Articolo 2 della Legge 18 maggio 1967, n. 401
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 luglio 1967
Art. 2.
Gli uffici saranno gestiti dalla Direzione circoscrizionale di aeroporto.
Trascorso un anno dalla data di rinvenimento senza che la cosa venga rivendicata dal legittimo proprietario, le Direzioni circoscrizionali di aeroporto procederanno alle aste pubbliche per la vendita degli oggetti rinvenuti.
L'importo ricavato, detratto il premio di cui all' articolo 930 del Codice civile per il ritrovatore, sara' incamerato dall'Erario e versato dalla Direzione circoscrizionale alle entrate del bilancio dello Stato.
Alla vendita di oggetti allo stato estero deve sempre presenziare un funzionario della dogana. In tali casi, prima della ripartizione di cui al comma precedente, devono essere soddisfatti i diritti doganali, salvo che gli oggetti stessi non siano destinati ad essere rispediti all'estero.
Entrata in vigore il 2 luglio 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente