Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N.1176/2021
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
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In persona del Giudice designato, dott.ssa Antonella Lupis;
Lette le note ex art.127 ter depositate dale parti;
letto il ricorso spinto da con cui, premettendo di essere ricorso più volte Controparte_1
al prestito per far fronte alle necessità personali e della sua famiglia, contestava: a) la nullità della delegazione di pagamento n.187248 del 14.9.2006 a favore di per apocrifia Controparte_2
della firma;
b) la parziale nullità dei contratti conclusi con delegazione di pagamento n. 080002934 del 21 aprile 2008, stipulata con mandataria di Banca 24-7, per un importo Controparte_3
lordo di € 15.600,00 e dell'ulteriore cessione del quinto dello stipendio n. 16631 del 21 novembre
2008 a favore di per un importo lordo di € 27.720,00, perchè contratti Controparte_4
in violazione dei limiti imposti dal DPR 180/50 e che le clausole relative alle commissioni di agenzia e/o di intermediazione fossero vessatorie e, quindi, nulle ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 206/05
(Codice del Consumo).Sollevava, altresì, l'ipotesi di usura, sia originaria che soggettiva, chiedendo di accertare la discrasia tra il TAEG esposto e quello effettivamente applicato, nonché di ricalcolare i rapporti dare/avere tra le parti applicando il tasso sostitutivo BOT ex art.124 TUB.
Lette le costituzioni delle parti resistenti con cui, oltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda per mancata mediazione, veniva sollevata preliminarmente da parte della difesa dell'
[...]
, l'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che il ricorrente avrebbe Controparte_4
dovuto adire il Tribunale di Treviso, sede della società. esaminata la documentazione allegata;
esaminate le consulenze tecniche;
soddisfatta la condizione di procedibilità per disposta e avvenuta mediazione nel corso del giudizio;
osserva quanto segue.
- Va disattesa l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Locri, dovendosi applicare il foro del consumatore. Si tratta infatti di crediti al consumo per cui la competenza, salva deroga del
Tribunale di Locri.
-Venendo al merito, prima di valutare gli aspetti contrattuali in ordine alle paventate eccezioni di nullità formulate dal ricorrente per violazione del DPR 180/50, oltre alla questione di usura prospettata, con riferimento alla impugnata delega n. 187248 del 14.9.2006 per apocrifia, della firma, è necessario fare le dovute precisazioni.
Come detto i rapporti indicati nel ricorso introduttivo sono 3 (tre) di cui 2 con Controparte_2
ed 1(uno) con [LI S.p.A.] Il primo è un contratto di prestito definito con CP_3
delega di pagamento n. 187428 sottoscritto in data 14/09/2006 per un importo netto finanziato di
€.9.683,28 da rimborsare in 120 rate da € 130,00 per un totale da rimborsare di € 15.600,00 a pagare su stipendi mensili con cessione del quinto dello stipendio. Il secondo è il contratto di prestito n.16631 sottoscritto in data 21/11/2008 con l' per importo netto finanziato Controparte_2
€.17.564,18 da rimborsare in 120 rate da € 231,00 per un totale da rimborsare di €.27.720,00 a pagare su stipendi mensili con cessione del quinto dello stipendio;
infine il terzo è il contratto di prestito n. 080002934 del 21/04/2008, concluso dalla per un importo netto Controparte_3
finanziato di €.8.814,42 da rimborsare in 120 rate da € 130,00 per un totale da rimborsare di €
15.600,00 a pagare su stipendi mensili con cessione del quinto dello stipendio.
-Il primo rapporto è costituito da una scrittura privata con cui il riceve l'importo pattuito a CP_1
titolo di mutuo dall' , ripartendo, al netto delle spese, la somma versandola Controparte_4
in parte a precedente creditore per estinguere altra esposizione e in parte ricevendo la residua somma, obbligandosi mediante delega di pagamento, alla restituzione del prestito in n.120 rate mensili. Pertanto la predetta scrittura è un prestito al consumo con contestuale delegazione di pagamento. La CTU espletata ha accertato l'apocrifia della firma apposta sulla suddetta scrittura, per come impugnato dal ricorrente. Le conclusioni del CTU non sono state contestate e quindi non si può che prendere atto della falsità della firma apposta, ma è bene in tal caso soffermarsi sugli effetti di quanto accertato. In realtà, l'operazione di finanziamento di cui alla scrittura privata impugnata, consta, per come risulta dalla documentazione prodotta, di una fase iniziale di pre- finanziamento per l'importo di €.4.000,00 sottoscritta il 13.06.2006 e non impugnata dal ricorrente per apocrifia con allegato assegno circolare intestato al sig. , nonché di ulteriore ricevuta CP_1
sempre sottoscritta e non impugnata del 30.1.2007 con cui il dichiara di aver ricevuto da CP_1
OS, mandataria di , la somma di €.384,02 a saldo del finanziamento con allegato assegno CP_2
circolare. Inoltre vi è corrispondenza intercorsa tra l'ente finanziatore e la di Controparte_5
CP_ estinzione anticipata del precedente finanziamento di €.5.082,37 con effetto liberatorio verso dal 31.12.2006. Non pare risulti contestazione alcuna da parte del ricorrente sulla esistenza o meno di un precedente finanziamento contratto con , anzi il ricorrente ne dà conferma Controparte_5
nella sua stessa domanda. Se pertanto, la contestazione di apocrifia è stata espressamente limitata dal ricorrente alla sola delegazione n. 187248 del 14.09.2006 e non agli altri documenti sottoscritti prima e dopo tale data, ne consegue che l'importo netto erogato pari ad €. 9.683,28, è stato comunque utilizzato direttamente e indirettamente mediante estinzione del precedente finanziamento dal debitore. In tale ipotesi, per come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il fatto che comunque il mutuatario abbia utilizzato le somme erogate non rende nullo il contratto, in quanto il fatto che gli effetti siano comunque stati favorevoli al mutuatario che con tale importo ha estinto una precedente obbligazione a suo nome, può configurarsi come ratifica dell'attività svolta dal falsus procurator (cfr. Cass., sent. n.5479 del 22.2.2023; Cass., sent. n.22891/2016). In assenza di contestazione di apocrifia estesa agli altri documenti prodotti dall' che ha dato prova di CP_2
aver erogato mediante OS gli importi richiesti, al netto delle spese e del premio assicurativo, si deve intendere che, al di là della mera contestazione di aver ricevuto le somme, la stessa sembrerebbe confutata dalla prova documentale, nel senso anche che la richiesta di finanziamento e soprattutto di prefinanziamento sottoscritta il 13.6.2006 e non impugnata, non era estranea al il quale si sarebbe rivolto all' per ottenere un nuovo finanziamento. Pertanto non è CP_1 CP_2
accoglibile l'eccezione di nullità e di conseguente richiesta di ripetizione d'indebito, se non limitata ai soli interessi calcolati nei limiti di quanto trattenuto dallo stipendio in via di restituzione fino alla data di estinzione anticipata del finanziamento attraverso il secondo prestito ottenuto. Per la somma di €.9.683,28 invece, vi è prova dell'erogazione da parte di e dell'estinzione anticipata CP_2
della precedente obbligazione contratta con la che non è stata dal ricorrente Controparte_5
negata.
Quello che invece appare rilevante nel primo finanziamento oggetto di contestazione, è l'estinzione anticipata prima dei quattro anni effettuata da . Sebbene la normativa in merito che vieta CP_2
l'estinzione anticipata prima del quarto anno nei finanziamenti di durata decennale non ha natura inderogabile, per come sottolineato anche da precedenti giurisprudenziali di cui si dirà in avanti, quello che appare invece condivisibile nell'assunto del ricorrente è il diritto di chiedere al mutuante la riduzione sia dei costi applicati al rimborso anticipato (c.d. costi recurring) che quelli applicati al finanziamento (c.d. costi up-front). Invero, trattandosi di credito al consumo, la Corte Costituzionale con la sentenzan.263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.11 octies comma 2 del D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis, convertito con legge 106/2021) limitatamente all'inciso “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di traSPrenza e di vigilanza della Banca d'Italia", ritenendo - quindi - che l'art. 11-octies avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25 luglio 2021 e prevedendo, invece, per quelli conclusi precedentemente che continuasse ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di traSPrenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. La Corte ha quindi esteso tale applicazione anche ai contratti di consumo stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) con diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto). Tuttavia, tale domanda di rimborso va formulata alla e Controparte_5
non alle odierne resistenti che invece ne rispondono per la successiva estinzione anticipata intercorsa tra OS quale mandataria di e la il 5.5.2008 come da prospetto CP_2 CP_3
prodotto in atti. Anche in tale ipotesi, la OS non ha tenuto conto delle somme trattenute inizialmente a titolo di spese e di quelle trattenute per estinzione anticipata che dovranno essere rimborsate al . CP_1
- In ordine alla eccepita parziale nullità della ulteriore delegazione di pagamento n. 080002934 del
21.4.2008 stipulata con , quale mandataria di Banca 24-7 per l'importo di Controparte_3
€.15.600,00 e della cessione del quinto n.16631 del 21.11.2008 stipulata con Controparte_4
, per l'importo lordo di €.27.720,00, occorre considerare separatamente le eccezioni sollevate,
[...]
perché la prima rientrerebbe nell'ambito della valutazione riguardante il rapporto negoziale e l'altra invece si riferirebbe all'applicazione di interessi usurari.
Sotto il primo aspetto, il ricorrente lamenta la violazione dell'art.39 del DPR 180/50 laddove prevede che non può essere contratta nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può essere contratta una nuova cessione purchè sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. I tre finanziamenti in effetti non rispettano l'art.39 cit., tenuto conto della validità anche del primo.
Occorre comunque intendersi in primo luogo sulla natura dell'art.39 DPR 180/1950, ovvero se la stessa possa considerarsi imperativa come ritenuto da qualche pronuncia giurisprudenziale (cfr.
Trib. Como sent. n.160 del 14.9.2019) postasi in contrapposizione alle decisioni dell'ABF. E' parere di questo giudice, in linea con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità nella nota sentenza della Suprema Corte S.U. n. 26724/2007, che la norma non è imperativa se la si considera sotto il profilo strettamente della validità contrattuale, in quanto non contempla espressamente la sanzione di nullità del contratto, per cui non è ravvisabile l'applicazione dell'art.1418 comma primo c.c., per come delineato. Indubbiamente il carattere imperativo è quello che disciplina l'attività di intermediazione finanziaria che è ispirata non solo all'interesse del singolo contraente ma dell'attività dei mercati finanziari il cui interesse si pone come inderogabile dalle parti. Ma detta violazione attiene alle norme di comportamento la cui conseguenza è quella risarcitoria da distinguere come precontrattuale per le violazioni in sede di formazione del contratto e contrattuale, con relativo obbligo di risoluzione per le violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, come nel caso di specie. Il risarcimento andrà quindi quantificato nella misura delle perdite legate dal nesso causale con la condotta antigiuridica dell'intermediario e solo nel caso in cui tali inadempienze sono gravi, si potrà richiedere la risoluzione del contratto con conseguente restituzione delle somme investite, maggiorate degli eventuali danni ulteriori. Spetta quindi al debitore dare la prova del grave inadempimento e degli ulteriori danni, che nel caso di specie non sono stati dimostrati, dovendosi ravvisare una domanda formulata piuttosto in via di principio che sotto questo aspetto non è sfociata neppure in una richiesta di risarcimento da liquidare in via equitativa per ciò che attiene quantomeno la fase precontrattuale. Il ricorrente infatti non ricorre all'ipotesi della risoluzione ma solo della nullità con conseguente restituzione delle somme.
-Venendo alla eccepita nullità delle clausole relative all'applicazione degli interessi e delle spese e commissioni per usura originaria oggettiva o concreta, l'accertamento contabile effettuato mediante CTU ha verificato che nessun interesse oltre soglia è stato applicato né originariamente né in concreto, non sussistendo difformità tra il tasso pattuito e quello realmente applicato. Alle osservazioni rese dal ricorrente il CTU, risponde puntualmente, con riferimenti che, pur con alcune variazioni, non spostano le conclusioni date, primo fra tutti il calcolo del TEG che varia a seconda dei finanziamenti e di certo la tipologia dei due finanziamenti contratti nel 2008 e oggetto di verifica contabile, non rientrano nelle categorie richiamate dal ricorrente perché non si tratta né di rapporti di c/c né di aperture di credito o di altre tipologie espressamente rientranti nelle Cat. 1,2, 4b e 5 di cui alle istruzioni della Banca d'Italia.
Va per ultimo considerata la questione di nullità delle clausole vessatorie, alla luce delle norme a tutela del consumatore.
L'art. 34 del Codice del Consumo stabilisce che sono considerate vessatorie le clausole che, nonostante siano state approvate dal consumatore, creano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti a svantaggio del consumatore. In particolare, le clausole che non sono redatte in modo chiaro e comprensibile possono essere dichiarate nulle. Nello specifico, dai contratti allegati, si evince che le commissioni di agenzia e/o di intermediazione sono state applicate in modo non traSPrente. Ad esempio, nel contratto di prestito con si fa riferimento a Controparte_3
commissioni per spese di intermediazione senza specificare in modo chiaro e dettagliato la loro natura e il loro ammontare. Questo può configurare una violazione del principio di traSPrenza, essenziale per la validità delle clausole contrattuali, in linea con quanto ha statuito la giurisprudenza di legittimità secondo cui le clausole che non specificano in modo chiaro gli oneri a carico del consumatore sono da considerarsi vessatorie e, pertanto, nulle (Cass. Civ. n. 5048/2019). In tal senso
è ritornata la Cassazione affermando che;
" le clausole contrattuali di un contratto tra professionista
e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie
(nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile". (cfr. Cass. Sent. 23655 del 31.8.2021). Nello specifico, tutte le spese e commissioni che sono state indicate nei contratti di finanziamento sopra analizzati, corrisposte a titolo di provvigioni intermediario e/o di agenzia non ben specificate vanno restituite perché da considerarsi vessatorie per il forte squilibrio che determinano a carico del consumatore che, peraltro, ricorre al credito per il forte indebitamento, come nel caso di specie. Peraltro l'addebito di spese per l'attività di un intermediario unilateralmente scelto dal creditore, non ha ragione di gravare sulla parte contrattualmente più debole. Allo stesso modo, per estrema genericità, si configurano vessatorie (o abusive seguendo la terminologia del legislatore comunitario) quelle previste a titolo di commissione finanziaria, non chiaramente specificati. La domanda va quindi, sotto tale aspetto accolta, anche se già parzialmente assorbita dall'obbligo di restituzione dei costi recurring e up front di cui sopra per l'estinzione anticipata.
La domanda del ricorrente pertanto va accolta limitatamente alla restituzione degli interessi corrisposti dal mediante delegazione apocrifa fino alla data dell'avvenuta estinzione CP_1
anticipata del prestito da parte della e per la seconda delegazione di pagamento CP_3
nella parte in cui nel prospetto di liquidazione di estinzione anticipata del primo finanziamento erogato da , la OS quale sua mandataria non ha restituito al debitore gli importi trattenuti CP_2
a titoli di costi iniziali e per quelli applicati per l'estinzione anticipata. Va altresì accolta anche per la vessatorietà delle clausole poste a danno del consumatore relativamente ai costi di intermediazione e finanziaria perché generici, rigettandola nel resto. Le spese, ivi comprese le spese di CTU, relativamente alla CTU grafologica, considerato che il CTU dott. non ha depositato nota spese nei termini previsti dal TUSG, in ragione delle questioni Per_1
trattate, giustificano comunque la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
a) rigetta l'eccezione d'incompetenza territoriale;
b) Accoglie la domanda nei limiti di cui in parte motiva;
c) per l'effetto condanna l' alla restituzione delle somme percepite a Controparte_4
titolo di interessi dalla data del primo pagamento fino alla estinzione anticipata del finanziamento avvenuta il 5.5.2008 e alla restituzione delle somme trattenute a titolo di costi iniziali e di spese di estinzione anticipata del finanziamento dell'importo lordo di €.15.600,00 del 14.9.2006; nonché alla restituzione delle somme trattenute a titolo di commissioni spese intermediario e di commissione finanziaria;
d) condanna la LI SP alla restituzione delle somme trattenute a titolo di commissioni di intermediario e commissione finanziaria;
e) rigetta nel resto la domanda.
f) compensa integralmente le spese del giudizio, ivi comprese le spese di CTU che liquida come da separato decreto.
Si comunichi.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 10 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis