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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 11/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 343/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BU SI
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 343/2025 promossa da:
RA ZI (C.F. [...]), ammessa al PSS, con il patrocinio dell'avv. AGRATI NICOLETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AGRATI NICOLETTA
RICORRENTE contro
DI NE (C.F. [...]), contumace
RESISTENTE
Oggetto: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha concluso come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 3/2/2025 la minore ZI RA (nata a [...] il
17.11.2014 residente in [...]), in persona del Curatore
Speciale Avv. Nicoletta AGRATI, come da mandato del Giudice Tutelare chiedeva al Tribunale in epigrafe, previ gli incombenti di rito, l'accoglimento delle ss. conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta
In via principale:
pagina 1 di 3 accertare e dichiarare che la ricorrente vanta nei confronti della madre, signora NA NE un credito derivante dalla quota di pensione di reversibilità del defunto padre per gli anni 2019, 2020,
2021, 2022 per un importo complessivo di € 13.542,47, oltre interessi moratori, ovvero della maggiore
o minore somma che risulterà in corso di causa e, per l'effetto
condannare la signora DI NE (C.F. [...]), residente in [...]
Maggiore (Va) via Cesare Battisti n. 27, a corrispondere alla minore AR PO con il versamento su conto già intestato alla stessa acceso presso l'Istituto Bancario BPM, la somma di € 13.542,47 oltre interessi moratori, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa.
In via istruttoria
Con facoltà di ulteriormente dedurre, precisare le domande, produrre nuova documentazione e articolare capitoli di prova se necessari con i testi da indicare.
Si chiede l'interrogatorio formale della signora NA NE
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio“.
A fondamento delle stesse deduceva che: 1) la minore vive con la sorella presso una famiglia affidataria dal novembre 2019 rimanendo come unico genitore superstite la Sig.ra NE RA, essendo il padre (ZI LB) deceduto;
2) essa è titolare di una quota della pensione di reversibilità del padre, ma questa è stata riscossa per intero dalla madre, la quale, pur invitata a collaborare per devolvere alla figlia tale entrata (essendo la minore a carico della famiglia affidataria) non vi ha provveduto, costringendo il CS a chiedere all'INPS di bonificare direttamente a RA le somme di sua competenza, come poi avvenuto a decorrere dal gennaio 2023 utilizzando un conto corrente bancario aperto a favore della stessa;
4) in relazione alle somme pregresse indebitamente riscosse dalla resistente quest'ultima si impegnava avanti al GT (verbale del 5/7/2023) a restituire il dovuto mediante versamenti mensili pari, per quanto riguarda RA, ad euro 100,00, che essa avrebbe dovuto bonificare fino al raggiungimento dell'importo; 5) non avendovi provveduto veniva esperita inizialmente la procedura monitoria ed in seguito, stante il rigetto del ricorso per difetto dei presupposti, è stata promossa la presente azione giudiziale.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la resistente rimaneva contumace né compariva.
Essendo la causa matura per la decisione, la ricorrente precisava le conclusioni come in atti chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
La causa viene dunque decisa con sentenza sulla base delle conclusioni sopra esposte.
pagina 2 di 3 Credito della ricorrente
E' documentato il diritto della ricorrente alla quota di sua spettanza della pensione di reversibilità del padre ed è stato altresì riconosciuto dalla resistente il trattenimento di tale quota, sino a che l'INPS non ha provveduto a bonificare il dovuto sul conto di RA, assumendo l'impegno di restituirlo in forma rateizzata (vd. citato verbale sub doc. 14) rimasto inadempiuto.
Tale debito trova fondamento sia nella percezione da parte della resistente di somme spettanti alla figlia senza avere avuto l'autorizzazione dal GT ad incamerarle sia nel fatto che, in ogni caso, alle necessità della minore non ha fatto fronte la madre essendo RA, con la sorella, affidata ad un'altra famiglia
(doc 3).
Per quanto concerne la quantificazione del dovuto vale come riferimento la documentazione inviata periodicamente dall'INPS che quantifica la somma dovuta per ogni anno alla minore, di cui in atti (doc.
16 e ss.), a conforto della domanda attorea, la quale pertanto merita integrale accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste interamente a carico della resistente ed a favore dell'Erario in ragione del PSS di cui gode la minore.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di
€ 13.542,47 oltre interessi di mora al tasso legale decorrenti dalla data di ogni singola erogazione dell'INPS mensilmente percepita dalla resistente sino al saldo;
2) condanna la resistente a rifondere all'Erario le spese di lite liquidate in euro 2.100,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
ST ZI, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BU SI
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 343/2025 promossa da:
RA ZI (C.F. [...]), ammessa al PSS, con il patrocinio dell'avv. AGRATI NICOLETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AGRATI NICOLETTA
RICORRENTE contro
DI NE (C.F. [...]), contumace
RESISTENTE
Oggetto: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha concluso come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 3/2/2025 la minore ZI RA (nata a [...] il
17.11.2014 residente in [...]), in persona del Curatore
Speciale Avv. Nicoletta AGRATI, come da mandato del Giudice Tutelare chiedeva al Tribunale in epigrafe, previ gli incombenti di rito, l'accoglimento delle ss. conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta
In via principale:
pagina 1 di 3 accertare e dichiarare che la ricorrente vanta nei confronti della madre, signora NA NE un credito derivante dalla quota di pensione di reversibilità del defunto padre per gli anni 2019, 2020,
2021, 2022 per un importo complessivo di € 13.542,47, oltre interessi moratori, ovvero della maggiore
o minore somma che risulterà in corso di causa e, per l'effetto
condannare la signora DI NE (C.F. [...]), residente in [...]
Maggiore (Va) via Cesare Battisti n. 27, a corrispondere alla minore AR PO con il versamento su conto già intestato alla stessa acceso presso l'Istituto Bancario BPM, la somma di € 13.542,47 oltre interessi moratori, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa.
In via istruttoria
Con facoltà di ulteriormente dedurre, precisare le domande, produrre nuova documentazione e articolare capitoli di prova se necessari con i testi da indicare.
Si chiede l'interrogatorio formale della signora NA NE
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio“.
A fondamento delle stesse deduceva che: 1) la minore vive con la sorella presso una famiglia affidataria dal novembre 2019 rimanendo come unico genitore superstite la Sig.ra NE RA, essendo il padre (ZI LB) deceduto;
2) essa è titolare di una quota della pensione di reversibilità del padre, ma questa è stata riscossa per intero dalla madre, la quale, pur invitata a collaborare per devolvere alla figlia tale entrata (essendo la minore a carico della famiglia affidataria) non vi ha provveduto, costringendo il CS a chiedere all'INPS di bonificare direttamente a RA le somme di sua competenza, come poi avvenuto a decorrere dal gennaio 2023 utilizzando un conto corrente bancario aperto a favore della stessa;
4) in relazione alle somme pregresse indebitamente riscosse dalla resistente quest'ultima si impegnava avanti al GT (verbale del 5/7/2023) a restituire il dovuto mediante versamenti mensili pari, per quanto riguarda RA, ad euro 100,00, che essa avrebbe dovuto bonificare fino al raggiungimento dell'importo; 5) non avendovi provveduto veniva esperita inizialmente la procedura monitoria ed in seguito, stante il rigetto del ricorso per difetto dei presupposti, è stata promossa la presente azione giudiziale.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la resistente rimaneva contumace né compariva.
Essendo la causa matura per la decisione, la ricorrente precisava le conclusioni come in atti chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
La causa viene dunque decisa con sentenza sulla base delle conclusioni sopra esposte.
pagina 2 di 3 Credito della ricorrente
E' documentato il diritto della ricorrente alla quota di sua spettanza della pensione di reversibilità del padre ed è stato altresì riconosciuto dalla resistente il trattenimento di tale quota, sino a che l'INPS non ha provveduto a bonificare il dovuto sul conto di RA, assumendo l'impegno di restituirlo in forma rateizzata (vd. citato verbale sub doc. 14) rimasto inadempiuto.
Tale debito trova fondamento sia nella percezione da parte della resistente di somme spettanti alla figlia senza avere avuto l'autorizzazione dal GT ad incamerarle sia nel fatto che, in ogni caso, alle necessità della minore non ha fatto fronte la madre essendo RA, con la sorella, affidata ad un'altra famiglia
(doc 3).
Per quanto concerne la quantificazione del dovuto vale come riferimento la documentazione inviata periodicamente dall'INPS che quantifica la somma dovuta per ogni anno alla minore, di cui in atti (doc.
16 e ss.), a conforto della domanda attorea, la quale pertanto merita integrale accoglimento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste interamente a carico della resistente ed a favore dell'Erario in ragione del PSS di cui gode la minore.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di
€ 13.542,47 oltre interessi di mora al tasso legale decorrenti dalla data di ogni singola erogazione dell'INPS mensilmente percepita dalla resistente sino al saldo;
2) condanna la resistente a rifondere all'Erario le spese di lite liquidate in euro 2.100,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
ST ZI, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici pagina 3 di 3