Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 167 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel.
Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 167 / 2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
Parte_1 ( C.F. 1 nata il [...] a [...]
(PU), con l'Avv. ANTONIO COSTANZO BERGODI, come da procura in atti RICORRENTE
E
nato il [...] a [...]F. 2 Controparte_1
POLONIA, con l'Avv. ROSSI ROBERTO, come da procura in atti RESISTENTE
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Con ricorso in atti in relazione al matrimonio celebrato in Viterbo il giorno Controparte_1
16/12/2006. A fondamento della domanda deduceva: a) che dal loro matrimonio non erano nati figli;
b) che la vita famigliare ed il rapporto tra le parti, che in precedenza avevano convissuto more uxorio, si era svolto correttamente fino a quando poi il rapporto si era incrinato e le parti erano state costrette a vivere separatamente seppur nello stesso edificio, essendo stata la casa familiare divisa in due unità; b) di percepire un reddito netto mensile di circa 2.000 euro (euro 826,00 per l'attività lavorativa svolta presso la Quinzi Parte_2
[...] i Viterbo e di euro 1.139,00 per redditi da pensione). Aggiungeva, poi, di essere proprietario del 50% della casa familiare con un fondo siti in Strada del Castellaccio e di essere gravato da debiti per i quali corrispondeva la somma mensile di circa 809,00 mensili (euro 270 per prestito con la Deutsche bank per € 16.250,00 contratto per eseguire le opere di
euro 139,83, con il Banco Santander di € 6.711,84 decorrenza 15/7/2024 per 48 ratei;
euro 400,00 per un prestito di € 20.000,00 con la Banca Lazio Nord, Maggio 2022 in 60 mesi) c) che la resistente, da parte sua stessa percepiva indennità non specificate che provenivano dalla Poloni;
d), infine, che ogni mese versava in favore della moglie la somma di euro 500,00, importo che non era più in grado di corrispondere. Ala luce di tali considerazioni oltre alla separazione personale, ha chiesto di essere autorizzato ad abitare la casa coniugale per il tempo necessario a rendere agibile quella parte di casa dove si sarebbe poi trasferito;
di rigettare ogni eventuale richiesta di contributo di mantenimento da parte della resistente. Infine, di accertare l'obbligo della moglie a restituire la somma di € Contro 50.000,00 relativa al mutuo contratto con la i cui pagamenti erano stati effettuati in via esclusiva dal sig. Pt_1 in relazione alla casa in comproprietà oltre alle somme impiegate per il lavori da eseguire sulla casa familiare al fine di dividere l'immobile.
Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Quanto all'unione coniugale, rappresentava che le parti erano state legate da un rapporto durato complessivamente circa 30 anni considerando anche il periodo di convivenza che era stato indicato dallo stesso ricorrente;
che percepiva un'indennità dalla Polonia per una somma di € 200 mensili importo che in alcun modo poteva assicurarle un'esistenza dignitosa né il medesimo tenore di vita goduto in corso di matrimonio, esistendo, quindi, un evidente squilibrio economico tra i coniugi;
infine, che in ragione della sua età (72 anni), non era più nelle condizioni di trovare un lavoro per rendersi economicamente autonoma. Alla luce di tali considerazioni ha chiesto quindi di riconoscere in suo favore un contributo di euro 1.000 mensili.
Nel corso del processo, all'udienza di comparizione delle parti, in assenza di attività istruttoria, all'esito della discussione la causa veniva rimessa alla decisione del collegio,
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso da entrambe le parti debba essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta pertanto limitata alla valutazione delle questioni attinenti alle altre questioni. Quanto alla richieste di entrambe le parti legate alla casa familiare, le stesse non possono essere oggetto di valutazione considerando, al riguardo, l'assenza di prole, unico elemento, questo cheche avrebbe legittimato l'adozione di provvedimenti su tale punto
(Sez. 1 n. 25604/2018). Del pari anche le domande risarcitorie di parte ricorrente non potranno essere considerate nel presente giudizio, dovendo eventualmente la parte procedere separatamente. Difatti, nei procedimenti come quello in esame, possono essere valutate le sole domande legate alla disciplina del nucleo familiare e quelle derivanti dal venir meno dell'unione tra le parti. Quanto alla richiesta di un contributo di mantenimento avanzata dalla resistente deve ritenersi che tale richiesta possa essere accolta seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto (euro
1.000).
Al fine della determinazione del riconoscimento di tale contributo e del suo ammontare, come
è noto, è necessaria una verifica in merito ai mezzi economici dei coniugi, oltre che a circostanze quali, ad esempio, la durata della convivenza e di ogni elemento fattuale di ordine economico, idoneo ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (Sez.
1 - n. 605/2017), considerando, in particolare, una verifica circa la possibilità per la parte più debole a mantenere un tenore di vita analogo a quello precedente. (Cass. I, 12196-2017) Passando al caso in esame, quanto alle rispettive condizioni economiche delle parti, entrambe non gravate da oneri abitativi, è emerso un rilevante squilibrio reddituale: euro 2.000 mensili per il ricorrente, il quale in ogni caso al netto dei versamenti per finanziamenti (810 mensili) ha la disponibilità della somma di euro 1.200, a fronte del reddito della resistente di soli euro
200 mensili. Oltre a tanto appare opportuno considerare la effettiva durata della loro unione che la resistente ha indicato in circa 30 anni, dovendosi, al riguardo, considerare anche il periodo di convivenza (Cass. SSUU n. 35385/2023) dato ammesso dallo stesso ricorrente.
Pertanto, considerando tali elementi appare legittimo quantificare il contributo di mantenimento nella resistente in una somma pari a quanto già in precedenza lo stesso ricorrente spontaneamente versava alla moglie, euro 500 mensili, non essendo stati dedotti ulteriori elementi modificativi di una situazione economica che, come detto, aveva determinato lo stesso ricorrente a versare alla moglie l'indicato importo.
Il parziale accoglimento della domanda di parte attrice legittima la dichiarazione di condanna del ricorrente che si è opposto alla domanda relativa al contributo di mantenimento per la resistente e per un importo che dovrà essere poi ridotto della metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda (calcolo delle spese: valore indeterminabile, complessità bassa valori minimi in ragione dell'entità delle questioni trattate, euro 3.000,00, importo ridotto della metà, euro 1.500,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra Parte_1 e Controparte_1
[...] in relazione al matrimonio celebrato a Viterbo il giorno 16/12/2006; 2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. Parte_1 corrisponderà alla moglie il 5 di ogni mese la somma di euro 500,00 per il mantenimento di quest'ultima, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. Rigetta ogni altra richiesta. 5. Condanna Parte_1 al pagamento delle spese processuali, spese che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e 15% spese processuali
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 19/06/2025
IL PRESIDENTE est.
Dr. Eugenio Maria Turco