Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1069 del 2022 - Pag. 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1069 del 2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “solo danni a cose” e vertente TRA C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIO FALVO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellante –
E C.F. e P.I. in persona del RO P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna (BO), rappresentata e difesa dall'avv. CARMELA BARRETTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti;
- Parte Appellata –
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_4 pro tempore, con sede in Montalto Uffugo, Via Serra di Lipari s.n.c.
- Parte appellata contumace–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata.
Con atto di citazione depositato in Cancelleria in data 11.03.2021, ha Parte_1 proposto domanda giudiziale nei confronti di e RO dinanzi al Giudice di Pace di Cariati, allegando che: Controparte_2
- In data 28.07.2020 alle dipendenze di e alla guida Parte_2 Parte_1 dell'autocarro Iveco targato EG918DC di proprietà di con a bordo Parte_1
, percorreva la S.P. 205 in direzione Mandatoriccio quando, Controparte_3 giunto nei pressi del cancello d'ingresso alla proprietà ”, in un tratto di strada in Pt_3 salita, entrava in collisione con l'autoarticolato targato FZ565WD di proprietà della e condotto da che transitava in senso Controparte_2 Persona_1 opposto.
- Il nell'occasione, nell'impegnare una curva sinistrorsa, invadeva la mezzeria Persona_1 di sinistra ed entrava in collisione con l'autocarro targato EG918DC che transitava regolarmente sulla propria corsia di marcia.
- Nell'occorso nessuno riportava lesioni.
- L'autocarro di riportava ingenti danni alla carrozzeria e alle parti Parte_1 meccaniche, ancora da quantificare compiutamente.
- Intervenivano sul posto i carabinieri della radiomobile di Rossano, che eseguivano i rilievi del caso.
- Per le riparazioni il veicolo era costretto a rimanere fermo per almeno 15 giorni.
- Poiché il sinistro è avvenuto per fatto e colpa del conducente dell'autotreno targato FZ565WD e poiché detto autocarro al momento del fatto risultava Persona_1 assicurato con tenuta alternativamente con la Controparte_4 [...] assuntrice dei rischi RCA per l'autocarro Iveco targato RO
EG918DC, veniva avanzata richiesta risarcitoria, senza esito.
Ciò posto, an chiesto al Giudice di Pace di Cariati di: Parte_1 a. Dichiarare che l'incidente stradale verificatosi il giorno 15.06.2019 come descritto in narrativa è avvenuto per fatto e colpa di Controparte_2
b. Condannare nonché RO [...]
ciascuno per il suo titolo e tra loro in solido, al risarcimento Controparte_2 dei danni tutti subiti da in conseguenza del sinistro di cui in Parte_1 narrativa.
c. Liquidare detti danni nella misura che risulterà da espletande CTU tecnica da eseguirsi sull'autocarro Iveco e contabile da eseguirsi sulle scritture contabili della i fini della quantificazione del danno da fermo tecnico, ovvero in Parte_1 quell'altra somma che l'adito Giudice riterrà di giustizia in via equitativa e comunque entro i limiti di competenza ratione valoris, con rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto e sino all'effettivo soddisfo. d. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. e. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 148, 10 co. C.d.A. trasmettere copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del Titolo X, Capo IV, C.d.A.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 17.03.2021, si è costituita in giudizio la quale ha allegato che: RO
- La domanda è infondata.
- In punto all'an debeatur, la dinamica esposta in citazione è inesatta e non rispondente al vero;
la responsabilità dell'incidente stradale avvenuto nel Comune di Mandatoriccio il
28.07.2020 alle ore 12:30 sulla S.P. 205 km 11+900 deve essere ascritto alla esclusiva condotta colpevole posta in essere da , conducente del veicolo targato Parte_2
EG918DC di proprietà dell'attrice.
- Il conducente dell'autoarticolato DAF di proprietà dell'altra convenuta Persona_1 nella circostanza transitava sulla strada SP 285 con direzione Controparte_2
Scalo di Mandatoriccio, a moderatissima andatura di marcia e lo stesso, giunto in prossimità della chilometrica 11+900 veniva inopinatamente investito dal citato veicolo Iveco targato EG918DC condotto da , che sopraggiungeva dall'opposto Parte_2 senso di marcia e quindi con direzione Mandatoriccio Centro ed affrontava la curva destrorsa ivi impegnata ad elevata velocità: ciò è chiaramente desumibile dalla lunga traccia di frenata lasciata sul manto stradale.
- Dall'esame del rapporto dei carabinieri intervenuti sul posto su richiesta di Persona_1 il veicolo di proprietà della entrava in violenta collisione con
[...] Parte_1 quello condotto dall'incolpevole che, invece, era quasi fermo e che, in Persona_1 effetti, veniva urtato nella sua parte anteriore sinistra.
- Dal rapporto dei carabinieri si evince, a confutazione della tesi attorea: la localizzazione dell'area del sinistro e in particolare la curva ove è avvenuto lo scontro, le foto dei due veicoli coinvolti, le condizioni della strada e la traccia di frenata impressa dal veicolo i danni riportati da entrambi i veicoli, il verbale delle dichiarazioni Parte_1 spontanee rese dai soggetti presenti e le 6 fotografie ritraenti il tratto di strada della chilometrica interessata e il posizionamento esatto dei veicoli incidentati. R.G. n. 1069 del 2022 - Pag. 3 di 13
- I carabinieri hanno, inoltre, proceduto ad elevare il verbale di contravvenzione a norma degli artt. 141 c. 3 e c. 8, 143 c. 3 e 13 C.d.S. nei confronti di , ma nessuna Parte_2 contestazione o sanzione è stata elevata nei confronti di Persona_1
- I citati documenti, mai contestati, hanno piena efficacia probatoria e provano la totale responsabilità di il quale ha omesso di regolare la velocità in un Parte_2 pericoloso tratto di strada in curva e inoltre incrociando l'altro veicolo, non manteneva il proprio senso di marcia in prossimità del margine destro della carreggiata, in violazione delle più elementari regole di prudenza e di sicurezza stradale. Nessun rilievo può essere mosso alla condotta di guida posta in essere da che viaggiava a Persona_1 moderata andatura, con le dovute cautele e non poteva evitare l'impatto con il veicolo antagonista, sia per le dimensioni della carreggiata stradale sia per la grossa mole del proprio veicolo. Tanto premesso, ha chiesto al Giudice di Pace di RO Cariati l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a. Rigettare la domanda attorea.
b. Con vittoria di spese e competenze di lite.
c. Con opposizione all'inammissibile richiesta di cui al punto 5 delle avverse conclusioni, atteso il corretto comportamento posto in essere da
[...] el sinistro stradale in parola. RO La causa in primo grado è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni;
all'ultima udienza del 30.06.2021 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e la causa è stata assunta in decisione.
Pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito in primo grado il convenuto
Controparte_2
Conseguentemente con sentenza n. 431/2021 del 29.11.2021 emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 129/2021 R.G., il Giudice di Pace di Cariati ha così stabilito: “accoglie la domanda, dichiara la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoarticolato tg. FZ565WD di proprietà di e, per l'effetto condanna Controparte_2 RO in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti da parte attrice, quantificati in complessivi € 3.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dei RO compensi professionali in favore del difensore di parte attrice, con distrazione ex art. 93 c.p.c., che si quantificano per le diverse fasi processuali in complessivi € 1.200,00 oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del difensore dell'attore ex art. 93 c.p.c.”.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data
5.05.2022 ha proposto appello avverso la prefata sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
- Con il primo motivo d'appello lamenta violazione di legge, in quanto il giudice di primo grado non ha condannato in solido con la compagnia assicuratrice anche il responsabile del danno.
- Con il secondo motivo d'appello per violazione di legge e omessa/inesistente motivazione, nonché per motivazione apparente, impugna la parte della sentenza in cui il giudice ha valutato il danno in via equitativa nella misura di € 3.500,00 senza indicare i motivi per cui è pervenuto a detta decisione. In atti sono depositati, infatti, sia la stima eseguita dal fiduciario della he ha quantificato il danno in € 8.462,03, sia RO quella del fiduciario della che lo ha quantificato in € 16.320,00. La Parte_1 differenza tra le due perizie è data sostanzialmente dal danno al motore incorso nell'avaria
“fuori fase”, oltre che, marginalmente, dalle ore lavorate e dai costi orari. R.G. n. 1069 del 2022 - Pag. 4 di 13
- Oltre a tali danni è da riconoscersi il danno da fermo tecnico, avendo la Parte_1 fornito dimostrazione che è stata costretta a noleggiare un veicolo sostitutivo per svolgere il lavoro cui era dedicato il veicolo danneggiato.
- Non si comprende, dunque, quale ragionamento ha seguito il giudice di primo grado per quantificare i danni in € 3.500,00, somma addirittura inferiore al danno stimato dalla compagnia assicuratrice. È evidente l'inesistenza della motivazione posta alla base dell'impugnata decisione.
- Con il terzo motivo d'appello per violazione di legge ex art. 115, 116, 132 c. 2 c.p.c., per errata valutazione delle risultanze istruttorie, impugna la parte della sentenza in cui il giudice ha quantificato il danno in € 3.500,00. La ha fornito prova Parte_1 positiva sui danni subiti in dipendenza del sinistro;
il fiduciario dell'appellante escusso all'udienza del 14.05.2021 ha confermato la stima a sua firma depositata in atti per un danno complessivo di € 16.323,45. L'azienda ha inoltre provato il proprio status e fatturato mediante il deposito del bilancio di esercizio, nonché il collegamento aziendale tra l'attività svolta – di raccolta e smaltimento dei rifiuti - e il veicolo danneggiato deputato alla raccolta dei rifiuti. Inoltre, ha prodotto le buste paga dei dipendenti e alcune fatture afferenti il costo di noleggio di autoveicoli tecnici di medesime qualità del veicolo danneggiato, legittimando sussistenza del danno da fermo tecnico e fornendo i parametri per la quantificazione giornaliera.
- In relazione alla durata del fermo tecnico, il fiduciario di parte appellante ha riscontrato un periodo di lavoro pari a 146,80 ore, che tradotte in giorni lavorativi di 8 ore, corrispondono a 18 giorni di fermo tecnico. La compagnia, invece, riferisce nella propria stima un periodo di lavoro di 62,50 ore che, tradotte in giorni lavorati di 8 ore, corrispondono a 8 giorni di fermo tecnico. In ogni caso, va aggiunto un periodo equitativamente valutato in 5 giorni per il tempo necessario per la verifica dei pezzi di ricambio da sostituire, per la relativa ordinazione e per il reperimento.
- Nel computo del fermo tecnico, inoltre, vanno considerati i 10 giorni che la legge impone al danneggiato per tenere il veicolo a disposizione delle compagnie di assicurazione per gli accertamenti del caso.
- Ne consegue che, per come riportato nelle note conclusive di primo grado, il danno globale può essere quantificato in complessivi € 19.999,00 (di cui €. 16.323,00 per danno al veicolo,
€. 2.676,69 per danno da fermo tecnico ed €. 1.000,00 per mancato guadagno per effetto del fermo del veicolo aziendale), salva la valutazione più congrua del danno da fermo tecnico.
- In via del tutto gradata, il danno non poteva essere quantificato in misura inferiore ad €.
8.462,03 per i danni al veicolo ed oltre il danno da fermo tecnico e da mancato guadagno da valutare equitativamente in ulteriori €. 3.700,00, ai sensi dell'art. 115, 1 co. c.p.c., in quanto dette cifre sono frutto di una quantificazione addotta dalla controparte e non specificatamente contestate dalla parte costituita, per ciò che concerne il danno da fermo tecnico e il mancato guadagno. Il tutto fatta salva la possibilità di disporre CTU tecnica e
CTU contabile per una più puntuale quantificazione dei danni lamentati.
- Con il quarto motivo d'appello per omessa motivazione e violazione di legge e, in particolare dell'art. 91 e 92 c.p.c., nonché D.M. Giustizia n. 55 del 10.03.2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 37 dell'08.03.2018, impugna la parte della sentenza relativamente alle spese di lite, avendole il giudice liquidate secondo uno scaglione inferiore a quello effettivo senza alcuna motivazione in merito e omesso di liquidare correttamente le spese e le competenze di lite.
- Sulla base dell'effettivo valore della controversia le spese di lite avrebbero dovuto essere liquidate almeno nella seguente misura: € 729,00 per la fase di studio della controversia, avendo riguardo al valore massimo sia in ragione della difficoltà, sia in ragione del valore vicino a quello massimo per scaglione, € 335,00 per la fase introduttiva del giudizio, avendo riguardo al valore medio e benché il valore della causa si avvicini a quello massimo per R.G. n. 1069 del 2022 - Pag. 5 di 13
scaglione, € 1.080,00 per la fase istruttoria e di trattazione, avendo riguardo al valore massimo in ragione dell'attività svolta, della difficoltà e del valore vicino a quello massimo per scaglione, € 1.278,00 per la fase decisionale avendo riguardo al valore massimo in ragione dell'attività svolta, della difficoltà e del valore vicino a quello massimo per scaglione. Il tutto per un totale di €. 3.422,00, oltre accessori di legge e oltre le spese effettivamente sostenute.
- A dette somme devono essere aggiunte le spese sostenute dalla per la Parte_1 stima di parte, come da nota depositata, nella misura di € 2.560,00 ovvero in quell'altra che il Tribunale riterrà equa.
Tanto premesso, a chiesto a questo Tribunale di: Parte_1
a. Condannare la e la RO Controparte_2 in persona del legale rappresentante in carica, ciascuno per il suo titolo e tra
[...] loro in solido, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla in conseguenza del sinistro del 28.07.2020. Parte_1 b. Liquidare detti danni nella misura complessiva di €. 16.499,00 (ai fini della iniziale determinazione del contributo unificato) ovvero, in via gradata, nella misura di €. 8.662,03, già detratto quanto percepito;
ovvero in quell'altra che emergerà dal prosieguo istruttorio;
ovvero, ancora, in quell'altra che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, in via equitativa. Con rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo. c. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio secondo il valore effettivo della controversia e con riconoscimento delle spese di CTP nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 3.10.2022 si è costituita in giudizio parte appellata allegando che: RO
- La parte attrice non ha offerto alcuna prova in punto all'an debeatur.
- Proprio in base all'unico teste di parte attrice, l'incidente stradale avvenuto in Mandatoriccio in data 28.07.2020 è stato causato per colpa ed esclusiva responsabilità di Parte_2 conducente del veicolo di proprietà della Parte_1
- Il giudice di primo grado non ha tenuto conto del verbale di rilevazione incidente del
28.07.2020 dei carabinieri intervenuti, prontamente prodotto in giudizio.
- Dal verbale emerge che non sono state elevate sanzioni nei confronti di Persona_1 mentre nei confronti di sono state comminate le sanzioni di cui agli artt. 141, Parte_2
3 e 8 co. e 143, 3 e 13 co. C.d.S. per avere omesso di regolare la velocità in un tratto di strada in curva e per non essersi tenuto il più possibile al margine destro della carreggiata sebbene incrociasse un altro veicolo. I verbali non sono stati contestati nelle forme di legge.
- Il Giudice di primo grado non si è attenuto al principio consolidato secondo cui l'atto pubblico e anche il rapporto degli agenti accertatori di un incidente stradale, fanno piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, non essendo così per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, o per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, trattandosi di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice.
- La sentenza è illogica ed errata in quanto il giudice dapprima dichiara inutilizzabile la testimonianza del teste perché lo stesso pur viaggiando a bordo del veicolo al CP_3 momento dell'impatto era distratto e non ha visto l'urto e in un secondo momento lo ha ritenuto attendibile in relazione all'effettivo posizionamento dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro, senza prendere in considerazione i rilievi dei militari verbalizzanti. Peraltro, il teste si è limitato ad esprimere una sua valutazione soggettiva, inammissibile. CP_3 R.G. n. 1069 del 2022 - Pag. 6 di 13
- Lo stesso teste, poi, era stato sentito dai carabinieri di Rossano nell'immediatezza del fatto e aveva spontaneamente dichiarato che “premetto di essere il passeggero del veicolo Iveco 35 targato EG918DC che percorreva la st 205 in direzione Mandatoriccio alle ore 12.30 circa.
Mentre percorrevamo la st 205. Io ero intento a guardare alla mia destra i terreni quando ho sentito il conducente che esclamava “Noo!” Parte_2
- Di conseguenza, il teste non ha assistito alla dinamica dell'impatto tra i due veicoli.
- Non può avere alcun valore probatorio la parte finale della sua dichiarazione resa in udienza, in cui ha dichiarato che “quando sono sceso, l'autoarticolato era un po' inclinato verso la nostra corsia” in quanto in primis è una valutazione soggettiva smentita dal verbale dei carabinieri e, in ogni caso, anche a volerne ritenere la spontaneità, la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi generici come quelli riferiti, ma solo fatti obiettivi e non può fondarsi su una interpretazione soggettiva o indiretta o su apprezzamenti di natura tecnica.
- Al contrario la ha provato che la dinamica offerta RO dall'appellante non risponde al vero e che l'incidente occorso deve essere ascritto alla colpevole ed esclusiva condotta di guida colposa di , conducente del veicolo Parte_2 di proprietà di parte appellante.
- Dal rapporto dei carabinieri emerge, infatti, che conducente Persona_1 dell'autoarticolato DAF di proprietà dell'altra convenuta Controparte_2 transitava sulla Strada S.P. 205, con direzione Scalo di Mandatoriccio, a moderatissima andatura di marcia e lo stesso, giunto in prossimità della chilometrica 11+900, veniva investito dal veicolo Iveco targato EG918DC della che sopraggiungeva Parte_1 nell'opposto senso di marcia ed affrontava la curva destrorsa ivi impegnata, ad elevata velocità; ciò è stato accertato con il rilevamento della lunga traccia di frenata lasciata impressa sul manto stradale dal veicolo di proprietà di e verificata con i Parte_1 rilievi planimetrici di cui a p.5 del rapporto dei carabinieri, in cui è stata accertata una
“frenata sn.m.10,28 e dx . m.15,20”, che termina proprio in corrispondenza del punto d'urto e procede con un'intensità marcata a forma larga e con andamento rettilineo.
- Dunque, a causa della condotta di guida di il veicolo di proprietà di Parte_2 entrava in violenta collisione con quello condotto da Parte_1 Persona_1 che era quasi fermo e che veniva urtato nella sua parte anteriore sinistra;
nel verbale viene peraltro accertato che non poteva compiere alcuna altra manovra se non quelle Persona_1 eseguite nella circostanza (p. 15 rapporto dei carabinieri).
- Tali elementi avrebbero dovuto condurre il giudice di primo grado a rigettare la domanda dell'appellante; lo stesso avrebbe dovuto tenere conto della mancata contestazione delle contravvenzioni elevate a e della mancata elevazione di verbali di Parte_2 contravvenzione nei confronti del conducente dell'autoarticolato di proprietà di
Controparte_2
- La totale responsabilità dell'accaduto avrebbe dovuto essere ascritta al conducente del veicolo di proprietà dell'appellante.
- Nel corso del giudizio di primo grado non sono emersi ulteriori elementi di prova da parte attrice.
- Sotto il profilo del quantum debeatur, la a presente RO di aver già corrisposto la somma di € 3.500,00 a titolo di risarcimento e quella di € 1.200,00 a titolo di spese legali, liquidate in via equitativa dal Giudice di Pace.
- Si contesta anche in questa sede l'effettivo valore dell'elaborato del perito di parte attrice, già contestato in primo grado all'udienza del 14.05.2021, contenente valutazioni esagerate e sproporzionate rispetto ai danni reali del veicolo e in cui si indicano voci non risarcibili, come quelle per fermo tecnico e per spese tecniche, non dimostrate. Tali danni avrebbero potuto essere dimostrati solo mediante una CTU come riconosciuto dallo stesso appellante. R.G. n. 1069 del 2022 - Pag. 7 di 13
- In ogni caso, a confutazione delle somme richieste dall'attore, si ribadisce che la ha prodotto una propria perizia, in cui è stato RO accertato che il danno ammonta alla somma inferiore di € 8.462,03 Iva compresa.
- Si contesta l'avversa richiesta di rimborso della spesa di € 2.560,00 per la perizia di parte attrice, non essendo provata, ma semplicemente inserita nella nota spese del legale in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado;
la somma è comunque eccessiva e superflua. Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale di: RO a. Dichiarare inammissibile l'atto di appello principale proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 431/2021; b. Rigettare nel merito l'appello principale proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 431/2021, in quanto infondato in fatto e diritto;
c. In accoglimento dell'appello incidentale spiegato da RO
, riformare la sentenza di primo grado n. 431/2021 emessa nella causa n.129/2021
[...]
R.G. dal Giudice di Pace di Cariati in data 29.11.2021, nella parte in cui statuisce la condanna di al risarcimento dei danni subiti RO dalla quantificati nella somma di € 3.500,00 oltre interessi legali e la Parte_1 condanna al pagamento del compenso professionale del difensore di parte attrice, con distrazione ex art.93 c.p.c. quantificato nella somma di € 1.200,00 oltre spese esenti e Iva e Cap di legge, e per l'effetto, rigettare la domanda proposta in primo grado dalla condannare la stessa alla restituzioni di tutte le somma già sborsate Parte_1 da e già incamerate dalla odierna appellante RO principale;
d. Condannare l rimborso delle competenze e delle spese professionali Parte_1 del doppio grado di giudizio. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, all'udienza del 23.05.2023 il giudizio è stato interrotto ex art. 301 c.p.c. per il decesso del difensore di parte appellata. Ritualmente riassunto il procedimento, all'esito dei disposti rinvii, all'ultima udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta tempestivamente depositate, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
3. Declaratoria di contumacia. Nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, anche nel presente grado di giudizio non si è costituito Ne va, pertanto, Controparte_2 dichiarata la contumacia.
4. Ammissibilità dell'appello proposto. L'appello proposto in via principale e quello proposto in via incidentale rispettano le indicazioni contenute nell'art. 342 c.p.c., perché sono motivati e recano l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. R.G. n. 1069 del 2022 - Pag. 8 di 13
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante principale, poi, l'appello incidentale è stato tempestivamente proposto nel termine di 20 giorni prima della udienza differita ex art. 168 bis. c. 5 c.p.c.
5. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent.
S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
Occorre, d'altro canto, rilevare che il giudizio d'appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio (v. Cass. Civ. n. 8604 del 2017; Cass. Civ. n. 1377 del 2016).
6. Nel merito. L'ordine logico delle questioni prospettate dalle parti costituite nel giudizio impone ex art. 276 c.p.c. lo scrutinio, anzitutto, delle doglianze mosse da RO con l'appello incidentale proposto. 6.1. Deve essere accolto l'appello incidentale proposto da RO
con conseguente riforma integrale della sentenza gravata, alla luce della erronea
[...] motivazione e della superficiale valutazione delle risultanze istruttorie.
Infatti, come correttamente dedotto dall'appellante incidentale, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado e dalla documentazione in atti, la dinamica del sinistro è univoca e non può che desumersi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Iveco targato EG918DC di proprietà di - e nell'occasione condotto da - nella causazione Parte_1 Parte_2 dell'evento dannoso lamentato. 6.2. In particolare, dall'analisi critica del compendio probatorio in atti risulta che, in data
28.07.20, alle ore 12:30 circa, il veicolo Iveco di proprietà di mentre percorreva Parte_1 la S.P. 105 in direzione Mandatoriccio, giunto in prossimità di una curva, andava ad impattare contro il semirimorchio di proprietà di condotto da Controparte_5 Persona_1
Non è in contestazione tra le parti lo scontro tra i veicoli coinvolti nel sinistro. Dall'esame del rapporto dei carabinieri di Rossano intervenuti sul posto emerge che il sinistro si è verificato in curva con scarsa visibilità – e tale circostanza non è neppure in contestazione tra le parti – per cui i conducenti avrebbero dovuto regolare la propria velocità adattandola alle condizioni della strada.
Dal medesimo documento risulta, inoltre, che il veicolo Iveco, negli attimi antecedenti all'impatto, abbia operato una frenata in misura talmente rilevante da lasciare impressi sull'asfalto evidenti e lunghi segni di frenata, misurati dagli agenti in 10,28 m sul lato sinistro e 15,20 metri sul lato destro (cfr. rapporto dei carabinieri che hanno effettuato gli opportuni rilievi nell'immediatezza del sinistro nonché foto allegate). Dalle stesse si evince in maniera agevole l'imprudenza del conducente del veicolo di proprietà di il quale, in prossimità della curva, viaggiava ad elevata velocità, senza tenere Pt_1 correttamente la destra nella propria corsia. R.G. n. 1069 del 2022 - Pag. 9 di 13
In relazione alla dinamica dell'evento, nessun rilievo assume la testimonianza resa dal teste di parte attrice il quale si trovava a bordo del veicolo Iveco al momento del sinistro e ha CP_3 dichiarato, sia in sede di escussione testimoniale, sia in sede di sommarie informazioni ex art. 351 c.p. dinanzi ai carabinieri di Rossano, di non aver visto il momento dell'urto in quanto distratto (v. dichiarazioni testimoniali rese in primo grado e rapporto dei carabinieri). Peraltro, sotto il profilo dell'attendibilità, non può non rilevarsi come il medesimo CP_3 abbia sottoscritto “dichiarazioni spontanee” in modo del tutto difforme a quanto poi dichiarato dinanzi al giudice di prime cure (v. dichiarazioni spontanee del 5.8.20 e dell'8.8.20, documenti prodotti dalla stessa parte attrice).
Tanto chiarito, nessun dubbio residua in ordine alla responsabilità del conducente
[...]
il quale, al momento dell'evento, senza tenere conto delle specifiche condizioni della Pt_2 strada, ha omesso di adeguare la velocità di guida alle peculiarità del tratto di strada che percorreva, rendendo l'impatto inevitabile. Ciò si desume agevolmente dai segni di frenata sull'asfalto rilevati dagli agenti intervenuti sui luoghi di causa nell'immediatezza del sinistro che, come già evidenziato, fanno emergere l'eccessiva velocità del veicolo Iveco condotto da e il mancato rispetto dell'obbligo Parte_2 di tenere il margine destro della carreggiata. Del resto, come correttamente rilevato dall'appellata-appellante in via incidentale, il rapporto dei carabinieri fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, ma, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (v. Cass. Civ. n. 20025 del 2016; ma anche Cass. Civ. n. 9037 del 2019).
Sotto tale profilo, alcuna prova contraria è stata addotta dalla parte attrice, idonea ad infirmare detta ricostruzione, attesa la totale irrilevanza della testimonianza resa dal CP_3
Evidente, quindi, l'erronea motivazione del giudice di prime cure, il quale, a tacer d'altro, neppure ha preso in considerazione il documento esaminato, depositato, peraltro, da entrambe le parti.
Di contro, la deduzione di parte attrice in primo grado ed odierna appellante principale, secondo cui il semirimorchio di proprietà di vrebbe invaso la carreggiata Controparte_5 di pertinenza del veicolo Iveco, è del tutto sfornita di qualsiasi supporto probatorio e in chiaro contrasto con la dinamica emergente dal rapporto e dagli altri documenti in atti.
Né peraltro, sono state allegate o provate ulteriori circostanze in fatto che consentano una diversa ricostruzione dell'evento. 6.3. Dalle considerazioni esposte devono trarsi, quindi, le conseguenze giuridiche, alla luce della necessità di indagare il profilo della responsabilità. Con riguardo alle responsabilità da attribuirsi ai conducenti – e, per essi, alla luce della delimitazione assertiva delle parti, ai proprietari - dei veicoli coinvolti, occorre precisare che ai sensi dell'art. 2054, comma 1 c.c. il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire i danni prodotti a persone o cose dalla circolazione se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Tuttavia, il mero accertamento della responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro non è sufficiente a determinare, ai sensi dell'art. 2054 c. 2 c.c. il superamento della presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'evento. L'orientamento costante della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. Civ. 1198 del 1997; Cass. Civ.5783 del 1997) è volto a ritenere insufficiente l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro, ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno subito dai veicoli sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c.. L'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ. 195 del 2007; Cass. Civ. 6797 del 1987). Per cui nel caso di R.G. n. 1069 del 2022 - Pag. 10 di 13
scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede la prova liberatoria, dalla parte non responsabile nella causazione dell'evento, di essersi uniformata alle norme sulla circolazione stradale, nonché a quelle di comune prudenza (v.
Cass. Civ. 10031 del 2006 e Cass. Civ. 18631 del 2015). D'altro canto, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall' art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all' art. 2054, comma 2, c.c. , nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista. (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 12884 del 2021). Nel caso di specie, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, dalla dinamica dell'incidente emersa e dall'esame della documentazione acquisita, alcun dubbio sussiste in merito all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Iveco nella causazione del sinistro, dovendosi in questo caso ritenere superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054
c. 2 c.c.. Emerge, infatti, dalle considerazioni già espresse che la condotta di guida di Parte_2 sia stata causa esclusiva del sinistro, in quanto egli stava percorrendo una strada in curva, già caratterizzata da scarsa visibilità, ad elevata velocità e senza rispettare l'obbligo di mantenere il margine destro della propria carreggiata di percorrenza, finendo per impattare il veicolo condotto dal impegnato nell'attraversamento della curva. Tanto si evince chiaramente dai lunghi Persona_1 segni di frenata impressi sull'asfalto e visibili dalle fotografie allegate al rapporto dei carabinieri, dalla loro localizzazione, nonché dal punto d'urto e dalla dinamica stessa ricostruita dagli agenti (v. rapporto dei carabinieri in atti).
Al contrario, come correttamente sottolineato anche nel rapporto prodotto, il conducente
[...]
percorreva la carreggiata di propria pertinenza a velocità non elevata e le dimensioni della Per_1 strada e quelle degli autoveicoli non gli offrivano alcuno spazio di manovra, se non quella di arresto (effettuata, per come risulta dal rapporto).
Né risulta provato che abbia invaso la carreggiata di pertinenza del Persona_1 [...]
rimanendo tale circostanza - allegata dalla parte attrice in primo grado - del tutto sfornita Pt_2 di prova all'esito dell'istruttoria svolta. Per le ragioni sopra espresse l'incidente è da ascriversi sotto il profilo eziologico esclusivamente al comportamento colpevole del conducente della Iveco, con l'effetto che l'accertamento libera l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall' art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. civ. n. 13672 del 2019 nonché Cass. civ. n. 22406 del
2011). La presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove invece risulti che una violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente – non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (cfr. Cass. Civ. ord. n.. 19115 del 2020, ove sulla base R.G. n. 1069 del 2022 - Pag. 11 di 13
di tali principi la S.C. ha evidenziato l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro, per l'improvvisa invasione della carreggiata, con esclusione di responsabilità dell'altro conducente, nonostante marciasse a velocità sostenuta, circostanza non avente efficacia causale in relazione al sinistro).
Non emergono, in ogni caso, elementi da cui desumere eventuali profili di responsabilità concretamente colposa addebitabili a dal quale non era dunque razionalmente Persona_1 esigibile un contegno alternativo rispetto a quello concretamente tenuto, in modo tale da giustificare l'operatività della presunzione di concorso paritetico di colpa stabilita dall'art. 2054 co. 2 c.c..
In proposito, infatti, va valorizzato che gli agenti intervenuti, nella propria ricostruzione del sinistro, hanno dato atto di tale circostanza, alla luce delle verifiche dello stato dei luoghi, riscontrando che la manovra di frenata posta in essere dal fosse l'unica concretamente Persona_1 esigibile. Non risulta, pertanto, che quest'ultimo abbia tenuto una condotta di guida imprudente. E, pertanto, alcuna prova o circostanza contraria risulta essere stata addotta, sì da non potersi evincere dagli atti alcuna differente ripartizione, anche di tipo concorsuale, relativa alla responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, con integrale rigetto delle domande della parte attrice in primo grado, odierna appellante principale. 6.4. Di contro, supportano la ricostruzione proposta dall'appellante incidentale e sopra esposta, i verbali di contestazione ex art. 141 c. 3 e c.8 (omessa regolare velocità in tratto di strada in curva) e ex art. 143 c. 3 e 13 (non si teneva il più possibile al margine destro della carreggiata, sebbene incrociasse altro veicolo) elevati esclusivamente nei confronti di e del conducente Pt_1 del veicolo Iveco. L'accoglimento dell'appello incidentale, con rigetto delle domande formulate dalla parte attrice in primo grado – odierna appellante principale – determina l'assorbimento di tutti i motivi d'appello formulati dalla parte appellante principale. 6.5. Deve essere, poi, disposta la condanna alla restituzione delle somme versate all'appellante da in esecuzione della sentenza di primo RO grado, per come domandato entro i termini decadenziali previsti, all'atto della costituzione in giudizio, essendo incontestata tra le parti l'effettiva corresponsione di detta somma. Si rammenta, peraltro, che, da un lato, il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (v. Cass. civ. n. 9062 del
2010).
7. Il regime delle spese 7.1. Va ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Infatti, in sede di appello, la ripartizione delle spese deve avvenire tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
7.2. Nel caso di specie, deve essere tenuto conto che l'accoglimento dell'appello incidentale e la totale riforma della sentenza gravata hanno condotto alla integrale reiezione delle domande proposte in primo grado dall'odierno appellante. 7.3. Conseguentemente, la sentenza gravata deve essere riformata anche sotto tale profilo e le spese di lite del primo grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante principale nei confronti della compagnia assicurativa costituita, con liquidazione d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto: R.G. n. 1069 del 2022 - Pag. 12 di 13
a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”; b. del valore della presente controversia;
c. del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d. dell'attività istruttoria espletata in primo grado consistita nell'escussione di due testimoni e di quella decisoria, alla luce anche delle note depositate;
e. del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma, 1 del medesimo decreto possono essere aumentati o diminuiti nella misura di legge. f. che l'istanza di distrazione, in relazione al primo grado, non può che essere formulata dal medesimo difensore (v. Cass. civ. n. 27397 del 2018, in motivazione)
7.4. Le spese, poi, del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante principale nei confronti della parte appellata costituita e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”; b. del valore della presente controversia;
c. del numero esiguo delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d. della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e. della sostanziale assenza di fase istruttoria;
f. degli aumenti e diminuzioni ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata).
Deve infine essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. CARMELA BARRETTA per dichiarato anticipo delle stesse. 7.4. Nulla deve essere disposto per le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra l'appellante e la parte appellata non essendosi Controparte_2 costituita in giudizio.
8. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013).
Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante principale è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
R.G. n. 1069 del 2022 - Pag. 13 di 13
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la contumacia di F.G.; Controparte_2 B. ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da , per RO l'effetto, IN TOTALE RIFORMA della sentenza appellata, RIGETTA le domande formulate dall'attore in primo grado;
C. RIGETTA l'appello principale proposto da;
Parte_1
D. DA in persona del l.r.p.t., alla restituzione in favore di Parte_1 delle somme da questa versate in esecuzione della RO sentenza di primo grado riformata;
E. DA in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di giudizio di primo RO grado, che si liquidano in € 1.100,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
F. DA in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di giudizio del presente RO grado di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. CARMELA BARRETTA per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.;
G. DÀ ATTO che è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; H. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti in merito al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato.
Così deciso in data 16 aprile 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia