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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°11669 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato il [...], negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente,
dagli avv.ti RICCARDO GAETANI e MICHELE AMBROGIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in VIA R. ZANDONAI,
14, EMPOLI, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/10/2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendente di nata a Persona_1
NA (AG), il 21/03/1899, da genitori italiani, sposata l'08/07/1929 a
NA (AG) con la quale, dopo il matrimonio, si Persona_2
trasferì negli Stati Uniti con il marito. non si è mai Persona_1
naturalizzata cittadina statunitense (doc. 2 fascicolo ricorrente: certificato nascita certificato di matrimonio e Persona_1 Persona_1 [...]
e certificato di non naturalizzazione di ). Persona_2 Persona_1
Dalla predetta unione coniugale, in data 13/01/1932, negli Stati Uniti,
nasceva il quale si sposò il 20/05/1962 con Persona_3 Persona_4
. (doc 3 certificato di nascita e certificato di matrimonio).
[...]
Dalla loro unione coniugale, in data 3/06/1965, negli Stati Uniti, nasceva
, il quale si è sposato il 24/08/1991 con Persona_5 CP_3
(doc 4 : certificato di nascita e certificato di
[...] Persona_5
Per matrimonio), i quali generavano l'odierno ricorrente Parte_1
nato in data [...], negli Stati Uniti (doc 5
[...] Parte_1
certificato di nascita).
[...]
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 9.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era stata mai Persona_1
naturalizzata cittadina statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Va, infatti, rammentato che sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per
effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al
richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino
straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo
il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1°
gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status”
permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da
parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria
dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è
rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione
previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma
che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa,
costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza,
originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile
in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In definitiva, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 12/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°11669 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nato il [...], negli STATI UNITI Parte_1
D'AMERICA, rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente,
dagli avv.ti RICCARDO GAETANI e MICHELE AMBROGIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in VIA R. ZANDONAI,
14, EMPOLI, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/10/2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendente di nata a Persona_1
NA (AG), il 21/03/1899, da genitori italiani, sposata l'08/07/1929 a
NA (AG) con la quale, dopo il matrimonio, si Persona_2
trasferì negli Stati Uniti con il marito. non si è mai Persona_1
naturalizzata cittadina statunitense (doc. 2 fascicolo ricorrente: certificato nascita certificato di matrimonio e Persona_1 Persona_1 [...]
e certificato di non naturalizzazione di ). Persona_2 Persona_1
Dalla predetta unione coniugale, in data 13/01/1932, negli Stati Uniti,
nasceva il quale si sposò il 20/05/1962 con Persona_3 Persona_4
. (doc 3 certificato di nascita e certificato di matrimonio).
[...]
Dalla loro unione coniugale, in data 3/06/1965, negli Stati Uniti, nasceva
, il quale si è sposato il 24/08/1991 con Persona_5 CP_3
(doc 4 : certificato di nascita e certificato di
[...] Persona_5
Per matrimonio), i quali generavano l'odierno ricorrente Parte_1
nato in data [...], negli Stati Uniti (doc 5
[...] Parte_1
certificato di nascita).
[...]
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 9.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era stata mai Persona_1
naturalizzata cittadina statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Va, infatti, rammentato che sulla base della legge al tempo vigente, la cittadinanza italiana iure sanguinis poteva essere trasmessa – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, inoltre, l'art. 10 della l. n. 555/1912
stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per
effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al
richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino
straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo
il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la
declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto
soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1°
gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status”
permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da
parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di
pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il
riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria
dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel
tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è
rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione
previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma
che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa,
costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza,
originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile
in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In definitiva, in accoglimento della domanda del ricorrente, deve essere dichiarato che lo stesso è cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 12/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.