Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
01.4.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 20056/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
UA NT (c.f.: [...]), elettivamente domiciliata in San
Gennaro Vesuviano (NA) alla via Ottaviano n. 254, presso lo studio dell'avv. Gaetano Danilo
Prisco che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER UA NT: in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla visita di revisione;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER L'INPS: dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo;
con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
20.9.2024, CI NT esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n.
1
Specificava che, conferito l'incarico peritale, il c.t.u. dott. Simonetti Vincenzo aveva accertato: “[…] una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa in misura del 100%. -
Non necessita di assistenza continua in quanto è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
Contestava le conclusioni cui era giunto il c.t.u. soffermandosi, da un lato, sul mancato rispetto del termine previsto per il deposito della relazione;
dall'altro, sulla sottovalutazione della patologia neuro-psichiatrica sofferta che necessita la costante supervisione di un accompagnatore.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita di revisione. Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l'Inps si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese.
Alla luce delle specifiche contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u. al fine di approfondire la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa depositata telematicamente, disattesa la richiesta di rinnovo della c.t.u., l'udienza del 01.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.
La causa, quindi, veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM
5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo alla sig.ra CI le seguenti patologie: “Sindrome ansioso-depressiva (disturbo ciclotimico) con crisi subentranti con 2 necessità di terapia continua e da ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico”, non riconoscendo la necessità di un accompagnatore per il compimento degli atti del quotidiano.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
All'esito di tale esame, soffermandosi sull'incidenza delle patologie diagnosticate, riconosceva che: “[…] L'istante, CI NT di anni 56, risulta affetta da una lunga storia di disturbo ansioso depressivo a carattere ciclotimico con disturbi comportamentali e diversi episodi di autolesionismo, in trattamento farmacologico sin dal 5/2019, sotto controllo neuropsichiatrico continuo presso DSM ASL Napoli 3 sud di Torre del Greco con relazioni psichiatriche ultima del 21.05.2024. Dalla lettura della cartella clinica del DSM asl na3sud n.
102/14 all'anamnesi si legge che l'esordio psicopatologico risale dal 22/10/2014, quando l'istante ha cominciato a presentare discontrolli dell'impulso, di svalutazione e tendenza a compiere gesti autolesionistici, idee di riferimento e forte sospettosità, accompagnate a una grave deflessione del tono dell'umore con notevole quota d'ansia in forma libera e somatizzata, apatia, anedonia, alogia, tendenza al ritiro sociale attivo. Nel corso degli anni successivi il decorso della malattia
è stato stabile, con un discreto compenso del quadro psicopatologico, pur rimanendo apatia, anedonia, appiattimento affettivo, inquadrabili nella sintomatologia negativa dell'assistito, terapia continua. Attualmente la sig.ra CI NT accede con diffidenza ed è poco disponibile al colloquio clinico che però si tranquillizza e risponde alle domande. Orientato nei parametri fondamentali. La mimica e la gestualità sono poco congrue ai contenuti ideo-affettivi espressi e risultato ridotte. È presente quota d'ansia in forma libera e somatizzata. Rilevabile apatia, anedonia, appiattimento affettivo. All'esame psichico effettuato in data 22.04.2024 alla presenza della sorella ZI dichiarano che l'istante va in bagno e si lava da sola (la sorella riferisce che si autogestisce), esce da sola, fa piccoli acquisti. Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che trattasi di un soggetto affetto da un disturbo mentale (d. depressivo a carattere ciclotimico con disturbi del comportamento in terapia continua con psico- farmaci) che allo stato si trova in discreto compenso psichico. In applicazione delle tabelle orientative D.M. 5/2/92, si applica il cod. 2201 in percentuale fissa del 100%. L'ipertensione arteriosa è ben compensata con terapia medica ipotensiva, in assenza di dispnea da sforzi lievi e/o di danno d'organo documentato
e si valuta un 10%”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico sulla capacità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di attendere in autonomia alle normali attività di vita quotidiana: “[…] Dall'esame obiettivo clinico-psichico del periziante eseguito in sede di visita peritale e dall' attenta disamina della documentazione medica allegata e consegnata , nonché dalla raccolta accurata dei dati anamnestici, il sottoscritto ritiene che l'istante sia un soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa in misura pari al 100%. La sig. CI NT di anni 56, presenta un disturbo ciclotimico con depressione
e disturbi comportamentali periodici con fase di acuzie (quando sospende la terapia) e fase di
3 compenso psichico, con chiusura relazionale verso il mondo esterno. La periziante è in grado deambulare senza accompagnatore in senso materiale e funzionale, ed è in grado di provvedere all'igiene e cura della sua persona. Alla base della condizione clinica descritta vi è indubbiamente una storia clinica di un disturbo psicotico cronico (ciclotimico) documentato sin dal 2014.
Durante la visita peritale si è evidenziato un soggetto sufficientemente in grado di comprendere le domande e di rispondere in modo più o meno congruo anche se con difficoltà. L'istante è sufficientemente autonoma nello svolgere gli atti quotidiani della vita. Da quanto esposto si comprende facilmente che, per quanto riguarda la richiesta di indennità di accompagnamento non sussistono i requisiti sanitari e di legge, necessari ed indispensabili per tale riconoscimento”.
Il c.t.u. – inoltre, nei chiarimenti richiesti – ha preso posizione in ordine alle specifiche contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, ribadendo le conclusioni già espresse in sede di accertamento tecnico preventivo: “[…] Dalle osservazioni del dr Costantino Prisco ctp di parte, si legge: - in merito a quanto esposto “dall'analisi dei chiarimenti resi dal collega CTU emergono delle incongruenze”, si precisa che lo scrivente non ha mai ricevuto note e ne tanto meno ho reso chiarimenti ad essi;
- Che il “complesso quadro patologico ha determinato diversi tentativi di suicidio… lo stato di grave agitazione ha reso necessario che fosse sottoposta a TSO (agli atti) ”, cosa che non si evidenzia dalla documentazione sanitaria agli atti, seppure siano annotate in alcune relazioni episodi di autolesionismo (lieve ferite lacero contuse per il corpo provocatesi con il vetro), che ben si distinguono da veri “tentativi di suicidio” (quali potrebbero essere defenestrazioni, farsi investire da auto, ecc.). - Si legge ancora … nell'agosto 2020, alla stessa è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento e sottoposta a costante supervisione da parte dell'accompagnatore, nonostante i tentativi di suicidio si siano ripetuti, sono stati interrotti sul nascere e la stessa non si è provocata danni fisici. Nell'ottobre del 2023, sottoposta a visita di revisione, gli è stato revocato il beneficio dell'indennità di accompagnamento e nel novembre
2023 si è registrato un altro tentativo di suicidio (autolesionismo), come documentato agli atti con verbale di pronto soccorso del 23.11.2023 dell'Ospedale di Torre del Greco. Il tutto lascia pensare che sia una reazione di un soggetto isterico legato in quell'istante dalla cessata erogazione del beneficio dell'indennità di accompagnamento? Infatti, nel verbale di PS del 23.11.2023 si legge
“la paziente accede al ps per ferite lacero contuse delle mani. Riferisce di esserle procurate con del vetro”. Viene dimessa con diagnosi di ferita lacero contusa mano sin. Non viene fatta nessuna diagnosi di “tentativo di suicidio”, anzi viene annotato come “incidente domestico” e non viene sottoposta a nessuna terapia psichiatrica o tranquillante? e né tanto meno è annotato una reazione psicotica”.
Ciò detto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio, sia in sede di accertamento tecnico preventivo che nel presente giudizio, ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate.
Va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse. In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità di 4 accompagnamento, ha sottolineato la necessaria contestuale presenza di due condizioni:
l'invalidità civile totale e, in aggiunta, l'impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (Cass. n. 19545/2016).
Ciò detto, sulla scorta delle valutazioni effettuate dal c.t.u., deve ritenersi che la sig.ra
CI, nonostante sia stata riconosciuta invalida in misura del 100%, sia stata successivamente alla revisione in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Sul punto, viene in rilievo quanto dichiarato dal consulente nel presente giudizio in ordine alla patologia psichiatrica, principale patologia sofferta dalla ricorrente, nonché oggetto di specifico motivo di contestazione: “Alla base della condizione clinica descritta vi è indubbiamente una storia clinica di un disturbo psicotico cronico (ciclotimico) documentato sin dal 2014. Si riconferma che durante la visita peritale si è evidenziato un soggetto sufficientemente in grado di comprendere le domande e di rispondere in modo più o meno congruo, sufficientemente autonoma nello svolgere gli atti quotidiani della vita e non necessita di assistenza continua. Da quanto esposto si comprende facilmente che, per quanto riguarda la richiesta di indennità di accompagnamento non sussistono i requisiti sanitari e di legge, necessari ed indispensabili per tale riconoscimento. Dall'attenta lettura della documentazione sanitaria agli atti e consegnata si condivide la valutazione medico legale della Commissione INPS e si ritiene che la suindicata invalidità con inabilità lavorativa in misura del 100% sia da concedersi dalla data della visita medica di revisione del 12.10.2023, con revisione ottobre 2026. Non necessita di assistenza continua in quanto è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore.”.
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. Simonetti, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Avendo la ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 –
e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
5 Le spese delle c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'Inps.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
• pone a carico dell'Inps le spese delle c.t.u.;
• dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 02.4.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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