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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria d'Impresa, n. 8433/2022, pubblicata il 27 settembre 2022, iscritto al n. 4784/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione con ordinanza depositata il
5 dicembre 2024 e comunicata alle parti il 6 dicembre 2024 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede legale in Sarno (SA), alla Via Matteotti Parte_1 P.IVA_1
n. 21, costituitasi in persona del dr. , dichiaratosi suo amministratore unico, e CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti (codice fiscale ) e Parte_2 C.F._1
(codice fiscale - appellante - Parte_3 C.F._2
E il (codice fiscale , costituitosi in persona Controparte_2 P.IVA_2
della Dirigente pro tempore dell'Avvocatura Comunale, dr.ssa Loredana Lattene, e rappresen- tato e difeso dalle avv.te Maria Antonella Verde (codice fiscale e Giu- C.F._3
seppina Moccia (codice fiscale - appellato - C.F._4
I. PREMESSE
I.1.1. Con una citazione notificata al il 22 ottobre Controparte_2
2019, la – che dal 1° dicembre 2015 al 31 luglio 2017 aveva svolto il servizio di Parte_1
igiene urbana di cui il suddetto Comune gli aveva affidato l'appalto, in via provvisoria ed urgente, con l'ordinanza del suo Commissario prefettizio n. 4 del 30 novembre 2015, regolandolo poi, in
N. 4784/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 6 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
via definitiva, con un contratto stipulato il 20 gennaio 2016 – adiva la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli al fine di ottenere (a) l'accertamento del proprio diritto di ottenere dalla stazione appaltante, in forza della responsabilità solidale di quest'ultima pre- vista dall'art. 29, co. 2, del d.lgs. 276/2003, il pagamento dei costi sostenuti per aver dovuto, in adempimento della cd. clausola sociale contenuta nell'art. 38 del capitolato speciale dell'ap- palto e negli artt. 4 e 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria allora vigente, assumere e tenere alle proprie dipendenze 10 lavoratori in più rispetto ai 154 previsti dal quadro economico generale predisposto per l'affidamento del servizio e (b) la conseguente condanna del convenuto a pagarle, per i maggiori costi da essa sostenuti, la «somma di € CP_2
448.511,93 oltre iva oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02, dalla richiesta ovvero in via gradata dalla domanda», ovvero la «maggiore o minore somma» ritenuta giusta dal Giudice adìto, o, c) in via meramente subordinata, a pagarle la medesima somma «a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.».
I.1.2. Il Giudice di prime cure, però, con la sua sentenza n. 8433/2022, pubblicata il 27 settembre 2022, rigettava tale domanda affermando, in sostanza, che la mediante la Pt_1
sottoscrizione di un verbale redatto il 1° dicembre 2015, aveva consapevolmente accettato di eseguire l'appalto affidatole senza riservarsi di chiedere un aumento del relativo corrispettivo, nonostante l'obbligo di assumere 10 lavoratori in più di quelli previsti, e che pertanto il CP_2
appaltante non poteva essere considerato inadempiente ai propri obblighi contrattuali ed ag- giungendo che, «per giurisprudenza consolidata», l'art. 29, co. 2, del d.lgs. 276/2003 non è ap- plicabile agli appalti pubblici.
I.2.1. Con una citazione notificata alla controparte l'11 novembre 2022, la p- Parte_4
pellava quindi avverso detta sentenza (per quel che risulta, non notificata) alla Sezione Specia- lizzata in materia d'Impresa di questa Corte sulla base di tre motivi, intitolati, rispettivamente:
«
1- OMESSA VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E, IN OGNI
CASO, PRECONTRATTUALE DELLA STAZIONE APPALTANTE – IL PRECEDENTE IN TERMINI
COSTITUITO DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 8031 DEL 12/09/2019»;
«
2- L'OBBLIGO DI ASSUNZIONE IN FORZA DELLA CLAUSOLA SOCIALE DA PARTE
DELLA ; Parte_1
N. 4784/2022 r.g.aa.cc. c. Comune di Pag. 2 di 6 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
«
3- OMESSO ESAME E OMESSA VALORIZAZIONE DELLA PECULIARITÀ E IMPOR-
TANZA DELLA CD. “CLAUSOLA SOCIALE” NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AD EVI-
DENZA PUBBLICA DE QUA, TANTO NELLA FASE PREPARATORIA DEL BANDO DI GARA,
QUANTO IN QUELLA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, PRIMA, E DELLA ESECUZIONE
DEL CONTRATTO POI – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115-116 CPC E 1362 C.C. PER ERRATA VA-
LUTAZIONE E INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 20 E 38 DEL CSA».
Ha poi aggiunto che i danni da essa patiti a causa della violazione da parte del CP_2
appaltante degli obblighi contrattuali o precontrattuali sullo stesso incombenti erano aumentati di 47.372,00 € per effetto delle sentenze del Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice del lavoro, nn. 845/2020 e 7/2022, con le quali era stata condannata a pagare ai 10 lavoratori da essa assunti in più rispetto a quelli previsti le somme a loro spettanti in conseguenza dell'ac- certamento del loro diritto all'inquadramento in un superiore livello retributivo e le spese pro- cessuali.
Sicché ha concluso il suo appello chiedendo a questa Corte di (a) accertare il suo diritto di ottenere il «pagamento dei costi sostenuti a causa dell'assunzione di n. 10 lavoratori in più rispetto a quanto previsto dal quadro economico sottoscritto e regolante il contratto di appalto» da essa concluso con il e, (b) per l'effetto, di condannare Controparte_2 CP_2
tale a pagarle la somma di «€ 495.883,93 (di cui € 448.511,96 per i titoli già indicati in CP_2
primo grado ed € 47.372,00 per le sopraggiunte sentenze del Tribunale di Torre Annunziata» sopra indicate) «oltre iva e interessi moratori ex d.lgs. 231/02, oltre euro 7mila ed oltre acces- sori per spese legali», «dalla richiesta ovvero in via gradata dalla domanda, per i maggiori oneri sostenuti […] per le motivazioni indicate in primo grado e nel presente atto» ovvero la «maggiore
o minore somma» ritenuta giusta o, (c) «in via meramente subordinata», la «somma di €
502.883,93, oltre iva oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02» ovvero la «maggiore o minore somma» ritenuta giusta, «a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.».
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 24 febbraio 2023, il Comune appellato ha contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne ha quindi, per quel che qui ancora ri- leva, chiesto il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le conclusioni da loro rispettivamente
N. 4784/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 6 Parte_1 Controparte_2 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
formulate con i primi atti difensivi del processo di secondo grado.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. La con i tre motivi del suo appello – che conviene esaminare congiunta- Pt_1
mente, data la loro interconnessione – sostiene, in buona sostanza, che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere non sussistente alcuna responsabilità contrattuale o, quanto meno, pre- contrattuale nei suoi confronti del appellato. CP_2
La doglianza è però in parte inammissibile e in parte infondata.
Invero, sotto il primo profilo, va osservato che la per tutto il corso del processo di Pt_1
primo grado, non ha mai fondato le sue richieste conclusive sull'allegazione di una qualche forma di responsabilità precontrattuale nei propri confronti del Controparte_2
, avendone sempre invocato la responsabilità nei propri confronti a titolo di responsabilità
[...]
contrattuale o, in subordine, «di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.».
Peraltro, come correttamente in parte rilevato dal primo Giudice, la medesima società, allorché, il 1° dicembre 2015, sottoscrisse il cd. verbale di passaggio di cantiere in suo favore da parte della precedente appaltatrice del servizio di igiene urbana del Comune CP_3
di , dichiarò che avrebbe proceduto ad assumere alle proprie dipen- Controparte_2
denze, in ottemperanza di quanto stabilito dall'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria all'epoca vigente, anche i 10 lavoratori in più rispetto a quelli previsti dalla docu- mentazione della gara d'appalto, «riservandosi, tuttavia, di effettuare, previa consegna della do- cumentazione di rito, le necessarie ed opportune verifiche e di, successivamente, relazionare all'Amministrazione Comunale», senza chiedere né riservarsi di chiedere il rimborso dei mag- giori oneri che avrebbe dovuto conseguentemente sostenere o un qualche aumento del corri- spettivo dell'appalto; ciò che non fece nemmeno il 20 gennaio 2016, in occasione della stipula del contratto d'appalto, sottoscrivendo il quale accettò il corrispettivo di 752.388,64 €, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e agli oneri di sicurezza, verso il quale il servizio le era stato affidato, né per tutto il successivo anno.
Infatti, per quel che risulta dai documenti prodotti dalle parti, solo il 9 febbraio 2017, la inviò al una nota con la quale (ad appalto ormai concluso, secondo quanto si Pt_1 CP_2
afferma nella medesima nota) chiese, per la prima volta, all'ente pubblico appaltante di pagarle
N. 4784/2022 r.g.aa.cc. c. Comune di Pag. 4 di 6 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA IANA CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
il complessivo importo di 492.226,00 €, oltre all'imposta sul valore aggiunto, per i maggiori oneri che essa sosteneva di aver sostenuto dal 2 dicembre 2015 al 31 gennaio 2017 per aver assunto alle proprie dipendenze i suddetti 10 lavoratori.
Va pertanto escluso che il sia venuto meno ai propri Controparte_2
obblighi di correttezza e buona fede precontrattuali.
Anche alla luce dell'evidenziato comportamento della a però escluso anche che Pt_1
il appaltante sia venuto meno a qualche suo obbligo contrattuale. CP_2
Né il contratto d'appalto, né i principi generali cui dovevano conformarsi le parti nella sua interpretazione ed esecuzione, né una qualche speciale previsione normativa riguardanti i contratti pubblici di appalto, imponevano infatti al predetto di ristorare in qualche CP_2
modo la dei maggiori costi da quest'ultima sopportati a causa dell'assunzione alle pro- Pt_1
prie dipendenze dei suddetti 10 lavoratori.
II.2. Quanto poi alla subordinata domanda della volta ad ottenere la condanna Pt_1
della controparte a titolo di «indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.», evidente è la sua inam- missibilità.
Il Giudice di prime cure ha infatti del tutto omesso di pronunciarsi su di essa, sicché la avrebbe potuto riproporla soltanto denunciando contestualmente, con uno specifico Pt_1
motivo d'appello, il contrasto in parte qua della sentenza appellata con il principio di corrispon- denza tra il chiesto e il pronunciato (cfr. Cass. 2855/2016).
II.3. L'appello in esame va pertanto in definitiva rigettato, con la conseguente conferma della sentenza appellata.
II.4. Segue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo di secondo grado, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli av- vocati, a partire da quello del valore della controversia, che, ragguagliato al quantum disputa- tum, va collocato, tenendo conto anche degli interessi richiesti dall'appellante maturati in data anteriore a quella della proposizione dell'appello, nello scaglione da 520.000,01 a
N. 4784/2022 r.g.aa.cc. c. Comune di Pag. 5 di 6 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITAL Pt_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
1.000.000,00 €.
II.5. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appel- lante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Na- poli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, n. 8433/2022, pubblicata il 27 settembre
2022, proposto dalla contro il l'11 novembre Parte_1 Controparte_2 CP_2
2022:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna la società appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 20.700,00 €, di cui 18.000,00 € per il totale dei compensi e 2.700,00 € per le spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 4784/2022 r.g.aa.cc. c. Comune di Pag. 6 di 6 Parte_1 Controparte_2
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria d'Impresa, n. 8433/2022, pubblicata il 27 settembre 2022, iscritto al n. 4784/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione con ordinanza depositata il
5 dicembre 2024 e comunicata alle parti il 6 dicembre 2024 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede legale in Sarno (SA), alla Via Matteotti Parte_1 P.IVA_1
n. 21, costituitasi in persona del dr. , dichiaratosi suo amministratore unico, e CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti (codice fiscale ) e Parte_2 C.F._1
(codice fiscale - appellante - Parte_3 C.F._2
E il (codice fiscale , costituitosi in persona Controparte_2 P.IVA_2
della Dirigente pro tempore dell'Avvocatura Comunale, dr.ssa Loredana Lattene, e rappresen- tato e difeso dalle avv.te Maria Antonella Verde (codice fiscale e Giu- C.F._3
seppina Moccia (codice fiscale - appellato - C.F._4
I. PREMESSE
I.1.1. Con una citazione notificata al il 22 ottobre Controparte_2
2019, la – che dal 1° dicembre 2015 al 31 luglio 2017 aveva svolto il servizio di Parte_1
igiene urbana di cui il suddetto Comune gli aveva affidato l'appalto, in via provvisoria ed urgente, con l'ordinanza del suo Commissario prefettizio n. 4 del 30 novembre 2015, regolandolo poi, in
N. 4784/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 6 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
via definitiva, con un contratto stipulato il 20 gennaio 2016 – adiva la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Napoli al fine di ottenere (a) l'accertamento del proprio diritto di ottenere dalla stazione appaltante, in forza della responsabilità solidale di quest'ultima pre- vista dall'art. 29, co. 2, del d.lgs. 276/2003, il pagamento dei costi sostenuti per aver dovuto, in adempimento della cd. clausola sociale contenuta nell'art. 38 del capitolato speciale dell'ap- palto e negli artt. 4 e 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria allora vigente, assumere e tenere alle proprie dipendenze 10 lavoratori in più rispetto ai 154 previsti dal quadro economico generale predisposto per l'affidamento del servizio e (b) la conseguente condanna del convenuto a pagarle, per i maggiori costi da essa sostenuti, la «somma di € CP_2
448.511,93 oltre iva oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02, dalla richiesta ovvero in via gradata dalla domanda», ovvero la «maggiore o minore somma» ritenuta giusta dal Giudice adìto, o, c) in via meramente subordinata, a pagarle la medesima somma «a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.».
I.1.2. Il Giudice di prime cure, però, con la sua sentenza n. 8433/2022, pubblicata il 27 settembre 2022, rigettava tale domanda affermando, in sostanza, che la mediante la Pt_1
sottoscrizione di un verbale redatto il 1° dicembre 2015, aveva consapevolmente accettato di eseguire l'appalto affidatole senza riservarsi di chiedere un aumento del relativo corrispettivo, nonostante l'obbligo di assumere 10 lavoratori in più di quelli previsti, e che pertanto il CP_2
appaltante non poteva essere considerato inadempiente ai propri obblighi contrattuali ed ag- giungendo che, «per giurisprudenza consolidata», l'art. 29, co. 2, del d.lgs. 276/2003 non è ap- plicabile agli appalti pubblici.
