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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 93/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 93/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Pescara alla Via Tirino n. 134/6 presso lo
Studio Legale dell'Avv. POMPEO PIER GIORGIO, rappresentati e difesi dall'avv.
DI BIASE MARCO ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/01/2025, e Parte_1 [...]
esponevano di essere genitori di , Parte_2 Persona_1
nato in [...] il [...], da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE la regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni concordate e confermate:
1) Il piccolo avrà la residenza prevalente presso la madre, Persona_1 nell'abitazione sita in Montesilvano (Pe) alla Via Senna n. 37, e l'affidamento dello stesso sarà condiviso e secondo un criterio paritario, motivato dalla volontà comune pagina 2 di 4 di assunzione di tutte le responsabilità morali e patrimoniali e dei poteri che li riguardano, sino agli aspetti più minuti della vita quotidiana.
2) Gli incontri tra i genitori ed il figlio avverranno tenendo sempre presenti le eSIenze del minore, i suoi impegni scolastici ed extra scolastici e compatibilmente con gli impegni lavorativi materni e paterni.
3) Nel preminente interesse del minore e salvo diverse indicazioni, i genitori concorda-no che la gestione del figlio minore avverrà secondo un criterio paritario che prevederà che questi stia con la madre dal lunedì mattina alle ore 8,00, ovvero dall'orario di uscita da scuola, al venerdì mattina alle ore 8,00, mentre starà con il padre dal venerdì mattina alle ore 8,00, ovvero dall'orario di uscita da scuola, al lunedì mattina alle 8.
Quanto alle festività Natalizie, e salvo diverse pattuizioni tra i genitori, a decorrere dal 2024 e ad anni alternati, il piccolo trascorrerà il giorno 24 di Dicembre Per_1
con la madre fino al giorno di Natale alle ore 14,00, mentre il giorno di Natale dalle ore 14,00 alle ore 20,00 con il padre, e dal 26 Dicembre al 1 Gennaio alle ore 14,00 sempre con la madre, mentre dal 1 Gennaio alle ore 14,00 e fino al 6 Gennaio alle ore 14,00 con il padre;
durante le festività di Pasqua 2025, e per gli anni a seguire in maniera alternata, il minore starà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il
Lunedì dell'Angelo.
Nell'interesse superiore del minore, il giorno del suo compleanno potrà essere festeggia-to dai due genitori insieme, qualora i rapporti tra i medesimi lo consentiranno.
Durante le ferie estive il piccolo trascorrerà le ferie estive secondo il Per_1
mede-simo criterio adottato per il periodo scolastico, salva la possibilità per i genitori, previo accordo tra essi con un mese di preavviso, di trascorrere quindici giorni, anche non consecutivi.
pagina 3 di 4 4) I SI.ri e si impegnano, altresì, a far Parte_2 Parte_1
man-tenere al minore i rapporti con tutti i parenti dei rispettivi rami familiari.
5) Per poter condurre il figlio all'estero sarà sempre necessario il consenso di entrambi i genitori e, comunque, non prima del compimento del sesto anno di età del minore.
6) Per effetto della paritarietà stabilita nella gestione del piccolo nessun Per_1
con-tributo a titolo di mantenimento sarà dovuto dai SI.ri e Parte_2
, i quali parteciperanno, inoltre, nella misura del 50%, alle spese Parte_1
mediche, scolastiche, sportive e ludiche del figlio, nonché a tutte le altre spese straordinarie obbligatorie secondo i modi e le modalità meglio specificate nel
Protocollo adottato dal Tribunale di Pescara. Le parti convengono espressamente che l'Assegno Unico venga percepito integralmente dalla SI.ra . Parte_2
7) Il genitore che sosterrà spese straordinarie facoltative non concordate con l'altro genitore non potrà ripeterle da quest'ultimo.
