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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/08/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 820/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. AN Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 820/2023 R.G. e promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Vanni del Parte_1 C.F._1
Foro di Urbino, C.F. PEC elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato in Urbino, Via Pellipario n. 39, presso lo studio dell'Avv. Lucia Mistura pec:
( autorizzandosi le notificazioni e/o comunicazioni all'indirizzo PEC Email_2
o al seguente numero di fax 0722 540200) Email_1
Appellante
Contro
(P.Iva e C.F. n. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Alessandra Cesarotti del Foro di (C.F. CP_1 C.F._3
pagina 1 di 8 – PEC , sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Marcello Ercolani Email_3 del Foro di Urbino (C.F. – PEC , C.F._4 Email_4
Cont elettivamente domiciliata presso la sede di Fano, via Ceccarini n. 38 Affari legali CP_1
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Urbino in materia di responsabilità da prestazione medica.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, censurando, in sostanza Parte_1
1) L'errata quantificazione del danno differenziale da malpractice
2) L'omessa condanna alle spese sostenute ex art 696 cpc, prima del giudizio di merito
Si è costituita l' , eccependo in via preliminare la CP_1 Controparte_1 mancanza di titolarità nel rapporto obbligatorio di risarcimento già deciso dal primo giudice e contestando, comunque, nel merito, l'impugnazione.
§ 2 – L'eccezione preliminare
Come detto, l'Ast convenuta rileva il proprio “difetto di legittimazione passiva” (rectius, la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio) in quanto la legge regionale delle Marche 8 agosto
2022, n. 19 ha costituito le nuove ed attuali , con Controparte_3 decorrenza ed operatività dall'1/1/2023, a seguito della soppressione dell'Azienda Sanitaria Unica
pagina 2 di 8 regionale delle Marche, estinta in data 31.12.2022, così come disposto dall'art. 42 della citata legge regionale1.
La norma regionale, secondo la tesi difensiva, avrebbe stabilito, dunque, che esclusivamente l'
[...]
- e non le ulteriori neo costituite - debba svolgere, secondo Controparte_4 CP_5 le modalità determinate dalla Giunta, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle nonché dei contenziosi pendenti e di Controparte_3
Parte quelli residui delle disciolte
Con la delibera n. 1718 del 19.12.2022, “Adempimenti funzionali previsti dagli art. 42 e 43 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale) e DGRM 1385/2022” – Allegato A
-(doc. 1, 1 bis ), la Giunta regionale delle Marche ha formulato analiticamente i criteri e le modalità concernenti la predetta regolazione dei rapporti giuridici e patrimoniali nonchè la precisa perimetrazione del subentro delle neo istituite alla soppressa Controparte_6 Parte_3
Sul punto, le controdeduzioni della difesa del poggiano, sostanzialmente, sul rilievo che il Pt_1
Cont predetto art. 42 comma 9 dispone il subentro delle competenti per territorio, ossia attribuisce la titolarità e la legittimazione attiva e passiva per tutti i rapporti facenti capo alla soppressa . In Pt_3 relazione ai giudizi pendenti non dispone il subentro della e quindi non attribuisce ad CP_7 essa la titolarità e la legittimazione attiva e passiva, ma dispone che svolga la funzione di CP_7 gestione liquidatoria, che non può essere in alcun modo parificata alla nozione giuridica di subentro e quindi di titolarità della legittimazione attiva e passiva. Cont Premesso che la decisione impugnata è del 7.3.23, ritiene questa Corte che l'eccezione dell' convenuta vada in ogni caso disattesa alla luce delle considerazioni che seguono .
A prescindere dall'interpretazione che della norma dà l'appellante, che pure ha una sua dignità, è da ritenere decisiva la supremazia delle norme processuali che, come è noto, non possono essere incise dalla normativa regionale.
Recentissimamente, con la sentenza a definizione del proc. n. 708/2022 questa Corte si è occupata di un caso uguale e contrario, nel senso che l'eccezione era del privato nei confronti dell'
[...]
