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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 6957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6957 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 11066/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott. Mario De Simone Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva in decisione dell'8.7.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11066 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Gianl il cui studio elett.nte domicilia, sito ad Aversa, alla via Firenze n. 12, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n.148 del 27.3.2024, notificato il 30.4.2024, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente il 19.4.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 7.3.2024 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso depositato il 25.5.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere sul territorio nazionale da diversi anni, di essersi totalmente integrato, di avere coltivato rapporti con la popolazione locale e con i parenti presenti in Italia, di godere di una dichiarazione di ospitalità e di avere ricevuto una promessa di assunzione per svolgere una stabile attività lavorativa. Chiedeva, dunque, di annullare il provvedimento e di accertare e dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari – PROTEZIONE SPECIALE - ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 c. 6 e 19 del D.lvo 286/98, art. 32 c. 3 dlgs 25/2008. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare formulata dall'attore ex art. 5 d.lgs.
pagina 1 di 6 150\11, il si costituiva in giudizio il 7.6.2024 e chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda. Con ordinanza collegiale del 10.7.2024, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e fissava l'udienza di comparizione e di trattazione della causa nel merito per il 27.5.2024, sostituita dallo scambio di note di parte, ex art. 127ter c.p.c., da depositare nel termine perentorio del 27.5.2024. Il ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate. Scaduto il termine, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per l'8.7.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies. All'udienza dell'8.7.2025, presente il ricorrente, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa. Il ricorso è infondato e non può essere accolto. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. All'istanza si applica l'art. 19, comma 1 e 1.1. nel testo rivisitato dal d-l 20\2023, CP_ convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 202 0, visto che l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno è stata formalizzata dopo l'entrata in vigore delle succitate modifiche e che il ricorrente non ha né dedotto, né provato di avere manifestato la volontà di conseguire la protezione speciale e di avere ottenuto l'appuntamento dalla Questura prima dell'entrata in vigore delle novità normative (11.3.2023), come prescritto dall'art. 7 del d-l 20 cit. Il ricorrente non ha diritto al conseguimento della protezione speciale per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi, previsti dall'art. 19, comma 1 e 1.1. cit., già evidenziato nella suddetta ordinanza, alla quale non ha fatto seguito alcuna sua iniziativa probatoria. È corretta, quindi, la valutazione operata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, il cui parere è stato prodotto dal convenuto. Essa ha giustamente sottolineato l'assenza di prove di indici rivelatori di un'effettiva integrazione sul territorio nazionale, oltre che di motivi specifici di vulnerabilità e di insicurezza del paese di origine che, effettivamente, non sussistono. Ha sottolineato che l'istante ha affermato di essere sul territorio nazionale dal 2017, dove, evidentemente, ha fatto ingresso senza titolo ed ha irregolarmente soggiornato fino alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno in questione. Ha rimarcato che il medesimo ha prodotto solo una promessa di assunzione ed una dichiarazione di ospitalità, da parte di un connazionale, nonché che il medesimo ha riconosciuto di essere anche tornato in Albania, dove si trova il resto del suo nucleo familiare, per andare a trovare i suoi genitori. Occorre, a questo punto, ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza della CEDU, lo Stato, ai sensi del diritto internazionale, ha il diritto di controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel suo territorio ( , e c. Regno Unito, CP_3 Per_1 Per_2
§ 67; c. Francia, § 42); che la a dell'uomo non Per_3 garant ritto del cittadino straniero di entrare o di risiedere in un determinato Paese;
pagina 2 di 6 che le autorità interne non hanno, pertanto, l'obbligo di consentire a uno straniero di stabilirsi nel loro Paese (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], § 103), nè le persone che, senza rispettare la normativa vigente, si pongono di fronte alle autorità di uno Stato contraente con la loro presenza nel paese come un fatto compiuto, hanno, in generale, il diritto di aspettarsi che gli venga conferito un diritto di soggiorno (si veda cit. Jeunesse c. Paesi Bassi;
c. Paesi Bassi, n. 50435/99, § 43, CEDU 2006-I; Darren Parte_2
5/07, § 64, 31 luglio 2008). Pt_3
Orbene, da ciò che l'istante ha dedotto nel ricorso e che la Commissione ha evidenziato, pare evidente che questi ha inteso entrare in Italia e rimanervi senza titolo, allo scopo di cercare un lavoro ed, al contempo, di reperire un modo per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale, ben sapendo di versare in una condizione precaria e priva di titolo. Né nel ricorso egli ha indicato le ragioni dell'abbandono del paese di origine, tanto meno motivi che evidenziano che il medesimo abbia dovuto sopportare o sia a rischio di subire, in caso di rimpatrio, una compressione dei diritti fondamentali al di sotto della soglia minima, costitutiva della dignità. Il medesimo, dunque, ha rivendicato la titolarità di un diritto, quello alla permanenza sul territorio nazionale per lavorare, che non sussiste e che, comunque, ha preteso aggirando l'intera disciplina giuridica nazionale dell'autorizzazione all'ingresso in Italia di lavoratori stranieri. Né si può riconoscere che il rimpatrio del ricorrente gli possa arrecare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelati dall'art. 8 CEDU e riconosciuti dal combinato disposto degli artt. 2, 3 e 117 C. L'istante non si è integrato sotto nessun profilo, a nulla valendo la mera promessa di assunzione che ha depositato in giudizio e che risalirebbe al 16.5.2024. Per quanto concerne il piano culturale e sociale, il medesimo non ha dato prova di avere frequentato corsi di studio della lingua italiana o di essersi dedicato allo svolgimento di attività culturali o sociali sul territorio nazionale. Inoltre, il dedotto rapporto di parentela con , di cui ha prodotto in CP_4 copia la carta d'identità ed il permesso di soggiorno he si tratta del fratello, non solo non è stato provato ma è del tutto irrilevante, non avendo l'attore nemmeno anche solo accennato, oltre che provato o chiesto di provare di averlo coltivato tanto intensamente da potere subire la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare in caso di rimpatrio. Tali considerazioni, valutate complessivamente, consentono, dunque, di concludere che il richiedente non ha dimostrato di essersi integrato nel paese ospitante, sotto nessun profilo. Egli, inoltre, non ha neppure sostenuto di soffrire di gravi patologie, che lo rendono particolarmente vulnerabile o che non possano essere adeguatamente curate in Albania, senza subire un'apprezzabile riduzione delle aspettative di vita oppure trattamenti inumani o degradanti (cfr. CEDU, Case of Paposhvili v. Belgium, Application no. 41738/10, 13 December 2016).
pagina 3 di 6 Questo Collegio ricorda, a questo punto, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento espresso da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1, n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda.
4.14. Del resto la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786). Inoltre, l'attore non ha allegato alcuna ragione specifica che lo possa porre a rischio di deprivazione dei diritti umani fondamentali in caso di rientro in Albania, dove non risulta abbia patito, in base a quanto allegato, episodi del genere. Non vi è nessun motivo, pertanto, per presagire un significativo scadimento delle condizioni di vita del ricorrente, in caso di ritorno in Albania. Sotto il profilo oggettivo, d'altra parte, in Albania non vi sono peculiari rischi d'insicurezza o di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre che possano toccare il ricorrente (cfr. Amnesty International, The State of The World's Human Rights 2024, 29.4.2025; Nations in Transit 2024 – Albania, Freedom House cit.; CESCR – UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Assessment pagina 4 di 6 of Economic and Social Rights Fulfilment in Albania, agosto 2024; Rule of Law in Armed Conflicts, Countries, https://www.rulac.org/browse/countries; Controparte_5
, Albania, alle amministrati
[...] Controparte_6 https://www.balcanicaucaso.org/aree/Albania/Albania-trionfo-dei-socialisti-alle- amministrative-225192; CP_7 Controparte_8
[...]
://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/poverty/987B9C90-CB9F- 4D93-AE8C-750588BF00QA/current/Global_POVEQ_ALB.pdf). In particolare, la HRMI, nel Controparte_9 documento su cit. dell'ago nite sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR) per il 76° gruppo di lavoro pre-sessione, dichiara di definire: “il diritto al cibo in conformità con l'Articolo 11 dell'ICESCR e l'Osservazione Generale 12 del CESCR. Per i Paesi a basso e medio reddito, come l'Albania, l'HRMI utilizza innanzitutto un indicatore indicativo di quanti bambini crescono bene (non presentano ritardo della crescita). Il punteggio dell'Albania per il diritto al cibo è dell'87,5% e rientra nella fascia "discreto"” Dichiara di definire “il diritto all'alloggio in conformità con l'Articolo 11.1 dell e l'Osservazione Generale 4 del CP_10
CESCR. Nel caso di Paesi a basso e medio reddito, come l' tilizza uno standard di CP_11 valutazione che misura il diritto all'acqua in casa e ai servizi igienici "di gni nucleo familiare deve disporre di servizi igienici adeguati). Per i servizi igienici di base, l'Albania ottiene un punteggio nella fascia "buono", mentre per l'acqua il punteggio rientra nella fascia "scadente". Il punteggio complessivo dell'HRMI per il diritto all'alloggio è dell'88,1%, rientrando nella fascia "discreto" Prosegue riferendo che In Albania, l'80,8% delle famiglie dispone di acqua in casa…Negli ultimi due decenni si sono registrati miglioramenti significativi per quanto riguarda i servizi igienico-sanitari di base: nel 2000 l'Albania raggiungeva l'88,4% del possibile, ma nel 2021 tale risultato è salito al 98,8%. Sebbene l'Albania non stia ancora raggiungendo il 100% del possibile, i progressi compiuti dal Paese in materia di diritto ai servizi igienico-sanitari di base rappresentano un passo nella giusta direzione….. L' CP_11 misura il diritto al lavoro in conformità con gli articoli 6 e 7 dell . Per i paesi a basso CP_10 reddito, come l'Albania, l' misura il diritto al lavoro e alla sicurezza sociale utilizzando un CP_11 indicatore di reddito di sussi econdo il PovcalNet della Banca Mondiale, in Albania la percentuale di persone che non sono assolutamente povere è del 98,5%, con un punteggio HRMI del 98,1%. Il punteggio HRMI si colloca nella fascia "buono". Nel corso degli ultimi due decenni, l'Albania ha registrato diversi rialzi e cali per quanto riguarda questo diritto…. L'Albania si sta gradualmente riprendendo, grazie ai progressi compiuti nel periodo 2014-2021. Se l'Albania continuerà a progredire, potrà raggiungere nuovamente il 100%.”. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, applicando il parametro per le cause di valore indeterminabile basso ed il minimo del compenso, che non si riconosce alla fase istruttoria, della quale il convenuto non ha svolto alcuna attività.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda;
pagina 5 di 6 • condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , delle Controparte_1 spese processuali che liquida in euro 2906,00 per , oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 9.7.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott. Mario De Simone Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva in decisione dell'8.7.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11066 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
, nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Gianl il cui studio elett.nte domicilia, sito ad Aversa, alla via Firenze n. 12, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n.148 del 27.3.2024, notificato il 30.4.2024, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente il 19.4.2023 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 7.3.2024 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso depositato il 25.5.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere sul territorio nazionale da diversi anni, di essersi totalmente integrato, di avere coltivato rapporti con la popolazione locale e con i parenti presenti in Italia, di godere di una dichiarazione di ospitalità e di avere ricevuto una promessa di assunzione per svolgere una stabile attività lavorativa. Chiedeva, dunque, di annullare il provvedimento e di accertare e dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari – PROTEZIONE SPECIALE - ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 c. 6 e 19 del D.lvo 286/98, art. 32 c. 3 dlgs 25/2008. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare formulata dall'attore ex art. 5 d.lgs.
pagina 1 di 6 150\11, il si costituiva in giudizio il 7.6.2024 e chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda. Con ordinanza collegiale del 10.7.2024, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento e fissava l'udienza di comparizione e di trattazione della causa nel merito per il 27.5.2024, sostituita dallo scambio di note di parte, ex art. 127ter c.p.c., da depositare nel termine perentorio del 27.5.2024. Il ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate. Scaduto il termine, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per l'8.7.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies. All'udienza dell'8.7.2025, presente il ricorrente, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa. Il ricorso è infondato e non può essere accolto. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. All'istanza si applica l'art. 19, comma 1 e 1.1. nel testo rivisitato dal d-l 20\2023, CP_ convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 202 0, visto che l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno è stata formalizzata dopo l'entrata in vigore delle succitate modifiche e che il ricorrente non ha né dedotto, né provato di avere manifestato la volontà di conseguire la protezione speciale e di avere ottenuto l'appuntamento dalla Questura prima dell'entrata in vigore delle novità normative (11.3.2023), come prescritto dall'art. 7 del d-l 20 cit. Il ricorrente non ha diritto al conseguimento della protezione speciale per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi, previsti dall'art. 19, comma 1 e 1.1. cit., già evidenziato nella suddetta ordinanza, alla quale non ha fatto seguito alcuna sua iniziativa probatoria. È corretta, quindi, la valutazione operata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, il cui parere è stato prodotto dal convenuto. Essa ha giustamente sottolineato l'assenza di prove di indici rivelatori di un'effettiva integrazione sul territorio nazionale, oltre che di motivi specifici di vulnerabilità e di insicurezza del paese di origine che, effettivamente, non sussistono. Ha sottolineato che l'istante ha affermato di essere sul territorio nazionale dal 2017, dove, evidentemente, ha fatto ingresso senza titolo ed ha irregolarmente soggiornato fino alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno in questione. Ha rimarcato che il medesimo ha prodotto solo una promessa di assunzione ed una dichiarazione di ospitalità, da parte di un connazionale, nonché che il medesimo ha riconosciuto di essere anche tornato in Albania, dove si trova il resto del suo nucleo familiare, per andare a trovare i suoi genitori. Occorre, a questo punto, ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza della CEDU, lo Stato, ai sensi del diritto internazionale, ha il diritto di controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel suo territorio ( , e c. Regno Unito, CP_3 Per_1 Per_2
§ 67; c. Francia, § 42); che la a dell'uomo non Per_3 garant ritto del cittadino straniero di entrare o di risiedere in un determinato Paese;
pagina 2 di 6 che le autorità interne non hanno, pertanto, l'obbligo di consentire a uno straniero di stabilirsi nel loro Paese (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], § 103), nè le persone che, senza rispettare la normativa vigente, si pongono di fronte alle autorità di uno Stato contraente con la loro presenza nel paese come un fatto compiuto, hanno, in generale, il diritto di aspettarsi che gli venga conferito un diritto di soggiorno (si veda cit. Jeunesse c. Paesi Bassi;
c. Paesi Bassi, n. 50435/99, § 43, CEDU 2006-I; Darren Parte_2
5/07, § 64, 31 luglio 2008). Pt_3
Orbene, da ciò che l'istante ha dedotto nel ricorso e che la Commissione ha evidenziato, pare evidente che questi ha inteso entrare in Italia e rimanervi senza titolo, allo scopo di cercare un lavoro ed, al contempo, di reperire un modo per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale, ben sapendo di versare in una condizione precaria e priva di titolo. Né nel ricorso egli ha indicato le ragioni dell'abbandono del paese di origine, tanto meno motivi che evidenziano che il medesimo abbia dovuto sopportare o sia a rischio di subire, in caso di rimpatrio, una compressione dei diritti fondamentali al di sotto della soglia minima, costitutiva della dignità. Il medesimo, dunque, ha rivendicato la titolarità di un diritto, quello alla permanenza sul territorio nazionale per lavorare, che non sussiste e che, comunque, ha preteso aggirando l'intera disciplina giuridica nazionale dell'autorizzazione all'ingresso in Italia di lavoratori stranieri. Né si può riconoscere che il rimpatrio del ricorrente gli possa arrecare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelati dall'art. 8 CEDU e riconosciuti dal combinato disposto degli artt. 2, 3 e 117 C. L'istante non si è integrato sotto nessun profilo, a nulla valendo la mera promessa di assunzione che ha depositato in giudizio e che risalirebbe al 16.5.2024. Per quanto concerne il piano culturale e sociale, il medesimo non ha dato prova di avere frequentato corsi di studio della lingua italiana o di essersi dedicato allo svolgimento di attività culturali o sociali sul territorio nazionale. Inoltre, il dedotto rapporto di parentela con , di cui ha prodotto in CP_4 copia la carta d'identità ed il permesso di soggiorno he si tratta del fratello, non solo non è stato provato ma è del tutto irrilevante, non avendo l'attore nemmeno anche solo accennato, oltre che provato o chiesto di provare di averlo coltivato tanto intensamente da potere subire la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare in caso di rimpatrio. Tali considerazioni, valutate complessivamente, consentono, dunque, di concludere che il richiedente non ha dimostrato di essersi integrato nel paese ospitante, sotto nessun profilo. Egli, inoltre, non ha neppure sostenuto di soffrire di gravi patologie, che lo rendono particolarmente vulnerabile o che non possano essere adeguatamente curate in Albania, senza subire un'apprezzabile riduzione delle aspettative di vita oppure trattamenti inumani o degradanti (cfr. CEDU, Case of Paposhvili v. Belgium, Application no. 41738/10, 13 December 2016).
pagina 3 di 6 Questo Collegio ricorda, a questo punto, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento espresso da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1, n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda.
4.14. Del resto la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786). Inoltre, l'attore non ha allegato alcuna ragione specifica che lo possa porre a rischio di deprivazione dei diritti umani fondamentali in caso di rientro in Albania, dove non risulta abbia patito, in base a quanto allegato, episodi del genere. Non vi è nessun motivo, pertanto, per presagire un significativo scadimento delle condizioni di vita del ricorrente, in caso di ritorno in Albania. Sotto il profilo oggettivo, d'altra parte, in Albania non vi sono peculiari rischi d'insicurezza o di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre che possano toccare il ricorrente (cfr. Amnesty International, The State of The World's Human Rights 2024, 29.4.2025; Nations in Transit 2024 – Albania, Freedom House cit.; CESCR – UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Assessment pagina 4 di 6 of Economic and Social Rights Fulfilment in Albania, agosto 2024; Rule of Law in Armed Conflicts, Countries, https://www.rulac.org/browse/countries; Controparte_5
, Albania, alle amministrati
[...] Controparte_6 https://www.balcanicaucaso.org/aree/Albania/Albania-trionfo-dei-socialisti-alle- amministrative-225192; CP_7 Controparte_8
[...]
://databankfiles.worldbank.org/public/ddpext_download/poverty/987B9C90-CB9F- 4D93-AE8C-750588BF00QA/current/Global_POVEQ_ALB.pdf). In particolare, la HRMI, nel Controparte_9 documento su cit. dell'ago nite sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR) per il 76° gruppo di lavoro pre-sessione, dichiara di definire: “il diritto al cibo in conformità con l'Articolo 11 dell'ICESCR e l'Osservazione Generale 12 del CESCR. Per i Paesi a basso e medio reddito, come l'Albania, l'HRMI utilizza innanzitutto un indicatore indicativo di quanti bambini crescono bene (non presentano ritardo della crescita). Il punteggio dell'Albania per il diritto al cibo è dell'87,5% e rientra nella fascia "discreto"” Dichiara di definire “il diritto all'alloggio in conformità con l'Articolo 11.1 dell e l'Osservazione Generale 4 del CP_10
CESCR. Nel caso di Paesi a basso e medio reddito, come l' tilizza uno standard di CP_11 valutazione che misura il diritto all'acqua in casa e ai servizi igienici "di gni nucleo familiare deve disporre di servizi igienici adeguati). Per i servizi igienici di base, l'Albania ottiene un punteggio nella fascia "buono", mentre per l'acqua il punteggio rientra nella fascia "scadente". Il punteggio complessivo dell'HRMI per il diritto all'alloggio è dell'88,1%, rientrando nella fascia "discreto" Prosegue riferendo che In Albania, l'80,8% delle famiglie dispone di acqua in casa…Negli ultimi due decenni si sono registrati miglioramenti significativi per quanto riguarda i servizi igienico-sanitari di base: nel 2000 l'Albania raggiungeva l'88,4% del possibile, ma nel 2021 tale risultato è salito al 98,8%. Sebbene l'Albania non stia ancora raggiungendo il 100% del possibile, i progressi compiuti dal Paese in materia di diritto ai servizi igienico-sanitari di base rappresentano un passo nella giusta direzione….. L' CP_11 misura il diritto al lavoro in conformità con gli articoli 6 e 7 dell . Per i paesi a basso CP_10 reddito, come l'Albania, l' misura il diritto al lavoro e alla sicurezza sociale utilizzando un CP_11 indicatore di reddito di sussi econdo il PovcalNet della Banca Mondiale, in Albania la percentuale di persone che non sono assolutamente povere è del 98,5%, con un punteggio HRMI del 98,1%. Il punteggio HRMI si colloca nella fascia "buono". Nel corso degli ultimi due decenni, l'Albania ha registrato diversi rialzi e cali per quanto riguarda questo diritto…. L'Albania si sta gradualmente riprendendo, grazie ai progressi compiuti nel periodo 2014-2021. Se l'Albania continuerà a progredire, potrà raggiungere nuovamente il 100%.”. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, applicando il parametro per le cause di valore indeterminabile basso ed il minimo del compenso, che non si riconosce alla fase istruttoria, della quale il convenuto non ha svolto alcuna attività.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda;
pagina 5 di 6 • condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , delle Controparte_1 spese processuali che liquida in euro 2906,00 per , oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 9.7.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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