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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 10706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10706 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 19225/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 19225/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), con sede legale in Napoli (NA) Parte_1 P.IVA_1
alla Via Riviera di Chiaia n. 105, in persona del Amm.re unico e legale rapp.te p.t., dott. , nonchè C.F. Controparte_1 Controparte_1
, in proprio, nato a [...] il [...], ed ivi residen- C.F._1
te alla Via Salita del Casale n. 5, rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamen- te dall'Avv. Aldo Di Falco, C.F. e dall'Avv. Stefano Di Falco, C.F._2
C.F. , elettivamente domiciliati presso il loro Studio profes- C.F._3
sionale sito in Napoli (NA) alla Via Riviera di Chiaia n. 168.
- Opponente
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta Controparte_2 P.IVA_2
presso lo studio dell'Avv. LAURITANO ELENA (c.f.: ) dal qua- C.F._4
le è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Opposta
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 settembre 2024, la Parte_2
[...
[...] [...]
ed il signor , in proprio e quale l.r.p.t. di detta società, han-
[...] Controparte_1
no proposto opposizione avverso i seguenti atti:
a) ordinanza ingiunzione GISA n. 1121, del 17/07/2024
OR/20240001438 (doc. n. 4), notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 17/07/2024, con la quale la , Unità Operativa Dirigenzia- Controparte_2
le 50-04- 01 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Giunta Regionale, cui è delegata la funzione di Autorità competente, ex art. 18 Legge n. 689/81, ha ordinato a , asseritamente dichiarato trasgressore, ed alla so- Controparte_1
cietà asseritamente dichiarata obbligata in solido, di pagare Parte_3
la somma di Euro 1.600,00, quale sanzione pecuniaria per la condotta che rebbe descritta nel p.v. di asserito illecito amministrativo n. SIAN092/2023 re- datto il 27/04/2023 dall' , per assunte violazioni delle disposizioni Controparte_4
del Reg. CE n. 852/2004 sanzionate dal D.Lgs. 193/2007;
b) ordinanza ingiunzione GISA n. 1122, del 17/07/2024
OR/20240001439 (doc. n. 5), notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 17/07/2024, con la quale la , Unità Operativa Dirigenzia- Controparte_2
le 50-04-01 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Giunta Regionale, cui è delegata la funzione di Autorità competente, ex art. 18 Legge n. 689/81, ha ordinato a , asseritamente dichiarato trasgressore, ed alla so- Controparte_1
cietà asseritamente dichiarata obbligata in solido, di pagare Parte_3
la somma di Euro 1.200,00, quale sanzione pecuniaria per la condotta che sa- rebbe descritta nel p.v. di asserito illecito amministrativo n. SIAN093/2023 re- datto il 27/04/2023 dall' , per assunte violazioni delle disposizioni Controparte_4
del Reg. CE n. 852/2004 sanzionate dal D.Lgs. 193/2007. per oggetto due ordi- nanze ingiunzione emesse dalla in data 17 luglio 2024 (GISA Controparte_2
n. 1121 e GISA n. 1122), con cui è stato ordinato il pagamento di sanzioni pecu- niarie rispettivamente di € 1.600,00 e € 1.200,00.
Tali provvedimenti traggono origine dai processi verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo nn. SIAN092/2023 e SIAN093/2023, redatti il 27 aprile 2023 dal Dipartimento di Prevenzione dell' Controparte_5
[...
[...] [...]
, per presunte violazioni delle disposizioni del Regolamento CE n. 852/2004
(norme sull'igiene dei prodotti alimentari) e del Regolamento CE n. 178/2002, sanzionate rispettivamente dagli artt. 6, comma 6, del D.Lgs. 193/2007 e dall'art. 2 del D.Lgs. 190/2006.
Secondo gli opponenti, le ordinanze sono radicalmente illegittime e nulle per una serie di motivi.
In primo luogo, la società afferma di essere estranea Parte_1
ai fatti contestati, poiché le ordinanze riguarderebbero un diverso soggetto giu- ridico, la e che la notifica al proprio indirizzo PEC (“ Parte_3
t>”) è frutto di un errore materiale. Email_1
Da ciò deriverebbe la carenza di legittimazione passiva.
Inoltre, eccepisce di non aver mai ricevuto alcuna notifi- Controparte_1
ca personale, né delle ordinanze né del verbale di accertamento, né via ufficiale giudiziario né tramite PEC al proprio domicilio digitale registrato (“ le. t>”). Email_2
Il ricorso contesta anche la validità intrinseca delle ordinanze, sostenendo che esse non riportano la data di notifica del verbale presupposto, né le attività istruttorie svolte, né le ragioni del ritardo nella loro emissione.
Si denuncia, pertanto, la violazione dell'art. 14 della legge 689/1981, che impone la notifica degli estremi della violazione entro 90 giorni dall'accertamento, termine che sarebbe stato ampiamente superato, determi- nando la decadenza della pretesa sanzionatoria.
A sostegno, viene richiamata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.
27702/2019 e precedenti conformi) secondo cui il dies a quo decorre dal mo- mento in cui l'autorità ha acquisito tutti i dati necessari per la verifica della vio- lazione.
Gli opponenti invocano, pertanto, profili di nullità derivata per omessa ri- tuale notificazione degli atti prodromici e sottolineano che, anche se la notifica fosse stata regolare, la sanzione sarebbe comunque tardiva.
Si è costituita la , opponendosi alle eccezioni sollevate, Controparte_2
3
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma delle sanzioni.
In comparsa si respinge la tesi della carenza di legittimazione passiva, evidenziando che l'indirizzo PEC utilizzato per le notifiche è stato indicato dallo stesso nel verbale di ispezione, sottoscritto in sede di controllo Controparte_1
ufficiale.
Tale verbale, qualificato come atto pubblico, gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dai pubblici ufficiali.
La Regione afferma che le notifiche sono avvenute nel rispetto dei termi- ni di legge: i verbali sono stati inviati via PEC il 5 luglio 2023, entro i 90 giorni previsti dall'art. 14 L. 689/1981, mentre le ordinanze sono state emesse e notifi- cate nel rispetto del termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge.
Inoltre, ribadisce che la condotta contestata è provata dal verbale di accerta- mento, che costituisce elemento essenziale del procedimento sanzionatorio e non è stato impugnato con querela di falso.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata rinviata alla data del 13 novembre 2025 per la discussione e decisione a norma dell'art.429 c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
***
1§ Sull'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
[...]
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso dalla
[...]
per l'elementare evidenza che entrambe le ordinanza ingiunzio- Parte_1
ne opposte individuano univocamente quali soggetti obbligati al pagamento del- le sanzioni amministrativi il signor (nella qualità di soggetto Controparte_1
trasgressore, responsabilità conseguente alla sua qualità di l.r.p.t. della
[...]
e la (quale obbligata in solido ex art.6 3° comma L. Parte_3 Parte_3
n.689 del 1981: “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipen- dente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, co-
4
munque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”).
È, quindi, evidente la totale estraneità della ai fatti di Parte_4
causa; né, invero, può ritenersi che la legittimazione ad agire e/o l'interesse ad agire possano sorgere in ragione della mera circostanza che le ordinanze in esame siano state erroneamente notificate presso il suo indirizzo pec, ciò alla luce dell'inequivoco tenore degli atti impugnati come sopra ricostruiti.
2§ Sull'opposizione proposta dal signor : l'omessa noti- Controparte_1
fica del preventivo verbale di accertamento e contestazione dell'illecito ammi- nistrativo.
L'opponente assume di non aver mai ricevuto in notifica- Controparte_1
zione, né a mezzo ufficiale giudiziario né, tantomeno, per messaggio di posta elettronica certificata al suo domicilio digitale identificato con il seguente indi- rizzo p.e.c. “ (vedi Registro pubblico INAD) le Email_3
ordinanze gravate, men che meno l'asserito processo verbale di illecito ammini- strativo redatto in data 27/04/2023 dall' . Controparte_4
La doglianza afferente all'omessa notifica delle ordinanze impugnate ap- pare irricevibile per l'elementare evidenza che il signor ha espressamen- CP_1
te e tempestivamente impugnato dette ordinanze, sicchè eventuali vizi risulte- rebbero in ogni caso assorbiti dal raggiungimento dello scopo dell'attività notifi- catoria, testimoniato dalla presente opposizione.
È, inoltre, circostanza documentalmente provata ed incontestata che i verbali di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo sono stati notificati al signor (in proprio quale trasgressore) a mezzo pec Controparte_1
inviata all'indirizzo (cfr. allegato 2 della produzione Email_4
di parte convenuta).
La convenuta rivendica la legittimità di tale notifica (operata dall'organo accertatore dell'illecito, ovvero l' ), assumendo che “ Controparte_6
l'indirizzo PEC (domicilio digitale di un'altra società Email_4
5
appartenente al trasgressore ) è stato indicato dallo stesso Controparte_1 [...]
in sede di ispezione. Come si evince dal verbale mod 5° (Cfr. All. 3), Parte_5
infatti, tale indirizzo di posta elettronica certificata è riportato su indicazione dello stesso nel suddetto verbale di ispezione, poi sottoscritto dal tra- CP_1
sgressore odierno ricorrente”).
L'assunto della non appare condivisibile per due ordini di ragioni: CP_2
1. nel verbale ispettivo (cfr. allegato 3 della produzione di parte opposta)
l'indirizzo pec viene espressamente individuato Email_4
quale domicilio digitale della società e non già quale domicilio Parte_3
digitale del signor;
Controparte_1
2. non emerge da alcun elemento che tale indirizzo sia stato espressamente in- dicato dal signor quale proprio domicilio digitale elettivo cui Controparte_1
indirizzare la notifica del verbale di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo, non apparendo a tal fine decisiva la mera circostanza che egli abbia sottoscritto il verbale di ispezione;
invero nell'atto non si rinviene alcu- na attestazione, coperta da fede pubblica privilegiata, della circostanza di cui sopra, rinvenendosi, piuttosto, la mera compilazione dei dati identificativi della società.
Le considerazioni di cui sopra conducono a ritenere condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui la notifica delle ordinanze ingiunzione al presun- to trasgressore non è stata preceduta dalla rituale notifica allo stesso trasgres- sore dei verbali di accertamento e contestazione dell'illecito, non essendo stato provato che la notifica sia stata inoltrata ad un domicilio digitale concretamente riferibile allo stesso.
La notifica come operata è, piuttosto, il frutto di un'ingiustificabile negli- genza e sciatteria da parte dell'organo accertatore (perpetuata dalla CP_2
che, pur avendo a disposizione registri pubblici da cui estrarre un
[...]
domicilio digitale concretamente riferibile al trasgressore/persona fisica signor
(cfr. registro pubblico INAD) ovvero la possibilità di notificare Controparte_1
l'atto allo stesso nei modi ordinari presso il luogo di residenza o di domicilio, ha
6
fatto irragionevolmente affidamento su di un domicilio digitale obiettivamente non riferibile allo stesso.
A tal riguardo si segnala come la difesa della si sia limitata a de- CP_2
durre (circostanza indimostrata) che sarebbe stato lo stesso ad indicare CP_1
tale indirizzo pec quale proprio domicilio digitale;
al contempo la parte ha omesso di dedurre e provare che l'indirizzo pec in questione fosse in qualche modo riferibile alla persona fisica indicata come trasgressore.
Le considerazioni di cui sopra conducono all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento delle impugnate ordinanze ingiunzione atteso che, nel caso in cui non venga effettuata la contestazione immediata e non si proceda alla con- testazione differita nel termine di 90 giorni dall'accertamento, la pretesa san- zionatoria della P.A. si estingue (ultimo comma dell'art. 14 L. n.689 del 1981).
Alla soccombenza segue la condanna della al paga- Controparte_2
mento delle spese di lite in favore di , spese che si liquidano in Controparte_1
dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello sca- glione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta (minimi tariffari, tenuto conto della semplicità delle questioni poste).
Vanno, invece, compensate le spese di lite tra e Parte_1
in ragione della circostanza che l'iniziativa giudiziale, Controparte_2
quand'anche inammissibile, trova in ogni caso origine in una malaccorta attività notificatoria posta in essere dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
in persona del l.r.p.t.;
➢ accoglie l'opposizione proposta dal signor e, per Controparte_1
l'effetto, annulla, limitatamente allo stesso, l'ordinanza ingiunzione GISA
7
n. 1121, del 17/07/2024 OR/20240001438 e l'ordinanza ingiunzione GISA
n. 1122, del 17/07/2024 OR/20240001439;
➢ compensa le spese di lite tra la e la Regione Cam- Parte_1
pania;
➢ condanna la alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_2
dell'opponente , spese che si liquidano in euro 1.278,00, Controparte_1
oltre al rimborso delle spese esenti documentate, al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa se dovuti, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 19 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 19225/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), con sede legale in Napoli (NA) Parte_1 P.IVA_1
alla Via Riviera di Chiaia n. 105, in persona del Amm.re unico e legale rapp.te p.t., dott. , nonchè C.F. Controparte_1 Controparte_1
, in proprio, nato a [...] il [...], ed ivi residen- C.F._1
te alla Via Salita del Casale n. 5, rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamen- te dall'Avv. Aldo Di Falco, C.F. e dall'Avv. Stefano Di Falco, C.F._2
C.F. , elettivamente domiciliati presso il loro Studio profes- C.F._3
sionale sito in Napoli (NA) alla Via Riviera di Chiaia n. 168.
- Opponente
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta Controparte_2 P.IVA_2
presso lo studio dell'Avv. LAURITANO ELENA (c.f.: ) dal qua- C.F._4
le è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Opposta
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 settembre 2024, la Parte_2
[...
[...] [...]
ed il signor , in proprio e quale l.r.p.t. di detta società, han-
[...] Controparte_1
no proposto opposizione avverso i seguenti atti:
a) ordinanza ingiunzione GISA n. 1121, del 17/07/2024
OR/20240001438 (doc. n. 4), notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 17/07/2024, con la quale la , Unità Operativa Dirigenzia- Controparte_2
le 50-04- 01 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Giunta Regionale, cui è delegata la funzione di Autorità competente, ex art. 18 Legge n. 689/81, ha ordinato a , asseritamente dichiarato trasgressore, ed alla so- Controparte_1
cietà asseritamente dichiarata obbligata in solido, di pagare Parte_3
la somma di Euro 1.600,00, quale sanzione pecuniaria per la condotta che rebbe descritta nel p.v. di asserito illecito amministrativo n. SIAN092/2023 re- datto il 27/04/2023 dall' , per assunte violazioni delle disposizioni Controparte_4
del Reg. CE n. 852/2004 sanzionate dal D.Lgs. 193/2007;
b) ordinanza ingiunzione GISA n. 1122, del 17/07/2024
OR/20240001439 (doc. n. 5), notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 17/07/2024, con la quale la , Unità Operativa Dirigenzia- Controparte_2
le 50-04-01 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Giunta Regionale, cui è delegata la funzione di Autorità competente, ex art. 18 Legge n. 689/81, ha ordinato a , asseritamente dichiarato trasgressore, ed alla so- Controparte_1
cietà asseritamente dichiarata obbligata in solido, di pagare Parte_3
la somma di Euro 1.200,00, quale sanzione pecuniaria per la condotta che sa- rebbe descritta nel p.v. di asserito illecito amministrativo n. SIAN093/2023 re- datto il 27/04/2023 dall' , per assunte violazioni delle disposizioni Controparte_4
del Reg. CE n. 852/2004 sanzionate dal D.Lgs. 193/2007. per oggetto due ordi- nanze ingiunzione emesse dalla in data 17 luglio 2024 (GISA Controparte_2
n. 1121 e GISA n. 1122), con cui è stato ordinato il pagamento di sanzioni pecu- niarie rispettivamente di € 1.600,00 e € 1.200,00.
Tali provvedimenti traggono origine dai processi verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo nn. SIAN092/2023 e SIAN093/2023, redatti il 27 aprile 2023 dal Dipartimento di Prevenzione dell' Controparte_5
[...
[...] [...]
, per presunte violazioni delle disposizioni del Regolamento CE n. 852/2004
(norme sull'igiene dei prodotti alimentari) e del Regolamento CE n. 178/2002, sanzionate rispettivamente dagli artt. 6, comma 6, del D.Lgs. 193/2007 e dall'art. 2 del D.Lgs. 190/2006.
Secondo gli opponenti, le ordinanze sono radicalmente illegittime e nulle per una serie di motivi.
In primo luogo, la società afferma di essere estranea Parte_1
ai fatti contestati, poiché le ordinanze riguarderebbero un diverso soggetto giu- ridico, la e che la notifica al proprio indirizzo PEC (“ Parte_3
t>”) è frutto di un errore materiale. Email_1
Da ciò deriverebbe la carenza di legittimazione passiva.
Inoltre, eccepisce di non aver mai ricevuto alcuna notifi- Controparte_1
ca personale, né delle ordinanze né del verbale di accertamento, né via ufficiale giudiziario né tramite PEC al proprio domicilio digitale registrato (“ le. t>”). Email_2
Il ricorso contesta anche la validità intrinseca delle ordinanze, sostenendo che esse non riportano la data di notifica del verbale presupposto, né le attività istruttorie svolte, né le ragioni del ritardo nella loro emissione.
Si denuncia, pertanto, la violazione dell'art. 14 della legge 689/1981, che impone la notifica degli estremi della violazione entro 90 giorni dall'accertamento, termine che sarebbe stato ampiamente superato, determi- nando la decadenza della pretesa sanzionatoria.
A sostegno, viene richiamata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.
27702/2019 e precedenti conformi) secondo cui il dies a quo decorre dal mo- mento in cui l'autorità ha acquisito tutti i dati necessari per la verifica della vio- lazione.
Gli opponenti invocano, pertanto, profili di nullità derivata per omessa ri- tuale notificazione degli atti prodromici e sottolineano che, anche se la notifica fosse stata regolare, la sanzione sarebbe comunque tardiva.
Si è costituita la , opponendosi alle eccezioni sollevate, Controparte_2
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chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma delle sanzioni.
In comparsa si respinge la tesi della carenza di legittimazione passiva, evidenziando che l'indirizzo PEC utilizzato per le notifiche è stato indicato dallo stesso nel verbale di ispezione, sottoscritto in sede di controllo Controparte_1
ufficiale.
Tale verbale, qualificato come atto pubblico, gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dai pubblici ufficiali.
La Regione afferma che le notifiche sono avvenute nel rispetto dei termi- ni di legge: i verbali sono stati inviati via PEC il 5 luglio 2023, entro i 90 giorni previsti dall'art. 14 L. 689/1981, mentre le ordinanze sono state emesse e notifi- cate nel rispetto del termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge.
Inoltre, ribadisce che la condotta contestata è provata dal verbale di accerta- mento, che costituisce elemento essenziale del procedimento sanzionatorio e non è stato impugnato con querela di falso.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata rinviata alla data del 13 novembre 2025 per la discussione e decisione a norma dell'art.429 c.p.c., previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
***
1§ Sull'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
[...]
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso dalla
[...]
per l'elementare evidenza che entrambe le ordinanza ingiunzio- Parte_1
ne opposte individuano univocamente quali soggetti obbligati al pagamento del- le sanzioni amministrativi il signor (nella qualità di soggetto Controparte_1
trasgressore, responsabilità conseguente alla sua qualità di l.r.p.t. della
[...]
e la (quale obbligata in solido ex art.6 3° comma L. Parte_3 Parte_3
n.689 del 1981: “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipen- dente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, co-
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munque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”).
È, quindi, evidente la totale estraneità della ai fatti di Parte_4
causa; né, invero, può ritenersi che la legittimazione ad agire e/o l'interesse ad agire possano sorgere in ragione della mera circostanza che le ordinanze in esame siano state erroneamente notificate presso il suo indirizzo pec, ciò alla luce dell'inequivoco tenore degli atti impugnati come sopra ricostruiti.
2§ Sull'opposizione proposta dal signor : l'omessa noti- Controparte_1
fica del preventivo verbale di accertamento e contestazione dell'illecito ammi- nistrativo.
L'opponente assume di non aver mai ricevuto in notifica- Controparte_1
zione, né a mezzo ufficiale giudiziario né, tantomeno, per messaggio di posta elettronica certificata al suo domicilio digitale identificato con il seguente indi- rizzo p.e.c. “ (vedi Registro pubblico INAD) le Email_3
ordinanze gravate, men che meno l'asserito processo verbale di illecito ammini- strativo redatto in data 27/04/2023 dall' . Controparte_4
La doglianza afferente all'omessa notifica delle ordinanze impugnate ap- pare irricevibile per l'elementare evidenza che il signor ha espressamen- CP_1
te e tempestivamente impugnato dette ordinanze, sicchè eventuali vizi risulte- rebbero in ogni caso assorbiti dal raggiungimento dello scopo dell'attività notifi- catoria, testimoniato dalla presente opposizione.
È, inoltre, circostanza documentalmente provata ed incontestata che i verbali di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo sono stati notificati al signor (in proprio quale trasgressore) a mezzo pec Controparte_1
inviata all'indirizzo (cfr. allegato 2 della produzione Email_4
di parte convenuta).
La convenuta rivendica la legittimità di tale notifica (operata dall'organo accertatore dell'illecito, ovvero l' ), assumendo che “ Controparte_6
l'indirizzo PEC (domicilio digitale di un'altra società Email_4
5
appartenente al trasgressore ) è stato indicato dallo stesso Controparte_1 [...]
in sede di ispezione. Come si evince dal verbale mod 5° (Cfr. All. 3), Parte_5
infatti, tale indirizzo di posta elettronica certificata è riportato su indicazione dello stesso nel suddetto verbale di ispezione, poi sottoscritto dal tra- CP_1
sgressore odierno ricorrente”).
L'assunto della non appare condivisibile per due ordini di ragioni: CP_2
1. nel verbale ispettivo (cfr. allegato 3 della produzione di parte opposta)
l'indirizzo pec viene espressamente individuato Email_4
quale domicilio digitale della società e non già quale domicilio Parte_3
digitale del signor;
Controparte_1
2. non emerge da alcun elemento che tale indirizzo sia stato espressamente in- dicato dal signor quale proprio domicilio digitale elettivo cui Controparte_1
indirizzare la notifica del verbale di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo, non apparendo a tal fine decisiva la mera circostanza che egli abbia sottoscritto il verbale di ispezione;
invero nell'atto non si rinviene alcu- na attestazione, coperta da fede pubblica privilegiata, della circostanza di cui sopra, rinvenendosi, piuttosto, la mera compilazione dei dati identificativi della società.
Le considerazioni di cui sopra conducono a ritenere condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui la notifica delle ordinanze ingiunzione al presun- to trasgressore non è stata preceduta dalla rituale notifica allo stesso trasgres- sore dei verbali di accertamento e contestazione dell'illecito, non essendo stato provato che la notifica sia stata inoltrata ad un domicilio digitale concretamente riferibile allo stesso.
La notifica come operata è, piuttosto, il frutto di un'ingiustificabile negli- genza e sciatteria da parte dell'organo accertatore (perpetuata dalla CP_2
che, pur avendo a disposizione registri pubblici da cui estrarre un
[...]
domicilio digitale concretamente riferibile al trasgressore/persona fisica signor
(cfr. registro pubblico INAD) ovvero la possibilità di notificare Controparte_1
l'atto allo stesso nei modi ordinari presso il luogo di residenza o di domicilio, ha
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fatto irragionevolmente affidamento su di un domicilio digitale obiettivamente non riferibile allo stesso.
A tal riguardo si segnala come la difesa della si sia limitata a de- CP_2
durre (circostanza indimostrata) che sarebbe stato lo stesso ad indicare CP_1
tale indirizzo pec quale proprio domicilio digitale;
al contempo la parte ha omesso di dedurre e provare che l'indirizzo pec in questione fosse in qualche modo riferibile alla persona fisica indicata come trasgressore.
Le considerazioni di cui sopra conducono all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento delle impugnate ordinanze ingiunzione atteso che, nel caso in cui non venga effettuata la contestazione immediata e non si proceda alla con- testazione differita nel termine di 90 giorni dall'accertamento, la pretesa san- zionatoria della P.A. si estingue (ultimo comma dell'art. 14 L. n.689 del 1981).
Alla soccombenza segue la condanna della al paga- Controparte_2
mento delle spese di lite in favore di , spese che si liquidano in Controparte_1
dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello sca- glione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta (minimi tariffari, tenuto conto della semplicità delle questioni poste).
Vanno, invece, compensate le spese di lite tra e Parte_1
in ragione della circostanza che l'iniziativa giudiziale, Controparte_2
quand'anche inammissibile, trova in ogni caso origine in una malaccorta attività notificatoria posta in essere dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
in persona del l.r.p.t.;
➢ accoglie l'opposizione proposta dal signor e, per Controparte_1
l'effetto, annulla, limitatamente allo stesso, l'ordinanza ingiunzione GISA
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n. 1121, del 17/07/2024 OR/20240001438 e l'ordinanza ingiunzione GISA
n. 1122, del 17/07/2024 OR/20240001439;
➢ compensa le spese di lite tra la e la Regione Cam- Parte_1
pania;
➢ condanna la alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_2
dell'opponente , spese che si liquidano in euro 1.278,00, Controparte_1
oltre al rimborso delle spese esenti documentate, al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa se dovuti, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 19 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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