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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'articolo 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 3208/2024 del R.G.
Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Raoul Scotto di Tella e Stefania Tandurella;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, presentava dichiarazione di dissenso ai
[...] sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c..
Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire dell'assegno di invalidità civile disciplinato dalla legge n. 118/71.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un supplemento Persona_1 di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente.
In sede di redazione dell'elaborato peritale nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il consulente nominato, all'esito dell'esame obiettivo espletato e delle valutazioni documentali effettuate, ha esposto quanto segue:
“ESAME OBIETTIVO
Condizioni generali discrete;
154 centimetri per 70 kilogrammi, decubito non condizionato, facies composita;
cute pallida, pannicolo adiposo nella norma con masse muscolari normotoniche e normotrofiche;
assenza di edemi declivi, mucose visibili integre, apparato linfoghiandolare superficiale apparentemente indenne, testa in asse;
occhi con pupille isocoriche ed eucicliche normoreagenti alla luce, bocca con lingua in asse, torace conformato a "tronco-cono". Apparato
1 cardiovascolare: aia cardiaca ai limiti della norma, toni ovattati e aritmici. F.C. 75/bpm; P.A. 140/80 mmHg. Apparato respiratorio: f.v.t. e m.v. normotrasmesso. Apparato digerente: addome trattabile, sia alla palpazione profonda che superficiale, fegato all'arco costale, assenza di ascite. Apparato osteoarticolare: presenza di dolenzia diffusa alla digito-pressione delle apofisi spinose cervicali e lombari con perdita della fisiologica lordosi, scoliosi dorsale sinistra, modesta rigidità antalgica del rachide, i movimenti di flesso-estensione degli arti inferiori sono fisiologici con deambulazione autonoma.
DOCUMENTAZIONE VISIONATA AGLI ATTI
NB: La documentazione risulta essere la stessa visionata dalla commissione medica di Napoli in corso di revisione e nello specifico: 1)Certificato Neurologico, dott. datato 9/9/22, con esame Per_2
EEG: NON SI OSSERVANO ANOMALIE FOCALI NE'DI SPECIFICO SIGNIFICATO
EPILETTOGENO. 2)Certificato datato 15/2/23: epilessia in trattamento farmacologico. 3)Certificato datato 27/2/23 : epilessia già trattata in età pediatrica in trattamento con topiramato Controparte_2
e rivotril. NB: durante la raccolta anamnestica la signora riferisce di avere crisi di assenze tre-quattro volte nell'anno solare.
PERCENTUALIZZAZIONE
La percentualizzazione delle patologie riscontrate, alla luce del decreto della Gazzetta Ufficiale del
26/2/92, risulta essere del 63,9% (sessantatre,9 per cento); la percentuale viene estrapolata da un calcolo “riduzionistico” mediante la formula: IT = IP1 + IP2 -(IP1xIP2), dove l'invalidità totale finale
IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1 ed IP2, diminuita del loro prodotto. In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo.
PER ANALOGIA:
2207 NEVROSI ANSIOSA 0 0 15; 2005 EPILESSIA CON CRISI ANNUALI IN Parte_2
TRATTAMENTO 0 0 10; 2006 EPILESSIA CON CRISI MENSILI IN Parte_2
TRATTAMENTO 0 0 41; 2001 EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN
TRATTAMENTO 0 0 20 totale da cui iniziare 100 totale finale 63,9 […] prima percentuale 41 seconda percentuale 20 terza percentuale 15 quarta percentuale 10 […]
L'assegnazione del punteggio è scaturita da uno studio attento della documentazione agli atti e dall'esame obiettivo eseguito.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI E CONCLUSIONI
Sulla base delle dirette osservazioni e con la ricostruzione clinica sia anamnestica che strumentale, il quadro clinico è da ritenersi chiaro. Avuto riguardo, d'altro canto, della qualifica professionale del soggetto e di quant'altro a rilevanza medico-legale si ritiene la suddetta affetta Parte_1 da: “tremore attitudinale al capo e alle mani in soggetto affetto da epilessia con crisi tipo assenza a frequenza annuale in trattamento con topiramato e rivotril”. Sussiste pertanto un complesso morboso che la rende INVALIDA nella percentuale del 64% (art. 2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88) a far data dalla visita di revisione 8/3/23”.
Il dott. ha, inoltre, integrato la perizia in data 04.11.2023 precisando che: “ […] Le operazioni Per_1 peritali, per quanto concerne il modus operandi del sottoscritto, si avvalgono di metodiche e
2 procedure acquisite e validate dal titolo di studio (specialista in Medicina del Lavoro) e dall'esperienza ultratrentennale di C.T.U. e, tendenzialmente, constano di due momenti fondamentali, il primo legato allo studio della documentazione agli atti tenendo in considerazione prevalentemente il verbale della Commissione esaminatrice dell' ed il modello C redatto dal medico curante ed CP_1 inviato all' ; il secondo, ma non meno rilevante, dell'obiettività clinica ed anamnestica della CP_1 perizianda. Risulta doveroso, quindi, precisare che per l'espletamento dell'incarico dell'ATP in oggetto il CTU ha verificato, in quanto rientra tra i suoi obblighi, che ci fosse congruenza tra l'esame clinico, che, si ribadisce risulta rappresentare l'elemento dominante e dirimente nell'espressione del giudizio e la documentazione agli atti. Ne deriva che le risultanze espresse nell'elaborato peritale, in scienza e coscienza, hanno tenuto conto di tutti gli elementi espressi sopra per cui si è potuti giungere senza ombra di dubbio al giudizio espresso e trasmesso all'ufficio”.
Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali:
“… in data 11/12/2024, ho ricevuto, a mezzo PEC, richiesta di note integrative all'elaborato depositato il 4/12/23. L'incipit dell'opposizione nel dispositivo del ricorso prevede alcune considerazioni che prendono il via da una premessa fondamentale che è rappresentata dalla mancata contestazione di alcunché da parte dell'avvocato Raoul Scotto di Tella alle bozze trasmesse, in ottemperanza alle disposizioni di legge, impedendo ed evitando la necessaria apertura dialettica professionale ed il dialogo tecnico da parte del CTU al fine di raggiungere la verità processuale.
L'altra considerazione è determinata dalla documentazione prodotta nel procedimento di opposizione ed in particolare dalla consulenza medica a firma del dott. assente alle Per_3 operazioni peritali, relazione datata 1/3/24. Sarebbe stato opportuno che il dott. avesse Per_3 partecipato personalmente alle operazioni peritali, in modo da permettere, per l'appunto, un corretto confronto medico-legale basato sulle evidenze cliniche dell'esame obiettivo e sulla discussione tecnica in merito alle dinamiche riferite e certificate;
avrebbe dovuto ricordare essendo, appunto, un collega che l'esame clinico ed il confronto professionale durante gli accessi peritali risultano gli elementi fondamentali per il raggiungimento della verità processuale (cosa insegnata già nei banchi universitari); l'atto peritale, altrimenti, si limiterebbe ad un mero giudizio sugli atti attraverso applicazioni percentuali che svilirebbe il tutto ad una sorta di “conto della massaia”. Il collega in realtà, nella relazione esprime percentuali calcolate sulle certificazioni allegate, non Per_3 visionando e non valutando i certificati datati 2/5/24 e 24/5/24:
1) Certificato del 2/5/24, ambulatorio di Neurologia, ODM prima visita, a firma del dr. che Per_4 all'esame obiettivo riporta: soggetto vigile, cosciente, orientata, tremore a riposo, non deficit neurologici focali in atto, pratichi SPECT.
2) Spect datata 24/5/24 a firma del dr. , Ospedale del Mare: Il quadro scintigrafico Per_5 documenta minima riduzione della concentrazione del trasportatore della dopamina, l'analisi qualitativa risulta lobalmente conservato l'uptake striatale del radioligando a livello degli striati, con sola modesta riduzione della concentrazione a livello del putamen.
Tali certificati confermano, anche dal punto di vista strumentale, sostanzialmente il giudizio espresso dallo scrivente. Per tutto quanto premesso, si conferma il giudizio medico legale espresso nell'elaborato depositato con RG 8627/23”.
3 Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2.
Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come da separato decreto, sono poste Persona_1 definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da Persona_1 separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 23.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Andrea Rippa
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