Sentenza 13 agosto 2008
Massime • 1
Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art.95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum".
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6868 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6868 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 21333/2015 R.G. proposto da: R.E., quale curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini n. 142, presso lo studio dell'Avvocato Claudio Misiani, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Spadaro, giusta procura a margine del ricorso; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/2008, n. 21565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21565 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere -
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Fallimenti della Metalmeccanica s.a.s. e di QU LA, domiciliati in Roma, via Sistina 121, presso l'avv. Panuccio A., che li rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Intesa Gestione Crediti s.p.a., domiciliata in Roma, piazza O. Tommasini 20, rappresentata e difesa dall'avv. Pagani T., come da mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11/2004 della Corte d'appello di Reggio Calabria, depositata il 29 gennaio 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. A. Panuccio;
Udite le conclusioni del P.M., Dr. MARTONE Antonio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato il rigetto dell'opposizione proposta dalla Metalmeccanica s.a.s. e dalla socia accomandataria LA QU avverso il decreto ingiuntivo loro notificato dalla CaRiCal s.p.a. per il pagamento della somma complessiva di L. 371.287.590, oltre accessori. Ha confermato altresì la corte calabrese il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti, cui era poi succeduto il curatore dei rispettivi fallimenti, per la condanna della banca al risarcimento dei danni, pari a L. ottocentocinquanta milioni, che si assumevano provocati dall'inopinata interruzione delle trattative per la stipulazione di una fideiussione a garanzia di un mutuo a tasso agevolato di L. quattrocentonovantacinque milioni, concesso alla società poi fallita dall'I.M.I. s.p.a. e poi revocato appunto per la mancata prestazione della fideiussione. Quanto all'opposizione al decreto ingiuntivo, hanno ritenuto i giudici del merito che la somma di L.
6.975.000 effettivamente pagata dai debitori prima della presentazione del ricorso monitorio dovrà essere computata in sede esecutiva, perché il parziale adempimento non ancora contabilizzato compiutamente dalla banca non poteva giustificare la revoca del decreto.
Quanto - alla domanda riconvenzionale, i giudici del merito, rilevato che non era stata offerta alcuna prova delle trattative in corso per la fideiussione, hanno ritenuto inammissibile la richiesta di ordinare alla banca l'esibizione della delibera di concessione della garanzia che sarebbe stata mostrata all'amministratore della società, perché, quand'anche esistente, il documento, per la sua rilevanza meramente interna, sarebbe risultato comunque inidoneo a provare le allegate trattative, in mancanza di qualsiasi carteggio e degli stessi documenti attestanti l'effettiva presentazione di una domanda e l'offerta di serie garanzie da parte della società istante. Sicché erano inammissibili anche le altre richieste istruttorie volte a provare l'esistenza del documento. Contro questa sentenza ricorrono ora per cassazione i fallimenti della Metalmeccanica s.a.s. e di LA AC, che propongono cinque motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Intesa Gestione Crediti s.p.a., succeduta già nel corso del giudizio di merito alla CaRiCal s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 2697 c.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente escluso l'esistenza di trattative per la stipulazione di un contratto di fideiussione tra la Metalmeccanica s.a.s. e la CaRiCal s.p.a. Sostengono che la responsabilità precontrattuale può derivare anche dalla interruzione di trattative precedenti l'avvio del processo di formazione del contratto con la formulazione di una proposta contrattuale. Infatti, se lo svolgimento delle trattative è tale da ingenerare in alcuna delle parti un affidamento sull'effettiva stipulazione del contratto, il comportamento scorretto dell'altra parte ne determina comunque una responsabilità precontrattuale. La corte del merito è andata invece alla ricerca di documenti idonei a provare la conclusione di un contratto, non lo svolgimento delle trattative.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt.115, 210 c.p.c., artt. 1337 e 2697 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine all'esistenza delle trattative. Sostengono che sin dall'atto introduttivo del giudizio era stato descritta dettagliatamente l'attività di intermediazione svolta nei confronti dell'I.M.I. s.p.a., istituto erogatore del finanziamento a tasso agevolato su fondi europei, dalla CaRiCal s.p.a., interessata al rientro dell'esposizione della Metalmeccanica s.a.s. nei suoi confronti. I fatti esposti non erano stati contestati dalla banca, anche perché risultanti documentalmente dalla sua corrispondenza con I.M.I. s.p.a., e quindi gli opponenti erano esonerati dal provarli. È illogica comunque la motivazione esibita dalla corte del merito, che per un verso rileva la mancanza di prova delle trattative allegate e per altro verso nega l'ammissione dei mezzi istruttori intesi a fornire quella prova, vale a dire l'interrogatorio formale della banca, la prova testimoniale, l'ordine di esibizione sia della Delib. in data 14 marzo 1986 di stipulazione della fideiussione sia della corrispondenza intercorsa tra I.M.I. s.p.a. e CaRiCal s.p.a.. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono illogicità della motivazione in ordine alla rilevanza del documento rappresentativo della Delib. assunta il 14 marzo 1986 dalla banca. Infatti l'esibizione del documento non era stata richiesta per provare la stipulazione già conclusa del contratto di fideiussione. Era stata richiesta per provare le trattative;
e in questa prospettiva la natura interna dell'atto non ne escludeva la rilevanza probatoria. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione della decisione impugnata, per omessa valutazione della lettera indirizzata il 5 giugno 1986 dall'I.M.I. s.p.a. anche alla CaRiCal s.p.a. con richiesta di documentazione.
