Articolo 2523 del Codice civile
Articolo 2522Articolo 2506 bis
Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2523.

(( (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa').)) ((Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330.

Gli effetti dell'iscrizione e della nullita' sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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