Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00674/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02089/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2025, proposto da OS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in relazione alla procedura CIG B460D6E40A;
contro
Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Canuti e Gianluca Cavalieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
E+S Air S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Elicompany S.r.l. e Ariane S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Pellegrino e Antonio Passaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Elicompany S.r.l., Ariane S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento di aggiudicazione adottato da AM Rete Gas S.p.A. in data17.04.2025 con cui è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto a favore del RTI composto da E+S Air S.r.l., Elicompany S.r.l. e Ariane S.r.l. (estremi del provvedimento sconosciuti);
- nota prot. SN_2024_11_101240 del 17 aprile 2025, avente ad oggetto "Gara d'appalto SN_2024_11_101240 per: "Wet Lease elicotteri e servizio di VIGILANZA AEREA, di LEAK DETECTION e di LIDAR della rete metanodotti da eseguirsi su tutto il territorio nazionale", con cui AM Rete Gas S.p.A. ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione a favore del RTI composto da E+S Air S.r.l., Elicompany S.r.l. e Ariane S.r.l.;
- nota prot. SN_2024_11_101240 del 5 giugno 2025, avente ad oggetto "Gara d'appalto SN_2024_11_101240 per: "Wet Lease elicotteri e servizio di VIGILANZA AEREA, di LEAK DETECTION e di LIDAR della rete metanodotti da eseguirsi su tutto il territorio nazionale", con cui AM Rete Gas S.p.A. ha comunicato l'avvenuta stipula del contratto di appalto del RTI composto da E+S Air S.r.l., Elicompany S.r.l. e Ariane S.r.l.;
- valutazione tecnica delle offerte del 3.03.2025, con cui sono stati attribuiti i punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti;
- all'occorrenza, dell'art. 2.6 dell'Annex Tecnico;
- ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto stipulato tra AM Rete Gas S.p.A. e l'ATI E+S Air S.r.l., Eli-company S.r.l. e Ariane S.r.l., con espressa istanza di subentrare nel contratto e nella sua esecuzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Snam Rete Gas S.p.A. e di E+S Air S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa AL AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con lettera del 22.11.2024, AM Rete Gas S.p.A. (di seguito solo “AM”) ha invitato cinque imprese, tutte qualificate nel proprio Sistema di Qualificazione, a presentare offerta nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di “ Wet lease elicotteri e servizio di vigilanza aerea, di leak detection e di lidar della rete di metanodotti da eseguirsi su tutto il territorio nazionale ”, per un valore stimato a base d’asta pari a euro 25.042.200,00. Trattasi, in particolare, di servizio funzionale alla verifica e al controllo della sicurezza delle infrastrutture di AM attraverso le attività di vigilanza aerea della rete di distribuzione, di “leak detection” per individuare eventuali perdite e di “lidar” per il monitoraggio periodico dei metanodotti su tutto il territorio nazionale tramite mappatura laser del territorio.
2. Alla presente procedura hanno preso parte l’odierna ricorrente OS S.r.l. (di seguito solo “OS”) e il Raggruppamento temporaneo di imprese tra E+S Air S.r.l. in qualità di mandataria ed Elicompany S.r.l. e Ariane S.r.l. quali mandanti (di seguito solo “R.T.I. E+S Air”),
3. All’esito dell’apertura delle offerte tecniche ed economiche, è risultato primo in graduatoria il R.T.I. E+S Air con un punteggio complessivo di 80,35, seguito da OS con punti 72,70.
Sulla scorta delle complessive risultanze di gara, con lettera prot. SN_2024_11_101240 del 17.04.2025, AM ha comunicato a OS l’aggiudicazione dell’appalto in favore del R.T.I. E+S Air e, richiamata la disposizione transitoria di cui all’art 225 comma 2 del D.Lgs 36/2023, ha rappresentato la possibilità di esercitare il diritto di accesso agli atti previa presentazione di formale richiesta scritta, senza procedere alla pubblicazione degli atti della procedura ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs 36/2023
4. Conseguentemente, la ricorrente ha formulato istanza di accesso in data 24.04.2025, chiedendo l’ostensione dell’offerta amministrativa, tecnica ed economica dell’aggiudicatario, oltre che di tutta la documentazione di gara comprensiva dei verbali della commissione giudicatrice, ricevendo da AM quanto richiesto con comunicazione del 13.05.2025 (cfr. docc. 12 e 13. della ricorrente).
Acquisiti i documenti di gara, con ricorso notificato in data 11.06.2025 e depositato il successivo 12.06.2025, OS ha proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti in epigrafe specificati, chiedendone l’annullamento e il subentro nel contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicatario.
5. A sostegno del gravame deduce un unico articolato motivo di ricorso rubricato “ Violazione degli artt. 2.6 e 3 dell’Annex Tecnico. Violazione artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 36/2023. Violazione degli artt. 1362 e ss. del Codice Civile. Eccesso di potere ”, lamentando che la stazione appaltante le avrebbe erroneamente attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello dovuto per il criterio n. 1 relativo alla disponibilità della “flotta di elicotteri”, come disciplinato all’art. 2.6) dell’Annex Tecnico.
6. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso AM e il R.T.I. aggiudicatario, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
7. Alla camera di consiglio del 16.07.2025, la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e il Collegio ha fissato l’udienza pubblica del 27.01.2026 per la trattazione di merito del ricorso.
8. Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi a sostegno delle rispettive posizioni e, all’udienza del 27.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Con un primo ordine di censure, OS lamenta che la stazione appaltante avrebbe erroneamente ritenuto necessaria, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 2.6 dell’Annex Tecnico in relazione al criterio n. 1, l’immediata allegazione da parte del concorrente di copia dei documenti attestanti la proprietà e/o la disponibilità degli elicotteri dichiarati, come i libretti e i certificati di immatricolazione. Secondo la ricorrente, il suddetto articolo si limiterebbe a prescrivere il deposito in gara di una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con l’indicazione del titolo di proprietà e/o di disponibilità, nonché delle specifiche informazioni richieste dalla lex specialis , secondo il modello di Tabella ivi riportato. L’imposizione di uno specifico onere di allegazione documentale nell’ambito dell’offerta, peraltro, avrebbe dovuto essere previsto in maniera chiara e univoca, come ad esempio avvenuto per il criterio “ Team di piloti ”, di cui all’art. 2.7 dell’Annex Tecnico. Quand’anche si ritenesse ambigua la clausola del citato art. 2.6, la stessa avrebbe comunque dovuto essere interpretata in modo da garantire la massima partecipazione alla procedura anziché ostacolarla.
9.2 Con un secondo ordine di censure sviluppato in via subordinata, la ricorrente deduce che AM avrebbe omesso di considerare, ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione, anche i cinque elicotteri – anch’essi ricompresi nella flotta di elicotteri di cui al criterio n. 1 - che le hanno consentito di partecipare alla gara e che sono stati indicati come “ requisiti minimi ineludibili ”. Pertanto, laddove il Collegio ritenesse corretta l’interpretazione dell’art. 2.6 adottata dalla committente, almeno i citati 5 elicotteri indicati ai fini della partecipazione alla procedura – e a tal fine positivamente valutati – avrebbero dovuto essere considerati per l’attribuzione del punteggio tecnico relativo al criterio n. 1.
10. In via preliminare, sul piano dell’interesse a ricorrere e dell’ammissibilità dell’impugnativa, rileva il Collegio che OS ha fornito dimostrazione in atti del superamento della prova di resistenza sia nel caso in cui fossero considerati ai fini dell’attribuzione di punteggio tutti gli elicotteri indicati nell’ambito del criterio 1, sia laddove fossero valutati soltanto i 5 velivoli indicati anche ai fini della partecipazione alla procedura, senza contestazioni sul punto da parte di AM o dal raggruppamento controinteressato.
11. Sempre in via preliminare, occorre ricostruire la disciplina della lex specialis di gara che viene in considerazione nel caso di specie, principalmente contenuta all’interno del documento denominato “Annex Tecnico” (doc. 5 della ricorrente). Quest’ultimo, in particolare, individua all’art. 2.1 i “ requisiti minimi ineludibili ” ai fini della partecipazione alla gara, vale a dire: a) “ garantire tramite formula di Wet Lease ad uso esclusivo n. 5 velivoli posseduti/disponibili ” di cui almeno n. 2 di tipologia monoturbina e i rimanenti di tipologia a pistoni; b) “ garantire n. 5 piloti con adeguata qualifica con impiego in Lavoro Aereo (SPO) ”. La messa a disposizione dei predetti 5 veicoli e del correlato numero di piloti con formula Wet Lease per l’esecuzione dei servizi di vigilanza aerea, leak detection e lidar , dunque, costituisce l’oggetto dell’affidamento e del successivo contratto.
12. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, l’Annex Tecnico prevede taluni criteri premiali tra cui rileva, nel caso in esame, l’art. 2.6 relativo al requisito della “Flotta di elicotteri”. Tale disposizione stabilisce che i concorrenti dovranno presentare una “ dichiarazione redatta su carta intestata ai sensi degli artt. 46 e 47 di cui al DPR 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante, con evidenza di Titolo di Possesso o di Titolo di Disponibilità per ciascun velivolo, evidenziando: marca, modello, targa, data di immatricolazione, caratteristiche motore monoturbina o a pistoni. La dichiarazione dell’Offerente dovrà riportare una tabella analoga alla seguente, timbrata e firmata dal legale rappresentante ”. Nella Tabella è quindi richiesta al concorrente l’indicazione del titolo di disponibilità e degli altri dati sopra menzionati, al fine di garantire la pronta e completa identificazione di ciascun velivolo.
La previsione continua delineando le conseguenze discendenti dall’inosservanza di quanto sopra prescritto e stabilendo che “ la mancata compilazione della tabella richiesta comporterà per questo criterio un punteggio pari a zero ai fini dello scoring (…). Nel caso di velivolo con Titolo di Disponibilità la dichiarazione dovrà ulteriormente contenere l’attestazione che non sussiste alcun vincolo per l’uso previsto in questo Contratto. Potranno essere indicati al massimo n. 15 velivoli (compreso minimo ineludibile di cui al punto 2.1 “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”) ”. Da ultimo, l’art. 2.6 dispone che “ la mancanza dell’evidenza richiesta o di uno dei dati richiesti comporterà, ai fini dello scoring la non validità del velivolo per il punteggio ”.
Infine, l’art. 3 dell’Annex Tecnico contiene la disciplina del c.d. Scoring Model, con cui la stazione appaltante avrebbe attribuito il punteggio tecnico in relazione a ciascun criterio, incluso il criterio 1 “ Proprietà/disponibilità della propria flotta di elicotteri da mantenere per l'intera durata contrattuale (non sono da intendersi come numero di elicotteri da quotare in offerta) ”, cui è attribuito il peso del 30%.
13. Premesso quanto sopra con riferimento ai contenuti della lex specialis di gara, nell’ottemperare alla prescrizione di cui all’art. 2.6 dell’Annex Tecnico, la ricorrente ha prodotto la dichiarazione richiesta in relazione al criterio n. 1 “Flotta di elicotteri”, indicando la disponibilità a vario titolo di n. 15 elicotteri – tra cui anche i cinque velivoli indicati ai sensi dell’art. 2.1 dell’Annex Tecnico, quali dotazioni minime ineludibili ai fini della partecipazione alla gara – e compilando la Tabella, secondo quanto previsto dalla disciplina di gara, con l’indicazione di tutti i dati ivi richiesti. All’esito della valutazione delle offerte tecniche e applicato il metodo valutativo di cui allo Scoring Model, tuttavia, la stazione appaltante ha attribuito a OS zero punti in relazione al citato criterio n. 1, in quanto “ il fornitore non ha presentato evidenza del titolo di possesso/disponibilità degli elicotteri (es: libretto di immatricolazione) ”.
14. Ciò posto, le censure articolate dalla ricorrente sono fondate nei termini di seguito illustrati.
15. Ritiene il Collegio che l’analisi delle succitate disposizioni e, in particolare, la lettura dell’art. 2.6 dell’Annex Tecnico, non consentano di rinvenire alcun preciso onere di immediata allegazione documentale in capo ai concorrenti al fine dell’attribuzione del punteggio previsto per il criterio in questione.
15.1 Sul piano letterale, la previsione in parola si limita a richiedere ai concorrenti la produzione di una dichiarazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che contenga “ evidenza ” del titolo di proprietà o di disponibilità, con ciò utilizzando un termine di natura aspecifica che non può essere inteso come indicativo della necessità di una specifica prova documentale in aggiunta all’obbligo dichiarativo. Il ricorso a tale espressione, difatti, implica che ciascun concorrente debba sin da subito indicare in gara se i velivoli della propria flotta sono di proprietà o se il loro utilizzo avviene in forza di apposito titolo contrattuale che ne consente la disponibilità, ciò valendo come impegno dell’operatore economico a garantire la prestazione nei termini indicati sin dalla presentazione dell’offerta. Tale formulazione del criterio premiale e la mancanza di una chiara previsione in ordine all’onere di immediata produzione documentale impediscono quindi, ad avviso del Collegio, di ritenere esigibile il deposito dei documenti a comprova del possesso del requisito unitamente alla relativa dichiarazione, essendo prevista l’attribuzione di punteggio sulla base del contenuto di quest’ultima e salva la verifica successiva della rispondenza al vero di quanto dichiarato.
15.2 È dunque la dichiarazione che deve recare “ evidenza ” – ovvero chiara indicazione – del titolo giuridico vantato dall’operatore economico su ciascun velivolo indicato ai fini dell’attribuzione del punteggio, non potendosi desumere da tale disposizione della lex specialis l’onere di produrre immediatamente anche i documenti a comprova.
16. Quanto sopra trova ulteriore conferma, ad avviso del Collegio, nella circostanza che la disciplina di gara imponga ai concorrenti, in relazione allo specifico criterio di cui all’art. 2.6 dell’Annex Tecnico, un preciso obbligo dichiarativo ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n/2000, adempimento che di regola sottende la semplificazione dell’onere di allegazione documentale sostituendo il deposito materiale dei documenti cartacei con la dichiarazione medesima resa nelle forme di legge. Tale previsione, che implica una piena assunzione di responsabilità – anche di natura penale – per la veridicità di quanto dichiarato, esonera dunque i concorrenti dall’immediata produzione documentale allo scopo di agevolare gli incombenti dei partecipanti nell’ambito della predisposizione dell’offerta e di accelerare le valutazioni della commissione giudicatrice, finalità che verrebbero frustrate laddove, in assenza di un preciso obbligo posto dalla lex specialis , si richiedesse ai concorrenti la contestuale produzione, unitamente alla dichiarazione medesima, di copia dei libretti di immatricolazione degli elicotteri o dei contratti che trasferiscono al concorrente la disponibilità dei velivoli.
17. Né tantomeno può ritenersi, come invece sostenuto da AM, che un simile onere sia immanente in ragione dell’esigenza della stazione appaltante di procedere alla corretta attribuzione di punteggio verificando la presenza di eventuali limitazioni alla disponibilità del velivolo. Invero, l’art. 2.6 dell’Annex Tecnico si occupa anche di tale profilo prescrivendo che il concorrente autocertifichi l’insussistenza di limitazioni rispetto alla disponibilità dei velivoli indicati, richiedendogli di dichiarare che “ nel caso di velivolo con Titolo di Disponibilità la dichiarazione dovrà ulteriormente contenere l’attestazione che non sussiste alcun vincolo per l’uso previsto in questo Contratto ”. Ciascun operatore economico, pertanto, garantisce sin da subito la piena fruibilità del mezzo e l’assenza di restrizioni all’impiego dei medesimi nell’ambito della commessa nei termini in cui esso è previsto.
18. Peraltro, la proposta interpretazione della disciplina di gara non esclude in alcun modo l’obbligo dell’amministrazione di procedere alla verifica di quanto dichiarato dai partecipanti, vieppiù di coloro che si collocano in graduatoria in posizione tale da poter aspirare all’aggiudicazione. Invero, il regime della dimostrazione del possesso degli elementi dell’offerta tecnica attributivi di punteggio non va confuso con la disciplina sostanziale degli stessi, che è cosa diversa dall’estensione e dalla declinazione dell’onere di comprova gravante sui concorrenti. Difatti, laddove siano previsti requisiti per l’attribuzione di punteggio premiale nell’ambito dell’offerta tecnica, questi devono essere posseduti dai partecipanti sin dal momento della partecipazione alla gara e non possono essere “acquisiti” – ma solo dimostrati – in un secondo momento, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio.
18.1 L’esaminata disciplina dell’Annex Tecnico, pertanto, non comporta che i concorrenti siano esentati dalla dimostrazione della veridicità di quanto indicato nelle dichiarazioni rese ai fini attributivi di punteggio – nel caso di specie, la titolarità e disponibilità dei velivoli nei termini indicati all’atto della partecipazione alla gara – trattandosi di elementi parte dell’offerta tecnica, ma consente piuttosto che la relativa verifica in capo all’amministrazione sia demandata a un momento successivo, non richiedendo l’immediata produzione della documentazione a comprova delle dichiarazioni. In detti termini, la disciplina della lex specialis ha inteso semplificare gli oneri di allegazione incombenti sui concorrenti e velocizzare le attività valutative della commissione giudicatrice, fermo restando che la stazione appaltante – oltre a quanto previsto all’art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 – può chiedere ai partecipanti in qualsiasi momento nel corso della procedura di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi per la verifica delle dichiarazioni relative a elementi dell’offerta e della rispondenza al vero delle stesse (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 1.01.2022, n. 10577).
19. Quanto precede consente di collocare nella giusta prospettiva interpretativa anche la previsione, sempre contenuta all’art. 2.6 dell’Annex Tecnico, secondo cui “ la mancanza dell’evidenza richiesta o di uno dei dati richiesti comporterà, ai fini dello scoring la non validità del velivolo per il punteggio ”. Diversamente da quanto sostenuto da AM, tale precisazione non può valere a fondare in termini chiari l’obbligo per il concorrente di allegare immediatamente alla dichiarazione sul possesso del requisito premiale anche i relativi documenti a comprova. L’omissione della richiesta “evidenza” attiene, anche in questo caso, alla mancata indicazione all’interno della dichiarazione resa del titolo di proprietà o di piena disponibilità dei velivoli che costituiscono la flotta di elicotteri di ciascun concorrente, per cui le conseguenze negative prospettate dalla disciplina di gara sono sempre rapportate al perimetro dell’obbligo dichiarativo, in coerenza con l’oggetto della richiesta.
20. Le conclusioni sopra raggiunte sono poi rafforzate, sul piano sistematico, anche dalla complessiva valutazione delle altre disposizioni della disciplina di gara.
20.1 Per un verso, difatti, laddove AM ha ritenuto essenziale avere sin da subito prova documentale di circostanze rilevanti ai fini della partecipazione alla gara o dell’attribuzione di punteggio, ha espressamente previsto nell’Annex Tecnico espliciti obblighi di allegazione in capo ai concorrenti (cfr. in particolare, punto 2.7 - “Team di Piloti”), di cui non vi è traccia con riferimento al requisito in esame.
21. Per altro verso, seguendo la prospettiva adottata dalla stazione appaltante, si rischierebbe di arrivare a risultati che non sono riconducibili a una chiara logica di sistema e difettano della necessaria proporzionalità, atteso che un onere di immediata comprova documentale non è previsto neppure per i cinque elicotteri che costituiscono requisiti minimi ineludibili di partecipazione alla gara e, dunque, rilevano ai fini dell’ammissione del concorrente alla procedura. Sarebbe dunque poco comprensibile, vieppiù in mancanza di una chiara previsione della lex specialis in tal senso, pretendere detta allegazione per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio 1, laddove la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara può essere richiesta dalla stazione appaltante e fornita dall’operatore economico in un secondo momento nel corso della procedura.
22. In ultimo, rileva il Collegio che l’interpretazione della disciplina di gara nei termini sopra prospettati non solo è coerente con il contenuto letterale dell’art. 2.6 dell’Annex Tecnico, ma rappresenta anche un adeguato bilanciamento tra l’attendibilità delle offerte presentate dai concorrenti a garanzia della serietà della competizione e il principio di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, consentendo ai concorrenti di avvalersi della semplificazione dichiarativa in sede di presentazione dell’offerta, salva la successiva necessaria dimostrazione del possesso del requisito.
23. Del resto, non va dimenticato che il possesso dei velivoli della “Flotta di elicotteri” non è previsto come criterio di partecipazione alla procedura, ma come dotazione necessaria ai fini dell’attribuzione dello specifico punteggio premiale e che potrà assumere rilievo, eventualmente, in fase di esecuzione del contratto, ad esempio per la sostituzione dei velivoli indicati nell’ambito dei requisiti minimi.
23.1 Ciò consente di ritenere, a fortiori , che la corretta interpretazione della disciplina di gara non imponga al concorrente di corredare immediatamente la dichiarazione relativa alla titolarità o disponibilità della flotta di elicotteri della documentazione probatoria, in linea con quanto chiarito dalla giurisprudenza con riferimento al possesso dei mezzi funzionali all’esecuzione del contratto. A tal riguardo, quando le dotazioni rilevanti in fase esecutiva siano valutabili anche ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, le stesse devono di regola essere individuate già al momento della presentazione dell’offerta con un impegno vincolante del concorrente ad acquisirne la disponibilità, salva diversa specifica disciplina all’interno della lex specialis di gara. Nel caso di specie, trattandosi di requisiti premiali e al più rilevanti nel corso dell’esecuzione, non è dunque ragionevole ritenere che la loro dimostrazione debba essere anticipata in sede di offerta.
24. La proposta interpretazione dell’art. 2.6 dell’Annex Tecnico, infine, è coerente anche con il quadro di principi sottesi alla materia dei pubblici affidamenti, come oggi espressamente sanciti nel D.Lgs. n. 36/2023, in particolare con il principio del risultato, che impone un’interpretazione della disciplina di gara improntata alla prevalenza della sostanza sulla forma, tale da garantirne l’applicazione più funzionale al raggiungimento del miglior esito della procedura. Peraltro, quando si discute di un requisito attributivo di punteggio, l’interpretazione delle disposizioni di gara suscettibili di dare adito a possibili differenti letture deve valorizzare la strumentalità delle forme rispetto all’ottenimento del miglior risultato possibile, che è quello che individua come aggiudicatario l’operatore economico miglior offerente (cfr. ex multis , Cons. di Stato, Sez. III, 15.11.2023, n. 9812; Id., Sez. V, 27.02.2024, n. 1924; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 14.07.2025, n. 2642).
24.1 Sul punto, recenti arresti giurisprudenziali condivisi dal Collegio hanno evidenziato che “ la declinazione del principio del risultato quale “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto” si traduce (…) nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare ed è destinata ad avere un maggiore impatto sui comportamenti concreti delle amministrazioni, soprattutto con riguardo all’interpretazione ed all’applicazione delle regole di gara, dovendo entrambe le fasi essere ispirate al risultato finale perseguito dalla programmata operazione negoziale, di cui assume un profilo dirimente la sua destinazione teleologica ”. Inoltre, “ il nuovo principio guida della fiducia, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023, porta a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile (Tar Campania, Napoli, sez. V, 6 maggio 2024 n. 2959).
Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo (ex multis Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 19.11.2024, n. 9254).
25. In conclusione, alla luce di quanto precede, le censure articolate in via principale e sopra esaminate sono fondate. L’accoglimento delle stesse esime pertanto il Collegio dalla disamina delle censure proposte in via subordinata.
26. Il ricorso va dunque accolto nei sensi sopra precisati e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’aggiudicazione e della relativa comunicazione, con conseguente obbligo dell’amministrazione di rinnovare parzialmente la procedura di gara procedendo alla corretta attribuzione all’offerta della ricorrente del punteggio relativo al criterio 2.6 dell’Annex Tecnico, sulla scorta delle statuizioni della presente sentenza. A tale incombente potrà procedere la medesima Commissione preposta alla procedura, trattandosi di criterio premiale di natura tabellare la cui applicazione è priva di discrezionalità, dovendosi all’uopo fare ricorso alla formula matematica prevista all’interno dell’Annex Tecnico, ferme restando le verifiche necessarie all’accertamento della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente.