Con il quinto motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 653 c.p.c. e vizio di motivazione della decisione impugnata, lamentando la mancata riduzione del credito riconosciuto alla banca dell'importo pagato prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
2. I due capi della decisione impugnata, quello relativo al credito dedotto in giudizio dalla banca e quello relativo al credito dedotto in giudizio dal curatore fallimentare, vanno distintamente esaminati. 2.1 - Quanto al capo della decisione relativo al credito dedotto in giudizio dalla banca, va rilevata d'ufficio l'improcedibilità della domanda, in ragione del sopravvenuto fallimento degli attori. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "nella ipotesi di dichiarazione di fallimento (o liquidazione coatta amministrativa) intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito o posto in liquidazione coatta -amministrativa, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dalla L. Fall., art. 95, comma 3, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivoglia applicazione analogica" (Cass., sez. 3^, 20 marzo 2006, n. 6098, m. 588342, Cass., sez. 1^, 1 aprile 2005, n. 6918, m. 580237). Infatti, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito (Cass., sez. 1^, 18 maggio 2005, n. 10414, m. 582841, Cass., sez. 1^, 22 dicembre 2005, n. 28481, m. 585606). E tale improcedibilità, che va rilevata d'ufficio anche nel giudizio di cassazione, "discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum" (Cass., sez. 1^, 15 maggio 2001, n. 6659, m. 546659), comporta la cassazione senza rinvio, a norma dell'art. 382 c.p.c., comma 3, di questo capo della decisione impugnata, con assorbimento del quinto motivo del ricorso.
2.2 - Sono invece infondati i primi quattro motivi del ricorso, relativi alla decisione sulla domanda riconvenzionale proposta dalla curatela fallimentare.
Secondo un'interpretazione indiscussa dell'art. 1337 c.c., infatti, "perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative;
che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo;
che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto" (Cass., sez. 3^, 29 marzo 2007, n. 7768, m. 596082). Sicché non v'è dubbio alcuno che la responsabilità precontrattuale non esige una formalizzazione delle reciproche proposte delle parti (Cass., sez. L, 18 giugno 2004, n. 11438, m. 573739); sebbene incomba su chi deduce la responsabilità della controparte provarne i presupposti (Cass., sez. 3^, 5 agosto 2004, n. 15040, m. 575909), il cui accertamento è rimesso alla valutazione del giudice del merito (Cass., sez. 3^, 18 luglio 2003, n. 11243, m. 565249). Nel caso in esame la curatela fallimentare aveva dedotto l'esistenza delle trattative destinate alla concessione di una fideiussione da parte della CaRiCal s.p.a., necessaria per l'erogazione da parte dell'I.M.I. s.p.a. di un mutuo a tasso agevolato, il cui contratto, stipulato per atto notarile, fu poi revocato appunto per la mancanza della fideiussione promessa. E per assolvere al proprio onere probatorio la curatela fallimentare aveva chiesto l'ammissione di un interrogatorio formale, di una prova per testi e di un ordine di esibizione sia della Delib. in data 14 marzo 1986 di autorizzazione della fideiussione sia della corrispondenza intercorsa tra I.M.I. s.p.a. e CaRiCal s.p.a..
Non aveva dedotto tuttavia la curatela alcun fatto effettivamente indicativo dell'esistenza di serie trattative, oltre che della indiscussa attività istruttoria affidata alla Caricai in relazione alla pratica di mutuo con l'I.M.I..
Vero è che i giudici del merito hanno preso in esame solo la richiesta di ordinare l'esibizione della Delib. in data 14 marzo 1986; e con una motivazione carente hanno messo in dubbio sia la sua esistenza, senza peraltro considerare le prove richieste per dimostrarla, sia la sua rilevanza, senza considerare che l'efficacia interna della delibera non ne escludeva l'idoneità a provare le trattative allegate dalla curatela fallimentare.
La motivazione esibita dai giudici del merito è pertanto palesemente illogica, quanto alla rilevanza della delibera della banca, e del tutto carente sui fatti costituitivi della domanda oggetto del giudizio, vale a dire sull'esistenza e sulla natura delle trattative che si assumono ingiustificatamente interrotte dalla banca. E tuttavia va rilevata d'ufficio la mancanza di decisività delle prove dedotte dal curatore fallimentare, e pur apoditticamete disattese dai giudici del merito, non risultando allegato, nei capitoli di prova riprodotti nel ricorso, alcun fatto idoneo a dimostrare l'esistenza delle trattative, la loro serietà e l'ingiustificata e imprevedibile interruzione di esse da parte della banca, il cui ruolo poteva ben essersi esaurito esclusivamente nell'attività di istruzione della pratica di mutuo agevolato avviata dalla società poi fallita.
Vanno pertanto rigettati i motivi del ricorso relativi a tale capo della decisione impugnata.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al credito vantato dalla banca e dichiara assorbito il quinto motivo d'impugnazione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa per una metà le spese dell'intero giudizio, ponendole per l'altra metà a carico dei fallimenti.
Liquida nell'intero le spese, quanto al giudizio di primo grado in complessivi Euro 2.974,00 di cui Euro 2.943,00 per onorari;
quanto al giudizio d'appello in complessivi 3.432,00 di cui Euro 3.409,00 per onorari;
quanto al giudizio di legittimità in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2008