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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 15.5.2025 visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 8073/2018 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Michela De Risi Parte_1 nonché dall'Avv. Massimo Scala, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in atti, dall'Avv. Luigi Canestrino, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2018, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di: - aver lavorato alle dipendenze della “ , esercente l'attività di commercio Controparte_2 all'ingrosso ed al dettaglio di articoli per la cura e l'igiene della persona de della casa nonché di abbigliamento etc…etc.. presso il negozio “Panda” sito in Nola alla Via Variante 7 bis, dal
18.11.2017 al 28.02.2018, data in cui il rapporto cessava a seguito dell'intimato licenziamento per
1 giustificato motivo oggettivo;
- che solo in data 08.12.2017 il rapporto lavorativo veniva regolarizzato con un contratto a tempo indeterminato part time al 60% , ed inquadramento al livello 6° del CCNL settore terziario;
- di aver svolto mansioni di magazziniere, occupandosi del carico e scarico merci, del controllo dei prezzi e della sistemazione della merce negli scaffali, nonché di commesso addetto alla vendita ed, in particolare, di essersi occupato dell'assistenza alla clientela, del riordino del negozio, delle pulizie dei locali all'apertura e chiusura degli stessi, mansioni riconducibili al livello 4, dell'applicato CCNL;
di essere stato sottoposto al potere direttivo e disciplinare del legale rapp. te della convenuta;
di aver prestato la propria attività lavorativa per 7 giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, dalle ore 09,00 alle ore 21,00 con un'ora di pausa per il pranzo, godendo di due giorni di riposo al mese, non coincidenti con le giornate del sabato e della domenica;
di non aver goduto di alcun giorno di ferie;
di aver percepito, a titolo di retribuzione, l'importo mensile di euro 700,00 corrisposto in contanti;
di non aver percepito alcunchè a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato, di indennità sostitutiva di ferie non godute, permessi e festività non goduti, di ratei tredicesima mensilità, di indennità sostitutiva del mancato preavviso, nonché a titolo di trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la “ , in persona del legale rapp.te p.t., per sentirla Controparte_2 condannare – previa declaratoria della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come sopra descritto, e previo accertamento del diritto all'inquadramenti nel livello 4° del CCNL Terziario, o in subordine nel livello 5° - al pagamento dell'importo di euro 12.889,68 per le causali in premessa, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente eccependo, in via preliminare la nullità e/o inammissibilità del ricorso, per carenza dei requisiti richiesti dall'art.414 cpc, e rilevando altresì la mancanza, nella copia del ricorso notificato, delle pagine 4, 6 ed 8. Nel merito, eccepiva l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, rappresentando che il rapporto di lavoro subordinato de quo era intercorso in ossequio a quanto indicato nel contratto individuale di lavoro, sia in riferimento alle mansioni svolte – riconducibili al livello di inquadramento riconosciuto – sia in riferimento all'orario di lavoro osservato dal lavoratore pari a 24 ore settimanali, per 4 ore giornaliere dal lunedì al sabato. Evidenziava, altresì, che al lavoratore era stato corrisposto tutto quanto allo stesso spettante, in conformità alle previsioni del CCNL applicato in ragione del livello di inquadramento e dell'orario di lavoro concordato e concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda.
Assegnato termine in favore della resistente per il deposito di eventuale memoria integrativa- stante la mancanza delle pagine 4,6 e 8 nel ricorso notificato-, ed ammesse le parti alla prova
2 testimoniale, veniva assunto il mezzo istruttorio con l'escussione di due testi indicati dalla parte ricorrente, stante la decadenza dalla prova in cui la resistente incorreva (cfr. ordinanza resa a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 09.05.2024), ed all'esito la causa veniva rinviata per discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 13.2.2025 questo giudice, rilevata la mancanza nella produzione cartacea di parte ricorrente del documento indicato sub n. 4 del foliario, ossia “CCNL terziario su supporto informatico”, rinviava alla udienza del 15.5.2025, mandando la cancelleria per le ricerche del suddetto documento ed autorizzando, in subordine, parte ricorrente al deposito del suddetto documento telematicamente fino a 5 gg prima dell'udienza fissata.
Come da attestazione di cancelleria in atti, detto documento, nonostante le ricerche, non veniva rinvenuto;
parte ricorrente ha provveduto a depositare telematicamente il file contenete il suddetto CCNL (v.si deposito del 30.4.2025).
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.5.2025, i difensori delle parti hanno depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità/inammissibilità della domanda, posto che l'istante col proprio atto introduttivo ha chiaramente enucleato la causa petendi e il petitum.
Ed invero, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze
(contratto collettivo allegato al ricorso introduttivo) (cfr. Cass. n. 3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003).
3 Volgendo al merito della fattispecie, ai fini della preliminare delimitazione del tema d'indagine, va evidenziato che è documentata (oltre che ammessa dalla stessa parte resistente) la intercorrenza della relazione lavorativa di natura subordinata tra le parti per il periodo dal 08.12.2017 al
28.02.2018, con contratto a tempo parziale per 24 ore settimanali ed inquadramento nel livello 6°
CCNL Terziario (cfr. modelli Unilav e buste paga, prod resistente).
Parte ricorrente deduce, a fondamento dei crediti in tale sede rivendicati, una diversa ed antecedente data di inizio del rapporto di lavoro subordinato, l'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento, il mancato pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché, alla cessazione del rapporto di lavoro, il mancato pagamento del TFR, delle spettanze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso di licenziamento.
Ebbene, in relazione alla durata del rapporto di lavoro, deve osservarsi che parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta a far data dal 18.11.2017, dunque in epoca precedente alla formalizzazione del rapporto di lavoro intervenuta (pacificamente) il successivo 08.12.2017.
Di contro, il datore di lavoro ha prodotto la comunicazione relativa all'assunzione Pt_2 avvenuta in data 08.12.2017, nonché quella relativa alla cessazione del rapporto in data 28.02.2018 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Giova premettere che in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato fornirne la prova della sussistenza, posto che qualsiasi prestazione, economicamente rilevante, può essere resa sia sotto forma di lavoro autonomo, che di lavoro subordinato.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106
c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che
4 assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. lav. 24/02/2006, n.4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova
5 dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Fatta tale generale premessa, in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato anche per il periodo dal 18.11.2017 al 07.12.2017, allorquando la parte ricorrente avrebbe reso la propria attività lavorativa in assenza di formale inquadramento, atteso che, come si vedrà di seguito, le deposizioni dei testi escussi non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato per il periodo sopra indicato, considerato che la piattaforma probatoria appare labile ed eccessivamente generica.
Ed invero, il teste , dichiaratosi fratello del ricorrente, escusso Testimone_1 all'udienza del 18.05.2022, così afferma: “il ricorrente lavorava per la convenuta, presso un negozio che si chiamava “Panda Store”. Ricordo che ha iniziato a lavorare nel Novembre 2017, all'epoca abitavamo insieme. Io all'epoca lavoravo saltuariamente, uno o due giorni a settimana per una azienda che si occupava di confezione abiti per bambini, di cui non ricordo il nome. Ricordo che quando iniziò a lavorare aveva preso la patente da poco tempo. Il ricorrente faceva un po' di tutto nel negozio dove lavorava: scaffalista, magazziniere, ordini. Preciso che era l'unico a parlare bene in italiano. Mi recavo al negozio da mio fratello uno o due volte a settimana, ero senza lavoro fisso. Il negozio si trovava a Nola, vicino all'Agenzia delle Entrate. Non so chi sia il titolare del negozio, ricordo che c'era un ragazzo, di nome che organizzava il lavoro nel negozio. Preciso che era un negozio Per_1 cinese. Mio fratello lavorava dal lunedì alla domenica, senza alcun giorno di riposo, dalle 9 alle 21, con mezz'ora
o un'ora di pausa. Aveva due giorni di riposo al mese. Nel negozio si vendeva abbigliamento, ferramenta e accessori per cellulari, articoli casalinghi. Quando andavo a trovare mio fratello al negozio ci restavo circa 2 ore.
Per lo più ci andavo di mattina. Oltre a mio fratello c'erano altri 6 o 7 persone pakistane che lavoravano, poi
c'erano altri dipendenti cinesi. In tutto c'erano 12 o 13 dipendenti, non so essere più preciso. Mio fratello ha lavorato fino al febbraio 2018 quando è stato licenziato dopo che aveva chiesto un aumento di stipendio. In questo periodo, ossia dal novembre 2017 al febbraio 2018, mio fratello ha lavorato senza alcuna interruzione”.
Ed ancora il teste , escusso all'udienza del 19.09.2024 e dichiaratosi cliente Testimone_2 abituale della resistente, afferma: “Conosco il ricorrente poiché ero e sono un cliente abituale del negozio
“Panda” sito in Nola alla Via Nazionale delle Puglie, dopo l'uscita dell'Autostrada verso Marigliano. Ricordo di aver visto il ricorrente al lavoro verso ottobre-novembre 2017; dopo alcuni mesi, verso febbraio marzo dell'anno successivo non l'ho più visto. Mi recavo presso il negozio Panda per acquistare articoli di ferramenta, essendo
6 appassionato di modellismo, ed il ricorrente mi aiutava a cercare la merce. Mi recavo al negozio circa 4-5 volte a settimana, in orari variabili, sia di mattina che di pomeriggio. All'epoca dei fatti ero disoccupato, come attualmente del resto. Nelle occasioni in cui mi sono recato al negozio ho visto il ricorrente che si occupava degli scaffali nonché delle pulizie, anche nel reparto abbigliamento;
si occupava anche di mostrare la merce ai clienti. Non c'erano orari precisi in cui mi recavo al negozio e mi trattenevo per circa mezz'ora o al più per un'ora. Qualche volta di domenica mi sono recato al negozio con mia moglie ma non so essere più preciso. Vedevo sempre il ricorrente al lavoro quando andavo al negozio. Mi è capitato un paio di volte vedere una persona cinese, che però non so precisare chi fosse, dare direttive al ricorrente. Preciso che all'epoca dei fatti il reparto abbigliamento ed il reparto ferramenta erano in due padiglioni distinti con ingressi distinti.”
Ebbene, deve in primo luogo rilevarsi che la testimonianza del teste _1
, fratello del ricorrente, oltre ad apparire generica, avendo egli dichiarato di avere
[...] frequentato il negozio dove lavorava il ricorrente “una o due volte alla settimana”, intrattenendosi per un paio di ore(principalmente al mattino), e dunque mostrando una conoscenza per lo più non diretta e non costante in ordine alle concrete modalità attuative della prestazione di lavoro asseritamente svolta del ricorrente, richiede altresì cautela valutativa, considerato che l'attendibilità del teste risulta indebolita dallo stretto legame familiare con il ricorrente.
Ciò posto, dall'esame di entrambe le deposizioni testimoniali rese emerge chiaramente, in primo luogo, che i testi nulla possono riferire con precisione in merito al rapporto lavorativo per il periodo non “contrattualizzato” di cui si chiede l'accertamento, avendo gli stessi dichiarato di essersi recati presso il luogo di lavoro del ricorrente, senza tuttavia alcuna precisa specificazione temporale (il primo teste riferisce genericamente che il ricorrente ha iniziato a lavorare nel
Novembre 2017, il secondo riferisce di averlo visto a lavoro “verso settembre-ottobre”).
È poi evidente che le dichiarazioni testimoniali in esame, pur valutate congiuntamente, appaiono generiche ed insufficienti, di per sé sole, a comprovare l'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione, atteso che dalle stesse non emergono gli elementi tipici della subordinazione e, in particolare, che il ricorrente fosse assoggettato al potere direttivo (da esplicarsi – va ribadito - con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del convenuto, che svolgesse la prestazione lavorativa con l'obbligo di osservare un orario di lavoro imposto dal datore;
che l'attività dallo stesso svolta fosse coordinata all'assetto organizzativo del datore di lavoro;
che dovesse giustificare le assenze e richiedere permessi, e ciò anche in considerazione del fatto che i testi hanno mostrato una conoscenza evidentemente per lo più “non diretta” in ordine alle concrete modalità attuative della prestazione di lavoro asseritamente svolta dal ricorrente, non avendo avuto modo di osservarne lo svolgimento, se non in limitatissime circostanze temporali. Ed invero, nulla i testi hanno potuto dire sulle effettive modalità di svolgimento del rapporto, sull'assoggettamento costante del
7 ricorrente al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro, su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze. Né i testi hanno riferito circostanze attinenti altri indici secondari, come ad esempio la retribuzione.
In definitiva le esaminate dichiarazioni testimoniali, complessivamente valutate, risultano generiche e non sufficienti a dimostrare né la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, né degli altri indici sussidiari individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
In conclusione, ritiene il giudice, in assenza di altri elementi di prova, di dovere dunque fare riferimento, quanto alla durata del rapporto di lavoro, esclusivamente a quanto emergente dalla documentazione in atti (segnatamente dalle buste paga e dai modelli unilav, prodotti da parte resistente) dalla quali emerge che il rapporto è intercorso dal 08.12.2017 al 28.02.2018: deve in definitiva ritenersi accertata la sussistenza tra le parti del rapporto di lavoro unicamente per il suddetto periodo.
In ordine alla qualifica superiore rivendicata dal lavoratore, osserva il Tribunale che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale, ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda.
In particolare, il ricorrente deve specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro.
Grava inoltre sul lavoratore l'onere di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta, nonché
l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicata in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli inquadramenti.
Tali elementi sono infatti funzionali all'opera di sussunzione cui il giudice è chiamato per verificare l'effettivo e continuativo svolgimento in concreto di compiti inquadrabili in un livello superiore rispetto a quello di inquadramento contrattuale.
Ed invero «il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006)» (cfr. Cass. n. 30580/2019).
8 Pertanto, condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni, nel senso che detta adibizione deve aver comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. n. 11125/2001).
In questa prospettiva, la giurisprudenza qualifica come svolgimento di mansioni superiori soltanto quello derivante dall'assegnazione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. n. 20692/2004).
Ciò posto, e vendo al caso di specie, l'istante è stato inquadrato nel 6° livello retributivo del
CCNL terziario e chiede, invece, di accertare che le mansioni da lui in concreto svolte rientrano nel 4° livello.
A fondamento della domanda ha dedotto che, lungi dallo svolgere solo lavori di addetto al carico e scarico merci, ha eseguito compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, occupandosi della assistenza alla clientela, del riordino del negozio, delle pulizie, del controllo dei prezzi, della sistemazione degli scaffali. Ha poi aggiunto che, a riprova del diritto al superiore inquadramento, milita la circostanza che la mansione riportata nelle buste paga è quella di commesso.
Ebbene, sulla scorta del CCNL Terziario, pacificamente applicato inter partes, il 6° livello professionale comprende: “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche” e, cioè, fra gli altri, l'addetto al carico e scarico di merce.
Il 4° livello, invece, comprende: “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: ..”. “[…] 7. alla vendita al pubblico;
8. CP_3 addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione
9 delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci.
[…] 11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita”.
Ebbene, si osserva che il tratto distintivo tra le due declaratorie professionali, per quanto in questa sede interessa, è da rinvenire nella circostanza che i dipendenti inquadrati nel livello 4°, svolgono funzioni e compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, mentre quelli inquadrati nel 6° livello svolgono mansioni di semplici operazioni materiali.
Insomma, i lavoratori appartenenti al 4° livello o devono essere addetti alla vendita o comunque devono essere adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Tali essendo le caratteristiche del livello di inquadramento preteso, ai fini della decisione è necessario valutare le risultanze dell'istruttoria testimoniale, non risultando sufficiente, a parere del Tribunale, il solo dato formale emergente dalle buste paga- in cui si indica la mansione commesso-, ma dovendosi vagliare lo svolgimento delle mansioni in concreto.
A tal riguardo, si è già sopra evidenziata la genericità delle dichiarazioni testimoniali di cui si dispone, poiché rese da soggetti che hanno frequentato il luogo di lavoro del ricorrente o come cliente, ovvero in qualità di parente, dunque non da soggetti che hanno avuto modo di osservare le modalità di svolgimento della prestazione in modo sufficientemente costante e continuativo, ma solo in limitate circostanze temporali.
Difatti, il teste dichiara di conoscere il ricorrente in quanto lo stesso lavorava presso il Tes_2 negozio della resistente, di cui egli era cliente, e non già dipendente;
mentre il teste _1
fratello del ricorrente, dichiara di essersi recato presso il citato negozio
[...] occasionalmente, una o due volte alla settimana.
Peraltro, mentre il teste ha riferito che il ricorrente si occupava anche di mostrare la Tes_2 merce ai clienti, dalle dichiarazioni del teste non è, di contro, emerso che Testimone_1 questi svolgesse anche tale attività, avendo egli riferito, genericamente che il ricorrente “faceva un po' di tutto nel negozio dove lavorava: scaffalista, magazziniere, ordini”, senza peraltro descrivere in cosa effettivamente consistessero le suddette attività di “scaffalista”, “magazziniere” e “ordini”.
Ne discende che le dichiarazioni rese dai testi escussi, poiché generiche, ed in parte anche non concordanti, non consentono di ritenere raggiunta la rigorosa prova riguardo allo svolgimento da parte del ricorrente di compiti di vendita e relative operazioni complementari, ossia di mansioni di rientranti nel 4° livello del CCNL di categoria, né, tantomeno, dello svolgimento delle stesse con continuità e prevalenza.
Ad ogni buon conto, e ad AM , si rileva che nessuno di testi ha riferito che il ricorrente si occupasse in modo promiscuo di tutto l' insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, ossia
10 dell'incasso e relativa registrazione, della preparazione delle confezioni, della prezzatura, della marcatura, della segnalazione dello scoperto dei banchi, del rifornimento degli stessi, della movimentazione fisica delle merci.
In particolare, il teste dichiara “il ricorrente mi aiutava a cercare la merce…ho visto il ricorrente che Tes_2 si occupava degli scaffali nonché delle pulizie, anche nel reparto abbigliamento;
si occupava anche di mostrare la merce ai clienti”, mentre il teste afferma “il ricorrente faceva un po' di tutto nel Testimone_1 negozio dove lavorava: scaffalista, magazziniere, ordini”, potendosi, in definitiva, e tutt'al più, ritenere che le attività svolte dal ricorrente si concretizzavano in mere attività materiali, che si estrinsecano nello svolgimento di semplici operazioni (sistemazione delle merci sugli scaffali, pulizia )per le quali sono sufficienti elementari capacità pratiche, operazioni insomma che non richiedono particolari conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche, dunque non ricadenti nel
IV livello. Peraltro le mansioni di pulizia non rientrano nel livello rivendicato , ma bensì nel VII livello (v.si ccnl in atti).
In ogni caso e conclusivamente, va ulteriormente ribadito che, anche rispetto a tali considerazioni e quand'anche non si condividessero, è assorbente ai fini del rigetto di tale capo di domanda quanto si è già innanzi osservato: non è emerso dall'istruttoria né che il ricorrente abbia svolto mansioni inquadrabili nel livello preteso, né tantomeno, se anche le avesse realmente svolte, che lo abbia fatto con continuità e prevalenza.
Ne discende, pertanto, che la domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento non può trovare accoglimento.
Va poi rigettata anche la domanda, posta in via subordinata, volta all'accertamento del diritto all' inquadramento nel 5°livello, che si rinviene- va rimarcato- unicamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo, non essendovi nel corpo del ricorso la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregge la richiesta della suddetta qualifica intermedia.
Quanto alle ulteriori differenze retributive reclamate, e limitando l'indagine al periodo di lavoro provato documentalmente, come sopra individuato, ed al livello di inquadramento già riconosciuto, si osserva che la parte ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma indicata nelle conclusioni del ricorso sul presupposto di non aver ricevuto nulla a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Ebbene, quanto, alle somme richieste a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato, a fronte della specifica contestazione della resistente, il ricorrente – che pur lamenta in primis lo svolgimento (e, dunque, il mancato riconoscimento) di lavoro straordinario - non ha
11 fornito la prova, pur essendone onerato, di aver lavorato per la convenuta oltre l'orario di lavoro risultante dal formale inquadramento, atteso che l'orario di lavoro nella specifica articolazione contenuta in ricorso, non ha trovato conforto probatorio nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, già innanzi riportate.
Com'è noto la prova in ordine al lavoro straordinario(ma lo stesso dicasi per il lavoro supplementare) deve essere assolutamente rigorosa in ordine all'an ed al quantum del suo espletamento, dovendo pertanto emergere con assoluta univocità ed incontrovertibilità dalla prova testimoniale. (ex multis Cass., 25.5.2006, n. 12434; Cass., 29.1.2003, n. 1389).
Ebbene, richiamate le già esposte considerazioni in ordine alla genericità delle dichiarazioni testimoniali raccolte, basti in questa sede osservare da un lato, che il teste nulla ha riferito Tes_2 in ordine all'orario di lavoro del ricorrente e, dall'altro, che l'orario di lavoro riferito dal teste
(“Mio fratello lavorava dal lunedì alla domenica, senza alcun giorno di riposo, dalle 9 alle 21, _1 con mezz'ora o un'ora di pausa. Aveva due giorni di riposo al mese.) risulta inattendibile, posto che il teste riferisce in parte qua , con ogni evidenza, non per diretta osservazione e cognizione della concreta articolazione dell'orario di lavoro del ricorrente.
Ne discende che, indimostrato lo svolgimento dell'orario decritto in ricorso, la domanda volta al pagamento del lavoro straordinario( e supplementare) si rivela infondata e va rigettata.
Quanto alla domanda volta al pagamento dell' indennità sostitutiva delle ferie non godute, la parte ricorrente deduce in ricorso di non aver goduto di alcun giorno di ferie e di non aver percepito alcunchè in ragione delle mancata fruizione, chiedendo a tele titolo l'importo di euro
360,00 (v.si conteggi).
Ebbene, ricordandosi in via generale che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. (cfr. Cassazione civile Sez. lav. 22 dicembre 2009 n.
26985 ), si osserva che parte ricorrente, non ha allegato sufficienti elementi per comprendere quali e quanti giorni abbia lavorato e per i quali abbia pertanto diritto all'indennità sostitutiva per la mancata fruizione, né la prova della mancata fruizione può dirsi emersa dalla prova testimoniale assunta, nulla avendo riferito sul punto il teste ed inattendibili risultando le Tes_2 dichiarazioni del teste (“Mio fratello lavorava dal lunedì alla domenica, senza alcun giorno _1 di riposo, dalle 9 alle 21, con mezz'ora o un'ora di pausa. Aveva due giorni di riposo al mese.”) per le medesime ragioni già sopra esposte in relazione alla domanda afferente il lavoro straordinario.
12 Tuttavia, nel prospetto paga relativo al mese di febbraio 2018 prodotto dalla stessa datrice di lavoro si rinviene l'indicazione dell'importo di euro 53,97 a titolo di “ferie non godute”.
Ne consegue che deve ritenersi accertato, essendo stato indicato nel prospetto paga dallo stesso datore di lavoro, il suddetto credito di euro 53,97 per indennità sostitutiva delle ferie non godute, del cui pagamento da parte della datrice di lavoro non vi è prova, e dunque in questi termini e limiti la domanda può trovare accoglimento in parte qua.
Non può poi essere accolta la domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, attesa la totale mancanza di specifiche allegazioni sul punto all'interno del ricorso introduttivo, dove non vi è alcuna deduzione né dei relativi fatti costitutivi, nè vi è menzione della disposizione pattizia relativa ai termini di preavviso del licenziamento.
Di contro, risulta fondata la domanda tesa al riconoscimento del trattamento di fine rapporto, nonché della 13ma mensilità, con le precisazioni che di seguito si effettueranno.
Ed invero, a fronte dell'allegazione del lavoratore dell'inadempimento della prestazione da parte della datrice di lavoro – deducendo di non aver percepito alcunché a titolo di tfr nonché a titolo di 13ma mensilità - era specifico onere di quest'ultima provare di avere esattamente adempiuto la prestazione, ossia di aver pagato al ricorrente il TFR e la 13ma mensilità, ovvero di non aver potuto adempiere per causa a lei non imputabile.
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dalla datrice di lavoro convenuta che, invero, nulla di specifico ha dedotto in merito.
Tanto chiarito, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, non possono, evidentemente, utilizzarsi i conteggi in parte qua elaborati dal ricorrente, essendo evidentemente effettuati sulla base della maggiore retribuzione rivendicata in questa sede e, per tutto quanto sopra esposto, non spettante, ma deve farsi riferimento alla documentazione in atti, segnatamente alle buste paga versate in atti dalla parte resistente ed, in particolare per il TFR alla busta paga relativa alla mensilità di febbraio 2018.
Orbene, dalla predetta busta paga, elaborata all'esito della cessazione del rapporto di lavoro, emerge che la somma lorda spettante al ricorrente a titolo di Trattamento di Fine Rapporto è pari ad euro 146,41.
In merito poi alla 13ma mensilità, dalle buste paga versate in atti dalla resistente relative all'intero rapporto di lavoro (in cui risultano riportati i ratei maturati ogni mese), si evince che la stessa ammonta a complessivi euro 209,25 (in particolare: euro 69,75 per il mese di dicembre 2017, euro
69,75 per il mese di gennaio 2018 ed euro 69,75 per il mese di febbraio 2018).
Ciò posto, può concludersi che l'odierno ricorrente risulta ancora creditore, nei confronti della resistente, della complessiva somma di € 409, 63 per i titoli sopra indicati, oltre rivalutazione
13 monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve essere accolta parzialmente la domanda di parte ricorrente, con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 409,63, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Il parziale ed assai limitato accoglimento del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente Controparte_1
, al pagamento in favore di della somma complessiva di €
[...] Parte_1
409,63, per le causali di cui in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Nola, 03.06.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
14 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 15.5.2025 visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 8073/2018 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Michela De Risi Parte_1 nonché dall'Avv. Massimo Scala, presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in atti, dall'Avv. Luigi Canestrino, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2018, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di: - aver lavorato alle dipendenze della “ , esercente l'attività di commercio Controparte_2 all'ingrosso ed al dettaglio di articoli per la cura e l'igiene della persona de della casa nonché di abbigliamento etc…etc.. presso il negozio “Panda” sito in Nola alla Via Variante 7 bis, dal
18.11.2017 al 28.02.2018, data in cui il rapporto cessava a seguito dell'intimato licenziamento per
1 giustificato motivo oggettivo;
- che solo in data 08.12.2017 il rapporto lavorativo veniva regolarizzato con un contratto a tempo indeterminato part time al 60% , ed inquadramento al livello 6° del CCNL settore terziario;
- di aver svolto mansioni di magazziniere, occupandosi del carico e scarico merci, del controllo dei prezzi e della sistemazione della merce negli scaffali, nonché di commesso addetto alla vendita ed, in particolare, di essersi occupato dell'assistenza alla clientela, del riordino del negozio, delle pulizie dei locali all'apertura e chiusura degli stessi, mansioni riconducibili al livello 4, dell'applicato CCNL;
di essere stato sottoposto al potere direttivo e disciplinare del legale rapp. te della convenuta;
di aver prestato la propria attività lavorativa per 7 giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica, dalle ore 09,00 alle ore 21,00 con un'ora di pausa per il pranzo, godendo di due giorni di riposo al mese, non coincidenti con le giornate del sabato e della domenica;
di non aver goduto di alcun giorno di ferie;
di aver percepito, a titolo di retribuzione, l'importo mensile di euro 700,00 corrisposto in contanti;
di non aver percepito alcunchè a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato, di indennità sostitutiva di ferie non godute, permessi e festività non goduti, di ratei tredicesima mensilità, di indennità sostitutiva del mancato preavviso, nonché a titolo di trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la “ , in persona del legale rapp.te p.t., per sentirla Controparte_2 condannare – previa declaratoria della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come sopra descritto, e previo accertamento del diritto all'inquadramenti nel livello 4° del CCNL Terziario, o in subordine nel livello 5° - al pagamento dell'importo di euro 12.889,68 per le causali in premessa, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente eccependo, in via preliminare la nullità e/o inammissibilità del ricorso, per carenza dei requisiti richiesti dall'art.414 cpc, e rilevando altresì la mancanza, nella copia del ricorso notificato, delle pagine 4, 6 ed 8. Nel merito, eccepiva l'infondatezza in fatto e diritto della domanda, rappresentando che il rapporto di lavoro subordinato de quo era intercorso in ossequio a quanto indicato nel contratto individuale di lavoro, sia in riferimento alle mansioni svolte – riconducibili al livello di inquadramento riconosciuto – sia in riferimento all'orario di lavoro osservato dal lavoratore pari a 24 ore settimanali, per 4 ore giornaliere dal lunedì al sabato. Evidenziava, altresì, che al lavoratore era stato corrisposto tutto quanto allo stesso spettante, in conformità alle previsioni del CCNL applicato in ragione del livello di inquadramento e dell'orario di lavoro concordato e concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda.
Assegnato termine in favore della resistente per il deposito di eventuale memoria integrativa- stante la mancanza delle pagine 4,6 e 8 nel ricorso notificato-, ed ammesse le parti alla prova
2 testimoniale, veniva assunto il mezzo istruttorio con l'escussione di due testi indicati dalla parte ricorrente, stante la decadenza dalla prova in cui la resistente incorreva (cfr. ordinanza resa a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 09.05.2024), ed all'esito la causa veniva rinviata per discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 13.2.2025 questo giudice, rilevata la mancanza nella produzione cartacea di parte ricorrente del documento indicato sub n. 4 del foliario, ossia “CCNL terziario su supporto informatico”, rinviava alla udienza del 15.5.2025, mandando la cancelleria per le ricerche del suddetto documento ed autorizzando, in subordine, parte ricorrente al deposito del suddetto documento telematicamente fino a 5 gg prima dell'udienza fissata.
Come da attestazione di cancelleria in atti, detto documento, nonostante le ricerche, non veniva rinvenuto;
parte ricorrente ha provveduto a depositare telematicamente il file contenete il suddetto CCNL (v.si deposito del 30.4.2025).
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.5.2025, i difensori delle parti hanno depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità/inammissibilità della domanda, posto che l'istante col proprio atto introduttivo ha chiaramente enucleato la causa petendi e il petitum.
Ed invero, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto – che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione – sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Ne consegue che la nullità deve essere esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, quando il ricorrente abbia indicato – come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze
(contratto collettivo allegato al ricorso introduttivo) (cfr. Cass. n. 3126/2011 e 7097/2011 ed anche n. 820/2007 e n. 16855/2003).
3 Volgendo al merito della fattispecie, ai fini della preliminare delimitazione del tema d'indagine, va evidenziato che è documentata (oltre che ammessa dalla stessa parte resistente) la intercorrenza della relazione lavorativa di natura subordinata tra le parti per il periodo dal 08.12.2017 al
28.02.2018, con contratto a tempo parziale per 24 ore settimanali ed inquadramento nel livello 6°
CCNL Terziario (cfr. modelli Unilav e buste paga, prod resistente).
Parte ricorrente deduce, a fondamento dei crediti in tale sede rivendicati, una diversa ed antecedente data di inizio del rapporto di lavoro subordinato, l'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento, il mancato pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché, alla cessazione del rapporto di lavoro, il mancato pagamento del TFR, delle spettanze di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso di licenziamento.
Ebbene, in relazione alla durata del rapporto di lavoro, deve osservarsi che parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta a far data dal 18.11.2017, dunque in epoca precedente alla formalizzazione del rapporto di lavoro intervenuta (pacificamente) il successivo 08.12.2017.
Di contro, il datore di lavoro ha prodotto la comunicazione relativa all'assunzione Pt_2 avvenuta in data 08.12.2017, nonché quella relativa alla cessazione del rapporto in data 28.02.2018 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Giova premettere che in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un rapporto di lavoro subordinato fornirne la prova della sussistenza, posto che qualsiasi prestazione, economicamente rilevante, può essere resa sia sotto forma di lavoro autonomo, che di lavoro subordinato.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106
c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che
4 assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. lav. 24/02/2006, n.4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova
5 dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Fatta tale generale premessa, in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato anche per il periodo dal 18.11.2017 al 07.12.2017, allorquando la parte ricorrente avrebbe reso la propria attività lavorativa in assenza di formale inquadramento, atteso che, come si vedrà di seguito, le deposizioni dei testi escussi non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato per il periodo sopra indicato, considerato che la piattaforma probatoria appare labile ed eccessivamente generica.
Ed invero, il teste , dichiaratosi fratello del ricorrente, escusso Testimone_1 all'udienza del 18.05.2022, così afferma: “il ricorrente lavorava per la convenuta, presso un negozio che si chiamava “Panda Store”. Ricordo che ha iniziato a lavorare nel Novembre 2017, all'epoca abitavamo insieme. Io all'epoca lavoravo saltuariamente, uno o due giorni a settimana per una azienda che si occupava di confezione abiti per bambini, di cui non ricordo il nome. Ricordo che quando iniziò a lavorare aveva preso la patente da poco tempo. Il ricorrente faceva un po' di tutto nel negozio dove lavorava: scaffalista, magazziniere, ordini. Preciso che era l'unico a parlare bene in italiano. Mi recavo al negozio da mio fratello uno o due volte a settimana, ero senza lavoro fisso. Il negozio si trovava a Nola, vicino all'Agenzia delle Entrate. Non so chi sia il titolare del negozio, ricordo che c'era un ragazzo, di nome che organizzava il lavoro nel negozio. Preciso che era un negozio Per_1 cinese. Mio fratello lavorava dal lunedì alla domenica, senza alcun giorno di riposo, dalle 9 alle 21, con mezz'ora
o un'ora di pausa. Aveva due giorni di riposo al mese. Nel negozio si vendeva abbigliamento, ferramenta e accessori per cellulari, articoli casalinghi. Quando andavo a trovare mio fratello al negozio ci restavo circa 2 ore.
Per lo più ci andavo di mattina. Oltre a mio fratello c'erano altri 6 o 7 persone pakistane che lavoravano, poi
c'erano altri dipendenti cinesi. In tutto c'erano 12 o 13 dipendenti, non so essere più preciso. Mio fratello ha lavorato fino al febbraio 2018 quando è stato licenziato dopo che aveva chiesto un aumento di stipendio. In questo periodo, ossia dal novembre 2017 al febbraio 2018, mio fratello ha lavorato senza alcuna interruzione”.
Ed ancora il teste , escusso all'udienza del 19.09.2024 e dichiaratosi cliente Testimone_2 abituale della resistente, afferma: “Conosco il ricorrente poiché ero e sono un cliente abituale del negozio
“Panda” sito in Nola alla Via Nazionale delle Puglie, dopo l'uscita dell'Autostrada verso Marigliano. Ricordo di aver visto il ricorrente al lavoro verso ottobre-novembre 2017; dopo alcuni mesi, verso febbraio marzo dell'anno successivo non l'ho più visto. Mi recavo presso il negozio Panda per acquistare articoli di ferramenta, essendo
6 appassionato di modellismo, ed il ricorrente mi aiutava a cercare la merce. Mi recavo al negozio circa 4-5 volte a settimana, in orari variabili, sia di mattina che di pomeriggio. All'epoca dei fatti ero disoccupato, come attualmente del resto. Nelle occasioni in cui mi sono recato al negozio ho visto il ricorrente che si occupava degli scaffali nonché delle pulizie, anche nel reparto abbigliamento;
si occupava anche di mostrare la merce ai clienti. Non c'erano orari precisi in cui mi recavo al negozio e mi trattenevo per circa mezz'ora o al più per un'ora. Qualche volta di domenica mi sono recato al negozio con mia moglie ma non so essere più preciso. Vedevo sempre il ricorrente al lavoro quando andavo al negozio. Mi è capitato un paio di volte vedere una persona cinese, che però non so precisare chi fosse, dare direttive al ricorrente. Preciso che all'epoca dei fatti il reparto abbigliamento ed il reparto ferramenta erano in due padiglioni distinti con ingressi distinti.”
Ebbene, deve in primo luogo rilevarsi che la testimonianza del teste _1
, fratello del ricorrente, oltre ad apparire generica, avendo egli dichiarato di avere
[...] frequentato il negozio dove lavorava il ricorrente “una o due volte alla settimana”, intrattenendosi per un paio di ore(principalmente al mattino), e dunque mostrando una conoscenza per lo più non diretta e non costante in ordine alle concrete modalità attuative della prestazione di lavoro asseritamente svolta del ricorrente, richiede altresì cautela valutativa, considerato che l'attendibilità del teste risulta indebolita dallo stretto legame familiare con il ricorrente.
Ciò posto, dall'esame di entrambe le deposizioni testimoniali rese emerge chiaramente, in primo luogo, che i testi nulla possono riferire con precisione in merito al rapporto lavorativo per il periodo non “contrattualizzato” di cui si chiede l'accertamento, avendo gli stessi dichiarato di essersi recati presso il luogo di lavoro del ricorrente, senza tuttavia alcuna precisa specificazione temporale (il primo teste riferisce genericamente che il ricorrente ha iniziato a lavorare nel
Novembre 2017, il secondo riferisce di averlo visto a lavoro “verso settembre-ottobre”).
È poi evidente che le dichiarazioni testimoniali in esame, pur valutate congiuntamente, appaiono generiche ed insufficienti, di per sé sole, a comprovare l'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla subordinazione, atteso che dalle stesse non emergono gli elementi tipici della subordinazione e, in particolare, che il ricorrente fosse assoggettato al potere direttivo (da esplicarsi – va ribadito - con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del convenuto, che svolgesse la prestazione lavorativa con l'obbligo di osservare un orario di lavoro imposto dal datore;
che l'attività dallo stesso svolta fosse coordinata all'assetto organizzativo del datore di lavoro;
che dovesse giustificare le assenze e richiedere permessi, e ciò anche in considerazione del fatto che i testi hanno mostrato una conoscenza evidentemente per lo più “non diretta” in ordine alle concrete modalità attuative della prestazione di lavoro asseritamente svolta dal ricorrente, non avendo avuto modo di osservarne lo svolgimento, se non in limitatissime circostanze temporali. Ed invero, nulla i testi hanno potuto dire sulle effettive modalità di svolgimento del rapporto, sull'assoggettamento costante del
7 ricorrente al potere direttivo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro, su controlli delle modalità esecutive delle prestazioni, nulla su manifestazioni dirette o indirette di potere gerarchico, su soggezioni a vincoli disciplinari per l'adempimento dell'opera, per il rispetto degli obblighi di collaborazione, per i doveri di giustificazione delle assenze. Né i testi hanno riferito circostanze attinenti altri indici secondari, come ad esempio la retribuzione.
In definitiva le esaminate dichiarazioni testimoniali, complessivamente valutate, risultano generiche e non sufficienti a dimostrare né la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, né degli altri indici sussidiari individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
In conclusione, ritiene il giudice, in assenza di altri elementi di prova, di dovere dunque fare riferimento, quanto alla durata del rapporto di lavoro, esclusivamente a quanto emergente dalla documentazione in atti (segnatamente dalle buste paga e dai modelli unilav, prodotti da parte resistente) dalla quali emerge che il rapporto è intercorso dal 08.12.2017 al 28.02.2018: deve in definitiva ritenersi accertata la sussistenza tra le parti del rapporto di lavoro unicamente per il suddetto periodo.
In ordine alla qualifica superiore rivendicata dal lavoratore, osserva il Tribunale che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento contrattuale, ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda.
In particolare, il ricorrente deve specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro.
Grava inoltre sul lavoratore l'onere di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta, nonché
l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicata in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli inquadramenti.
Tali elementi sono infatti funzionali all'opera di sussunzione cui il giudice è chiamato per verificare l'effettivo e continuativo svolgimento in concreto di compiti inquadrabili in un livello superiore rispetto a quello di inquadramento contrattuale.
Ed invero «il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006)» (cfr. Cass. n. 30580/2019).
8 Pertanto, condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni, nel senso che detta adibizione deve aver comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass. n. 11125/2001).
In questa prospettiva, la giurisprudenza qualifica come svolgimento di mansioni superiori soltanto quello derivante dall'assegnazione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. n. 20692/2004).
Ciò posto, e vendo al caso di specie, l'istante è stato inquadrato nel 6° livello retributivo del
CCNL terziario e chiede, invece, di accertare che le mansioni da lui in concreto svolte rientrano nel 4° livello.
A fondamento della domanda ha dedotto che, lungi dallo svolgere solo lavori di addetto al carico e scarico merci, ha eseguito compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, occupandosi della assistenza alla clientela, del riordino del negozio, delle pulizie, del controllo dei prezzi, della sistemazione degli scaffali. Ha poi aggiunto che, a riprova del diritto al superiore inquadramento, milita la circostanza che la mansione riportata nelle buste paga è quella di commesso.
Ebbene, sulla scorta del CCNL Terziario, pacificamente applicato inter partes, il 6° livello professionale comprende: “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche” e, cioè, fra gli altri, l'addetto al carico e scarico di merce.
Il 4° livello, invece, comprende: “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: ..”. “[…] 7. alla vendita al pubblico;
8. CP_3 addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione
9 delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci.
[…] 11. magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita”.
Ebbene, si osserva che il tratto distintivo tra le due declaratorie professionali, per quanto in questa sede interessa, è da rinvenire nella circostanza che i dipendenti inquadrati nel livello 4°, svolgono funzioni e compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, mentre quelli inquadrati nel 6° livello svolgono mansioni di semplici operazioni materiali.
Insomma, i lavoratori appartenenti al 4° livello o devono essere addetti alla vendita o comunque devono essere adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Tali essendo le caratteristiche del livello di inquadramento preteso, ai fini della decisione è necessario valutare le risultanze dell'istruttoria testimoniale, non risultando sufficiente, a parere del Tribunale, il solo dato formale emergente dalle buste paga- in cui si indica la mansione commesso-, ma dovendosi vagliare lo svolgimento delle mansioni in concreto.
A tal riguardo, si è già sopra evidenziata la genericità delle dichiarazioni testimoniali di cui si dispone, poiché rese da soggetti che hanno frequentato il luogo di lavoro del ricorrente o come cliente, ovvero in qualità di parente, dunque non da soggetti che hanno avuto modo di osservare le modalità di svolgimento della prestazione in modo sufficientemente costante e continuativo, ma solo in limitate circostanze temporali.
Difatti, il teste dichiara di conoscere il ricorrente in quanto lo stesso lavorava presso il Tes_2 negozio della resistente, di cui egli era cliente, e non già dipendente;
mentre il teste _1
fratello del ricorrente, dichiara di essersi recato presso il citato negozio
[...] occasionalmente, una o due volte alla settimana.
Peraltro, mentre il teste ha riferito che il ricorrente si occupava anche di mostrare la Tes_2 merce ai clienti, dalle dichiarazioni del teste non è, di contro, emerso che Testimone_1 questi svolgesse anche tale attività, avendo egli riferito, genericamente che il ricorrente “faceva un po' di tutto nel negozio dove lavorava: scaffalista, magazziniere, ordini”, senza peraltro descrivere in cosa effettivamente consistessero le suddette attività di “scaffalista”, “magazziniere” e “ordini”.
Ne discende che le dichiarazioni rese dai testi escussi, poiché generiche, ed in parte anche non concordanti, non consentono di ritenere raggiunta la rigorosa prova riguardo allo svolgimento da parte del ricorrente di compiti di vendita e relative operazioni complementari, ossia di mansioni di rientranti nel 4° livello del CCNL di categoria, né, tantomeno, dello svolgimento delle stesse con continuità e prevalenza.
Ad ogni buon conto, e ad AM , si rileva che nessuno di testi ha riferito che il ricorrente si occupasse in modo promiscuo di tutto l' insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, ossia
10 dell'incasso e relativa registrazione, della preparazione delle confezioni, della prezzatura, della marcatura, della segnalazione dello scoperto dei banchi, del rifornimento degli stessi, della movimentazione fisica delle merci.
In particolare, il teste dichiara “il ricorrente mi aiutava a cercare la merce…ho visto il ricorrente che Tes_2 si occupava degli scaffali nonché delle pulizie, anche nel reparto abbigliamento;
si occupava anche di mostrare la merce ai clienti”, mentre il teste afferma “il ricorrente faceva un po' di tutto nel Testimone_1 negozio dove lavorava: scaffalista, magazziniere, ordini”, potendosi, in definitiva, e tutt'al più, ritenere che le attività svolte dal ricorrente si concretizzavano in mere attività materiali, che si estrinsecano nello svolgimento di semplici operazioni (sistemazione delle merci sugli scaffali, pulizia )per le quali sono sufficienti elementari capacità pratiche, operazioni insomma che non richiedono particolari conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche, dunque non ricadenti nel
IV livello. Peraltro le mansioni di pulizia non rientrano nel livello rivendicato , ma bensì nel VII livello (v.si ccnl in atti).
In ogni caso e conclusivamente, va ulteriormente ribadito che, anche rispetto a tali considerazioni e quand'anche non si condividessero, è assorbente ai fini del rigetto di tale capo di domanda quanto si è già innanzi osservato: non è emerso dall'istruttoria né che il ricorrente abbia svolto mansioni inquadrabili nel livello preteso, né tantomeno, se anche le avesse realmente svolte, che lo abbia fatto con continuità e prevalenza.
Ne discende, pertanto, che la domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento non può trovare accoglimento.
Va poi rigettata anche la domanda, posta in via subordinata, volta all'accertamento del diritto all' inquadramento nel 5°livello, che si rinviene- va rimarcato- unicamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo, non essendovi nel corpo del ricorso la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregge la richiesta della suddetta qualifica intermedia.
Quanto alle ulteriori differenze retributive reclamate, e limitando l'indagine al periodo di lavoro provato documentalmente, come sopra individuato, ed al livello di inquadramento già riconosciuto, si osserva che la parte ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma indicata nelle conclusioni del ricorso sul presupposto di non aver ricevuto nulla a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Ebbene, quanto, alle somme richieste a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato, a fronte della specifica contestazione della resistente, il ricorrente – che pur lamenta in primis lo svolgimento (e, dunque, il mancato riconoscimento) di lavoro straordinario - non ha
11 fornito la prova, pur essendone onerato, di aver lavorato per la convenuta oltre l'orario di lavoro risultante dal formale inquadramento, atteso che l'orario di lavoro nella specifica articolazione contenuta in ricorso, non ha trovato conforto probatorio nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, già innanzi riportate.
Com'è noto la prova in ordine al lavoro straordinario(ma lo stesso dicasi per il lavoro supplementare) deve essere assolutamente rigorosa in ordine all'an ed al quantum del suo espletamento, dovendo pertanto emergere con assoluta univocità ed incontrovertibilità dalla prova testimoniale. (ex multis Cass., 25.5.2006, n. 12434; Cass., 29.1.2003, n. 1389).
Ebbene, richiamate le già esposte considerazioni in ordine alla genericità delle dichiarazioni testimoniali raccolte, basti in questa sede osservare da un lato, che il teste nulla ha riferito Tes_2 in ordine all'orario di lavoro del ricorrente e, dall'altro, che l'orario di lavoro riferito dal teste
(“Mio fratello lavorava dal lunedì alla domenica, senza alcun giorno di riposo, dalle 9 alle 21, _1 con mezz'ora o un'ora di pausa. Aveva due giorni di riposo al mese.) risulta inattendibile, posto che il teste riferisce in parte qua , con ogni evidenza, non per diretta osservazione e cognizione della concreta articolazione dell'orario di lavoro del ricorrente.
Ne discende che, indimostrato lo svolgimento dell'orario decritto in ricorso, la domanda volta al pagamento del lavoro straordinario( e supplementare) si rivela infondata e va rigettata.
Quanto alla domanda volta al pagamento dell' indennità sostitutiva delle ferie non godute, la parte ricorrente deduce in ricorso di non aver goduto di alcun giorno di ferie e di non aver percepito alcunchè in ragione delle mancata fruizione, chiedendo a tele titolo l'importo di euro
360,00 (v.si conteggi).
Ebbene, ricordandosi in via generale che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. (cfr. Cassazione civile Sez. lav. 22 dicembre 2009 n.
26985 ), si osserva che parte ricorrente, non ha allegato sufficienti elementi per comprendere quali e quanti giorni abbia lavorato e per i quali abbia pertanto diritto all'indennità sostitutiva per la mancata fruizione, né la prova della mancata fruizione può dirsi emersa dalla prova testimoniale assunta, nulla avendo riferito sul punto il teste ed inattendibili risultando le Tes_2 dichiarazioni del teste (“Mio fratello lavorava dal lunedì alla domenica, senza alcun giorno _1 di riposo, dalle 9 alle 21, con mezz'ora o un'ora di pausa. Aveva due giorni di riposo al mese.”) per le medesime ragioni già sopra esposte in relazione alla domanda afferente il lavoro straordinario.
12 Tuttavia, nel prospetto paga relativo al mese di febbraio 2018 prodotto dalla stessa datrice di lavoro si rinviene l'indicazione dell'importo di euro 53,97 a titolo di “ferie non godute”.
Ne consegue che deve ritenersi accertato, essendo stato indicato nel prospetto paga dallo stesso datore di lavoro, il suddetto credito di euro 53,97 per indennità sostitutiva delle ferie non godute, del cui pagamento da parte della datrice di lavoro non vi è prova, e dunque in questi termini e limiti la domanda può trovare accoglimento in parte qua.
Non può poi essere accolta la domanda relativa all'indennità sostitutiva del preavviso, attesa la totale mancanza di specifiche allegazioni sul punto all'interno del ricorso introduttivo, dove non vi è alcuna deduzione né dei relativi fatti costitutivi, nè vi è menzione della disposizione pattizia relativa ai termini di preavviso del licenziamento.
Di contro, risulta fondata la domanda tesa al riconoscimento del trattamento di fine rapporto, nonché della 13ma mensilità, con le precisazioni che di seguito si effettueranno.
Ed invero, a fronte dell'allegazione del lavoratore dell'inadempimento della prestazione da parte della datrice di lavoro – deducendo di non aver percepito alcunché a titolo di tfr nonché a titolo di 13ma mensilità - era specifico onere di quest'ultima provare di avere esattamente adempiuto la prestazione, ossia di aver pagato al ricorrente il TFR e la 13ma mensilità, ovvero di non aver potuto adempiere per causa a lei non imputabile.
Nessuna prova in tal senso è stata fornita dalla datrice di lavoro convenuta che, invero, nulla di specifico ha dedotto in merito.
Tanto chiarito, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, non possono, evidentemente, utilizzarsi i conteggi in parte qua elaborati dal ricorrente, essendo evidentemente effettuati sulla base della maggiore retribuzione rivendicata in questa sede e, per tutto quanto sopra esposto, non spettante, ma deve farsi riferimento alla documentazione in atti, segnatamente alle buste paga versate in atti dalla parte resistente ed, in particolare per il TFR alla busta paga relativa alla mensilità di febbraio 2018.
Orbene, dalla predetta busta paga, elaborata all'esito della cessazione del rapporto di lavoro, emerge che la somma lorda spettante al ricorrente a titolo di Trattamento di Fine Rapporto è pari ad euro 146,41.
In merito poi alla 13ma mensilità, dalle buste paga versate in atti dalla resistente relative all'intero rapporto di lavoro (in cui risultano riportati i ratei maturati ogni mese), si evince che la stessa ammonta a complessivi euro 209,25 (in particolare: euro 69,75 per il mese di dicembre 2017, euro
69,75 per il mese di gennaio 2018 ed euro 69,75 per il mese di febbraio 2018).
Ciò posto, può concludersi che l'odierno ricorrente risulta ancora creditore, nei confronti della resistente, della complessiva somma di € 409, 63 per i titoli sopra indicati, oltre rivalutazione
13 monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve essere accolta parzialmente la domanda di parte ricorrente, con condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 409,63, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo.
La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Il parziale ed assai limitato accoglimento del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente Controparte_1
, al pagamento in favore di della somma complessiva di €
[...] Parte_1
409,63, per le causali di cui in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Nola, 03.06.2025
Il Giudice del lavoro dr.ssa Filomena Naldi
14 15