Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di IB NT
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel. \est.)
Dott.ssa Claudia De Santi Giudice
Dott.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa RGC 9\2024 avente ad oggetto: INTERDIZIONE e vertente
T R A
- n. a Catanzaro (CZ) il 21.10.1976 ( ) res.te in Mileto Parte_1 C.F._1
- n . a IB NT il 17.3.197 ) res.te in Joppolo Parte_2 C.F._2
- n. a IB NT il 4.9.1981 ( ) res.te a San Controparte_1 C.F._3
a Romolo, 7,
tutti elettivamente domiciliati in IB NT presso lo studio dell'avv. Pasquale Andrizzi dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
Ricorrenti
E
, n. a IB NT il 14.5.1980 ) res.te a San Controparte_2 C.F._4 olo, 7 Interdicendo contumace
nonché Il P.M. – sede – intervenuto
conclusioni all'udienza del 14.1.2025 la difesa ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso introduttivo;
conforme il PM .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.1.2024 i ricorrenti, in qualità di fratelli di Controparte_2
(celibe), ne chiedevano l'interdizione, in considerazione della grave situazione psico-fisica in cui versa il congiunto, affetto da tempo da “Corea di Huntington con rallentamento ideo
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condizione ulteriormente aggravatasi essendo subentrata tetraplegia in paziente con corea di Huntington avanzata, disfagia grave trattata con posizionamento di PEG tale da renderlo totalmente incapace di intendere e volere, di provvedere alla cura dei propri interessi ed esigenze quotidiane (alimentazione, igiene, farmaci ….) dipendendo totalmente dall'ausilio di terzi (cfr. documentazione e certificazione medica in atti) Il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti ex art. 473bis.53cpc, fissando l'udienza di comparizione innanzi al giudice delegato che si svolgeva da remoto ex art 473bis.54 cpc con le modalità di cui alla circolare ministeriale - Dip. Transizione digitale della giustizia;
Dir Gen. per i sistemi informativi automatizzati: prot 9.12.2023 \00075ID. All'udienza del 14.1.2025 venivano quindi sentiti uno dei ricorrenti (sorella Per_1
) e l'interdicendo; la difesa produceva ulteriore documentazione attestante la già
[...] intervenuta amministrazione di sostegno (giusta decreto dell'intestato Tribunale del 6.5.24 con Cont nomina definitiva di nella persona della sorella in RGVG 44\2024) indi Parte_1 Cont concludeva per l'accoglimento della domanda con revoca dell il PM si associava alla medesima udienza e la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto essendosi perfezionata la notifica degli atti introduttivi
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
L'istruttoria compiuta ha accertato lo stato di grave ed abituale infermità psico-fisica in cui versa l'interdicendo con conseguente incapacità di provvedere effettivamente e consapevolmente ai propri interessi personali ed economici.
Invero, nel corso dell'esame, l'interdicendo seduto sulla carrozzina con sostegno al capo- non ha compreso né risposto ad alcuna domanda manifestando totale impossibilità ad articolare la parola o altra forma espressiva
La sorella ha ribadito quanto esposto in ricorso, aggiungendo che la situazione va peggiorando poiché da due anni e mezzo il fratello è sottoposto alla PEG, trattamento invasivo, che richiede controlli e sostituzioni semestrali eseguiti oramai a IB non essendo il congiunto più trasportabile a Roma dove prima era seguito;
inoltre ad ottobre 2024 è stato colpito da una grave polmonite con necessità di ricovero e accertamenti \ terapie per cui è stato richiesto il consenso informato così come per il trattamento delle piaghe .
La documentazione medica depositata conferma il descritto grave quadro clinico, emergendo che l'interdicendo è affetto da tempo da una grave patologia neurologica degenerativa comportante la totale incapacità di svolgere i più comuni atti della vita quotidiana come riscontrato in sede di esame (carrozzina, sostegno al capo) e dalle risultanze documentali ( cfr. decreto di ads provvisorio in atti : tetraplegia in paziente con corea di Huntington avanzata, disfagia grave trattata con posizionamento di PEG”; ” cfr.. tra gli altri, CTU in
R.G. 974/2015; decreto di omologa del 15.9.2016; verb. in atti) emergendo Controparte_4 ed avvalorando le serissime complicanze cui va incontro l'interdicendo e la necessità di interventi sanitari anche invasivi, sistematici o urgenti.
Ne emerge dunque un quadro patologico grave ed irreversibile, non suscettibile di guarigione né di miglioramento e che non consente al proposto di attendere
Pag. 2 a 3 consapevolmente ai propri interessi neanche più elementari, tanto fondando la necessità dell'invocata misura di interdizione con nomina del tutore definitivo nella persona della sorella ricorrente . Parte_1
La grave condizione clinica rende evidente la inidoneità della già disposta CP_5 dell'Ads soprattutto al rapido soddisfacimento di improvvise esigenze sanitarie di cui la tutrice potrà, di norma, autonomamente e tempestivamente attendere ex art.3 co 3 l. 219\17, sicché ne va dichiarata la cessazione ex art 413 u.c. c.c.
La presente sentenza va trasmessa al Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale a cura della Cancelleria per i successivi adempimenti (art. 42 disp.att. c.c.).
Stante la natura del presente giudizio, ricorrono giusti motivi per la declaratoria di non ripetibilità delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia l'interdizione di , n. a IB NT il 14.5.1980 Controparte_2
B) dichiara cessata l'amministrazione di sostegno disposta del procedimento RG VG 44\2024 C) ordina annotarsi la presente sentenza a norma degli artt. 423 c.c. e 49 lett. e) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordi. Stato Civile) e trasmettersi copia della stessa al Giudice Tutelare, a cura della Cancelleria;
C) nomina tutore, la sorella sig.ra n. a Catanzaro il 21.10. 976 Parte_1
( ) C.F._1
D) dichiara non ripetibili le spese processuali.
Così deciso in IB NT , nella CC del 16.1.2025
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
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