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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 640/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica Giudice dott.ssa Raffaella Cimminiello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDEA GERMANA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CASSETTA MARCO RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
19/05/1978, residente in [...];
(C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
07/09/1983, residente in [...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accettazione tacita di eredità
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da conclusioni in calce al ricorso e da verbale di udienza del 27/05/2025
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la società ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità del signor Persona_1
(c.f. ), deceduto in data 20/03/2020 da parte di due dei chiamati all'eredità, C.F._3
e citati in giudizio, dichiarandone pertanto la qualità di eredi Controparte_1 Controparte_2
universali del genitore defunto, deducendo che: - a seguito di un'operazione di cessione dei rapporti giuridici in blocco la ricorrente ha acquistato dalla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di
Treviglio Soc. Coop. il credito vantato nei confronti del de cuius intervenuto nell'atto in qualità di terzo datore d'ipoteca, iscritta in data 16.11.2010 ai nn. Registro Particolare 12147 Registro Generale 60211, per diritti di piena proprietà sul bene immobile sito in San Giovanni CO (BG) alla Via Paolo Boselli
n. 10, catastalmente censito al Fg. 41, part. 117 sub. 716, Cat. A/3; 08.11.2010 da Sabert Infrastrutture
Srl, pari ad euro 69.427,82, ferme restando per la Banca le garanzie e le pattuizioni contrattuali che regolavano l'originario finanziamento;
- il Sig. si rendeva inadempiente nella Persona_1
restituzione della somma.
Dal ricorso emerge altresì che, a seguito del decesso il Sig. in data 20.03.2020, Persona_1 alcuni chiamati all'eredità hanno formalizzato la propria rinuncia mentre gli odierni convenuti avrebbero compiuto atto qualificabili, secondo giurisprudenza costante, come accettazione tacita di eredità.
La ricorrente avendo interesse a recuperare il proprio credito, ha promosso una procedura Parte_1 esecutiva immobiliare avanti l'intestato Tribunale (rubricata con RG. 186/2024), nel cui ambito è stata rilevata la mancata trascrizione delle accettazioni dell'eredità in capo ai debitori e quindi la necessità di regolarizzare le formalità per dar corso alle operazioni di vendita degli immobili.
Malgrado la regolarità della notifica, le parti resistenti non si sono costituite in giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
La ricorrente, sentita in udienza, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
In via preliminare, deve affermarsi la piena legittimazione della ricorrente ad ottenere la richiesta pronuncia, essendo evidente il proprio interesse all'accertamento della qualità di eredi dei sig.ri e e alla successiva trascrizione del presente provvedimento, così da Controparte_1 Controparte_2
ripristinare la continuità delle trascrizioni e poter procedere all'esecuzione dinanzi al giudice competente.
pagina 2 di 4 Nel merito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 476 c.c., in mancanza di accettazione espressa dell'eredità, questa si considera comunque tacitamente accettata qualora il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
In particolare, come precisato dalla Corte Suprema, l'acquisizione della qualità di erede è l'effetto del compimento di un'attività incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. 6 giugno 2018, n.14499).
Dall'esame dei documenti in atti risulta evidente l'accettazione dell'eredità da parte dei due convenuti,
i quali risultano essersi costituiti in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Milano come eredi del defunto padre, sig. (v. doc.5). Inoltre, la sig.ra Persona_1
si è costituita nella procedura esecutiva RG. 186/2024 qualificandosi testualmente Controparte_2
“quale coerede del signor (doc.
6 - doc.
7 - doc. 8) e risulta pure immessa nel Persona_1
possesso dell'appartamento compreso nel compendio ereditario del de cuius, senza aver dato corso, né nel termine di tre mesi dall'immissione nel possesso né successivamente, alla redazione dell'inventario di cui all'art. 485 c.c. (v. doc. 11).
Il Tribunale ritiene pertanto che i convenuti e , abbiano Controparte_1 Controparte_3
posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare o, comunque, significativi della volontà di accettare l'eredità relitta dal padre ai sensi dell'art.476 c.c., dovendosi pertanto Persona_2
riconoscere in capo ai convenuti la qualità di eredi legittimi del de cuius.
Le spese di lite, vista la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione delle controparti, vengono dichiarate irripetibili.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c., la quale potrà essere richiesta dalle resistenti, su cui grava il relativo onere, senza che possa essergli ordinato di provvedervi, non essendovi alcun obbligo giuridico in tal senso.
In caso di inerzia, la trascrizione potrà essere richiesta dalla parte ricorrente, a proprie spese, non essendo necessaria a tal fine un'autorizzazione del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ai sensi degli art. 281 terdecies e sexies c.p.c., così statuisce:
1. accerta e dichiara che (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Giovanni CO (BG) il 19/05/1978, e (C.F. , nata a Controparte_2 C.F._2
San Giovanni CO (BG) il 07/09/1983, hanno accettato l'eredità del sig. (c.f. Persona_1
), deceduto in data 20/03/2020; C.F._3
pagina 3 di 4
2. dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c.;
3. dichiara le spese di lite irripetibili.
Bergamo, 29/05/2025
IL GIUDICE
Raffaella Cimminiello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica Giudice dott.ssa Raffaella Cimminiello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDEA GERMANA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CASSETTA MARCO RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
19/05/1978, residente in [...];
(C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
07/09/1983, residente in [...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: accettazione tacita di eredità
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da conclusioni in calce al ricorso e da verbale di udienza del 27/05/2025
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la società ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità del signor Persona_1
(c.f. ), deceduto in data 20/03/2020 da parte di due dei chiamati all'eredità, C.F._3
e citati in giudizio, dichiarandone pertanto la qualità di eredi Controparte_1 Controparte_2
universali del genitore defunto, deducendo che: - a seguito di un'operazione di cessione dei rapporti giuridici in blocco la ricorrente ha acquistato dalla Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di
Treviglio Soc. Coop. il credito vantato nei confronti del de cuius intervenuto nell'atto in qualità di terzo datore d'ipoteca, iscritta in data 16.11.2010 ai nn. Registro Particolare 12147 Registro Generale 60211, per diritti di piena proprietà sul bene immobile sito in San Giovanni CO (BG) alla Via Paolo Boselli
n. 10, catastalmente censito al Fg. 41, part. 117 sub. 716, Cat. A/3; 08.11.2010 da Sabert Infrastrutture
Srl, pari ad euro 69.427,82, ferme restando per la Banca le garanzie e le pattuizioni contrattuali che regolavano l'originario finanziamento;
- il Sig. si rendeva inadempiente nella Persona_1
restituzione della somma.
Dal ricorso emerge altresì che, a seguito del decesso il Sig. in data 20.03.2020, Persona_1 alcuni chiamati all'eredità hanno formalizzato la propria rinuncia mentre gli odierni convenuti avrebbero compiuto atto qualificabili, secondo giurisprudenza costante, come accettazione tacita di eredità.
La ricorrente avendo interesse a recuperare il proprio credito, ha promosso una procedura Parte_1 esecutiva immobiliare avanti l'intestato Tribunale (rubricata con RG. 186/2024), nel cui ambito è stata rilevata la mancata trascrizione delle accettazioni dell'eredità in capo ai debitori e quindi la necessità di regolarizzare le formalità per dar corso alle operazioni di vendita degli immobili.
Malgrado la regolarità della notifica, le parti resistenti non si sono costituite in giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
La ricorrente, sentita in udienza, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
In via preliminare, deve affermarsi la piena legittimazione della ricorrente ad ottenere la richiesta pronuncia, essendo evidente il proprio interesse all'accertamento della qualità di eredi dei sig.ri e e alla successiva trascrizione del presente provvedimento, così da Controparte_1 Controparte_2
ripristinare la continuità delle trascrizioni e poter procedere all'esecuzione dinanzi al giudice competente.
pagina 2 di 4 Nel merito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 476 c.c., in mancanza di accettazione espressa dell'eredità, questa si considera comunque tacitamente accettata qualora il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
In particolare, come precisato dalla Corte Suprema, l'acquisizione della qualità di erede è l'effetto del compimento di un'attività incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. 6 giugno 2018, n.14499).
Dall'esame dei documenti in atti risulta evidente l'accettazione dell'eredità da parte dei due convenuti,
i quali risultano essersi costituiti in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Milano come eredi del defunto padre, sig. (v. doc.5). Inoltre, la sig.ra Persona_1
si è costituita nella procedura esecutiva RG. 186/2024 qualificandosi testualmente Controparte_2
“quale coerede del signor (doc.
6 - doc.
7 - doc. 8) e risulta pure immessa nel Persona_1
possesso dell'appartamento compreso nel compendio ereditario del de cuius, senza aver dato corso, né nel termine di tre mesi dall'immissione nel possesso né successivamente, alla redazione dell'inventario di cui all'art. 485 c.c. (v. doc. 11).
Il Tribunale ritiene pertanto che i convenuti e , abbiano Controparte_1 Controparte_3
posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare o, comunque, significativi della volontà di accettare l'eredità relitta dal padre ai sensi dell'art.476 c.c., dovendosi pertanto Persona_2
riconoscere in capo ai convenuti la qualità di eredi legittimi del de cuius.
Le spese di lite, vista la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione delle controparti, vengono dichiarate irripetibili.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c., la quale potrà essere richiesta dalle resistenti, su cui grava il relativo onere, senza che possa essergli ordinato di provvedervi, non essendovi alcun obbligo giuridico in tal senso.
In caso di inerzia, la trascrizione potrà essere richiesta dalla parte ricorrente, a proprie spese, non essendo necessaria a tal fine un'autorizzazione del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ai sensi degli art. 281 terdecies e sexies c.p.c., così statuisce:
1. accerta e dichiara che (C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Giovanni CO (BG) il 19/05/1978, e (C.F. , nata a Controparte_2 C.F._2
San Giovanni CO (BG) il 07/09/1983, hanno accettato l'eredità del sig. (c.f. Persona_1
), deceduto in data 20/03/2020; C.F._3
pagina 3 di 4
2. dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c.;
3. dichiara le spese di lite irripetibili.
Bergamo, 29/05/2025
IL GIUDICE
Raffaella Cimminiello
pagina 4 di 4