, la quale, pendente il processo d'appello contro Controparte_11
l' si era limitata a depositare atto difensivo in cui faceva proprie le ragioni dell'ente estinto, dando CP_8 conto della modificazione operata dalla legge regionale.
Nel caso esaminato, questa Corte osservava, fra l'altro :
“…A livello generale, è noto che una legge regionale non possa contenere norme che siano di carattere di diritto civile sostanziale o processuale, vale a dire che siano di carattere innovativo in relazione agli istituti del diritto privato o, appunto, del diritto processuale civile.
Stabilire quando questa violazione avvenga oppure la legge regionale si mantenga nei limiti delle attribuzioni costituzionali non è però compito facile….[…]… non si ritiene, comunque, che la questione abbia rilevanza concreta nel caso in esame.
Innanzitutto, la censura di parte appellante si appunta sulla carenza di Jus postulandi in capo al difensore che ha operato
“il subentro” nel processo ai sensi della legge regionale.
In disparte l'annotazione che al più si tratterebbe di un difensore, che difetta di capacità procuratoria, in virtù del fatto che introduce un atto processuale con il quale attesta il predetto subentro ex lege, in ogni caso, la questione si porrebbe sotto il profilo, semmai, della carenza di titolarità, nel rapporto giuridico processuale, della nuova struttura regionale, subentrata per legge.
Carenza di titolarità rispetto a cui, peraltro, potrebbe già ovviare il disposto dell'articolo 110 del codice di procedura civile. Ma anche se non si accedesse a quest'ultima prospettazione, la questione sollevata - peraltro sotto il profilo improprio sopra descritto - perde di rilevanza, a fronte delle considerazioni che seguono.
Se infatti l'atto di subentro è semplicemente dichiarato, trattandosi di modificazione ex lege, non ne deriverebbe alcuna concreta conseguenza processuale, in quanto la sentenza verrebbe ad essere resa nei confronti del soggetto evocato nel giudizio d'appello.
A prescindere dalla problematicità che comporterebbe quest'ultima conseguenza, non vi sarebbe in ogni caso alcuna regola o principio che impedisce di proseguire il procedimento fino alla sentenza.
A questo punto, successivamente alla sentenza, e dopo il suo passaggio in giudicato, la questione si porrebbe solo nei termini degli effetti giuridici che determina tale passaggio in giudicato, in relazione all'individuazione del soggetto effettivamente titolare, dal lato attivo o passivo, dell'obbligazione (eventuale) che nasce dalla sentenza…”.
Sotto profilo complementare, è utile segnalare l'arresto costituito da Cass, Sez. L, n. 4688 del 2011, che anche essa viene a trattare della primazia delle norme processuali :
“Il ricorrente precisa, al riguardo, che nella propria comparsa di costituzione in appello (depositata il 13 febbraio 2006) ha preliminarmente eccepito che il processo doveva essere interrotto a causa della perdita di capacità processuale dell'appellante , conseguente alla soppressione (con la 1 aprile 2005, n. 9) di tutte le Parte_4 CP_12 AASSLL esistenti nel territorio regionale ed alla istituzione, al loro posto, della Controparte_13 pagina 4 di 8 Par ( .In sintesi, è da escludere che. nella specie, la norma soppressiva della abbia avuto come effetto immediato CP_14 e diretto l'estinzione della stessa, comunque, l'eventuale e ipotetica rilevanza della sopravvenienza di tale evento nel processo in tanto avrebbe potuto essere configurata, in quanto se ne fosse avuta cognizione nei modi e nelle forme previste dalle norme che disciplinano l'interruzione del processo (artt. 299 e ss. cod. proc. civ.). Queste norme sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ne' essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità (Cass. 6 settembre 2002, n. 12980; Cass. 28 novembre 2007, n. 24762; Cass. 13 novembre 2009, n. 24025). Bene ha fatto, quindi, la Corte di appello di Campobasso a non tenere conto dell'eccezione proposta dal , e ciò a prescindere dalla sua genericità e CP_15 salva restando la totale irrilevanza della mancata allegazione della legge regionale richiamata. A tale ultimo riguardo, infatti, va precisato che, rispetto alle leggi regionali, non può non considerarsi operativo il principio iura novit curia, di cui all'art. 113 cod. proc. civ.. Tale principio, infatti in base ad un consolidato orientamento di questa Corte (vedi, per tutte, Cass. 5 luglio 1999, n. 6933) eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto" e si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a tutti i precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività, sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni ….”.
Seguendo tale principio, la norma di diritto processuale “comune” o, per meglio dire, la norma di Cont diritto processuale unicamente applicabile, imponeva che l' non potesse limitarsi a rilevare quanto sopra richiamato, ma invocare semmai la norma estintiva della soggettività giuridica ai fini dell'interruzione del processo, da chiedersi formalmente, con conseguente successiva riassunzione dello stesso.
Tutto ciò è mancato, con la conseguenza che il processo prosegue (in disparte l'irrilevanza del “fatto notorio” della legge regionale intervenuta, non potendosi quest'ultima configurare come tale per la
Cass. appena richiamata) fra le parti originarie.
§ 3 – Nel merito, le doglianze dell'appellante sono fondate.
3.1 - Come osservato nell'appello, per l'invalidità permanente ha preso a riferimento la tabella di
Milano età anni 73 e invalidità pari a 15%. L'ammontare indicato in tabella è pari ad € 34.749,00 (€
26.526,00 per il danno biologico ed € 8.223,00 per il danno da incremento per sofferenza).
Non ha però tenuto conto che si tratta di danno differenziale.
La giurisprudenza costante (v. da ultimo Cass. Sez. 3, Ord. n. 20894 del 26/07/2024 ) osserva che la liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello pagina 5 di 8 corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente proceduto alla liquidazione del danno biologico differenziale, operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 35 e, dunque, muovendo dal punto 0).
Il ricalcolo andrà dunque effettuato prendendo le attuali tabelle del trib. Milano che, a questo punto, dovendosi procedere a correzione, andranno a sostituire per quanto di ragione, ed ai valori attuali, la precedente liquidazione.
Danno complessivo
Età del danneggiato alla data del sinistro 73 anni
Percentuale di invalidità permanente 28%
Punto danno biologico € 4.767,63
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 10 %)
Punto danno non patrimoniale € 5.243,70
Danno biologico risarcibile € 146.823
Danno preesistente
Età del danneggiato alla data del sinistro 73 anni
Percentuale di invalidità permanente 13%
Punto danno biologico € 2.972,04
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 10%)
Punto danno non patrimoniale € 3.269
Danno non patrimoniale [non] risarcibile € 42.999
DANNO DIFFERENZIALE (a titolo di danno permanente) € 146.823 - 42.999 = euro 104.323
Il danno da invalidità temporanea è dal ctu ascritto tutto alla malpractice, per cui ci si limita a ripetere i calcoli :
Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.312,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 33% € 3.225,75 pagina 6 di 8 Totale danno biologico temporaneo € 10.413,25
Totale generale: € 12.155,25
Per stabilire che si tratta di importi comunque maggiori di quelli computati dal primo giudice non occorre procedere ad una devalutazione al momento della sentenza di primo grado, al fine della relativa comparazione, essendo palesemente evincibile, in ogni caso, il maggior importo.
3.2 – Anche la doglianza sull'omesso riconoscimento delle spese processuali di primo grado è fondata, non essendo stata in alcun modo considerata la questione dal giudice di prime cure.
Tali spese si liquidano nel modo seguente
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 992,00
Fase istruttoria, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.827,00
Oltre iva cpa e 15 % forfettario.
§§§§§§§§§§§§§§§§
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nei valori medi come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona così statuisce
Cont 1) In in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della maggior somma di euro 104.323 + € 12.155,25, con interessi legali dal momento della presente sentenza sino al soddisfo, nonché alle ulteriori spese per atp che liquida in complessivi € 3.827,00, oltre iva cpa e 15 % forfettario.
