Sentenza 30 maggio 2007
Massime • 1
In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito, riguardante l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito. La contestuale proposizione di tale eccezione e della domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica peraltro la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della prima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2007, n. 12684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12684 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2007 |
Testo completo
CONTRIBUTO UNIFICATO REPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto compravendita di azioni SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16140/03 - Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO - Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron.12684 FELICETTI Rel. Consigliere - Dott. Francesco Rep.3364 - Consigliere - Dott. Giuseppe SALME' Ud.15/03/07 Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI ha pronunciato la seguente 12684/07 SENTENZA sul ricorso proposto da: FINTECNA - FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI SERVIZI S.P.A., in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso l'avvocato RENZO RISTUCCIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO SPADA, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente
contro
ITINERA FINANZIARIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore, TODINI COSTRUZIONI 2007 GENERALI S.P.A. in persona del PresidenteVice pro 427 tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA C. 1 'MONTEVERDI 16, presso l'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 1627/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 01/04/03; causa svolta nella pubblica udita la relazione della udienza del 15/03/2007 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SPADA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato RUGGIERI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 La Iritecna s.p.a., incorporante di Italstat s.p.a. ed attualmente incorporata da Fintecna s.p.a., nella sua qualità di alienante, in favore di Todini Costruzioni Generali s.p.a. e Itinera Finanziaria s.p.a., di due pacchetti di 221.425 azioni ciascuno s.p.a., al prezzo unitario di lere della Pavimental 19.453, con citazione 1 marzo 1994, conveniva dinanzi al tribunale di Roma la Todini Costruzioni Generali 2 s.p.a. e l' Itinera Finanziaria s.p.a., chiedendo che fossero condannate a pagare un'integrazione di prezzo delle azioni, secondo quanto stabilito dagli accordi fra di esse intervenuti, oltre accessori. Le società convenute si costituivano eccependo l'esistenza di una clausola compromissoria, per cui la questione doveva essere devoluta ad un arbitrato. Nel merito chiedevano il rigetto della domanda e proponevano domanda ricon- venzionale per la restituzione di somme pagate a titolo d'imposta. Il tribunale, ritenendo che l'eccezione di compromesso non potesse essere accolta per essere stata non subordinata proposta una domanda riconvenzionale accoglimento, decideva la causa espressamente al suo nel merito, accogliendo la domanda principale e riget- tando la riconvenzionale. Le società convenute propone- vano appello dinanzi alla Corte di appello di Roma la quale, con sentenza depositata il giorno 1 aprile 2003 - comunicata il 16 maggio 2003 accoglieva l'eccezio- ne di compromesso e dichiarava l'incompetenza del giu- dice ordinario. Avverso tale la sentenza Fintecna s.p.a. ha proposto ricorso a questa Corte, con atto no- tificato il 13 giugno 2003 alla Todini Costruzioni Ge- nerali s.p.a. ed alla Itinera Finanziaria s.p.a., for- mulando un unico motivo. La Todini Costruzioni Generali s.p.a. es la Itinera Finanziaria s.p.a. resistono con 3 controricorso notificato il 15 luglio 2003. Entrambe le parti hanno depositato memorie e la Fintecna anche note di udienza. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denunciano la violazione degli artt. 38, 112 e 166 c.p.c., nonché dell'art. 47 c.p.c. e vizi motivazionali. Si premette che la sentenza impu- gnata ha dichiarato l'incompetenza del giudice ordina- rio affermando che le parti avevano compromesso la con- troversia in arbitrato rituale;
che le società convenu- te avevano entrambe formulato nella comparsa di rispo- sta l'eccezione di compromesso;
che la proposizione contestuale da parte loro di una domanda riconvenziona- le, non espressamente subordinata all'accoglimento del- la eccezione di compromesso, non comportava rinuncia all'eccezione, come aveva invece ritenuto il tribunale. Si deduce che la sentenza impugnata non mette in dubbio il principio secondo il quale la proposizione di una domanda riconvenzionale, non subordinata al diniego di declaratoria della cognizione del giudice adito sulla domanda attrice costituisca comportamento incompatibile con la proposizione dell'eccezione di compromesso, né che tale eccezione debba essere formulata nella prima scrittura difensiva. Si deduce, altresì, che la senten- za impugnata ha accertato la mancanza, nel caso di spe- 4 cie, di una formale subordinazione della domanda ricon- venzionale al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, ma ha ritenuto di potere ricavare tale su- bordinazione dal contesto delle comparse di risposta delle convenute, sulla base dei loro profili concettua- li e logico-sistematici. Secondo la società ricorrente, peraltro, la sentenza impugnata, nel procedere all'in- terpretazione degli atti del giudizio, avrebbe attinto impropriamente alla scritture di entrambe le parti, co- sì ricavando il proprio convincimento “da una scrittura che non è mai stata agli atti del giudizio". Al riguar- do nel motivo di ricorso si deduce che le due società convenute sono state in giudizio con difensori diversi ed hanno depositato distinte e diverse comparse di ri- sposta. Erroneamente, pertanto, la Corte di appello avrebbe tratto il proprio convincimento attraverso un collage di frasi estrapolate dalle due comparse. Ne de- riverebbe la violazione del principio della domanda, che va riferito a ciascuna parte, nonché delle regole sulla competenza, dalla Corte ritenute applicabili an- che nella materia de qua. Il ricorso è infondato. 2 Va premesso che il giudizio de quo fu promosso dinanzi al Tribunale nel 1994, epoca in cui, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ribadito an- 5 uncora sino agl'inizi dell'anno 2000, in presenza di compromesso o di una clausola compromissoria, che pre- vedessero il ricorso a un arbitrato rituale, la dedu- zione della devoluzione della questione insorta al col- legio arbitrale e non al giudice ordinario, si configu- rava come una questione di competenza (da ultimo Cass. sez.un. 23 febbraio 2000, n. 15), e l'eccezione con la quale si deduceva l'incompetenza del giudice adito, per essere la causa devoluta ad arbitrato doveva essere proposta in "limite litis", con la prima difesa (Cass. 28 novembre 1996, n. 10617, ancora ribadita sez. un., da Cass., 26 gennaio 2000, n. 870). Successivamente, anche a seguito di una rimedita- zione della problematica in relazione alla riforma del- l'arbitrato del 1994, tale orientamento è cambiato, secondo l'indirizzo giurisprudenziale oggi consolidato, la devoluzione della controversia ad arbitri si confi- gura come rinuncia all'esperimento dell'azione giudi- ziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica (Cass. sez. un., 3 agosto 2000, n. 527). Ne deriva che il patto compromis- sorio, oltre all'effetto di devolvere agli arbitri la soluzione della controversia, producendo l'effetto, pa- rallelo, di privare l'autorità giudiziaria del potere di pronunciarsi su di essa, non attiene né al riparto della giurisdizione fra organi giudiziari, né al ripar- to, fra di essi, della competenza (da ultimo Cass. 21 novembre 2006, n. 24681; 19 maggio 2006, n. 11857; or- dinanza 27 maggio 2005, n. 11315). Tale effetto, peraltro, trattandosi di materia - sia secondo il precedente orientamento,disponibile sia secondo l'attuale - non si realizza d'ufficio, ma solo con la proposizione dell'exceptio compromissi, che questa Corte in precedenza riteneva un'eccezione di ca- rattere processuale, mentre attualmente ritiene un'ec- cezione di merito, riguardando l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromisso- ria (Cass. sez. un., ord. 6 luglio 2005, n. 14205; 3 agosto 2000, n. 527; 3 ottobre 2002, n. 14223). l'orientamento attuale,Detta eccezione, secondo si configura come un'eccezione propria ed in senso stretto (Cass. 1 marzo 2006, n. 4542), avendo per og- getto la prospettazione di un fatto impeditivo del- l'esercizio della giurisdizione statale, e va quindi secondo tale orientamento - proposta dalle parti nei tempi e nei modi proceduralmente necessari ad evitarne la preclusione, che non sono, per quanto sopra detto, quelli propri dell'eccezione d'incompetenza (art. 38 c.p.c.), ma quelli propri delle eccezioni di merito. 7 Nel caso di specie è pacifico in causa che en- trambe le parti convenute (la Todini Costruzioni Gene- rali s.p.a. e l' Itinera Finanziaria s.p.a.) formularo- no l'eccezione di compromesso nelle rispettive comparse di risposta e nessuna questione è stata, pertanto, sol- levata in ordine alla tempestività della sua proposi- zione. Con il motivo di ricorso, infatti, si deduce unicamente che, essendo state formulate in dette com- parse, da entrambe le parti, anche domande riconvenzio- nali, non espressamente subordinate al rigetto dell'ex- ceptio compromissi, questa doveva intendersi implicita- mente rinunciata per l'incompatibilità della sua propo- sizione con la proposizione di domande riconvenzionali, secondo quanto sarebbe stato affermato da questa Corte con la sentenza n. 13317 del 1992. 3 Ritiene questo collegio che la contemporanea pro- posizione, con la comparsa di risposta, sia dell'excep- tio compromissi, sia di una domanda riconvenzionale, non implica la necessità di subordinare espressamente la domanda riconvenzionale al rigetto dell'exceptio compromissi al fine di evitare che sia ritenuta rinun- ciata, in conseguenza della proposizione della domanda riconvenzionale, l'eccezione di compromesso. E ciò sia in relazione all'indirizzo giurisprudenziale sulla na- tura dell'exceptio compromissi antecedente alla senten- 8 za n. 527 del 2000 delle sezioni unite esistente al- - l'epoca in cui il presente giudizio fu promosso sia in relazione all'indirizzo attuale. In relazione al precedente indirizzo, configuran- dosi l'eccezione di compromesso come un'eccezione pro- cessuale (d'incompetenza), essa dava luogo ad una que- stione pregiudiziale di rito. Ne derivava che, a norma e secondo la sistematica dell'art. 276, comma 2, c.p.c., il giudice era tenuto a deciderla con preceden- za rispetto ad ogni questione di merito, compresa quel- la concernente la fondatezza della domanda riconvenzio- nale. La subordinazione della domanda riconvenzionale al rigetto della eccezione di compromesso, era pertanto processualmente necessitata, cosicché una sua esplicita subordinazione doveva ritenersi del tutto ultronea. In questa ottica, del resto, va considerato che questa Corte ha espressamente stabilito che la volontà di ri- nunciare a un'eccezione d'incompetenza del giudice adi- to non è logicamente desumibile dalla proposizione di una domanda riconvenzionale (Cass. 15 marzo 2005, n. 5572). In relazione all'attuale indirizzo l'eccezione di compromesso si configura come una questione preliminare di merito (Cass. 28 luglio 2004, n. 14234). Ma la con- temporanea proposizione dell'eccezione di compromesso e 9 della domanda riconvenzionale, per ragioni di logica giuridica, implica comunque la ontologica subordinazio- ne della domanda riconvenzionale al mancato accoglimen- to dell'eccezione di compromesso, in quanto la fonda- tezza di tale eccezione, che con la sua proposizione si deduce e si chiede di accertare, é incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale, cosicché la pro- posizione dell'eccezione implica naturaliter - di per il carattere subordinato della domanda riconven- sé - zionale, stante la "pregiudizialità” logica dell'ecce- zione di compromesso, con la conseguenza che la sua espressa subordinazione a tale mancato accoglimento sa- rebbe ultronea. Sulla base di tali considerazioni, va pertanto affermato il principio (precisandosi quanto già affer- mato da questa Corte nelle sentenze 7 luglio 2004, n. 12475 e 19 dicembre 2000, n. 15941) secondo il quale la domanda riconvenzionale che, dinanzi al giudice or- dinario, il convenuto proponga nella comparsa di rispo- sta contestualmente alla formulazione dell'eccezione di compromesso è da ritenersi sempre proposta in via su- bordinata al mancato accoglimento di tale eccezione che, se accolta, preclude la cognizione sia della do- manda dell'attore, sia della domanda riconvenzionale. Le considerazioni che precedono dimostrano in modo 10 assorbente l'infondatezza del motivo, non risultando decisive, ai fini del decidere, le censurate considera- zioni della Corte di appello la quale, dopo avere rile- vato la proposizione nelle comparse di risposta del- l'eccezione di compromesso, si è soffermata a motivare in concreto sulla esistenza nelle parti della volontà di subordinare le domande riconvenzionali proposte al suo mancato accoglimento, mentre per quanto sopra detto- ciò non era necessario. A diverso avviso non può indurre la sentenza di questa Corte (n. 13317 del 1992) menzionata dalla ri- corrente, la quale si riferisce ad una ipotesi in cui l'eccezione di compromesso non fu proposta nella com- parsa di risposta contestualmente alla domanda ricon- venzionale, ma in un'udienza successiva. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con la condanna della società ricorrente alle spese del giudi- zio di cassazione, che si liquidano come in dispositi- vo.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso e condanna la società ricor- rente alle spese del giudizio di cassazione, che liqui- da complessivamente in favore delle società Todini Co- struzioni Generali s.p.a. ed Itinera Finanziaria 11 s.p.a. nella misura di euro quindicimiladuecento per onorari, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma il giorno 15 marzo 2007, nel- la camera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Alessandro Criscuolo Francesco Felicetti 7 Jelicetheразам CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 11CANCELLIERE Prima Sezione Civite S ole Colapinto Depositato in Cancelleria 30 MAG. 2007. il CANCELLIERE CELLIERE Colepinto 12