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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte composta dai signori Magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'8 luglio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 642/2024 R.G. vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, n. 81/2024 pubblicata il 17/01/2024
Conclusioni delle parti: come in atti
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7.2.2023 innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, esponeva: - di essere docente precario inserito nelle graduatorie Controparte_1 provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Frosinone;
- di aver espletato il servizio di leva militare obbligatorio dal 4.5.1994 al 3.5.1995; - che con D.M. 112 del
6.5.2022 erano state indette le “procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; - di aver presentato domanda di inserimento in terza fascia delle G.I. ed in seconda fascia delle GPS;
- che il convenuto, con l'Ordinanza Parte_1
Ministeriale n. 112/2022, aveva consentito l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo ove questo era stata espletato “in costanza di nomina”; - di essere stato collocato nelle GPS di Frosinone,
Classe di concorso B016, al n. 233 con 15,50 punti, senza alcuna valutazione del servizio militare svolto;
- che la posizione in graduatoria spettante in caso di valutazione del servizio di leva era al n.
123 con 27,50 punti;
- che la valutazione ministeriale era illegittima in quanto i decreti che consentivano la valutabilità del servizio militare solo ove espletato “in costanza di nomina” si ponevano in contrasto con la normativa primaria e segnatamente con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs.
n. 297/1994, che stabilisce, ai fini del punteggio in graduatoria, la validità del servizio militare di leva reso non in costanza di rapporto di impiego scolastico;
di avere diritto all'attribuzione del relativo punteggio per l'espletamento del servizio di leva obbligatorio, nella misura pari a n. 12 punti.
Richiamate alcune decisioni della Corte di Cassazione (in particolare la sentenza n. 5679/2020)
e del Consiglio di Stato (sentenza n. 8234/2019), il ricorrente concludeva, dunque, nei seguenti termini:
“In via principale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'ordinanza
Ministeriale 112/2022 segnatamente dell'art. 15, comma 6 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove il ricorrente è attualmente inserito nelle Graduatorie provinciali e segnatamente B016, per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie provinciali ove il ricorrente risulta effettivamente inserito per la classe di concorso B016; e/o di ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire al ricorrente ulteriori 12 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore
2 valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio di complessivi 27.50 punti per la classe di concorso B016 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente attribuire il suddetto punteggio al ricorrente, nell'ambito delle predette graduatorie e segnatamente complessivi 27.50 punti per la classe di concorso B016 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
Il , ritualmente convenuto, non si costituiva in giudizio. Parte_1
Con la sentenza n. 81/2024 del 17 gennaio 2024 il giudice del lavoro del Tribunale di Frosinone accoglieva il ricorso. Ad avviso del Tribunale, “Alla luce dei descritti principi evincibili dall'art.485, comma 7, del D.Lgs. n.297/1994 (identico all'art.569, comma 3, per il personale ATA), dall'art.2050 del D.Lgs. n.66/2010 e dall'art. 52 Cost., vanno disapplicate, perché illegittime, le previsioni di rango secondario del D.M. n.131/2007, che ha introdotto il criterio della valutazione del servizio militare soltanto quando prestato in “costanza di nomina”, ribadito nell'ordinanza ministeriale n.60 del
10.7.2020, che all'art. 15, punto 6, ha stabilito che "Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina”, nonché nei successivi decreti di aggiornamento delle graduatorie”. Quindi, sottolineava il
Tribunale, i Decreti Ministeriali che avevano introdotto restrizioni interpretative al richiamato art. 485 co. 7 del d.lgs. n. 297/94 andavano disapplicati, in quanto si ponevano in contrasto con la norma speciale di rango primario, la quale aveva sancito la validità “a tutti gli effetti”, del periodo di servizio militare anche quando espletato non in costanza di rapporto. Accoglieva, quindi, il ricorso e dichiarava:
“il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'integrale punteggio di n. 12 punti per lo svolgimento del servizio di leva militare obbligatorio dal 4.5.1994 al 3.5.1995, nell'ambito delle graduatorie provinciali GPS per l'Ambito Territoriale di Frosinone, per la classe di concorso B016. Va dunque attribuito all'attore - in assenza di contestazioni in ordine al punteggio già riconosciuto del Parte_1
e in forza dell'aggiunta dei 12 punti per il servizio militare - il nuovo punteggio di complessivi 27,50 punti per la classe di concorso B016”.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 19.3.2024, proponeva appello il
[...]
censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, D. Lgs. n. 66/2010”: sosteneva la
P.A. appellante che: - diversamente da quanto statuito dal primo giudice, nessuna norma prevede che il punteggio da riconoscere in sede di valutazione del servizio militare espletato antecedentemente all'instaurazione del rapporto lavorativo debba essere equiparato a quello di coloro che abbiano prestato il servizio in costanza di nomina;
- tale equiparazione finirebbe con il violare l'art. 2050,
3 comma 1, D. Lgs. n. 66/2010, il quale dispone che: “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze Armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; - pertanto,
l'Amministrazione aveva correttamente riconosciuto al 0,60 punti annui e non il punteggio CP_1 pieno, alla stregua del servizio effettivo, previsto soltanto per il servizio di leva svolto in costanza di nomina;
- tale modus operandi era stato ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato (con la sentenza n.
11602/2022) secondo cui solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore, esigenza che non sussiste ove il servizio militare o sostitutivo sia compiuto non in costanza di nomina, essendo quest'ultimo valutabile alla stregua del servizio svolto presso altre pubbliche amministrazioni. Pertanto, la sentenza gravata, nell'affermare l'illegittima diversificazione del punteggio attribuito a coloro che hanno svolto il servizio di leva non in costanza di nomina, si fondava su un'erronea interpretazione dell'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, risultando del tutto legittima la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato;
2) “Nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione in violazione degli artt.
132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 111 Cost”: il Tribunale aveva erroneamente richiamato i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 5679/2020, infatti, con tale pronuncia la Corte aveva censurato il D.M. n. 44/2001 (e non il D.M. n. 131/2007) nella parte in cui escludeva radicalmente la valutazione del servizio di leva o di quello civile sostitutivo prestati non in costanza di nomina senza, tuttavia, mai imporre (né, del resto, avrebbe potuto, atteso il disposto del citato art. 2050, comma 1) che tale servizio venisse equiparato a quello prestato in costanza di nomina.
Concludeva insistendo sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione appellante e chiedendo il rigetto della pretesa dell'odierno appellato.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva. Controparte_1
All'udienza del 8.7.2025, dichiarata la contumacia della parte appellata, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma, sia pure sulla base delle argomentazioni, parzialmente diverse, che si andranno di seguito a svolgere.
4 2.1. Occorre premettere, in punto di fatto, che:
- il ricorso ex art. 414 c.p.c. riguarda il riconoscimento a , docente, del Controparte_1 punteggio per lo svolgimento del servizio di leva ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali, classe di concorso B016;
- nella graduatoria predisposta dal (allegato 4 all'originario ricorso) Parte_1 Controparte_1
è inserito con 15,50 punti per “titolo di accesso”. Nessun punteggio è stato riconosciuto per il servizio di leva espletato.
2.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella specie, trova applicazione l'ordinanza ministeriale n. 112/2022, che, in relazione al biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, disciplina “l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché
l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo”.
Pertanto, i riferimenti effettuati dal , nell'atto di gravame, al D.M. 50/21, così come Parte_1 alcuni richiami normativi effettuati dal primo giudice, non sono conferenti.
In proposito giova richiamare quanto, da ultimo, deciso dalla Corte di Cassazione, Sez. L, con l'ordinanza n. 9736 del 2025, concernente una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, in cui la
Corte d'appello aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda proposta da un soggetto, diplomatosi perito industriale il 9/7/2002, obiettore di coscienza, ed attribuito allo stesso un punteggio per il servizio civile, sostitutivo di quello militare, prestato dal 30/7/2003 al 29/5/2004 ‒ in alcun modo valutato dal e ciò ai fini delle graduatorie provinciali di seconda fascia per le CP_2 supplenze (GPS) per il biennio 2022-2024 nonché delle graduatorie d'istituto nella classe di concorso
B017 in cui egli aveva chiesto l'inserimento in data 26.5.2022. Decidendo sul ricorso del
[...]
, che aveva denunciato violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, del Parte_1
d.lgs. n. 66/2010, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che l'attribuzione differenziata dei punteggi operata dal D.M. n. 50 del 2021 al servizio militare, a seconda che esso sia stato prestato in costanza di rapporto o meno, sarebbe stata legittimata dalla disciplina primaria dell'art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), la S.C. ha così argomentato: “3. va premesso che il ricorso sviluppa incongruamente tutte le sue censure con riferimento al D.M. n.
50/2011 (…), disciplinante l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA per il triennio 2021-
2024 e la valutazione del servizio militare o civile;
5 nel caso di specie, in cui viene in considerazione il personale docente, si applica l'O.M. n.
112/2022 e il suo allegato A/4, che nessuna attribuzione di punteggio prevede ‒ per il servizio militare
o civile prestato non in costanza di rapporto ‒ nelle graduatorie, ciò a differenza che per il personale
ATA al quale il citato D.M. n. 50/2011 assegna un punteggio sia pure minimo (0,60); sicché il ricorso, la cui valutazione può bensì essere unitaria nelle sue diverse articolazioni, si appalesa nel complesso inammissibile perché non coglie il decisum, il quale fa rettamente richiamo al precedente di Cass. n. 8586/2024 e ad altre pronunce in termini (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 15127, Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467 e Cass. n.
41894/2021), stante la mancata attribuzione al (…) di punteggi per il servizio civile prestato non in costanza di impiego;
4. il provvedimento impugnato ha, infatti, deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, donde un'ulteriore ragione di inammissibilità ex art.
360- bis n. 1 cod. proc. civ.”.
Nel caso all'attenzione di questo Collegio il , nel ricorso in appello, ha svolto Parte_1 argomentazioni che richiamano decisioni concernenti il D.M. n. 50 del 30 marzo 2021con cui è stato riconosciuto, al personale ATA che abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto, un punteggio aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Si tratta di argomentazioni incongrue, perché riferite ad altra categoria di personale scolastico (non docente) e a distinta disciplina che diversamente dispone.
E invero, l'art. 15, comma 6, dell'O.M. 122/2022 stabilisce che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”. Anche gli allegati a detta ordinanza, contenenti le tabelle dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali, non considerano affatto l'ipotesi per cui è causa, cui dunque non è attribuito alcun punteggio.
Manca, invero, nella disciplina considerata, una norma analoga a quella di cui all'allegato A del
D.M. 50/2021 secondo cui: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
6 L'assunto del è altresì smentito, in punto di fatto, dalla circostanza che all'odierno Parte_1 appellato non è stato riconosciuto alcun punteggio in relazione al servizio militare di leva prestato prima dell'assunzione. Tale dato obiettivo risulta per tabulas dalle graduatorie predisposte dal
: come detto, è inserito con 15,50 punti, riconosciuti con riferimento al Parte_1 Controparte_1 titolo di accesso”. Nessun punteggio è stato riconosciuto per il servizio militare di leva.
Ne segue che l'appello è infondato e correttamente il Tribunale ha fatto applicazione, nel caso di specie, dei principi affermati, in casi analoghi, dai Giudici di legittimità, come richiamati, da ultimo, da Sez. L, Ordinanza n. 11714 del 2025, che di seguito, per quanto di rilievo, si riporta.
Costituisce ius receptum che, “ai sensi dell'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, il servizio militare deve essere equiparato a quello prestato «negli impieghi civili presso enti pubblici» anche nell'ipotesi in cui non sia reso in costanza di un rapporto già costituito (cfr. Cass. n. 5679/2020; Cass. n. 41894/2021;
Cass. n. 8586/2024; Cass. n. 22429/2024 che ha ribadito il principio ma, al tempo stesso, ha ritenuto legittimo il d.m. n. 50/2021 che, per il personale ATA, opera una distinzione, quanto all'entità del punteggio, fra servizio militare reso in costanza di rapporto e servizio prestato in assenza di rapporto di impiego già costituito).
Con le citate pronunce, alla cui motivazione si rinvia, è stato precisato, in premessa, che ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 cod. mil. l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento nonché in quelle di circolo e di istituto (e le medesime considerazioni valgono ora per le graduatorie provinciali) deve essere assimilata alla partecipazione al concorso pubblico, venendo in rilievo una selezione lato sensu concorsuale, in quanto finalizzata all'individuazione del soggetto che dovrà essere destinatario della proposta di costituzione del rapporto di impiego, a tempo determinato o indeterminato.
È stato, poi, evidenziato che «deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi».
7 Si è detto, infine, che interpretato in tal senso «l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art.
485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art.
2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)».
Sulla base delle considerazioni sopra riassunte è stata conseguentemente disapplicata la previsione di rango regolamentare (in quel caso il d.m. n. 44/2011) che consente la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio del solo servizio militare prestato in costanza di rapporto”.
Trattasi di principi che devono trovare applicazione anche al caso di specie e che portano, evidentemente, al rigetto del gravame.
3. Nulla sulle spese del grado, stante la contumacia di . Controparte_1
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese del grado.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Garzia
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