2) Conferma nel resto la sentenza impugnata Cont
3) condanna l' appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del grado che liquida per la Fase di studio della controversia, € 2.058,00; per la Fase introduttiva del giudizio:€ 1.418,00; per la Fase di trattazione,€ 3.045,00, per la Fase decisionale, :€ 3.470,00 oltre iva cpa e 15 % forfettario.
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali pagina 7 di 8 Il Presidente Dr. AN Marcelli
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 42, comma 9. “Alla data del 31 dicembre 2022 l è soppressa e dal 1° Controparte_8 gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le che subentrano all senza Controparte_3 Pt_3 soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite si dei commi 5 e 6. zione alla soppressa l svolge, secondo le Controparte_8 Controparte_4 modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non tr iali CP_3 Controparte_3 pendenti e di quelli residui delle disciolte gi Le CP_9 Controparte_8 funzioni di commissario liquidatore sono svolte dal direttore generale dell , Controparte_4 che provvede altresì agli ulteriori adempimenti obbligatori per legge derivanti dalla soppressione dell
[...]
Ai fini della gestione liquidatoria viene manten Controparte_8 to alla gestione contabile e patrimoniale dell Controparte_4 istituita con questa legge.”
[...] 2 Questa la norma integrativa “15. Contenzioso - punto 15.1: L bentra, quale ente liquidatore CP_10 designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei conte sia parte e comunque ad essa Pt_3 già facenti capo, attivi e passivi, giudiziali e stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data. 15.2 Al riguardo son rocedure di gestione da applicarsi coerentemente con l'intervenuta costituzione delle che restano impegnate, mediante i Controparte_3 propri Uffici, a fornire la necessaria collaborazione alla al fine di assicurare l'efficacia della gestione CP_10 ed il contenimento dei costi. spettando invero detta titolarità/legittimazione unicamente alla in funzione CP_7 di Gestione Liquidatoria, così come espressamente stabilito dal dettato normativo sopra richiamato. pagina 3 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. AN Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 820/2023 R.G. e promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Vanni del Parte_1 C.F._1
Foro di Urbino, C.F. PEC elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato in Urbino, Via Pellipario n. 39, presso lo studio dell'Avv. Lucia Mistura pec:
( autorizzandosi le notificazioni e/o comunicazioni all'indirizzo PEC Email_2
o al seguente numero di fax 0722 540200) Email_1
Appellante
Contro
(P.Iva e C.F. n. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Alessandra Cesarotti del Foro di (C.F. CP_1 C.F._3
pagina 1 di 8 – PEC , sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Marcello Ercolani Email_3 del Foro di Urbino (C.F. – PEC , C.F._4 Email_4
Cont elettivamente domiciliata presso la sede di Fano, via Ceccarini n. 38 Affari legali CP_1
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Urbino in materia di responsabilità da prestazione medica.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, censurando, in sostanza Parte_1
1) L'errata quantificazione del danno differenziale da malpractice
2) L'omessa condanna alle spese sostenute ex art 696 cpc, prima del giudizio di merito
Si è costituita l' , eccependo in via preliminare la CP_1 Controparte_1 mancanza di titolarità nel rapporto obbligatorio di risarcimento già deciso dal primo giudice e contestando, comunque, nel merito, l'impugnazione.
§ 2 – L'eccezione preliminare
Come detto, l'Ast convenuta rileva il proprio “difetto di legittimazione passiva” (rectius, la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio) in quanto la legge regionale delle Marche 8 agosto
2022, n. 19 ha costituito le nuove ed attuali , con Controparte_3 decorrenza ed operatività dall'1/1/2023, a seguito della soppressione dell'Azienda Sanitaria Unica
pagina 2 di 8 regionale delle Marche, estinta in data 31.12.2022, così come disposto dall'art. 42 della citata legge regionale1.
La norma regionale, secondo la tesi difensiva, avrebbe stabilito, dunque, che esclusivamente l'
[...]
- e non le ulteriori neo costituite - debba svolgere, secondo Controparte_4 CP_5 le modalità determinate dalla Giunta, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle nonché dei contenziosi pendenti e di Controparte_3
Parte quelli residui delle disciolte
Con la delibera n. 1718 del 19.12.2022, “Adempimenti funzionali previsti dagli art. 42 e 43 della L.R. 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale) e DGRM 1385/2022” – Allegato A
-(doc. 1, 1 bis ), la Giunta regionale delle Marche ha formulato analiticamente i criteri e le modalità concernenti la predetta regolazione dei rapporti giuridici e patrimoniali nonchè la precisa perimetrazione del subentro delle neo istituite alla soppressa Controparte_6 Parte_3
Sul punto, le controdeduzioni della difesa del poggiano, sostanzialmente, sul rilievo che il Pt_1
Cont predetto art. 42 comma 9 dispone il subentro delle competenti per territorio, ossia attribuisce la titolarità e la legittimazione attiva e passiva per tutti i rapporti facenti capo alla soppressa . In Pt_3 relazione ai giudizi pendenti non dispone il subentro della e quindi non attribuisce ad CP_7 essa la titolarità e la legittimazione attiva e passiva, ma dispone che svolga la funzione di CP_7 gestione liquidatoria, che non può essere in alcun modo parificata alla nozione giuridica di subentro e quindi di titolarità della legittimazione attiva e passiva. Cont Premesso che la decisione impugnata è del 7.3.23, ritiene questa Corte che l'eccezione dell' convenuta vada in ogni caso disattesa alla luce delle considerazioni che seguono .
A prescindere dall'interpretazione che della norma dà l'appellante, che pure ha una sua dignità, è da ritenere decisiva la supremazia delle norme processuali che, come è noto, non possono essere incise dalla normativa regionale.
Recentissimamente, con la sentenza a definizione del proc. n. 708/2022 questa Corte si è occupata di un caso uguale e contrario, nel senso che l'eccezione era del privato nei confronti dell'
[...]
, la quale, pendente il processo d'appello contro Controparte_11
l' si era limitata a depositare atto difensivo in cui faceva proprie le ragioni dell'ente estinto, dando CP_8 conto della modificazione operata dalla legge regionale.
Nel caso esaminato, questa Corte osservava, fra l'altro :
“…A livello generale, è noto che una legge regionale non possa contenere norme che siano di carattere di diritto civile sostanziale o processuale, vale a dire che siano di carattere innovativo in relazione agli istituti del diritto privato o, appunto, del diritto processuale civile.
Stabilire quando questa violazione avvenga oppure la legge regionale si mantenga nei limiti delle attribuzioni costituzionali non è però compito facile….[…]… non si ritiene, comunque, che la questione abbia rilevanza concreta nel caso in esame.
Innanzitutto, la censura di parte appellante si appunta sulla carenza di Jus postulandi in capo al difensore che ha operato
“il subentro” nel processo ai sensi della legge regionale.
In disparte l'annotazione che al più si tratterebbe di un difensore, che difetta di capacità procuratoria, in virtù del fatto che introduce un atto processuale con il quale attesta il predetto subentro ex lege, in ogni caso, la questione si porrebbe sotto il profilo, semmai, della carenza di titolarità, nel rapporto giuridico processuale, della nuova struttura regionale, subentrata per legge.
Carenza di titolarità rispetto a cui, peraltro, potrebbe già ovviare il disposto dell'articolo 110 del codice di procedura civile. Ma anche se non si accedesse a quest'ultima prospettazione, la questione sollevata - peraltro sotto il profilo improprio sopra descritto - perde di rilevanza, a fronte delle considerazioni che seguono.
Se infatti l'atto di subentro è semplicemente dichiarato, trattandosi di modificazione ex lege, non ne deriverebbe alcuna concreta conseguenza processuale, in quanto la sentenza verrebbe ad essere resa nei confronti del soggetto evocato nel giudizio d'appello.
A prescindere dalla problematicità che comporterebbe quest'ultima conseguenza, non vi sarebbe in ogni caso alcuna regola o principio che impedisce di proseguire il procedimento fino alla sentenza.
A questo punto, successivamente alla sentenza, e dopo il suo passaggio in giudicato, la questione si porrebbe solo nei termini degli effetti giuridici che determina tale passaggio in giudicato, in relazione all'individuazione del soggetto effettivamente titolare, dal lato attivo o passivo, dell'obbligazione (eventuale) che nasce dalla sentenza…”.
Sotto profilo complementare, è utile segnalare l'arresto costituito da Cass, Sez. L, n. 4688 del 2011, che anche essa viene a trattare della primazia delle norme processuali :
“Il ricorrente precisa, al riguardo, che nella propria comparsa di costituzione in appello (depositata il 13 febbraio 2006) ha preliminarmente eccepito che il processo doveva essere interrotto a causa della perdita di capacità processuale dell'appellante , conseguente alla soppressione (con la 1 aprile 2005, n. 9) di tutte le Parte_4 CP_12 AASSLL esistenti nel territorio regionale ed alla istituzione, al loro posto, della Controparte_13 pagina 4 di 8 Par ( .In sintesi, è da escludere che. nella specie, la norma soppressiva della abbia avuto come effetto immediato CP_14 e diretto l'estinzione della stessa, comunque, l'eventuale e ipotetica rilevanza della sopravvenienza di tale evento nel processo in tanto avrebbe potuto essere configurata, in quanto se ne fosse avuta cognizione nei modi e nelle forme previste dalle norme che disciplinano l'interruzione del processo (artt. 299 e ss. cod. proc. civ.). Queste norme sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ne' essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità (Cass. 6 settembre 2002, n. 12980; Cass. 28 novembre 2007, n. 24762; Cass. 13 novembre 2009, n. 24025). Bene ha fatto, quindi, la Corte di appello di Campobasso a non tenere conto dell'eccezione proposta dal , e ciò a prescindere dalla sua genericità e CP_15 salva restando la totale irrilevanza della mancata allegazione della legge regionale richiamata. A tale ultimo riguardo, infatti, va precisato che, rispetto alle leggi regionali, non può non considerarsi operativo il principio iura novit curia, di cui all'art. 113 cod. proc. civ.. Tale principio, infatti in base ad un consolidato orientamento di questa Corte (vedi, per tutte, Cass. 5 luglio 1999, n. 6933) eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto" e si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a tutti i precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività, sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni ….”.
Seguendo tale principio, la norma di diritto processuale “comune” o, per meglio dire, la norma di Cont diritto processuale unicamente applicabile, imponeva che l' non potesse limitarsi a rilevare quanto sopra richiamato, ma invocare semmai la norma estintiva della soggettività giuridica ai fini dell'interruzione del processo, da chiedersi formalmente, con conseguente successiva riassunzione dello stesso.
Tutto ciò è mancato, con la conseguenza che il processo prosegue (in disparte l'irrilevanza del “fatto notorio” della legge regionale intervenuta, non potendosi quest'ultima configurare come tale per la
Cass. appena richiamata) fra le parti originarie.
§ 3 – Nel merito, le doglianze dell'appellante sono fondate.
3.1 - Come osservato nell'appello, per l'invalidità permanente ha preso a riferimento la tabella di
Milano età anni 73 e invalidità pari a 15%. L'ammontare indicato in tabella è pari ad € 34.749,00 (€
26.526,00 per il danno biologico ed € 8.223,00 per il danno da incremento per sofferenza).
Non ha però tenuto conto che si tratta di danno differenziale.
La giurisprudenza costante (v. da ultimo Cass. Sez. 3, Ord. n. 20894 del 26/07/2024 ) osserva che la liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello pagina 5 di 8 corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente proceduto alla liquidazione del danno biologico differenziale, operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 35 e, dunque, muovendo dal punto 0).
Il ricalcolo andrà dunque effettuato prendendo le attuali tabelle del trib. Milano che, a questo punto, dovendosi procedere a correzione, andranno a sostituire per quanto di ragione, ed ai valori attuali, la precedente liquidazione.
Danno complessivo
Età del danneggiato alla data del sinistro 73 anni
Percentuale di invalidità permanente 28%
Punto danno biologico € 4.767,63
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 10 %)
Punto danno non patrimoniale € 5.243,70
Danno biologico risarcibile € 146.823
Danno preesistente
Età del danneggiato alla data del sinistro 73 anni
Percentuale di invalidità permanente 13%
Punto danno biologico € 2.972,04
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 10%)
Punto danno non patrimoniale € 3.269
Danno non patrimoniale [non] risarcibile € 42.999
DANNO DIFFERENZIALE (a titolo di danno permanente) € 146.823 - 42.999 = euro 104.323
Il danno da invalidità temporanea è dal ctu ascritto tutto alla malpractice, per cui ci si limita a ripetere i calcoli :
Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.312,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 33% € 3.225,75 pagina 6 di 8 Totale danno biologico temporaneo € 10.413,25
Totale generale: € 12.155,25
Per stabilire che si tratta di importi comunque maggiori di quelli computati dal primo giudice non occorre procedere ad una devalutazione al momento della sentenza di primo grado, al fine della relativa comparazione, essendo palesemente evincibile, in ogni caso, il maggior importo.
3.2 – Anche la doglianza sull'omesso riconoscimento delle spese processuali di primo grado è fondata, non essendo stata in alcun modo considerata la questione dal giudice di prime cure.
Tali spese si liquidano nel modo seguente
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 992,00
Fase istruttoria, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.827,00
Oltre iva cpa e 15 % forfettario.
§§§§§§§§§§§§§§§§
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nei valori medi come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona così statuisce
Cont 1) In in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della maggior somma di euro 104.323 + € 12.155,25, con interessi legali dal momento della presente sentenza sino al soddisfo, nonché alle ulteriori spese per atp che liquida in complessivi € 3.827,00, oltre iva cpa e 15 % forfettario.
2) Conferma nel resto la sentenza impugnata Cont
3) condanna l' appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del grado che liquida per la Fase di studio della controversia, € 2.058,00; per la Fase introduttiva del giudizio:€ 1.418,00; per la Fase di trattazione,€ 3.045,00, per la Fase decisionale, :€ 3.470,00 oltre iva cpa e 15 % forfettario.
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali pagina 7 di 8 Il Presidente Dr. AN Marcelli
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 42, comma 9. “Alla data del 31 dicembre 2022 l è soppressa e dal 1° Controparte_8 gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le che subentrano all senza Controparte_3 Pt_3 soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite si dei commi 5 e 6. zione alla soppressa l svolge, secondo le Controparte_8 Controparte_4 modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non tr iali CP_3 Controparte_3 pendenti e di quelli residui delle disciolte gi Le CP_9 Controparte_8 funzioni di commissario liquidatore sono svolte dal direttore generale dell , Controparte_4 che provvede altresì agli ulteriori adempimenti obbligatori per legge derivanti dalla soppressione dell
[...]
Ai fini della gestione liquidatoria viene manten Controparte_8 to alla gestione contabile e patrimoniale dell Controparte_4 istituita con questa legge.”
[...] 2 Questa la norma integrativa “15. Contenzioso - punto 15.1: L bentra, quale ente liquidatore CP_10 designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei conte sia parte e comunque ad essa Pt_3 già facenti capo, attivi e passivi, giudiziali e stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data. 15.2 Al riguardo son rocedure di gestione da applicarsi coerentemente con l'intervenuta costituzione delle che restano impegnate, mediante i Controparte_3 propri Uffici, a fornire la necessaria collaborazione alla al fine di assicurare l'efficacia della gestione CP_10 ed il contenimento dei costi. spettando invero detta titolarità/legittimazione unicamente alla in funzione CP_7 di Gestione Liquidatoria, così come espressamente stabilito dal dettato normativo sopra richiamato. pagina 3 di 8