Articolo 4 della Legge 29 dicembre 1948, n. 1522
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 gennaio 1949
Art. 4.
A carico della somma autorizzata col precedente articolo 1 il Ministero dei lavori pubblici potra' assumere impegni fino al limite di lire trecento milioni per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, a termini del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429 , modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354 .
Sulla stessa autorizzazione di cui all'art. 1 gravera' la spesa di lire trecento milioni per contributi straordinari all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) da destinare ad opere di carattere straordinario a pagamento non differito per strade statali.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1949