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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 5746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5746 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13847 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi,
[...] C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Enzo Moriconi (C.F.
), Pierluca D'Orazio (C.F. ) e C.F._3 C.F._4
C.F. ), Parte_3 C.F._5
- attori -
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
- terza chiamata contumace -
NONCHÉ
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Guido Molinari (C.F.
, Andrea Marziale (C.F. e C.F._6 C.F._7
Daniele Grossi Gondi (C.F. , C.F._8
- convenuta e chiamante del terzo -
1 oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica. conclusioni per e : «richiedono, Parte_1 Parte_2
congiuntamente al che sia dichiarata cessata la Controparte_2
materia del contendere limitatamente alle Parti costituite del presente procedimento e, quindi, con esclusione della domanda automaticamente estesa da parte attrice nei confronti dell' in forza della Parte_4
chiamata traslativa del , con definitiva estromissione di detto CP_2
convenuto in forza dell'accordo conciliativo già perfezionatosi;
quanto all' , si riportano alle seguenti conclusioni: «Piaccia Parte_4
all'adito Tribunale, contrariis reiectis, in via principale e di merito, in accoglimento della domanda di parte attrice come estesa al terza chiamata, accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per colpa dell' , entro i Parte_4
limiti della quota di responsabilità della stessa, nella produzione dell'evento dannoso e condannarla al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, in favore degli attori, in proprio e quali eredi della IG.ra , da Persona_1
liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella che verrà quantificata dal Giudice secondo giustizia, il tutto, in ogni caso, oltre gli interessi legali dal dì del dovuto fino
a quello dell'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria come per legge dovuta;
in via subordinata: accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per colpa dell
[...]
, entro i limiti della quota di responsabilità della stessa, per aver Parte_4
fatto perdere rilevanti chance di sopravvivenza alla IG.ra Per_1
e, pertanto, condannarla al risarcimento, anche in via equitativa,
[...]
dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori iure proprio e iure hereditatis, in proprio e quali eredi della IG.ra , per Persona_1
perdita di chances, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella che verrà quantificata dal Giudice secondo giustizia, il tutto, in ogni
2 caso, oltre gli interessi legali dal dì del dovuto fino a quello dell'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria come per legge dovuta;
in ogni caso, condannare l' , al pagamento delle spese, diritti ed onorari Parte_4
di giudizio, IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge»; per «richiede, congiuntamente a parte attrice, che sia Controparte_3
dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alle Parti costituite del presente procedimento, con definitiva estromissione di detta convenuta in forza dell'accordo conciliativo già perfezionatosi».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, i IG.ri e Parte_1
convenivano in giudizio davanti all'intestato Parte_2
Tribunale la al fine di farne accertare e dichiarare la Controparte_2
responsabilità: a) in via principale, nella causazione del decesso della congiunta IG.ra ; b) in via subordinata, per aver Persona_2
fatto perdere alla IG.ra rilevanti chance di Persona_1
sopravvivenza; per l'effetto, gli attori chiedevano il risarcimento di tutti i danni subiti iure hereditatis (danno catastrofale e danno biologico terminale) e iure proprio (danno parentale).
2. Gli attori esponevano, quindi, quanto segue: che nel corso della degenza presso la (dal 28.2.2020 al Controparte_4
10.3.2020), la gestione diagnostico-terapeutica della IG.ra Per_1
affetta da riacutizzazione della BPCO, da processo flogistico e
[...]
da problematiche cardio-respiratorie croniche) era stata “assolutamente negligente”; che, infatti, la cartella clinica era risultata priva di anamnesi e di indicazione circa gli esami necessari alla conoscenza delle patologie da cui era affetta la paziente, delle ragioni che ne avevano determinato il ricovero e dello stato clinico nelle rispettive giornate di ricovero;
che la prescrizione della terapia era stata lacunosa, tanto durante il ricovero che alla dimissione della paziente;
che, stante l'aggravarsi delle condizioni, il giorno 11.3.2020 (a poche ore dalla dimissione dalla
[...]
) la IG.ra era stata ricoverata dapprima Controparte_4 Per_1
3 presso l'Ospedale di e successivamente era stata trasferita Parte_4
presso il Presidio Ospedaliero S. Benedetto di Alatri;
che, nonostante le terapie, la IG.ra era deceduta il giorno 27.3.2020 per shock Per_1
settico, ovverosia per l'evoluzione del processo infettivo polmonare (che aveva reso necessario l'originario ricovero del 28.2 presso la
[...]
); che, quindi, l'inadeguato trattamento sanitario Controparte_4
da parte dei medici del aveva determinato la progressione CP_2
della malattia verso un quadro di sepsi e al conseguente decesso;
che se i medici del avessero tenuto un comportamento conforme CP_2
alla leges artis l'evento letale, con altissimo grado di probabilità, non si sarebbe verificato;
che l'attore (soggetto con Parte_2
disabilità intellettiva di grado medio e componente ossessiva e affetto da psicosi schizofrenica tipo ebefrenica) aveva sempre convissuto con i genitori e che la propria madre si era sempre occupata di lui anche con riguardo alla somministrazione della terapia farmacologica;
che la perdita della madre aveva causato nel IG. episodi di Parte_2
agitazione e di irrequietezza;
che, inoltre, a seguito del decesso della propria coniuge, l'attore si era visto costretto a gestire Parte_1
autonomamente la situazione clinica del figlio;
che, quindi, tenuto conto che la condotta colposa dei sanitari del aveva causato il CP_2
decesso della congiunta ovvero che, in subordine, aveva fatto perdere alla IG.ra rilevanti chance di sopravvivenza, gli attori avevano il Per_1
diritto a ottenere la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti iure hereditatis (danno catastrofale e danno biologico) e iure proprio (danno parentale).
3. Con comparsa di risposta del 16.5.2023 si costituiva in giudizio la
[...]
deducendo: in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, atteso che l'unica eventuale responsabile del decesso della IG.ra avrebbe dovuto ritenersi la Persona_1
Struttura ospedaliera San Benedetto di Alatri in cui si era verificato, in data
27.3.2020, il decesso della paziente (peraltro, non attribuibile a una sepsi
4 o shock settico); che, infatti, l'analisi della cartella clinica prodotta dagli attori e relativa al ricovero presso il detto nosocomio aveva dimostrato che la IG.ra nei 16 giorni di degenza presso l'Ospedale di Alatri, Per_1
era apiretica e, inoltre, che non vi era stata evidenza di alcuna infezione batterica (infatti, gli indici colturali erano risultati negativi); che, quindi, lo stato clinico della paziente aveva deposto in maniera inequivocabile per il decesso in conseguenza dello scompenso cardiocircolatorio e non per il dedotto shock settico (peraltro in assenza di esame autoptico); che, infatti, il consulente di parte incaricato dalla convenuta aveva evidenziato che “l'11/03/2020, all'ingresso al P.S. dell'Ospedale di si rileva Parte_4
che la paziente ha una pressione arteriosa di 140/90 e una temperatura corporea di 36°C con saturazione di osIGeno 96%. Viene, altresì, rilevata una lieve dispnea a riposo, uno stato di agitazione, un'azione cardiaca ritmica e lieve tachicardia (100/min). La Tac ad alta risoluzione eseguita al
P.S., del resto, non evidenzia un quadro di franca polmonite alveolare
“Diffuso incremento dell'interstizio assiale peribronchiale. Si apprezzano irregolari aree di iniziale incremento dell'interstizio polmonare a livello del lobo polmonare superiore di destra, del lobo medio e a livello della lingula. Fenomeni fibrotico-disventilatori in sede basale, prevalentemente
a sinistra. Multipli noduli calcifici a livello del lobo superiore sinistro, immodificati rispetto all'esame del 20/05/2019. Non versamenti pleurici.
Non alterazioni delle strutture tracheobronchiali…”. In definitiva è un quadro di BPCO in un contesto di uno scompenso cardiaco. D'altra parte, la normalità dei globuli bianchi (6970 mmc) all'ingresso non depone per una situazione infettivologica critica. L'elevato livello di PCR, che si ricorda essere indice infiammatorio in contesti di iperstimolazione dei mediatori dell'infiammazione, è congruo con una situazione di BPCO cronica riacutizzata e di uno stato infiammatorio cronico in un contesto di scompenso cardiaco cronico, come documentato dai marcatori cardiaci, in paziente con numerose comorbilità, alcune delle quali probabilmente non identificate anche a causa della difficoltà di eseguire accertamenti
5 diagnostici a causa di una riconosciuta patologia psichiatrica. In definitiva, gli stessi medici del P.S. dell'Ospedale di accettano la paziente Parte_4
in ingresso con diagnosi di “Dispnea in interstiziopatia. Scompenso cardiaco cronico”. Non c'è alcun accenno a condizioni di sepsi o di shock settico. Che il quadro clinico che ha portato al decesso non sia imputabile al precedente ricovero al S. FA di è documentato anche dal CP_4
fatto che una Tac del torace eseguita dopo 9 gg dall'ingresso all'Ospedale di documenta “Al controllo odierno appaiono nettamente Parte_4
ridotte le aree di iniziale incremento dell'interstizio polmonare a livello del lobo polmonare superiore di destra, del lobo medio e a livello della lingula. Persistono piccole aree disventilatorie in sede sovradiaframmatica posteriore bilaterale. Invariati i grossolani noduli calcifici a sinistra…”. In definitiva, il quadro polmonare, sin dall'inizio espressione di uno scompenso cardiaco cronico associato a BPCO era in risoluzione. Ciò ulteriormente supporta il fatto che il decesso della paziente non è imputabile al precedente ricovero al S. FA di . CP_4
Dopo questa Tac, le condizioni della paziente ebbero uno scadimento da imputare con elevata probabilità, secondo quanto documentato da un esame ecocardiografico, a un peggioramento della funzione cardiaca (il
22/3 un ecocardio documentava “…VS di dimensioni marcatamente aumentate con spessori parietali aumentati azione sistolica globale severamente ridotta – FE 25-30% -per ipocinesia diffusa sezioni destre di dimensioni nei limiti funzione sistolica Vdx ridotta…” insomma uno scompenso cardiaco acuto in un contesto di uno scompenso cronico, con valori della frazione di eiezione ventricolare sinistra severamente ridotti! Il successivo decorso (vedi visita anestesiologica, anuria, ricordo a inotropi cardiaci) fino al decesso, è imputabile con elevatissima probabilità all'ulteriore peggioramento della funzione cardiaca”; che, pertanto, alcuna responsabilità avrebbe potuto essere attribuita ai sanitari della
; che, infatti, i sanitari della CP_4 Controparte_4
convenuta avevano correttamente eseguito le terapie indicate all'atto
6 delle dimissioni dell'Ospedale di provenienza (tra le quali non vi era la prescrizione di terapia antibiotica); che, pertanto, il quadro infettivo era stato gestito secondo le regole di diligenza e prudenza;
che, invece, avrebbe dovuto accertarsi la responsabilità in via esclusiva dell'
[...]
nella Controparte_5
causazione dei danni lamentati dagli attori ovvero, in subordine, la responsabilità concorrente di entrambe le Strutture con richiesta di accertamento della quota a carico di ciascuna, per cui il CP_2
chiedeva volersi autorizzare, pertanto, la chiamata in giudizio dell'
. Parte_4
4. Con decreto del 19.5.2023 il decidente autorizzava la chiamata del terzo, differendo la prima udienza al 28.9.2023.
5. All'udienza del 28.9.2023 il decidente dichiarava la contumacia dell'
[...]
- non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata (v. Parte_4
pec del 23.5.2023) - e assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
Cpc; all'udienza del 17.1.2024 il decidente ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice (limitatamente a una parte dei capitoli di prova) e la consulenza tecnica d'ufficio, indi nominava i consulenti tecnici e assegnava i quesiti;
all'udienza del 21.2.2024 il decidente, preso atto della dichiarazione di giuramento dei Ctu, fissava il calendario delle operazioni peritali;
all'udienza del 6.6.2024 il decidente, stante l'assenza del teste citato da parte attrice, rinviava la causa per la relativa escussione e per l'esame della Ctu;
successivamente, i Ctu depositavano la consulenza tecnica d'ufficio; all'udienza del 25.9.2024 erano escussi i testi di parte attrice (IG.ri , Testimone_1
e e, all'esito, le parti chiedevano al Testimone_2 Testimone_3
decidente la formulazione di una proposta conciliativa, indi il decidente si riservava;
con ordinanza ex art. 185-bis Cpc dell'8.10.2024 il decidente formulava la proposta conciliativa e rinviava la causa per la verifica dell'adesione delle parti;
all'udienza del 21.2.2025 le parti rappresentavano di avere raggiunto un'intesa conciliativa e chiedevano un
7 breve rinvio per la formalizzazione dell'accordo e per la precisazione delle conclusioni, indi il decidente rinviava la causa per la verifica del perfezionamento dell'accordo e per la decisione.
6. All'udienza del 3.4.2025 i IG.ri e la Parte_2 Controparte_2
rappresentavano al decidente di avere raggiunto un accordo concernente la sola quota di responsabilità della e chiedevano, quindi, di CP_2
poterlo formalizzare mediante la conciliazione giudiziale;
il decidente riportava, pertanto, a verbale l'accordo conciliativo intercorso tra le Parti
(con cui la a definizione della propria astratta quota di Controparte_2
debito e a tacitazione definitiva di ogni domanda e pretesa nei suoi confronti, si obbligava in favore dei IG.ri e Parte_1 Parte_2
i quali accettavano, al pagamento dell'importo
[...]
omnicomprensivo di euro 240.000,00, oltre spese di Ctp e oltre spese di
Ctu nella misura pari al 50% delle stesse); indi le Parti precisavano le proprie conclusioni come in epigrafe riportato.
Ulteriormente, in data 9.4.2025 le parti hanno depositato l'accordo conciliativo munito delle sottoscrizioni delle parti e dei difensori.
7. Dunque, il presente giudizio, a seguito della conciliazione giudiziale intercorsa tra i IG.ri e , ha ad Parte_1 Parte_2
oggetto la domanda estesa dagli attori nei confronti dell' , Parte_4
finalizzata: a) in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità dei sanitari dell' nella causazione del Parte_4
decesso della congiunta IG.ra b) in via subordinata, Per_1
l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità della detta Struttura sanitaria per avere determinato in capo alla congiunta la perdita di chance di sopravvivenza;
per l'effetto, gli attori hanno chiesto la condanna della
Struttura sanitaria al risarcimento dei danni iure hereditatis (danno catastrofale e danno biologico terminale) e iure proprio (danno parentale) patiti in conseguenza dell'inadempimento qualificato.
8. Preliminarmente, tenuto conto dell'intervenuto accordo conciliativo intercorso tra la e i IG.ri formalizzato Controparte_2 Parte_2
8 all'udienza del 3.4.2025 e dichiarato esecutivo in pari data dal decidente, si deve pronunciare la cessazione della materia del contendere tra le dette parti per quanto concerne la quota di responsabilità a carico della
, con compensazione integrale delle spese di Controparte_4
lite.
Ed invero, “si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso” (Cass. n. 19845/2019) e, inoltre, “E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (cfr. Cass. n. 21757/2021).
Ne consegue che, pertanto, il presente giudizio prosegua nei confronti dell' , terza chiamata dalla e nei cui Parte_4 Controparte_2
confronti parte attrice ha concluso chiedendone la condanna risarcitoria per i danni patiti in conseguenza dell'inadempimento qualificato già imputato anche al Controparte_2
9. Quanto all'estensione della domanda di parte attrice all'
[...]
deve evidenziarsi che il convenuto nel giudizio risarcitorio (la Parte_4
nel caso de quo), al fine di ottenere il rigetto totale o Controparte_2
parziale della domanda attorea, ben possa costituirsi e chiamare il terzo responsabile, ovvero il corresponsabile (ovverosia il chiamato in garanzia c.d. impropria), indicandolo come l'unico soggetto, ovvero come il
9 soggetto concorrente, nella causazione dell'evento lesivo e, quindi, tenuto (anche) a rispondere della pretesa attorea e che in tale ipotesi la domanda di parte attrice – diversamente da quanto avviene nei casi di chiamata in garanzia - si estenda automaticamente al terzo, senza necessità di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (v. Cass.
n.15232/2021); talché, nel presente giudizio la domanda risarcitoria proposta dagli attori già nei confronti della deve Controparte_2
ritenersi estesa alla terza chiamata . Parte_4
10. Dunque, quanto alla domanda risarcitoria, occorre innanzitutto premettere che, nel caso di specie, sono in rilievo diversi titoli di responsabilità, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo alla de cuius e fatti valere iure hereditatis dagli attori, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte di questi ultimi nella qualità di soggetti aventi legami qualificati con la paziente. Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 Cc, trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la
Struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043 Cc), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la Struttura sanitaria e il paziente. Infatti, per giurisprudenza consolidata, “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è
10 configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti” (cfr. Cass. n. 14615/2020). Ne discende, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 Cc, che per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisca possa limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la Struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico ovvero sulla Struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento sia dipeso da causa ad essi non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio
(nella specie, il danno morale da perdita del rapporto parentale o assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
Inquadrata la fattispecie e ricostruite le regole generali, occorre peraltro precisare che, in taluni casi, indipendentemente dal titolo della responsabilità (contrattuale ovvero aquiliana), la prova di singoli elementi
– quali, la negligente o imperita condotta del personale medico e/o il nesso di causalità tra tale condotta colposa e l'evento dannoso – possa essere anche fornita tramite presunzioni.
11. Dunque, premessi i principi sul riparto dell'onere della prova, quanto al merito della domanda occorre evidenziare che la vicenda sanitaria possa essere ricostruita e sintetizzata nei seguenti termini rilevanti ai fini della decisione;
in data 28.2.2020 la IG.ra affetta da Persona_1
numerose comorbilità (sindrome bipolare, storia di potus e tabagismo, epatopatia alcolica e neuropatia AAII sensitivo assonale, BPCO,
11 cardiopatia ipertensiva, idronefrosi sinistra, sospetta calcolosi ureterale, pregressi episodi sincopali, esiti di fratture costali, frattura longitudinale completa della vertebra l1) e in terapia domiciliare “con neuleptil, lyrica
150, depakin chrono 500, minias, pantorc 20, clopidogrel 75, anafrail 75, neuraben, nicetile, didrogyl”, è stata ricoverata presso il presidio ospedaliero di Santa Scolastica di per dispnea; la paziente è CP_4
stata sottoposta a esame radiografico del torace che ha documentato
“diffusa accentuazione della trama interstiziale. Sottile strie distelettasiche in sede basale a sinistra”; la paziente è stata sottoposta, pertanto, a osIGenoterapia 5 L/min e trasferita presso l'Ex Center
Hospital San FA SS con diagnosi di “BPCO riacutizzata”; durante il ricovero presso l'Ex Center Hospital San FA di la CP_4
paziente è stata sottoposta a esami radiologici del torace (Tac al torace del 4.3.2020 “presenza di multiple aree a vetro smerigliato a prevalente distribuzione submantellare bilaterale con risparmio dei lobi inferiori ed evidenza di due focali addensamenti parenchimali a base pleurica nel segmento superiore del LID e nel segmento superiore del LIS come da processo flogistico in atto”); la paziente è stata sottoposta a terapia con levofloxacina per tutta la durata del ricovero presso la suddetta Struttura
e in data 10.3.2020 è stata dimessa con la diagnosi di “scompenso cardiaco in paziente con cardiopatia dilatativa;
insufficienza respiratoria in
BPCO riacutizzata;
Neuropatia sensitivo-motoria; Sindrome bipolare;
Esiti di fratture costali a dx” e terapia con Bromazepam gtt DE NO 50 mg cp PL 75 mg cp ER 25 mg cp, BA 600 mg cp IX 25 mg cp LD 25 mg cp Nitroderm TTS 10...”; il giorno successivo
(11.3.2020) la paziente è stata ricoverata presso l'Ospedale di Parte_4
per una sintomatologia caratterizzata da “lieve dispnea a riposo, stato di agitazione, azione cardiaca ritmica, lievemente tachicardica”; all'ingresso presso il suddetto nosocomio non sono risultati presenti segni di infezione/sepsi (paziente apiretica - TC 36°c -, leucocitosi non presente - WBC 6970 con N 78.3% -, indici di flogosi sostanzialmente
12 sovrapponibili a quelli registrati alla recente dimissione); la paziente, inoltre, ha presentato una pressione arteriosa di 140/90 e una saturazione di osIGeno pari al 96% (migliore di quella registrata nel corso del precedente ricovero presso il ); inoltre, anche il consulente CP_2
infettivologo interpellato all'ingresso in Ospedale non ha ravvisato segni di infezione in atto, ma ha solo richiesto l'esecuzione di un tampone per
SARS Cov2; anche la Tac al torace ad alta a risoluzione eseguita all'ingresso in Pronto soccorso non ha evidenziato un quadro di polmonite alveolare, bensì un quadro di BPCO;
i sanitari hanno posto la diagnosi di
“dispnea in interstiziopatia. Scompenso cardiaco cronico” con prognosi di giorni sette e hanno disposto il ricovero presso il reparto di medicina generale del presidio ospedaliero unificato di l'accesso Controparte_5
della paziente presso il P.S. del detto presidio è avvenuto alle ore 02:35 del 11.3.2020; in tale occasione è stato interrotto ogni trattamento dello scompenso cardiaco, pur essendo presente in diagnosi “scompenso cardiaco cronico”; il 12.3.2020 la paziente è stata ricoverata presso il reparto di medicina generale del medesimo nosocomio;
nella cartella clinica è stato annotato “paziente di 66 anni giunta c/o PS Fr in data
11.3.2020 per una sintomatologia caratterizzata da dispnea. Viene ricoverata c/o la nostra UOC con diagnosi di “dispnea in interstiziopatia scompenso cronico” paziente degente fino al 10/3 c/o S. FA SS dove veniva sottoposta due tamponi Covid 19 riferiti negativi ripeteva tampone Covid 19 c/o PS FR (negativo). Eseguiva in PS EGA ECG TC torace diffuso incremento dell'interstizio assiale peribronchiale fenomeni disventilatori fibrotici in sede basale a sinistra...EE d-dimero 6401, Tropo
0, 015, K31, PCR 103.50. Durante la permanenza C/O presidio di FR agitazione psicomotoria. Eseguito videat infettivologico...ecocuore FE
35% IM severa”; il 20.3.2020 (dopo 9 giorni di ricovero) la Tac al torace e all'addome ha documentato “...torace al controllo odierno appaiono nettamente ridotte le aree di iniziale incremento dell'interstizio polmonare
a livello del lobo polmonare superiore di destra, del lobo medio e a livello
13 della lingula. Persistono piccole aree disventilatorie in sede sovradiaframmatica posteriore bilaterale. Invariati grossolani noduli calcifici a sin...” e nel diario clinico è stato annotato “ore 7.30 condizioni generali gravemente scadute paziente vigile non collaborante all'EO PA
70/50 episodio di massiva scarica diarroica in sacca 50 cc di urine si dispone per emogasanalisi inizia infusione di noradrenalina...ore 10:00 vigile non collaborante prosegue infusione di noradrenalina e idratazione.
11:00 persistono gravi condizioni generali paziente vigile non collaborante si riduce velocità di infusione di non adrenalina...”; il 22.3.2020 i sanitari hanno eseguito un ecocardiogramma con esito “...VS di dimensioni marcatamente aumentate con spessori parietali aumentati azione sistolica globale severamente ridotta (FE 25-30%) per ipocinesia diffusa sezioni destre di dimensioni nei limiti funzione sistolica Vdx ridotta ...”; nella consulenza anestesiologica, eseguita in pari data, è stato relazionato “condizioni ... generali scadute, paz cosciente, apparentemente orientata risponde allo stimolo ...semplice...in respiro spontaneo con casco x cpap ...eseguito EGA (h 21.12) di controllo: nei limiti ...si conIGlia proseguire con la terapia impostata infondendo la noradrenalina...”; nel diario clinico del 23.3.2020 i sanitari hanno annotato “h 6.00 paziente anurica da ieri sera apiretica in condizioni cliniche gravi e scadute in corso noradrenalina h 8.30 condizioni cliniche gravi paziente in stato soporoso rimuove casco CPAP...si sospende noradrenalina...”, gli esami ematochimici hanno restituito gli esiti “WBC
16.000 (N 82.3%), fibrinogeno 637, creatinina 3.3, PCR 273.6 (vn 0-5), PCT
13.6” e la ricerca di patogeni virali e batterici respiratori ha dato esito negativo;
il 24.3.2020 gli esami ematochimici hanno restituito gli esiti
“WBC 15.700 (N 79%), PLT 217.000, creatinine 2.8”; il 27.3.2020, alle ore
5:45, si è verificato il decesso della paziente;
la diagnosi è stata di “shock settico”.
12. Premessa la cronologia degli eventi ed esaminando la domanda degli attori, ai fini dell'accertamento della responsabilità in ordine al decesso
14 della IG.ra occorre tenere conto, oltre che della Per_1
documentazione sanitaria prodotta in atti dalle parti, della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente giudizio dai prof.ri Persona_3
(specialista in malattie infettive) e (specialista in malattie Persona_4
cardiovascolari e specialista in medicina legale e delle assicurazioni) e dai dott.ri (specialista in medicina legale e delle Persona_5
assicurazioni) e (specialista in chirurgia generale e Persona_6
chirurgia vascolare); il decidente rileva, innanzitutto, il perfetto allineamento dei Ctu nominati alle prescrizioni di cui all'art.15 della legge
24 del 2017; l'aver il legislatore imposto, infatti, la selezione dei Ctu nel novero di coloro che «abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» e di tener in conto «l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati» impone, quindi, la massima attenzione alla qualità degli apporti tecnico-scientifici riversati al processo e al controllo della congruenza logica delle valutazioni espresse.
12.1 In particolare, con riguardo al ricovero presso la Struttura convenuta
, i Ctu hanno accertato che la IG.ra dimessa dal CP_2 Per_1
presidio ospedaliero di Santa Scolastica di per “dispnea” e CP_4
trasferita presso l'Ex Center Hospital San FA SS con diagnosi di
“BPCO riacutizzata”, “non appariva mai febbrile;
la sua saturazione di osIGeno deficitaria era compatibile con una condizione di BPCO;
agli esami ematochimici i leucociti (WBC) apparivano sempre nei limiti così come la procalcitonina (PCT) mentre la proteina C appariva leggermente aumentata. Non si rilevano dunque criticità per quanto riguarda la gestione della problematica respiratoria nella sua fase di riacutizzazione”
(v. Ctu pag. 19); ulteriormente, i Ctu hanno appurato che “durante lo stesso ricovero veniva accertata anche una condizione di scompenso cardiaco cronico con evidenza, all'ecocardiogramma, di un ingrandimento atriale sn, un ventricolo sinistro dilatato ipocinetico con una frazione di eiezione (FE) pari al 35% e una sindrome bipolare in fase di
15 scompenso”, precisando, poi, che “l'insufficienza cardiaca è una sindrome di disfunzione ventricolare. L'insufficienza del ventricolo sinistro provoca dispnea e astenia mentre l'insufficienza del ventricolo destro causa ritenzione idrica nel distretto addominale e periferico;
i ventricoli possono essere coinvolti insieme o separatamente. La diagnosi è inizialmente clinica, supportata da RX torace, ecocardiografia e dai livelli plasmatici di peptidi natriuretici. Il trattamento comprende educazione del paziente, diuretici, ACE-inibitori, inibitori dei recettori dell'angiotensina
II, beta-bloccanti, antagonisti dell'aldosterone, inibitori del co- trasportatore sodio-glucosio di tipo 2, inibitori della neprilisina, inibitori del nodo del seno, pacemaker/defibrillatori impiantabili e altri dispositivi, e correzione della(e) causa(e) della sindrome di insufficienza cardiaca.
Nell'insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta (chiamata anche scompenso cardiaco sistolico), predomina la disfunzione sistolica ventricolare sinistra globale” (v. Ctu pag. 19-20); ulteriormente, i Ctu hanno accertato che, in data 10.3.2020, la paziente è stata dimessa dall'Ex Center Hospital San FA SS con diagnosi di “scompenso cardiaco in paziente con cardiopatia dilatativa;
insufficienza respiratoria in
BPCO riacutizzata;
neuropatia sensitivo-motoria; sindrome bipolare;
esiti di fratture costali a dx” e terapia con Bromazepam gtt DE NO 50 mg cp PL 75 mg cp ER 25 mg cp, BA 600 mg cp IX 25 mg cp LD 25 mg cp Nitroderm TTS 10...”, precisando che “la cardiomiopatia dilatativa (CMD) è una malattia del miocardio caratterizzata da dilatazione del Ventricolo sinistro (VS) e/o riduzione della sua forza di contrazione (“disfunzione sistolica”) o di rilasciamento
(“disfunzione diastolica”) … Il riconoscimento della causa, il controllo dei sintomi, evitare la progressione della cardiopatia e la eventuale formazione di trombi se la cavità è molto dilatata, la prevenzione delle aritmie, compreso quelle che possono determinare arresto cardiaco, sono obiettivi fondamentali … Dalle linee guida nel trattamento dello scompenso cardiaco vigenti all'epoca dei fatti e riscontrate dal Sistema
16 Linee Guida Regionali così come da pubblicazione della Regione AN
… si evince che era prevista l'associazione di beta-bloccanti con ACE- inibitore o Sartano, nonché glicosidi cardioattivi e/o supporto inotropo transitorio per via venosa o terapia vasodilatatrice oltre ai diuretici…” (v.
Ctu pag. 21-23).
I Ctu hanno accertato, quindi, che “si può affermare che dal momento in cui è stata diagnosticata la cardiopatia dilatativa all'ecocardiogramma del
02.03.2020 c/o Ex Center Hospital San FA SS, si è verificata una IGnificativa difformità rispetto alle vigenti linee guida per la terapia nello scompenso cardiaco, prima da parte dei sanitari della stessa
Struttura e poi nel corso dei successivi ricoveri”….precisando e accertando ulteriormente che “la paziente c/o San FA SS veniva trattata per l'insufficienza cardiaca con un'associazione di diuretici dell'ansa (lasix) e diuretici risparmiatori di potassio (aldactone), glicosidi cardioattivi (lanoxin) e vasodilatatori (nitroderm). Ma non venivano somministrati Ace inibitori. Nell'insufficienza cardiaca sistolica
(insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta, HFrEF) come nel caso di specie, sono utili tutte le classi di farmaci ma, mentre in relazione alla sussistenza di grave patologia respiratoria poteva essere considerata controindicata la somministrazione di betabloccanti non rilevandosi peraltro aritmie, la somministrazione di Ace inibitori risultava invece centrale. Questi farmaci rappresentano l'opzione di prima scelta nel trattamento dell'insufficienza cardiaca. Gli Ace inibitori riducono i sintomi
e la necessità di ricovero aumentando l'aspettativa di vita” (v. Ctu pag. 24-
25).
12.2 Quanto ai successivi ricoveri presso le Strutture sanitarie dell' di i Ctu hanno accertato che il giorno 11.3.2020 la paziente è stata Parte_4
ricoverata presso il presidio ospedaliero unificato di “per Controparte_5
una sintomatologia caratterizzata da lieve dispnea a riposo, stato di agitazione, azione cardiaca ritmica, lievemente tachicardica”, precisando che “all'ingresso non erano presenti segni di infezione/sepsi. La paziente
17 era apiretica (TC 36°c), non era presente leucocitosi (WBC 6970 con N
78.3%), gli indici di flogosi erano sostanzialmente sovrapponibili a quelli registrati alla recente dimissione (comparando di diversi range di normalità utilizzati), con una pressione arteriosa di 140/90 e una saturazione di osIGeno pari al 96% (una saturazione migliore di quanto registrata nel corso del precedente ricovero presso il ). Anche CP_2
il consulente infettivologo interpellato all'ingresso della paziente in
Ospedale non ravvedeva particolari segni di infezione in atto ma richiedeva solamente l'esecuzione di un tampone per SARS Cov2. Anche la TC torace ad alta a risoluzione eseguita al suo ingresso in Pronto soccorso non metteva in evidenza un quadro di franca polmonite alveolare bensì un quadro di BPCO. Non si rilevano dunque anche qui criticità per quanto riguarda la gestione infettivologica della riacutizzazione polmonitica”; quanto, invece, allo scompenso cardiaco i
Ctu hanno accertato che “nel corso dell'accesso delle ore 02:35 del
11.03.2020 al P.S. del Presidio Ospedaliero unificato di Controparte_5
veniva, infatti, in sostanza interrotto qualunque trattamento dello scompenso cardiaco, pur essendo presente in diagnosi “scompenso cardiaco cronico” e, inoltre, che “quando in data 12.3.2020 la de cuius veniva trasferita presso l'Ospedale di Alatri si confermava il progressivo impegno cardiaco presentato dalla paziente. Infatti, comparando
l'ecocardiogramma eseguito durante il ricovero presso il di CP_2
in data (2.3.2020) con quello eseguito presso l'Ospedale di CP_4
(22.3.2020) si evidenzia una marcata riduzione della frazione di Parte_4
eiezione dal 35% al 25%. Per contro la Tac torace eseguita il 20.3.2020 appariva decisamente migliorata rispetto a quella eseguita nel precedente ricovero in data 4.3.2020. Da quanto detto, si può affermare che al momento del ricovero presso l'Ospedale di : il quadro Parte_4
radiologico toracico della paziente era nettamente migliorato;
la ricerca di patogeni virali e batterici respiratori risultava assolutamente negativa
(ricerca eseguita in data 23.3.2020); non vi erano segni o sintomi relativi ad
18 una condizione di sepsi o di shock settico;
la consulenza infettivologica eseguita risultava indifferente. Non si rilevano, quindi, anche qui criticità sotto il profilo infettivologico. Diverso è il discorso per quanto concerne la funzione cardiaca che risultava in progressivo decadimento, con riduzione dei valori di FE 35% vs 25%. In tal senso l'aumento dei valori di PCT riscontrati in finale della vicenda sono da mettere in relazione alla defaillance cardiaca e renale (con impennata dei valori di creatinina) che, come è noto, portano a un innalzamento dei valori relativi a questo indice ematico piuttosto che alla presenza di uno stato settico. Dalla documentazione in atti sembrerebbe che la terapia somministrata per lo scompenso cardiaco c/o reparto di medicina generale dell'Ospedale abbia ricompreso da subito un supporto inotropo Controparte_5
(noradrenalina) e diuretici dell'ansa (lasix) oltre a diuretici risparmiatori di potassio (aldactone), vasodilatatori (nitroderm) e eparine a basso peso molecolare (clexane), ma sempre senza somministrazione di ACE- inibitori, come già avvenuto presso il ” (v. Ctu pag. Controparte_4
26-28).
In ordine alle conseguenze dell'inadempimento dei sanitari delle Strutture dell' e al nesso causale con il decesso della paziente i Ctu Parte_4
hanno accertato che “non riteniamo possa rilevarsi un nesso causale esclusivo tra la violazione delle linee guida e il decesso, per le seguenti motivazioni: non conosciamo le esatte cause del decesso non essendo stato eseguito riscontro diagnostico o esame autoptico;
la paziente sessantaseienne presentava gravi comorbidità (BPCO. Sindrome bipolare in trattamento farmacologico. Storia di potus. Epatopatia alcolica.
Neuropatia AAII sensitivo assonale. Cardiopatia ipertensiva. Idronefrosi sinistra. Pregressi episodi sincopali. Esiti di fratture costali. Frattura longitudinale completa della vertebra L1. Tabagismo) che la classificavano come soggetto fragile. Riteniamo, dunque, che nel caso di specie, con il criterio del “più probabile che non”, l'insufficiente contrasto allo scompenso cardiaco vada ritenuto come elemento concausale del
19 decesso, in concorso con le coesistenti citate gravi comorbidità” (v. Ctu pag. 29).
Quanto ai quesiti posti dal decidente i Ctu hanno accertato che: a) la IG.ra , al momento del ricovero presso il di Persona_1 CP_2
dal 28.2.2020 al 10.3.2020, “presentava una BPCO riacutizzata CP_4
associata a scompenso cardiaco ingravescente in soggetto con cardiopatia dilatativa, nonché neuropatia sensitiva motoria, sindrome bipolare, esiti di fratture costali a destra”; b) che la morte della IG.ra non sia stata la conseguenza di uno shock settico, Persona_1
contrariamente a quanto annotato in cartella clinica;
c) che il trattamento della patologia respiratoria e della sepsi polmonare da parte dei sanitari delle Strutture convenute debba ritenersi esente da censure;
che, invero, chiariscono i Ctu “in realtà il quadro anatomopatologico polmonare al momento del ricovero presso la struttura di dell'11.3.2020 Parte_4
appariva migliorato”; d) che sia risultato pregiudizievole per le condizioni cliniche della IG.ra il “mancato adeguato contrasto dello Per_1
scompenso cardiaco per omessa somministrazione di Ace inibitori” da ritenersi, secondo i Ctu, “un ingiustificabile scostamento dalle linee guida
e dalle buone pratiche accreditate” da parte dei sanitari delle Strutture convenute (v. Ctu pag. 30-32).
Circostanza, questa, che trasla la responsabilità sul gradiente della colpa grave, ad avviso del decidente e tenuto conto della rilevanza dei rilievi svolti dal Collegio peritale.
Quanto al nesso causale tra il decesso della paziente e l'inadempimento qualificato i Ctu hanno accertato che l'exitus della paziente sia “con ogni verosimiglianza da imputare ad un concorso di cause, nell'ambito delle quali lo scompenso cardiaco ha interagito con le persistenti concomitanti grave patologie della Ciò non di meno un tempestivo contrasto Per_1
dello scompenso cardiaco avrebbe con buone probabilità, almeno nell'immediato, prevenuto l'esito esiziale” (v. Ctu pag. 32).
20 Quanto, infine, al quesito del decidente afferente l'accertamento della percentuale di responsabilità a carico di ciascuna Struttura nel verificarsi dell'exitus della IG.ra i Ctu hanno accertato che “come si Per_1
evince dalla disamina della documentazione, presso le Strutture dell' di si reiterò la condotta omissiva in relazione all'inadeguato Parte_4
contrasto dello scompenso cardiaco. Sulla base di ciò si ritiene dunque di dover dividere equamente le responsabilità tra i sanitari del S. e CP_2
quelli della ” (v. Ctu pag. 33). Parte_4
Per giunta, in linea con il disposto dell'art. 2055 Cc.
13. Quindi, all'esito dell'istruttoria e, in particolare, all'esito della Ctu - da ritenersi chiara, completa e esaustiva, oltre che non seriamente confutata, per cui è condivisa integralmente dal decidente – debba ritenersi provata una corresponsabilità paritaria, nella misura del 50%, della e dell' per il decesso della IG.ra Controparte_2 Parte_4
che, infatti, deve ritenersi che il decesso sia attribuibile Per_1
all'inadempimento qualificato dei sanitari delle rispettive Strutture
(consistente, nello specifico, nell'insufficiente contrasto dello scompenso cardiaco) in concorso con le persistenti concomitanti gravi patologie da cui era affetta la paziente (sulla cui rilevanza ai fini della quantificazione del danno v. oltre).
Alla luce di quanto sopra detto, deve dichiararsi la responsabilità risarcitoria dell' nella misura del 50% del danno patito. Parte_4
14. Accertata la responsabilità dell' occorre ora Parte_4
determinare il quantum della domanda risarcitoria proposta dagli attori i quali, da un lato, lamentano l'esistenza di un danno non patrimoniale iure hereditatis (biologico terminale e morale catastrofale) e, dall'altro,
l'esistenza di un danno non patrimoniale iure proprio (c.d. perdita del rapporto parentale).
Con riferimento alla domanda risarcitoria avanzata iure hereditatis, occorre evidenziare che il danno biologico terminale e il danno morale si distinguano in quanto il primo (quale pregiudizio alla salute che, anche se
21 temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità) sussiste per il tempo della permanenza in vita della paziente ed è risarcibile a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, tuttavia, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo
(v. Cass. n. 21837/2019), mentre il secondo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Orbene, deve riconoscersi in favore degli attori il danno biologico terminale subito dalla congiunta per un totale di 28 giorni (il complessivo periodo di ricovero presso le Strutture sanitarie convenute dal 28.02.2020 al 27.03.2020); in applicazione delle tabelle di Roma e tenuto conto che detto danno, come si è detto, è massimo nella sua entità e intensità
(Cass. 17/12/2024, n. 33009; Cass. 20/06/2019, n. 16592), deve liquidarsi equitativamente in favore degli attori - e secondo le rispettive quote ereditarie ex art. 542 Cc - l'importo di euro 10.940,16, con quota quindi del 50% a carico dell' , pari a euro 5.470,08 (tenuto conto Parte_4
di un punto base pari a euro 130,24 pro die * 3 in forza della personalizzazione dell'ITA), pervenendo, quindi, all'importo di euro
2.735,04 per e di euro 2.735,04 per Parte_1 Parte_2
[...]
Deve escludersi, invece, il riconoscimento in favore degli attori del risarcimento del danno catastrofale ovvero da lucida agonia del de cuius per difetto di qualsivoglia prova in merito (tantomeno richiesta).
15. Per ultimo, deve accogliersi la richiesta risarcitoria iure proprio degli attori quanto al danno da perdita del rapporto parentale;
a tale riguardo si deve premettere che tale danno «consiste nella privazione di un valore
22 non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto» (v. Cass. n. 907/2018). Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste, non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (v. Cass. n. 9196/2018); il danno per la perdita parentale è, inoltre, afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore, per il danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite;
che, inoltre, secondo il recente orientamento della Corte di legittimità «il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione;
è il dolore, non la vita, che cambia…» (v. Cass. n. 26301/2021) e, inoltre, che «mentre per il danno dinamico/relazionale la durata della vita residua del danneggiato ha una incidenza tale per cui l'entità delle conseguenze pregiudizievoli che occorre risarcire cresce in proporzione diretta alla durata della vita residua del danneggiato (perché fenomenicamente quelle conseguenze inevitabilmente si moltiplicano nell'esplicarsi delle attività della vita quotidiana), per il danno parentale, nella sua componente preminente di lutto e dolore interiore, la sofferenza da risarcire ha una dimensione atemporale che la fa avvertire nella sua massima intensità nel tempo immediatamente successivo all'evento e che col tempo è destinata, non certo a scomparire, ma a «cambiare» e farsi compagna di vita;
il protrarsi più o meno a lungo di tale sofferenza interiore non la fa crescere (così come si ripetono e si sommano le limitazioni funzionali conseguenti ai pregiudizi di carattere dinamico/relazionale) ma solo la fa vivere più a
23 lungo, il che è certo elemento da apprezzare ai fini del calcolo, in aumento, del risarcimento, ma in misura diversa e più limitata rispetto a quanto occorre fare per l'altro tipo di danno» (v. Cass. n. 26185/2024); inoltre, l'orientamento della Corte di cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale «non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (v. Cass. n.
29332/2017); e ancora «il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29
Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”» (Cass. n.
21230/2016).
Con specifico riferimento alla prova di tale danno, si deve osservare, da un punto di vista generale, che il semplice legame di sangue, di regola, non possa ritenersi idoneo a generare automaticamente il diritto al risarcimento del danno parentale, in quanto spetta al familiare superstite l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un legame forte e stabile con la vittima (come ampiamente dimostrato nel caso in esame attraverso la prova testimoniale assunta v. sopra). Invero, la Corte di cassazione ha più volte ribadito (anche recentemente) che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integri un danno “in re ipsa”, ma debba essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione debba avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona che, in quanto tali, sono privi di contenuto economico e debba tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la
24 composizione del restante nucleo familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettano l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (v. Cass. n. 28989/2019, n.
24220/2019, n. 11200/2019, n. 5807/2019, n. 907/2018, n. 14655/2017 e n. 21230/2016). Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente a integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti (certamente il marito e il figlio della vittima), che la sofferenza morale patita dal congiunto possa essere dimostrata anche
«con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta» (cfr. Cass. n. 11212/2019; Cass. n.
2788/2019; Cass. n. 17058/2017); che la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale «può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare
l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite....Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza, per comune esperienza, è, di norma, connaturale all'essere umano .....
L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 Cc, una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali
25 potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odi, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (v. Cass. n.
3767/2018; e, conformi, Cass. n. 26185/2024; Cass. n. 910/2022; Cass. n.
28989/2019; Cass. n. 29784/2018; Cass. n. 12146/2016). E' in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, «il IGnificato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale» (v. Cass.
n. 28989/2019).
Dunque, nel caso in esame, sulla base dei principi sopra indicati (oramai consolidati), si deve evidenziare che, a fronte della natura e dello stretto legame parentale esistente con la vittima (marito e figlio), si possa, sulla base del criterio del quod plerumque accidit e, in mancanza di elementi di segno contrario, fondatamente presumere che gli attori abbiano subito un pregiudizio non patrimoniale di natura morale per la irreversibile perdita del godimento del congiunto, stante l'innegabile dolore e sofferenza provati in conseguenza della scomparsa del proprio caro;
non può presumersi, invece, l'incidenza della perdita del congiunto sulla sfera
26 dinamico-relazionale del ricorrente, che la giurisprudenza pone in esergo con la locuzione “sconvolgimento di vita”.
Sul punto si rende necessario evocare le considerazioni di una condivisibile giurisprudenza che – in relazione a questo “crinale” del danno parentale, ossia la lesione della relazione con il congiunto – ha avuto modo di precisare che questo tipo di danno ha avuto riconoscimento nella giurisprudenza per il fatto che la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, «determina con sé perdita dei reciproci affetti in corso, della relazione di solidarietà e del rapporto di intimità tra congiunti, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, "dimensioni oggettive" del pregiudizio, ossia "utilità" la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto: sono, in altri termini, perdite di utilità diverse dalla serenità morale .... il danneggiato subisce una lesione di cui
è in grado di patire solo in futuro- la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle "utilità" che il rapporto consente, è necessariamente una perdita che rileva immediatamente e che si esaurisce nella contestualità di lesione e danno, per la semplice ragione che è pregiudizio risarcibile in quanto perdita del godimento di quelle "utilità"» (Cass. n.
12987/2022).
Dunque, all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi accertata la sussistenza del danno da lesione del rapporto parentale anche con riguardo alla componente dinamico-relazionale; e invero, i testi IG.ri Testimone_1
, e escussi all'udienza del
[...] Testimone_2 Testimone_3
25.9.2024, hanno dichiarato: che il IG. “nato con Parte_2
una leggera insufficienza intellettiva …che si è aggravata nel tempo … e attualmente è anche obeso e diabetico … ha sempre convissuto con i genitori” (padre “operaio” e madre “casalinga”) e che “oggi ha 51 anni e vive con il padre stabilmente”; che il IG. “ha Parte_2
particolarmente risentito della morte della madre in quanto era lei ad occuparsi del figlio” e che “da quando la madre è morta vive in uno stato
27 di depressione con pianti e di assenza dovuta allo sconforto per la perdita del genitore”; che la IG.ra si occupava anche della corretta Per_1
assunzione della terapia farmacologica prescritta al figlio Parte_2
“volta a prevenire aggressività e sbalzi di umore purtroppo frequenti …. la terapia è quotidiana” e “consta di diversi farmaci che vengono anche cambiati nel tempo”, fra cui “antipsicotici e antidepressivi”; che il IG.
, a seguito del decesso della coniuge, “si è trovato nella Parte_1
situazione di dover gestire autonomamente e senza alcun supporto fisico
e/o morale, la situazione clinica del figlio nonché gli Parte_2
episodi di agitazione ed irrequietezza …. non ha alcun ulteriore sostegno per le cure del proprio figlio dopo la morte della moglie che come detto se ne occupava prevalentemente”.
Per la liquidazione equitativa del danno in questione, si deve ricorrere alle
Tabelle approvate da questo Tribunale, in quanto tali Tabelle individuano, preventivamente, la valenza di diversi aspetti che devono essere tenuti in considerazione dal giudice (età del danneggiato, convivenza o meno, presenza di altri eredi etc.), in modo da consentire alle parti una valutazione omogenea in presenza di condizioni simili. La liquidazione del danno parentale, non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudicante. Essa, però, deve ispirarsi alla considerazione di tutte le dedotte concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità e deve, comunque, rispettare l'eIGenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo.
In definitiva, sulla base della Tabella citata (aggiornata al 2025), il danno non patrimoniale per la lesione del diritto al rapporto parentale patito dagli attori per la morte della congiunta IG.ra nata il [...] Per_1
e deceduta il 27.3.2020), è liquidato nei seguenti termini e criteri:
28 a) per Parte_1
- rapporto di parentela con la de cuius (marito) = punti n. 20;
- età della vittima (66 anni) = punti n. 2;
- età del danneggiato (73 anni) = punti n. 1,5;
- convivenza con la vittima = punti 4;
- per un totale complessivo di 27,5 punti, pari all'importo complessivo di euro 317.603,13;
b) per Parte_2
- rapporto di parentela con la de cuius (figlio) = punti n. 18;
- età della vittima (66 anni) = punti n. 2;
- età del danneggiato (47 anni) = punti n. 3;
- convivenza con la vittima = punti 4;
- per un totale complessivo di 27 punti, pari all'importo complessivo di euro 311.818,35; tenuto conto, poi:
- del fatto che, come già detto, il danno la perdita parentale risulti afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore per il danno morale inteso come sofferenza intima del superstite;
- delle comorbilità da cui era affetta la de cuius (“BPCO. Sindrome bipolare in trattamento farmacologico. Storia di potus. Epatopatia alcolica. Neuropatia AAII sensitivo assonale. Cardiopatia ipertensiva.
Idronefrosi sinistra. Pregressi episodi sincopali. Esiti di fratture costali.
Frattura longitudinale completa della vertebra L1. Tabagismo”, v. Ctu e documentazione medica);
- del principio enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui «in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora
l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai
29 criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 Cc, ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato»
(v. Cass. n. 26851/2023); appare equo apportare una riduzione del valore punto afferente alla sfera dinamico relazionale nella misura di 1/2 (pari a 1/4 del totale) per quanto concerne il IG. , pervenendo così al seguente importo: Parte_1
euro 238.202,35.
Quanto al IG. non si ritiene di dovere apportare una Parte_2
riduzione del valore punto, tenuto conto che l'attore ha perso definitivamente le “utilità” derivanti dal rapporto parentale e, in particolare, non può più beneficiare delle cure, anche terapeutiche, cui era dedita la madre nei suoi confronti e dell'acclarato grave sconvolgimento di vita per la perdita di un genitore che comunque assicurava cure e premure verso il figlio disabile.
16. Dunque, agli importi del danno parentale, come sopra liquidati, devono aggiungersi gli importi afferenti al danno iure hereditatis; si perviene, quindi, ai seguiti importi: per uro 240.937,38 (2.735,04+238.202,35); Parte_1
per uro 314.553,39 (2.735,04+311.818,35). Parte_2
17. E' necessario ora individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e l'individuazione del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa
30 fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di cassazione ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, “può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione”. A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (27.3.2020) e quella finale
(14.4.2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati
(valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia). Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. Cass. S.U. n. 2368/1986).
Gli importi complessivi spettanti sono rivalutati alla data odierna, in applicazione delle citate Tabelle di liquidazione e, quindi, al fine di effettuare il calcolo del lucro cessante per il ritardato adempimento della
31 prestazione risarcitoria in presenza di un debito di valore, occorre procedere al calcolo della semisomma tra gli importi liquidati alla data delle dette Tabelle e quelli devalutati alla data del fatto illecito (marzo
2020); le semisomme su cui calcolare il rendimento medio dei titoli di
Stato pari all'1.85% sono, quindi, le seguenti: per euro 240.937,38 + euro 204.184,22 / 2 = euro Parte_1
222.560,80; per euro 314.553,39 + euro 266.570,67 / 2 = euro Parte_2
290.562,03; si perviene, quindi, ai seguenti importi: per euro 244.172,12 Parte_1
per euro 318.776,46; Parte_2
18. Tenuto conto dell'accertata quota di responsabilità nella causazione del decesso della IG.ra nella misura del Persona_7 Parte_4
50%, la domanda risarcitoria proposta dagli attori deve essere accolta con condanna dell' al pagamento delle somme come Parte_4
precisate al precedente punto 20 nella misura di euro 122.086,06 per e di euro 159.388,23 per . Parte_1 Parte_2
19. Le spese di giudizio sostenute da parte attrice devono essere compensate per la metà e, nello specifico per la quota tra la CP_2
e gli attori, così come concordato tra le parti nel verbale di
[...]
conciliazione giudiziale (art. 2) e devono porsi per l'altra metà a carico dell' secondo il principio della soccombenza;
le spese di Parte_4
lite sono liquidate, inoltre, come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, delle fasi svolte e del numero delle parti (attori e convenuti, con aumento del 30%).
20. Le spese di Ctu sostenute dalle parti devono porsi definitivamente a carico dell' nella misura del 50% ciascuna (v. Parte_4
conciliazione art. 3 per il ). CP_2
32
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa pendente tra e , e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
, - disattesa ogni contraria domanda, istanza e difesa - così Parte_4
provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra CP_2
e e;
[...] Parte_1 Parte_2
2) compensa le spese di lite tra e e Controparte_2 Parte_1
; Parte_2
3) accerta e dichiara la concorrente responsabilità di , Parte_4
nella misura del 50%, nella causazione del decesso della IG.ra Per_1
e, per l'effetto, accoglie la domanda risarcitoria proposta dagli attori;
4) condanna l' al pagamento in favore degli attori dei Parte_4
seguenti importi: euro 122.086,06 per ed euro 159.388,23 Parte_1
per , oltre interessi legali dalla data della presente Parte_2
sentenza sino al saldo;
5) condanna l' al pagamento in favore degli attori del 50% Parte_4
delle spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
14.597,05 (il 50% di euro 29.194,10) oltre 15% per rimborso spese generali, Iva qualora dovuta e Cpa come per legge e oltre rimborso di metà del contributo unificato;
6) pone definitivamente a carico dell' le spese della Parte_4
consulenza tecnica d'ufficio nella misura del 50%;
7) manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per quanto di eventuale competenza.
Così depositato il giorno 14.4.2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
33
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13847 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi,
[...] C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Enzo Moriconi (C.F.
), Pierluca D'Orazio (C.F. ) e C.F._3 C.F._4
C.F. ), Parte_3 C.F._5
- attori -
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
- terza chiamata contumace -
NONCHÉ
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Guido Molinari (C.F.
, Andrea Marziale (C.F. e C.F._6 C.F._7
Daniele Grossi Gondi (C.F. , C.F._8
- convenuta e chiamante del terzo -
1 oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica. conclusioni per e : «richiedono, Parte_1 Parte_2
congiuntamente al che sia dichiarata cessata la Controparte_2
materia del contendere limitatamente alle Parti costituite del presente procedimento e, quindi, con esclusione della domanda automaticamente estesa da parte attrice nei confronti dell' in forza della Parte_4
chiamata traslativa del , con definitiva estromissione di detto CP_2
convenuto in forza dell'accordo conciliativo già perfezionatosi;
quanto all' , si riportano alle seguenti conclusioni: «Piaccia Parte_4
all'adito Tribunale, contrariis reiectis, in via principale e di merito, in accoglimento della domanda di parte attrice come estesa al terza chiamata, accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per colpa dell' , entro i Parte_4
limiti della quota di responsabilità della stessa, nella produzione dell'evento dannoso e condannarla al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, in favore degli attori, in proprio e quali eredi della IG.ra , da Persona_1
liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella che verrà quantificata dal Giudice secondo giustizia, il tutto, in ogni caso, oltre gli interessi legali dal dì del dovuto fino
a quello dell'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria come per legge dovuta;
in via subordinata: accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per colpa dell
[...]
, entro i limiti della quota di responsabilità della stessa, per aver Parte_4
fatto perdere rilevanti chance di sopravvivenza alla IG.ra Per_1
e, pertanto, condannarla al risarcimento, anche in via equitativa,
[...]
dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori iure proprio e iure hereditatis, in proprio e quali eredi della IG.ra , per Persona_1
perdita di chances, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella che verrà quantificata dal Giudice secondo giustizia, il tutto, in ogni
2 caso, oltre gli interessi legali dal dì del dovuto fino a quello dell'effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria come per legge dovuta;
in ogni caso, condannare l' , al pagamento delle spese, diritti ed onorari Parte_4
di giudizio, IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge»; per «richiede, congiuntamente a parte attrice, che sia Controparte_3
dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alle Parti costituite del presente procedimento, con definitiva estromissione di detta convenuta in forza dell'accordo conciliativo già perfezionatosi».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, i IG.ri e Parte_1
convenivano in giudizio davanti all'intestato Parte_2
Tribunale la al fine di farne accertare e dichiarare la Controparte_2
responsabilità: a) in via principale, nella causazione del decesso della congiunta IG.ra ; b) in via subordinata, per aver Persona_2
fatto perdere alla IG.ra rilevanti chance di Persona_1
sopravvivenza; per l'effetto, gli attori chiedevano il risarcimento di tutti i danni subiti iure hereditatis (danno catastrofale e danno biologico terminale) e iure proprio (danno parentale).
2. Gli attori esponevano, quindi, quanto segue: che nel corso della degenza presso la (dal 28.2.2020 al Controparte_4
10.3.2020), la gestione diagnostico-terapeutica della IG.ra Per_1
affetta da riacutizzazione della BPCO, da processo flogistico e
[...]
da problematiche cardio-respiratorie croniche) era stata “assolutamente negligente”; che, infatti, la cartella clinica era risultata priva di anamnesi e di indicazione circa gli esami necessari alla conoscenza delle patologie da cui era affetta la paziente, delle ragioni che ne avevano determinato il ricovero e dello stato clinico nelle rispettive giornate di ricovero;
che la prescrizione della terapia era stata lacunosa, tanto durante il ricovero che alla dimissione della paziente;
che, stante l'aggravarsi delle condizioni, il giorno 11.3.2020 (a poche ore dalla dimissione dalla
[...]
) la IG.ra era stata ricoverata dapprima Controparte_4 Per_1
3 presso l'Ospedale di e successivamente era stata trasferita Parte_4
presso il Presidio Ospedaliero S. Benedetto di Alatri;
che, nonostante le terapie, la IG.ra era deceduta il giorno 27.3.2020 per shock Per_1
settico, ovverosia per l'evoluzione del processo infettivo polmonare (che aveva reso necessario l'originario ricovero del 28.2 presso la
[...]
); che, quindi, l'inadeguato trattamento sanitario Controparte_4
da parte dei medici del aveva determinato la progressione CP_2
della malattia verso un quadro di sepsi e al conseguente decesso;
che se i medici del avessero tenuto un comportamento conforme CP_2
alla leges artis l'evento letale, con altissimo grado di probabilità, non si sarebbe verificato;
che l'attore (soggetto con Parte_2
disabilità intellettiva di grado medio e componente ossessiva e affetto da psicosi schizofrenica tipo ebefrenica) aveva sempre convissuto con i genitori e che la propria madre si era sempre occupata di lui anche con riguardo alla somministrazione della terapia farmacologica;
che la perdita della madre aveva causato nel IG. episodi di Parte_2
agitazione e di irrequietezza;
che, inoltre, a seguito del decesso della propria coniuge, l'attore si era visto costretto a gestire Parte_1
autonomamente la situazione clinica del figlio;
che, quindi, tenuto conto che la condotta colposa dei sanitari del aveva causato il CP_2
decesso della congiunta ovvero che, in subordine, aveva fatto perdere alla IG.ra rilevanti chance di sopravvivenza, gli attori avevano il Per_1
diritto a ottenere la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti iure hereditatis (danno catastrofale e danno biologico) e iure proprio (danno parentale).
3. Con comparsa di risposta del 16.5.2023 si costituiva in giudizio la
[...]
deducendo: in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, atteso che l'unica eventuale responsabile del decesso della IG.ra avrebbe dovuto ritenersi la Persona_1
Struttura ospedaliera San Benedetto di Alatri in cui si era verificato, in data
27.3.2020, il decesso della paziente (peraltro, non attribuibile a una sepsi
4 o shock settico); che, infatti, l'analisi della cartella clinica prodotta dagli attori e relativa al ricovero presso il detto nosocomio aveva dimostrato che la IG.ra nei 16 giorni di degenza presso l'Ospedale di Alatri, Per_1
era apiretica e, inoltre, che non vi era stata evidenza di alcuna infezione batterica (infatti, gli indici colturali erano risultati negativi); che, quindi, lo stato clinico della paziente aveva deposto in maniera inequivocabile per il decesso in conseguenza dello scompenso cardiocircolatorio e non per il dedotto shock settico (peraltro in assenza di esame autoptico); che, infatti, il consulente di parte incaricato dalla convenuta aveva evidenziato che “l'11/03/2020, all'ingresso al P.S. dell'Ospedale di si rileva Parte_4
che la paziente ha una pressione arteriosa di 140/90 e una temperatura corporea di 36°C con saturazione di osIGeno 96%. Viene, altresì, rilevata una lieve dispnea a riposo, uno stato di agitazione, un'azione cardiaca ritmica e lieve tachicardia (100/min). La Tac ad alta risoluzione eseguita al
P.S., del resto, non evidenzia un quadro di franca polmonite alveolare
“Diffuso incremento dell'interstizio assiale peribronchiale. Si apprezzano irregolari aree di iniziale incremento dell'interstizio polmonare a livello del lobo polmonare superiore di destra, del lobo medio e a livello della lingula. Fenomeni fibrotico-disventilatori in sede basale, prevalentemente
a sinistra. Multipli noduli calcifici a livello del lobo superiore sinistro, immodificati rispetto all'esame del 20/05/2019. Non versamenti pleurici.
Non alterazioni delle strutture tracheobronchiali…”. In definitiva è un quadro di BPCO in un contesto di uno scompenso cardiaco. D'altra parte, la normalità dei globuli bianchi (6970 mmc) all'ingresso non depone per una situazione infettivologica critica. L'elevato livello di PCR, che si ricorda essere indice infiammatorio in contesti di iperstimolazione dei mediatori dell'infiammazione, è congruo con una situazione di BPCO cronica riacutizzata e di uno stato infiammatorio cronico in un contesto di scompenso cardiaco cronico, come documentato dai marcatori cardiaci, in paziente con numerose comorbilità, alcune delle quali probabilmente non identificate anche a causa della difficoltà di eseguire accertamenti
5 diagnostici a causa di una riconosciuta patologia psichiatrica. In definitiva, gli stessi medici del P.S. dell'Ospedale di accettano la paziente Parte_4
in ingresso con diagnosi di “Dispnea in interstiziopatia. Scompenso cardiaco cronico”. Non c'è alcun accenno a condizioni di sepsi o di shock settico. Che il quadro clinico che ha portato al decesso non sia imputabile al precedente ricovero al S. FA di è documentato anche dal CP_4
fatto che una Tac del torace eseguita dopo 9 gg dall'ingresso all'Ospedale di documenta “Al controllo odierno appaiono nettamente Parte_4
ridotte le aree di iniziale incremento dell'interstizio polmonare a livello del lobo polmonare superiore di destra, del lobo medio e a livello della lingula. Persistono piccole aree disventilatorie in sede sovradiaframmatica posteriore bilaterale. Invariati i grossolani noduli calcifici a sinistra…”. In definitiva, il quadro polmonare, sin dall'inizio espressione di uno scompenso cardiaco cronico associato a BPCO era in risoluzione. Ciò ulteriormente supporta il fatto che il decesso della paziente non è imputabile al precedente ricovero al S. FA di . CP_4
Dopo questa Tac, le condizioni della paziente ebbero uno scadimento da imputare con elevata probabilità, secondo quanto documentato da un esame ecocardiografico, a un peggioramento della funzione cardiaca (il
22/3 un ecocardio documentava “…VS di dimensioni marcatamente aumentate con spessori parietali aumentati azione sistolica globale severamente ridotta – FE 25-30% -per ipocinesia diffusa sezioni destre di dimensioni nei limiti funzione sistolica Vdx ridotta…” insomma uno scompenso cardiaco acuto in un contesto di uno scompenso cronico, con valori della frazione di eiezione ventricolare sinistra severamente ridotti! Il successivo decorso (vedi visita anestesiologica, anuria, ricordo a inotropi cardiaci) fino al decesso, è imputabile con elevatissima probabilità all'ulteriore peggioramento della funzione cardiaca”; che, pertanto, alcuna responsabilità avrebbe potuto essere attribuita ai sanitari della
; che, infatti, i sanitari della CP_4 Controparte_4
convenuta avevano correttamente eseguito le terapie indicate all'atto
6 delle dimissioni dell'Ospedale di provenienza (tra le quali non vi era la prescrizione di terapia antibiotica); che, pertanto, il quadro infettivo era stato gestito secondo le regole di diligenza e prudenza;
che, invece, avrebbe dovuto accertarsi la responsabilità in via esclusiva dell'
[...]
nella Controparte_5
causazione dei danni lamentati dagli attori ovvero, in subordine, la responsabilità concorrente di entrambe le Strutture con richiesta di accertamento della quota a carico di ciascuna, per cui il CP_2
chiedeva volersi autorizzare, pertanto, la chiamata in giudizio dell'
. Parte_4
4. Con decreto del 19.5.2023 il decidente autorizzava la chiamata del terzo, differendo la prima udienza al 28.9.2023.
5. All'udienza del 28.9.2023 il decidente dichiarava la contumacia dell'
[...]
- non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata (v. Parte_4
pec del 23.5.2023) - e assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
Cpc; all'udienza del 17.1.2024 il decidente ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice (limitatamente a una parte dei capitoli di prova) e la consulenza tecnica d'ufficio, indi nominava i consulenti tecnici e assegnava i quesiti;
all'udienza del 21.2.2024 il decidente, preso atto della dichiarazione di giuramento dei Ctu, fissava il calendario delle operazioni peritali;
all'udienza del 6.6.2024 il decidente, stante l'assenza del teste citato da parte attrice, rinviava la causa per la relativa escussione e per l'esame della Ctu;
successivamente, i Ctu depositavano la consulenza tecnica d'ufficio; all'udienza del 25.9.2024 erano escussi i testi di parte attrice (IG.ri , Testimone_1
e e, all'esito, le parti chiedevano al Testimone_2 Testimone_3
decidente la formulazione di una proposta conciliativa, indi il decidente si riservava;
con ordinanza ex art. 185-bis Cpc dell'8.10.2024 il decidente formulava la proposta conciliativa e rinviava la causa per la verifica dell'adesione delle parti;
all'udienza del 21.2.2025 le parti rappresentavano di avere raggiunto un'intesa conciliativa e chiedevano un
7 breve rinvio per la formalizzazione dell'accordo e per la precisazione delle conclusioni, indi il decidente rinviava la causa per la verifica del perfezionamento dell'accordo e per la decisione.
6. All'udienza del 3.4.2025 i IG.ri e la Parte_2 Controparte_2
rappresentavano al decidente di avere raggiunto un accordo concernente la sola quota di responsabilità della e chiedevano, quindi, di CP_2
poterlo formalizzare mediante la conciliazione giudiziale;
il decidente riportava, pertanto, a verbale l'accordo conciliativo intercorso tra le Parti
(con cui la a definizione della propria astratta quota di Controparte_2
debito e a tacitazione definitiva di ogni domanda e pretesa nei suoi confronti, si obbligava in favore dei IG.ri e Parte_1 Parte_2
i quali accettavano, al pagamento dell'importo
[...]
omnicomprensivo di euro 240.000,00, oltre spese di Ctp e oltre spese di
Ctu nella misura pari al 50% delle stesse); indi le Parti precisavano le proprie conclusioni come in epigrafe riportato.
Ulteriormente, in data 9.4.2025 le parti hanno depositato l'accordo conciliativo munito delle sottoscrizioni delle parti e dei difensori.
7. Dunque, il presente giudizio, a seguito della conciliazione giudiziale intercorsa tra i IG.ri e , ha ad Parte_1 Parte_2
oggetto la domanda estesa dagli attori nei confronti dell' , Parte_4
finalizzata: a) in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità dei sanitari dell' nella causazione del Parte_4
decesso della congiunta IG.ra b) in via subordinata, Per_1
l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità della detta Struttura sanitaria per avere determinato in capo alla congiunta la perdita di chance di sopravvivenza;
per l'effetto, gli attori hanno chiesto la condanna della
Struttura sanitaria al risarcimento dei danni iure hereditatis (danno catastrofale e danno biologico terminale) e iure proprio (danno parentale) patiti in conseguenza dell'inadempimento qualificato.
8. Preliminarmente, tenuto conto dell'intervenuto accordo conciliativo intercorso tra la e i IG.ri formalizzato Controparte_2 Parte_2
8 all'udienza del 3.4.2025 e dichiarato esecutivo in pari data dal decidente, si deve pronunciare la cessazione della materia del contendere tra le dette parti per quanto concerne la quota di responsabilità a carico della
, con compensazione integrale delle spese di Controparte_4
lite.
Ed invero, “si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso” (Cass. n. 19845/2019) e, inoltre, “E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (cfr. Cass. n. 21757/2021).
Ne consegue che, pertanto, il presente giudizio prosegua nei confronti dell' , terza chiamata dalla e nei cui Parte_4 Controparte_2
confronti parte attrice ha concluso chiedendone la condanna risarcitoria per i danni patiti in conseguenza dell'inadempimento qualificato già imputato anche al Controparte_2
9. Quanto all'estensione della domanda di parte attrice all'
[...]
deve evidenziarsi che il convenuto nel giudizio risarcitorio (la Parte_4
nel caso de quo), al fine di ottenere il rigetto totale o Controparte_2
parziale della domanda attorea, ben possa costituirsi e chiamare il terzo responsabile, ovvero il corresponsabile (ovverosia il chiamato in garanzia c.d. impropria), indicandolo come l'unico soggetto, ovvero come il
9 soggetto concorrente, nella causazione dell'evento lesivo e, quindi, tenuto (anche) a rispondere della pretesa attorea e che in tale ipotesi la domanda di parte attrice – diversamente da quanto avviene nei casi di chiamata in garanzia - si estenda automaticamente al terzo, senza necessità di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (v. Cass.
n.15232/2021); talché, nel presente giudizio la domanda risarcitoria proposta dagli attori già nei confronti della deve Controparte_2
ritenersi estesa alla terza chiamata . Parte_4
10. Dunque, quanto alla domanda risarcitoria, occorre innanzitutto premettere che, nel caso di specie, sono in rilievo diversi titoli di responsabilità, a seconda che si tratti dei danni maturati direttamente in capo alla de cuius e fatti valere iure hereditatis dagli attori, ovvero dei danni subiti e azionati iure proprio da parte di questi ultimi nella qualità di soggetti aventi legami qualificati con la paziente. Invero, solo con riguardo ai primi può trovare applicazione il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 Cc, trattandosi di pregiudizi subiti direttamente dalla vittima primaria dell'illecito, nei cui confronti la
Struttura ha assunto tutti gli obblighi derivanti dal c.d. contratto di spedalità. Di converso, con riguardo ai danni subiti iure proprio dagli attori, viene in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale (ex art. 2043 Cc), non essendo quest'ultima titolare di un interesse giuridico – bensì solo di un interesse di fatto - protetto dal contratto di spedalità intercorso unicamente tra la Struttura sanitaria e il paziente. Infatti, per giurisprudenza consolidata, “il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è
10 configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti” (cfr. Cass. n. 14615/2020). Ne discende, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 Cc, che per i danni iure hereditatis, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisca possa limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto con la Struttura ospedaliera (il contratto di spedalità), il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta dei sanitari, mentre grava sul medico ovvero sulla Struttura l'onere di provare di aver correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento sia dipeso da causa ad essi non imputabile. Viceversa, per i danni patiti iure proprio
(nella specie, il danno morale da perdita del rapporto parentale o assimilato), grava sulla parte attrice l'onere di allegazione e prova (anche in via presuntiva in caso di stretta parentela) di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.
Inquadrata la fattispecie e ricostruite le regole generali, occorre peraltro precisare che, in taluni casi, indipendentemente dal titolo della responsabilità (contrattuale ovvero aquiliana), la prova di singoli elementi
– quali, la negligente o imperita condotta del personale medico e/o il nesso di causalità tra tale condotta colposa e l'evento dannoso – possa essere anche fornita tramite presunzioni.
11. Dunque, premessi i principi sul riparto dell'onere della prova, quanto al merito della domanda occorre evidenziare che la vicenda sanitaria possa essere ricostruita e sintetizzata nei seguenti termini rilevanti ai fini della decisione;
in data 28.2.2020 la IG.ra affetta da Persona_1
numerose comorbilità (sindrome bipolare, storia di potus e tabagismo, epatopatia alcolica e neuropatia AAII sensitivo assonale, BPCO,
11 cardiopatia ipertensiva, idronefrosi sinistra, sospetta calcolosi ureterale, pregressi episodi sincopali, esiti di fratture costali, frattura longitudinale completa della vertebra l1) e in terapia domiciliare “con neuleptil, lyrica
150, depakin chrono 500, minias, pantorc 20, clopidogrel 75, anafrail 75, neuraben, nicetile, didrogyl”, è stata ricoverata presso il presidio ospedaliero di Santa Scolastica di per dispnea; la paziente è CP_4
stata sottoposta a esame radiografico del torace che ha documentato
“diffusa accentuazione della trama interstiziale. Sottile strie distelettasiche in sede basale a sinistra”; la paziente è stata sottoposta, pertanto, a osIGenoterapia 5 L/min e trasferita presso l'Ex Center
Hospital San FA SS con diagnosi di “BPCO riacutizzata”; durante il ricovero presso l'Ex Center Hospital San FA di la CP_4
paziente è stata sottoposta a esami radiologici del torace (Tac al torace del 4.3.2020 “presenza di multiple aree a vetro smerigliato a prevalente distribuzione submantellare bilaterale con risparmio dei lobi inferiori ed evidenza di due focali addensamenti parenchimali a base pleurica nel segmento superiore del LID e nel segmento superiore del LIS come da processo flogistico in atto”); la paziente è stata sottoposta a terapia con levofloxacina per tutta la durata del ricovero presso la suddetta Struttura
e in data 10.3.2020 è stata dimessa con la diagnosi di “scompenso cardiaco in paziente con cardiopatia dilatativa;
insufficienza respiratoria in
BPCO riacutizzata;
Neuropatia sensitivo-motoria; Sindrome bipolare;
Esiti di fratture costali a dx” e terapia con Bromazepam gtt DE NO 50 mg cp PL 75 mg cp ER 25 mg cp, BA 600 mg cp IX 25 mg cp LD 25 mg cp Nitroderm TTS 10...”; il giorno successivo
(11.3.2020) la paziente è stata ricoverata presso l'Ospedale di Parte_4
per una sintomatologia caratterizzata da “lieve dispnea a riposo, stato di agitazione, azione cardiaca ritmica, lievemente tachicardica”; all'ingresso presso il suddetto nosocomio non sono risultati presenti segni di infezione/sepsi (paziente apiretica - TC 36°c -, leucocitosi non presente - WBC 6970 con N 78.3% -, indici di flogosi sostanzialmente
12 sovrapponibili a quelli registrati alla recente dimissione); la paziente, inoltre, ha presentato una pressione arteriosa di 140/90 e una saturazione di osIGeno pari al 96% (migliore di quella registrata nel corso del precedente ricovero presso il ); inoltre, anche il consulente CP_2
infettivologo interpellato all'ingresso in Ospedale non ha ravvisato segni di infezione in atto, ma ha solo richiesto l'esecuzione di un tampone per
SARS Cov2; anche la Tac al torace ad alta a risoluzione eseguita all'ingresso in Pronto soccorso non ha evidenziato un quadro di polmonite alveolare, bensì un quadro di BPCO;
i sanitari hanno posto la diagnosi di
“dispnea in interstiziopatia. Scompenso cardiaco cronico” con prognosi di giorni sette e hanno disposto il ricovero presso il reparto di medicina generale del presidio ospedaliero unificato di l'accesso Controparte_5
della paziente presso il P.S. del detto presidio è avvenuto alle ore 02:35 del 11.3.2020; in tale occasione è stato interrotto ogni trattamento dello scompenso cardiaco, pur essendo presente in diagnosi “scompenso cardiaco cronico”; il 12.3.2020 la paziente è stata ricoverata presso il reparto di medicina generale del medesimo nosocomio;
nella cartella clinica è stato annotato “paziente di 66 anni giunta c/o PS Fr in data
11.3.2020 per una sintomatologia caratterizzata da dispnea. Viene ricoverata c/o la nostra UOC con diagnosi di “dispnea in interstiziopatia scompenso cronico” paziente degente fino al 10/3 c/o S. FA SS dove veniva sottoposta due tamponi Covid 19 riferiti negativi ripeteva tampone Covid 19 c/o PS FR (negativo). Eseguiva in PS EGA ECG TC torace diffuso incremento dell'interstizio assiale peribronchiale fenomeni disventilatori fibrotici in sede basale a sinistra...EE d-dimero 6401, Tropo
0, 015, K31, PCR 103.50. Durante la permanenza C/O presidio di FR agitazione psicomotoria. Eseguito videat infettivologico...ecocuore FE
35% IM severa”; il 20.3.2020 (dopo 9 giorni di ricovero) la Tac al torace e all'addome ha documentato “...torace al controllo odierno appaiono nettamente ridotte le aree di iniziale incremento dell'interstizio polmonare
a livello del lobo polmonare superiore di destra, del lobo medio e a livello
13 della lingula. Persistono piccole aree disventilatorie in sede sovradiaframmatica posteriore bilaterale. Invariati grossolani noduli calcifici a sin...” e nel diario clinico è stato annotato “ore 7.30 condizioni generali gravemente scadute paziente vigile non collaborante all'EO PA
70/50 episodio di massiva scarica diarroica in sacca 50 cc di urine si dispone per emogasanalisi inizia infusione di noradrenalina...ore 10:00 vigile non collaborante prosegue infusione di noradrenalina e idratazione.
11:00 persistono gravi condizioni generali paziente vigile non collaborante si riduce velocità di infusione di non adrenalina...”; il 22.3.2020 i sanitari hanno eseguito un ecocardiogramma con esito “...VS di dimensioni marcatamente aumentate con spessori parietali aumentati azione sistolica globale severamente ridotta (FE 25-30%) per ipocinesia diffusa sezioni destre di dimensioni nei limiti funzione sistolica Vdx ridotta ...”; nella consulenza anestesiologica, eseguita in pari data, è stato relazionato “condizioni ... generali scadute, paz cosciente, apparentemente orientata risponde allo stimolo ...semplice...in respiro spontaneo con casco x cpap ...eseguito EGA (h 21.12) di controllo: nei limiti ...si conIGlia proseguire con la terapia impostata infondendo la noradrenalina...”; nel diario clinico del 23.3.2020 i sanitari hanno annotato “h 6.00 paziente anurica da ieri sera apiretica in condizioni cliniche gravi e scadute in corso noradrenalina h 8.30 condizioni cliniche gravi paziente in stato soporoso rimuove casco CPAP...si sospende noradrenalina...”, gli esami ematochimici hanno restituito gli esiti “WBC
16.000 (N 82.3%), fibrinogeno 637, creatinina 3.3, PCR 273.6 (vn 0-5), PCT
13.6” e la ricerca di patogeni virali e batterici respiratori ha dato esito negativo;
il 24.3.2020 gli esami ematochimici hanno restituito gli esiti
“WBC 15.700 (N 79%), PLT 217.000, creatinine 2.8”; il 27.3.2020, alle ore
5:45, si è verificato il decesso della paziente;
la diagnosi è stata di “shock settico”.
12. Premessa la cronologia degli eventi ed esaminando la domanda degli attori, ai fini dell'accertamento della responsabilità in ordine al decesso
14 della IG.ra occorre tenere conto, oltre che della Per_1
documentazione sanitaria prodotta in atti dalle parti, della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente giudizio dai prof.ri Persona_3
(specialista in malattie infettive) e (specialista in malattie Persona_4
cardiovascolari e specialista in medicina legale e delle assicurazioni) e dai dott.ri (specialista in medicina legale e delle Persona_5
assicurazioni) e (specialista in chirurgia generale e Persona_6
chirurgia vascolare); il decidente rileva, innanzitutto, il perfetto allineamento dei Ctu nominati alle prescrizioni di cui all'art.15 della legge
24 del 2017; l'aver il legislatore imposto, infatti, la selezione dei Ctu nel novero di coloro che «abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» e di tener in conto «l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati» impone, quindi, la massima attenzione alla qualità degli apporti tecnico-scientifici riversati al processo e al controllo della congruenza logica delle valutazioni espresse.
12.1 In particolare, con riguardo al ricovero presso la Struttura convenuta
, i Ctu hanno accertato che la IG.ra dimessa dal CP_2 Per_1
presidio ospedaliero di Santa Scolastica di per “dispnea” e CP_4
trasferita presso l'Ex Center Hospital San FA SS con diagnosi di
“BPCO riacutizzata”, “non appariva mai febbrile;
la sua saturazione di osIGeno deficitaria era compatibile con una condizione di BPCO;
agli esami ematochimici i leucociti (WBC) apparivano sempre nei limiti così come la procalcitonina (PCT) mentre la proteina C appariva leggermente aumentata. Non si rilevano dunque criticità per quanto riguarda la gestione della problematica respiratoria nella sua fase di riacutizzazione”
(v. Ctu pag. 19); ulteriormente, i Ctu hanno appurato che “durante lo stesso ricovero veniva accertata anche una condizione di scompenso cardiaco cronico con evidenza, all'ecocardiogramma, di un ingrandimento atriale sn, un ventricolo sinistro dilatato ipocinetico con una frazione di eiezione (FE) pari al 35% e una sindrome bipolare in fase di
15 scompenso”, precisando, poi, che “l'insufficienza cardiaca è una sindrome di disfunzione ventricolare. L'insufficienza del ventricolo sinistro provoca dispnea e astenia mentre l'insufficienza del ventricolo destro causa ritenzione idrica nel distretto addominale e periferico;
i ventricoli possono essere coinvolti insieme o separatamente. La diagnosi è inizialmente clinica, supportata da RX torace, ecocardiografia e dai livelli plasmatici di peptidi natriuretici. Il trattamento comprende educazione del paziente, diuretici, ACE-inibitori, inibitori dei recettori dell'angiotensina
II, beta-bloccanti, antagonisti dell'aldosterone, inibitori del co- trasportatore sodio-glucosio di tipo 2, inibitori della neprilisina, inibitori del nodo del seno, pacemaker/defibrillatori impiantabili e altri dispositivi, e correzione della(e) causa(e) della sindrome di insufficienza cardiaca.
Nell'insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta (chiamata anche scompenso cardiaco sistolico), predomina la disfunzione sistolica ventricolare sinistra globale” (v. Ctu pag. 19-20); ulteriormente, i Ctu hanno accertato che, in data 10.3.2020, la paziente è stata dimessa dall'Ex Center Hospital San FA SS con diagnosi di “scompenso cardiaco in paziente con cardiopatia dilatativa;
insufficienza respiratoria in
BPCO riacutizzata;
neuropatia sensitivo-motoria; sindrome bipolare;
esiti di fratture costali a dx” e terapia con Bromazepam gtt DE NO 50 mg cp PL 75 mg cp ER 25 mg cp, BA 600 mg cp IX 25 mg cp LD 25 mg cp Nitroderm TTS 10...”, precisando che “la cardiomiopatia dilatativa (CMD) è una malattia del miocardio caratterizzata da dilatazione del Ventricolo sinistro (VS) e/o riduzione della sua forza di contrazione (“disfunzione sistolica”) o di rilasciamento
(“disfunzione diastolica”) … Il riconoscimento della causa, il controllo dei sintomi, evitare la progressione della cardiopatia e la eventuale formazione di trombi se la cavità è molto dilatata, la prevenzione delle aritmie, compreso quelle che possono determinare arresto cardiaco, sono obiettivi fondamentali … Dalle linee guida nel trattamento dello scompenso cardiaco vigenti all'epoca dei fatti e riscontrate dal Sistema
16 Linee Guida Regionali così come da pubblicazione della Regione AN
… si evince che era prevista l'associazione di beta-bloccanti con ACE- inibitore o Sartano, nonché glicosidi cardioattivi e/o supporto inotropo transitorio per via venosa o terapia vasodilatatrice oltre ai diuretici…” (v.
Ctu pag. 21-23).
I Ctu hanno accertato, quindi, che “si può affermare che dal momento in cui è stata diagnosticata la cardiopatia dilatativa all'ecocardiogramma del
02.03.2020 c/o Ex Center Hospital San FA SS, si è verificata una IGnificativa difformità rispetto alle vigenti linee guida per la terapia nello scompenso cardiaco, prima da parte dei sanitari della stessa
Struttura e poi nel corso dei successivi ricoveri”….precisando e accertando ulteriormente che “la paziente c/o San FA SS veniva trattata per l'insufficienza cardiaca con un'associazione di diuretici dell'ansa (lasix) e diuretici risparmiatori di potassio (aldactone), glicosidi cardioattivi (lanoxin) e vasodilatatori (nitroderm). Ma non venivano somministrati Ace inibitori. Nell'insufficienza cardiaca sistolica
(insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta, HFrEF) come nel caso di specie, sono utili tutte le classi di farmaci ma, mentre in relazione alla sussistenza di grave patologia respiratoria poteva essere considerata controindicata la somministrazione di betabloccanti non rilevandosi peraltro aritmie, la somministrazione di Ace inibitori risultava invece centrale. Questi farmaci rappresentano l'opzione di prima scelta nel trattamento dell'insufficienza cardiaca. Gli Ace inibitori riducono i sintomi
e la necessità di ricovero aumentando l'aspettativa di vita” (v. Ctu pag. 24-
25).
12.2 Quanto ai successivi ricoveri presso le Strutture sanitarie dell' di i Ctu hanno accertato che il giorno 11.3.2020 la paziente è stata Parte_4
ricoverata presso il presidio ospedaliero unificato di “per Controparte_5
una sintomatologia caratterizzata da lieve dispnea a riposo, stato di agitazione, azione cardiaca ritmica, lievemente tachicardica”, precisando che “all'ingresso non erano presenti segni di infezione/sepsi. La paziente
17 era apiretica (TC 36°c), non era presente leucocitosi (WBC 6970 con N
78.3%), gli indici di flogosi erano sostanzialmente sovrapponibili a quelli registrati alla recente dimissione (comparando di diversi range di normalità utilizzati), con una pressione arteriosa di 140/90 e una saturazione di osIGeno pari al 96% (una saturazione migliore di quanto registrata nel corso del precedente ricovero presso il ). Anche CP_2
il consulente infettivologo interpellato all'ingresso della paziente in
Ospedale non ravvedeva particolari segni di infezione in atto ma richiedeva solamente l'esecuzione di un tampone per SARS Cov2. Anche la TC torace ad alta a risoluzione eseguita al suo ingresso in Pronto soccorso non metteva in evidenza un quadro di franca polmonite alveolare bensì un quadro di BPCO. Non si rilevano dunque anche qui criticità per quanto riguarda la gestione infettivologica della riacutizzazione polmonitica”; quanto, invece, allo scompenso cardiaco i
Ctu hanno accertato che “nel corso dell'accesso delle ore 02:35 del
11.03.2020 al P.S. del Presidio Ospedaliero unificato di Controparte_5
veniva, infatti, in sostanza interrotto qualunque trattamento dello scompenso cardiaco, pur essendo presente in diagnosi “scompenso cardiaco cronico” e, inoltre, che “quando in data 12.3.2020 la de cuius veniva trasferita presso l'Ospedale di Alatri si confermava il progressivo impegno cardiaco presentato dalla paziente. Infatti, comparando
l'ecocardiogramma eseguito durante il ricovero presso il di CP_2
in data (2.3.2020) con quello eseguito presso l'Ospedale di CP_4
(22.3.2020) si evidenzia una marcata riduzione della frazione di Parte_4
eiezione dal 35% al 25%. Per contro la Tac torace eseguita il 20.3.2020 appariva decisamente migliorata rispetto a quella eseguita nel precedente ricovero in data 4.3.2020. Da quanto detto, si può affermare che al momento del ricovero presso l'Ospedale di : il quadro Parte_4
radiologico toracico della paziente era nettamente migliorato;
la ricerca di patogeni virali e batterici respiratori risultava assolutamente negativa
(ricerca eseguita in data 23.3.2020); non vi erano segni o sintomi relativi ad
18 una condizione di sepsi o di shock settico;
la consulenza infettivologica eseguita risultava indifferente. Non si rilevano, quindi, anche qui criticità sotto il profilo infettivologico. Diverso è il discorso per quanto concerne la funzione cardiaca che risultava in progressivo decadimento, con riduzione dei valori di FE 35% vs 25%. In tal senso l'aumento dei valori di PCT riscontrati in finale della vicenda sono da mettere in relazione alla defaillance cardiaca e renale (con impennata dei valori di creatinina) che, come è noto, portano a un innalzamento dei valori relativi a questo indice ematico piuttosto che alla presenza di uno stato settico. Dalla documentazione in atti sembrerebbe che la terapia somministrata per lo scompenso cardiaco c/o reparto di medicina generale dell'Ospedale abbia ricompreso da subito un supporto inotropo Controparte_5
(noradrenalina) e diuretici dell'ansa (lasix) oltre a diuretici risparmiatori di potassio (aldactone), vasodilatatori (nitroderm) e eparine a basso peso molecolare (clexane), ma sempre senza somministrazione di ACE- inibitori, come già avvenuto presso il ” (v. Ctu pag. Controparte_4
26-28).
In ordine alle conseguenze dell'inadempimento dei sanitari delle Strutture dell' e al nesso causale con il decesso della paziente i Ctu Parte_4
hanno accertato che “non riteniamo possa rilevarsi un nesso causale esclusivo tra la violazione delle linee guida e il decesso, per le seguenti motivazioni: non conosciamo le esatte cause del decesso non essendo stato eseguito riscontro diagnostico o esame autoptico;
la paziente sessantaseienne presentava gravi comorbidità (BPCO. Sindrome bipolare in trattamento farmacologico. Storia di potus. Epatopatia alcolica.
Neuropatia AAII sensitivo assonale. Cardiopatia ipertensiva. Idronefrosi sinistra. Pregressi episodi sincopali. Esiti di fratture costali. Frattura longitudinale completa della vertebra L1. Tabagismo) che la classificavano come soggetto fragile. Riteniamo, dunque, che nel caso di specie, con il criterio del “più probabile che non”, l'insufficiente contrasto allo scompenso cardiaco vada ritenuto come elemento concausale del
19 decesso, in concorso con le coesistenti citate gravi comorbidità” (v. Ctu pag. 29).
Quanto ai quesiti posti dal decidente i Ctu hanno accertato che: a) la IG.ra , al momento del ricovero presso il di Persona_1 CP_2
dal 28.2.2020 al 10.3.2020, “presentava una BPCO riacutizzata CP_4
associata a scompenso cardiaco ingravescente in soggetto con cardiopatia dilatativa, nonché neuropatia sensitiva motoria, sindrome bipolare, esiti di fratture costali a destra”; b) che la morte della IG.ra non sia stata la conseguenza di uno shock settico, Persona_1
contrariamente a quanto annotato in cartella clinica;
c) che il trattamento della patologia respiratoria e della sepsi polmonare da parte dei sanitari delle Strutture convenute debba ritenersi esente da censure;
che, invero, chiariscono i Ctu “in realtà il quadro anatomopatologico polmonare al momento del ricovero presso la struttura di dell'11.3.2020 Parte_4
appariva migliorato”; d) che sia risultato pregiudizievole per le condizioni cliniche della IG.ra il “mancato adeguato contrasto dello Per_1
scompenso cardiaco per omessa somministrazione di Ace inibitori” da ritenersi, secondo i Ctu, “un ingiustificabile scostamento dalle linee guida
e dalle buone pratiche accreditate” da parte dei sanitari delle Strutture convenute (v. Ctu pag. 30-32).
Circostanza, questa, che trasla la responsabilità sul gradiente della colpa grave, ad avviso del decidente e tenuto conto della rilevanza dei rilievi svolti dal Collegio peritale.
Quanto al nesso causale tra il decesso della paziente e l'inadempimento qualificato i Ctu hanno accertato che l'exitus della paziente sia “con ogni verosimiglianza da imputare ad un concorso di cause, nell'ambito delle quali lo scompenso cardiaco ha interagito con le persistenti concomitanti grave patologie della Ciò non di meno un tempestivo contrasto Per_1
dello scompenso cardiaco avrebbe con buone probabilità, almeno nell'immediato, prevenuto l'esito esiziale” (v. Ctu pag. 32).
20 Quanto, infine, al quesito del decidente afferente l'accertamento della percentuale di responsabilità a carico di ciascuna Struttura nel verificarsi dell'exitus della IG.ra i Ctu hanno accertato che “come si Per_1
evince dalla disamina della documentazione, presso le Strutture dell' di si reiterò la condotta omissiva in relazione all'inadeguato Parte_4
contrasto dello scompenso cardiaco. Sulla base di ciò si ritiene dunque di dover dividere equamente le responsabilità tra i sanitari del S. e CP_2
quelli della ” (v. Ctu pag. 33). Parte_4
Per giunta, in linea con il disposto dell'art. 2055 Cc.
13. Quindi, all'esito dell'istruttoria e, in particolare, all'esito della Ctu - da ritenersi chiara, completa e esaustiva, oltre che non seriamente confutata, per cui è condivisa integralmente dal decidente – debba ritenersi provata una corresponsabilità paritaria, nella misura del 50%, della e dell' per il decesso della IG.ra Controparte_2 Parte_4
che, infatti, deve ritenersi che il decesso sia attribuibile Per_1
all'inadempimento qualificato dei sanitari delle rispettive Strutture
(consistente, nello specifico, nell'insufficiente contrasto dello scompenso cardiaco) in concorso con le persistenti concomitanti gravi patologie da cui era affetta la paziente (sulla cui rilevanza ai fini della quantificazione del danno v. oltre).
Alla luce di quanto sopra detto, deve dichiararsi la responsabilità risarcitoria dell' nella misura del 50% del danno patito. Parte_4
14. Accertata la responsabilità dell' occorre ora Parte_4
determinare il quantum della domanda risarcitoria proposta dagli attori i quali, da un lato, lamentano l'esistenza di un danno non patrimoniale iure hereditatis (biologico terminale e morale catastrofale) e, dall'altro,
l'esistenza di un danno non patrimoniale iure proprio (c.d. perdita del rapporto parentale).
Con riferimento alla domanda risarcitoria avanzata iure hereditatis, occorre evidenziare che il danno biologico terminale e il danno morale si distinguano in quanto il primo (quale pregiudizio alla salute che, anche se
21 temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità) sussiste per il tempo della permanenza in vita della paziente ed è risarcibile a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, tuttavia, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo
(v. Cass. n. 21837/2019), mentre il secondo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima.
Orbene, deve riconoscersi in favore degli attori il danno biologico terminale subito dalla congiunta per un totale di 28 giorni (il complessivo periodo di ricovero presso le Strutture sanitarie convenute dal 28.02.2020 al 27.03.2020); in applicazione delle tabelle di Roma e tenuto conto che detto danno, come si è detto, è massimo nella sua entità e intensità
(Cass. 17/12/2024, n. 33009; Cass. 20/06/2019, n. 16592), deve liquidarsi equitativamente in favore degli attori - e secondo le rispettive quote ereditarie ex art. 542 Cc - l'importo di euro 10.940,16, con quota quindi del 50% a carico dell' , pari a euro 5.470,08 (tenuto conto Parte_4
di un punto base pari a euro 130,24 pro die * 3 in forza della personalizzazione dell'ITA), pervenendo, quindi, all'importo di euro
2.735,04 per e di euro 2.735,04 per Parte_1 Parte_2
[...]
Deve escludersi, invece, il riconoscimento in favore degli attori del risarcimento del danno catastrofale ovvero da lucida agonia del de cuius per difetto di qualsivoglia prova in merito (tantomeno richiesta).
15. Per ultimo, deve accogliersi la richiesta risarcitoria iure proprio degli attori quanto al danno da perdita del rapporto parentale;
a tale riguardo si deve premettere che tale danno «consiste nella privazione di un valore
22 non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto» (v. Cass. n. 907/2018). Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste, non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (v. Cass. n. 9196/2018); il danno per la perdita parentale è, inoltre, afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore, per il danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite;
che, inoltre, secondo il recente orientamento della Corte di legittimità «il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione;
è il dolore, non la vita, che cambia…» (v. Cass. n. 26301/2021) e, inoltre, che «mentre per il danno dinamico/relazionale la durata della vita residua del danneggiato ha una incidenza tale per cui l'entità delle conseguenze pregiudizievoli che occorre risarcire cresce in proporzione diretta alla durata della vita residua del danneggiato (perché fenomenicamente quelle conseguenze inevitabilmente si moltiplicano nell'esplicarsi delle attività della vita quotidiana), per il danno parentale, nella sua componente preminente di lutto e dolore interiore, la sofferenza da risarcire ha una dimensione atemporale che la fa avvertire nella sua massima intensità nel tempo immediatamente successivo all'evento e che col tempo è destinata, non certo a scomparire, ma a «cambiare» e farsi compagna di vita;
il protrarsi più o meno a lungo di tale sofferenza interiore non la fa crescere (così come si ripetono e si sommano le limitazioni funzionali conseguenti ai pregiudizi di carattere dinamico/relazionale) ma solo la fa vivere più a
23 lungo, il che è certo elemento da apprezzare ai fini del calcolo, in aumento, del risarcimento, ma in misura diversa e più limitata rispetto a quanto occorre fare per l'altro tipo di danno» (v. Cass. n. 26185/2024); inoltre, l'orientamento della Corte di cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale «non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (v. Cass. n.
29332/2017); e ancora «il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29
Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”» (Cass. n.
21230/2016).
Con specifico riferimento alla prova di tale danno, si deve osservare, da un punto di vista generale, che il semplice legame di sangue, di regola, non possa ritenersi idoneo a generare automaticamente il diritto al risarcimento del danno parentale, in quanto spetta al familiare superstite l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un legame forte e stabile con la vittima (come ampiamente dimostrato nel caso in esame attraverso la prova testimoniale assunta v. sopra). Invero, la Corte di cassazione ha più volte ribadito (anche recentemente) che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integri un danno “in re ipsa”, ma debba essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione debba avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona che, in quanto tali, sono privi di contenuto economico e debba tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la
24 composizione del restante nucleo familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettano l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (v. Cass. n. 28989/2019, n.
24220/2019, n. 11200/2019, n. 5807/2019, n. 907/2018, n. 14655/2017 e n. 21230/2016). Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente a integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti (certamente il marito e il figlio della vittima), che la sofferenza morale patita dal congiunto possa essere dimostrata anche
«con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta» (cfr. Cass. n. 11212/2019; Cass. n.
2788/2019; Cass. n. 17058/2017); che la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale «può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare
l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite....Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza, per comune esperienza, è, di norma, connaturale all'essere umano .....
L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 Cc, una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali
25 potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odi, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (v. Cass. n.
3767/2018; e, conformi, Cass. n. 26185/2024; Cass. n. 910/2022; Cass. n.
28989/2019; Cass. n. 29784/2018; Cass. n. 12146/2016). E' in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, «il IGnificato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale» (v. Cass.
n. 28989/2019).
Dunque, nel caso in esame, sulla base dei principi sopra indicati (oramai consolidati), si deve evidenziare che, a fronte della natura e dello stretto legame parentale esistente con la vittima (marito e figlio), si possa, sulla base del criterio del quod plerumque accidit e, in mancanza di elementi di segno contrario, fondatamente presumere che gli attori abbiano subito un pregiudizio non patrimoniale di natura morale per la irreversibile perdita del godimento del congiunto, stante l'innegabile dolore e sofferenza provati in conseguenza della scomparsa del proprio caro;
non può presumersi, invece, l'incidenza della perdita del congiunto sulla sfera
26 dinamico-relazionale del ricorrente, che la giurisprudenza pone in esergo con la locuzione “sconvolgimento di vita”.
Sul punto si rende necessario evocare le considerazioni di una condivisibile giurisprudenza che – in relazione a questo “crinale” del danno parentale, ossia la lesione della relazione con il congiunto – ha avuto modo di precisare che questo tipo di danno ha avuto riconoscimento nella giurisprudenza per il fatto che la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, «determina con sé perdita dei reciproci affetti in corso, della relazione di solidarietà e del rapporto di intimità tra congiunti, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, "dimensioni oggettive" del pregiudizio, ossia "utilità" la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto: sono, in altri termini, perdite di utilità diverse dalla serenità morale .... il danneggiato subisce una lesione di cui
è in grado di patire solo in futuro- la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle "utilità" che il rapporto consente, è necessariamente una perdita che rileva immediatamente e che si esaurisce nella contestualità di lesione e danno, per la semplice ragione che è pregiudizio risarcibile in quanto perdita del godimento di quelle "utilità"» (Cass. n.
12987/2022).
Dunque, all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi accertata la sussistenza del danno da lesione del rapporto parentale anche con riguardo alla componente dinamico-relazionale; e invero, i testi IG.ri Testimone_1
, e escussi all'udienza del
[...] Testimone_2 Testimone_3
25.9.2024, hanno dichiarato: che il IG. “nato con Parte_2
una leggera insufficienza intellettiva …che si è aggravata nel tempo … e attualmente è anche obeso e diabetico … ha sempre convissuto con i genitori” (padre “operaio” e madre “casalinga”) e che “oggi ha 51 anni e vive con il padre stabilmente”; che il IG. “ha Parte_2
particolarmente risentito della morte della madre in quanto era lei ad occuparsi del figlio” e che “da quando la madre è morta vive in uno stato
27 di depressione con pianti e di assenza dovuta allo sconforto per la perdita del genitore”; che la IG.ra si occupava anche della corretta Per_1
assunzione della terapia farmacologica prescritta al figlio Parte_2
“volta a prevenire aggressività e sbalzi di umore purtroppo frequenti …. la terapia è quotidiana” e “consta di diversi farmaci che vengono anche cambiati nel tempo”, fra cui “antipsicotici e antidepressivi”; che il IG.
, a seguito del decesso della coniuge, “si è trovato nella Parte_1
situazione di dover gestire autonomamente e senza alcun supporto fisico
e/o morale, la situazione clinica del figlio nonché gli Parte_2
episodi di agitazione ed irrequietezza …. non ha alcun ulteriore sostegno per le cure del proprio figlio dopo la morte della moglie che come detto se ne occupava prevalentemente”.
Per la liquidazione equitativa del danno in questione, si deve ricorrere alle
Tabelle approvate da questo Tribunale, in quanto tali Tabelle individuano, preventivamente, la valenza di diversi aspetti che devono essere tenuti in considerazione dal giudice (età del danneggiato, convivenza o meno, presenza di altri eredi etc.), in modo da consentire alle parti una valutazione omogenea in presenza di condizioni simili. La liquidazione del danno parentale, non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudicante. Essa, però, deve ispirarsi alla considerazione di tutte le dedotte concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità e deve, comunque, rispettare l'eIGenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo.
In definitiva, sulla base della Tabella citata (aggiornata al 2025), il danno non patrimoniale per la lesione del diritto al rapporto parentale patito dagli attori per la morte della congiunta IG.ra nata il [...] Per_1
e deceduta il 27.3.2020), è liquidato nei seguenti termini e criteri:
28 a) per Parte_1
- rapporto di parentela con la de cuius (marito) = punti n. 20;
- età della vittima (66 anni) = punti n. 2;
- età del danneggiato (73 anni) = punti n. 1,5;
- convivenza con la vittima = punti 4;
- per un totale complessivo di 27,5 punti, pari all'importo complessivo di euro 317.603,13;
b) per Parte_2
- rapporto di parentela con la de cuius (figlio) = punti n. 18;
- età della vittima (66 anni) = punti n. 2;
- età del danneggiato (47 anni) = punti n. 3;
- convivenza con la vittima = punti 4;
- per un totale complessivo di 27 punti, pari all'importo complessivo di euro 311.818,35; tenuto conto, poi:
- del fatto che, come già detto, il danno la perdita parentale risulti afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore per il danno morale inteso come sofferenza intima del superstite;
- delle comorbilità da cui era affetta la de cuius (“BPCO. Sindrome bipolare in trattamento farmacologico. Storia di potus. Epatopatia alcolica. Neuropatia AAII sensitivo assonale. Cardiopatia ipertensiva.
Idronefrosi sinistra. Pregressi episodi sincopali. Esiti di fratture costali.
Frattura longitudinale completa della vertebra L1. Tabagismo”, v. Ctu e documentazione medica);
- del principio enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui «in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora
l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai
29 criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 Cc, ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato»
(v. Cass. n. 26851/2023); appare equo apportare una riduzione del valore punto afferente alla sfera dinamico relazionale nella misura di 1/2 (pari a 1/4 del totale) per quanto concerne il IG. , pervenendo così al seguente importo: Parte_1
euro 238.202,35.
Quanto al IG. non si ritiene di dovere apportare una Parte_2
riduzione del valore punto, tenuto conto che l'attore ha perso definitivamente le “utilità” derivanti dal rapporto parentale e, in particolare, non può più beneficiare delle cure, anche terapeutiche, cui era dedita la madre nei suoi confronti e dell'acclarato grave sconvolgimento di vita per la perdita di un genitore che comunque assicurava cure e premure verso il figlio disabile.
16. Dunque, agli importi del danno parentale, come sopra liquidati, devono aggiungersi gli importi afferenti al danno iure hereditatis; si perviene, quindi, ai seguiti importi: per uro 240.937,38 (2.735,04+238.202,35); Parte_1
per uro 314.553,39 (2.735,04+311.818,35). Parte_2
17. E' necessario ora individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e l'individuazione del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa
30 fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di cassazione ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, “può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione”. A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (27.3.2020) e quella finale
(14.4.2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati
(valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia). Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. Cass. S.U. n. 2368/1986).
Gli importi complessivi spettanti sono rivalutati alla data odierna, in applicazione delle citate Tabelle di liquidazione e, quindi, al fine di effettuare il calcolo del lucro cessante per il ritardato adempimento della
31 prestazione risarcitoria in presenza di un debito di valore, occorre procedere al calcolo della semisomma tra gli importi liquidati alla data delle dette Tabelle e quelli devalutati alla data del fatto illecito (marzo
2020); le semisomme su cui calcolare il rendimento medio dei titoli di
Stato pari all'1.85% sono, quindi, le seguenti: per euro 240.937,38 + euro 204.184,22 / 2 = euro Parte_1
222.560,80; per euro 314.553,39 + euro 266.570,67 / 2 = euro Parte_2
290.562,03; si perviene, quindi, ai seguenti importi: per euro 244.172,12 Parte_1
per euro 318.776,46; Parte_2
18. Tenuto conto dell'accertata quota di responsabilità nella causazione del decesso della IG.ra nella misura del Persona_7 Parte_4
50%, la domanda risarcitoria proposta dagli attori deve essere accolta con condanna dell' al pagamento delle somme come Parte_4
precisate al precedente punto 20 nella misura di euro 122.086,06 per e di euro 159.388,23 per . Parte_1 Parte_2
19. Le spese di giudizio sostenute da parte attrice devono essere compensate per la metà e, nello specifico per la quota tra la CP_2
e gli attori, così come concordato tra le parti nel verbale di
[...]
conciliazione giudiziale (art. 2) e devono porsi per l'altra metà a carico dell' secondo il principio della soccombenza;
le spese di Parte_4
lite sono liquidate, inoltre, come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, delle fasi svolte e del numero delle parti (attori e convenuti, con aumento del 30%).
20. Le spese di Ctu sostenute dalle parti devono porsi definitivamente a carico dell' nella misura del 50% ciascuna (v. Parte_4
conciliazione art. 3 per il ). CP_2
32
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa pendente tra e , e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
, - disattesa ogni contraria domanda, istanza e difesa - così Parte_4
provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra CP_2
e e;
[...] Parte_1 Parte_2
2) compensa le spese di lite tra e e Controparte_2 Parte_1
; Parte_2
3) accerta e dichiara la concorrente responsabilità di , Parte_4
nella misura del 50%, nella causazione del decesso della IG.ra Per_1
e, per l'effetto, accoglie la domanda risarcitoria proposta dagli attori;
4) condanna l' al pagamento in favore degli attori dei Parte_4
seguenti importi: euro 122.086,06 per ed euro 159.388,23 Parte_1
per , oltre interessi legali dalla data della presente Parte_2
sentenza sino al saldo;
5) condanna l' al pagamento in favore degli attori del 50% Parte_4
delle spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
14.597,05 (il 50% di euro 29.194,10) oltre 15% per rimborso spese generali, Iva qualora dovuta e Cpa come per legge e oltre rimborso di metà del contributo unificato;
6) pone definitivamente a carico dell' le spese della Parte_4
consulenza tecnica d'ufficio nella misura del 50%;
7) manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per quanto di eventuale competenza.
Così depositato il giorno 14.4.2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
33