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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 7671/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7671/2023 R.G. promossa da:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., p. iva. 01483500524, in persona del rappresentante legale
p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Gitto (c.f. [...]) e Alberto Giaconia (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata nello studio degli stessi in Catania,
Via Francesco Crispi n. 247.
Opponente
contro
IS Giorgio, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruocco (c.f. [...]), presso il cui studio in Foggia, alla via Lustro n. 29, elegge domicilio.
Opposto
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 30.9.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5358/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale Civile di Catania il 18.5.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 2277/2023 e notificato il 7.6.2023, con cui è stato ordinato a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di consegnare a IS Giorgio la copia del contratto revolving n.****773, a lui intestato, nonché di pagare in favore del procuratore anticipatario le spese del procedimento monitorio.
Nell'atto di citazione, notificato in forma telematica il 22.6.2023, l'opponente riepilogava i fatti: intratteneva con la banca opponente un rapporto di finanziamento con utilizzo del credito rotativo o c.d.
“revolving” denominato M'honey Card;
in data 24.11.2022 riceveva a mezzo pec (All. 4) da parte dell'opposto una richiesta ex art. 119 TUB (All.5) di copia: del contratto sottoscritto dal cliente relativo alla Carta Revolving n.***773 di apertura del c/c e di quelli eventuali sottoscritti successivamente nonché dell'estratto conto sin dall'apertura del conto.
La Banca riscontrava la richiesta con pec del 6.12.2022 (All.6) provvedendo a trasmettere gli estratti conto (All. 7), quanto al contratto, trasmetteva al richiedente copia della denuncia di smarrimento presentata alla Stazione dei Carabinieri di Firenze Castello (All. 8), richiedendo l'estinzione dell'obbligazione di consegna per impossibilità sopravvenuta.
Nonostante il riscontro fornito dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., richiedeva il decreto ingiuntivo opposto, omettendo di riferire al Giudice del procedimento monitorio della comunicazione di smarrimento presentata dalla Banca, agendo pertanto con mala fede o colpa grave, giustificando la richiesta di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Concludeva, dunque, chiedendo: ““Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. annullare, revocare o con qualsiasi altra formula dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto
pagina 1 di 5 non sussistendo i presupposti di legge per la sua concessione;
2. Condannare parte opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio di opposizione;
3. Condannare, altresì, parte opposta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale faceva presente che la denuncia di smarrimento, presentata dall'istituto di credito e trasmessa all'opposto, era afferente ad un altro contratto e non a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto, difatti, dall'estratto conto prodotto, era possibile notare che il contratto oggetto di ingiunzione era antecedente alla data riportata sulla denuncia.
Pertanto, l'omissione della consegna del contratto non poteva trovare giustificazione nella circostanza che la Banca avesse comunicato il relativo smarrimento, difatti, la generica impossibilità di reperire la documentazione non è di per sé sufficiente a far venir meno l'obbligo di consegna di quanto richiesto.
Sottolineava, dunque, che la Banca ha violato il generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), dal quale scaturisce anche il dovere di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento posto che avrebbe dovuto inviare tutta la documentazione richiesta (i.e. il contratto inter partes e la sequenza completa degli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni, oltre i documenti relativi al contratto di mutuo) e non solo una parte di essa, limitandosi per il resto a dichiararne l'impossibilità di reperirlo.
Infine, avendo la Banca agito il mala fede, resistendo in giudizio con dolo e/o colpa grave, per aver indotto il Giudice a credere di aver presentato una denuncia di smarrimento relativa al rapporto di cui è causa, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva:” Che il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. c) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Con istanza del 23.9.2023, parte opposta chiedeva lo svolgimento dell'udienza in modalità cartolare.
Con decreto ex art.171 bis cpc, veniva confermata la data della prima udienza indicata dall'attore (9.12.2023), da svolgersi in presenza, poi rinviata d'ufficio al 11.12.2023.
Alla prima udienza del 11.12.2023, l'opposto rilevava che la Banca non avesse ancora prodotto i documenti richiesti, né una valida denuncia di smarrimento, e chiedeva il rinvio della causa in decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
Di poi, si rinviava la causa all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al 13.5.2024.
Con istanza del 15.4.2024, parte opposta chiedeva lo svolgimento dell'udienza con la modalità cartolare.
Successivamente all'udienza del 13.5.2024, in presenza, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.
Di poi, con ordinanza del 15.5.2024, rilevato che erroneamente la causa era stata posta in decisione in base al previgente rito ante riforma Cartabia, si rinviava all'udienza di discussione del 30.9.2024, assegnando alle parti termini per memorie.
Infine, all'udienza del 30.9.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
*****************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano parzialmente fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
pagina 2 di 5 - La domanda avente ad oggetto la consegna dell'estratto conto, presentata con il ricorso monitorio,
è infondata in quanto risulta per tabulas che la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha già ottemperato a tale richiesta inviando il documento con pec del 6.12.2022 (all.6) e, dunque, il ricorrente ha proposto il ricorso monitorio nonostante fosse già in possesso del documento.
- Quanto alla domanda relativa alla consegna del contratto di credito revolving, la banca opposta ha prodotto denuncia di smarrimento del contratto, datata 2.12.2022 (All. 8), e richiesto l'estinzione dell'obbligazione di consegna per impossibilità sopravvenuta.
Tuttavia, confrontando la denuncia con l'estratto conto inviato al cliente opposto e prodotto in giudizio, le datazioni non coincidono.
Difatti, nel documento presentato alla Stazione dei Carabinieri viene denunciato lo smarrimento del
“contratto di carta di credito revolving denominata M'honey Card, sottoscritto in data 8.5.2012” stipulato tra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A e IS Giorgio, mentre esaminando l'estratto conto, il rapporto ha avuto inizio in data 1.12.2005, né la banca ha evidenziato un eventuale errore materiale.
Tale denuncia non può dunque riferirsi al rapporto oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che va considerata irrilevante e non conducente.
Si osserva l'art. 117 del d.lgs. n. 385/1993 impone alle banche la consegna della copia del contratto al cliente sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente, nel caso in cui la documentazione sia andata smarrita.
Il cliente opposto ha inviato richiesta di copia del contratto ex art. 119 TUB, ma in realtà il diritto di ricevere copia dei contratti sottoscritti tra le parti è un diritto più ampio di quello previsto dalla norma speciale innanzi richiamata, riferibile ad entrambe le parti del rapporto, ed è riconducibile al dovere generale delle parti di un rapporto obbligatorio, ex art. 1175 c.c., di agire secondo le regole della correttezza, facendo applicazione del principio della “buona fede”, ex art 1375 c.c.. (Cass. n.
12093/2001; Cass. n. 11004/2006).
Orbene ,ai sensi dell'art. 119, comma 4, del TUB “il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere entro un congruo termine, e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni […]”, tuttavia, tale norma si riferisce alle singole operazioni bancarie, mentre invece il diritto ad ottenere la copia del contratto non soggiace alla limitazione temporale prevista dalla predetta disposizione ovvero al limite decennale (Corte di Appello di Milano, n. 1796/2012) e permane anche dopo lo scioglimento del rapporto tra le parti, con l'unica limitazione della prescrizione decennale dalla data di estinzione del rapporto (ex art. 2946 c.c.).
È bene precisare: “quanto all'ordine di consegna in copia della documentazione ultradecennale, che, in ordine alla consegna dei documenti contrattuali, gli stessi non soggiacciono al limite decennale di cui all'art. 119 co. 4 TUB (tale articolo ha portata speciale rispetto alla generale previsione di cui all'art. 2220 c.c.) poiché non trattasi di meri documenti contabili ma di documenti contenenti l'atto costitutivo del rapporto, per il quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scritta, come tale esigibili dal cliente in copia nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria (cioè dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente) e che, quanto agli estratti conto e agli scalari, neppure tale documentazione contabile di sintesi soggiace al limite della decennalità ex art. 119 co. 4 TUB, norma che si riferisce unicamente alla “documentazione inerente a singole operazioni” e non ai documenti di sintesi come appunto estratti conto e gli scalari che la banca è tenuta (in base al combinato disposto dei co. 1 e 2 dell'art. 119 TUB) a consegnare in copia al cliente durante il rapporto e alla sua
pagina 3 di 5 scadenza con termine prescrizionale ordinario dalla chiusura del rapporto (Trib. Bari, 7/10/2020;
Trib. Catania, 14/01/2020; Trib. Napoli, 19/06/2019).
In particolare, come indicato dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 1796/2012, “il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non siano prescritti”.
Da una lettura sistematica, degli artt. 117 e 119 TUB, da leggersi alla luce del principio di trasparenza e di buona fede contrattuale in fase esecutiva (art. 1175 e 1375 c.c.), non può che discendere un obbligo per l'istituto di credito di fornire copia del contratto, non solo al momento della sottoscrizione, ma anche successivamente qualora il cliente dichiari di non averlo mai ricevuto, di averlo smarrito e comunque quando ne venga fatta espressa richiesta.
Ciò posto, in ordine al rilievo dello smarrimento del contratto, esso, al pari del perimento del documento, determina l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di dare una cosa specifica.
Trattandosi di una impossibilità definitiva e assoluta l'obbligazione si estingue.
Dovendo però la prova essere fornita dall'obbligato, la giurisprudenza di merito si è orientata nel ritenere necessaria quantomeno la presentazione di una denuncia di smarrimento in quanto non appare che l'estinzione dell'obbligazione possa essere rimessa ad una mera dichiarazione della parte obbligata;
la denuncia consente invece di attribuire una più pregnante rilevanza all'attività del debitore e al suo impegno nella ricerca del documento, al fine di denotare l'effettiva impossibilità della prestazione ed il carattere assoluto della stessa.
La mera dichiarazione di mancato rinvenimento, inoltre, potrebbe essere compatibile anche con il carattere meramente temporaneo dell'impossibilità. (Tribunale di Patti, aprile 2023 doc. 9 opponente;
Tribunale Napoli Nord sez. II, 14/02/2023, n.622; Tribunale di Potenza n. 979 del 10.12.2020;
Tribunale Torino sez. I, 21/10/2022, n.4071; ABF, Collegio di Milano, decisione n. 2318 del
24.01.2019).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, è possibile dichiarare cessata la materia del contendere solamente in relazione alla richiesta degli estratti conto, residuando invece ancora la questione inerente al diritto del cliente alla consegna del contratto di credito.
Ai sensi dell'art 1256 c.c.: “L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”, tuttavia, tale impossibilità deve essere assoluta, oggettiva e non imputabile al debitore.
Posto che l'onere della prova della non imputabilità grava sul debitore, la mera dichiarazione di non reperibilità del documento non può essere sufficiente ad escludere l'imputabilità della banca, a differenza della denuncia di smarrimento, la quale denota una convinzione, da parte del debitore di una definitiva non reperibilità del documento, a seguito di un'attenta ricerca dello stesso.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato in quanto Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A ha già adempiuto all'obbligazione di consegna dell'estratto conto, mentre l'obbligazione relativa alla consegna del contratto si è estinta per impossibilità sopravvenuta imputabile al debitore/opponente.
In relazione alla richiesta della consegna del contratto, l'opponente risulta, pertanto, soccombente con conseguente compensazione delle spese di lite.
Infine, la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. formulata da entrambe le parti deve infine essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma III e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta di parte attrice o di parte di convenuta una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 5358/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale Civile di Catania il 18.5.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 2277/2023 e notificato il 7.6.2023;
- Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di consegna degli estratti conto;
- Dichiara estinta l'obbligazione relativa alla consegna di copia del contratto revolving n.****773, per impossibilità sopravvenuta imputabile al debitore/opponente;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7671/2023 R.G. promossa da:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., p. iva. 01483500524, in persona del rappresentante legale
p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Gitto (c.f. [...]) e Alberto Giaconia (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliata nello studio degli stessi in Catania,
Via Francesco Crispi n. 247.
Opponente
contro
IS Giorgio, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruocco (c.f. [...]), presso il cui studio in Foggia, alla via Lustro n. 29, elegge domicilio.
Opposto
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 30.9.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5358/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale Civile di Catania il 18.5.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 2277/2023 e notificato il 7.6.2023, con cui è stato ordinato a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di consegnare a IS Giorgio la copia del contratto revolving n.****773, a lui intestato, nonché di pagare in favore del procuratore anticipatario le spese del procedimento monitorio.
Nell'atto di citazione, notificato in forma telematica il 22.6.2023, l'opponente riepilogava i fatti: intratteneva con la banca opponente un rapporto di finanziamento con utilizzo del credito rotativo o c.d.
“revolving” denominato M'honey Card;
in data 24.11.2022 riceveva a mezzo pec (All. 4) da parte dell'opposto una richiesta ex art. 119 TUB (All.5) di copia: del contratto sottoscritto dal cliente relativo alla Carta Revolving n.***773 di apertura del c/c e di quelli eventuali sottoscritti successivamente nonché dell'estratto conto sin dall'apertura del conto.
La Banca riscontrava la richiesta con pec del 6.12.2022 (All.6) provvedendo a trasmettere gli estratti conto (All. 7), quanto al contratto, trasmetteva al richiedente copia della denuncia di smarrimento presentata alla Stazione dei Carabinieri di Firenze Castello (All. 8), richiedendo l'estinzione dell'obbligazione di consegna per impossibilità sopravvenuta.
Nonostante il riscontro fornito dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., richiedeva il decreto ingiuntivo opposto, omettendo di riferire al Giudice del procedimento monitorio della comunicazione di smarrimento presentata dalla Banca, agendo pertanto con mala fede o colpa grave, giustificando la richiesta di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Concludeva, dunque, chiedendo: ““Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. annullare, revocare o con qualsiasi altra formula dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto
pagina 1 di 5 non sussistendo i presupposti di legge per la sua concessione;
2. Condannare parte opposta al pagamento di spese e compensi del giudizio di opposizione;
3. Condannare, altresì, parte opposta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale faceva presente che la denuncia di smarrimento, presentata dall'istituto di credito e trasmessa all'opposto, era afferente ad un altro contratto e non a quello oggetto del decreto ingiuntivo opposto, difatti, dall'estratto conto prodotto, era possibile notare che il contratto oggetto di ingiunzione era antecedente alla data riportata sulla denuncia.
Pertanto, l'omissione della consegna del contratto non poteva trovare giustificazione nella circostanza che la Banca avesse comunicato il relativo smarrimento, difatti, la generica impossibilità di reperire la documentazione non è di per sé sufficiente a far venir meno l'obbligo di consegna di quanto richiesto.
Sottolineava, dunque, che la Banca ha violato il generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), dal quale scaturisce anche il dovere di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento posto che avrebbe dovuto inviare tutta la documentazione richiesta (i.e. il contratto inter partes e la sequenza completa degli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni, oltre i documenti relativi al contratto di mutuo) e non solo una parte di essa, limitandosi per il resto a dichiararne l'impossibilità di reperirlo.
Infine, avendo la Banca agito il mala fede, resistendo in giudizio con dolo e/o colpa grave, per aver indotto il Giudice a credere di aver presentato una denuncia di smarrimento relativa al rapporto di cui è causa, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva:” Che il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. c) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Con istanza del 23.9.2023, parte opposta chiedeva lo svolgimento dell'udienza in modalità cartolare.
Con decreto ex art.171 bis cpc, veniva confermata la data della prima udienza indicata dall'attore (9.12.2023), da svolgersi in presenza, poi rinviata d'ufficio al 11.12.2023.
Alla prima udienza del 11.12.2023, l'opposto rilevava che la Banca non avesse ancora prodotto i documenti richiesti, né una valida denuncia di smarrimento, e chiedeva il rinvio della causa in decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
Di poi, si rinviava la causa all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al 13.5.2024.
Con istanza del 15.4.2024, parte opposta chiedeva lo svolgimento dell'udienza con la modalità cartolare.
Successivamente all'udienza del 13.5.2024, in presenza, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.
Di poi, con ordinanza del 15.5.2024, rilevato che erroneamente la causa era stata posta in decisione in base al previgente rito ante riforma Cartabia, si rinviava all'udienza di discussione del 30.9.2024, assegnando alle parti termini per memorie.
Infine, all'udienza del 30.9.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
*****************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano parzialmente fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
pagina 2 di 5 - La domanda avente ad oggetto la consegna dell'estratto conto, presentata con il ricorso monitorio,
è infondata in quanto risulta per tabulas che la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha già ottemperato a tale richiesta inviando il documento con pec del 6.12.2022 (all.6) e, dunque, il ricorrente ha proposto il ricorso monitorio nonostante fosse già in possesso del documento.
- Quanto alla domanda relativa alla consegna del contratto di credito revolving, la banca opposta ha prodotto denuncia di smarrimento del contratto, datata 2.12.2022 (All. 8), e richiesto l'estinzione dell'obbligazione di consegna per impossibilità sopravvenuta.
Tuttavia, confrontando la denuncia con l'estratto conto inviato al cliente opposto e prodotto in giudizio, le datazioni non coincidono.
Difatti, nel documento presentato alla Stazione dei Carabinieri viene denunciato lo smarrimento del
“contratto di carta di credito revolving denominata M'honey Card, sottoscritto in data 8.5.2012” stipulato tra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A e IS Giorgio, mentre esaminando l'estratto conto, il rapporto ha avuto inizio in data 1.12.2005, né la banca ha evidenziato un eventuale errore materiale.
Tale denuncia non può dunque riferirsi al rapporto oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che va considerata irrilevante e non conducente.
Si osserva l'art. 117 del d.lgs. n. 385/1993 impone alle banche la consegna della copia del contratto al cliente sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente, nel caso in cui la documentazione sia andata smarrita.
Il cliente opposto ha inviato richiesta di copia del contratto ex art. 119 TUB, ma in realtà il diritto di ricevere copia dei contratti sottoscritti tra le parti è un diritto più ampio di quello previsto dalla norma speciale innanzi richiamata, riferibile ad entrambe le parti del rapporto, ed è riconducibile al dovere generale delle parti di un rapporto obbligatorio, ex art. 1175 c.c., di agire secondo le regole della correttezza, facendo applicazione del principio della “buona fede”, ex art 1375 c.c.. (Cass. n.
12093/2001; Cass. n. 11004/2006).
Orbene ,ai sensi dell'art. 119, comma 4, del TUB “il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere entro un congruo termine, e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni […]”, tuttavia, tale norma si riferisce alle singole operazioni bancarie, mentre invece il diritto ad ottenere la copia del contratto non soggiace alla limitazione temporale prevista dalla predetta disposizione ovvero al limite decennale (Corte di Appello di Milano, n. 1796/2012) e permane anche dopo lo scioglimento del rapporto tra le parti, con l'unica limitazione della prescrizione decennale dalla data di estinzione del rapporto (ex art. 2946 c.c.).
È bene precisare: “quanto all'ordine di consegna in copia della documentazione ultradecennale, che, in ordine alla consegna dei documenti contrattuali, gli stessi non soggiacciono al limite decennale di cui all'art. 119 co. 4 TUB (tale articolo ha portata speciale rispetto alla generale previsione di cui all'art. 2220 c.c.) poiché non trattasi di meri documenti contabili ma di documenti contenenti l'atto costitutivo del rapporto, per il quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scritta, come tale esigibili dal cliente in copia nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria (cioè dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente) e che, quanto agli estratti conto e agli scalari, neppure tale documentazione contabile di sintesi soggiace al limite della decennalità ex art. 119 co. 4 TUB, norma che si riferisce unicamente alla “documentazione inerente a singole operazioni” e non ai documenti di sintesi come appunto estratti conto e gli scalari che la banca è tenuta (in base al combinato disposto dei co. 1 e 2 dell'art. 119 TUB) a consegnare in copia al cliente durante il rapporto e alla sua
pagina 3 di 5 scadenza con termine prescrizionale ordinario dalla chiusura del rapporto (Trib. Bari, 7/10/2020;
Trib. Catania, 14/01/2020; Trib. Napoli, 19/06/2019).
