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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1465/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza dell'8 Aprile 2025, sono comparsi, alle ore 9:50, l'Avv. C. Ciotta, in sostituzione dell'Avv. A. Ruocco, per il ricorrente e l'Avv. Sprio, in sostituzione degli Avv.ti Francesco Forzati e Fabrizio Forzati, per la società convenuta, che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedono che sia trattenuta in decisione.
Il Giudice Onorario
si rititra in camera di consiglio alle ore 12:19, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:16, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:16 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza dell'8 Aprile
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1465 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor nato il [...] ad [...] e ivi residente, in via San Parte_1
Francesco n. 51, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1 giudizio, a Foggia, nella via Lustro n. 29, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ruocco, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il
18/05/2021,
- ricorrente -
CONTRO
la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale a Montebelluna (TV), nella via Feltrina Sud n. 250, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Forzati e Fabrizio Forzati in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Mazzini n. 150, presso lo studio dell'Avv. Barbara Barone,
2 - resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito a seguito di estinzione anticipata di finanziamento.
Conclusioni per il ricorrente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 Aprile 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'8 Aprile 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso ex art. 702bis c.p.c. introduttivo della lite, depositato il 18 Maggio 2021, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la : Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 Aprile 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'8 Aprile 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 Ottobre
2021, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 18 Maggio 2021, regolarmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di I comparizione a mezzo pec del 4
Giugno 2021, il signor premetteva di avere stipulato in data 30 Giugno 2008 Parte_1 con l un contratto di finanziamento contro cessione del quinto per Controparte_2
l'erogazione della somma di € 82.992,00, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo. Esponendo, innanzitutto, di avere estinto anticipatamente il citato rapporto negoziale il 30 Giugno 2012. In secondo luogo che, non aveva avuto restituiti dalla prefata società le spese bancarie e istruttorie, le commissioni di intermediazione e i premi assicurativi, connessi al cennato contratto, che aveva anticipato al momento della sua stipula. In terz'ordine che, nel caso di specie trovava applicazione l'art. 125sexies del D. Lgs. n. 141/2010, integrante il Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), secondo cui, da un lato, “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore”; dall'altro, “In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Il ricorrente evidenziava che, la menzionata norma discendeva dall'art. 8 della Direttiva 87/102/CEE, poi ripreso dal D.M. dell'8 Luglio 1992. Osservando che, lo stesso era stato ribadito dalla successiva Direttiva 2008/48/CE del 23 Aprile 2008, recepita dall'enunciato D. Lgs. n. 141/2010. Rilevava, altresì, che l'interpretazione tradizionale, radicata nell'ordinamento italiano, del nominato art. 125sexies del TUB, che escludeva gli oneri
3 c.d. up front, ossia i costi pertinenti a prestazioni interamente eseguite dall'intermediario, dal perimetro della riduzione del costo del credito a cui il cliente aveva diritto nell'ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento, riconoscendo soltanto quelli c.d. recurring, cioè che maturavano in ragione della durata della relazione negoziale, non era più sostenibile all'esito della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 Settembre 2019, emessa a definizione della causa C-383/18, c.d. OR. Ciò in quanto, tale decisione aveva sancito che la ricordata riduzione doveva includere tutti i costi a carico del consumatore, senza distinzione fra oneri up front e oneri recurring. Sostenendo che, l'art. 125sexies del TUB, come interpretato dalla richiamata sentenza che, essendo di interpretazione autentica, aveva efficacia retroattiva, trovava applicazione anche per il contratto di finanziamento in parola, sebbene fosse stato stipulato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010, avvenuta il 19 Settembre 2010.
L'istante affermava, poi, che l' , in qualità di soggetto Controparte_1 finanziatore, era legittimata passiva pure con riferimento alla propria richiesta di restituzione dei premi assicurativi anticipati. Asserendo che, per il calcolo dell'importo ancora dovutogli da tale società, oltre quello già sottratto nel quantificare l'ammontare da corrisponderle per l'estinzione anticipata del citato contratto, doveva tenersi conto del metodo pro rata temporis.
Sul punto specificava che, in forza di questo criterio l'ammontare da riconoscergli era equivalente a € 6.323,37, risultando pari al valore delle spese ritenute rimborsabili diviso per il numero delle rate complessive previste dal prestito, coincidenti con ottantaquattro, e moltiplicato per quelle mancanti dopo l'estinzione, che erano trentasette. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di Agrigento di condannare la resistente a pagargli la predetta somma, ovvero quella maggiore, o minore ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali computati dalla domanda fino al soddisfo.
L , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 19 Ottobre 2021 il rispettivo fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo eccepiva, in via preliminare,
l'improcedibilità della richiesta avanzata dal signor per non avere Parte_1 preventivamente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria. Prendendo, poi, posizione relativamente alle varie argomentazioni articolate dal ricorrente per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni spiegate domandava all'adita autorità giudiziaria, preliminarmente, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla pretesa dell'istante di rimborso delle commissioni di intermediazione, nonché dei costi assicurativi,
4 dovendo rispondere, eventualmente e rispettivamente, ora Controparte_3
denominata in qualità di società intermediaria, e la Controparte_4 [...]
a cui era subentrata la alla stregua di Controparte_5 Controparte_6 compagnia assicuratrice a cui erano stati versati i cennati premi assicurativi. Ciò in quanto, si trattava di importi che, costituendo il corrispettivo delle attività svolte dalla mandataria e dalla menzionata compagnia assicuratrice, non solo erano stati da esse direttamente incassati in sede di stipula del finanziamento;
ma, inoltre, non erano mai entrati nella sua disponibilità giuridica e materiale. Di guisa che, la enunciata domanda di ripetizione doveva essere rivolta esclusivamente nei riguardi delle nominate società, nella cui sfera giuridica si era verificata l'indebita locupletazione. La resistente chiedeva, sempre in linea preliminare, di dichiarare la legittimità delle disposizioni contrattuali, espressamente accettate e specificamente approvate da ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., essendo conformi alla disciplina ratione Parte_1 temporis applicabile all'ipotesi in dibattito, stante l'inapplicabilità retroattiva dell'art. 125sexies del TUB, l'irrilevanza del richiamo da egli operato alla decisione della Corte di Giustizia
Europea dell'11 Settembre 2019 e la natura up front dei costi e delle commissioni che aveva versato al momento della conclusione del ricordato finanziamento. Per l'effetto, di rigettare tutte le richieste avanzate dal ricorrente, perché inammissibili e improcedibili in rito e infondate nel merito. In subordine, in caso di accoglimento pure soltanto parziale di tali domande, chiedeva di accertare, per un verso, l'intervenuto rimborso da essa effettuato a favore dell'istante a titolo di commissioni bancarie per € 474,75 a seguito dell'estinzione anticipata del citato contratto, da ritenersi satisfattivo della pretesa in discorso, ovvero riducendola nel quantum poiché comprensiva di ammontari già rimborsati e non decurtati;
per un altro, che la adesso gli aveva rimborsato € Controparte_5 Controparte_6
2.199,93 alla stregua di oneri assicurativi mediante due assegni bancari, dichiarando tale cifra satisfattiva della relativa richiesta o, viceversa, disponendone una riduzione. Infine, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda del signor
[...]
volta a ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di commissioni di Pt_1 intermediazione e di oneri assicurativi asseritamente non goduti. Di conseguenza, di condannare l'anzidetta società intermediaria e la prefata compagnia assicuratrice all'eventuale restituzione o, comunque, a manlevarla e a tenerla integralmente indenne da ogni obbligo di rimborso afferente ai costi in discussione.
5 Con provvedimento emesso il 2 Novembre 2021 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite assegnava al ricorrente il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Con quello successivo del 22 Marzo 2022 il medesimo dava atto dell'esito negativo di tale procedura, e, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedevano una istruzione non sommaria, in ossequio al III comma dell'art. 702ter c.p.c. fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c., assegnandogli i termini di cui ai nn. 1), 2) e 3) del suo VI comma. Mediante ordinanza adottata il 5 Luglio 2022 l'adita autorità giudiziaria non ammetteva la C.T.U. richiesta dall'istante. In quella emessa il 16 Aprile 2024 a norma dell'art. 127ter, III comma,
c.p.c., il Giudice dava atto che e la società resistente avevano precisato le Parte_1
conclusioni come in epigrafe riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 18
Marzo 2024 e il 5 Aprile 2024. Indi, all'udienza odierna dell'8 Aprile 2025, dopo che i loro procuratori hanno discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., l'adita autorità
giudiziaria la assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in assenza degli stessi.
2.- In diritto. Le domande formulate dal ricorrente in seno al ricorso ex art. 702bis c.p.c.
introduttivo del procedimento de quo non sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché,
meritano di essere rigettate per quanto di ragione.
In forza delle deduzioni contenute nel cennato ricorso ex art. 702bis c.p.c. e nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 Ottobre 2021, attestato da alcuni dei documenti allegati nei fascicoli delle parti, è possibile constatare alcune rilevanti circostanze.
Segnatamente, in primis, che il 30 Giugno 2008 il signor ha sottoscritto, per il Parte_1 tramite di oggi 3F Finanziamenti S.p.A., in qualità di mandataria di Controparte_3
un contratto di finanziamento, avente a oggetto la somma di € Controparte_2
82.992,00. In secondo luogo che, il ricorrente si è obbligato a restituirlo optando per la cessione di un quinto dello stipendio corrispostogli dall'ASL n. 1 di Agrigento, attraverso n. 84 rate mensili di € 988,00 ciascuna. In terz'ordine che, il menzionato mutuo è stato garantito da due polizze assicurative, stipulate l'8 Luglio 2008 per il caso di morte e di perdita del lavoro dalla quale contraente, con l'allora e SASA Assicurazioni e Controparte_3 CP_7
Riassicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo FONDIARIA SAI. Nell'ambito di queste ultime
è indicato come assicurato l'odierno istante, che ha pagato i relativi premi di € 3.115,46 e di €
1.906,00, e alla stregua di beneficiaria l' E' opportuno osservare Controparte_2 che, non è stato prodotto agli atti di lite il contratto di finanziamento in parola, essendosi limitato
6 a depositare soltanto la rispettiva scheda, da cui si evince che è stato Parte_1
individuato dal NDG AF113645. A ben guardare, il modulo che si rinviene nel suo fascicolo, corredato delle condizioni generali applicate, concerne un altro soggetto, che nulla ha a che fare con il ricorrente. Dall'esame della nota dell'11 Giugno 2012, indirizzata dalla società resistente all'enunciato cliente per trasmettergli il conteggio della somma dovuta per provvedere all'estinzione anticipata del rapporto negoziale in questione, si desume che il numero attribuito al medesimo dalla prima è 100589. E' pacifico, essendo stato riconosciuto da entrambe le parti in contesta, che in data 15 Giugno 2012 , in corrispondenza della 47° rata del Parte_1 nominato finanziamento, lo ha estinto anticipatamente, corrispondendo l'importo di €
35.906,47 determinato con il ricordato conto predisposto dal soggetto finanziatore. Nel quantificare tale cifra l' ha sottratto non solo gli interessi scalari al CP_1 Controparte_2
4,55% dovuti dal cliente dall'1 Luglio 2012 alla scadenza, pari a € 2.508,51; ma, anche, €
474,45 quale rimborso delle commissioni spettanti all'ente erogatore per estinzione anticipata.
Ciò posto, in seno al ricorso ex art. 702bis c.p.c. che ha incoato la vertenza processuale che ci occupa l'istante sostiene, in estrema sintesi, di avere diritto al rimborso a opera della richiamata società delle spese bancarie e istruttorie, delle commissioni di intermediazione e dei premi assicurativi, connessi al citato negozio giuridico, già versati allorché lo ha concluso. Al fine di sostenere tale tesi egli afferma che, nel caso di specie trova applicazione l'art. 125sexies del D.
Lgs. n. 141/2010, integrante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), in virtù di cui, da un lato, “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore”; dall'altro, “In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Sostenendo che, la citata norma discende dall'art. 8 della Direttiva 87/102/CEE, poi ripreso dal D.M. dell'8 Luglio 1992, nonché ribadito dalla successiva Direttiva 2008/48/CE del 23 Aprile 2008, recepita dal suddetto D. Lgs.
n. 141/2010. Il signor osserva, inoltre, che l'interpretazione tradizionale, Parte_1 radicata nell'ordinamento italiano, del cennato art. 125sexies del TUB, che esclude gli oneri c.d. up front, ossia i costi pertinenti a prestazioni interamente eseguite dall'intermediario, dal perimetro della riduzione del costo del credito a cui il cliente ha diritto nell'ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento, riconoscendo soltanto quelli c.d. recurring, cioè che maturano in ragione della durata della relazione negoziale, non è più sostenibile all'esito della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 Settembre 2019, emessa a definizione della causa C-
7 383/18, c.d. OR. Ciò in quanto, tale decisione ha sancito che la riduzione in dibattito deve includere tutti i costi a carico del consumatore, senza distinzione fra oneri up front e oneri recurring. Per tale via, il ricorrente asserisce che l'art. 125sexies del TUB, come interpretato dalla menzionata sentenza che, essendo di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva, si applica anche al contratto di finanziamento in discorso, sebbene sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010, avvenuta il 19 Settembre 2010. Lo stesso ritiene, poi, che la resistente, in qualità di soggetto finanziatore, è legittimata passiva pure con riferimento alla propria richiesta di restituzione dei premi assicurativi anticipati. Per quel che concerne, invece, il calcolo dell'ammontare ancora dovutogli da quest'ultima, oltre quello già sottratto nel quantificare la somma da corrispondere per l'estinzione anticipata dell'enunciato mutuo, l'istante deduce che deve tenersi conto del metodo pro rata temporis. Evidenziando che, in ossequio a questo criterio controparte deve rimborsargli l'importo di € 6.323,37. A fronte di queste affermazioni, nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta l'
[...]
contesta, in estrema sintesi, sia che la nominata sentenza OR non può Controparte_8 applicarsi alla fattispecie, stante che il ricordato contratto di finanziamento è stato sottoscritto da il 30 Giugno 2008, mentre il novellato art. 125sexies del TUB ha iniziato a Parte_1 spiegare i propri effetti a partire dal 19 Settembre 2010; sia l'inammissibilità del richiamato metodo di calcolo del pro rata temporis. Obiettando, poi, di essere, comunque, carente di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa del ricorrente di rimborso delle commissioni di intermediazione e dei premi assicurativi oggetto del contendere, rispetto a cui la legittimazione passiva appartiene, rispettivamente, all' e alla Controparte_3
quali soggetti che li hanno direttamente incassati. Allo scopo di Controparte_5 corroborare la decisione di valutare inaccoglibili le domande azionate dall'istante contro la società resistente è indispensabile rilevare alcuni significativi e dirimenti aspetti. Invero, l'art. 125sexies, I comma, del TUB, introdotto nel nostro ordinamento giuridico dal D. Lgs. n.
141/2010, invocato dal signor recitava, testualmente: “Il consumatore può Parte_1 rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. L'art. 11- octies, I comma, lett. c), del D.L. n. 73 del 25 Maggio 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 23 Luglio 2021, ha riformulato il testo della richiamata norma. All'uopo, e per quel che qui interessa, ha previsto al suo I comma che: “Il consumatore può rimborsare
8 anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. Il successivo
II comma del citato art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni con la legge n. 106/2021, stabilisce che il nuovo testo dell'art. 125sexies del TUB “si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 385 del
1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'TA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Ebbene, la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 263 dell'8 Novembre 2022/22 Dicembre 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del II comma del predetto art. 11-octies “limitatamente alle parole
«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'TA»”. Alla luce di tali delucidazioni si palesa chiaro che, al rapporto contrattuale intercorrente tra il ricorrente e la società resistente si applica l'art. 125sexies del TUB nella sua formulazione previgente alla cennata modifica, poiché è sorto prima dell'anno 2021. Intorno a tale norma si era formato un orientamento giurisprudenziale, consolidatosi nel tempo, che non solo aveva portato a distinguere tra oneri c.d. up front e oneri c.d. recurring;
ma aveva, altresì, stabilito che solamente i secondi erano suscettibili di essere rimborsati al cliente che estingueva anticipatamente un finanziamento. Su questo indirizzo è andata a incidere profondamente la sentenza dell'11 Settembre 2019, emessa a definizione della causa C-383/18, altrimenti detta
OR, espressamente richiamata dall'istante. Essa ha statuito che, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato dello stesso “include tutti i costi posti a carico del consumatore”. In conseguenza della pronuncia in commento si è, quindi, aperto un ulteriore dibattito giurisprudenziale, avente a oggetto la questione se all'esito della sentenza OR continuasse ad applicarsi la distinzione tra oneri up front, non rimborsabili, e oneri recurring, rimborsabili, ovvero se la medesima non avesse più alcun senso e, per l'effetto, entrambe le tipologie di costi dovessero essere rimborsate in caso di estinzione anticipata di un finanziamento. Secondo la menzionata sentenza della Corte Costituzionale n.
263/2022, avendo la Corte di Giustizia Europea ispirato la sua decisione anche al criterio di garantire “un'elevata protezione del consumatore”, tale orientamento “ha ispirato, in TA, un
9 numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario in senso conforme alla sentenza della Corte di Giustizia” (cfr.: par. 9.5), ritenendo, pertanto, superata la distinzione in dibattito e, conseguentemente, rimborsabili sia gli oneri up front, che quelli “recurring”. Il fatto che, quest'ultima costituisce l'interpretazione corretta da attribuirsi al vecchio testo dell'enunciato art. 125sexies, I comma, del TUB lo si ricava in maniera incontrovertibile dall'analisi della nominata sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 (paragrafi da 12 a 14.2). Nell'ambito di tale pronuncia si è, infatti, rammentato come siano state le norme regolamentari di trasparenza e di vigilanza approvate dopo il D. Lgs. n. 141/2010 ad aver introdotto la distinzione tra oneri up front e oneri recurring, stabilendo la non risarcibilità dei primi e la risarcibilità dei secondi. In particolare, la Corte Costituzionale rileva che: “In sostanza le norme secondarie della Banca d'TA richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring (……). E questo a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito (……). In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'TA (……). In definitiva (……) risulta univoco l'intento del Legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza OR e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia”. La medesima osserva, inoltre, che “(……) prima dell'intervento legislativo del 2021 l'interpretazione conforme alla sentenza OR, sostenuta Cont dall' e dalla giurisprudenza di merito [cioè, come si è detto, quella secondo cui la distinzione tra oneri up front e oneri recurring doveva ritenersi superata ed entrambe le tipologie di costi erano conseguentemente rimborsabili], non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia (……). Ne discende che il
Legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza OR, così inibendo
l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea, ha integrato un inadempimento degli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost)” (cfr.: par. 12.4). La Corte Costituzionale al paragrafo 14.2 della sentenza qui esaminata ha concluso
10 nel senso che: “La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'TA», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-octies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto,
l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'TA all'Unione Europea”.
2.1.- Prendendo le mosse dagli elementi desumibili dalla disamina della richiamata sentenza è agevole constatare che, la tesi sostenuta da circa l'avvenuta Parte_1 equiparazione tra oneri up front e oneri recurring, nonché la risarcibilità di ambedue è corretta.
D'altro canto, non è possibile ritenere che permane la distinzione controversa per quanto attiene ai finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio/pensione, in cui l'art. 6bis del D.P.R.
n. 180/1950 esplicitamente ancora differenzia i due citati costi. In effetti, la sentenza della Corte di Giustizia Europea c.d. OR, prima, e la Corte Costituzionale, poi, hanno posto un chiaro principio di diritto a garanzia della protezione del consumatore, al quale deve conformarsi qualsiasi tipo di finanziamento cui il medesimo ha fatto accesso. Però, a fronte di queste considerazioni, la domanda di rimborso delle spese bancarie e istruttorie, delle commissioni di intermediazione e dei premi assicurativi, articolata dal ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, merita di essere rigettata. Il che si spiega in ragione del fatto che, il negozio giuridico in discorso non rientra temporalmente negli effetti del combinato disposto delle due cennate sentenze emesse, rispettivamente, dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte
Costituzionale. Invero, si è già sottolineato che, il menzionato finanziamento è stato concluso fra le parti in causa, con la mediazione di il 30 Giugno 2008. Controparte_3
Con precipuo riguardo ai limiti temporali di applicazione della sentenza della Corte di Giustizia
Europea c.d. OR e, dunque, dell'interpretazione che ne consegue dell'art. 125sexies, I comma, del TUB nella sua formulazione precedente, ancora vigente per quel che ci interessa, la Corte Costituzionale ha osservato, innanzitutto, che il 23 Aprile 2008 è stata approvata la
Direttiva comunitaria 2008/48/CE, disciplinante i contratti di credito ai consumatori. In secondo luogo che, la enunciata sentenza OR ha prospettato un'interpretazione dell'art. 16, par. 1, di quest'ultima “che trova applicazione a tutti i contratti conclusi dopo l'attuazione della
Direttiva” stessa. In terz'ordine che, nell'ordinamento italiano la nominata Direttiva è stata attuata con il D. Lgs. n. 141 del 13 Agosto 2010, rubricato “Attuazione della direttiva
11 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”. La Corte Costituzionale ha, inoltre, rilevato sia che la ricordata sentenza “OR” è stata pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale;
sia che la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che: “la sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata”.
Evidenziando pure che, la Direttiva 2008/48/CE non è dotata di effetto retroattivo. Tant'è vero che, il I comma del suo art. 30 ha previsto che: “La presente Direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”. Sulla scorta di queste precisazioni rese dalla Corte Costituzionale si perviene alla conclusione che, poiché, per un verso, la misura nazionale di attuazione della ricordata Direttiva 2008/48/CE è integrata dal D. Lgs. n. 141/2010; per un altro, gli effetti della richiamata sentenza “OR” sull'interpretazione da dare all'art. 125sexies, I comma, del TUB risalgono “alla data di entrata in vigore della norma interpretata”, e, cioè, in definitiva al 13 Agosto 2010, le disposizioni normative di cui si è fin qui discusso non si applicano al contratto sottoscritto dal signor
[...]
. Da ciò discende che, gli oneri up front di cui chiede il rimborso ad Pt_1 [...]
, costituiti dalle spese bancarie e di istruttoria, dalle Controparte_1 provvigioni di intermediazione e dai premi assicurativi sopra individuati, non possono essergli riconosciuti. Sicché, il ricorso che ha instaurato il procedimento de quo è giuridicamente illegittimo e infondato e va rigettato.
3.- Onde fugare il campo dal sorgere di eventuali dubbi, è necessario fornire delle peculiari delucidazioni. Nel ricordato scritto il ricorrente deduce, fra l'altro, la nullità di eventuali clausole contrattuali che escludono determinati oneri dalla riduzione del costo del credito, vale a dire la rimborsabilità dei costi in parola nella eventualità di sua estinzione anticipata, per violazione dell'art. 125sexies del TUB, o del testo previgente dell'art. 125, II comma, del TUB, dato che sono derogabili soltanto in senso favorevole al cliente a norma dell'art. 127 del medesimo. Ebbene, nella fattispecie non è possibile verificare se il richiamato negozio giuridico contiene delle pattuizioni del genere atteso che, come superiormente sottolineato, l'istante non lo ha prodotto agli atti di causa.
Per quel che concerne, in particolare, il rimborso della quota di € 2.211,684 dei premi assicurativi corrisposti l'8 Luglio 2008 alla e alla SASA Assicurazioni e CP_7
12 Riassicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo FONDIARIA SAI, a seguito della stipulazione del citato contratto di finanziamento, quantificata nel reclamo datato 12 Maggio 2021, che il legale dell'istante ha inviato alla società resistente, bisogna rilevare una troncante circostanza.
Segnatamente, il signor ha già ricevuto a tale titolo dalla Parte_1 [...]
a restituzione della complessiva somma di € 2.199,93 per il tramite di due CP_6 assegni bancari non trasferibili tratti il 3 e il 5 Agosto 2021 sulla dipendenza di Torino della
BPER BANCA S.P.A. per gli importi, rispettivamente, di € 1.380,86 e di € 819,07. Tale fatto, provato dalla copia fotostatica di questi ultimi e dalle lettere del 19 Luglio 2021, che l'anzidetta
Compagnia Assicuratrice ha trasmesso al cennato avvocato e al ricorrente, allegate nel fascicolo dell' , non è stato affatto contestato, smentito, e/o Controparte_1 negato dal secondo. Peraltro, l'ammontare rimborsato ad è inferiore rispetto a Parte_1 quello richiesto con il menzionato reclamo di appena € 11,754. Ragion per cui, tenuto conto di questa minima differenza, si configura pienamente satisfattivo della pretesa avanzata al riguardo dal ricorrente. Ciò significa che, anche da questo differente punto di vista l'enunciato ricorso ex art. 702bis c.p.c. si rivela inaccoglibile.
4.- Infine, per il principio della soccombenza, l'odierno istante deve essere condannato a rifondere alla società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.100,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, le domande formulate dal signor in seno al ricorso ex art. 702bis c.p.c. introduttivo del procedimento de quo;
Parte_1
- infine, condanna il ricorrente a rifondere all' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.100,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 8 Aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
13
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza dell'8 Aprile 2025, sono comparsi, alle ore 9:50, l'Avv. C. Ciotta, in sostituzione dell'Avv. A. Ruocco, per il ricorrente e l'Avv. Sprio, in sostituzione degli Avv.ti Francesco Forzati e Fabrizio Forzati, per la società convenuta, che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedono che sia trattenuta in decisione.
Il Giudice Onorario
si rititra in camera di consiglio alle ore 12:19, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:16, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:16 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza dell'8 Aprile
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1465 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor nato il [...] ad [...] e ivi residente, in via San Parte_1
Francesco n. 51, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1 giudizio, a Foggia, nella via Lustro n. 29, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ruocco, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il
18/05/2021,
- ricorrente -
CONTRO
la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale a Montebelluna (TV), nella via Feltrina Sud n. 250, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Forzati e Fabrizio Forzati in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Mazzini n. 150, presso lo studio dell'Avv. Barbara Barone,
2 - resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito a seguito di estinzione anticipata di finanziamento.
Conclusioni per il ricorrente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 Aprile 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'8 Aprile 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso ex art. 702bis c.p.c. introduttivo della lite, depositato il 18 Maggio 2021, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la : Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 Aprile 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'8 Aprile 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 Ottobre
2021, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 18 Maggio 2021, regolarmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di I comparizione a mezzo pec del 4
Giugno 2021, il signor premetteva di avere stipulato in data 30 Giugno 2008 Parte_1 con l un contratto di finanziamento contro cessione del quinto per Controparte_2
l'erogazione della somma di € 82.992,00, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo. Esponendo, innanzitutto, di avere estinto anticipatamente il citato rapporto negoziale il 30 Giugno 2012. In secondo luogo che, non aveva avuto restituiti dalla prefata società le spese bancarie e istruttorie, le commissioni di intermediazione e i premi assicurativi, connessi al cennato contratto, che aveva anticipato al momento della sua stipula. In terz'ordine che, nel caso di specie trovava applicazione l'art. 125sexies del D. Lgs. n. 141/2010, integrante il Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), secondo cui, da un lato, “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore”; dall'altro, “In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Il ricorrente evidenziava che, la menzionata norma discendeva dall'art. 8 della Direttiva 87/102/CEE, poi ripreso dal D.M. dell'8 Luglio 1992. Osservando che, lo stesso era stato ribadito dalla successiva Direttiva 2008/48/CE del 23 Aprile 2008, recepita dall'enunciato D. Lgs. n. 141/2010. Rilevava, altresì, che l'interpretazione tradizionale, radicata nell'ordinamento italiano, del nominato art. 125sexies del TUB, che escludeva gli oneri
3 c.d. up front, ossia i costi pertinenti a prestazioni interamente eseguite dall'intermediario, dal perimetro della riduzione del costo del credito a cui il cliente aveva diritto nell'ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento, riconoscendo soltanto quelli c.d. recurring, cioè che maturavano in ragione della durata della relazione negoziale, non era più sostenibile all'esito della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 Settembre 2019, emessa a definizione della causa C-383/18, c.d. OR. Ciò in quanto, tale decisione aveva sancito che la ricordata riduzione doveva includere tutti i costi a carico del consumatore, senza distinzione fra oneri up front e oneri recurring. Sostenendo che, l'art. 125sexies del TUB, come interpretato dalla richiamata sentenza che, essendo di interpretazione autentica, aveva efficacia retroattiva, trovava applicazione anche per il contratto di finanziamento in parola, sebbene fosse stato stipulato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010, avvenuta il 19 Settembre 2010.
L'istante affermava, poi, che l' , in qualità di soggetto Controparte_1 finanziatore, era legittimata passiva pure con riferimento alla propria richiesta di restituzione dei premi assicurativi anticipati. Asserendo che, per il calcolo dell'importo ancora dovutogli da tale società, oltre quello già sottratto nel quantificare l'ammontare da corrisponderle per l'estinzione anticipata del citato contratto, doveva tenersi conto del metodo pro rata temporis.
Sul punto specificava che, in forza di questo criterio l'ammontare da riconoscergli era equivalente a € 6.323,37, risultando pari al valore delle spese ritenute rimborsabili diviso per il numero delle rate complessive previste dal prestito, coincidenti con ottantaquattro, e moltiplicato per quelle mancanti dopo l'estinzione, che erano trentasette. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di Agrigento di condannare la resistente a pagargli la predetta somma, ovvero quella maggiore, o minore ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali computati dalla domanda fino al soddisfo.
L , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 19 Ottobre 2021 il rispettivo fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo eccepiva, in via preliminare,
l'improcedibilità della richiesta avanzata dal signor per non avere Parte_1 preventivamente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria. Prendendo, poi, posizione relativamente alle varie argomentazioni articolate dal ricorrente per giustificarne l'instaurazione. In forza delle ragioni spiegate domandava all'adita autorità giudiziaria, preliminarmente, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla pretesa dell'istante di rimborso delle commissioni di intermediazione, nonché dei costi assicurativi,
4 dovendo rispondere, eventualmente e rispettivamente, ora Controparte_3
denominata in qualità di società intermediaria, e la Controparte_4 [...]
a cui era subentrata la alla stregua di Controparte_5 Controparte_6 compagnia assicuratrice a cui erano stati versati i cennati premi assicurativi. Ciò in quanto, si trattava di importi che, costituendo il corrispettivo delle attività svolte dalla mandataria e dalla menzionata compagnia assicuratrice, non solo erano stati da esse direttamente incassati in sede di stipula del finanziamento;
ma, inoltre, non erano mai entrati nella sua disponibilità giuridica e materiale. Di guisa che, la enunciata domanda di ripetizione doveva essere rivolta esclusivamente nei riguardi delle nominate società, nella cui sfera giuridica si era verificata l'indebita locupletazione. La resistente chiedeva, sempre in linea preliminare, di dichiarare la legittimità delle disposizioni contrattuali, espressamente accettate e specificamente approvate da ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., essendo conformi alla disciplina ratione Parte_1 temporis applicabile all'ipotesi in dibattito, stante l'inapplicabilità retroattiva dell'art. 125sexies del TUB, l'irrilevanza del richiamo da egli operato alla decisione della Corte di Giustizia
Europea dell'11 Settembre 2019 e la natura up front dei costi e delle commissioni che aveva versato al momento della conclusione del ricordato finanziamento. Per l'effetto, di rigettare tutte le richieste avanzate dal ricorrente, perché inammissibili e improcedibili in rito e infondate nel merito. In subordine, in caso di accoglimento pure soltanto parziale di tali domande, chiedeva di accertare, per un verso, l'intervenuto rimborso da essa effettuato a favore dell'istante a titolo di commissioni bancarie per € 474,75 a seguito dell'estinzione anticipata del citato contratto, da ritenersi satisfattivo della pretesa in discorso, ovvero riducendola nel quantum poiché comprensiva di ammontari già rimborsati e non decurtati;
per un altro, che la adesso gli aveva rimborsato € Controparte_5 Controparte_6
2.199,93 alla stregua di oneri assicurativi mediante due assegni bancari, dichiarando tale cifra satisfattiva della relativa richiesta o, viceversa, disponendone una riduzione. Infine, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda del signor
[...]
volta a ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di commissioni di Pt_1 intermediazione e di oneri assicurativi asseritamente non goduti. Di conseguenza, di condannare l'anzidetta società intermediaria e la prefata compagnia assicuratrice all'eventuale restituzione o, comunque, a manlevarla e a tenerla integralmente indenne da ogni obbligo di rimborso afferente ai costi in discussione.
5 Con provvedimento emesso il 2 Novembre 2021 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite assegnava al ricorrente il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Con quello successivo del 22 Marzo 2022 il medesimo dava atto dell'esito negativo di tale procedura, e, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedevano una istruzione non sommaria, in ossequio al III comma dell'art. 702ter c.p.c. fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c., assegnandogli i termini di cui ai nn. 1), 2) e 3) del suo VI comma. Mediante ordinanza adottata il 5 Luglio 2022 l'adita autorità giudiziaria non ammetteva la C.T.U. richiesta dall'istante. In quella emessa il 16 Aprile 2024 a norma dell'art. 127ter, III comma,
c.p.c., il Giudice dava atto che e la società resistente avevano precisato le Parte_1
conclusioni come in epigrafe riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 18
Marzo 2024 e il 5 Aprile 2024. Indi, all'udienza odierna dell'8 Aprile 2025, dopo che i loro procuratori hanno discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., l'adita autorità
giudiziaria la assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in assenza degli stessi.
2.- In diritto. Le domande formulate dal ricorrente in seno al ricorso ex art. 702bis c.p.c.
introduttivo del procedimento de quo non sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché,
meritano di essere rigettate per quanto di ragione.
In forza delle deduzioni contenute nel cennato ricorso ex art. 702bis c.p.c. e nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 Ottobre 2021, attestato da alcuni dei documenti allegati nei fascicoli delle parti, è possibile constatare alcune rilevanti circostanze.
Segnatamente, in primis, che il 30 Giugno 2008 il signor ha sottoscritto, per il Parte_1 tramite di oggi 3F Finanziamenti S.p.A., in qualità di mandataria di Controparte_3
un contratto di finanziamento, avente a oggetto la somma di € Controparte_2
82.992,00. In secondo luogo che, il ricorrente si è obbligato a restituirlo optando per la cessione di un quinto dello stipendio corrispostogli dall'ASL n. 1 di Agrigento, attraverso n. 84 rate mensili di € 988,00 ciascuna. In terz'ordine che, il menzionato mutuo è stato garantito da due polizze assicurative, stipulate l'8 Luglio 2008 per il caso di morte e di perdita del lavoro dalla quale contraente, con l'allora e SASA Assicurazioni e Controparte_3 CP_7
Riassicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo FONDIARIA SAI. Nell'ambito di queste ultime
è indicato come assicurato l'odierno istante, che ha pagato i relativi premi di € 3.115,46 e di €
1.906,00, e alla stregua di beneficiaria l' E' opportuno osservare Controparte_2 che, non è stato prodotto agli atti di lite il contratto di finanziamento in parola, essendosi limitato
6 a depositare soltanto la rispettiva scheda, da cui si evince che è stato Parte_1
individuato dal NDG AF113645. A ben guardare, il modulo che si rinviene nel suo fascicolo, corredato delle condizioni generali applicate, concerne un altro soggetto, che nulla ha a che fare con il ricorrente. Dall'esame della nota dell'11 Giugno 2012, indirizzata dalla società resistente all'enunciato cliente per trasmettergli il conteggio della somma dovuta per provvedere all'estinzione anticipata del rapporto negoziale in questione, si desume che il numero attribuito al medesimo dalla prima è 100589. E' pacifico, essendo stato riconosciuto da entrambe le parti in contesta, che in data 15 Giugno 2012 , in corrispondenza della 47° rata del Parte_1 nominato finanziamento, lo ha estinto anticipatamente, corrispondendo l'importo di €
35.906,47 determinato con il ricordato conto predisposto dal soggetto finanziatore. Nel quantificare tale cifra l' ha sottratto non solo gli interessi scalari al CP_1 Controparte_2
4,55% dovuti dal cliente dall'1 Luglio 2012 alla scadenza, pari a € 2.508,51; ma, anche, €
474,45 quale rimborso delle commissioni spettanti all'ente erogatore per estinzione anticipata.
Ciò posto, in seno al ricorso ex art. 702bis c.p.c. che ha incoato la vertenza processuale che ci occupa l'istante sostiene, in estrema sintesi, di avere diritto al rimborso a opera della richiamata società delle spese bancarie e istruttorie, delle commissioni di intermediazione e dei premi assicurativi, connessi al citato negozio giuridico, già versati allorché lo ha concluso. Al fine di sostenere tale tesi egli afferma che, nel caso di specie trova applicazione l'art. 125sexies del D.
Lgs. n. 141/2010, integrante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), in virtù di cui, da un lato, “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore”; dall'altro, “In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Sostenendo che, la citata norma discende dall'art. 8 della Direttiva 87/102/CEE, poi ripreso dal D.M. dell'8 Luglio 1992, nonché ribadito dalla successiva Direttiva 2008/48/CE del 23 Aprile 2008, recepita dal suddetto D. Lgs.
n. 141/2010. Il signor osserva, inoltre, che l'interpretazione tradizionale, Parte_1 radicata nell'ordinamento italiano, del cennato art. 125sexies del TUB, che esclude gli oneri c.d. up front, ossia i costi pertinenti a prestazioni interamente eseguite dall'intermediario, dal perimetro della riduzione del costo del credito a cui il cliente ha diritto nell'ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento, riconoscendo soltanto quelli c.d. recurring, cioè che maturano in ragione della durata della relazione negoziale, non è più sostenibile all'esito della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 Settembre 2019, emessa a definizione della causa C-
7 383/18, c.d. OR. Ciò in quanto, tale decisione ha sancito che la riduzione in dibattito deve includere tutti i costi a carico del consumatore, senza distinzione fra oneri up front e oneri recurring. Per tale via, il ricorrente asserisce che l'art. 125sexies del TUB, come interpretato dalla menzionata sentenza che, essendo di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva, si applica anche al contratto di finanziamento in discorso, sebbene sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2010, avvenuta il 19 Settembre 2010. Lo stesso ritiene, poi, che la resistente, in qualità di soggetto finanziatore, è legittimata passiva pure con riferimento alla propria richiesta di restituzione dei premi assicurativi anticipati. Per quel che concerne, invece, il calcolo dell'ammontare ancora dovutogli da quest'ultima, oltre quello già sottratto nel quantificare la somma da corrispondere per l'estinzione anticipata dell'enunciato mutuo, l'istante deduce che deve tenersi conto del metodo pro rata temporis. Evidenziando che, in ossequio a questo criterio controparte deve rimborsargli l'importo di € 6.323,37. A fronte di queste affermazioni, nella rispettiva comparsa di costituzione e risposta l'
[...]
contesta, in estrema sintesi, sia che la nominata sentenza OR non può Controparte_8 applicarsi alla fattispecie, stante che il ricordato contratto di finanziamento è stato sottoscritto da il 30 Giugno 2008, mentre il novellato art. 125sexies del TUB ha iniziato a Parte_1 spiegare i propri effetti a partire dal 19 Settembre 2010; sia l'inammissibilità del richiamato metodo di calcolo del pro rata temporis. Obiettando, poi, di essere, comunque, carente di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa del ricorrente di rimborso delle commissioni di intermediazione e dei premi assicurativi oggetto del contendere, rispetto a cui la legittimazione passiva appartiene, rispettivamente, all' e alla Controparte_3
quali soggetti che li hanno direttamente incassati. Allo scopo di Controparte_5 corroborare la decisione di valutare inaccoglibili le domande azionate dall'istante contro la società resistente è indispensabile rilevare alcuni significativi e dirimenti aspetti. Invero, l'art. 125sexies, I comma, del TUB, introdotto nel nostro ordinamento giuridico dal D. Lgs. n.
141/2010, invocato dal signor recitava, testualmente: “Il consumatore può Parte_1 rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. L'art. 11- octies, I comma, lett. c), del D.L. n. 73 del 25 Maggio 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 23 Luglio 2021, ha riformulato il testo della richiamata norma. All'uopo, e per quel che qui interessa, ha previsto al suo I comma che: “Il consumatore può rimborsare
8 anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. Il successivo
II comma del citato art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni con la legge n. 106/2021, stabilisce che il nuovo testo dell'art. 125sexies del TUB “si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 385 del
1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'TA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Ebbene, la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 263 dell'8 Novembre 2022/22 Dicembre 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del II comma del predetto art. 11-octies “limitatamente alle parole
«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'TA»”. Alla luce di tali delucidazioni si palesa chiaro che, al rapporto contrattuale intercorrente tra il ricorrente e la società resistente si applica l'art. 125sexies del TUB nella sua formulazione previgente alla cennata modifica, poiché è sorto prima dell'anno 2021. Intorno a tale norma si era formato un orientamento giurisprudenziale, consolidatosi nel tempo, che non solo aveva portato a distinguere tra oneri c.d. up front e oneri c.d. recurring;
ma aveva, altresì, stabilito che solamente i secondi erano suscettibili di essere rimborsati al cliente che estingueva anticipatamente un finanziamento. Su questo indirizzo è andata a incidere profondamente la sentenza dell'11 Settembre 2019, emessa a definizione della causa C-383/18, altrimenti detta
OR, espressamente richiamata dall'istante. Essa ha statuito che, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato dello stesso “include tutti i costi posti a carico del consumatore”. In conseguenza della pronuncia in commento si è, quindi, aperto un ulteriore dibattito giurisprudenziale, avente a oggetto la questione se all'esito della sentenza OR continuasse ad applicarsi la distinzione tra oneri up front, non rimborsabili, e oneri recurring, rimborsabili, ovvero se la medesima non avesse più alcun senso e, per l'effetto, entrambe le tipologie di costi dovessero essere rimborsate in caso di estinzione anticipata di un finanziamento. Secondo la menzionata sentenza della Corte Costituzionale n.
263/2022, avendo la Corte di Giustizia Europea ispirato la sua decisione anche al criterio di garantire “un'elevata protezione del consumatore”, tale orientamento “ha ispirato, in TA, un
9 numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario in senso conforme alla sentenza della Corte di Giustizia” (cfr.: par. 9.5), ritenendo, pertanto, superata la distinzione in dibattito e, conseguentemente, rimborsabili sia gli oneri up front, che quelli “recurring”. Il fatto che, quest'ultima costituisce l'interpretazione corretta da attribuirsi al vecchio testo dell'enunciato art. 125sexies, I comma, del TUB lo si ricava in maniera incontrovertibile dall'analisi della nominata sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 (paragrafi da 12 a 14.2). Nell'ambito di tale pronuncia si è, infatti, rammentato come siano state le norme regolamentari di trasparenza e di vigilanza approvate dopo il D. Lgs. n. 141/2010 ad aver introdotto la distinzione tra oneri up front e oneri recurring, stabilendo la non risarcibilità dei primi e la risarcibilità dei secondi. In particolare, la Corte Costituzionale rileva che: “In sostanza le norme secondarie della Banca d'TA richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring (……). E questo a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito (……). In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'TA (……). In definitiva (……) risulta univoco l'intento del Legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza OR e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia”. La medesima osserva, inoltre, che “(……) prima dell'intervento legislativo del 2021 l'interpretazione conforme alla sentenza OR, sostenuta Cont dall' e dalla giurisprudenza di merito [cioè, come si è detto, quella secondo cui la distinzione tra oneri up front e oneri recurring doveva ritenersi superata ed entrambe le tipologie di costi erano conseguentemente rimborsabili], non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia (……). Ne discende che il
Legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza OR, così inibendo
l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea, ha integrato un inadempimento degli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost)” (cfr.: par. 12.4). La Corte Costituzionale al paragrafo 14.2 della sentenza qui esaminata ha concluso
10 nel senso che: “La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'TA», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-octies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto,
l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'TA all'Unione Europea”.
