Articolo 3 della Legge 1 dicembre 1961, n. 1376
Articolo 2
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23 gennaio 1962
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione di lire 300 milioni del tondo iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e per l'esercizio 1961-62, mediante riduzione di lire 450 milioni del fondo iscritto al corrispondente capitolo 546.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1962