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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/03/2024, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dell'odierna udienza di comparizione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2581/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
PISCITELLI MAURIZIO
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.11.2023 il ricorrente indicata o in epigrafe adiva Codesto
Tribunale chiedendo di “Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 18.01.2021 al 31.03.2021 che prevedeva il rimborso chilometrico in favore del ricorrente per utilizzo della propria autovettura per recarsi da Isola di Capo Rizzuto sul cantiere per la Org_1 pulizia degli uffici di competenza del Comune di -Accertare che la somma dovuta dalla resistente Org_1
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, a titolo di rimborso, secondo le tariffe ACI Controparte_2 applicabili per l'anno 2021, ammonta ad € 721,05 calcolata sulla base dei chilometri percorsi, ricavati dal prodotto tra la distanza tra Isola di Capo Rizzuto alla via Trieste (residenza di ) e Parte_1 Org_1 centro (uffici comunali) e ritorno per tutta la durata del rapporto di lavoro gg 55 -condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Fissata l'udienza di comparizione non si costituiva in giudizio la parte convenuta.
Nessuno compariva all'odierna udienza di discussione, nonostante la regolare notifica del decreto di fissazione d'udienza. ***
Il ricorso è improcedibile.
Parte ricorrente non è comparsa all'udienza odierna e non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è per altro costituita in giudizio.
Come noto, nelle controversie soggette al rito del lavoro, cfr. Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003
n. 3251, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno evidenziato che la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che – sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435
c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza”.
Escludendo, pertanto, la possibilità di sanare l'omissione della notifica del ricorso (nella fattispecie di appello, ma nella sentenza si fa espresso riferimento anche alle ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo o a cartella esattoriale) la Suprema Corte conclude per l'inefficacia del ricorso medesimo con conseguente dichiarazione di improcedibilità dello stesso.
Pertanto, a fronte della omessa notifica del ricorso lo scrivente giudice non potrebbe concedere ulteriore termine ai sensi del terzo comma dell'art. 291 c.p.c. in mancanza di prova che la notifica sia stata quanto meno tentata.
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza
n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non avendo parte ricorrente neppure avanzato istanza in tal senso.
Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2581/2023, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo
- nulla sulle spese
Crotone, 19/03/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei