Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato a seguito della riserva assunta in data 12-6-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5276/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nella qualità di erede di nato a [...] il Parte_1 Persona_1
10/09/1932 e deceduto in Brusciano il 29/07/2020, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Romano, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Anna Oliva, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19-10-2022 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU in data 19-9- 2022, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in capo al dante causa, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Si costituiva l' convenuto, il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, CP_2 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio. All'udienza odierna il Giudice, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., decideva la causa pronunciando la presente sentenza.
La domanda è inammissibile. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente dichiara che non sussistevano in capo al de cuius i requisiti medico legali per l'indennità di Persona_1 accompagnamento;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
c) Liquida le spese relative alla CTU espletata in fase di ATP come da separato decreto. Così deciso in Nola il 12-6-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza