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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/08/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 966 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza del 29 giugno 2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nata il 1° marzo 1971 a Guardiagrele e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Romano, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. , nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], C.da Chiaramilla n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana
Desiderio, in virtù di delega depositata in data 22 ottobre 2024,
resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza dell'11 giugno
2025, svoltasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo la sig.ra ha chiesto che venisse pronunciata Parte_1 la separazione personale dal marito, sig. , con addebito a carico di quest'ultimo, Controparte_1 deducendo il progressivo deterioramento del rapporto coniugale per effetto di gravi comportamenti del resistente. In particolare, la ricorrente ha allegato che il coniuge, oltre a fare abuso quotidiano di alcolici con conseguenti stati di alterazione e aggressività verbale nei suoi confronti, frequentava abitualmente locali notturni e intratteneva una relazione extraconiugale stabile, circostanze che avevano comportato il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, fino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La sig.ra ha inoltre rappresentato di essere casalinga, di essersi sempre occupata Parte_1 della famiglia per volontà del marito, e di versare in condizioni economiche disagiate. Ha pertanto chiesto l'assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento mensile e un risarcimento per i danni derivanti dai maltrattamenti e dal tradimento.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il sig. , Controparte_1 dichiarando di non opporsi alla richiesta di separazione personale formulata dalla moglie né all'assegnazione alla stessa della casa coniugale. Ha tuttavia resistito alle domande di addebito della separazione, di assegno di mantenimento e di risarcimento del danno, contestando integralmente le allegazioni formulate dalla controparte.
In particolare, ha negato ogni condotta di maltrattamento e ogni infedeltà coniugale, affermando che la crisi del rapporto è dipesa da un'inconciliabilità caratteriale già emersa da tempo, tanto che i coniugi avevano cessato la convivenza consensualmente a partire da febbraio
2024.
Quanto alla situazione economica, il resistente ha sostenuto che la moglie svolge attività lavorativa come cuoca e che pertanto non sussistono i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento, aggiungendo che egli stesso percepisce una pensione di invalidità di circa € 300,00 mensili e che entrambi i coniugi vanno considerati economicamente autosufficienti. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle prove orali richieste dalla ricorrente, ritenute generiche e formulate in termini valutativi, nonché della documentazione prodotta in giudizio, affermando che sarebbe stata acquisita in violazione della propria privacy.
In conclusione, ha chiesto che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi senza addebito, che venga assegnata alla moglie la casa coniugale con obbligo di sostenere le relative spese, e che siano rigettate le domande economiche della ricorrente, con vittoria di spese di lite.
Ora va osservato che nelle more del giudizio le parti hanno rappresentato congiuntamente di aver trovato un accordo, che hanno depositato in data 9 giugno 2025. Pertanto, ferma la richiesta di dichiarazione della separazione personale, hanno chiesto che le condizioni economiche fra le parti siano stabilite secondo quanto contenuto nell'accordo.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, in riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti contenute nel testo dell'accordo
è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151
c.c.).
Per quanto concerne l'accordo, le condizioni ivi contenute non sono contrarie a norme imperative e all'interesse di soggetti deboli (il figlio maggiorenne è pacificamente autosufficiente dal punto di vista economico); non sono emersi elementi di criticità che inducono a richiedere chiarimenti in merito alle condizioni proposte, con la conseguenza che esse possono essere omologate.
In considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di separazione, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., perché le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata il 1° marzo 1971 a Guardiagrele, e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nato ad [...] il [...]; C.F._2
- dispone che le condizioni di separazione siano disciplinate secondo l'accordo depositato in data 9 giugno 2025; - ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni
e le ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 luglio 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
TRIBUNALE DI CHIETI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Chieti, composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 966 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza del 29 giugno 2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nata il 1° marzo 1971 a Guardiagrele e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Romano, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. , nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], C.da Chiaramilla n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Fabiana
Desiderio, in virtù di delega depositata in data 22 ottobre 2024,
resistente; nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE, parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza dell'11 giugno
2025, svoltasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo la sig.ra ha chiesto che venisse pronunciata Parte_1 la separazione personale dal marito, sig. , con addebito a carico di quest'ultimo, Controparte_1 deducendo il progressivo deterioramento del rapporto coniugale per effetto di gravi comportamenti del resistente. In particolare, la ricorrente ha allegato che il coniuge, oltre a fare abuso quotidiano di alcolici con conseguenti stati di alterazione e aggressività verbale nei suoi confronti, frequentava abitualmente locali notturni e intratteneva una relazione extraconiugale stabile, circostanze che avevano comportato il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, fino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La sig.ra ha inoltre rappresentato di essere casalinga, di essersi sempre occupata Parte_1 della famiglia per volontà del marito, e di versare in condizioni economiche disagiate. Ha pertanto chiesto l'assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento mensile e un risarcimento per i danni derivanti dai maltrattamenti e dal tradimento.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il sig. , Controparte_1 dichiarando di non opporsi alla richiesta di separazione personale formulata dalla moglie né all'assegnazione alla stessa della casa coniugale. Ha tuttavia resistito alle domande di addebito della separazione, di assegno di mantenimento e di risarcimento del danno, contestando integralmente le allegazioni formulate dalla controparte.
In particolare, ha negato ogni condotta di maltrattamento e ogni infedeltà coniugale, affermando che la crisi del rapporto è dipesa da un'inconciliabilità caratteriale già emersa da tempo, tanto che i coniugi avevano cessato la convivenza consensualmente a partire da febbraio
2024.
Quanto alla situazione economica, il resistente ha sostenuto che la moglie svolge attività lavorativa come cuoca e che pertanto non sussistono i presupposti per la corresponsione di un assegno di mantenimento, aggiungendo che egli stesso percepisce una pensione di invalidità di circa € 300,00 mensili e che entrambi i coniugi vanno considerati economicamente autosufficienti. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle prove orali richieste dalla ricorrente, ritenute generiche e formulate in termini valutativi, nonché della documentazione prodotta in giudizio, affermando che sarebbe stata acquisita in violazione della propria privacy.
In conclusione, ha chiesto che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi senza addebito, che venga assegnata alla moglie la casa coniugale con obbligo di sostenere le relative spese, e che siano rigettate le domande economiche della ricorrente, con vittoria di spese di lite.
Ora va osservato che nelle more del giudizio le parti hanno rappresentato congiuntamente di aver trovato un accordo, che hanno depositato in data 9 giugno 2025. Pertanto, ferma la richiesta di dichiarazione della separazione personale, hanno chiesto che le condizioni economiche fra le parti siano stabilite secondo quanto contenuto nell'accordo.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, in riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti contenute nel testo dell'accordo
è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151
c.c.).
Per quanto concerne l'accordo, le condizioni ivi contenute non sono contrarie a norme imperative e all'interesse di soggetti deboli (il figlio maggiorenne è pacificamente autosufficiente dal punto di vista economico); non sono emersi elementi di criticità che inducono a richiedere chiarimenti in merito alle condizioni proposte, con la conseguenza che esse possono essere omologate.
In considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di separazione, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., perché le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata il 1° marzo 1971 a Guardiagrele, e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nato ad [...] il [...]; C.F._2
- dispone che le condizioni di separazione siano disciplinate secondo l'accordo depositato in data 9 giugno 2025; - ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni
e le ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 luglio 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi