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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3657 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 13141/2023 r.g. tra
(C.F. , rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti agli atti dall'avv. Giuseppe Franzese (C.F. ) C.F._2
presso il cui studio in Ottaviano in via Manzoni n.18 è elettivamente domiciliato.
- Opponente
e
(P.I. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Alfredo Riccardi (C.F. ) e dall'avv. Edgardo Riccardi (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in C.F._4
Napoli al Centro Direzionale Isola A/7.
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza del
13/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3030/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data
12/4/2023, deducendo:
-l'indeterminatezza del credito;
-la nullità della fideiussione prestata da;
Parte_1
-la decadenza della banca creditrice per non aver osservato quanto disposto dall'art. 1957
c.c.;
-la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
SENTENZA
1 -nullità delle clausole relative alle commissioni di massimo scoperto;
-variazioni unilaterali delle condizioni economiche applicate ai conti correnti;
-applicazione, alle operazioni di pagamento di assegni bancari, di una valuta corrispondente con la data di emissione del titolo in luogo della data di effettivo pagamento.
In ragione di quanto esposto, parte opponente concludeva domandando “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - accertare e dichiarare che l'istituto bancario opposto non vanta alcun credito nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, revocare il d.i. n 3030/2023 emesso in data
12.04.2023 dal Tribunale Ordinario di Napoli;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva in giudizio eccependo anzitutto Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata in quanto generica ed essendo la garanzia prestata da configurabile quale contratto autonomo di garanzia. Parte_1
Ulteriormente, si ribadiva la determinatezza del credito vantato nonché l'infondatezza delle doglianze lamentate da controparte. Contro Si precisava, inoltre, di aver ricevuto da parte di il pagamento della somma di euro
25.000,00 ed euro 36.382,41 in escussione della garanzia prestata dal Fondo MI a copertura del 100 % del montante residuo del mutuo chirografario n. M01/11586, con conseguente riduzione della domanda per la residua somma vantata.
L'opposta chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A. in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del Decreto ingiuntivo n. 3030/2023, emesso il 11/04/2023 e pubblicato il 12/04/2023 dal Tribunale di Napoli - sezione 2ª civile - dott. Paolo Andrea Vassallo all'esito del procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 8664/2023, oggetto della presente opposizione, nei limiti del residuo importo di Euro 47.401,44 oltre interessi convenzionali di mora maturati e
Contro
RA (a seguito del pagamento della garanzia;
B. nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero l'infondatezza dell'opposizione al Decreto ingiuntivo
n. 3030/2023 e, per l'effetto, confermare il menzionato Decreto ingiuntivo nei limiti del residuo importo di Euro 47.401,44 oltre interessi convenzionali di mora maturati e
Contro
RA (a seguito del pagamento della garanzia;
C. in via subordinata ed
SENTENZA 2 eventuale, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione ex art. 653
c.p.c., emettere sentenza di condanna dell'opponente a pagare, in favore della
[...]
la minore e diversa somma, rispetto a quella ingiunta, Controparte_1
ritenuta congrua dall'on.le Giudice adito;
D. condannare l'opponente a pagare, in favore della i compensi di causa e le spese del Controparte_1
procedimento di ingiunzione e del giudizio di opposizione in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
Nel termine ex art 171 ter cp.c. solo l'opposta depositava memoria e con nota depositata in data la dichiarava la riduzione del credito vantato nella misura di euro 11019,03 per avvenuto pagamento da parte di di una parte del credito a seguito Parte_2
dell' escussione della garanzia prestata dal fondo MI . Il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e rilevata la riduzione della domanda da parte dell'opposta, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e rinviava per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c..
Ciò posto, in via preliminare, va ritenuta proponibile la domanda essendo stata espletata la mediazione, con esito negativo, nel termine assegnato dal Giudice istruttore, così come risulta da verbale negativo di mediazione depositato in data 27/12/2023.
