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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/09/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4262/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4262/2020 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo e differenze retributive
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 1, cod. fisc. , rappresentato assistito e difeso dagli avv.ti Francesca C.F._1
Graniti del foro di Velletri (cod.fisc. ) e Veronica Pantalei del foro di C.F._2
Roma (cod.fisc. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
'89 (P.I. , con sede in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Anzio, Via Telemaco, n. 2, in persona del legale rappresentante p.t. dott.
[...]
, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dall'Avv. CP_3 Giovanni Pasquale MOSCA (C.F. giusta procura allegata alla C.F._4 memoria di costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 6/11/2020, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1 di: “Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro de quo come intercorso tra le parti si sia svolto in forma subordinata secondo l'orario di lavoro come rivendicato dal ricorrente e/o secondo l'orario di lavoro che sarà accertato;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi inquadrare per l'intera durata del rapporto di lavoro de quo al livello 3^ super del CCNL ad esso applicato come rivendicato in relazione alle mansioni di fatto dallo stesso svolte;
accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o inesistenza del licenziamento come intimato al ricorrente con effetto dal 13.03.2020 per tutti i motivi dedotti
e, per l'effetto revocarlo e/o annullarlo con conseguente ordine al datore di lavoro di immediata reintegra del lavoratore nel posto di lavoro con assunzione dell'inquadramento professionale sin dall'origine del rapporto di lavoro de quo corrispondente al livello 3^ super del CCNL Studi Professionali Consilp;
condannare la società in persona del legale Controparte_4 rppr.te p.t. sig. dom.to per la carica in Nettuno, alla via della Controparte_3
Laberazione, n. 15, 00048, con sede legale in Anzio, alla via Telemaco, n.2, 00042, P.IVA
– pec al pagamento in favore del ricorrente della P.IVA_1 Email_1 somma complessiva pari ad € € 60.536,38 di cui € 12.172,83 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 577,40 a titolo di rivalutazione monetaria o della somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi dalle singole scadenze al saldo e rivalutazione monetaria come per legge;
Condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni allo stesso spettanti per orario di lavoro in full time e mansioni superiori dalla data di
2 licenziamento fino alla data di effettiva reintegra e comunque nella misura non inferiore a n.
5 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR e con versamento dei contributi previdenziali sulle somme erogate a titolo risarcitorio….
Vittoria di spese diritti ed onorari in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari di causa” per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva del 29/9/2021 si costituiva in giudizio Controparte_4 spiegando domanda riconvenzionale per chiedere al Tribunale adito di: “- in via
[...] preliminare, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c., pronunci, non oltre cinque, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza;
- nel merito rigettare il ricorso proposto da perché integralmente Parte_1 infondato in fatto e diritto;
- in accoglimento, della domanda riconvenzionale, condannare a Parte_1 risarcire alla soc. INFORMATICA ELABORAZIONE DATI '89 S.r.l. i danni per violazione dell'obbligo di fedeltà e di non concorrenza nella misura da determinarsi in separato giudizio;…
Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 19/10/2021, differita al 21/12/2021 ex art. 418 cpc per essere stata avanzata domanda riconvenzionale dalla convenuta;
all'udienza del 21/12/2021 veniva emessa ordinanza istruttoria;
seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del 19/7/2022, del 15/3/2023 e del 17/10/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
a tale udienza veniva sentito il teste di parte ricorrente;
seguiva l'udienza del 12/4/2024 nella quale venivano sentiti i Parte_2 testi (di parte ricorrente), (di parte resistente) e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(di parte resistente); seguiva l'ordinanza istruttoria del 15/4/2024 con la quale veniva
[...] disposto ordine di esibizione ex art 210 cpc nei confronti del ricorrente delle dichiarazioni dei redditi come lavoratore autonomo titolare di partita IVA n negli anni d'imposta P.IVA_2
2020 e 2021, nonché l'esibizione in giudizio del registro fatture emesse nei predetti anni;
con la medesima ordinanza il Giudice disponeva altresì CTU contabile nominando all'uopo il dott. con la formulazione del seguente quesito: “accerti il CTU nominato, sulla Persona_1
3 base della documentazione in atti, nonché delle prove orali assunte in giudizio (v. verbale udienza 15/4/2024) la misura delle differenze retributive spettanti a da Parte_1
, tenuto conto dell'inquadramento del ricorrente come Controparte_4 impiegato di III del dall'11/9/2013 al 13/3/2020 con Parte_3 orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e talvolta anche di pomeriggio
15.30-19.00, nonché tenuto conto dello svolgimento di mansioni superiori dall'anno 2019 sino al 13/3/2020 con inquadramento III livello super del CCNL anzidetto, posto che nel 2018 veniva formato da;
accerti altresì il CTU sulla base del registro fatture prodotto CP_5 in giudizio da l'ammontare del volume d'affari da quest'ultimo Parte_1 eventualmente conseguito negli anni d'imposta 2020 e 2021 come titolare di partita IVA n
per effetto dei rapporti intrattenuti con i seguenti clienti: P.IVA_2
- con sede in Anzio via degli Etruschi 27; Controparte_6
- con sede in Nettuno via Beato Padre Pio n 119; Controparte_7
- con sede in Anzio via delle Camelie n 84; CP_8
- con sede in Nettuno via Arcione n 44”. CP_9
Seguiva l'udienza del 15/10/2024 per il giuramento del CTU. La relazione peritale veniva depositata nei termini in data 14/4/2025; seguiva l'udienza per la discussione del 20/6/2025, che veniva rinviata per integrazione peritale all'udienza del 30/9/2025. La relazione peritale, con l'integrazione richiesta, veniva depositata in data 2/9/2025 e all'esito della discussione orale dell'udienza del 30/9/2025, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria si articolava nella documentazione prodotta dalle parti e nell'assunzione della testimonianza di ( di parte ricorrente); (di parte ricorrente), Parte_2 Testimone_1
(di parte resistente) e (di parte resistente), nonché Testimone_2 Testimone_3 nell'espletamento di CTU contabile.
2. In fatto e in diritto.
5. L'istruttoria ha consentito di ritenere accertato che veniva assunto alle Parte_1
dipendenze della il 11/09/2013 con contratto a tempo Controparte_4 determinato con scadenza al 10/09/2014 Part-time 50% (20 ore settimanali) con la mansione di Impiegato addetto alla contabilità livello III CCNL Studi . Parte_3
4 Il contratto a termine veniva prorogato alla data del 10/09/2015 alle medesime condizioni,
Part-time 50% (20 ore settimanali) con la mansione di Impiegato addetto alla contabilità livello III.
Il contratto veniva poi trasformato a tempo indeterminato con decorrenza 10/09/2015.
Il ricorrente ha lavorato dal 11/09/2013 al 13/03/2020 alle dipendenze della società convenuta con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e talvolta anche di pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00, come riferito dai testi escussi in giudizio.
6. Il ricorrente veniva inquadrato nel III livello professionale CCNL studi professionali
CONSILP al quale appartengono: “i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela. Appartengono, inoltre, al livello 3° i lavoratori che per conto del titolare dello studio si occupano di gestire
l'agenda personale, scrivere verbali, testi in genere, gestire e organizzare riunioni, viaggi e trasferte. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: contabile di concetto;
segretario di concetto, eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del personale interno in forma autonoma e completa;
collaboratore indagini
e ricerche documenti presso pubblici uffici;
assistente di direzione”.
7. Il ricorrente ha rivendicato il riconoscimento del III livello super CCNL studi professionali
CONSILP al quale appartengono: “ i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale. Appartengono al livello
3° super i lavoratori che in possesso di specifiche competenze in campo informatico svolgono in condizioni di autonomia la gestione dell'hardware e del software di studio, l'attività di
5 aggiornamento dei gestionali utilizzati. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: addetto a pratiche doganali e valutarie;
contabile/impiegato amministrativo preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti - elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi – evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
addetto al settore paghe preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati ed effettuare chiusure e denunce periodiche - elaborare le relative dichiarazioni annuali;
addetto alla gestione hardware e software”.
8. L'istruttoria espletata ha consentito di accertare che l'inquadramento del ricorrente come impiegato di III livello del CCNL è stato correttamente effettuato Parte_3 sino all'anno 2019, poiché nel 2018 veniva formato dal per lo svolgimento di CP_5 attività di contabilizzazione dati ed elaborazione di dichiarazioni annuali (v. teste Tes_3
verbale udienza 12/4/2024), ragion per cui deve essere riconosciuto l'inquadramento
[...] superiore III livello Super del CCNL applicato, dall'anno 2019 al 13/3/2020, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e talvolta anche di pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00.
9. Per il periodo di svolgimento di mansioni superiori dall'anno 2019 sino al 13/3/2020 con inquadramento nel III livello super del CCNL anzidetto, si precisa che oltre ai testi di parte ricorrente, anche il teste di parte resistente nella qualità di dottore Testimone_2 commercialista, ha sostanzialmente confermato le mansioni del ricorrente consistenti nel
“rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti - elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi”, ancorchè i bilanci li predisponesse il teste e ancorchè la consulenza fiscale e Tes_2 tributaria la facesse l'amministratore della società, nonché talvolta il dichiarante (v. verbale udienza 12/4/2024).
6 10. Risulta, dunque, accertato in giudizio il diritto del ricorrente all'inquadramento superiore nel livello III Super del CCNL Studi Professionali CONSILP per il periodo dal 2019 al
13/3/2020.
11. Il CTU nominato, dott. nella relazione peritale completa dell'integrazione Persona_1 richiesta a verbale d'udienza del 20/6/2025, ha così concluso: “ In conclusione del lavoro svolto, il sottoscritto CTU, in risposta al quesito:
- ha quantificato in favore del ricorrente le seguenti differenze retributive relative al lavoro prestato nei periodi indicati in ricorso pari ad Euro 16.984,39=
(sedicimilanovecentoottantaquattro/39);
-ha quantificato l'ammontare dei volumi di affari conseguiti dal Sig. Parte_1 pari ad Euro 2.420,00= (duemilaquattrocentoventi/00) per l'anno di imposta 2020 ed Euro
17.402,81= (diciassettemilaquattrocentodue/81) per l'anno di imposta 2021;
-ha quantificato in favore del ricorrente le seguenti differenze dovute a titolo di T.F.R.pari ad
Euro 6.081,89= (seimilaottantuno/89).” (v. relazione peritale dott. depositata il Persona_1
2/9/2025 pag. 15).
12.
Ritenuto che
la consulenza tecnica d'ufficio è priva di vizi logici e tecnico-scientifici, le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie dal decidente;
ne consegue che il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del III livello Super del CCNL applicato nel periodo 2019-13/3/2020 con riconoscimento di differenze retributive pari ad €
16.984,39 a titolo di differenze retributive e pari ad € 6081,89 per TFR;
per l'effetto condanna Co '89 al pagamento in favore di della Controparte_4 Parte_1 somma pari ad € 16.984,39 per differenze retributive e pari ad € 6081,89 per TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
* * *
13. In ordine all'impugnato licenziamento, in data 13/3/2020 il ricorrente veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo per soppressione della posizione lavorativa che ricopriva il ricorrente a causa della “forte criticità finanziaria” che attraversava la società. Detta circostanza non è stata contestata: deve dunque ritenersi accertata.
7 14. Parte ricorrente ha dedotto la nullità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo per violazione di norma imperativa rappresentata dall'art. 46 comma 1 d.l. n. 18 del
17/3/2020 entrato in vigore lo stesso giorno che prevede che: “ a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio
1966, n. 604. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all''art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
La norma prevede due diversi ipotesi:
1) il divieto dal 17.3.2020 di attivare le procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n.
223/1991 e la sospensione di quelle pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (in cui non rientra la fattispecie di cui è causa);
2) il divieto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della norma (17.3.2020), di licenziamento dei lavoratori per giustificato motivo oggettivo di cui agli artt. 3 e 7 della legge n. 604/1966.
15. Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 previsto dalla norma durante il periodo di sospensione è operante con decorrenza dal 17.3.2020 e, quindi, non si estende retroattivamente ai licenziamenti perfezionatisi prima di tale data.
