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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2663/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LOI Parte_1 C.F._1
ANDREA come da procura speciale in atti e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FANNI RITA CP_1 C.F._2
come da procura speciale in atti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio
Pag. 1 a 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“- In data 03/05/2023 il Tribunale di Cagliari pronunciava sentenza n. 919/2023 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Serri in data 27/08/2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Serri n. 2 – parte II- Anno 2017 (doc. 01).
- Dall'unione matrimoniale è nata una figlia il 07/07/2015 a Monserrato;
Per_1
- E' comune intenzione dei ricorrenti procedere alla modifica delle condizioni di divorzio relativamente all'esercizio di visita nei confronti della minore ed alla previsione di Per_1
un assegno di mantenimento a carico della ed in favore della minore. Pt_1
Tanto premesso, i sig.ri e , ut supra rappresentati e difesi, CP_1 Parte_1
CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito, nell'interesse dei ricorrenti, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) confermare l'affido condiviso della minore figlia, la quale continuerà a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenendo con la stessa, rapporti equilibrati e continuativi che le permetterà di conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
la minore continuerà ad avere la residenza anagrafica prevalente presso il domicilio paterno, sito in Guamaggiore, Vico II Centrale n. 8.
2) I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale,
adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la bambina, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
limitatamente
Pag. 2 a 6 alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità
separatamente;
3. Gli stessi genitori parteciperanno entrambi agli incontri con gli insegnanti in occasione dei colloqui ufficiali con le famiglie ed ogni qualvolta lo si riterrà opportuno.
4. I genitori si impegnano, in ogni caso, a venirsi incontro con spirito di collaborazione nella gestione e soddisfacimento delle esigenze quotidiane della figlia e nel suo esclusivo interesse.
5. I genitori avranno il più ampio diritto di visita reciprocamente nei confronti della minore e pertanto avranno la facoltà di incontrare e tenere con loro la figlia con la massima libertà,
previo accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della stessa minore. In ogni caso, anche per ragioni organizzative, concordano che i tempi di permanenza siano individuati sin da ora in ragione prioritariamente degli impegni e degli interessi di nonché degli impegni lavorativi degli stessi genitori. Pertanto, sulla base di tali Per_1
premesse, allo stato, il padre e la madre, al fine di garantire la prosecuzione del quotidiano e consueto rapporto tra gli stessi, concordano i tempi di permanenza con la madre nei seguenti termini:
a) un giorno a settimana con pernotto, da valutare di volta in volta, tendenzialmente il venerdì
notte, dall'uscita di scuola, quando il padre provvederà ad accompagnarla nel domicilio materno in Cagliari, sino alla mattina seguente quando la madre provvederà a riaccompagnarla a scuola, nella settimana in cui la minore sarà con il padre nel week end,
b) due week end alternati con il padre al mese dall'uscita di scuola del sabato fino al lunedì
mattina che provvederà a riaccompagnarla a scuola.
c) nel periodo estivo, al termine della scuola fino all'inizio dell'anno scolastico, la minore trascorrerà con la madre le settimane alternate con il padre dal lunedì mattina fino al lunedì
successivo.
Pag. 3 a 6 d) per quanto concerne le festività natalizie, salvo diversi accordi da raggiungersi entro congruo termine, nel periodo Natalizio la minore trascorrerà il 24 dicembre a pranzo con un genitore e a cena con l'altro e il ed il 25 dicembre a pranzo con un genitore e a cena con l'altro,
ad anni alterni, con il padre e con la madre (quest'anno la minore trascorrerà il 24 a pranzo col padre e a cena con la madre e il 25 a pranzo con il padre e a cena con la madre), oltre,
tendenzialmente, al periodo consecutivo (quest'anno 2024 il periodo spetterà alla madre) dal
26 al 30 dicembre e dal 30 al 4 gennaio (con il padre), sempre secondo il principio dell'alternanza, e dal 4 al 6 gennaio con il genitore con cui non trascorreranno il capodanno,
il 31 dicembre ed il 1° gennaio insieme ad anni alterni, e lo stesso criterio dell'alternanza per il 26 dicembre;
ugualmente avverrà per le vacanze pasquali che seguiranno il criterio dell'alternanza annuale.
f) In occasione del compleanno della minore, le parti concerteranno le modalità di organizzazione della festa per la stessa, tenendo in considerazione la volontà della bambina,
così come per la Festa del Papà (19 marzo) e della mamma (2^ domenica di maggio). In
occasione dei compleanni delle parti, le stesse si accorderanno perché la minore possa trascorrere il giorno in compagnia del genitore da festeggiare, anche quando la minore, nelle turnazioni, si troverà, al momento, collocate presso l'altro.
g) Il genitore collocatario dovrà dare comunicazione certa del luogo in cui si troverà la minore,
in caso viaggi o spostamenti, consentendo anche la comunicazione telefonica giornaliera dell'altro genitore con la bambina. Le parti non possono prendere impegni per la minore nei giorni di spettanza del collocatario senza precedente accordo fra le parti. Così come il genitore collocatario, qualora non possa tenere con sé la minore, dovrà preliminarmente comunicare all'altro genitore la circostanza, in modo da rendere edotto quest'ultimo, di eventuale permanenza delle bambine presso terzi, che non siano i nonni materni o paterni.
Pag. 4 a 6 h) I genitori si obbligano a preventive comunicazioni di eventuali deroghe con congruo preavviso.
6. Fermo restando che i genitori provvederanno al mantenimento diretto nei rispettivi tempi di permanenza, la madre verserà al padre per il mantenimento della figlia , a decorrere Per_1
dal corrente mese di novembre 2024, la somma complessiva di Euro 100,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario su conto corrente già noto, oltre al rimborso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della minore, secondo quanto stabilito nelle Linee
Contr Guida per la Regolamentazione delle Modalità di Mantenimento dei Figli del cui le parti fanno e faranno espresso riferimento e che dichiarano di ben conoscere ed accettare.
7. L'Assegno unico verrà percepito dal padre, in via esclusiva, nell'interesse della minore, sino a quando detto assegno sarà in vigore.
8. Spese interamente compensate”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e . CP_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non essendo Parte_1 CP_1
in contrasto con gli interessi della prole.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile n. 919/2023 del
3.5.2023:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
Pag. 5 a 6 2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Si comunichi
Il Presidente
Giorgio Latti
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