2.1.- Prendendo le mosse dagli elementi desumibili dalla disamina della richiamata sentenza è agevole constatare che, la tesi sostenuta da circa l'avvenuta Parte_1 equiparazione tra oneri up front e oneri recurring, nonché la risarcibilità di ambedue è corretta.
D'altro canto, non è possibile ritenere che permane la distinzione controversa per quanto attiene ai finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio/pensione, in cui l'art. 6bis del D.P.R.
n. 180/1950 esplicitamente ancora differenzia i due citati costi. In effetti, la sentenza della Corte di Giustizia Europea c.d. OR, prima, e la Corte Costituzionale, poi, hanno posto un chiaro principio di diritto a garanzia della protezione del consumatore, al quale deve conformarsi qualsiasi tipo di finanziamento cui il medesimo ha fatto accesso. Però, a fronte di queste considerazioni, la domanda di rimborso delle spese bancarie e istruttorie, delle commissioni di intermediazione e dei premi assicurativi, articolata dal ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, merita di essere rigettata. Il che si spiega in ragione del fatto che, il negozio giuridico in discorso non rientra temporalmente negli effetti del combinato disposto delle due cennate sentenze emesse, rispettivamente, dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte
Costituzionale. Invero, si è già sottolineato che, il menzionato finanziamento è stato concluso fra le parti in causa, con la mediazione di il 30 Giugno 2008. Controparte_3
Con precipuo riguardo ai limiti temporali di applicazione della sentenza della Corte di Giustizia
Europea c.d. OR e, dunque, dell'interpretazione che ne consegue dell'art. 125sexies, I comma, del TUB nella sua formulazione precedente, ancora vigente per quel che ci interessa, la Corte Costituzionale ha osservato, innanzitutto, che il 23 Aprile 2008 è stata approvata la
Direttiva comunitaria 2008/48/CE, disciplinante i contratti di credito ai consumatori. In secondo luogo che, la enunciata sentenza OR ha prospettato un'interpretazione dell'art. 16, par. 1, di quest'ultima “che trova applicazione a tutti i contratti conclusi dopo l'attuazione della
Direttiva” stessa. In terz'ordine che, nell'ordinamento italiano la nominata Direttiva è stata attuata con il D. Lgs. n. 141 del 13 Agosto 2010, rubricato “Attuazione della direttiva
11 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”. La Corte Costituzionale ha, inoltre, rilevato sia che la ricordata sentenza “OR” è stata pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale;
sia che la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che: “la sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata”.
Evidenziando pure che, la Direttiva 2008/48/CE non è dotata di effetto retroattivo. Tant'è vero che, il I comma del suo art. 30 ha previsto che: “La presente Direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”. Sulla scorta di queste precisazioni rese dalla Corte Costituzionale si perviene alla conclusione che, poiché, per un verso, la misura nazionale di attuazione della ricordata Direttiva 2008/48/CE è integrata dal D. Lgs. n. 141/2010; per un altro, gli effetti della richiamata sentenza “OR” sull'interpretazione da dare all'art. 125sexies, I comma, del TUB risalgono “alla data di entrata in vigore della norma interpretata”, e, cioè, in definitiva al 13 Agosto 2010, le disposizioni normative di cui si è fin qui discusso non si applicano al contratto sottoscritto dal signor
[...]
. Da ciò discende che, gli oneri up front di cui chiede il rimborso ad Pt_1 [...]
, costituiti dalle spese bancarie e di istruttoria, dalle Controparte_1 provvigioni di intermediazione e dai premi assicurativi sopra individuati, non possono essergli riconosciuti. Sicché, il ricorso che ha instaurato il procedimento de quo è giuridicamente illegittimo e infondato e va rigettato.
3.- Onde fugare il campo dal sorgere di eventuali dubbi, è necessario fornire delle peculiari delucidazioni. Nel ricordato scritto il ricorrente deduce, fra l'altro, la nullità di eventuali clausole contrattuali che escludono determinati oneri dalla riduzione del costo del credito, vale a dire la rimborsabilità dei costi in parola nella eventualità di sua estinzione anticipata, per violazione dell'art. 125sexies del TUB, o del testo previgente dell'art. 125, II comma, del TUB, dato che sono derogabili soltanto in senso favorevole al cliente a norma dell'art. 127 del medesimo. Ebbene, nella fattispecie non è possibile verificare se il richiamato negozio giuridico contiene delle pattuizioni del genere atteso che, come superiormente sottolineato, l'istante non lo ha prodotto agli atti di causa.
Per quel che concerne, in particolare, il rimborso della quota di € 2.211,684 dei premi assicurativi corrisposti l'8 Luglio 2008 alla e alla SASA Assicurazioni e CP_7
12 Riassicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo FONDIARIA SAI, a seguito della stipulazione del citato contratto di finanziamento, quantificata nel reclamo datato 12 Maggio 2021, che il legale dell'istante ha inviato alla società resistente, bisogna rilevare una troncante circostanza.
Segnatamente, il signor ha già ricevuto a tale titolo dalla Parte_1 [...]
a restituzione della complessiva somma di € 2.199,93 per il tramite di due CP_6 assegni bancari non trasferibili tratti il 3 e il 5 Agosto 2021 sulla dipendenza di Torino della
BPER BANCA S.P.A. per gli importi, rispettivamente, di € 1.380,86 e di € 819,07. Tale fatto, provato dalla copia fotostatica di questi ultimi e dalle lettere del 19 Luglio 2021, che l'anzidetta
Compagnia Assicuratrice ha trasmesso al cennato avvocato e al ricorrente, allegate nel fascicolo dell' , non è stato affatto contestato, smentito, e/o Controparte_1 negato dal secondo. Peraltro, l'ammontare rimborsato ad è inferiore rispetto a Parte_1 quello richiesto con il menzionato reclamo di appena € 11,754. Ragion per cui, tenuto conto di questa minima differenza, si configura pienamente satisfattivo della pretesa avanzata al riguardo dal ricorrente. Ciò significa che, anche da questo differente punto di vista l'enunciato ricorso ex art. 702bis c.p.c. si rivela inaccoglibile.
4.- Infine, per il principio della soccombenza, l'odierno istante deve essere condannato a rifondere alla società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.100,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, le domande formulate dal signor in seno al ricorso ex art. 702bis c.p.c. introduttivo del procedimento de quo;
Parte_1
- infine, condanna il ricorrente a rifondere all' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.100,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 8 Aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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