniale e dei manufatti in essa presenti, inclusa la struttura gonfiabile, in quanto titolare della concessione demaniale e responsabile delle formalità tecnico-amministrative, nonostante la cessione d'esercizio a terzi. La responsabilità del custode è di natura oggettiva, fondata sul nesso causale tra la cosa e il danno, e non è esclusa dalla circostanza che la struttura gonfiabile fosse stata acquistata da terzi, essendo essa stabilmente inserita nell'area di concessione e funzionale all'attività balneare.

  • Rigettato
    Accettazione del rischio da parte del danneggiato

    La Corte d'Appello ha ritenuto che non sussistesse un rischio elettivo o un concorso di colpa del danneggiato, in quanto mancava un'adeguata informativa sui rischi e la consapevolezza della durezza del suolo non era sufficiente a rappresentare i rischi di lesioni gravi. Inoltre, la Corte ha evidenziato che i gestori erano consapevoli del divieto per gli ultradodicenni, della mancata fornitura dei caschi e dell'assenza di istruzioni. La Corte ha inoltre rilevato la doppia conformità delle decisioni di merito sull'esclusione del concorso di colpa del danneggiato, rendendo inammissibile il motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 5111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5111
    Data del deposito : 6 marzo 2026

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