Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 8938/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Paride Padula CP_1
e con il patrocinio dell'avv. Riccardo Bonsignore Zanghì Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Casalserugo (PD).
2. Confermare che l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Casalserugo (PD) Via E.
Fermi 5 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a che l'abiterà con i CP_1 figli ivi stabilmente conviventi fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
Confermare che:
pagina 1 di 5
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna dove abiterà Persona_1
anche il fratello , maggiorenne;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti Per_2
scadenze: , maggiorenne, liberamente previ accordi tra padre e figlio, , minorenne, Per_2 Per_1
compatibilmente con i suoi impegni scolastici e curricurali, un fine settimana alterno dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando il padre la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20,00; previsioni di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali: il padre potrà esercitare il diritto di visita nei pomeriggi di martedì e venerdì dalle ore
15,00 alle ore 20,00; durante le festività comandate i genitori, con preavvisi di almeno un mese a fini organizzativi, si alterneranno e trascorrerà le ferie estive 15 giorni con il padre e 15 Persona_1
giorni con la madre.
3) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Controparte_2 CP_1 complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a CP_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat decorso un anno dall'omologazione della separazione;
4) e concordano che l'Assegno Unico per i figli a carico sarà Controparte_2 CP_1
incassato integralmente al 100% da;
CP_1
5) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500 annui;
d) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal SSN;
e) ticket sanitari.
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
pagina 2 di 5 a) cure dentistiche che superino il costo di 500,00 annui e odontoiatriche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati dalle strutture sanitarie che operino in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
Le parti concordemente aggiungono a materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività musicale e sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato, assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) spese per alloggio fuori dalla Provincia di OV per frequentazione di scuole, conservatori e università sia pubbliche che private;
g) acquisto di uno strumento musicale;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un'attività sportiva e pertinenti attrezzature ad esclusione di sci, scherma, sport motoristici, sport nautici, surf, equitazione e golf. Le parti concordano di inserirvi anche il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport) ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) acquisto di uno strumento musicale;
d) acquisto di un motociclo o di un'automobile, anche usati, e) spese di custodia, baby sitter dei figli.
Per quanto quivi non espressamente previsto, troverà applicazione il “Protocollo d'intesa per le spese straordinarie” del Tribunale di OV vigente al momento della sottoscrizione del presente ricorso.
Confermate per il resto, le ulteriori pattuizioni a pag. 8 n. 6 del ricorso introduttivo, ossia: si obbliga a pagare le residue rate di cui al finanziamento acceso con Contratto n. Controparte_2
9959178 con UniCredit SpA cessione del quinto dello stipendio. Importo totale dovuto € 28.800,00, rata pagina 3 di 5 € 240,00/mese, durata del contratto 120 mesi;
incasso rata n. 001 05.10.2020 (scadenza ottobre 2030) dell'importo residuo di € 19.200,00 (al 31.12.2023) rinunciando sin d'ora ad ogni restituzione.
I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], CP_1 Controparte_2 contraevano matrimonio con rito concordatario l'11.5.2002 a Casalserugo (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 7, parte II, serie A;
anno 2002.
Durante il matrimonio le parti adottavano i figli , nata il [...], e nato il Persona_1 Per_2
21.7.2006.
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 23.7.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza n. 653/2024, pubblicata il 10.10.2024, del 9.10.2024 il Tribunale di OV pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto - così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza dell'8.5.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 2 e sub 1), 2), 3), 5) del Parte_1
ono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica
[...] rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse di Per_1
minorenne ed maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, anche in quanto rispettose Per_2
delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Quanto alle altre condizioni sub 4) e quelle relative al pagamento delle rate del finanziamento e al rilascio pagina 4 di 5 dei passaporti, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CP_1 CP_2
contratto in data 11.5.2002 a Casalserugo (PD) e trascritto nel relativo registro degli
[...]
atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 7, parte II, serie A;
anno 2002;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 2 e sub 1), 2), 3), 5) del PIANO
GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in OV, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 5 di 5