Nella fattispecie concreta il licenziamento è stato irrogato al in data 13.3.2020 Parte_1 ossia in data anteriore all'entrata in vigore della disciplina limitativa introdotta dall'art. 46 del
D.L. n. 18/2020, che non è retroattiva.
Ne consegue che non sussiste nullità del licenziamento per violazione dell'art. 46 d.l. n.
18/2020, poiché anteriore all'entrata in vigore della norma.
In ordine alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo per soppressione della posizione lavorativa, trattasi di circostanza non contestata: ne consegue che il licenziamento deve considerarsi legittimamente intimato.
8 * * *
16. In ordine alla domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente, quest'ultima ha dedotto in giudizio la violazione dell'obbligo di fedeltà a cui è tenuto il prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2105 c.c.
17. La domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente è fondata per i motivi di seguito esposti. in costanza di rapporto di lavoro in data 20/1/2020 apriva partita IVA Parte_1 per lo svolgimento di attività analoga a quella espletata per la società resistente (v. doc. n 5 allegato alla memoria) in concorrenza con la predetta e con sviamento di clientela della
Elaborazione dati 89 srl in proprio favore come provato dalle fatture emesse dal CP_4
negli anni 2020 e 2021 (v. doc. n. 6 allegato alla memoria di parte resistente) nei Parte_1 confronti di ex clienti della resistente quali:
- con sede in Anzio via degli Etruschi 27; Controparte_6
- con sede in Nettuno via Beato Padre Pio n 119; Controparte_7
- con sede in Anzio via delle Camelie n 84; CP_8
- con sede in Nettuno via Arcione n 44. CP_9
18. Il CTU nominato ha calcolato il volume d'affari del come lavoratore Parte_1 autonomo in virtù del fatturato con i predetti ex clienti della Controparte_4
[... quantificandolo in € 2.420,00 per l'anno di imposta 2020 ed in euro 17.402,81 per l'anno di imposta 2021 (v. relazione peritale dott. pag. 7). Persona_1
19. Nel caso di specie non viene in considerazione la disciplina del patto di non concorrenza richiamata da entrambe le parti, ma il generale obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. che impone al lavoratore subordinato di non trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore. I documenti 5 e 6 allegati alla memoria e il dato contabile del volume d'affari fatturato con gli ex clienti della convenuta quantificato in € 2420,00 per l'anno 2020 e in € 17.402,81 per l'anno d'imposta 2021 consentono di ritenere violato l'obbligo di fedeltà e di non concorrenza imposto al lavoratore subordinato dall'art. 2105 c.c., con la precisazione che seppure il rapporto di lavoro subordinato con la convenuta è cessato il
13/3/2020 e il volume d'affari registrato dal CTU con gli ex clienti della convenuta è essenzialmente riferito ad un periodo successivo allo svolgimento del rapporto di lavoro
9 subordinato, è però documentalmente accertato che in costanza di rapporto di lavoro il ricorrente apriva partita IVA in data 20/1/2020, svolgendo attività concorrenziale con il datore di lavoro, violando certamente l'obbligo di lealtà e non concorrenza di cui all'art. 2105 c.c.
20. Ciò posto, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
condanna al risarcimento del danno nei Controparte_4 Parte_1 confronti di per violazione dell'obbligo di fedeltà e non Controparte_4 concorrenza di cui all'art. 2105 c.c., da determinarsi in separato giudizio come richiesto dalla parte nella domanda riconvenzionale spiegata.
3. Le spese di lite.
21. Stante la soccombenza reciproca sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. Spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del III livello Super CCNL
Studi Professionali CONSILP dal 2019 al 13/3/2020 con diritto alle differenze retributive quantificate in € 16.984,39 lorde e in € 6081,89 lorde a titolo di TFR;
Co
- condanna '89 al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1 delle somme pari ad € 16.984,39 lorde a titolo di differenze retributive e pari
[...] ad € 6081,89 lorde a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata condanna Parte_1 al risarcimento del danno nei confronti di
[...] Controparte_4
[...
per violazione dell'obbligo di fedeltà e non concorrenza di cui all'art. 2105 c.c., da determinarsi in separato giudizio;
10 - compensa per l'intero le spese di lite tra le parti;
spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso in Velletri, il 30 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 30 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4262/2020 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo e differenze retributive
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 1, cod. fisc. , rappresentato assistito e difeso dagli avv.ti Francesca C.F._1
Graniti del foro di Velletri (cod.fisc. ) e Veronica Pantalei del foro di C.F._2
Roma (cod.fisc. ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
'89 (P.I. , con sede in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Anzio, Via Telemaco, n. 2, in persona del legale rappresentante p.t. dott.
[...]
, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dall'Avv. CP_3 Giovanni Pasquale MOSCA (C.F. giusta procura allegata alla C.F._4 memoria di costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 6/11/2020, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1 di: “Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro de quo come intercorso tra le parti si sia svolto in forma subordinata secondo l'orario di lavoro come rivendicato dal ricorrente e/o secondo l'orario di lavoro che sarà accertato;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi inquadrare per l'intera durata del rapporto di lavoro de quo al livello 3^ super del CCNL ad esso applicato come rivendicato in relazione alle mansioni di fatto dallo stesso svolte;
accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o inesistenza del licenziamento come intimato al ricorrente con effetto dal 13.03.2020 per tutti i motivi dedotti
e, per l'effetto revocarlo e/o annullarlo con conseguente ordine al datore di lavoro di immediata reintegra del lavoratore nel posto di lavoro con assunzione dell'inquadramento professionale sin dall'origine del rapporto di lavoro de quo corrispondente al livello 3^ super del CCNL Studi Professionali Consilp;
condannare la società in persona del legale Controparte_4 rppr.te p.t. sig. dom.to per la carica in Nettuno, alla via della Controparte_3
Laberazione, n. 15, 00048, con sede legale in Anzio, alla via Telemaco, n.2, 00042, P.IVA
– pec al pagamento in favore del ricorrente della P.IVA_1 Email_1 somma complessiva pari ad € € 60.536,38 di cui € 12.172,83 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 577,40 a titolo di rivalutazione monetaria o della somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi dalle singole scadenze al saldo e rivalutazione monetaria come per legge;
Condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni allo stesso spettanti per orario di lavoro in full time e mansioni superiori dalla data di
2 licenziamento fino alla data di effettiva reintegra e comunque nella misura non inferiore a n.
5 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR e con versamento dei contributi previdenziali sulle somme erogate a titolo risarcitorio….
Vittoria di spese diritti ed onorari in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari di causa” per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva del 29/9/2021 si costituiva in giudizio Controparte_4 spiegando domanda riconvenzionale per chiedere al Tribunale adito di: “- in via
[...] preliminare, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c., pronunci, non oltre cinque, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza;
- nel merito rigettare il ricorso proposto da perché integralmente Parte_1 infondato in fatto e diritto;
- in accoglimento, della domanda riconvenzionale, condannare a Parte_1 risarcire alla soc. INFORMATICA ELABORAZIONE DATI '89 S.r.l. i danni per violazione dell'obbligo di fedeltà e di non concorrenza nella misura da determinarsi in separato giudizio;…
Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 19/10/2021, differita al 21/12/2021 ex art. 418 cpc per essere stata avanzata domanda riconvenzionale dalla convenuta;
all'udienza del 21/12/2021 veniva emessa ordinanza istruttoria;
seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del 19/7/2022, del 15/3/2023 e del 17/10/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
a tale udienza veniva sentito il teste di parte ricorrente;
seguiva l'udienza del 12/4/2024 nella quale venivano sentiti i Parte_2 testi (di parte ricorrente), (di parte resistente) e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(di parte resistente); seguiva l'ordinanza istruttoria del 15/4/2024 con la quale veniva
[...] disposto ordine di esibizione ex art 210 cpc nei confronti del ricorrente delle dichiarazioni dei redditi come lavoratore autonomo titolare di partita IVA n negli anni d'imposta P.IVA_2
2020 e 2021, nonché l'esibizione in giudizio del registro fatture emesse nei predetti anni;
con la medesima ordinanza il Giudice disponeva altresì CTU contabile nominando all'uopo il dott. con la formulazione del seguente quesito: “accerti il CTU nominato, sulla Persona_1
3 base della documentazione in atti, nonché delle prove orali assunte in giudizio (v. verbale udienza 15/4/2024) la misura delle differenze retributive spettanti a da Parte_1
, tenuto conto dell'inquadramento del ricorrente come Controparte_4 impiegato di III del dall'11/9/2013 al 13/3/2020 con Parte_3 orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e talvolta anche di pomeriggio
15.30-19.00, nonché tenuto conto dello svolgimento di mansioni superiori dall'anno 2019 sino al 13/3/2020 con inquadramento III livello super del CCNL anzidetto, posto che nel 2018 veniva formato da;
accerti altresì il CTU sulla base del registro fatture prodotto CP_5 in giudizio da l'ammontare del volume d'affari da quest'ultimo Parte_1 eventualmente conseguito negli anni d'imposta 2020 e 2021 come titolare di partita IVA n
per effetto dei rapporti intrattenuti con i seguenti clienti: P.IVA_2
- con sede in Anzio via degli Etruschi 27; Controparte_6
- con sede in Nettuno via Beato Padre Pio n 119; Controparte_7
- con sede in Anzio via delle Camelie n 84; CP_8
- con sede in Nettuno via Arcione n 44”. CP_9
Seguiva l'udienza del 15/10/2024 per il giuramento del CTU. La relazione peritale veniva depositata nei termini in data 14/4/2025; seguiva l'udienza per la discussione del 20/6/2025, che veniva rinviata per integrazione peritale all'udienza del 30/9/2025. La relazione peritale, con l'integrazione richiesta, veniva depositata in data 2/9/2025 e all'esito della discussione orale dell'udienza del 30/9/2025, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria si articolava nella documentazione prodotta dalle parti e nell'assunzione della testimonianza di ( di parte ricorrente); (di parte ricorrente), Parte_2 Testimone_1
(di parte resistente) e (di parte resistente), nonché Testimone_2 Testimone_3 nell'espletamento di CTU contabile.
2. In fatto e in diritto.
5. L'istruttoria ha consentito di ritenere accertato che veniva assunto alle Parte_1
dipendenze della il 11/09/2013 con contratto a tempo Controparte_4 determinato con scadenza al 10/09/2014 Part-time 50% (20 ore settimanali) con la mansione di Impiegato addetto alla contabilità livello III CCNL Studi . Parte_3
4 Il contratto a termine veniva prorogato alla data del 10/09/2015 alle medesime condizioni,
Part-time 50% (20 ore settimanali) con la mansione di Impiegato addetto alla contabilità livello III.
Il contratto veniva poi trasformato a tempo indeterminato con decorrenza 10/09/2015.
Il ricorrente ha lavorato dal 11/09/2013 al 13/03/2020 alle dipendenze della società convenuta con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e talvolta anche di pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00, come riferito dai testi escussi in giudizio.
6. Il ricorrente veniva inquadrato nel III livello professionale CCNL studi professionali
CONSILP al quale appartengono: “i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela. Appartengono, inoltre, al livello 3° i lavoratori che per conto del titolare dello studio si occupano di gestire
l'agenda personale, scrivere verbali, testi in genere, gestire e organizzare riunioni, viaggi e trasferte. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: contabile di concetto;
segretario di concetto, eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del personale interno in forma autonoma e completa;
collaboratore indagini
e ricerche documenti presso pubblici uffici;
assistente di direzione”.
7. Il ricorrente ha rivendicato il riconoscimento del III livello super CCNL studi professionali
CONSILP al quale appartengono: “ i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale. Appartengono al livello
3° super i lavoratori che in possesso di specifiche competenze in campo informatico svolgono in condizioni di autonomia la gestione dell'hardware e del software di studio, l'attività di
5 aggiornamento dei gestionali utilizzati. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: addetto a pratiche doganali e valutarie;
contabile/impiegato amministrativo preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti - elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi – evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
addetto al settore paghe preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati ed effettuare chiusure e denunce periodiche - elaborare le relative dichiarazioni annuali;
addetto alla gestione hardware e software”.
8. L'istruttoria espletata ha consentito di accertare che l'inquadramento del ricorrente come impiegato di III livello del CCNL è stato correttamente effettuato Parte_3 sino all'anno 2019, poiché nel 2018 veniva formato dal per lo svolgimento di CP_5 attività di contabilizzazione dati ed elaborazione di dichiarazioni annuali (v. teste Tes_3
verbale udienza 12/4/2024), ragion per cui deve essere riconosciuto l'inquadramento
[...] superiore III livello Super del CCNL applicato, dall'anno 2019 al 13/3/2020, con orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e talvolta anche di pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00.
9. Per il periodo di svolgimento di mansioni superiori dall'anno 2019 sino al 13/3/2020 con inquadramento nel III livello super del CCNL anzidetto, si precisa che oltre ai testi di parte ricorrente, anche il teste di parte resistente nella qualità di dottore Testimone_2 commercialista, ha sostanzialmente confermato le mansioni del ricorrente consistenti nel
“rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti - elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi”, ancorchè i bilanci li predisponesse il teste e ancorchè la consulenza fiscale e Tes_2 tributaria la facesse l'amministratore della società, nonché talvolta il dichiarante (v. verbale udienza 12/4/2024).
6 10. Risulta, dunque, accertato in giudizio il diritto del ricorrente all'inquadramento superiore nel livello III Super del CCNL Studi Professionali CONSILP per il periodo dal 2019 al
13/3/2020.
11. Il CTU nominato, dott. nella relazione peritale completa dell'integrazione Persona_1 richiesta a verbale d'udienza del 20/6/2025, ha così concluso: “ In conclusione del lavoro svolto, il sottoscritto CTU, in risposta al quesito:
- ha quantificato in favore del ricorrente le seguenti differenze retributive relative al lavoro prestato nei periodi indicati in ricorso pari ad Euro 16.984,39=
(sedicimilanovecentoottantaquattro/39);
-ha quantificato l'ammontare dei volumi di affari conseguiti dal Sig. Parte_1 pari ad Euro 2.420,00= (duemilaquattrocentoventi/00) per l'anno di imposta 2020 ed Euro
17.402,81= (diciassettemilaquattrocentodue/81) per l'anno di imposta 2021;
-ha quantificato in favore del ricorrente le seguenti differenze dovute a titolo di T.F.R.pari ad
Euro 6.081,89= (seimilaottantuno/89).” (v. relazione peritale dott. depositata il Persona_1
2/9/2025 pag. 15).
12.
Ritenuto che
la consulenza tecnica d'ufficio è priva di vizi logici e tecnico-scientifici, le conclusioni dell'esperto vengono fatte proprie dal decidente;
ne consegue che il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del III livello Super del CCNL applicato nel periodo 2019-13/3/2020 con riconoscimento di differenze retributive pari ad €
16.984,39 a titolo di differenze retributive e pari ad € 6081,89 per TFR;
per l'effetto condanna Co '89 al pagamento in favore di della Controparte_4 Parte_1 somma pari ad € 16.984,39 per differenze retributive e pari ad € 6081,89 per TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
* * *
13. In ordine all'impugnato licenziamento, in data 13/3/2020 il ricorrente veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo per soppressione della posizione lavorativa che ricopriva il ricorrente a causa della “forte criticità finanziaria” che attraversava la società. Detta circostanza non è stata contestata: deve dunque ritenersi accertata.
7 14. Parte ricorrente ha dedotto la nullità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo per violazione di norma imperativa rappresentata dall'art. 46 comma 1 d.l. n. 18 del
17/3/2020 entrato in vigore lo stesso giorno che prevede che: “ a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio
1966, n. 604. Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all''art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
La norma prevede due diversi ipotesi:
1) il divieto dal 17.3.2020 di attivare le procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n.
223/1991 e la sospensione di quelle pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (in cui non rientra la fattispecie di cui è causa);
2) il divieto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della norma (17.3.2020), di licenziamento dei lavoratori per giustificato motivo oggettivo di cui agli artt. 3 e 7 della legge n. 604/1966.
15. Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 previsto dalla norma durante il periodo di sospensione è operante con decorrenza dal 17.3.2020 e, quindi, non si estende retroattivamente ai licenziamenti perfezionatisi prima di tale data.
Nella fattispecie concreta il licenziamento è stato irrogato al in data 13.3.2020 Parte_1 ossia in data anteriore all'entrata in vigore della disciplina limitativa introdotta dall'art. 46 del
D.L. n. 18/2020, che non è retroattiva.
Ne consegue che non sussiste nullità del licenziamento per violazione dell'art. 46 d.l. n.
18/2020, poiché anteriore all'entrata in vigore della norma.
In ordine alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo per soppressione della posizione lavorativa, trattasi di circostanza non contestata: ne consegue che il licenziamento deve considerarsi legittimamente intimato.
8 * * *
16. In ordine alla domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente, quest'ultima ha dedotto in giudizio la violazione dell'obbligo di fedeltà a cui è tenuto il prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2105 c.c.
17. La domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente è fondata per i motivi di seguito esposti. in costanza di rapporto di lavoro in data 20/1/2020 apriva partita IVA Parte_1 per lo svolgimento di attività analoga a quella espletata per la società resistente (v. doc. n 5 allegato alla memoria) in concorrenza con la predetta e con sviamento di clientela della
Elaborazione dati 89 srl in proprio favore come provato dalle fatture emesse dal CP_4
negli anni 2020 e 2021 (v. doc. n. 6 allegato alla memoria di parte resistente) nei Parte_1 confronti di ex clienti della resistente quali:
- con sede in Anzio via degli Etruschi 27; Controparte_6
- con sede in Nettuno via Beato Padre Pio n 119; Controparte_7
- con sede in Anzio via delle Camelie n 84; CP_8
- con sede in Nettuno via Arcione n 44. CP_9
18. Il CTU nominato ha calcolato il volume d'affari del come lavoratore Parte_1 autonomo in virtù del fatturato con i predetti ex clienti della Controparte_4
[... quantificandolo in € 2.420,00 per l'anno di imposta 2020 ed in euro 17.402,81 per l'anno di imposta 2021 (v. relazione peritale dott. pag. 7). Persona_1
19. Nel caso di specie non viene in considerazione la disciplina del patto di non concorrenza richiamata da entrambe le parti, ma il generale obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. che impone al lavoratore subordinato di non trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore. I documenti 5 e 6 allegati alla memoria e il dato contabile del volume d'affari fatturato con gli ex clienti della convenuta quantificato in € 2420,00 per l'anno 2020 e in € 17.402,81 per l'anno d'imposta 2021 consentono di ritenere violato l'obbligo di fedeltà e di non concorrenza imposto al lavoratore subordinato dall'art. 2105 c.c., con la precisazione che seppure il rapporto di lavoro subordinato con la convenuta è cessato il
13/3/2020 e il volume d'affari registrato dal CTU con gli ex clienti della convenuta è essenzialmente riferito ad un periodo successivo allo svolgimento del rapporto di lavoro
9 subordinato, è però documentalmente accertato che in costanza di rapporto di lavoro il ricorrente apriva partita IVA in data 20/1/2020, svolgendo attività concorrenziale con il datore di lavoro, violando certamente l'obbligo di lealtà e non concorrenza di cui all'art. 2105 c.c.
20. Ciò posto, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
condanna al risarcimento del danno nei Controparte_4 Parte_1 confronti di per violazione dell'obbligo di fedeltà e non Controparte_4 concorrenza di cui all'art. 2105 c.c., da determinarsi in separato giudizio come richiesto dalla parte nella domanda riconvenzionale spiegata.
3. Le spese di lite.
21. Stante la soccombenza reciproca sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. Spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del III livello Super CCNL
Studi Professionali CONSILP dal 2019 al 13/3/2020 con diritto alle differenze retributive quantificate in € 16.984,39 lorde e in € 6081,89 lorde a titolo di TFR;
Co
- condanna '89 al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1 delle somme pari ad € 16.984,39 lorde a titolo di differenze retributive e pari
[...] ad € 6081,89 lorde a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata condanna Parte_1 al risarcimento del danno nei confronti di
[...] Controparte_4
[...
per violazione dell'obbligo di fedeltà e non concorrenza di cui all'art. 2105 c.c., da determinarsi in separato giudizio;
10 - compensa per l'intero le spese di lite tra le parti;
spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso in Velletri, il 30 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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