Quanto al profilo della legittimazione attiva, la stessa va riconosciuta in capo all'opposta con riferimento alla pretesa creditoria vantata sulla scorta della documentazione depositata in giudizio e non essendo peraltro stato contestato alcunché a riguardo dall'opponente.
Con riferimento all'esame del merito della domanda, si osserva anzitutto che, alla luce dei principi in tema di riparto dell'onere della prova, nella fattispecie in esame risulta provato il rapporto su cui si fonda la pretesa creditoria nonché il mancato pagamento del credito. La garanzia prestata dall'opponente risulta inoltre provata e sottoscritta dallo stesso (vd. doc. 7 comparsa di costituzione) .
Tanto premesso, nella fattispecie in esame il contratto di garanzia sottoscritto dall'opponente e fatto valere nel presente giudizio, avuto riguardo alle clausole ivi contemplate (v. art. 1,5 del contratto depositato agli atti), da cui emerge la mancanza della cd. “accessorietà” che, ai sensi dell'art 1945 c.c., consente al fideiussore di opporre
SENTENZA 3 al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, è da ricondursi nell'ambito di un contratto autonomo di garanzia.
Come evidenziato dalla Suprema Corte “il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.”
(Cass. SU n. 3745/ 2010).
Alla luce dei suddetti principi, il garante in caso di contratto autonomo di garanzia, dunque, non può formulare le eccezioni che attengono al rapporto principale, se non quelle che riguardano l'inesistenza dello stesso o la sua nullità per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, non potendo consentire l'ordinamento che si realizzi attraverso il contratto di garanzia un risultato che lo stesso ordinamento vieta. Inoltre, sulla base di un contratto autonomo di garanzia il garante può opporre al beneficiario l'exceptio doli, quando sia evidente che l'escussione è fraudolenta, frutto di un abuso del beneficiario (v. Cass sent. n. 4519/1991).
Al di fuori di queste ipotesi, le eccezioni formulate dal garante che attengono al rapporto di valuta sono da ritenersi inammissibili.
SENTENZA 4 Cio ' posto, nella fattispecie in esame devono ritenersi inammissibili in quanto estremamente generiche le eccezioni formulate dall'opponente, uniche proponibili, che attengono alla nullità delle clausole dei rapporti principali derivante dalla illegittima capitalizzazione degli interessi e dal superamento dei tassi soglia usura , in quanto estremamente generiche.
Inoltre, deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità del rapporto di garanzia derivante dalle violazione della disciplina antitrust , non versandosi nella fattispecie in esame in un' ipotesi di fideiussione, cui ha riguardato l'accertamento dell'intesa antitrust da parte della Banca di Italia nel 2005, ne' alcuna prova viene fornita in merito all'esistenza di un illecito antitrust aventi ad oggetto le clausole poi inserite nel contratto in esame da cui in astratto discenderebbe la eccepita nullità delle clausole .
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, tenuto conto dell'intervenuta estinzione parziale del credito, che risulta ridotto nella misura di euro 11019,03, per avvenuto pagamento dell'importo complessivo di euro 61382,41 da parte di a seguito Parte_2
dell' escussione della garanzia prestata dal fondo MI , come dichiarato dall'opposta nella memoria depositata in data 12..11.2024, il Tribunale dichiara cessata materia del contendere limitatamente all'importo di euro 61382,41 , e per l'effetto revoca il di n.
3030/2023 e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 11.019,03 oltre interessi al tasso convenzionale, (nei limiti dei tassi soglia usura ) dalla domanda al SO .
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza, tenuto del valore della causa dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda, pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3030/2023 emesso dal Tribunale di Parte_1
Napoli in data 12/4/2023, così decide ogni altra istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- dichiara cessata materia del contendere limitatamente all'importo di euro 61382,41 ,
e per l'effetto revoca il di n. 3030/2023 e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 11.019,03 oltre interessi al tasso convenzionale, (nei limiti dei tassi soglia usura ) dalla domanda al SO .
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 Parte_3
[...] delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in € 6000,00 per
[...]
compensi oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Napoli, 11/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 6
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 13141/2023 r.g. tra
(C.F. , rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti agli atti dall'avv. Giuseppe Franzese (C.F. ) C.F._2
presso il cui studio in Ottaviano in via Manzoni n.18 è elettivamente domiciliato.
- Opponente
e
(P.I. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Alfredo Riccardi (C.F. ) e dall'avv. Edgardo Riccardi (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in C.F._4
Napoli al Centro Direzionale Isola A/7.
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza del
13/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3030/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data
12/4/2023, deducendo:
-l'indeterminatezza del credito;
-la nullità della fideiussione prestata da;
Parte_1
-la decadenza della banca creditrice per non aver osservato quanto disposto dall'art. 1957
c.c.;
-la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
SENTENZA
1 -nullità delle clausole relative alle commissioni di massimo scoperto;
-variazioni unilaterali delle condizioni economiche applicate ai conti correnti;
-applicazione, alle operazioni di pagamento di assegni bancari, di una valuta corrispondente con la data di emissione del titolo in luogo della data di effettivo pagamento.
In ragione di quanto esposto, parte opponente concludeva domandando “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - accertare e dichiarare che l'istituto bancario opposto non vanta alcun credito nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, revocare il d.i. n 3030/2023 emesso in data
12.04.2023 dal Tribunale Ordinario di Napoli;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva in giudizio eccependo anzitutto Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione spiegata in quanto generica ed essendo la garanzia prestata da configurabile quale contratto autonomo di garanzia. Parte_1
Ulteriormente, si ribadiva la determinatezza del credito vantato nonché l'infondatezza delle doglianze lamentate da controparte. Contro Si precisava, inoltre, di aver ricevuto da parte di il pagamento della somma di euro
25.000,00 ed euro 36.382,41 in escussione della garanzia prestata dal Fondo MI a copertura del 100 % del montante residuo del mutuo chirografario n. M01/11586, con conseguente riduzione della domanda per la residua somma vantata.
L'opposta chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A. in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del Decreto ingiuntivo n. 3030/2023, emesso il 11/04/2023 e pubblicato il 12/04/2023 dal Tribunale di Napoli - sezione 2ª civile - dott. Paolo Andrea Vassallo all'esito del procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 8664/2023, oggetto della presente opposizione, nei limiti del residuo importo di Euro 47.401,44 oltre interessi convenzionali di mora maturati e
Contro
RA (a seguito del pagamento della garanzia;
B. nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero l'infondatezza dell'opposizione al Decreto ingiuntivo
n. 3030/2023 e, per l'effetto, confermare il menzionato Decreto ingiuntivo nei limiti del residuo importo di Euro 47.401,44 oltre interessi convenzionali di mora maturati e
Contro
RA (a seguito del pagamento della garanzia;
C. in via subordinata ed
SENTENZA 2 eventuale, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione ex art. 653
c.p.c., emettere sentenza di condanna dell'opponente a pagare, in favore della
[...]
la minore e diversa somma, rispetto a quella ingiunta, Controparte_1
ritenuta congrua dall'on.le Giudice adito;
D. condannare l'opponente a pagare, in favore della i compensi di causa e le spese del Controparte_1
procedimento di ingiunzione e del giudizio di opposizione in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
Nel termine ex art 171 ter cp.c. solo l'opposta depositava memoria e con nota depositata in data la dichiarava la riduzione del credito vantato nella misura di euro 11019,03 per avvenuto pagamento da parte di di una parte del credito a seguito Parte_2
dell' escussione della garanzia prestata dal fondo MI . Il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e rilevata la riduzione della domanda da parte dell'opposta, concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e rinviava per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c..
Ciò posto, in via preliminare, va ritenuta proponibile la domanda essendo stata espletata la mediazione, con esito negativo, nel termine assegnato dal Giudice istruttore, così come risulta da verbale negativo di mediazione depositato in data 27/12/2023.
Quanto al profilo della legittimazione attiva, la stessa va riconosciuta in capo all'opposta con riferimento alla pretesa creditoria vantata sulla scorta della documentazione depositata in giudizio e non essendo peraltro stato contestato alcunché a riguardo dall'opponente.
Con riferimento all'esame del merito della domanda, si osserva anzitutto che, alla luce dei principi in tema di riparto dell'onere della prova, nella fattispecie in esame risulta provato il rapporto su cui si fonda la pretesa creditoria nonché il mancato pagamento del credito. La garanzia prestata dall'opponente risulta inoltre provata e sottoscritta dallo stesso (vd. doc. 7 comparsa di costituzione) .
Tanto premesso, nella fattispecie in esame il contratto di garanzia sottoscritto dall'opponente e fatto valere nel presente giudizio, avuto riguardo alle clausole ivi contemplate (v. art. 1,5 del contratto depositato agli atti), da cui emerge la mancanza della cd. “accessorietà” che, ai sensi dell'art 1945 c.c., consente al fideiussore di opporre
SENTENZA 3 al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, è da ricondursi nell'ambito di un contratto autonomo di garanzia.
Come evidenziato dalla Suprema Corte “il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.”
(Cass. SU n. 3745/ 2010).
Alla luce dei suddetti principi, il garante in caso di contratto autonomo di garanzia, dunque, non può formulare le eccezioni che attengono al rapporto principale, se non quelle che riguardano l'inesistenza dello stesso o la sua nullità per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, non potendo consentire l'ordinamento che si realizzi attraverso il contratto di garanzia un risultato che lo stesso ordinamento vieta. Inoltre, sulla base di un contratto autonomo di garanzia il garante può opporre al beneficiario l'exceptio doli, quando sia evidente che l'escussione è fraudolenta, frutto di un abuso del beneficiario (v. Cass sent. n. 4519/1991).
Al di fuori di queste ipotesi, le eccezioni formulate dal garante che attengono al rapporto di valuta sono da ritenersi inammissibili.
SENTENZA 4 Cio ' posto, nella fattispecie in esame devono ritenersi inammissibili in quanto estremamente generiche le eccezioni formulate dall'opponente, uniche proponibili, che attengono alla nullità delle clausole dei rapporti principali derivante dalla illegittima capitalizzazione degli interessi e dal superamento dei tassi soglia usura , in quanto estremamente generiche.
Inoltre, deve ritenersi infondata l'eccezione di nullità del rapporto di garanzia derivante dalle violazione della disciplina antitrust , non versandosi nella fattispecie in esame in un' ipotesi di fideiussione, cui ha riguardato l'accertamento dell'intesa antitrust da parte della Banca di Italia nel 2005, ne' alcuna prova viene fornita in merito all'esistenza di un illecito antitrust aventi ad oggetto le clausole poi inserite nel contratto in esame da cui in astratto discenderebbe la eccepita nullità delle clausole .
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, tenuto conto dell'intervenuta estinzione parziale del credito, che risulta ridotto nella misura di euro 11019,03, per avvenuto pagamento dell'importo complessivo di euro 61382,41 da parte di a seguito Parte_2
dell' escussione della garanzia prestata dal fondo MI , come dichiarato dall'opposta nella memoria depositata in data 12..11.2024, il Tribunale dichiara cessata materia del contendere limitatamente all'importo di euro 61382,41 , e per l'effetto revoca il di n.
3030/2023 e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 11.019,03 oltre interessi al tasso convenzionale, (nei limiti dei tassi soglia usura ) dalla domanda al SO .
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza, tenuto del valore della causa dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda, pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3030/2023 emesso dal Tribunale di Parte_1
Napoli in data 12/4/2023, così decide ogni altra istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
- dichiara cessata materia del contendere limitatamente all'importo di euro 61382,41 ,
e per l'effetto revoca il di n. 3030/2023 e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 11.019,03 oltre interessi al tasso convenzionale, (nei limiti dei tassi soglia usura ) dalla domanda al SO .
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 Parte_3
[...] delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in € 6000,00 per
[...]
compensi oltre Iva, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Napoli, 11/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 6