Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2008, n. 8531
CASS
Sentenza 3 aprile 2008

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In base ai principi generali sulla distribuzione dell'onere della prova, la cooperativa che agisca per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi inerenti alla qualità di socio del convenuto è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dalla qualità di socio del convenuto; nel caso in cui quest'ultimo alleghi il fatto estintivo della qualità di socio è tenuto a fornire la prova del recesso e della sua legittimità, mentre la società che contesti la sussistenza o efficacia del recesso può limitarsi a proporre una mera difesa, senza dover introdurre nel processo fatti ulteriori. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale, la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che la società attrice non avesse fornito la relativa prova, invertendo in tal modo l'onere della prova che, in virtù del principio enunciato, incombeva sul socio che aveva eccepito l'esistenza di un valido recesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2008, n. 8531
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8531
    Data del deposito : 3 aprile 2008

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