Sentenza 21 novembre 2024
Massime • 1
Nell'esecuzione forzata per rilascio, intrapresa in base a un titolo esecutivo giudiziale, il terzo detentore dell'immobile in forza di un diritto personale di godimento è legittimato ad esperire opposizione all'esecuzione, ma non opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., non essendo egli titolare di un diritto incompatibile rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal conduttore dell'immobile che vantava un diritto personale di godimento in forza di un titolo, il contratto di locazione - precedentemente stipulato con l'allora comodatario dell'immobile - non incompatibile con il diritto di proprietà del creditore procedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/11/2024, n. 30111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30111 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per l’accoglimento Civile Sent. Sez. 3 Num. 30111 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 21/11/2024 Ric. n. 3427/2023 – Sez.
3 - Ud. 9 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 2 di 11 del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale, come da requisitoria scritta già in atti;
l’avvocato Pasquale Sarcone, per la società ricorrente;
l’avvocato Salvatore Monticelli, per la controricorrente OR. Fatti di causa La società Gruppo Elle di CO OR & C. S.n.c. ha proposto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., opposizione all’esecuzione forzata per rilascio promossa da TO OR in relazione ad un im- mobile sito in Vieste, sulla base di un titolo esecutivo giudiziale ottenuto nei confronti di CO OR. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Foggia. La Corte d’appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece dichiarata inammissibile. Ricorre Gruppo Elle di CO OR & C. S.n.c., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso TO OR, che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Ricorso principale 1.1 Con il primo motivo si denunzia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5». Secondo la società ricorrente, «la Corte di Appello ha omesso di rilevare che, al momento dell’esecuzione promossa dalla dott.ssa TO OR nel maggio 2013, il contratto di loca- zione dell’immobile per cui è causa, intervenuto tra il sig. Gian- NA OR e la società Gruppo Elle, costituiva valido ed efficace titolo di detenzione dell’immobile da parte della Gruppo Elle S.n.c.». Ric. n. 3427/2023 – Sez.
3 - Ud. 9 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 3 di 11 Con il quarto motivo si denunzia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5». Secondo la società ricorrente, «la Corte di Appello ha trascurato che l’anteriorità ultradecennale del titolo di detenzione, da parte della società opponente Gruppo Elle S.n.c., rappresen- tava fatto rilevante ai fini del decidere ove si consideri che un valido titolo anteriore di detenzione, da parte del terzo condut- tore di immobile sottoposto a rilascio, non può ritenersi pregiu- dicato da un posteriore titolo di esecuzione». Il primo ed il quarto motivo del ricorso principale pongono ana- loghe questioni e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. Essi sono infondati. La corte d’appello ha ritenuto, in radice, inammissibile l’oppo- sizione all’esecuzione proposta dalla società Gruppo Elle S.n.c. ai sensi dell’art. 615 c.p.c., affermando – in diritto – che quest’ultima, per contestare il diritto della OR di procedere ad esecuzione forzata per il rilascio dell’immobile detenuto da essa società, sulla base del titolo esecutivo conseguito nei con- fronti di CO OR e costituito da una sentenza di accerta- mento della proprietà di quell’immobile e di condanna al rilascio del medesimo, avrebbe dovuto eventualmente impugnare tale sentenza con l’opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c.. Di conseguenza, in coerenza con tale premessa, non ha nean- che affrontato il merito dell’opposizione e, in particolare, non ha preso in esame le questioni di cui si lamenta l’omesso esame con i motivi di ricorso in esame, aventi ad oggetto la validità e l’opponibilità alla OR del contratto di locazione sulla base del quale la società opponente occupa l’immobile oggetto di controversia. Non sussiste, pertanto, il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: l’omesso esame delle questioni indicate dalla Ric. n. 3427/2023 – Sez.
3 - Ud. 9 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 4 di 11 ricorrente costituisce l’inevitabile logica conseguenza dell’affer- mazione in diritto appena richiamata (la cui correttezza viene contestata dalla stessa società ricorrente con i motivi di ricorso successivi, peraltro fondatamente, come sarà meglio chiarito), in base alla quale, effettivamente, sarebbe del tutto escluso il rilievo, ai fini della decisione, delle suddette questioni. 1.2 Con il secondo motivo si denunzia «falsa applicazione di norme di diritto – art. 404 c.p.c. – ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3». La società ricorrente sostiene che «la detenzione dell’immobile da parte della Gruppo Elle S.n.c. costituiva situazione giuridica non incompatibile e quindi non pregiudicata rispetto alla situa- zione giuridica accertata nella sentenza posta in esecuzione». Con il terzo motivo si denunzia «violazione di norme di diritto – art. 615 c.p.c. – ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3». Secondo la società ricorrente, «è legittimato a proporre oppo- sizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 c.p.c. il terzo che conduca l’immobile (oggetto di rilascio) in forza di autonomo titolo di detenzione non pregiudicata (poiché non incompatibile) rispetto alla situazione giuridica accertata nella sentenza posta in esecuzione». 1.2.1 Il secondo ed il terzo motivo del ricorso hanno sostan- zialmente il medesimo oggetto, sono logicamente e giuridica- mente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. La società ricorrente contesta l’affermazione in diritto della corte d’appello secondo la quale la sua opposizione all’esecu- zione sarebbe inammissibile, a causa dell’incompatibilità del di- ritto da essa fatto valere con l’accertamento contenuto nel titolo giudiziale (sentenza) posto in esecuzione dalla OR, con la conseguenza che essa società avrebbe dovuto eventualmente impugnare quest’ultimo con l’opposizione di terzo di cui all’art. Ric. n. 3427/2023 – Sez.
3 - Ud. 9 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 5 di 11 404 c.p.c., non essendo, invece, legittimata a proporre l’oppo- sizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Le censure sono fondate. 1.2.2 La sentenza posta in esecuzione, emessa a definizione di una controversia ereditaria tra TO e CO OR, risulta (pacificamente) avere esclusivamente ad oggetto l’accerta- mento che l’immobile per cui si controverte – condotto in loca- zione sin dal 1996 dalla società ricorrente – è di proprietà della prima. La società ricorrente – secondo quanto essa stessa afferma espressamente nel ricorso – non contesta affatto tale statui- zione, né oppone un proprio diritto sull’immobile incompatibile con l’accertamento della proprietà dello stesso in capo ad An- NI OR (che risulta averla acquistata per donazione dal precedente proprietario, Giuseppe OR, nel 2000). Si limita a far valere il proprio diritto personale di godimento sul bene, che assume essere autonomo e prevalente rispetto a quello di proprietà della OR, per quanto non incompatibile con il medesimo. Tale diritto di godimento trarrebbe titolo, in particolare, da un contratto di locazione precedentemente stipulato (non diretta- mente con il proprietario, ma) con l’allora comodatario dell’im- mobile, nel 1996 (quindi, prima dell’acquisto della OR, av- venuto nel 2000): secondo la società ricorrente, il suddetto contratto di locazione sarebbe pienamente valido, tuttora effi- cace ed opponibile all’attuale proprietaria. 1.2.3 Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, «il terzo detentore dell’immobile sottoposto a rilascio deve ritenersi le- gittimato a proporre opposizione all’esecuzione ove voglia porre in discussione il diritto del creditore di esperire l’azione esecu- tiva in pregiudizio del suo anteriore diritto di godimento sul bene» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13664 del 17/09/2003, Rv. 566909 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2279 del 04/02/2005, Rv. Ric. n. 3427/2023 – Sez.
3 - Ud. 9 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 6 di 11 579768 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9964 del 28/04/2006, Rv. 590704 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007, Rv. 600242 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1259 del 19/01/2018, Rv. 647357 - 01). Si afferma tradizionalmente, in proposito, che «la condanna al rilascio di un immobile ha effetto non soltanto nei confronti di colui cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche in con- fronto del terzo, se occupante senza titolo o se il titolo in base al quale costui si trova nella detenzione dell’immobile deriva da quello del condannato, nel senso che lo presuppone, ed è in- compatibile con l’immissione in possesso dell’esecutante; tut- tavia, la parte contro cui è rivolta l’esecuzione può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. se intende soste- nere che non è soggetta agli effetti della sentenza di condanna perché si trova nella detenzione dell’immobile in base ad un titolo che non è pregiudicato dalla pronuncia e quindi è opponi- bile al creditore procedente, in quanto autonomo e prevalente rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio» (cfr., per tutte, in motivazione: Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 2855 del 13/02/2015, Rv. 634410 – 01). È stato, peraltro, precisato che, nel caso in cui il terzo che oc- cupa l’immobile sia direttamente pregiudicato dall’accerta- mento, contenuto nel titolo di rilascio posto in esecuzione, di un diritto sul bene in favore di altro soggetto che sia incompa- tibile con quello da lui vantato e che lo legittima alla detenzione, egli può esclusivamente impugnare la relativa sentenza, ai sensi dell’art. 404 c.p.c., cioè con l’opposizione di terzo ordina- ria (art. 404, comma 1, c.p.c.), ovvero con quella revocatoria (art. 404, comma 2, c.p.c.), laddove sostenga che tale sen- tenza sia frutto di dolo o collusione tra le parti, ma non è legit- timato a proporre l’opposizione all’esecuzione (cfr., in partico- lare, in tal senso: Cass., Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015, Rv. 634088 – 01: «il terzo legittimato Ric. n. 3427/2023 – Sez.
3 - Ud. 9 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 7 di 11 all’opposizione ordinaria ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c., ancorché litisconsorte necessario pretermesso, così come il ti- tolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappre- sentato, il titolare di "status" incompatibile con quello accertato “inter alios”, non può, al fine di incidere sull’efficacia del titolo, proporre opposizione ai sensi dell’art. 615, commi 1 e 2, c.p.c., avverso l’esecuzione promossa sulla base del titolo giudiziale costituito dalla sentenza pronunciata pur nella sua pretermis- sione, neppure se la procedura esecutiva, in forma specifica e formalmente diretta contro la parte della sentenza opponibile, lo coinvolga quale detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l’esecuzione, o l’esecuti- vità del titolo, esclusivamente con l’opposizione ordinaria, nel cui ambito ottenere, ai sensi dell’art. 407 c.p.c., la sospensione dell’esecutività della sentenza»; conf., successivamente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7041 del 20/03/2017, Rv. 643414 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 29850 del 20/11/2018, Rv. 652466 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 17619 del 20/06/2023, Rv. 668446 - 01). 1.2.4 Nella specie, sulla base dei principi di diritto appena espo- sti, non può dubitarsi dell’ammissibilità dell’opposizione all’ese- cuzione avanzata dalla società conduttrice, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nei confronti della OR, pur avendo quest’ultima con- seguito un titolo esecutivo di rilascio all’esito di un giudizio in cui si accerta (esclusivamente) la sua qualità di proprietaria dell’immobile, nei confronti di altro soggetto: sia, in generale, perché il (preteso) diritto di godimento derivante da un con- tratto di locazione, di per sé, non è – ovviamente – mai incom- patibile con il diritto di proprietà altrui, anzi lo presuppone;
sia, a fortiori, in particolare nel caso di specie, perché, come è noto, secondo il consolidato indirizzo di questa stessa Corte, ai fini della legittimazione alla stipula di un contratto di locazione non è necessario che il locatore sia proprietario del bene, ma è suf- ficiente che ne abbia la disponibilità di fatto, in base a titolo non Ric. n. 3427/2023 – Sez.
3 - Ud. 9 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 8 di 11 contrario a norme di ordine pubblico (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 22/10/2014, Rv. 633069 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17030 del 20/08/2015, Rv. 636327 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27021 del 27/12/2016, Rv. 642343 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 27910 del 03/10/2023, Rv. 669106 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 18486 del 08/07/2024, Rv. 671941 - 01); sia, infine, perché la mera incompatibilità di fatto, evocata a più riprese dall’odierna controricorrente, non vale a circoscrivere la tutela del terzo alla sola ipotesi della ricorrenza dei rigorosi pre- supposti previsti dall’art. 404 c.p.c. al fine di dirimere un con- flitto tra diritti e non un contrasto tra una situazione di fatto ed un diritto. 1.2.5 Del pari, deve escludersi che la società conduttrice fosse legittimata a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 404 c.p.c., avverso la sentenza che ha accertato che la proprietà dell’immobile oggetto di lite spetta ad TO OR e non a CO OR. Di certo, essa non aveva titolo a partecipare a quel giudizio, trattandosi di una controversia ereditaria rispetto alla quale ri- sulta del tutto estranea. D’altra parte, l’accertamento operato all’esito di quel giudizio non la pregiudica affatto, non avendo ad oggetto un diritto in- compatibile con quello fatto valere nella presente sede. La società opponente, infatti, ha ripetutamente precisato di non contestare il diritto di proprietà di TO OR accertato nella sentenza posta in esecuzione (ovvero le modalità del suo acquisto), né l’obbligo di CO OR di rilasciare il possesso giuridico dell’immobile in favore di quest’ultima. Sostiene, però, di vantare un titolo che, su quel bene, avrebbe costituito un suo diritto personale di godimento autonomo (cioè, non dipendente dalla posizione di una delle parti del giu- dizio all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo di rilascio), anteriore all’acquisto della OR e, comunque, opponibile a Ric. n. 3427/2023 – Sez.
3 - Ud. 9 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 9 di 11 quest’ultima (oltre che allo stesso CO OR), che la legit- timerebbe tuttora alla detenzione dello stesso. Tale titolo, secondo tale prospettazione, sarebbe costituito da un contratto di locazione regolarmente stipulato con un sog- getto a tanto legittimato (comodatario dell’immobile), anterior- mente all’acquisto della OR. 1.2.6 Tanto premesso, ne consegue che, se il suddetto con- tratto di locazione sia valido ed efficace e se esso sia effettiva- mente opponibile alla OR avrebbe dovuto essere oggetto di un accertamento da operare nel giudizio di merito introdotto con l’opposizione all’esecuzione e, in base a tale accertamento, i giudici del merito avrebbero dovuto pervenire all’accoglimento o al rigetto della stessa opposizione. La corte d’appello, invece, ha del tutto omesso di procedere a tale accertamento, dichiarando erroneamente inammissibile l’opposizione. Al suddetto accertamento dovrà, pertanto, provvedersi in sede di rinvio: restandone, beninteso, dalla presente decisione del tutto impregiudicato ogni esito nel merito. 2. Ricorso incidentale Con il primo motivo si denunzia «Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. per omessa pronuncia ex art 360, co.1, n.4 c.p.c. e per falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. in ragione di una errata interpretazione dell’art. 618 bis c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia «Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.». Il ricorso incidentale ha ad oggetto questioni non esaminate dalla corte d’appello, in quanto ritenute assorbite. Esso, pertanto, deve a sua volta ritenersi assorbito in conse- guenza dell’accoglimento del ricorso principale e della Ric. n. 3427/2023 – Sez.
3 - Ud. 9 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 10 di 11 cassazione con rinvio della decisione impugnata: le suddette questioni dovranno, infatti, essere nuovamente valutate nel giudizio di rinvio. La stessa ricorrente in via incidentale, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., afferma, del resto, espressamente che «questa difesa nell’incipit del ricorso incidentale ha eviden- ziato che esso è stato proposto “solo per tuziorismo difensivo, nell’ipotesi non temuta in cui questa Ecc.ma Corte accolga l’av- verso ricorso senza rinvio, come proditoriamente richiesto da parte ricorrente”. Va da sé che in ragione della declinata natura condizionata del ricorso incidentale esso è subordinato alla con- dizione essenziale dell’eventuale accoglimento dell’avverso ri- corso senza rinvio, come chiede parte ricorrente. Laddove, come si confida, il ricorso venga rigettato o nell’inverosimile ipotesi in cui esso venga accolto ma con rinvio, il ricorso inci- dentale in questione deve ritenersi tamquam non esset, così come le note di replica contenute nel capo che segue». 3. Sono accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso princi- pale, rigettati gli altri. Il ricorso incidentale è assorbito. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte: - accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso princi- pale, rigettati gli altri ed assorbito il ricorso incidentale;
- cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 9 ottobre 2024. Ric. n. 3427/2023 – Sez.
3 - Ud. 9 ottobre 2024 – Sentenza – Pagina 11 di 11 L’estensore Il presidente Augusto TATANGELO Franco DE STEFANO