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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/11/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5593/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. Avv.ti Parte_1
C. IO e G. BA, con i quali elett.te domicilia in Salerno, alla Via L. Cacciatore
21, in virtù di procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, rapp. e dif. dagli avv.ti Carlo Pisapia ed Alessandra Pisapia, con i quali CP_1
elett.te domicilia in Cava de' Tirreni, al Viale Garibaldi n. 8, in virtù di procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 19/11/2024, la ha adito questo giudice Parte_1
proponendo opposizione al precetto, notificato in data 7/11/2024, con cui CP_1
aveva intimato il pagamento della somma di Euro 5.306,56 (in forza della sentenza n.
1979/2009, resa dal Tribunale di Salerno, confermata dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 204/2012, “in giudicato” all'esito della sentenza della Suprema Corte, Sez.
Lavoro, n. 24210/2017, nonché della sentenza Tribunale di Nocera Inferiore n. 1764/2019,
anch'essa “in giudicato”) a titolo di ratei del trattamento pensionistico aziendale, di cui alla
Convenzione MPS / OO.SS. del /5/9/1985, maturati e non percepiti relativamente al Pt_1 periodo che va dal maggio 2024 e fino al mese di novembre 2024, data di notifica del precetto, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e compenso di precetto e salvo i ratei successivi a maturarsi. Esposte le ragioni a sostegno dell'opposizione, ha concluso come da pagina 5 del ricorso.
Si è costituita , contestando le asserzioni avverse e concludendo come da CP_1
pagina 7 della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
L'opposizione non va accolta.
Come già detto, con atto di precetto, aveva intimato il pagamento della CP_1
somma di Euro 5.306,56 (in forza della sentenza n. 1979/2009, resa dal Tribunale di
Salerno, confermata dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 204/2012, “in giudicato” all'esito della sentenza della Suprema Corte, Sez. Lavoro, n. 24210/2017, nonché
della sentenza Tribunale di Nocera Inferiore n. 1764/2019, anch'essa “in giudicato”) a titolo di ratei del trattamento pensionistico aziendale, di cui alla Convenzione Banca MPS /
OO.SS. del /5/9/1985, maturati e non percepiti relativamente al periodo che va dal maggio
2024 e fino al mese di novembre 2024, data di notifica del precetto, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e compenso di precetto e salvo i ratei successivi a maturarsi.
La ha proposto opposizione al precetto predetto. Pt_1
I poteri cognitivi del giudice in sede di opposizione all'esecuzione sono limitati all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, di invalidità o di inefficacia.
L'opposizione a precetto ha ad oggetto la contestazione del diritto del creditore a procedere esecutivamente e, diversamente dall'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo, con la conseguenza che sarà il debitore opponente a dover dimostrare i fatti estintivi impeditivi o modificativi del credito,
fornendo la prova di fatti estintivi successivi alla formazione del titolo. Esaminate le eccezioni dell'opponente, deve osservarsi che non vengono formulate censure specifiche in ordine al calcolo di cui al precetto opposto, ma solo doglianze avverso la CTU
in base alla quale è stato stilato il conteggio. Quindi, le eccezioni dell'opponente hanno investito il presupposto in base al quale è stato effettuato il calcolo per richiedere la somma di cui al precetto opposto.
Nè sono stati proposti motivi di opposizione relativi all'utilizzo della CTU come parametro per il conteggio a base del precetto.
Va però detto che le censure alla consulenza formulate dalla banca opponente non possono acquisire in questo processo alcun valore, perché le risultanze dell'elaborato peritale sono coperte dal giudicato intervenuto sulla sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 1764/2019, giudizio nell'ambito del quale è stata disposta la consulenza tecnica che ha fornito i dati e gli elementi necessari per la determinazione del rateo mensile.
La Cassazione nn. 15051/2025, 15493/2015 ha affermato che “In ordine ai rapporti giuridici
di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui
quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze
destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la
deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con
provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo
successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto,
che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento”.
L'unica eccezione esaminabile è quella relativa agli scatti di anzianità, che riguarderebbe una situazione di matrice pattizia successiva al giudicato, ma la stessa è infondata, in quanto gli scatti di anzianità (oggetto della doglianza) maturano solo in corso di rapporto e non è
stato un loro incremento in sede di precetto a determinare l'aumento della c.d. “Retribuzione
utile pensionabile.".
Discende da quanto precede il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte opponente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite,
liquidate in € 1.400,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. Avv.ti Parte_1
C. IO e G. BA, con i quali elett.te domicilia in Salerno, alla Via L. Cacciatore
21, in virtù di procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, rapp. e dif. dagli avv.ti Carlo Pisapia ed Alessandra Pisapia, con i quali CP_1
elett.te domicilia in Cava de' Tirreni, al Viale Garibaldi n. 8, in virtù di procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 19/11/2024, la ha adito questo giudice Parte_1
proponendo opposizione al precetto, notificato in data 7/11/2024, con cui CP_1
aveva intimato il pagamento della somma di Euro 5.306,56 (in forza della sentenza n.
1979/2009, resa dal Tribunale di Salerno, confermata dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 204/2012, “in giudicato” all'esito della sentenza della Suprema Corte, Sez.
Lavoro, n. 24210/2017, nonché della sentenza Tribunale di Nocera Inferiore n. 1764/2019,
anch'essa “in giudicato”) a titolo di ratei del trattamento pensionistico aziendale, di cui alla
Convenzione MPS / OO.SS. del /5/9/1985, maturati e non percepiti relativamente al Pt_1 periodo che va dal maggio 2024 e fino al mese di novembre 2024, data di notifica del precetto, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e compenso di precetto e salvo i ratei successivi a maturarsi. Esposte le ragioni a sostegno dell'opposizione, ha concluso come da pagina 5 del ricorso.
Si è costituita , contestando le asserzioni avverse e concludendo come da CP_1
pagina 7 della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
L'opposizione non va accolta.
Come già detto, con atto di precetto, aveva intimato il pagamento della CP_1
somma di Euro 5.306,56 (in forza della sentenza n. 1979/2009, resa dal Tribunale di
Salerno, confermata dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 204/2012, “in giudicato” all'esito della sentenza della Suprema Corte, Sez. Lavoro, n. 24210/2017, nonché
della sentenza Tribunale di Nocera Inferiore n. 1764/2019, anch'essa “in giudicato”) a titolo di ratei del trattamento pensionistico aziendale, di cui alla Convenzione Banca MPS /
OO.SS. del /5/9/1985, maturati e non percepiti relativamente al periodo che va dal maggio
2024 e fino al mese di novembre 2024, data di notifica del precetto, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e compenso di precetto e salvo i ratei successivi a maturarsi.
La ha proposto opposizione al precetto predetto. Pt_1
I poteri cognitivi del giudice in sede di opposizione all'esecuzione sono limitati all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, di invalidità o di inefficacia.
L'opposizione a precetto ha ad oggetto la contestazione del diritto del creditore a procedere esecutivamente e, diversamente dall'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo, con la conseguenza che sarà il debitore opponente a dover dimostrare i fatti estintivi impeditivi o modificativi del credito,
fornendo la prova di fatti estintivi successivi alla formazione del titolo. Esaminate le eccezioni dell'opponente, deve osservarsi che non vengono formulate censure specifiche in ordine al calcolo di cui al precetto opposto, ma solo doglianze avverso la CTU
in base alla quale è stato stilato il conteggio. Quindi, le eccezioni dell'opponente hanno investito il presupposto in base al quale è stato effettuato il calcolo per richiedere la somma di cui al precetto opposto.
Nè sono stati proposti motivi di opposizione relativi all'utilizzo della CTU come parametro per il conteggio a base del precetto.
Va però detto che le censure alla consulenza formulate dalla banca opponente non possono acquisire in questo processo alcun valore, perché le risultanze dell'elaborato peritale sono coperte dal giudicato intervenuto sulla sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 1764/2019, giudizio nell'ambito del quale è stata disposta la consulenza tecnica che ha fornito i dati e gli elementi necessari per la determinazione del rateo mensile.
La Cassazione nn. 15051/2025, 15493/2015 ha affermato che “In ordine ai rapporti giuridici
di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui
quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze
destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la
deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con
provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo
successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto,
che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento”.
L'unica eccezione esaminabile è quella relativa agli scatti di anzianità, che riguarderebbe una situazione di matrice pattizia successiva al giudicato, ma la stessa è infondata, in quanto gli scatti di anzianità (oggetto della doglianza) maturano solo in corso di rapporto e non è
stato un loro incremento in sede di precetto a determinare l'aumento della c.d. “Retribuzione
utile pensionabile.".
Discende da quanto precede il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte opponente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite,
liquidate in € 1.400,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo