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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1391 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. CILIA ANNA;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. MACCARRONE NICOLA CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o CP_1
equivalente - altre ipotesi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
ha chiesto la condanna dell' a corrispondergli Parte_1 CP_1
l'indennizzo per l'infortunio sul lavoro consistente nell'aver contratto il
Pagina 1 di 3 diabete di tipo 2 a seguito dell'infezione da Covid-19 già riconosciuta come infortunio sul lavoro dall'Istituto.
L' si è costituito contestando che il diabete sia stato conseguenza CP_1
dell'infezione da Covid, perché già in precedenza il ricorrente aveva livelli di glicemia prossimi alla soglia di normalità.
Il c.t.u. ha così concluso: “1) È altamente probabile che il diabete sia insorto in conseguenza dell'infezione da virus SARS-Covid, malattia già riconosciuta dallo come malattia professionale;
2) Dalle notizie CP_1
anamnestiche e dalla documentazione agli atti non vi sono elementi che possano far ricondurre l'insorgenza del diabete da altre cause;
3) Dalle notizie anamnestiche e dalla documentazione agli atti non vi sono elementi che possano far ritenere il ricorrente Sig. Parte_1
affetto da diabete prima dell'infezione da SARS-Covid”; ed ha ritenuto che la malattia contratta abbia determinato una menomazione dell'integrità fisica del ricorrente nella misura del 15%.
Tali conclusioni sono state confermate anche a seguito delle osservazioni del medico , a cui il c.t.u. ha risposto compiutamente peraltro CP_1
anche estendendo l'analisi all'eventuale sussistenza della patologia in capo al ricorrente prima dell'infezione covid nonché in capo ai genitori dello stesso (come richiesto dal c.t.p.).
Parimenti condivisibili sono le considerazioni svolte dal c.t.u. in ordine alla quantificazione del pregiudizio, che evidenziano la dirompenza del diabete rispetto alle abitudini di vita della persona.
All'esito della c.t.u. alcuna ulteriore contestazione è stata svolta dall' . CP_1
Le conclusioni del consulente vanno quindi recepite, fondandosi sulla compiuta risposta alle osservazioni dell' ed apparendo coerenti e CP_1
non viziate dal punto di vista logico.
Pagina 2 di 3 L' deve quindi essere condannato ad erogare all'attore CP_1
l'indennizzo di legge per l'infortunio che gli ha determinato un'invalidità del 15%, oltre la minor somma tra interessi e rivalutazione. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna l' a corrispondere a CP_1 Parte_1
l'indennizzo per infortunio sul lavoro dovuto per un'invalidità del
15% oltre la minor somma tra interessi e rivalutazione dalla denuncia del 23.8.2022;
- condanna l' a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1
liquidate in € 4700 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, € 43 per rimborso c.u.;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
02/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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