Articolo 4 della Legge 14 maggio 1949, n. 251
Articolo 3
Versione
12 giugno 1949
Art. 4.
L'aumento dell'indennita' prevista dall'art. 1 ha decorrenza dal 1 luglio 1948.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verra' fatto fronte, per l'esercizio 1948-1949, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 giugno 1949