I.2.1. Con una citazione notificata alla controparte l'11 novembre 2022, la p- Parte_4
pellava quindi avverso detta sentenza (per quel che risulta, non notificata) alla Sezione Specia- lizzata in materia d'Impresa di questa Corte sulla base di tre motivi, intitolati, rispettivamente:
«
1- OMESSA VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE E, IN OGNI
CASO, PRECONTRATTUALE DELLA STAZIONE APPALTANTE – IL PRECEDENTE IN TERMINI
COSTITUITO DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 8031 DEL 12/09/2019»;
«
2- L'OBBLIGO DI ASSUNZIONE IN FORZA DELLA CLAUSOLA SOCIALE DA PARTE
DELLA ; Parte_1
N. 4784/2022 r.g.aa.cc. c. Comune di Pag. 2 di 6 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
«
3- OMESSO ESAME E OMESSA VALORIZAZIONE DELLA PECULIARITÀ E IMPOR-
TANZA DELLA CD. “CLAUSOLA SOCIALE” NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AD EVI-
DENZA PUBBLICA DE QUA, TANTO NELLA FASE PREPARATORIA DEL BANDO DI GARA,
QUANTO IN QUELLA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, PRIMA, E DELLA ESECUZIONE
DEL CONTRATTO POI – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115-116 CPC E 1362 C.C. PER ERRATA VA-
LUTAZIONE E INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 20 E 38 DEL CSA».
Ha poi aggiunto che i danni da essa patiti a causa della violazione da parte del CP_2
appaltante degli obblighi contrattuali o precontrattuali sullo stesso incombenti erano aumentati di 47.372,00 € per effetto delle sentenze del Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice del lavoro, nn. 845/2020 e 7/2022, con le quali era stata condannata a pagare ai 10 lavoratori da essa assunti in più rispetto a quelli previsti le somme a loro spettanti in conseguenza dell'ac- certamento del loro diritto all'inquadramento in un superiore livello retributivo e le spese pro- cessuali.
Sicché ha concluso il suo appello chiedendo a questa Corte di (a) accertare il suo diritto di ottenere il «pagamento dei costi sostenuti a causa dell'assunzione di n. 10 lavoratori in più rispetto a quanto previsto dal quadro economico sottoscritto e regolante il contratto di appalto» da essa concluso con il e, (b) per l'effetto, di condannare Controparte_2 CP_2
tale a pagarle la somma di «€ 495.883,93 (di cui € 448.511,96 per i titoli già indicati in CP_2
primo grado ed € 47.372,00 per le sopraggiunte sentenze del Tribunale di Torre Annunziata» sopra indicate) «oltre iva e interessi moratori ex d.lgs. 231/02, oltre euro 7mila ed oltre acces- sori per spese legali», «dalla richiesta ovvero in via gradata dalla domanda, per i maggiori oneri sostenuti […] per le motivazioni indicate in primo grado e nel presente atto» ovvero la «maggiore
o minore somma» ritenuta giusta o, (c) «in via meramente subordinata», la «somma di €
502.883,93, oltre iva oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02» ovvero la «maggiore o minore somma» ritenuta giusta, «a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.».
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 24 febbraio 2023, il Comune appellato ha contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne ha quindi, per quel che qui ancora ri- leva, chiesto il rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le conclusioni da loro rispettivamente
N. 4784/2022 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 6 Parte_1 Controparte_2 CP_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
formulate con i primi atti difensivi del processo di secondo grado.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. La con i tre motivi del suo appello – che conviene esaminare congiunta- Pt_1
mente, data la loro interconnessione – sostiene, in buona sostanza, che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere non sussistente alcuna responsabilità contrattuale o, quanto meno, pre- contrattuale nei suoi confronti del appellato. CP_2
La doglianza è però in parte inammissibile e in parte infondata.
Invero, sotto il primo profilo, va osservato che la per tutto il corso del processo di Pt_1
primo grado, non ha mai fondato le sue richieste conclusive sull'allegazione di una qualche forma di responsabilità precontrattuale nei propri confronti del Controparte_2
, avendone sempre invocato la responsabilità nei propri confronti a titolo di responsabilità
[...]
contrattuale o, in subordine, «di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.».
Peraltro, come correttamente in parte rilevato dal primo Giudice, la medesima società, allorché, il 1° dicembre 2015, sottoscrisse il cd. verbale di passaggio di cantiere in suo favore da parte della precedente appaltatrice del servizio di igiene urbana del Comune CP_3
di , dichiarò che avrebbe proceduto ad assumere alle proprie dipen- Controparte_2
denze, in ottemperanza di quanto stabilito dall'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria all'epoca vigente, anche i 10 lavoratori in più rispetto a quelli previsti dalla docu- mentazione della gara d'appalto, «riservandosi, tuttavia, di effettuare, previa consegna della do- cumentazione di rito, le necessarie ed opportune verifiche e di, successivamente, relazionare all'Amministrazione Comunale», senza chiedere né riservarsi di chiedere il rimborso dei mag- giori oneri che avrebbe dovuto conseguentemente sostenere o un qualche aumento del corri- spettivo dell'appalto; ciò che non fece nemmeno il 20 gennaio 2016, in occasione della stipula del contratto d'appalto, sottoscrivendo il quale accettò il corrispettivo di 752.388,64 €, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e agli oneri di sicurezza, verso il quale il servizio le era stato affidato, né per tutto il successivo anno.
Infatti, per quel che risulta dai documenti prodotti dalle parti, solo il 9 febbraio 2017, la inviò al una nota con la quale (ad appalto ormai concluso, secondo quanto si Pt_1 CP_2
afferma nella medesima nota) chiese, per la prima volta, all'ente pubblico appaltante di pagarle
N. 4784/2022 r.g.aa.cc. c. Comune di Pag. 4 di 6 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA IANA CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
il complessivo importo di 492.226,00 €, oltre all'imposta sul valore aggiunto, per i maggiori oneri che essa sosteneva di aver sostenuto dal 2 dicembre 2015 al 31 gennaio 2017 per aver assunto alle proprie dipendenze i suddetti 10 lavoratori.
Va pertanto escluso che il sia venuto meno ai propri Controparte_2
obblighi di correttezza e buona fede precontrattuali.
Anche alla luce dell'evidenziato comportamento della a però escluso anche che Pt_1
il appaltante sia venuto meno a qualche suo obbligo contrattuale. CP_2
Né il contratto d'appalto, né i principi generali cui dovevano conformarsi le parti nella sua interpretazione ed esecuzione, né una qualche speciale previsione normativa riguardanti i contratti pubblici di appalto, imponevano infatti al predetto di ristorare in qualche CP_2
modo la dei maggiori costi da quest'ultima sopportati a causa dell'assunzione alle pro- Pt_1
prie dipendenze dei suddetti 10 lavoratori.
II.2. Quanto poi alla subordinata domanda della volta ad ottenere la condanna Pt_1
della controparte a titolo di «indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.», evidente è la sua inam- missibilità.
Il Giudice di prime cure ha infatti del tutto omesso di pronunciarsi su di essa, sicché la avrebbe potuto riproporla soltanto denunciando contestualmente, con uno specifico Pt_1
motivo d'appello, il contrasto in parte qua della sentenza appellata con il principio di corrispon- denza tra il chiesto e il pronunciato (cfr. Cass. 2855/2016).
II.3. L'appello in esame va pertanto in definitiva rigettato, con la conseguente conferma della sentenza appellata.
II.4. Segue, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo di secondo grado, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli av- vocati, a partire da quello del valore della controversia, che, ragguagliato al quantum disputa- tum, va collocato, tenendo conto anche degli interessi richiesti dall'appellante maturati in data anteriore a quella della proposizione dell'appello, nello scaglione da 520.000,01 a
N. 4784/2022 r.g.aa.cc. c. Comune di Pag. 5 di 6 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITAL Pt_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
1.000.000,00 €.
II.5. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appel- lante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Na- poli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, n. 8433/2022, pubblicata il 27 settembre
2022, proposto dalla contro il l'11 novembre Parte_1 Controparte_2 CP_2
2022:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna la società appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 20.700,00 €, di cui 18.000,00 € per il totale dei compensi e 2.700,00 € per le spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 4784/2022 r.g.aa.cc. c. Comune di Pag. 6 di 6 Parte_1 Controparte_2