27. Permane infine da esaminare la questione relativa alle sorti del contratto stipulato dopo l’aggiudicazione con l’operatore economico collocato al primo posto della graduatoria, considerato che la parte ricorrente ha formulato la richiesta di dichiararne l’inefficacia unitamente alla domanda di risarcimento in forma specifica tramite subentro.
27.1 Al riguardo, l’art. 122 c.p.a. – norma che trova in questa sede applicazione nel caso di specie, non essendo ravvisabile alcuna “grave violazione” ai sensi dell’art. 121 c.p.a. – stabilisce che “ fuori dei casi indicati dall’articolo 121, comma 1, e dall’articolo 123, comma 3, il giudice che annulla c.p.a. l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta ”.
27.1 Nel caso di specie, rileva il Collegio che non è possibile riconoscere direttamente a favore della ricorrente la spettanza del bene della vita cui la ricorrente aspira attraverso la proposizione della presente azione giudiziaria, sia perché sussistono profili valutativi demandati all’amministrazione – correlati alla riattribuzione del punteggio relativo al criterio di cui all’art. 2.6 dell’Annex Tecnico e alla positiva verifica di quanto dichiarato – sia perché sono ancora del tutto incerti gli esiti dello svolgimento degli ulteriori segmenti della procedura di gara preliminari alla nuova aggiudicazione, quali ad esempio l’eventuale verifica di anomalia e la comprova dei requisiti.
27.2 Pertanto, considerata la notevole rilevanza del servizio di cui si discute – come specificato da AM nei propri scritti difensivi – e ritenuto possibile, allo stato, il subentro del ricorrente in considerazione sia della durata dell’affidamento che della natura della prestazione, deve disporsi che gli effetti della declaratoria di inefficacia del contratto siano differiti e subordinati all’esito delle operazioni di valutazione rimesse alla stazione appaltante e all’intervento di un nuovo provvedimento di aggiudicazione favorevole all’attuale ricorrente, con salvezza della prestazioni precedentemente eseguite.
27.3 Sulla possibilità per il giudice amministrativo di modulare gli effetti della dichiarazione di inefficacia di un contratto di appalto, si è invero espressa di recente anche la giurisprudenza, che ha ritenuto che la regolazione della decorrenza dell’inefficacia del contratto può essere decisa dal giudice con effetti costitutivi dell’assetto di interessi, ulteriori e non meramente dipendenti dall’annullamento, ai sensi dell’art. 122 c.p.a. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 11.02.2021, n. 1737).
Del resto, come condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza, “ una volta ammessa in linea di principio la possibilità per il giudice amministrativo di modulare l’efficacia della sentenza, nella speciale materia di contratti pubblici, caratterizzata dalla peculiare disciplina di cui agli artt. 121 e 122 del c.p.a., non può escludersi che tale facoltà includa, ex art. 34 lett. “e” del c.p.a., anche quella di disporre opportunamente circa la sorte del contratto, coordinandone l’inefficacia con l’obbligo di ripetizione del procedimento di gara (in tutti quei casi nei quali il giudizio non si concluda con una pronuncia di aggiudicazione o di subentro del ricorrente vittorioso), quando gli interessi dedotti in giudizio (come accade nel caso di specie), lo richiedano ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 11.02.2021, n. 1737).
28. La domanda di risarcimento del danno è improcedibile allo stato, dipendendone gli elementi costitutivi dell’esito del procedimento di gara che dovrà essere riedito dall’amministrazione.
29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Dichiara improcedibile la domanda di risarcimento del danno in forma specifica.
Condanna Snam Rete Gas S.p.A. e E+S Air S.r.l., nella propria qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Elicompany S.r.l. e Ariane S.r.l., al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00) a carico di ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DA RU, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
AL AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AM | MA DA RU |
IL SEGRETARIO