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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3541/2020 R.G. promossa da:
, C.F. , nata il [...] a [...] e residente Controparte_1 C.F._1
in Floridia (SR) nella Via Papa Paolo VI n. 27; e , C.F. Parte_1
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
Paolo VI n. 34, rappresentati e difesi dall'AVV. TATA GIUSEPPE
contro con sede in Venezia Mestre Via Terraglio n. 63, appartenente al Controparte_2 P.IVA_1
, in persona del suo procuratore e legale suo rappr.te pro tempore come in atti Controparte_3
indicato, rappresentato e difeso dall'AVV. ROSSI MARCO
Avente ad oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 06/11/2024 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso il Controparte_1
Decreto ingiuntivo n. 797/2020 (R.G. n. 1417/2020) emesso dal Tribunale di Siracusa il 03.06.2020 e notificato in data del 02.07.2020, con il quale la , ha ingiunto alle odierne opponenti CP_2
e (quest'ultima quale coobbligata) il pagamento, in solido, della Controparte_1 Parte_1
somma residua di Euro 21.342,42, oltre interessi come da domanda e spese accessorie di legge per come liquidate in decreto, per il mancato pagamento di un contratto di finanziamento n.ro15474922
stipulato in data 6.11.2015 con la Compass Spa. Deduceva parte opponente di non riconoscere le proprie firme sul contratto di finanziamento;
che l'estratto contabile prodotto da parte opposta in sede monitoria sarebbe stato non autentico privo delle asseverazioni contabili;
che la cessione non era stata mai comunicata alle opponenti e che non sarebbe identificato il credito all'interno del novero generico
CP_ dei crediti ceduti in blocco dalla Compass alla .
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. deducendo che la parte opponente non avrebbe contestato il saldo debitorio, quindi esso resterebbe cristallizzato nell'importo richiesto nel procedimento monitorio. In merito al disconoscimento delle firme apposte sul contratto ne deduceva l'inammissibilità essendo state genericamente contestate tutte le firme apposte nel contratto, senza specificare a quali firme si riferisse;
inoltre, eccepiva che il disconoscimento era stato fatto su una fotocopia e non sull'originale e che sarebbe stato necessario contestare la conformità della copia all'originale ai sensi dell'art. 2719 cc. e soltanto dopo la produzione dell'originale avrebbe potuto operare il disconoscimento;
in ogni caso, dice l'opposta il contratto è stato parzialmente eseguito, quindi è come se fosse stato tacitamente riconosciuto. Allegava
parte opposta la lettera di accettazione del contratto di finanziamento da parte di Compass con firma per accettazione delle debitrici, la lettera di riepilogo delle condizioni di contratto, la proposta transattiva della Sig.ra con la sua firma, lettera della Compass con cui rifiutava la Controparte_1
proposta, il documento di identità della sig.ra e quello della coobbligata , CP_1 Parte_1
intendendo dimostrare che le debitrici hanno sottoscritto il contratto e che la sig.ra ha CP_1
pagina 2 di 6 riconosciuto il debito e che le firme sono uguali a quelle dei documenti di identità. In subordine,
chiedeva la verificazione del documento intendendo avvalersi del contratto. Infine, in ordine all'eccezione della mancanza di prova del credito in fase monitoria per non essere stato prodotto l'estratto conto o la dichiarazione ex art. 50 TUB, deduceva l'irrilevanza di esso in quanto il piano di rimborso era stato già concordato nel contratto e non dipendeva dall'utilizzo flessibile del finanziamento.
CP_ Io ordine alla legittimazione attiva di deduce che la prova della cessione è il contratto di cessione prodotto in face monitoria come allegato n° 3 e il relativo annex omissato da cui risulta che il credito nei confronti di è tra quelli ceduti. In subordine, chiedeva che le opponenti Controparte_1
venissero condannate alla restituzione di quanto percepito quanto al capitale erogato come quantificato nelle conclusioni.
Con ordinanza del 17.5.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto non essendo l'opposizione di pronta soluzione o basata su prova scritta.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI c cpc veniva rigettata la richiesta di verificazione non essendo stato prodotto l'originale del contratto di finanziamento nei termini preclusivi di cui all'art. 183 VI c cpc e la causa giunta a maturazione veniva posta in decisione.
In merito al disconoscimento delle firme apposte sul contratto di finanziamento, che la cessionaria ha prodotto in copia e non in originale, ma con riserva di produzione in caso di CTU grafologica, bisogna valutarne l'ammissibilità. Invero, il disconoscimento della copia del contratto di finanziamento è stato effettuato ai sensi dell'art. 2712 c.c. contestando la conformità della copia all'originale, tuttavia, tale disconoscimento si rileva assolutamente generico e non dettagliato, in quanto la parte che lo opera avrebbe dovuto esplicitare quali parti della copia risultassero contraffatte o modificate rispetto all'originale. L'art. 2712 c.c così dispone: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di pagina 3 di 6 fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.”
L'art. 2719 c.c dispone ancora che : “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non
è espressamente disconosciuta”. Il disconoscimento formale deve avvenire, pena l'inefficacia,
attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, cosa che non è avvenuta in questo caso specifico;
pertanto, non si può che dichiarare inammissibile il disconoscimento anche se tempestivamente effettuato nella prima difesa utile successiva alla produzione documentale, in quanto generico. Secondo l'orientamento anche da ultimo espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n.
24634/2021), “il disconoscimento delle scritture private non è soggetto alle disposizioni dell'art. 215
c.p.c. comma 1, n. 2, e il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, poiché il giudice può accertare la conformità anche aliunde, tramite altre prove, anche presuntive, ritenuto che ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c., la giurisprudenza ha introdotto un ulteriore requisito:
l'indicazione specifica degli elementi che differenziano copia e originale. Il disconoscimento formale,
in altri termini, deve avvenire, pena l'inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”. (Vedasi in proposito anche le sentenze seguenti Cass. 3227/2021,
16557/2019, 4053/2018, 27763/2017, 3122/2015, 13425/2014, 1033/2013, 2117/2011). Nel caso in questione, parte opponente non ha evidenziato differenze fra gli originali e le copie presentate dalla convenuta opposta;
non sono nemmeno stati rilevati segni che potessero generare dubbi sulla conformità dell'originale alla copia, pertanto, la verificazione è inammissibile perché una CTU
grafologica sarebbe meramente esplorativa.
pagina 4 di 6 La mancata produzione dell'originale non rileva ai fini della prova della fonte del diritto visto che il disconoscimento generico non toglie valore al documento, prodotto per immagine o riproduzione informatica.
Ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 cc, la recente giurisprudenza di legittimità ha introdotto il requisito della specifica indicazione degli “aspetti differenziali” tra copia prodotta e originale. In altre parole, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione
che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti
differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”. La prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore potrà essere fornita con altri mezzi di prova nel caso in cui la produzione dell'originale non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene. (vds. Ordinanza Cassazione civ. n° 2777/2025 e Tribunale di Spoleto sentenza n° 559 del
19 luglio 2023).
Quanto alla legittimazione ad agire della parte opposta l'eccezione non è fondata stante che sin dal procedimento monitorio è stata prodotta la copia dell'atto di cessione del credito e la successiva comunicazione al debitore ceduto.
Quanto all'eccezione relativa al superamento del tasso soglia in corso di rapporto non vi è alcuna prova di ciò in atti e pertanto anche essa non può che essere rigettata.
Dunque, avendo il creditore dato prova del titolo ed avendo allegato l'inadempimento delle debitrici ha assolto all'onere della prova come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare da Cass.,
Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che
agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi
alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento”, invece la parte debitrice non ha provato di avere pagato o in qualche modo estinto il pagina 5 di 6 pagamento, pertanto l'opposizione non può essere accolta ed il decreto ingiuntivo non può che essere confermato.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 e succ.mod. scaglione fino ad € 26.000,00 parametri medi tutte le fasi
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali, definitivamente decidendo,
- Rigetta l'opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo.
- Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 5.077,00 oltre spese generali cpa ed iva come per legge.
Siracusa, 07/04/2025
Il Giudice
Dott. Angela Dell'Ali
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