8) La SI.ra ed il SI. si impegnano Parte_2 Parte_1
reciprocamente in caso di cambio di residenza e/o domicilio a comunicarlo.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 93/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Pescara alla Via Tirino n. 134/6 presso lo
Studio Legale dell'Avv. POMPEO PIER GIORGIO, rappresentati e difesi dall'avv.
DI BIASE MARCO ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/01/2025, e Parte_1 [...]
esponevano di essere genitori di , Parte_2 Persona_1
nato in [...] il [...], da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE la regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni concordate e confermate:
1) Il piccolo avrà la residenza prevalente presso la madre, Persona_1 nell'abitazione sita in Montesilvano (Pe) alla Via Senna n. 37, e l'affidamento dello stesso sarà condiviso e secondo un criterio paritario, motivato dalla volontà comune pagina 2 di 4 di assunzione di tutte le responsabilità morali e patrimoniali e dei poteri che li riguardano, sino agli aspetti più minuti della vita quotidiana.
2) Gli incontri tra i genitori ed il figlio avverranno tenendo sempre presenti le eSIenze del minore, i suoi impegni scolastici ed extra scolastici e compatibilmente con gli impegni lavorativi materni e paterni.
3) Nel preminente interesse del minore e salvo diverse indicazioni, i genitori concorda-no che la gestione del figlio minore avverrà secondo un criterio paritario che prevederà che questi stia con la madre dal lunedì mattina alle ore 8,00, ovvero dall'orario di uscita da scuola, al venerdì mattina alle ore 8,00, mentre starà con il padre dal venerdì mattina alle ore 8,00, ovvero dall'orario di uscita da scuola, al lunedì mattina alle 8.
Quanto alle festività Natalizie, e salvo diverse pattuizioni tra i genitori, a decorrere dal 2024 e ad anni alternati, il piccolo trascorrerà il giorno 24 di Dicembre Per_1
con la madre fino al giorno di Natale alle ore 14,00, mentre il giorno di Natale dalle ore 14,00 alle ore 20,00 con il padre, e dal 26 Dicembre al 1 Gennaio alle ore 14,00 sempre con la madre, mentre dal 1 Gennaio alle ore 14,00 e fino al 6 Gennaio alle ore 14,00 con il padre;
durante le festività di Pasqua 2025, e per gli anni a seguire in maniera alternata, il minore starà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il
Lunedì dell'Angelo.
Nell'interesse superiore del minore, il giorno del suo compleanno potrà essere festeggia-to dai due genitori insieme, qualora i rapporti tra i medesimi lo consentiranno.
Durante le ferie estive il piccolo trascorrerà le ferie estive secondo il Per_1
mede-simo criterio adottato per il periodo scolastico, salva la possibilità per i genitori, previo accordo tra essi con un mese di preavviso, di trascorrere quindici giorni, anche non consecutivi.
pagina 3 di 4 4) I SI.ri e si impegnano, altresì, a far Parte_2 Parte_1
man-tenere al minore i rapporti con tutti i parenti dei rispettivi rami familiari.
5) Per poter condurre il figlio all'estero sarà sempre necessario il consenso di entrambi i genitori e, comunque, non prima del compimento del sesto anno di età del minore.
6) Per effetto della paritarietà stabilita nella gestione del piccolo nessun Per_1
con-tributo a titolo di mantenimento sarà dovuto dai SI.ri e Parte_2
, i quali parteciperanno, inoltre, nella misura del 50%, alle spese Parte_1
mediche, scolastiche, sportive e ludiche del figlio, nonché a tutte le altre spese straordinarie obbligatorie secondo i modi e le modalità meglio specificate nel
Protocollo adottato dal Tribunale di Pescara. Le parti convengono espressamente che l'Assegno Unico venga percepito integralmente dalla SI.ra . Parte_2
7) Il genitore che sosterrà spese straordinarie facoltative non concordate con l'altro genitore non potrà ripeterle da quest'ultimo.
8) La SI.ra ed il SI. si impegnano Parte_2 Parte_1
reciprocamente in caso di cambio di residenza e/o domicilio a comunicarlo.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 04/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4