In particolare, come indicato dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 1796/2012, “il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non siano prescritti”.
Da una lettura sistematica, degli artt. 117 e 119 TUB, da leggersi alla luce del principio di trasparenza e di buona fede contrattuale in fase esecutiva (art. 1175 e 1375 c.c.), non può che discendere un obbligo per l'istituto di credito di fornire copia del contratto, non solo al momento della sottoscrizione, ma anche successivamente qualora il cliente dichiari di non averlo mai ricevuto, di averlo smarrito e comunque quando ne venga fatta espressa richiesta.
Ciò posto, in ordine al rilievo dello smarrimento del contratto, esso, al pari del perimento del documento, determina l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di dare una cosa specifica.
Trattandosi di una impossibilità definitiva e assoluta l'obbligazione si estingue.
Dovendo però la prova essere fornita dall'obbligato, la giurisprudenza di merito si è orientata nel ritenere necessaria quantomeno la presentazione di una denuncia di smarrimento in quanto non appare che l'estinzione dell'obbligazione possa essere rimessa ad una mera dichiarazione della parte obbligata;
la denuncia consente invece di attribuire una più pregnante rilevanza all'attività del debitore e al suo impegno nella ricerca del documento, al fine di denotare l'effettiva impossibilità della prestazione ed il carattere assoluto della stessa.
La mera dichiarazione di mancato rinvenimento, inoltre, potrebbe essere compatibile anche con il carattere meramente temporaneo dell'impossibilità. (Tribunale di Patti, aprile 2023 doc. 9 opponente;
Tribunale Napoli Nord sez. II, 14/02/2023, n.622; Tribunale di Potenza n. 979 del 10.12.2020;
Tribunale Torino sez. I, 21/10/2022, n.4071; ABF, Collegio di Milano, decisione n. 2318 del
24.01.2019).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, è possibile dichiarare cessata la materia del contendere solamente in relazione alla richiesta degli estratti conto, residuando invece ancora la questione inerente al diritto del cliente alla consegna del contratto di credito.
Ai sensi dell'art 1256 c.c.: “L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”, tuttavia, tale impossibilità deve essere assoluta, oggettiva e non imputabile al debitore.
Posto che l'onere della prova della non imputabilità grava sul debitore, la mera dichiarazione di non reperibilità del documento non può essere sufficiente ad escludere l'imputabilità della banca, a differenza della denuncia di smarrimento, la quale denota una convinzione, da parte del debitore di una definitiva non reperibilità del documento, a seguito di un'attenta ricerca dello stesso.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato in quanto Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A ha già adempiuto all'obbligazione di consegna dell'estratto conto, mentre l'obbligazione relativa alla consegna del contratto si è estinta per impossibilità sopravvenuta imputabile al debitore/opponente.
In relazione alla richiesta della consegna del contratto, l'opponente risulta, pertanto, soccombente con conseguente compensazione delle spese di lite.
Infine, la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. formulata da entrambe le parti deve infine essere rigettata, non essendo stato provato il danno subito ai sensi del comma III e non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per una condanna d'ufficio, non rinvenendosi nella condotta di parte attrice o di parte di convenuta una mala fede o colpa grave che vada oltre i presupposti della soccombenza idonea a fondare la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 5358/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale Civile di Catania il 18.5.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 2277/2023 e notificato il 7.6.2023;
- Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di consegna degli estratti conto;
- Dichiara estinta l'obbligazione relativa alla consegna di copia del contratto revolving n.****773, per impossibilità sopravvenuta imputabile al debitore/opponente;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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